CA
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 821 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Salvatore Leone); Parte_1
appellante ed
appellata incidentale
e
(avv. Massimo Cundari); CP_1
appellata ed
appellante incidentale
nonché
(avv. Franco Giampà); Controparte_2
appellata
FATTO E DIRITTO 1.1. Con ricorso del 16\9\2019, la signora ha dedotto che, in CP_1
data 15\2\2019, era licenziata da per un preteso Controparte_2
giustificato motivo oggettivo così motivato1:
necessità di procedere ad un riassetto e ad una riorganizzazione della nostra struttura,
giusta delibera del Consiglio Direttivo del 5 aprile 2018 con la quale è stato deciso,
all'unanimità, di affidare ad una società esterna, la i servizi di assistenza Parte_1
tecnica (CAA), di assistenza fiscale (CAF) e di contabilità Iva agli associati, in linea
con le vigenti disposizioni legislative. In attuazione di tale delibera – come a Lei ben
noto – ha posto in essere, nel corso del 2018, un Controparte_2
processo di riorganizzazione del sistema di servizi messi a disposizione delle proprie
aziende associate e conseguentemente del proprio assetto organizzativo (…) la
graduale esternalizzazione dei servizi ha determinato la soppressione di tutte
le posizioni di lavoro dedicate allo svolgimento dei servizi stessi, tra cui quello
da Lei ricoperto di operatrice CAA. Nell'ottica della conservazione dei posti di
lavoro, Le è stato proposto – dapprima per le vie brevi e successivamente con
lettera del 19 novembre 2018 – di svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze
della società di servizi a condizioni contrattuali analoghe a Parte_1
quelle attuali, previa risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la
scrivente Associazione. (…) Purtroppo, abbiamo dovuto registrare l'assenza di
interesse da parte Sua alla soluzione prospettata. Né è possibile ipotizzare la
prosecuzione del Suo rapporto di lavoro con l'Associazione utilizzando lo strumento
del distacco in quanto una soluzione del genere sarebbe contraria alla riorganizzazione
strutturale deliberata dall'Organo di governo dell'Associazione ed ai principi che
caratterizzano l'istituto del distacco. Per tutti i motivi sopra esposti, le comunichiamo
il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo>>
Descritta la complessa vicenda da cui era originato il contestato provvedimento, concludeva chiedendo: a) di dichiarare la nullità del licenziamento perché contrario a norma imperativa di legge e ritorsivo;
b) in subordine, di accertare e dichiarare che fra e Controparte_2
vi era stata, anteriormente al suo licenziamento, una cessione di ramo Pt_1
d'azienda al quale la ricorrente apparteneva e che, pertanto, il licenziamento era inefficace perché intimato da chi non era più datore di lavoro.
Questi, nello specifico, i tratti salienti della vicenda per come molto più
sinteticamente ribaditi nell'odierno appello incidentale, da cui sono tratte le seguenti citazioni testuali.
La ricorrente premetteva la descrizione della ON AL
, associazione formata da Unioni Provinciali, fra le quali la Controparte_2
convenuta : “associazione datoriale, vocata alla Controparte_2
rappresentanza sindacale” (di cui produceva lo Statuto), che “offre, non solo ai
propri associati ma anche a terzi, servizi di assistenza fiscale, servizi di contabilità
(registrazione fatture, liquidazioni iva); servizio paghe (elaborazione buste paghe,
pagamento contributi dipendenti e imprenditori); -servizi di patronato;
-servizio di
assistenza tecnica (d'ora innanzi CAA). Controparte_3
Quest'ultima attività, alla quale era adibita la ricorrente, consiste nel fornire
assistenza alle imprese agricole nella richiesta di benefici, comunitari e non (es.
contributi per la coltivazione di olio, seminativi, pascoli, contributi per l'agricoltura
biologica, richieste di gasolio agricolo)”.
Nello svolgimento di quest'ultimo servizio provvedendosi a creare un
“fascicolo aziendale” telematico, nel quale sono inseriti i dati e la documentazione relativa alla singola azienda, “per il tramite di un sistema
informatico AL: il SIAN (sistema informativo agricolo AL). In tale
sistema viene materialmente caricato e aggiornato il fascicolo aziendale di ogni azienda
agricola; attraverso tale sistema si inoltrano le domande di aiuti. A tale sistema può
accedere il personale addetto ai relativi sevizi…”.
Ciò premesso, la ricorrente negava l'esistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo, per via dell'inesistenza del processo di riorganizzazione aziendale posto a suo fondamento e ciò in quanto aveva, in Controparte_2 realtà, sempre operato in parte direttamente ed in parte tramite società allo scopo costituite, da essa non distinguibili sotto il profilo organizzativo,
direttivo e gestionale. Precisamente, le seguenti società: Controparte_4
dal 2006 al 2013 (amministratore già Direttore di
[...] Parte_2
); dal 2013 al 2016 Controparte_2 TE
(amministratore , “attuale Direttore di Persona_1 Controparte_2
) e la convenuta (amministratore ,
[...] Parte_1 Persona_2
Vicepresidente di ). Società aventi tutte la sede Controparte_2
legale o la sede operativa presso la sede centrale ( ) o le sedi zonali CP_2
(Lamezia e Soverato) di . Controparte_2
Deduceva, ancora, che i dipendenti di e quelli delle Controparte_2
citate società avevano sempre svolto indistintamente le medesime attività
lavorative, utilizzando i medesimi beni strumentali e, soprattutto, seguendo le direttive del Presidente e degli altri organi direttivi di . Controparte_2
Producendo, a riprova delle dedotte circostanze, una serie di documenti e mails con cui i citati organi di vertice di dettavano direttive ai Controparte_2
dipendenti delle diverse società nel tempo succedutesi.
Per ciascuna, inoltre, ripetendosi un identico schema di messa in liquidazione
Contr e successivo fallimento. Prima della , cui succedeva Controparte_4
e poi della stessa cui succedeva la convenuta TE _5
. I dipendenti di ciascuna passando, di volta in volta, alle dipendenze Pt_1
della nuova società o, come ne suo caso, da una di queste (nello specifico
[...]
), alle dipendenze della stessa . Controparte_4 Controparte_2
In tal senso, assumendo valore probatorio lo stesso provvedimento di licenziamento impugnato, nel quale è testualmente affermato che le era stato offerto di passare alle dipendenze di e che, proprio in Parte_1
conseguenza del suo rifiuto, si sarebbe reso inevitabile il provvedimento espulsivo. Del resto, già con una precedente missiva del 19\12\2018, in considerazione del “processo di riorganizzazione” in atto, le era stata proposta la risoluzione del rapporto di lavoro e la successiva assunzione in Proposta che lei Parte_1
rifiutava non essendole stato garantito che la nuova assunzione sarebbe avvenuta alle medesime condizioni contrattuali.
1.2. Questa la vicenda allegata in punto di fatto, la ricorrente ne traeva le seguenti considerazioni, in punto di diritto:
<<che il frazionamento della propria attivit ed organizzazione apparentemente>
operato da mediante lo schermo societario, da ultimo Controparte_2
mediante , [fosse da ritenere] solo fittizio e, dunque, fraudolento>>; Pt_1
che ci si sarebbe trovati di fronte ad un fenomeno di abuso del diritto sub specie di <> ;
con la conseguenza
all'unico e solo centro di imputazione/datore di lavoro reale>>;
che avrebbe Controparte_2
per così dire allegramente, le relative risorse>>, come dimostrerebbero i fallimenti sia di che di quest'ultima con Controparte_4 TE
un'esposizione debitoria di 400 mila euro;
che non ci sarebbe stata, in realtà, nessuna riorganizzazione del servizio, lo stesso continuando ad essere reso con le medesime modalità, schermate dietro la nuova s.r.l. che sostituiva le precedenti e con l'identica commistione di mezzi, organizzazione e lavoratori sopra descritta;
che il licenziamento era da ritenere, altresì, illegittimo anche perché in esso non vi è il minimo cenno all'impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
Ancora, ne affermava la natura ritorsiva per due ordini di ragioni: perché
conseguito al suo rifiuto di risoluzione consensuale e passaggio alle dipendenze di e perché le era stato espressamente Parte_1
preannunciato che il nuovo rapporto lavorativo sarebbe stato part-time. Circostanza, quest'ultima, costituente un'ulteriore ragione di nullità del licenziamento impugnato, in quanto intimato in violazione dell'esplicito divieto di cui all'art.8, 1° co., d.lgs.81/2015.
1.3.1. Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento e <<condannare : a alle conseguenze di cui controparte_2>
all'art. 18 St, commi 1 e 2; oppure b) alle conseguenze di cui all'art. 18 St. co. 4; oppure
c) alle conseguenze di cui all'art. 18 St. co. 5; oppure d) alle conseguenze di cui all'art.
18, co. 6; oppure e) alle conseguenze di cui all'art. 8 l. 604/1966>>.
Deduceva, infine, l'inapplicabilità dell'art.4, L.108/90, che esclude le organizzazioni di tendenza dalla sfera di operatività dell'aert.18 dello Statuto
dei Lavoratori, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
tutela reale le c.d. «organizzazioni di tendenza», a condizione tuttavia che queste
ultime non siano imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c. e, in ogni caso, che non
svolgano la propria attività secondo criteri imprenditoriali>> (Cass. 27228/2014).
Ciò in quanto: a) offriva a terzi servizi a Controparte_2
pagamento; b) l'erogazione di tali servizi non era compresa fra gli scopi statutari dell'associazione; c) la prova che si trattasse di un'attività di natura imprenditoriale era desumibile dalla stessa circostanza dell'esser sempre stata affidata a società di capitali.
1.3.2. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che fra
[...]
vi era stata una cessione di ramo d'azienda, Controparte_6
risultante dalle seguenti circostanze:
Contr <<abuso delle soggettivit giuridiche>
Contr come quella di e di contabilità) è nei fatti tuttora esercitata con gli stessi beni
strumentali utilizzati in precedenza, nella stessa sede, con gli stessi pc, gli stessi
computer;
b) trasferimento di elementi immateriali: ad sono materialmente transitati Pt_1
Contr tutti i beni immateriali necessari per svolgere l'attività di , CAF e contabilità. Nello specifico, tutte le informazioni registrate – nel sistema SIAN – con riferimento
a tuti gli utenti che da sempre hanno usufruito del CAA Confagricoltura sono
materialmente passati ad;
Pt_1
c) riassunzione in fatto di tutti i lavoratori. Per come si è detto, tutti i dipendenti
adibiti al CAA sono di fatto passati ad . L'unico lavoratore che svolge attività Pt_1
di CAA e che non è passato ad è il dott. . Il predetto lavoratore, Pt_1 Per_1
comunque, continua a svolgere attività di CAA. Anche alla stessa ricorrente era stata
proposta la riassunzione presso tale società;
d) trasferimento della clientela: nel caso di specie la clientela è l'utenza che usufruisce
del CAA . Orbene, la predetta utenza è transitata automaticamente ad Controparte_2
; Pt_1
Contr e) continuazione attività: nei fatti è accaduto che l'attività di è continuata senza
Contr alcuna soluzione di continuità. Ancora più nello specifico, l'attività di non ha
subito – nei fatti – neppure un'interruzione di un giorno.
f) grado di analogia dell'attività esercitata: l'attività esercitata è nel caso di specie
esattamente la medesima.>>
Quindi, ai sensi dell'art.2112 cc e della Direttiva 23/2001, chiedeva di
<<condannare : a alle conseguenze di cui controparte_2>
quanto di ragione, alle conseguenze di cui all'art. 18 St., commi 1 e 2, o comunque a
quelle ritenute di giustizia>>
1.3.3. In via ulteriormente gradata chiedeva che Controparte_2
fosse condannata al pagamento del T.F.R. e di tutte le ulteriori spettanze retributive discendenti dal disciolto rapporto di lavoro.
2. Resisteva , richiamando preliminarmente il Controparte_2
citato art.4, L.108/90, sia al fine di escludere l'applicabilità della disciplina sostanziale dell'art.18 dello Statuto, che al fine di escludere la disciplina processuale dettata dall'art.1 della L.92/2012, ai sensi di quanto statuito al comma 47. Conseguentemente, eccependo l'improcedibilità del ricorso e chiedendo che fosse, in ogni caso, negata la chiesta reintegrazione nel posto di lavoro. In ogni caso da escludere, avendo essa, alle proprie dipendenze, meno di 16
dipendenti, per come desumibile dalla prodotta attestazione del proprio consulente del lavoro e dagli estratti del libro unico del lavoro e certificazione uniemens.
Nel merito deduceva quanto segue:
<< è una confederazione di associazioni territoriali di categoria, che, Controparte_2
per come già rappresentato, ha l'obiettivo di tutelare gli interessi degli imprenditori
agricoli, dei conduttori e dei proprietari agricoli, dei coltivatori diretti singoli ed
associati (cfr. art. 2 dello Statuto – all.
2 - da intendersi qui integralmente richiamato
e trascritto) e anche “ e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di
attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole nella loro
gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle
ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e
dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo
….. m) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il
compito degli agricoltori al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta.”. In
parallelo la italiana, per come Controparte_9
giuridicamente articolata in una pluralità di associazioni territoriali
giuridicamente autonome, promuove la prestazione di servizi mediante la
costituzione di apposite società di capitali, normate con specifiche disposizioni
di legge, per come appresso verrà esplicitato, che sono propri del mondo associativo e
sindacale>>. Si tratterebbe, quindi, di soggetti ben distinti, sebbene avessero condiviso “beni e servizi”.
