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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 121/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
MARIO MASCOLINO ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria, via Ricasoli n. 117;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VINCENZO CILIA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Vittoria, via Garibaldi n. 234;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Con note scritte dell'11/12/2024 i procuratori delle parti chiedevano di dichiarare l'estinzione del giudizio per morte del resistente.
pagina 1 di 4 In data 20-23/12/2024 il P.M. esprimeva parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/1/2023 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della sua separazione personale dal marito . Controparte_1
In particolare, la ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio con a Vittoria in data 7/6/1983; Controparte_1
- che dal matrimonio erano nati i figli (9/4/1985), (30/9/1987) e (8/4/1989), Per_1 Per_2 Per_3 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che fra i coniugi erano insorte serie difficoltà, incomprensioni e contrasti;
- che era un imprenditore agricolo/coltivatore diretto, nonché comproprietario di Controparte_1 fondi rustici;
- di essere da sempre una casalinga;
- che il comportamento del marito era stato autoritario, dispotico e contrario agli obblighi derivanti dal matrimonio.
Pertanto, la ricorrente chiedeva di:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, addebitandone la responsabilità al marito;
- porre a carico del resistente il versamento di un assegno di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 27/4/2023 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e veniva disposto che il resistente versasse alla ricorrente un assegno provvisorio mensile di euro 300,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/11/2023 il resistente si costituiva Controparte_1 in giudizio ed esponeva:
- che la ricorrente aveva manifestato un progressivo disinteresse nei confronti del marito e, in particolare, a seguito della vendita all'asta della casa coniugale, aveva scelto di non trasferirsi nella residenza di campagna insieme al marito, optando per la convivenza con i propri figli;
- che l'impresa agricola presso la quale il resistente aveva prestato servizio aveva registrato perdite finanziarie significative;
- di non percepire più alcun emolumento e di trovarsi in condizioni economiche precarie;
- che la ricorrente svolgeva attività lavorativa in nero, per cui non emergevano disparità patrimoniali significative tra i coniugi.
Pertanto, il resistente chiedeva di:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, addebitandone la responsabilità alla moglie;
pagina 2 di 4 - rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie.
Il giudizio proseguiva nel merito e con ordinanza del 16/1/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte dell'11/12/2024 i procuratori delle parti chiedevano di dichiarare l'estinzione del giudizio per morte del resistente.
Con ordinanza del 18/12/2024, dato atto di quanto sopra, la causa veniva posta in decisione senza termini.
In data 20-23/12/2024 il P.M. esprimeva parere favorevole.
***
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa dal collegio:
- “la morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio … fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere. Il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi” (cfr. Cass. 18130/2013);
- “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza” (cfr. Cass. 27556/2008);
- “tale principio non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo della rilevanza dell'addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l'incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585 c.c., postula che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato al tempo dell'apertura della successione” (cfr. Cass. 11492/2017, che richiama Cass. 6383/1982).
Nel caso di specie, il resistente è deceduto in data 27/11/2024 (cfr. certificato di morte allegato alle note scritte dell'11/12/2024).
In base alla giurisprudenza citata, la morte del resistente, facendo cessare il rapporto coniugale, comporta la cessazione della materia del contendere (e ciò anche con riguardo alle domande di addebito e di assegno di mantenimento).
Ne segue che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Infine, in relazione alla natura e all'esito della controversia, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 121/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 3 di 4 2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 15 gennaio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 121/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
MARIO MASCOLINO ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria, via Ricasoli n. 117;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VINCENZO CILIA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Vittoria, via Garibaldi n. 234;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Con note scritte dell'11/12/2024 i procuratori delle parti chiedevano di dichiarare l'estinzione del giudizio per morte del resistente.
pagina 1 di 4 In data 20-23/12/2024 il P.M. esprimeva parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/1/2023 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della sua separazione personale dal marito . Controparte_1
In particolare, la ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio con a Vittoria in data 7/6/1983; Controparte_1
- che dal matrimonio erano nati i figli (9/4/1985), (30/9/1987) e (8/4/1989), Per_1 Per_2 Per_3 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che fra i coniugi erano insorte serie difficoltà, incomprensioni e contrasti;
- che era un imprenditore agricolo/coltivatore diretto, nonché comproprietario di Controparte_1 fondi rustici;
- di essere da sempre una casalinga;
- che il comportamento del marito era stato autoritario, dispotico e contrario agli obblighi derivanti dal matrimonio.
Pertanto, la ricorrente chiedeva di:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, addebitandone la responsabilità al marito;
- porre a carico del resistente il versamento di un assegno di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 27/4/2023 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e veniva disposto che il resistente versasse alla ricorrente un assegno provvisorio mensile di euro 300,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/11/2023 il resistente si costituiva Controparte_1 in giudizio ed esponeva:
- che la ricorrente aveva manifestato un progressivo disinteresse nei confronti del marito e, in particolare, a seguito della vendita all'asta della casa coniugale, aveva scelto di non trasferirsi nella residenza di campagna insieme al marito, optando per la convivenza con i propri figli;
- che l'impresa agricola presso la quale il resistente aveva prestato servizio aveva registrato perdite finanziarie significative;
- di non percepire più alcun emolumento e di trovarsi in condizioni economiche precarie;
- che la ricorrente svolgeva attività lavorativa in nero, per cui non emergevano disparità patrimoniali significative tra i coniugi.
Pertanto, il resistente chiedeva di:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, addebitandone la responsabilità alla moglie;
pagina 2 di 4 - rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie.
Il giudizio proseguiva nel merito e con ordinanza del 16/1/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte dell'11/12/2024 i procuratori delle parti chiedevano di dichiarare l'estinzione del giudizio per morte del resistente.
Con ordinanza del 18/12/2024, dato atto di quanto sopra, la causa veniva posta in decisione senza termini.
In data 20-23/12/2024 il P.M. esprimeva parere favorevole.
***
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa dal collegio:
- “la morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio … fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere. Il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi” (cfr. Cass. 18130/2013);
- “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza” (cfr. Cass. 27556/2008);
- “tale principio non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo della rilevanza dell'addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l'incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585 c.c., postula che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato al tempo dell'apertura della successione” (cfr. Cass. 11492/2017, che richiama Cass. 6383/1982).
Nel caso di specie, il resistente è deceduto in data 27/11/2024 (cfr. certificato di morte allegato alle note scritte dell'11/12/2024).
In base alla giurisprudenza citata, la morte del resistente, facendo cessare il rapporto coniugale, comporta la cessazione della materia del contendere (e ciò anche con riguardo alle domande di addebito e di assegno di mantenimento).
Ne segue che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Infine, in relazione alla natura e all'esito della controversia, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 121/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 3 di 4 2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 15 gennaio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
pagina 4 di 4