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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/09/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.836/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BRANCA GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. COSTATO LUCA;
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GHIDONI ALBERTO. dell'avv. VERGANI CARLO AMBROGIO e dell'avv. TOCCALLI ELISABETTA
PARTE RESISTENTE
Oggi 02/09/2025 ad ore 10.56 innanzi al Giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. BRANCA GIOVANNI e l'avv. LUCA COSTATO per parte resistente l'avv. ELISABETTA TOCCALLI e la parte personalmente
Il Giudice, dopo aver accertato l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Costato chiede anche la verificazione delle scritture disconosciute da controparte.
L'avv. Toccalli evidenzia ancora che il proprio assistito non ha sottoscritto le buste paga, anche perché in parte non riferibili alla parte.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE che l'Ill.mo Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di rito ex art. 414 c.p.c. voglia così giudicare: A) in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 158/2025, R.G. n. 493/2025, emesso il 22 aprile 2025, per le causali di cui in premessa;
B) nel merito e in via principale: rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto altresì revocando e/o annullando l'opposto decreto ingiuntivo n. 158/2025, R.G. n. 493/2025 e comunque dichiarandolo privo di effetti;
C) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze, emendati da eventuali espressioni valutative o da quelle comunque non demandabili a teste: a)
“Vero che, a partire da dicembre 2022 -o dalla diversa data che il teste indicherà-, il sig. chiedeva al datore di lavoro di percepire una parte Persona_1 della retribuzione risultante in busta paga tramite pagamento per contanti”; b) “Vero che la parte di retribuzione ricevuta per contanti variava mensilmente in base alla richiesta del lavoratore ma, in ogni caso, l'importo percepito era pari alla differenza tra quanto pagato tramite bonifico al lavoratore e l'importo netto indicato nelle buste paga che mi si rammostrano”; c) “Vero che tale modalità di retribuzione veniva effettivamente attuata e si protraeva per tutta la durata del rapporto di lavoro, ossia da dicembre 2022 sino alle dimissioni avvenute nel febbraio 2025”; d) “Vero che i predetti pagamenti in contanti venivano eseguiti, da parte del titolare dell'impresa opponente, brevi manu al sig. nei CP_1 locali della ditta medesima”; e) “Vero che il sig. accettava e ritirava le predette somme, CP_1 brevi manu percepite, assentendo sul loro ammontare”. Inoltre si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.PARTE
RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis: 1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti. In via principale, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, Parte_1 per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 158/2025 (R.G. n. 493/2025), emesso il 18/04/2025, pubblicato il 22/04/2025, immediatamente esecutivo, dal Giudice Unico del
Lavoro del Tribunale di Pavia, Dott.sa Federica Ferrari, notificato in data 23/04/2025. 3) In via subordinata, condannare, in ogni caso, (c.f. e p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig.
[...]
, della somma pari a Euro 8.339,33 (di cui € 7.930,61 a titolo Persona_1 di retribuzioni relative al periodo dicembre 2023 – ottobre 2024 ed € 408,72 lordi a titolo di
TFR maturato dall'assunzione al 31 ottobre 2024), o della minore o maggiore somma accertata in giudizio, con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario (15% ex art. 2, comma
2 D.M. n. 55/2014), CPA e IVA in misura di legge, sia con riferimento al procedimento monitorio che alla presente procedura di opposizione a decreto ingiuntivo. 5) In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio: - dichiararsi inammissibili le richieste istruttorie testimoniali e di interrogatorio formale ex adverso formulate in quanto relative a fatti che andavano provati documentalmente;
in ogni caso, le richieste istruttorie testimoniali risultano valutative, irrilevanti e generiche;
- ammettersi, occorrendo, prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della ricorrente e per testi sulle circostanze esposte nella narrativa in fatto del presente atto e, in particolare, ai punti: 6, 7, 11, 13 da intendersi qui ritrascritte e precedute dalle parole "è vero che", espunte eventuali parti valutative nonché‚ nella denegata ipotesi di ammissione, a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati, indicando quali testi i signori e , con riserva Testimone_1 Persona_2 di indicarne le generalità; - che sia ordinata la produzione del libro unico del lavoro, per il periodo dal 17 dicembre 2022 al 5 febbraio 2025, nonché ogni documentazione utile e/o opportuna ai fini di causa;
- in caso di contestazione del quantum dovuto, che sia disposta
CTU contabile;
- che sia disposto d'ufficio ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini della presente causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 836/2025 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BRANCA GIOVANNI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LUCA COSTATO
PARTE RICORRENTE
E (c.f. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GHIDONI ALBERTO, dell'avv. VERGANI CARLO AMBROGIO e dell''avv. TOCCALLI ELISABETTA.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria di
[...]