In particolare, così ricostruiva le vicende relative alle tre s.r.l. richiamate in ricorso:
<< con sede legale in Cosenza, Via Piave Controparte_10
n.3, che viene costituita nel lontano 2000 da Controparte_11 (60 per cento del capitale), da (30 per cento
[...] Controparte_12
del capitale) e da (10 per cento Controparte_13
Contr del capitale) e che dal 2006 al 2013 ha svolto le attività di come da oggetto sociale
e che a seguito di varie vicissitudini è stata prima messa in liquidazione (2012) e per
ultimo è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cosenza di data
30.10.2018 (…)
Successivamente i servizi in questione sono stati resi dalla società TE
(dal 2013 al 2016) poi posta in liquidazione.
[...]
E ora per quel che rileva ulteriormente la costituzione in data 28 luglio 2016 della
da parte dell'associazione (40 per cento CP_14 Parte_1 Controparte_15
del capitale), con sede in Roma, (40 Controparte_16
per cento del capitale) ed infine ed in quota minoritaria da Controparte_2
(20 per cento del capitale), avente finalità sociale anche essa di svolgere le attività in
parola>>.
Pertanto, non avrebbe rilevanza il fatto che amministratori di tali società siano state persone che ricoprivano cariche nella confederazione, né il fatto che esse fornissero i loro servizi presso lo stesso immobile <<sito in alla Via CP_2
Luigi Marsico 26/28 acquistato dal “Consorzio I Contadini” è stato concesso in fitto
a partire dal 1.6.2017 ad con contratto di locazione di data Controparte_2
11.5.2017 e successivo addendum (allegato 6) per alcuni vani e per altri vani è stato
concesso in locazione alla società . Parte_1
In particolare, <<La “condivisione” di servizi di amministrazione risponde a
precisi criteri di economia e non intacca minimamente le singole attività dei distinti
soggetti sul piano gestionale, economico, organizzativo e funzionale. La tenuta dei
fascicoli del personale, la elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti, l'emissione
delle fatture costituiscono meri servizi che nella fattispecie vengono condivisi da tali
soggetti>>.
Trattandosi, in conclusione, di due distinti soggetti giuridici, sebbene detenga il 20% del capitale di Controparte_2 Parte_1 Quanto alle vicende lavorative della ricorrente, confermava di avere assunto la signora già dipendente di in data 1\10\2009, in CP_1 CP_4
conseguenza delle <<difficolt in cui iniziava a versare> . Controparte_4
Aggiungendo che, durante il rapporto di lavoro durato dal 1\10\2009 a luglio
2019, << ha più volte legittimamente utilizzato l'istituto del distacco Controparte_2
per far svolgere alla ricorrente le mansioni di operatrice CAA presso le società di
capitali appositamente costituite>>. In particolare, <<un distacco temporaneo è
stato applicato presso la società nell'intervallo di tempo tra il Parte_1
16.02.2017 al 30.06.2017. Il distacco, in verità, proseguiva sino alla data del
licenziamento non potendo l'Associazione resistente svolgere tale servizio per
legge e non avendo la medesima altri posti nei quali collocare diversamente
la ricorrente>>.
Rilevando, quanto alle copie di mails prodotte dalla ricorrente, che le stesse
<<sono indicative di una evidente crisi finanziaria a cui la nuova governance>
e la nuova costituita società cercano di ovviare Controparte_17 Parte_1
ciascuna nel proprio ruolo e nella propria autonomia e distinzione. Trattasi di
indicazioni generiche e sintetizzabili come segue: le quote vanno pagate e i servizi
pure>> e che, oltre a lei, erano stati licenziati anche e Parte_4 Per_3
. Un contesto, dunque, di <> dovuti alla
[...]
grave crisi finanziaria di che portava al suo Controparte_2
commissariamento ed alla successiva decisione di dismettere del tutto i servizi che essa forniva.
Affermava che l'assistenza tecnica alle imprese agricole <[va] essere
esercitata dalla società resistente per legge e che in effetti ormai non stava più
espletando. Tanto è vero, per come già dedotto, che i dipendenti e Parte_5
già in servizio a tempo parziale con la resistente ed Parte_6 CP_18
addetti al servizio CAA alla data del 16.01.2018 vengono assunti alle medesime
condizioni da . Parte_1 Ribadiva che il licenziamento ero stato conseguenza di una esternalizzazione dei servizi, pur precisando che
sede di licenziamento la resistente si è riferita ai casi di mera cessazione dell'attività
svolta internamente all'impresa, con sua devoluzione ad un soggetto esterno.
Devoluzione che prescinde da qualsiasi collegamento o contratto stipulato
tra soggetto che sopprime la fornitura e soggetto che intraprende l'erogazione
dello stesso. In altri termini, non interviene alcun contratto di appalto o di
fornitura tra i due soggetti e il servizio viene reso dal secondo soggetto in
maniera del tutto autonoma>>.
Analogamente, escludeva che vi fosse stata una qualsiasi cessione di ramo d'azienda. Rilevando al riguardo che, anche se l'adito giudice avesse dovuto diversamente ritenere, certo il rapporto non si sarebbe potuto ripristinare nei confronti della pretesa cedente.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla ed, in CP_1
subordine, che fosse negata la tutela reintegratoria richiesta per la detta carenza del requisito dimensionale.
3. Si costituiva, altresì, la eccependo l'inammissibilità della Parte_1
domanda subordinata di accertamento di cessione aziendale perché, essendosi introdotto il ricorso secondo il rio speciale disciplinato dall'art.1, co.47° e segg.,
della L.92/2012, non potevano essere trattate domande diverse dall'impugnativa di licenziamento.
Nel merito, deduceva di essere un soggetto giuridico del tutto distinto da e che, <[aveva] Controparte_2 Pt_1
operato solo nel settore fiscale, poiché le richieste di accredito fatte nell'autunno 2016
a ( non sono arrivate in tempo per Controparte_6 Controparte_19
consentirle di operare, sin dall'atto della costituzione, anche nel settore tecnico>> e,
ancora, che è <<solo dal gennaio che la entrata in pieno regime con pt_1>
i servizi di entrambi i settori, fiscale e tecnico>>. Producendo le relative convenzioni (all.14 del fascicolo di parte). Rilevava, con singolare enfasi, che <<è (cioè Controparte_6 Controparte_2
AL e non >> a stipulare le convenzioni con Controparte_2
conformemente a quanto previsto dal dlgs 241/97, a norma del Parte_1
quale<<i>>.
Deduceva, ancora, che il presidente di , dopo Controparte_2
l'emersione di illeciti riferibili alla convenzionata aveva Controparte_4
presentato una formale querela nei confronti dell'amministratore di quest'ultima. Il passaggio alle dipendenze di , prospettato alla Pt_1
ricorrente, inquadrandosi pertanto in quest'avviata opera di trasparenza.
Quanto all'immobile sito in e di cui anch'essa produceva i due CP_2
distinti contratti di locazione, deducendo, pur senza fornirne prova documentale, che pagava la fornitura dell'energia Controparte_2
elettrica ed essa quella dei servizi telefonici.
Per quanto concerne la specifica posizione lavorativa della ricorrente,
confermando che essa era stata distaccata presso già dal mese di Pt_1
febbraio del 2017 ed impiegata nel settore CAA. Con la conseguente necessità
di <> con il passaggio alle proprie dipendenze, <<non pote>>. CP_18
Contestava nei seguenti termini la dedotta cessione di ramo d'azienda:
momento che i servizi fiscali (CAF) e tecnici (CAA) possono essere svolti solo da
società di capitali (si vedano su le disposizioni normative in tal senso richiamate), la
, lo si ribadisce, potendo fornire tali servizi solo attraverso Controparte_2
una società di capitali, ha inteso riorganizzare il proprio sistema di servizi agli associati
e, nell'ambito dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, ha inteso dare ad essi
ordine e trasparenza per come già su ampiamente chiarito e dimostrato>>.
Con l'importante precisazione che
per la ricorrente l'assunzione da parte di sarebbe potuta avvenire solo Pt_1
con l'applicazione del tempo part-time, in vista della necessità di contenere i costi e di poter in tal modo conservare il posto di lavoro di tutti i dipendenti,
anche se con orario ridotto>>.
4.1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22\5\2020, ha disposto la conversione dal rito speciale di cui alla L.92/2012 a quello ordinario, la ricorrente non avendo dedotto nulla sul determinante requisito dimensionale negato invece dalla convenuta . Controparte_2
Quanto all'invocata esclusione sancita dall'art.4, L.108/90, assumeva che non fosse sufficiente, al riguardo, la natura di associazione sindacale di parte datoriale di , in quanto sarebbe stato onere della Controparte_2
convenuta quello di dimostrare che, di fatto, non svolgesse alcuna attività di natura imprenditoriale. Onere cui la stessa non aveva adempiuto.
Nel merito, ha ritenuto infondata la prospettata simulazione della esternalizzazione di servizi posta a fondamento del licenziamento e la contestuale deduzione di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Ritenendo che dall'istruttoria documentale e testimoniale fosse emerso:
<<che il frazionamento della propria attivit ed organizzazione apparentemente>
di Lamezia Terme) all'interno dell'immobile in cui era ubicata la sede di
, che vi era un unico sistema di fatturazione e servizio Controparte_2
personale (elaborazione cedolini paga dei dipendenti, tenuta dei fascicoli del personale
e servizio di fatturazione), che una dipendente di , si Pt_1 Testimone_1
occupava di gestire la PEC sia per che per , che vi Pt_1 Controparte_2
era un unico numero di telefono attraverso il quale una voce guida instradava gli
utenti verso gli operativi dei settori Patronato, CAF e Fiscale, Tecnico,
Amministrazione, Direzione e Presidenza di e che erano Controparte_2
state inviate dal Presidente e dal Vice Presidente di alcune Controparte_2
PEC contenenti istruzioni, tanto per i dipendenti di Controparte_2
quanto per quelli di . Tutte circostanze ritenute inidonee a provare gli Parte_1
assunti della ricorrente. Aggiungeva che sarebbe stato “incontestato” che fino al 31\12\2017 Pt_1
abbia operato solo per l'assistenza fiscale (CAF) e dal 1\1\2018, avendo
Contr ottenuto la relativa autorizzazione, anche nel settore tecnico ( -
[...]
). Controparte_3
Concludendone che << ha, quindi, affidato ad , Controparte_2 Pt_1
che è società di capitali, i sevizi di assistenza tecnica (CAA), di assistenza fiscale (CAF)
e di contabilità IVA degli associati, in conformità al combinato disposto degli
artt. 32 D. Lgs. n. 241/97, 33 D. Lgs. n. 490/98 e 3 bis D. Lgs. n. 165/95, secondo
cui i soggetti abilitati alla costituzione di un CAF possono costituire società di
capitali per l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed i centri sono costituiti nella
forma di società di capitali. E', dunque, inoppugnabile che i centri per l'assistenza
tecnica CAA debbano rivestire per legge la forma di società di capitali, sicché
, quale associazione sindacale, poteva legittimamente affidare – Controparte_2
come si è verificato nella specie - l'attività di assistenza fiscale soltanto a centri esterni,
costituiti su sua iniziativa nella forma di società di capitali>>.
Assume il Tribunale che dagli atti di causa sarebbe emerso che c'era
<<un degli spazi per aree di attivit separate con la condivisione da>
parte degli enti convenuti di beni e servizi di amministrazione, al fine di realizzare
l'economia dei costi di gestione e di offrire un servizio complessivo all'utenza>>. Il che non avrebbe determinato alcuna commistione o confusione fra i due soggetti.
Commistione o confusione non desumibili neppure dalla circostanza che queste attività fossero materialmente svolte in un unico immobile sito in e concesso a in locazione <> e ad CP_2 Controparte_2
per altri. Pt_1
Afferma che dalle mail e documenti prodotti dalla ricorrente sarebbero emerse
<> e non
potere datoriale da parte di nei confronti del personale di Controparte_2
(quale, ad esempio, una sanzione disciplinare inflitta dalla prima ai Pt_1
dipendenti della seconda)>>. Rileva ancora che, essendo una partecipata di Pt_1 Controparte_2
,
[...]
influenzata dalle direttive degli enti-soci titolari delle quote sociali. Una siffatta
influenza costituisce del resto la normalità nel fenomeno dei gruppi societari, senza
che sia possibile dubitare dell'autonomia organizzativa, funzionale e giuridica delle
società appartenenti al gruppo>>. Secondo la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il mero collegamento societario non essendo sufficiente, da solo, a fare ritenere l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
4.2. Ritenuta l'infondatezza della domanda principale, il Giudice di primo grado ha, invece, accolto la domanda subordinata, sul presupposto che fosse stata dimostrata l'ipotizzata cessione di ramo d'azienda.
Esclusa la soggezione a termini decadenziali per come affermato da Cass
28750/2019, ha ricordato l'ampiezza della nozione di trasferimento di ramo d'azienda e che non osta a poterla configurare la circostanza che il soggetto cedente non persegua fini di lucro:
29422/2017)>>.
Non ostandovi nemmeno l'inesistenza di un contratto scritto fra cedente e cessionario, forma richiesta, ad probationem, dall'art.2556, co. 1, ma solo fra le parti, la sua mancanza non essendo opponibile a terzi. Cessione che può
ritenersi sussistente
organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi
materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di
svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene
estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti (cfr. sent. Cass. n.
7364 del 16.03.2021)>>.
Tanto premesso in punto di diritto, questi gli elementi di fatto da cui il
Tribunale ha dedotto la sussistenza, nel caso concreto, dell'ipotizzata cessione: << 1) il trasferimento di elementi materiali, essendo l'attività di CAA (così come quella
di CAF e di contabilità), esercitata da tramite gli stessi beni strumentali Pt_1
utilizzati in precedenza da;
2) la cessione ad dei beni Controparte_2 Pt_1
immateriali (es. informazioni registrate nel sistema SIAN relative agli utenti che
Contr avevano usufruito del CAA Confagricoltura) per lo svolgimento dell'attività di ,
CAF e contabilità; 3) l'assunzione, ad opera di , dei lavoratori già alle Pt_1
dipendenze di , essendo passati ad , come si preciserà infra, Controparte_2 Pt_1
una parte dei lavoratori che aveva assegnato al servizio CAA;
d) il Controparte_2
trasferimento alla società cessionaria dell'avviamento e della clientela che usufruiva
del servizio CAA , che risulta transitata automaticamente ad;
Controparte_2 Pt_1
4) la continuazione dell'attività tra i due enti, svolgendo , senza soluzione di Pt_1
continuità, l'attività del servizio CAA che faceva capo a;
5) l'analogia Controparte_2
– e addirittura la medesimezza - dell'attività esercitata in quanto è pacifico che Pt_1
eserciti, in relazione al settore CAA, la stessa attività prima espletata da
Controparte_2
Quanto alla data della cessione, la ritiene collocabile nell'anno 2018, perché
risulterebbe che Controparte_2
non dovesse più svolgere il sistema di assistenza fiscale alle imprese associate)>>
con delibera del 5\4\2018.
Subito dopo, però, il riferimento sembra essere al servizio di assistenza agricola, perché richiama, a conferma, le allegazioni di Controparte_2
secondo cui due dipendenti addetti al CAA erano passati ad proprio Pt_1
nell'imminenza del trasferimento ad essa dell'intero servizio.
Concludendone che
quanto intimato da un soggetto privo di legittimazione giacché, al momento della
sanzione espulsiva irrogata da , la ricorrente, di fatto ancora distaccata Controparte_2
presso , era già transitata in seno a quest'ultima, in forza del cennato Pt_1
trasferimento del ramo di azienda>> e che la ricorrente abbia diritto al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti di Pt_1 data della cessione>>, nel contempo condannata anche al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute dalla data di offerta della prestazione lavorativa,
coincidente con quella della notifica ad essa del ricorso introduttivo.
5. Propone appello contestando la pretesa esistenza del ramo Parte_1
aziendale di cui il tribunale ha ritenuto provata la cessione, ribadendo che ha semplicemente deciso di <> i Controparte_2
servizi di assistenza fiscale e agricola, concentrandosi sul proprio
business>>, costituito dalla << tutela e rappresentanza delle imprese agricole>>.
In particolare, rileva che
conferito ad risulta evidente anche dalla circostanza che il nuovo soggetto Pt_1
societario non aveva (e non ha) la titolarità delle autorizzazioni, delle password e degli
altri applicativi per utilizzare il Sistema informativo agricolo AL (Sian) e
l'applicativo della contabilità e fiscale: come dire che l'attività di era Pt_1
strettamente connessa a quella rimasta in senza alcuna Controparte_19
autonoma capacità operativa della cessionaria>>.
L'inesistenza di autonome potenzialità commerciali attinenti alle specifiche attività oggetto della ricordata esternalizzazione e la correlata carenza di elementi materiali ed immateriali di cui potere configurare un trasferimento da all'odierna appellante, dunque, costituirebbe Controparte_2
l'insuperabile smentita della cessione aziendale ritenuta nell'impugnata sentenza. Di cui chiede la riforma con conseguente integrale rigetto di tutte le domande proposte dalla signora CP_1
6. Quest'ultima resiste con memoria e propone appello incidentale.
Censura l'impugnata sentenza, che avrebbe dato spropositato rilievo ad argomenti meramente formali, come quello concernente la disciplina legislativa dello svolgimento dei predetti servizi di assistenza fiscale ed agricola e a dichiarazioni testimoniali eccentriche rispetto al reale oggetto del giudizio quando non del tutto tautologiche, obliterando, invece, del tutto la valutazione dell'imponente mole di prova documentale che confermerebbe appieno quanto dedotto in merito di unico centro di imputazione del rapporto e di finalità ritorsiva dell'impugnato licenziamento.
Conferma che proverrebbe, in primo luogo, da una serie di mail del periodo gennaio – febbraio del 2019, prodotte in atti e provenienti tutte dal Presidente
di o dal Vicepresidente. Mails indirizzate Controparte_2
indistintamente a tutto il personale presente negli uffici, in cui, come appurato,
operavano insieme tanto i lavoratori formalmente dipendenti di quest'ultima che quelli formalmente dipendenti di dalle quali Parte_7
emergeva
controllo assoluto in capo a Controparte_2
Per di più in un contesto in cui gli organi di vertice di e delle altre Pt_1
precedenti controllate ed addette allo svolgimento dei medesimi servizi erano sempre stati espressi dalla stessa . Controparte_2
Conferma ulteriormente fornita dalle speculari vicende lavorative della ricorrente nel periodo in cui era alle dipendenze di che Controparte_4
avevano visto la risoluzione consensuale del contratto con questa e il contestuale preannuncio della futura assunzione da parte di , Controparte_2
non casualmente subito eseguita.
Ricorda, inoltre, l'appellante incidentale una serie di elementi di fatto espressamente dedotti in domanda e mai contestati dalle convenute, che confermano appieno la tesi dell'unico centro di imputazione del rapporto lavorativo:
- La sede legale di essere rimasta, nel periodo di Pt_1 Parte_8
causa, vuota e inoperante;
- L'esservi stata un'unica amministrazione, un unico sistema di fatturazione,
un unico servizio personale;
- Nonché un unico numero di telefono, chiamando il quale una voce guida preregistrata indirizzava gli utenti verso il personale operativo dei diversi settori;
- L'autenticità e provenienza di tutte le mail prodotte e sopra ricordate;
- La circostanza che la ricorrente, sia nei periodi in cui era formalmente distaccata presso sia nei periodi in cui non lo era, svolgeva sempre Pt_1
le medesime mansioni.
Ulteriore e definitiva prova del “potere assoluto” di su Controparte_2 Pt_1
essendo rappresentata proprio dalla missiva del 19\11\2018, con cui le era proposta la risoluzione del rapporto di lavoro e la successiva assunzione da parte di quest'ultima. Proposta il cui rifiuto aveva poi condotto all'impugnato licenziamento.
Conclude chiedendo di
conseguentemente, previo accertamento dell'insussistenza del motivo formalmente
addotto a fondamento del licenziamento (…) e della sua sostanziale ritorsività e quindi
nullità, disporre la reintegrazione della stessa e quindi condannare la datrice di lavoro
a tutti gli effetti di cui all'art. 18 St. Lav., commi 1 e 2; in via subordinata, previo
rigetto dell'appello proposto da , e la conferma della sentenza di primo grado Pt_1
nella parte in cui ha affermato che tra e è intervenuto un Controparte_2 Pt_1
trasferimento d'azienda (…) fermo il diritto della ricorrente, per l'effetto, a transitare
alle dipendenze della seconda, accertare anche che, comunque, il licenziamento
intimato alla ricorrente da è nullo in quanto disposto in frode alla Controparte_2
legge (…) e quindi condannare sia che , ognuna per quanto Controparte_2 Pt_1
di ragione, a tutti gli effetti di cui all'art. 18 St. Lav., commi 1 e 2; in via ulteriormente
subordinata rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la Pt_1
sentenza di primo grado>>.
7. Si costituisce con memoria anche limitandosi Controparte_2
ad aderire all'appello principale proposto da Parte_1 8. Disposta la trattazione scritta del giudizio e pervenute regolarmente le note di trattazione delle parti, la causa è decisa nell'odierna camera di consiglio.
9. L'appello è infondato e non merita accoglimento, mentre merita invece accoglimento l'appello incidentale.
10. Conviene muovere dai principi consolidati in tema di unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
E' pacifico che esso
in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del
collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui
accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b)
integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo
interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo finanziario tale da
individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle
singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della
prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel
senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore
dei vari imprenditori>> (cfr., ex multis, sent. Cass. n. 26346 del 20.12.2016 e, da ultimo, ord. Cass. n. 2014 del 24.01.2022). Questo il principio di diritto, occorre confrontarlo con le risultanze fattuali del giudizio.
10.1. Come ricordato, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è
stato motivato sulla base di un preteso processo di riorganizzazione aziendale ed “esternalizzazione” dei servizi di CAF e CAA in capo alla Parte_1
La sua sussistenza, tuttavia, riceve smentita già da quanto dedotto dalla ricorrente (supra prg.1) circa il fatto che avesse Controparte_2
sempre operato in tali ambiti per il tramite di società di capitali all'uopo costituite, dal 2006 al 2013 e Controparte_4 TE dal 2013 al 2016. Allegazioni mai contestate dalle due convenute e, pertanto,
da ritenersi provate.
La sostituzione di una nuova società di capitali alle precedenti attraverso le quali continuava a svolgere, con le medesime Controparte_2
modalità, i predetti servizi non costituendo certo una riorganizzazione e quel che è definito “esternalizzazione” essendo un modus operandi già in atto da oltre 13 anni al momento dell'intimato licenziamento.
10.2. Ai fini di causa risultano particolarmente significative le mails prodotte dalla ricorrente -la cui autenticità e provenienza, come detto, non sono mai state contestate dalle convenute- incomprensibilmente dal Tribunale
ricondotte ad un'ordinaria interferenza fra soggetto giuridico controllante e società controllata. Conviene ricordarne il contenuto.
- Mail del 17\1\2019, inviata dal Presidente a una ventina di Controparte_2
lavoratori, fra i quali quattro, che la ricorrente ha specificamente dedotto,
senza riceverne smentita, essere alle dipendenze di , dal seguente, Pt_1
testuale contenuto: <E' categoricamente vietato trattenersi o lavorare negli
uffici nei giorni di chiusura degli stessi. Sono, altresì, vietati spostamenti tra
gli uffici (tutte le tre sedi) e allontanamenti dagli stessi senza autorizzazione
scritta del Presidente o del Vicepresidente. Si esorta il personale tutto al
rigoroso rispetto dell'orario di lavoro e ad evitare qualsiasi meccanismo di
autogestione delle presenze negli uffici di . Il Controparte_2
Presidente ; Persona_4
- Mail del 25\1\2019, sempre a firma del Presidente ed Controparte_2
indirizzata a sei lavoratori, alcuni dei quali dipendenti di , dal Pt_1
seguente tenore:
brevi tutte le operazioni di:
1- registrazioni contabili per la chiusura del IV
trimestre 2018 di tutte le Aziende;
2 - procedure necessarie alla fatturazione
elettronica;
3 - chiusura delle contabilità ordinarie 2018 di , Controparte_2 e per poter procedere all'approvazione dei bilanci Pt_1 TE
consuntivi e preventivi>>;
- Mail del 4\2\2019 a firma del vicepresidente di ed inviata a Controparte_2
tutti i lavoratori (quindi sia ai propri dipendenti che a quelli di ), con Pt_1
la quale, dopo avere disposto che si sarebbero dovuti praticare aumenti tariffari a tutti gli utenti che rifiutano di associarsi a , si fa Controparte_2
rinvio ad un allegato dal seguente contenuto:
tipo di servizio o prestazione a quanti (soci/clienti) si trovano in condizioni
di morosità al 31.12.2017.; 2. per quanto ricevono servizi senza essere soci di
, è stato disposto un aumento del 5% Controparte_2
sull'imponibile dei tariffari in vigore (per qualsiasi settore);
3. si è altresì
disposto di passare ad un metodo di tariffazione semestrale (anziché annuale)
su ogni servizio erogato;
4. la decorrenza dei provvedimenti è immediata e i
dipendenti non hanno facoltà di deroga alcuna rispetto a quanto disposto.>>;
- Mail del 11\2\2019 a firma del vicepresidente di , di nuovo Controparte_2
inviata a tutti i lavoratori (sia ai propri dipendenti che a quelli di ), dal Pt_1
seguente tenore:
si inviano, in allegato, gli elenchi completi dei soggetti morosi al 31/12/2017.
Come già detto, è tassativamente vietato erogare servizi di cui all'elenco
allegato senza che prima abbiano sistemato la loro posizione. Sistemare la
posizione significa prioritariamente (ovvio) pagare;
in via subordinata
concordare un piano di rientro certo, chiaro e proporzionato al debito, che
dovrà essere esplicitamente concordato e siglato dal Presidente o dal
sottoscritto. Qualsiasi deroga non autorizzata a quanto disposto, sarà
oggetto di provvedimento disciplinare (per come annunciato dal Presidente
davanti ad un Consiglio unanimemente concorde). A breve seguiranno i
tariffari aggiornati secondo quanto deliberato dal Consiglio>>. Mail a cui sono allegati gli elenchi degli utenti morosi. Ritiene il collegio innegabile che con tali comunicazioni gli organi di vertice di abbiano esercitato il potere direttivo ed Controparte_2
organizzativo, nonché preannunciato l'esercizio di quello disciplinare, (anche)
nei confronti di lavoratori che risultavano essere formalmente alle dipendenze di Parte_1
Prova documentale, peraltro, sorretta da altri due documenti che dimostrano come l'esercizio di tali poteri tipicamente datoriali nei confronti delle controllate fosse prassi risalente per . Controparte_2
Il riferimento è ai due documenti di analogo tenore e significato, indicati a pg.14 del ricorso introduttivo e datati 16\3\2016, questa volta diretti dai vertici di alla precedente società gestrice, . E' Controparte_2 TE
in essi indicata addirittura la tabella degli orari di lavoro giornalieri e settimanali di ciascun dipendente (sia di che di , Controparte_2 _5
nonché il luogo di servizio (se nella sede centrale o in une delle due zonali),
oltre a fornire altre, specifiche, direttive sull'organizzazione di lavoro.