, pari ad euro 7.930,61 a titolo di retribuzioni relative al periodo Persona_1 dicembre 2023 – ottobre 2024 e della somma lorda di euro 408,72 lordi a titolo di TFR maturato dall'assunzione al 31 ottobre 2024 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle scadenze al saldo, azionata in via monitoria nei confronti della società . Parte_1
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato:
- di essere stato assunto da in data 17 dicembre 2022, in forza di contratto di Parte_1 lavoro subordinato, a tempo indeterminato e con inquadramento nel 5° livello CCNL
Commercio (cfr. doc. n. 2 fascicolo monitorio);
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 5 febbraio 2025, a seguito alle sue dimissioni per giusta causa, rassegnate in ragione della inesatta corresponsione del trattamento retributivo;
- che, infatti, a fronte di una retribuzione complessiva come risulta dalle buste paga (cfr. doc.
n. 4 fascicolo monitorio) pari ad euro 14.231,76 €, ha ricevuto tramite bonifico bancario soltanto la somma di euro 6.300 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente).
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 158/2025, R.G. n.
493/2025 del 22 aprile 2025 si è opposta la società datrice di lavoro svolgendo le contestazioni di seguito partitamente vagliate.
2. Oltre che documentate, la durata del rapporto di lavoro e lo svolgimento delle mansioni indicate nel contratto, non sono oggetto di contestazione.
La società ricorrente ha allegato di aver corrisposto regolarmente la retribuzione al lavoratore, eseguendo, oltre ai pagamenti a mezzo di bonifico bancario indicati e provati dal resistente, anche pagamenti in contanti come da sua richiesta. Per sostenere ciò la parte ricorrente ha anche allegato che la sottoscrizione delle buste paga prodotte (cfr. docc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente) è avvenuta anche a titolo di quietanza.
Giova, innanzitutto, evidenziare che le buste paga menzionate non contengono la dicitura quietanza;
pertanto, il riferimento contenuto nel ricorso alla giurisprudenza di cui alla ord. n. 27749 del 03/12/2020 della Corte di Cassazione risulta inconferente.
In assenza della dicitura menzionata, la mera sottoscrizione per ricevuta delle buste paga costituisce prova soltanto dell'avvenuta consegna del documento, gravando sul datore di lavoro la prova dell'effettivo pagamento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13150 del 24/06/2016;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10306 del 27/04/2018).
Peraltro, nel caso di specie la sottoscrizione riferibile al lavoratore sulle buste paga sub doc. n. 2 di parte ricorrente è stata oggetto di espresso disconoscimento;
viceversa, quelle di cui al doc. 3 (cfr. fascicolo parte ricorrente) sono intestate ad un altro lavoratore.
Si deve, pertanto, concludere che le buste paga menzionate non sono idonee a provare il pagamento delle retribuzioni rivendicate.
2.1. Parte ricorrente ha anche svolto istanze di prova testimoniale. Tuttavia, i capitoli di prova articolati risultano generici poiché non contengono alcuna puntuale specificazione temporale in ordine alla verificazione di detti pagamenti e soprattutto omettono qualsivoglia riferimento all'ammontare degli stessi. Basti pensare che, se anche si ritenessero vere tutte le circostanze dedotte non vi sarebbe la prova dell'ammontare dei pagamenti in tesi eseguiti.
Quanto al mancato pagamento della spettanza a titolo di tfr alcuna contestazione è stata svolta dalla parte datoriale.
2.2. Parte resistente ha anche allegato che sarebbe in contrasto con il mancato pagamento delle retribuzioni il notevole lasso di tempo intercorso, invocando quindi l'istituto dell'acquiescenza.
Si deve, tuttavia, evidenziare che l'unica fattispecie estintiva delle pretese creditorie collegata al mero trascorrere del tempo è quella della prescrizione, la cui ricorrenza nel caso di specie non è stata eccepita.