10.3. Ancora, come detto, il personale di operava presso la Controparte_2
sede centrale di e presso le due sedi distaccate di Lamezia Terme e CP_2
Soverato. In disparte la singolarità che presso queste due ultime si trovavano spesso ad operare anche dipendenti di , risultano particolarmente Pt_1
indicative le modalità in cui è avvenuta la locazione della sede di , CP_2
presso la quale risultano avere prestato servizio sia i dipendenti di che quelli di Controparte_2 Parte_1
Il Consorzio “I contadini”, proprietario dell'immobile sito in , via L. CP_2
Marsico 26/28, di 13,5 vani e mq. 324, lo concede dapprima in locazione a
, con scrittura del 11\5\2017, per la durata di anni Controparte_2
6+6, dietro un canone annuo di € 42.000, da pagare in rate mensili di € 3.500.
Il medesimo Consorzio, con scrittura del 1\6\2018, concede in locazione ad
11,5 vani di quello stesso immobile (sono escluse solo due stanze Parte_1
adibite a Sala Patronato e Sala dietro un canone annuo di €.36.000, da Pt_9 pagare in rate mensili di € 3.000. Sarebbe evidente l'annullabilità di questo contratto da parte del precedente unico conduttore ed è Controparte_2
ancora più evidente il danno arrecatole, visto che, dalla data del secondo
contratto, si è trovata a pagare 3500 euro al mese per due sole stanze. Ed
addirittura, pur fruendo di sole due stanze su 13,5, pagava per intero le
forniture di energia elettrica, per come da essa stessa dedotto. Sarebbe
evidente, se non costituisse una conferma ulteriore dell'unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro.
10.4 Altro elemento che conferma la tesi qui sostenuta è costituito dalle vicende lavorative della stessa ricorrente, che, dapprima alle dipendenze di era indotta a risolvere il rapporto con questa società dietro Controparte_4
la prospettazione di una immediata assunzione in , Controparte_2
puntualmente verificatasi (supra prg.6). Schema che, come detto (prg.1), parte datoriale provava a replicare specularmente con la proposta del 19\11\2018
(questa volta in direzione inversa, dall'associazione alla società di capitali), il cui rifiuto era posto a fondamento dell'impugnato licenziamento (supra,
prg.1.1.).
Insomma era prassi che decidesse le assunzioni, da parte delle Controparte_2
società di capitali esercenti i servizi di assistenza, dei dipendenti con i quali risolveva il rapporto e viceversa.
10.5. Il singolare uso dello strumento contrattuale del distacco, che, come dedotto dalla stessa (supra prg.2), è stato utilizzato nei Controparte_2
confronti della ricorrente a decorrere dal 16\2\2017, allorché fu “distaccata”
presso per ben due anni e mezzo di cui solo i primi quattro mesi Pt_1
formalizzati.
Un distacco dalla durata abnorme e dalla motivazione contraddittoria rispetto alle ordinarie finalità dell'istituto, in quanto sarebbe stato disposto, non nell'interesse del datore di lavoro distaccante, ma al preteso scopo di evitare il licenziamento della lavoratrice. 10.6. L'esistenza di un unico ed indistinto centro di imputazione dei rapporti di lavoro è poi addirittura oggetto di una deduzione della di Parte_1
portata obiettivamente confessoria. Allorché, con l'odierno appello principale,
deduce espressamente di essere priva di qualsiasi
operativa” (supra prg.5), per indisponibilità
e degli altri applicativi per utilizzare il Sistema informativo agricolo AL (Sian)
e l'applicativo della contabilità e fiscale>>.
10.7. La prova testimoniale assunta non solo non arreca smentite a questo solido ed esteso quadro probatorio, ma anzi fornisce ad esso più di una conferma.
Ecco, infatti, che:
la teste dipendente di , riconosce di Testimone_2 Controparte_2
occuparsi, “alla bisogna” anche dell'assistenza fiscale, attività teoricamente esternalizzata alla . Dichiara anche che il sig. dalla sede Pt_1 Pt_10
zonale di Soverato di Confagricoltura di cui è responsabile,
Agroced>>. Quindi, non solo tali servizi sono resi presso una sede zonale di in cui non dovrebbero esservi attività della , ma sono Controparte_2 Pt_1
anche “gestiti” da un funzionario dell'associazione;
il teste , dipendente e direttore f.f. di , Persona_1 Controparte_2
candidamente dichiara di operare come <> ovvero di quell'assistenza agricola che, insieme all'assistenza fiscale, avrebbe dovuto costituire oggetto della famosa esternalizzazione ad;
Pt_1
il teste , dipendente di ha dichiarato di non lavorare Testimone_3 Pt_1
presso l'unica sede aziendale di quest'ultima, ubicato nel citato immobile sito in , via Marsico, bensì presso la sede zonale di sia CP_2 Controparte_2
in Lamezia Terme;
la teste , dipendente di , ha dichiarato di occuparsi Tes_4 Controparte_2
dei servizi di amministrazione sia per conto della propria parte datoriale che per conto della . Di più, ha dichiarato che i servizi paga, contabilità Pt_1 fiscale, CAA ed anche del patronato erano CP_20
personale indistintamente di e di ; Pt_1 Controparte_2
la teste , già dipendente di ed al Testimone_1 Controparte_2
momento della testimonianza dipendente di , ha dichiarato di Pt_1
lavorare due giorni alla settimana presso la sede zonale di Controparte_2
ovvero in un'articolazione aziendale teoricamente estranea ad ed ha Pt_1
pienamente confermato la totale confusione di competenze ed attività
lavorativa fra i due soggetti datoriali, plasticamente raffigurandola con l'affermazione
famiglia>>.
11.1. Occorre, a questo punto, analizzate la disciplina legislativa delle attività
di assistenza tecnica in agricoltura e di assistenza fiscale per meglio comprendere l'illecito incedere di . Controparte_2
In origine d.lgs.241/97 si fermava all'articolo 31. L'art.1 del d.lgs.490/98 ha aggiunto un nuovo capo, che comprende gli articoli dal 32 al 40.
I CAF (Centri Assistenza Fiscale), a norma dell'art.32, possono essere costituiti da associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori aventi almeno
50.000 aderenti (in origine la L.413/91 riservava tale possibilità solo alle associazioni sindacali di imprenditori di grandi dimensioni) ovvero da
<> , rectius datori di lavoro, con almeno 50.000 dipendenti.
L'art.33 statuisce che <<i>>.
Disposizione il cui evidente significato è che i soggetti indicati nel precedente art.32 devono “costituire” tali società, delle quali dovranno essere soci con una quota di controllo.
Del tutto analoga è la disciplina relativa ai CAA (Centri di Assistenza
Agricola). La materia era disciplinata dall'art. 3 bis decreto legislativo 165/99
(aggiunto dal d.lgs.188/2001), che è stato abrogato dal d.lgs.74/2018, che riversa la nuova disciplina nell'art.
6. Per quel che qui interessa, la disciplina dettata dalle due norme è del tutto identica:
agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e
dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di
assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali>>
Ovvero, anche per i CAA, le organizzazioni ed associazioni indicate dalla legge dovranno obbligatoriamente provvedervi per il tramite di società di capitali nelle quali assumere una partecipazione di controllo.
Secondo le rispettive normative, sia i CAF che i CAA, per potere operare,
devono essere autorizzati o riconosciuti: i CAF dal Ministero dell'economia e
Finanze, a norma dell'art.33, co. 3, d.lgs. 241/97; i CAA dalle Regioni o
Province, secondo quanto dispongono i vari DM che periodicamente disciplinano la materia dei CAA. Per le due convenzioni con , il Pt_1
riferimento è il DM 27\3\2008, che, all'art.9 richiede il riconoscimento da parte delle Regioni
richiedente; nel caso di ambito territoriale distribuito tra più regioni, la verifica previa
intesa tra le regioni interessate e l'AGEA, compete alla regione in
cui è compresa la sede legale della società richiedente>>.
11.2. Dalle due convenzioni prodotte in atti da emerge che la stessa Pt_1
ha operato in modo del tutto illegale.
Anzitutto, non è a stipulare le convenzioni con Controparte_2
, ma due altre società di capitali la cui denominazione lascia intuire Pt_1
collegamenti con la prima, anche se gli atti di causa non ne illuminano l'esatta natura: << , che, in data 19\9\2016, Controparte_21
Contr stipula la prima convenzione, avente ad oggetto l'attività di e
[...]
, che in data 31\3\2017 stipula la seconda, avente ad Controparte_22
Contr oggetto l'attività di . Quello su cui occorre concentrare l'attenzione sono i riferimenti alle autorizzazioni di legge: nella prima convenzione è indicato il D.M. n.83 del
31\3\1993, con il quale la è stata Controparte_23
autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;
nella seconda convenzione è indicata la delibera della Regione Lazio n.3 del 10\1\2003, con la quale è autorizzata allo svolgimento dell'attività Controparte_22
di assistenza agricola.
Orbene, con le due convenzioni le s.r.l. titolari delle rispettive autorizzazioni a loro volta “autorizzano” a svolgerle al loro posto. Parte_1
Ne risulta, in primo luogo, la chiara elusione di norme imperative di legge
ed, in secondo luogo, la falsità delle allegazioni di secondo cui Parte_1
la cessione di servizi ed in connesso passaggio della signora alle CP_1
proprie dipendenze sarebbero stati imposti dalla disciplina legale che impediva a di rendere quei due servizi, in Controparte_2
particolare quello di assistenza agricola cui lei era addetta: è esattamente il
contrario, era a non potere rendere nessuno dei due servizi perché Pt_1
priva delle necessarie autorizzazioni.
Le ragioni di questo illecito operare, probabilmente connesse alla disinvoltura gestionale che aveva determinato i fallimenti delle precedenti convenzionate e (supra prg.1.2.) non sono state Controparte_4 _5 CP_4
chiarite, ma quanto detto è sufficiente ad illuminare il contesto ai fini che qui interessano.
12. Le reali ragioni del licenziamento della signora CP_1
Nel contesto dell'illecita attribuzione delle attività di assistenza fiscale ed agricola ad si può intendere meglio il senso di quella supposta Parte_1
esternalizzazione e riorganizzazione dedotte da entrambe le convenute e che la stessa , nella lettera di licenziamento della Controparte_2
colloca temporalmente nell'arco del 2018. CP_1 Occorreva dare una sostanza aziendale, rectius un proprio organigramma e proprio personale, alla società cui imputare formalmente le predette attività,
così mettendo al riparo dalle conseguenze di un'eventuale, Controparte_2
ennesima, disinvolta gestione. E, nel contempo, realizzare qualche economica di spesa.
Come nel caso della ricorrente, alla quale dapprima, con missiva del
19\11\2018, era “proposta” la risoluzione consensuale del rapporto e la contestuale assunzione da parte di e poi, nel corso di un incontro Parte_1
con il Presidente ed il vicepresidente di , specificato Controparte_2
che il nuovo rapporto di lavoro sarebbe stato part-time. Circostanza,
quest'ultima, espressamente dedotta a pg.22 del ricorso introduttivo e mai contestata da , pertanto da ritenersi pienamente Controparte_2
provata. Oltre che espressamente allegata dall'altra convenuta, , con Pt_1
la propria memoria di costituzione (supra prg.3).
Accertata l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e la conseguente insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento, ne emerge dunque il reale motivo.
Il vero è determinante motivo del licenziamento della ricorrente è da individuare nel rifiuto da lei apposto alla prospettata risoluzione del rapporto a tempo pieno con e sua sostituzione con un Controparte_2
rapporto a tempo parziale con . La difesa del proprio rapporto di Pt_1
lavoro a tempo pieno è stata così sanzionata con il licenziamento, perché di
Contr Contr ostacolo all'illecita attribuzione ad delle attività di e Parte_1
ed è questo il motivo illecito, unico e determinante (art.1345 c.c.), dell'atto espulsivo.
L'accertata ritorsività del quale sgombra anche il campo dalla dedotta inapplicabilità della tutela reale nelle ipotesi in cui datore di lavoro sia un'organizzazione di tendenza, atteso che
della l. n. 108 del 1990, nel riconoscere alle cd. organizzazioni di tendenza il privilegio dell'inapplicabilità dell'art. 18 st.lav., fa salva l'ipotesi regolata dall'art. 3
sull'estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori o
determinati da motivo di ritorsione o rappresaglia, sicché, in tale evenienza, va
ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore (nella
specie, avente la carica di dirigente sindacale), restando privo di rilievo il livello
occupazionale dell'ente e la categoria di appartenenza del dipendente>> (Cass.
19695/2016).
La conseguente tutela è dunque quella di cui ai primi due commi dell'art.18
dello Statuto dei Lavoratori, nel testo attualmente vigente.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza CP_1
del Tribunale di Catanzaro del 18\2\2023, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Dichiara la nullità del licenziamento intimato a e, per l'effetto, CP_1
condanna alla sua reintegrazione nel posto di Controparte_2
lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dovute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra;
2) Condanna al pagamento, in solido, Controparte_2 Controparte_6
delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in € 7.500, per il primo grado ed in € 7.800 per il presente grado;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 29\4\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Grassetto e sottolineature nelle citazioni inserite nel testo sono a cura dell'estensore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 821 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Salvatore Leone); Parte_1
appellante ed
appellata incidentale
e
(avv. Massimo Cundari); CP_1
appellata ed
appellante incidentale
nonché
(avv. Franco Giampà); Controparte_2
appellata
FATTO E DIRITTO 1.1. Con ricorso del 16\9\2019, la signora ha dedotto che, in CP_1
data 15\2\2019, era licenziata da per un preteso Controparte_2
giustificato motivo oggettivo così motivato1:
necessità di procedere ad un riassetto e ad una riorganizzazione della nostra struttura,
giusta delibera del Consiglio Direttivo del 5 aprile 2018 con la quale è stato deciso,
all'unanimità, di affidare ad una società esterna, la i servizi di assistenza Parte_1
tecnica (CAA), di assistenza fiscale (CAF) e di contabilità Iva agli associati, in linea
con le vigenti disposizioni legislative. In attuazione di tale delibera – come a Lei ben
noto – ha posto in essere, nel corso del 2018, un Controparte_2
processo di riorganizzazione del sistema di servizi messi a disposizione delle proprie
aziende associate e conseguentemente del proprio assetto organizzativo (…) la
graduale esternalizzazione dei servizi ha determinato la soppressione di tutte
le posizioni di lavoro dedicate allo svolgimento dei servizi stessi, tra cui quello
da Lei ricoperto di operatrice CAA. Nell'ottica della conservazione dei posti di
lavoro, Le è stato proposto – dapprima per le vie brevi e successivamente con
lettera del 19 novembre 2018 – di svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze
della società di servizi a condizioni contrattuali analoghe a Parte_1
quelle attuali, previa risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la
scrivente Associazione. (…) Purtroppo, abbiamo dovuto registrare l'assenza di
interesse da parte Sua alla soluzione prospettata. Né è possibile ipotizzare la
prosecuzione del Suo rapporto di lavoro con l'Associazione utilizzando lo strumento
del distacco in quanto una soluzione del genere sarebbe contraria alla riorganizzazione
strutturale deliberata dall'Organo di governo dell'Associazione ed ai principi che
caratterizzano l'istituto del distacco. Per tutti i motivi sopra esposti, le comunichiamo
il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo>>
Descritta la complessa vicenda da cui era originato il contestato provvedimento, concludeva chiedendo: a) di dichiarare la nullità del licenziamento perché contrario a norma imperativa di legge e ritorsivo;
b) in subordine, di accertare e dichiarare che fra e Controparte_2
vi era stata, anteriormente al suo licenziamento, una cessione di ramo Pt_1
d'azienda al quale la ricorrente apparteneva e che, pertanto, il licenziamento era inefficace perché intimato da chi non era più datore di lavoro.
Questi, nello specifico, i tratti salienti della vicenda per come molto più
sinteticamente ribaditi nell'odierno appello incidentale, da cui sono tratte le seguenti citazioni testuali.
La ricorrente premetteva la descrizione della ON AL
, associazione formata da Unioni Provinciali, fra le quali la Controparte_2
convenuta : “associazione datoriale, vocata alla Controparte_2
rappresentanza sindacale” (di cui produceva lo Statuto), che “offre, non solo ai
propri associati ma anche a terzi, servizi di assistenza fiscale, servizi di contabilità
(registrazione fatture, liquidazioni iva); servizio paghe (elaborazione buste paghe,
pagamento contributi dipendenti e imprenditori); -servizi di patronato;
-servizio di
assistenza tecnica (d'ora innanzi CAA). Controparte_3
Quest'ultima attività, alla quale era adibita la ricorrente, consiste nel fornire
assistenza alle imprese agricole nella richiesta di benefici, comunitari e non (es.
contributi per la coltivazione di olio, seminativi, pascoli, contributi per l'agricoltura
biologica, richieste di gasolio agricolo)”.
Nello svolgimento di quest'ultimo servizio provvedendosi a creare un
“fascicolo aziendale” telematico, nel quale sono inseriti i dati e la documentazione relativa alla singola azienda, “per il tramite di un sistema
informatico AL: il SIAN (sistema informativo agricolo AL). In tale
sistema viene materialmente caricato e aggiornato il fascicolo aziendale di ogni azienda
agricola; attraverso tale sistema si inoltrano le domande di aiuti. A tale sistema può
accedere il personale addetto ai relativi sevizi…”.
Ciò premesso, la ricorrente negava l'esistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo, per via dell'inesistenza del processo di riorganizzazione aziendale posto a suo fondamento e ciò in quanto aveva, in Controparte_2 realtà, sempre operato in parte direttamente ed in parte tramite società allo scopo costituite, da essa non distinguibili sotto il profilo organizzativo,
direttivo e gestionale. Precisamente, le seguenti società: Controparte_4
dal 2006 al 2013 (amministratore già Direttore di
[...] Parte_2
); dal 2013 al 2016 Controparte_2 TE
(amministratore , “attuale Direttore di Persona_1 Controparte_2
) e la convenuta (amministratore ,
[...] Parte_1 Persona_2
Vicepresidente di ). Società aventi tutte la sede Controparte_2
legale o la sede operativa presso la sede centrale ( ) o le sedi zonali CP_2
(Lamezia e Soverato) di . Controparte_2
Deduceva, ancora, che i dipendenti di e quelli delle Controparte_2
citate società avevano sempre svolto indistintamente le medesime attività
lavorative, utilizzando i medesimi beni strumentali e, soprattutto, seguendo le direttive del Presidente e degli altri organi direttivi di . Controparte_2
Producendo, a riprova delle dedotte circostanze, una serie di documenti e mails con cui i citati organi di vertice di dettavano direttive ai Controparte_2
dipendenti delle diverse società nel tempo succedutesi.
Per ciascuna, inoltre, ripetendosi un identico schema di messa in liquidazione
Contr e successivo fallimento. Prima della , cui succedeva Controparte_4
e poi della stessa cui succedeva la convenuta TE _5
. I dipendenti di ciascuna passando, di volta in volta, alle dipendenze Pt_1
della nuova società o, come ne suo caso, da una di queste (nello specifico
[...]
), alle dipendenze della stessa . Controparte_4 Controparte_2
In tal senso, assumendo valore probatorio lo stesso provvedimento di licenziamento impugnato, nel quale è testualmente affermato che le era stato offerto di passare alle dipendenze di e che, proprio in Parte_1
conseguenza del suo rifiuto, si sarebbe reso inevitabile il provvedimento espulsivo. Del resto, già con una precedente missiva del 19\12\2018, in considerazione del “processo di riorganizzazione” in atto, le era stata proposta la risoluzione del rapporto di lavoro e la successiva assunzione in Proposta che lei Parte_1
rifiutava non essendole stato garantito che la nuova assunzione sarebbe avvenuta alle medesime condizioni contrattuali.
1.2. Questa la vicenda allegata in punto di fatto, la ricorrente ne traeva le seguenti considerazioni, in punto di diritto:
<<che il frazionamento della propria attivit ed organizzazione apparentemente>
operato da mediante lo schermo societario, da ultimo Controparte_2
mediante , [fosse da ritenere] solo fittizio e, dunque, fraudolento>>; Pt_1
che ci si sarebbe trovati di fronte ad un fenomeno di abuso del diritto sub specie di <
con la conseguenza
all'unico e solo centro di imputazione/datore di lavoro reale>>;
che avrebbe Controparte_2
per così dire allegramente, le relative risorse>>, come dimostrerebbero i fallimenti sia di che di quest'ultima con Controparte_4 TE
un'esposizione debitoria di 400 mila euro;
che non ci sarebbe stata, in realtà, nessuna riorganizzazione del servizio, lo stesso continuando ad essere reso con le medesime modalità, schermate dietro la nuova s.r.l. che sostituiva le precedenti e con l'identica commistione di mezzi, organizzazione e lavoratori sopra descritta;
che il licenziamento era da ritenere, altresì, illegittimo anche perché in esso non vi è il minimo cenno all'impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
Ancora, ne affermava la natura ritorsiva per due ordini di ragioni: perché
conseguito al suo rifiuto di risoluzione consensuale e passaggio alle dipendenze di e perché le era stato espressamente Parte_1
preannunciato che il nuovo rapporto lavorativo sarebbe stato part-time. Circostanza, quest'ultima, costituente un'ulteriore ragione di nullità del licenziamento impugnato, in quanto intimato in violazione dell'esplicito divieto di cui all'art.8, 1° co., d.lgs.81/2015.
1.3.1. Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento e <<condannare : a alle conseguenze di cui controparte_2>
all'art. 18 St, commi 1 e 2; oppure b) alle conseguenze di cui all'art. 18 St. co. 4; oppure
c) alle conseguenze di cui all'art. 18 St. co. 5; oppure d) alle conseguenze di cui all'art.
18, co. 6; oppure e) alle conseguenze di cui all'art. 8 l. 604/1966>>.
Deduceva, infine, l'inapplicabilità dell'art.4, L.108/90, che esclude le organizzazioni di tendenza dalla sfera di operatività dell'aert.18 dello Statuto
dei Lavoratori, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
tutela reale le c.d. «organizzazioni di tendenza», a condizione tuttavia che queste
ultime non siano imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c. e, in ogni caso, che non
svolgano la propria attività secondo criteri imprenditoriali>> (Cass. 27228/2014).
Ciò in quanto: a) offriva a terzi servizi a Controparte_2
pagamento; b) l'erogazione di tali servizi non era compresa fra gli scopi statutari dell'associazione; c) la prova che si trattasse di un'attività di natura imprenditoriale era desumibile dalla stessa circostanza dell'esser sempre stata affidata a società di capitali.
1.3.2. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che fra
[...]
vi era stata una cessione di ramo d'azienda, Controparte_6
risultante dalle seguenti circostanze:
Contr <<abuso delle soggettivit giuridiche>
Contr come quella di e di contabilità) è nei fatti tuttora esercitata con gli stessi beni
strumentali utilizzati in precedenza, nella stessa sede, con gli stessi pc, gli stessi
computer;
b) trasferimento di elementi immateriali: ad sono materialmente transitati Pt_1
Contr tutti i beni immateriali necessari per svolgere l'attività di , CAF e contabilità. Nello specifico, tutte le informazioni registrate – nel sistema SIAN – con riferimento
a tuti gli utenti che da sempre hanno usufruito del CAA Confagricoltura sono
materialmente passati ad;
Pt_1
c) riassunzione in fatto di tutti i lavoratori. Per come si è detto, tutti i dipendenti
adibiti al CAA sono di fatto passati ad . L'unico lavoratore che svolge attività Pt_1
di CAA e che non è passato ad è il dott. . Il predetto lavoratore, Pt_1 Per_1
comunque, continua a svolgere attività di CAA. Anche alla stessa ricorrente era stata
proposta la riassunzione presso tale società;
d) trasferimento della clientela: nel caso di specie la clientela è l'utenza che usufruisce
del CAA . Orbene, la predetta utenza è transitata automaticamente ad Controparte_2
; Pt_1
Contr e) continuazione attività: nei fatti è accaduto che l'attività di è continuata senza
Contr alcuna soluzione di continuità. Ancora più nello specifico, l'attività di non ha
subito – nei fatti – neppure un'interruzione di un giorno.
f) grado di analogia dell'attività esercitata: l'attività esercitata è nel caso di specie
esattamente la medesima.>>
Quindi, ai sensi dell'art.2112 cc e della Direttiva 23/2001, chiedeva di
<<condannare : a alle conseguenze di cui controparte_2>
quanto di ragione, alle conseguenze di cui all'art. 18 St., commi 1 e 2, o comunque a
quelle ritenute di giustizia>>
1.3.3. In via ulteriormente gradata chiedeva che Controparte_2
fosse condannata al pagamento del T.F.R. e di tutte le ulteriori spettanze retributive discendenti dal disciolto rapporto di lavoro.
2. Resisteva , richiamando preliminarmente il Controparte_2
citato art.4, L.108/90, sia al fine di escludere l'applicabilità della disciplina sostanziale dell'art.18 dello Statuto, che al fine di escludere la disciplina processuale dettata dall'art.1 della L.92/2012, ai sensi di quanto statuito al comma 47. Conseguentemente, eccependo l'improcedibilità del ricorso e chiedendo che fosse, in ogni caso, negata la chiesta reintegrazione nel posto di lavoro. In ogni caso da escludere, avendo essa, alle proprie dipendenze, meno di 16
dipendenti, per come desumibile dalla prodotta attestazione del proprio consulente del lavoro e dagli estratti del libro unico del lavoro e certificazione uniemens.
Nel merito deduceva quanto segue:
<< è una confederazione di associazioni territoriali di categoria, che, Controparte_2
per come già rappresentato, ha l'obiettivo di tutelare gli interessi degli imprenditori
agricoli, dei conduttori e dei proprietari agricoli, dei coltivatori diretti singoli ed
associati (cfr. art. 2 dello Statuto – all.
2 - da intendersi qui integralmente richiamato
e trascritto) e anche “ e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di
attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole nella loro
gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle
ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e
dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo
….. m) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il
compito degli agricoltori al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta.”. In
parallelo la italiana, per come Controparte_9
giuridicamente articolata in una pluralità di associazioni territoriali
giuridicamente autonome, promuove la prestazione di servizi mediante la
costituzione di apposite società di capitali, normate con specifiche disposizioni
di legge, per come appresso verrà esplicitato, che sono propri del mondo associativo e
sindacale>>. Si tratterebbe, quindi, di soggetti ben distinti, sebbene avessero condiviso “beni e servizi”.
In particolare, così ricostruiva le vicende relative alle tre s.r.l. richiamate in ricorso:
<< con sede legale in Cosenza, Via Piave Controparte_10
n.3, che viene costituita nel lontano 2000 da Controparte_11 (60 per cento del capitale), da (30 per cento
[...] Controparte_12
del capitale) e da (10 per cento Controparte_13
Contr del capitale) e che dal 2006 al 2013 ha svolto le attività di come da oggetto sociale
e che a seguito di varie vicissitudini è stata prima messa in liquidazione (2012) e per
ultimo è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cosenza di data
30.10.2018 (…)
Successivamente i servizi in questione sono stati resi dalla società TE
(dal 2013 al 2016) poi posta in liquidazione.
[...]
E ora per quel che rileva ulteriormente la costituzione in data 28 luglio 2016 della
da parte dell'associazione (40 per cento CP_14 Parte_1 Controparte_15
del capitale), con sede in Roma, (40 Controparte_16
per cento del capitale) ed infine ed in quota minoritaria da Controparte_2
(20 per cento del capitale), avente finalità sociale anche essa di svolgere le attività in
parola>>.
Pertanto, non avrebbe rilevanza il fatto che amministratori di tali società siano state persone che ricoprivano cariche nella confederazione, né il fatto che esse fornissero i loro servizi presso lo stesso immobile <<sito in alla Via CP_2
Luigi Marsico 26/28 acquistato dal “Consorzio I Contadini” è stato concesso in fitto
a partire dal 1.6.2017 ad con contratto di locazione di data Controparte_2
11.5.2017 e successivo addendum (allegato 6) per alcuni vani e per altri vani è stato
concesso in locazione alla società . Parte_1
In particolare, <<La “condivisione” di servizi di amministrazione risponde a
precisi criteri di economia e non intacca minimamente le singole attività dei distinti
soggetti sul piano gestionale, economico, organizzativo e funzionale. La tenuta dei
fascicoli del personale, la elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti, l'emissione
delle fatture costituiscono meri servizi che nella fattispecie vengono condivisi da tali
soggetti>>.
Trattandosi, in conclusione, di due distinti soggetti giuridici, sebbene detenga il 20% del capitale di Controparte_2 Parte_1 Quanto alle vicende lavorative della ricorrente, confermava di avere assunto la signora già dipendente di in data 1\10\2009, in CP_1 CP_4
conseguenza delle <<difficolt in cui iniziava a versare> . Controparte_4
Aggiungendo che, durante il rapporto di lavoro durato dal 1\10\2009 a luglio
2019, << ha più volte legittimamente utilizzato l'istituto del distacco Controparte_2
per far svolgere alla ricorrente le mansioni di operatrice CAA presso le società di
capitali appositamente costituite>>. In particolare, <<un distacco temporaneo è
stato applicato presso la società nell'intervallo di tempo tra il Parte_1
16.02.2017 al 30.06.2017. Il distacco, in verità, proseguiva sino alla data del
licenziamento non potendo l'Associazione resistente svolgere tale servizio per
legge e non avendo la medesima altri posti nei quali collocare diversamente
la ricorrente>>.
Rilevando, quanto alle copie di mails prodotte dalla ricorrente, che le stesse
<<sono indicative di una evidente crisi finanziaria a cui la nuova governance>
e la nuova costituita società cercano di ovviare Controparte_17 Parte_1
ciascuna nel proprio ruolo e nella propria autonomia e distinzione. Trattasi di
indicazioni generiche e sintetizzabili come segue: le quote vanno pagate e i servizi
pure>> e che, oltre a lei, erano stati licenziati anche e Parte_4 Per_3
. Un contesto, dunque, di <
[...]
grave crisi finanziaria di che portava al suo Controparte_2
commissariamento ed alla successiva decisione di dismettere del tutto i servizi che essa forniva.
Affermava che l'assistenza tecnica alle imprese agricole <
esercitata dalla società resistente per legge e che in effetti ormai non stava più
espletando. Tanto è vero, per come già dedotto, che i dipendenti e Parte_5
già in servizio a tempo parziale con la resistente ed Parte_6 CP_18
addetti al servizio CAA alla data del 16.01.2018 vengono assunti alle medesime
condizioni da . Parte_1 Ribadiva che il licenziamento ero stato conseguenza di una esternalizzazione dei servizi, pur precisando che
sede di licenziamento la resistente si è riferita ai casi di mera cessazione dell'attività
svolta internamente all'impresa, con sua devoluzione ad un soggetto esterno.
Devoluzione che prescinde da qualsiasi collegamento o contratto stipulato
tra soggetto che sopprime la fornitura e soggetto che intraprende l'erogazione
dello stesso. In altri termini, non interviene alcun contratto di appalto o di
fornitura tra i due soggetti e il servizio viene reso dal secondo soggetto in
maniera del tutto autonoma>>.
Analogamente, escludeva che vi fosse stata una qualsiasi cessione di ramo d'azienda. Rilevando al riguardo che, anche se l'adito giudice avesse dovuto diversamente ritenere, certo il rapporto non si sarebbe potuto ripristinare nei confronti della pretesa cedente.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla ed, in CP_1
subordine, che fosse negata la tutela reintegratoria richiesta per la detta carenza del requisito dimensionale.
3. Si costituiva, altresì, la eccependo l'inammissibilità della Parte_1
domanda subordinata di accertamento di cessione aziendale perché, essendosi introdotto il ricorso secondo il rio speciale disciplinato dall'art.1, co.47° e segg.,
della L.92/2012, non potevano essere trattate domande diverse dall'impugnativa di licenziamento.
Nel merito, deduceva di essere un soggetto giuridico del tutto distinto da e che, <
operato solo nel settore fiscale, poiché le richieste di accredito fatte nell'autunno 2016
a ( non sono arrivate in tempo per Controparte_6 Controparte_19
consentirle di operare, sin dall'atto della costituzione, anche nel settore tecnico>> e,
ancora, che è <<solo dal gennaio che la entrata in pieno regime con pt_1>
i servizi di entrambi i settori, fiscale e tecnico>>. Producendo le relative convenzioni (all.14 del fascicolo di parte). Rilevava, con singolare enfasi, che <<è (cioè Controparte_6 Controparte_2
AL e non >> a stipulare le convenzioni con Controparte_2
conformemente a quanto previsto dal dlgs 241/97, a norma del Parte_1
quale<<i>>.
Deduceva, ancora, che il presidente di , dopo Controparte_2
l'emersione di illeciti riferibili alla convenzionata aveva Controparte_4
presentato una formale querela nei confronti dell'amministratore di quest'ultima. Il passaggio alle dipendenze di , prospettato alla Pt_1
ricorrente, inquadrandosi pertanto in quest'avviata opera di trasparenza.
Quanto all'immobile sito in e di cui anch'essa produceva i due CP_2
distinti contratti di locazione, deducendo, pur senza fornirne prova documentale, che pagava la fornitura dell'energia Controparte_2
elettrica ed essa quella dei servizi telefonici.
Per quanto concerne la specifica posizione lavorativa della ricorrente,
confermando che essa era stata distaccata presso già dal mese di Pt_1
febbraio del 2017 ed impiegata nel settore CAA. Con la conseguente necessità
di <
Contestava nei seguenti termini la dedotta cessione di ramo d'azienda:
momento che i servizi fiscali (CAF) e tecnici (CAA) possono essere svolti solo da
società di capitali (si vedano su le disposizioni normative in tal senso richiamate), la
, lo si ribadisce, potendo fornire tali servizi solo attraverso Controparte_2
una società di capitali, ha inteso riorganizzare il proprio sistema di servizi agli associati
e, nell'ambito dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, ha inteso dare ad essi
ordine e trasparenza per come già su ampiamente chiarito e dimostrato>>.
Con l'importante precisazione che
per la ricorrente l'assunzione da parte di sarebbe potuta avvenire solo Pt_1
con l'applicazione del tempo part-time, in vista della necessità di contenere i costi e di poter in tal modo conservare il posto di lavoro di tutti i dipendenti,
anche se con orario ridotto>>.
4.1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22\5\2020, ha disposto la conversione dal rito speciale di cui alla L.92/2012 a quello ordinario, la ricorrente non avendo dedotto nulla sul determinante requisito dimensionale negato invece dalla convenuta . Controparte_2
Quanto all'invocata esclusione sancita dall'art.4, L.108/90, assumeva che non fosse sufficiente, al riguardo, la natura di associazione sindacale di parte datoriale di , in quanto sarebbe stato onere della Controparte_2
convenuta quello di dimostrare che, di fatto, non svolgesse alcuna attività di natura imprenditoriale. Onere cui la stessa non aveva adempiuto.
Nel merito, ha ritenuto infondata la prospettata simulazione della esternalizzazione di servizi posta a fondamento del licenziamento e la contestuale deduzione di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Ritenendo che dall'istruttoria documentale e testimoniale fosse emerso:
<<che il frazionamento della propria attivit ed organizzazione apparentemente>
di Lamezia Terme) all'interno dell'immobile in cui era ubicata la sede di
, che vi era un unico sistema di fatturazione e servizio Controparte_2
personale (elaborazione cedolini paga dei dipendenti, tenuta dei fascicoli del personale
e servizio di fatturazione), che una dipendente di , si Pt_1 Testimone_1
occupava di gestire la PEC sia per che per , che vi Pt_1 Controparte_2
era un unico numero di telefono attraverso il quale una voce guida instradava gli
utenti verso gli operativi dei settori Patronato, CAF e Fiscale, Tecnico,
Amministrazione, Direzione e Presidenza di e che erano Controparte_2
state inviate dal Presidente e dal Vice Presidente di alcune Controparte_2
PEC contenenti istruzioni, tanto per i dipendenti di Controparte_2
quanto per quelli di . Tutte circostanze ritenute inidonee a provare gli Parte_1
assunti della ricorrente. Aggiungeva che sarebbe stato “incontestato” che fino al 31\12\2017 Pt_1
abbia operato solo per l'assistenza fiscale (CAF) e dal 1\1\2018, avendo
Contr ottenuto la relativa autorizzazione, anche nel settore tecnico ( -
[...]
). Controparte_3
Concludendone che << ha, quindi, affidato ad , Controparte_2 Pt_1
che è società di capitali, i sevizi di assistenza tecnica (CAA), di assistenza fiscale (CAF)
e di contabilità IVA degli associati, in conformità al combinato disposto degli
artt. 32 D. Lgs. n. 241/97, 33 D. Lgs. n. 490/98 e 3 bis D. Lgs. n. 165/95, secondo
cui i soggetti abilitati alla costituzione di un CAF possono costituire società di
capitali per l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed i centri sono costituiti nella
forma di società di capitali. E', dunque, inoppugnabile che i centri per l'assistenza
tecnica CAA debbano rivestire per legge la forma di società di capitali, sicché
, quale associazione sindacale, poteva legittimamente affidare – Controparte_2
come si è verificato nella specie - l'attività di assistenza fiscale soltanto a centri esterni,
costituiti su sua iniziativa nella forma di società di capitali>>.
Assume il Tribunale che dagli atti di causa sarebbe emerso che c'era
<<un degli spazi per aree di attivit separate con la condivisione da>
parte degli enti convenuti di beni e servizi di amministrazione, al fine di realizzare
l'economia dei costi di gestione e di offrire un servizio complessivo all'utenza>>. Il che non avrebbe determinato alcuna commistione o confusione fra i due soggetti.
Commistione o confusione non desumibili neppure dalla circostanza che queste attività fossero materialmente svolte in un unico immobile sito in e concesso a in locazione <
per altri. Pt_1
Afferma che dalle mail e documenti prodotti dalla ricorrente sarebbero emerse
<
potere datoriale da parte di nei confronti del personale di Controparte_2
(quale, ad esempio, una sanzione disciplinare inflitta dalla prima ai Pt_1
dipendenti della seconda)>>. Rileva ancora che, essendo una partecipata di Pt_1 Controparte_2
,
[...]
influenzata dalle direttive degli enti-soci titolari delle quote sociali. Una siffatta
influenza costituisce del resto la normalità nel fenomeno dei gruppi societari, senza
che sia possibile dubitare dell'autonomia organizzativa, funzionale e giuridica delle
società appartenenti al gruppo>>. Secondo la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il mero collegamento societario non essendo sufficiente, da solo, a fare ritenere l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
4.2. Ritenuta l'infondatezza della domanda principale, il Giudice di primo grado ha, invece, accolto la domanda subordinata, sul presupposto che fosse stata dimostrata l'ipotizzata cessione di ramo d'azienda.
Esclusa la soggezione a termini decadenziali per come affermato da Cass
28750/2019, ha ricordato l'ampiezza della nozione di trasferimento di ramo d'azienda e che non osta a poterla configurare la circostanza che il soggetto cedente non persegua fini di lucro:
29422/2017)>>.
Non ostandovi nemmeno l'inesistenza di un contratto scritto fra cedente e cessionario, forma richiesta, ad probationem, dall'art.2556, co. 1, ma solo fra le parti, la sua mancanza non essendo opponibile a terzi. Cessione che può
ritenersi sussistente
organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi
materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di
svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene
estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti (cfr. sent. Cass. n.
7364 del 16.03.2021)>>.
Tanto premesso in punto di diritto, questi gli elementi di fatto da cui il
Tribunale ha dedotto la sussistenza, nel caso concreto, dell'ipotizzata cessione: << 1) il trasferimento di elementi materiali, essendo l'attività di CAA (così come quella
di CAF e di contabilità), esercitata da tramite gli stessi beni strumentali Pt_1
utilizzati in precedenza da;
2) la cessione ad dei beni Controparte_2 Pt_1
immateriali (es. informazioni registrate nel sistema SIAN relative agli utenti che
Contr avevano usufruito del CAA Confagricoltura) per lo svolgimento dell'attività di ,
CAF e contabilità; 3) l'assunzione, ad opera di , dei lavoratori già alle Pt_1
dipendenze di , essendo passati ad , come si preciserà infra, Controparte_2 Pt_1
una parte dei lavoratori che aveva assegnato al servizio CAA;
d) il Controparte_2
trasferimento alla società cessionaria dell'avviamento e della clientela che usufruiva
del servizio CAA , che risulta transitata automaticamente ad;
Controparte_2 Pt_1
4) la continuazione dell'attività tra i due enti, svolgendo , senza soluzione di Pt_1
continuità, l'attività del servizio CAA che faceva capo a;
5) l'analogia Controparte_2
– e addirittura la medesimezza - dell'attività esercitata in quanto è pacifico che Pt_1
eserciti, in relazione al settore CAA, la stessa attività prima espletata da
Controparte_2
Quanto alla data della cessione, la ritiene collocabile nell'anno 2018, perché
risulterebbe che Controparte_2
non dovesse più svolgere il sistema di assistenza fiscale alle imprese associate)>>
con delibera del 5\4\2018.
Subito dopo, però, il riferimento sembra essere al servizio di assistenza agricola, perché richiama, a conferma, le allegazioni di Controparte_2
secondo cui due dipendenti addetti al CAA erano passati ad proprio Pt_1
nell'imminenza del trasferimento ad essa dell'intero servizio.
Concludendone che
quanto intimato da un soggetto privo di legittimazione giacché, al momento della
sanzione espulsiva irrogata da , la ricorrente, di fatto ancora distaccata Controparte_2
presso , era già transitata in seno a quest'ultima, in forza del cennato Pt_1
trasferimento del ramo di azienda>> e che la ricorrente abbia diritto al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti di Pt_1 data della cessione>>, nel contempo condannata anche al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute dalla data di offerta della prestazione lavorativa,
coincidente con quella della notifica ad essa del ricorso introduttivo.
5. Propone appello contestando la pretesa esistenza del ramo Parte_1
aziendale di cui il tribunale ha ritenuto provata la cessione, ribadendo che ha semplicemente deciso di <
servizi di assistenza fiscale e agricola, concentrandosi sul proprio
business>>, costituito dalla << tutela e rappresentanza delle imprese agricole>>.
In particolare, rileva che
conferito ad risulta evidente anche dalla circostanza che il nuovo soggetto Pt_1
societario non aveva (e non ha) la titolarità delle autorizzazioni, delle password e degli
altri applicativi per utilizzare il Sistema informativo agricolo AL (Sian) e
l'applicativo della contabilità e fiscale: come dire che l'attività di era Pt_1
strettamente connessa a quella rimasta in senza alcuna Controparte_19
autonoma capacità operativa della cessionaria>>.
L'inesistenza di autonome potenzialità commerciali attinenti alle specifiche attività oggetto della ricordata esternalizzazione e la correlata carenza di elementi materiali ed immateriali di cui potere configurare un trasferimento da all'odierna appellante, dunque, costituirebbe Controparte_2
l'insuperabile smentita della cessione aziendale ritenuta nell'impugnata sentenza. Di cui chiede la riforma con conseguente integrale rigetto di tutte le domande proposte dalla signora CP_1
6. Quest'ultima resiste con memoria e propone appello incidentale.
Censura l'impugnata sentenza, che avrebbe dato spropositato rilievo ad argomenti meramente formali, come quello concernente la disciplina legislativa dello svolgimento dei predetti servizi di assistenza fiscale ed agricola e a dichiarazioni testimoniali eccentriche rispetto al reale oggetto del giudizio quando non del tutto tautologiche, obliterando, invece, del tutto la valutazione dell'imponente mole di prova documentale che confermerebbe appieno quanto dedotto in merito di unico centro di imputazione del rapporto e di finalità ritorsiva dell'impugnato licenziamento.
Conferma che proverrebbe, in primo luogo, da una serie di mail del periodo gennaio – febbraio del 2019, prodotte in atti e provenienti tutte dal Presidente
di o dal Vicepresidente. Mails indirizzate Controparte_2
indistintamente a tutto il personale presente negli uffici, in cui, come appurato,
operavano insieme tanto i lavoratori formalmente dipendenti di quest'ultima che quelli formalmente dipendenti di dalle quali Parte_7
emergeva
controllo assoluto in capo a Controparte_2
Per di più in un contesto in cui gli organi di vertice di e delle altre Pt_1
precedenti controllate ed addette allo svolgimento dei medesimi servizi erano sempre stati espressi dalla stessa . Controparte_2
Conferma ulteriormente fornita dalle speculari vicende lavorative della ricorrente nel periodo in cui era alle dipendenze di che Controparte_4
avevano visto la risoluzione consensuale del contratto con questa e il contestuale preannuncio della futura assunzione da parte di , Controparte_2
non casualmente subito eseguita.
Ricorda, inoltre, l'appellante incidentale una serie di elementi di fatto espressamente dedotti in domanda e mai contestati dalle convenute, che confermano appieno la tesi dell'unico centro di imputazione del rapporto lavorativo:
- La sede legale di essere rimasta, nel periodo di Pt_1 Parte_8
causa, vuota e inoperante;
- L'esservi stata un'unica amministrazione, un unico sistema di fatturazione,
un unico servizio personale;
- Nonché un unico numero di telefono, chiamando il quale una voce guida preregistrata indirizzava gli utenti verso il personale operativo dei diversi settori;
- L'autenticità e provenienza di tutte le mail prodotte e sopra ricordate;
- La circostanza che la ricorrente, sia nei periodi in cui era formalmente distaccata presso sia nei periodi in cui non lo era, svolgeva sempre Pt_1
le medesime mansioni.
Ulteriore e definitiva prova del “potere assoluto” di su Controparte_2 Pt_1
essendo rappresentata proprio dalla missiva del 19\11\2018, con cui le era proposta la risoluzione del rapporto di lavoro e la successiva assunzione da parte di quest'ultima. Proposta il cui rifiuto aveva poi condotto all'impugnato licenziamento.
Conclude chiedendo di
conseguentemente, previo accertamento dell'insussistenza del motivo formalmente
addotto a fondamento del licenziamento (…) e della sua sostanziale ritorsività e quindi
nullità, disporre la reintegrazione della stessa e quindi condannare la datrice di lavoro
a tutti gli effetti di cui all'art. 18 St. Lav., commi 1 e 2; in via subordinata, previo
rigetto dell'appello proposto da , e la conferma della sentenza di primo grado Pt_1
nella parte in cui ha affermato che tra e è intervenuto un Controparte_2 Pt_1
trasferimento d'azienda (…) fermo il diritto della ricorrente, per l'effetto, a transitare
alle dipendenze della seconda, accertare anche che, comunque, il licenziamento
intimato alla ricorrente da è nullo in quanto disposto in frode alla Controparte_2
legge (…) e quindi condannare sia che , ognuna per quanto Controparte_2 Pt_1
di ragione, a tutti gli effetti di cui all'art. 18 St. Lav., commi 1 e 2; in via ulteriormente
subordinata rigettare l'appello proposto da e per l'effetto confermare la Pt_1
sentenza di primo grado>>.
7. Si costituisce con memoria anche limitandosi Controparte_2
ad aderire all'appello principale proposto da Parte_1 8. Disposta la trattazione scritta del giudizio e pervenute regolarmente le note di trattazione delle parti, la causa è decisa nell'odierna camera di consiglio.
9. L'appello è infondato e non merita accoglimento, mentre merita invece accoglimento l'appello incidentale.
10. Conviene muovere dai principi consolidati in tema di unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
E' pacifico che esso
in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del
collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui
accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b)
integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo
interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo finanziario tale da
individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle
singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della
prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel
senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore
dei vari imprenditori>> (cfr., ex multis, sent. Cass. n. 26346 del 20.12.2016 e, da ultimo, ord. Cass. n. 2014 del 24.01.2022). Questo il principio di diritto, occorre confrontarlo con le risultanze fattuali del giudizio.
10.1. Come ricordato, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è
stato motivato sulla base di un preteso processo di riorganizzazione aziendale ed “esternalizzazione” dei servizi di CAF e CAA in capo alla Parte_1
La sua sussistenza, tuttavia, riceve smentita già da quanto dedotto dalla ricorrente (supra prg.1) circa il fatto che avesse Controparte_2
sempre operato in tali ambiti per il tramite di società di capitali all'uopo costituite, dal 2006 al 2013 e Controparte_4 TE dal 2013 al 2016. Allegazioni mai contestate dalle due convenute e, pertanto,
da ritenersi provate.
La sostituzione di una nuova società di capitali alle precedenti attraverso le quali continuava a svolgere, con le medesime Controparte_2
modalità, i predetti servizi non costituendo certo una riorganizzazione e quel che è definito “esternalizzazione” essendo un modus operandi già in atto da oltre 13 anni al momento dell'intimato licenziamento.
10.2. Ai fini di causa risultano particolarmente significative le mails prodotte dalla ricorrente -la cui autenticità e provenienza, come detto, non sono mai state contestate dalle convenute- incomprensibilmente dal Tribunale
ricondotte ad un'ordinaria interferenza fra soggetto giuridico controllante e società controllata. Conviene ricordarne il contenuto.
- Mail del 17\1\2019, inviata dal Presidente a una ventina di Controparte_2
lavoratori, fra i quali quattro, che la ricorrente ha specificamente dedotto,
senza riceverne smentita, essere alle dipendenze di , dal seguente, Pt_1
testuale contenuto: <E' categoricamente vietato trattenersi o lavorare negli
uffici nei giorni di chiusura degli stessi. Sono, altresì, vietati spostamenti tra
gli uffici (tutte le tre sedi) e allontanamenti dagli stessi senza autorizzazione
scritta del Presidente o del Vicepresidente. Si esorta il personale tutto al
rigoroso rispetto dell'orario di lavoro e ad evitare qualsiasi meccanismo di
autogestione delle presenze negli uffici di . Il Controparte_2
Presidente ; Persona_4
- Mail del 25\1\2019, sempre a firma del Presidente ed Controparte_2
indirizzata a sei lavoratori, alcuni dei quali dipendenti di , dal Pt_1
seguente tenore:
brevi tutte le operazioni di:
1- registrazioni contabili per la chiusura del IV
trimestre 2018 di tutte le Aziende;
2 - procedure necessarie alla fatturazione
elettronica;
3 - chiusura delle contabilità ordinarie 2018 di , Controparte_2 e per poter procedere all'approvazione dei bilanci Pt_1 TE
consuntivi e preventivi>>;
- Mail del 4\2\2019 a firma del vicepresidente di ed inviata a Controparte_2
tutti i lavoratori (quindi sia ai propri dipendenti che a quelli di ), con Pt_1
la quale, dopo avere disposto che si sarebbero dovuti praticare aumenti tariffari a tutti gli utenti che rifiutano di associarsi a , si fa Controparte_2
rinvio ad un allegato dal seguente contenuto:
tipo di servizio o prestazione a quanti (soci/clienti) si trovano in condizioni
di morosità al 31.12.2017.; 2. per quanto ricevono servizi senza essere soci di
, è stato disposto un aumento del 5% Controparte_2
sull'imponibile dei tariffari in vigore (per qualsiasi settore);
3. si è altresì
disposto di passare ad un metodo di tariffazione semestrale (anziché annuale)
su ogni servizio erogato;
4. la decorrenza dei provvedimenti è immediata e i
dipendenti non hanno facoltà di deroga alcuna rispetto a quanto disposto.>>;
- Mail del 11\2\2019 a firma del vicepresidente di , di nuovo Controparte_2
inviata a tutti i lavoratori (sia ai propri dipendenti che a quelli di ), dal Pt_1
seguente tenore:
si inviano, in allegato, gli elenchi completi dei soggetti morosi al 31/12/2017.
Come già detto, è tassativamente vietato erogare servizi di cui all'elenco
allegato senza che prima abbiano sistemato la loro posizione. Sistemare la
posizione significa prioritariamente (ovvio) pagare;
in via subordinata
concordare un piano di rientro certo, chiaro e proporzionato al debito, che
dovrà essere esplicitamente concordato e siglato dal Presidente o dal
sottoscritto. Qualsiasi deroga non autorizzata a quanto disposto, sarà
oggetto di provvedimento disciplinare (per come annunciato dal Presidente
davanti ad un Consiglio unanimemente concorde). A breve seguiranno i
tariffari aggiornati secondo quanto deliberato dal Consiglio>>. Mail a cui sono allegati gli elenchi degli utenti morosi. Ritiene il collegio innegabile che con tali comunicazioni gli organi di vertice di abbiano esercitato il potere direttivo ed Controparte_2
organizzativo, nonché preannunciato l'esercizio di quello disciplinare, (anche)
nei confronti di lavoratori che risultavano essere formalmente alle dipendenze di Parte_1
Prova documentale, peraltro, sorretta da altri due documenti che dimostrano come l'esercizio di tali poteri tipicamente datoriali nei confronti delle controllate fosse prassi risalente per . Controparte_2
Il riferimento è ai due documenti di analogo tenore e significato, indicati a pg.14 del ricorso introduttivo e datati 16\3\2016, questa volta diretti dai vertici di alla precedente società gestrice, . E' Controparte_2 TE
in essi indicata addirittura la tabella degli orari di lavoro giornalieri e settimanali di ciascun dipendente (sia di che di , Controparte_2 _5
nonché il luogo di servizio (se nella sede centrale o in une delle due zonali),
oltre a fornire altre, specifiche, direttive sull'organizzazione di lavoro.