Peraltro, la circostanza che il lavoratore si sia dimesso invocando una giusta causa – coincidente proprio con il mancato pagamento di tutte le retribuzioni spettanti – cozza logicamente con qualsivoglia volontà abdicativa rispetto al credito azionato in giudizio.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2025, R.G. n. 493/2025 del 22 aprile 2025;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 2 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BRANCA GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. COSTATO LUCA;
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GHIDONI ALBERTO. dell'avv. VERGANI CARLO AMBROGIO e dell'avv. TOCCALLI ELISABETTA
PARTE RESISTENTE
Oggi 02/09/2025 ad ore 10.56 innanzi al Giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. BRANCA GIOVANNI e l'avv. LUCA COSTATO per parte resistente l'avv. ELISABETTA TOCCALLI e la parte personalmente
Il Giudice, dopo aver accertato l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Costato chiede anche la verificazione delle scritture disconosciute da controparte.
L'avv. Toccalli evidenzia ancora che il proprio assistito non ha sottoscritto le buste paga, anche perché in parte non riferibili alla parte.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE che l'Ill.mo Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di rito ex art. 414 c.p.c. voglia così giudicare: A) in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 158/2025, R.G. n. 493/2025, emesso il 22 aprile 2025, per le causali di cui in premessa;
B) nel merito e in via principale: rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto altresì revocando e/o annullando l'opposto decreto ingiuntivo n. 158/2025, R.G. n. 493/2025 e comunque dichiarandolo privo di effetti;
C) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze, emendati da eventuali espressioni valutative o da quelle comunque non demandabili a teste: a)
“Vero che, a partire da dicembre 2022 -o dalla diversa data che il teste indicherà-, il sig. chiedeva al datore di lavoro di percepire una parte Persona_1 della retribuzione risultante in busta paga tramite pagamento per contanti”; b) “Vero che la parte di retribuzione ricevuta per contanti variava mensilmente in base alla richiesta del lavoratore ma, in ogni caso, l'importo percepito era pari alla differenza tra quanto pagato tramite bonifico al lavoratore e l'importo netto indicato nelle buste paga che mi si rammostrano”; c) “Vero che tale modalità di retribuzione veniva effettivamente attuata e si protraeva per tutta la durata del rapporto di lavoro, ossia da dicembre 2022 sino alle dimissioni avvenute nel febbraio 2025”; d) “Vero che i predetti pagamenti in contanti venivano eseguiti, da parte del titolare dell'impresa opponente, brevi manu al sig. nei CP_1 locali della ditta medesima”; e) “Vero che il sig. accettava e ritirava le predette somme, CP_1 brevi manu percepite, assentendo sul loro ammontare”. Inoltre si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.PARTE
RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis: 1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti. In via principale, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, Parte_1 per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 158/2025 (R.G. n. 493/2025), emesso il 18/04/2025, pubblicato il 22/04/2025, immediatamente esecutivo, dal Giudice Unico del
Lavoro del Tribunale di Pavia, Dott.sa Federica Ferrari, notificato in data 23/04/2025. 3) In via subordinata, condannare, in ogni caso, (c.f. e p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig.
[...]
, della somma pari a Euro 8.339,33 (di cui € 7.930,61 a titolo Persona_1 di retribuzioni relative al periodo dicembre 2023 – ottobre 2024 ed € 408,72 lordi a titolo di
TFR maturato dall'assunzione al 31 ottobre 2024), o della minore o maggiore somma accertata in giudizio, con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario (15% ex art. 2, comma
2 D.M. n. 55/2014), CPA e IVA in misura di legge, sia con riferimento al procedimento monitorio che alla presente procedura di opposizione a decreto ingiuntivo. 5) In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio: - dichiararsi inammissibili le richieste istruttorie testimoniali e di interrogatorio formale ex adverso formulate in quanto relative a fatti che andavano provati documentalmente;
in ogni caso, le richieste istruttorie testimoniali risultano valutative, irrilevanti e generiche;
- ammettersi, occorrendo, prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della ricorrente e per testi sulle circostanze esposte nella narrativa in fatto del presente atto e, in particolare, ai punti: 6, 7, 11, 13 da intendersi qui ritrascritte e precedute dalle parole "è vero che", espunte eventuali parti valutative nonché‚ nella denegata ipotesi di ammissione, a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati, indicando quali testi i signori e , con riserva Testimone_1 Persona_2 di indicarne le generalità; - che sia ordinata la produzione del libro unico del lavoro, per il periodo dal 17 dicembre 2022 al 5 febbraio 2025, nonché ogni documentazione utile e/o opportuna ai fini di causa;
- in caso di contestazione del quantum dovuto, che sia disposta
CTU contabile;
- che sia disposto d'ufficio ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini della presente causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 836/2025 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BRANCA GIOVANNI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LUCA COSTATO
PARTE RICORRENTE
E (c.f. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GHIDONI ALBERTO, dell'avv. VERGANI CARLO AMBROGIO e dell''avv. TOCCALLI ELISABETTA.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria di
[...]