10.3. Ancora, come detto, il personale di operava presso la Controparte_2
sede centrale di e presso le due sedi distaccate di Lamezia Terme e CP_2
Soverato. In disparte la singolarità che presso queste due ultime si trovavano spesso ad operare anche dipendenti di , risultano particolarmente Pt_1
indicative le modalità in cui è avvenuta la locazione della sede di , CP_2
presso la quale risultano avere prestato servizio sia i dipendenti di che quelli di Controparte_2 Parte_1
Il Consorzio “I contadini”, proprietario dell'immobile sito in , via L. CP_2
Marsico 26/28, di 13,5 vani e mq. 324, lo concede dapprima in locazione a
, con scrittura del 11\5\2017, per la durata di anni Controparte_2
6+6, dietro un canone annuo di € 42.000, da pagare in rate mensili di € 3.500.
Il medesimo Consorzio, con scrittura del 1\6\2018, concede in locazione ad
11,5 vani di quello stesso immobile (sono escluse solo due stanze Parte_1
adibite a Sala Patronato e Sala dietro un canone annuo di €.36.000, da Pt_9 pagare in rate mensili di € 3.000. Sarebbe evidente l'annullabilità di questo contratto da parte del precedente unico conduttore ed è Controparte_2
ancora più evidente il danno arrecatole, visto che, dalla data del secondo
contratto, si è trovata a pagare 3500 euro al mese per due sole stanze. Ed
addirittura, pur fruendo di sole due stanze su 13,5, pagava per intero le
forniture di energia elettrica, per come da essa stessa dedotto. Sarebbe
evidente, se non costituisse una conferma ulteriore dell'unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro.
10.4 Altro elemento che conferma la tesi qui sostenuta è costituito dalle vicende lavorative della stessa ricorrente, che, dapprima alle dipendenze di era indotta a risolvere il rapporto con questa società dietro Controparte_4
la prospettazione di una immediata assunzione in , Controparte_2
puntualmente verificatasi (supra prg.6). Schema che, come detto (prg.1), parte datoriale provava a replicare specularmente con la proposta del 19\11\2018
(questa volta in direzione inversa, dall'associazione alla società di capitali), il cui rifiuto era posto a fondamento dell'impugnato licenziamento (supra,
prg.1.1.).
Insomma era prassi che decidesse le assunzioni, da parte delle Controparte_2
società di capitali esercenti i servizi di assistenza, dei dipendenti con i quali risolveva il rapporto e viceversa.
10.5. Il singolare uso dello strumento contrattuale del distacco, che, come dedotto dalla stessa (supra prg.2), è stato utilizzato nei Controparte_2
confronti della ricorrente a decorrere dal 16\2\2017, allorché fu “distaccata”
presso per ben due anni e mezzo di cui solo i primi quattro mesi Pt_1
formalizzati.
Un distacco dalla durata abnorme e dalla motivazione contraddittoria rispetto alle ordinarie finalità dell'istituto, in quanto sarebbe stato disposto, non nell'interesse del datore di lavoro distaccante, ma al preteso scopo di evitare il licenziamento della lavoratrice. 10.6. L'esistenza di un unico ed indistinto centro di imputazione dei rapporti di lavoro è poi addirittura oggetto di una deduzione della di Parte_1
portata obiettivamente confessoria. Allorché, con l'odierno appello principale,
deduce espressamente di essere priva di qualsiasi
operativa” (supra prg.5), per indisponibilità
e degli altri applicativi per utilizzare il Sistema informativo agricolo AL (Sian)
e l'applicativo della contabilità e fiscale>>.
10.7. La prova testimoniale assunta non solo non arreca smentite a questo solido ed esteso quadro probatorio, ma anzi fornisce ad esso più di una conferma.
Ecco, infatti, che:
la teste dipendente di , riconosce di Testimone_2 Controparte_2
occuparsi, “alla bisogna” anche dell'assistenza fiscale, attività teoricamente esternalizzata alla . Dichiara anche che il sig. dalla sede Pt_1 Pt_10
zonale di Soverato di Confagricoltura di cui è responsabile,
Agroced>>. Quindi, non solo tali servizi sono resi presso una sede zonale di in cui non dovrebbero esservi attività della , ma sono Controparte_2 Pt_1
anche “gestiti” da un funzionario dell'associazione;
il teste , dipendente e direttore f.f. di , Persona_1 Controparte_2
candidamente dichiara di operare come <> ovvero di quell'assistenza agricola che, insieme all'assistenza fiscale, avrebbe dovuto costituire oggetto della famosa esternalizzazione ad;
Pt_1
il teste , dipendente di ha dichiarato di non lavorare Testimone_3 Pt_1
presso l'unica sede aziendale di quest'ultima, ubicato nel citato immobile sito in , via Marsico, bensì presso la sede zonale di sia CP_2 Controparte_2
in Lamezia Terme;
la teste , dipendente di , ha dichiarato di occuparsi Tes_4 Controparte_2
dei servizi di amministrazione sia per conto della propria parte datoriale che per conto della . Di più, ha dichiarato che i servizi paga, contabilità Pt_1 fiscale, CAA ed anche del patronato erano CP_20
personale indistintamente di e di ; Pt_1 Controparte_2
la teste , già dipendente di ed al Testimone_1 Controparte_2
momento della testimonianza dipendente di , ha dichiarato di Pt_1
lavorare due giorni alla settimana presso la sede zonale di Controparte_2
ovvero in un'articolazione aziendale teoricamente estranea ad ed ha Pt_1
pienamente confermato la totale confusione di competenze ed attività
lavorativa fra i due soggetti datoriali, plasticamente raffigurandola con l'affermazione
famiglia>>.
11.1. Occorre, a questo punto, analizzate la disciplina legislativa delle attività
di assistenza tecnica in agricoltura e di assistenza fiscale per meglio comprendere l'illecito incedere di . Controparte_2
In origine d.lgs.241/97 si fermava all'articolo 31. L'art.1 del d.lgs.490/98 ha aggiunto un nuovo capo, che comprende gli articoli dal 32 al 40.
I CAF (Centri Assistenza Fiscale), a norma dell'art.32, possono essere costituiti da associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori aventi almeno
50.000 aderenti (in origine la L.413/91 riservava tale possibilità solo alle associazioni sindacali di imprenditori di grandi dimensioni) ovvero da
<
L'art.33 statuisce che <<i>>.
Disposizione il cui evidente significato è che i soggetti indicati nel precedente art.32 devono “costituire” tali società, delle quali dovranno essere soci con una quota di controllo.
Del tutto analoga è la disciplina relativa ai CAA (Centri di Assistenza
Agricola). La materia era disciplinata dall'art. 3 bis decreto legislativo 165/99
(aggiunto dal d.lgs.188/2001), che è stato abrogato dal d.lgs.74/2018, che riversa la nuova disciplina nell'art.
6. Per quel che qui interessa, la disciplina dettata dalle due norme è del tutto identica:
agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e
dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di
assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali>>
Ovvero, anche per i CAA, le organizzazioni ed associazioni indicate dalla legge dovranno obbligatoriamente provvedervi per il tramite di società di capitali nelle quali assumere una partecipazione di controllo.
Secondo le rispettive normative, sia i CAF che i CAA, per potere operare,
devono essere autorizzati o riconosciuti: i CAF dal Ministero dell'economia e
Finanze, a norma dell'art.33, co. 3, d.lgs. 241/97; i CAA dalle Regioni o
Province, secondo quanto dispongono i vari DM che periodicamente disciplinano la materia dei CAA. Per le due convenzioni con , il Pt_1
riferimento è il DM 27\3\2008, che, all'art.9 richiede il riconoscimento da parte delle Regioni
richiedente; nel caso di ambito territoriale distribuito tra più regioni, la verifica previa
intesa tra le regioni interessate e l'AGEA, compete alla regione in
cui è compresa la sede legale della società richiedente>>.
11.2. Dalle due convenzioni prodotte in atti da emerge che la stessa Pt_1
ha operato in modo del tutto illegale.
Anzitutto, non è a stipulare le convenzioni con Controparte_2
, ma due altre società di capitali la cui denominazione lascia intuire Pt_1
collegamenti con la prima, anche se gli atti di causa non ne illuminano l'esatta natura: << , che, in data 19\9\2016, Controparte_21
Contr stipula la prima convenzione, avente ad oggetto l'attività di e
[...]
, che in data 31\3\2017 stipula la seconda, avente ad Controparte_22
Contr oggetto l'attività di . Quello su cui occorre concentrare l'attenzione sono i riferimenti alle autorizzazioni di legge: nella prima convenzione è indicato il D.M. n.83 del
31\3\1993, con il quale la è stata Controparte_23
autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;
nella seconda convenzione è indicata la delibera della Regione Lazio n.3 del 10\1\2003, con la quale è autorizzata allo svolgimento dell'attività Controparte_22
di assistenza agricola.
Orbene, con le due convenzioni le s.r.l. titolari delle rispettive autorizzazioni a loro volta “autorizzano” a svolgerle al loro posto. Parte_1
Ne risulta, in primo luogo, la chiara elusione di norme imperative di legge
ed, in secondo luogo, la falsità delle allegazioni di secondo cui Parte_1
la cessione di servizi ed in connesso passaggio della signora alle CP_1
proprie dipendenze sarebbero stati imposti dalla disciplina legale che impediva a di rendere quei due servizi, in Controparte_2
particolare quello di assistenza agricola cui lei era addetta: è esattamente il
contrario, era a non potere rendere nessuno dei due servizi perché Pt_1
priva delle necessarie autorizzazioni.
Le ragioni di questo illecito operare, probabilmente connesse alla disinvoltura gestionale che aveva determinato i fallimenti delle precedenti convenzionate e (supra prg.1.2.) non sono state Controparte_4 _5 CP_4
chiarite, ma quanto detto è sufficiente ad illuminare il contesto ai fini che qui interessano.
12. Le reali ragioni del licenziamento della signora CP_1
Nel contesto dell'illecita attribuzione delle attività di assistenza fiscale ed agricola ad si può intendere meglio il senso di quella supposta Parte_1
esternalizzazione e riorganizzazione dedotte da entrambe le convenute e che la stessa , nella lettera di licenziamento della Controparte_2
colloca temporalmente nell'arco del 2018. CP_1 Occorreva dare una sostanza aziendale, rectius un proprio organigramma e proprio personale, alla società cui imputare formalmente le predette attività,
così mettendo al riparo dalle conseguenze di un'eventuale, Controparte_2
ennesima, disinvolta gestione. E, nel contempo, realizzare qualche economica di spesa.
Come nel caso della ricorrente, alla quale dapprima, con missiva del
19\11\2018, era “proposta” la risoluzione consensuale del rapporto e la contestuale assunzione da parte di e poi, nel corso di un incontro Parte_1
con il Presidente ed il vicepresidente di , specificato Controparte_2
che il nuovo rapporto di lavoro sarebbe stato part-time. Circostanza,
quest'ultima, espressamente dedotta a pg.22 del ricorso introduttivo e mai contestata da , pertanto da ritenersi pienamente Controparte_2
provata. Oltre che espressamente allegata dall'altra convenuta, , con Pt_1
la propria memoria di costituzione (supra prg.3).
Accertata l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e la conseguente insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento, ne emerge dunque il reale motivo.
Il vero è determinante motivo del licenziamento della ricorrente è da individuare nel rifiuto da lei apposto alla prospettata risoluzione del rapporto a tempo pieno con e sua sostituzione con un Controparte_2
rapporto a tempo parziale con . La difesa del proprio rapporto di Pt_1
lavoro a tempo pieno è stata così sanzionata con il licenziamento, perché di
Contr Contr ostacolo all'illecita attribuzione ad delle attività di e Parte_1
ed è questo il motivo illecito, unico e determinante (art.1345 c.c.), dell'atto espulsivo.
L'accertata ritorsività del quale sgombra anche il campo dalla dedotta inapplicabilità della tutela reale nelle ipotesi in cui datore di lavoro sia un'organizzazione di tendenza, atteso che
della l. n. 108 del 1990, nel riconoscere alle cd. organizzazioni di tendenza il privilegio dell'inapplicabilità dell'art. 18 st.lav., fa salva l'ipotesi regolata dall'art. 3
sull'estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori o
determinati da motivo di ritorsione o rappresaglia, sicché, in tale evenienza, va
ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore (nella
specie, avente la carica di dirigente sindacale), restando privo di rilievo il livello
occupazionale dell'ente e la categoria di appartenenza del dipendente>> (Cass.
19695/2016).
La conseguente tutela è dunque quella di cui ai primi due commi dell'art.18
dello Statuto dei Lavoratori, nel testo attualmente vigente.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza CP_1
del Tribunale di Catanzaro del 18\2\2023, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Dichiara la nullità del licenziamento intimato a e, per l'effetto, CP_1
condanna alla sua reintegrazione nel posto di Controparte_2
lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dovute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra;
2) Condanna al pagamento, in solido, Controparte_2 Controparte_6
delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in € 7.500, per il primo grado ed in € 7.800 per il presente grado;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 29\4\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Grassetto e sottolineature nelle citazioni inserite nel testo sono a cura dell'estensore.