, pari ad euro 7.930,61 a titolo di retribuzioni relative al periodo Persona_1 dicembre 2023 – ottobre 2024 e della somma lorda di euro 408,72 lordi a titolo di TFR maturato dall'assunzione al 31 ottobre 2024 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle scadenze al saldo, azionata in via monitoria nei confronti della società . Parte_1
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato:
- di essere stato assunto da in data 17 dicembre 2022, in forza di contratto di Parte_1 lavoro subordinato, a tempo indeterminato e con inquadramento nel 5° livello CCNL
Commercio (cfr. doc. n. 2 fascicolo monitorio);
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 5 febbraio 2025, a seguito alle sue dimissioni per giusta causa, rassegnate in ragione della inesatta corresponsione del trattamento retributivo;
- che, infatti, a fronte di una retribuzione complessiva come risulta dalle buste paga (cfr. doc.
n. 4 fascicolo monitorio) pari ad euro 14.231,76 €, ha ricevuto tramite bonifico bancario soltanto la somma di euro 6.300 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente).
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 158/2025, R.G. n.
493/2025 del 22 aprile 2025 si è opposta la società datrice di lavoro svolgendo le contestazioni di seguito partitamente vagliate.
2. Oltre che documentate, la durata del rapporto di lavoro e lo svolgimento delle mansioni indicate nel contratto, non sono oggetto di contestazione.
La società ricorrente ha allegato di aver corrisposto regolarmente la retribuzione al lavoratore, eseguendo, oltre ai pagamenti a mezzo di bonifico bancario indicati e provati dal resistente, anche pagamenti in contanti come da sua richiesta. Per sostenere ciò la parte ricorrente ha anche allegato che la sottoscrizione delle buste paga prodotte (cfr. docc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente) è avvenuta anche a titolo di quietanza.
Giova, innanzitutto, evidenziare che le buste paga menzionate non contengono la dicitura quietanza;
pertanto, il riferimento contenuto nel ricorso alla giurisprudenza di cui alla ord. n. 27749 del 03/12/2020 della Corte di Cassazione risulta inconferente.
In assenza della dicitura menzionata, la mera sottoscrizione per ricevuta delle buste paga costituisce prova soltanto dell'avvenuta consegna del documento, gravando sul datore di lavoro la prova dell'effettivo pagamento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13150 del 24/06/2016;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10306 del 27/04/2018).
Peraltro, nel caso di specie la sottoscrizione riferibile al lavoratore sulle buste paga sub doc. n. 2 di parte ricorrente è stata oggetto di espresso disconoscimento;
viceversa, quelle di cui al doc. 3 (cfr. fascicolo parte ricorrente) sono intestate ad un altro lavoratore.
Si deve, pertanto, concludere che le buste paga menzionate non sono idonee a provare il pagamento delle retribuzioni rivendicate.
2.1. Parte ricorrente ha anche svolto istanze di prova testimoniale. Tuttavia, i capitoli di prova articolati risultano generici poiché non contengono alcuna puntuale specificazione temporale in ordine alla verificazione di detti pagamenti e soprattutto omettono qualsivoglia riferimento all'ammontare degli stessi. Basti pensare che, se anche si ritenessero vere tutte le circostanze dedotte non vi sarebbe la prova dell'ammontare dei pagamenti in tesi eseguiti.
Quanto al mancato pagamento della spettanza a titolo di tfr alcuna contestazione è stata svolta dalla parte datoriale.
2.2. Parte resistente ha anche allegato che sarebbe in contrasto con il mancato pagamento delle retribuzioni il notevole lasso di tempo intercorso, invocando quindi l'istituto dell'acquiescenza.
Si deve, tuttavia, evidenziare che l'unica fattispecie estintiva delle pretese creditorie collegata al mero trascorrere del tempo è quella della prescrizione, la cui ricorrenza nel caso di specie non è stata eccepita.
Peraltro, la circostanza che il lavoratore si sia dimesso invocando una giusta causa – coincidente proprio con il mancato pagamento di tutte le retribuzioni spettanti – cozza logicamente con qualsivoglia volontà abdicativa rispetto al credito azionato in giudizio.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2025, R.G. n. 493/2025 del 22 aprile 2025;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 2 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina