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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1401/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1401/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. LAURIA ANTONIO C.F._1
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.06.20, la Parte_2
conveniva in giudizio l'
[...] Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 291/20 emesso dal
[...]
Tribunale di Castrovillari il 21.04.20, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 11.675,98, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce.
Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché il difetto di prova della stessa, assumendo in particolare che il prodotto consegnato all'opponente non era stato pagina 1 di 6 venduto da , ma conferito, essendo la stessa socia della Controparte_1 Parte_1
.
[...]
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la carenza probatoria della domanda, avanzata da parte convenuta/opposta e conseguentemente, dichiarare non provata la domanda con la conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare accertare l'incertezza e la non esigibilità del credito ingiunto ( per la mancata dimostrazione dell'adempimento). Per l'effetto decretare l'illegittimità del monitorio opposto per violazione dell'art.633 c.p.c. con la conseguente sua revoca e/o annullamento. Nel merito accertare sulla scorta di quanto motivato in fatto e in diritto che fra la parte convenuta/opposta e la società non è intercorso un Parte_1 contratto di compravendita, bensi' un rapporto societario attraverso cui la prima ha conferito il suo prodotto agricolo alla seconda per la raccolta, lavorazione e commercializzazione.
Pedissequamente accertare che l'importo dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_2
per la liquidazione nel prodotto conferito nella campagna agrumicola 2018/2019
[...] ammonta ad € 6.182,32, che sono offerti banco iudicis alla convenuta opposta importo ricavato dal fatturato ottenuto con la vendita del prodotto conferito, al netto delle spese di raccolta, la lavorazione e la commercializzazione. Per l'effetto revocare e/o annullare il monitorio n.291/20 del 21.04.20 e notificato il 13.05.20 reso all'interno del procedimento
n.558/20, poiché ingiungente somme non dovute, condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , la quale contestava Controparte_1 le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, evidenziando, in particolare il valore probatorio delle fatture allegate, annotate nel libro giornale e nel registro IVA .
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis : - In via preliminare, rigettare l'opposizione formulata da controparte per come proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e quindi confermare il decreto ingiuntivo n.
291/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13/05/2020 e munirlo di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- In via subordinata concedere l'assegnazione delle somme non contestate pari ad € 6.182,32 in favore di parte opposta;
- Nel merito, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. ingiuntivo n. 291/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13/05/2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., perché l'opposizione non è fondata su prova scritta;
- Condannare la 2.0, con sede in Corigliano Calabro Parte_2
pagina 2 di 6 (CS), Via Giannone n. 147, in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di € 11.675,98. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo in favore di parte opposta;
-
Conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.”
Con ordinanza del 21.05.21 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 02.02.23 veniva disposto, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., il pagamento in favore dell'opposto della somma di € 6.182,32, quale somma non contestata.
Con ordinanza del 28.02.25 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sul merito del giudizio.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata nei termini e nei modi appresso detti.
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Sempre in via preliminare va osservato che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul pagina 3 di 6 quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ. 5915/11).
Va, altresi', precisato che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, o da ritenersi assorbiti in virtu' del principio della cd. ragione più liquida (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009,
n. 24542).
Tanto premesso, nel caso di specie, non risulta contestata la consegna della merce indicata nel monitorio, attenendo le contestazioni sollevate dall'opponente esclusivamente al fatto che tale consegna non sia stata posta in essere in esecuzione di un contratto di compravendita, ma a titolo di conferimento, essendo l'opposta socia della 2.0 . Pt_1 Parte_1
Tale circostanza, ossia la qualità di socio dell'opposta, può ritenersi accertata, atteso che l'istante anche nel ricorso monitorio si qualifica come socio della 2.0 e parla di conferimento del Pt_1
prodotto, nella qualità di socio, cosi come nella dichiarazione del 24.10.17 allegata da parte opponente, da cui risulta l'impegno a conferire il prodotto per la campagna agrumaria 2017/018.
Risulta, altresi', l'indicazione dell'opposta nel libro soci della società opponente.
Ciò posto, deve ritenersi che l'attribuzione/conferimento del prodotto nella qualità di socio, comporta comunque il pagamento del corrispettivo da parte della società opponente.
Sul punto si condivide il principio di cui alla sentenza 14850/24, emessa dalla Suprema Corte nella quale espressamente si afferma che: È doveroso rimarcare, poi, che la sentenza resa da
Cass. 2 agosto 2023, n. 23606, pure pronunciata in una controversia tra una cooperativa agricola ed un suo socio tenuto al conferimento di latte, e pressoché coeva all'ordinanza finora descritta, ha espressamente opinato (cfr. pag.
6-7 della relativa motivazione) che, nelle società cooperative, "il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Sez. 1, Sent. n. 26222 del 2014, RV. 633871; Sez. 1, Sentenza n. 694 del 2001).
Tale principio, che si è affermato nell'ambito delle cooperative edilizie, è applicabile anche al caso in esame di società cooperativa agricola e zootecnica in quanto anche in questo caso il
pagina 4 di 6 conferimento del latte dal socio (...) alla cooperativa (...) caratterizza il rapporto economico come relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa) tra l'obbligo di conferimento dell'intera produzione di latte da parte del socio e il corrispondente obbligo di pagamento da parte della società cooperativa per la quantità di latte di volta in volta conferito, in base agli accordi negoziali aventi come fonte il contratto sociale (statuto
e atto costitutivo). Di conseguenza, nella specie, ciò che rileva non è il rapporto associativo volto allo scopo comune ma prevale il rapporto di scambio che determina l'insorgere, a carico del socio, dell'obbligo di provvedere al conferimento del latte e, in capo alla società, dell'obbligo di pagamento del suddetto conferimento, prestazione queste ultima che rappresenta il corrispettivo della consegna del latte, la cui causa, dunque, risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (v. Cass. 9-5-2013 n. 11 015; Cass. 28-3-2007 n. 7646; Cass. 16-4-2003 n. 6016;
Cass. 18-1-2001 n. 694).
Nel caso di specie, a fronte come detto dell'assenza di contestazioni in ordine all'effettiva consegna della merce, parte opposta ha determinato il corrispettivo sulla base delle condizioni pattuite nel 2017 (cfr. Contratto del 23.10.17), allorquando già era in corso il rapporto sociale, per come si evince dalla dichiarazione del 24.10.17, quasi coeva al contratto predetto allegata dalla stessa opponente, né risulta dallo Statuto un diverso metodo di calcolo per la determinazione del corrispettivo da corrispondere al socio conferitore.
Si osserva ancora che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio. (cfr. Cass.
Civ. 9968/16).
Nel caso di specie è pacifica la consegna della merce e manca, a fronte delle univoche risultanze contabili allegate dall'opposta, la prova della pattuizione di una modalità di calcolo del corrispettivo diversa da quella indicata dall'opposta e contrattualmente prevista.
Invero, sotto tale profilo, anche i testi di parte opposta hanno confermato la consegna della merce, evidenziando che il prezzo sarebbe stato stabilito a fine campagna, ma certamente (l'opposta) avrebbe ricevuto un corrispettivo, senza tuttavia indicare i criteri di calcolo di detto corrispettivo.
I testi di parte opponente hanno invece evidenziato di essere a conoscenza che il prezzo era stato predeterminato alla luce della precedente contrattazione intercorsa tra le parti ed allegata agli atti.
pagina 5 di 6
2.Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi anche di questioni interpretative disporre la compensazione per metà delle spese di lite, e porre a carico dell'opponente la restante metà, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00) e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 291/20 emesso dal
Tribunale di Castrovillari il 21.04.20, che dichiara esecutivo.
Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte opponente al pagamento dell'altra metà in favore della parte opposta, che viene liquidata in € 1.400,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del
Procuratore dichiaratosi antistatario
Castrovillari, 22.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1401/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. LAURIA ANTONIO C.F._1
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 22.06.20, la Parte_2
conveniva in giudizio l'
[...] Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 291/20 emesso dal
[...]
Tribunale di Castrovillari il 21.04.20, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 11.675,98, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce.
Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché il difetto di prova della stessa, assumendo in particolare che il prodotto consegnato all'opponente non era stato pagina 1 di 6 venduto da , ma conferito, essendo la stessa socia della Controparte_1 Parte_1
.
[...]
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la carenza probatoria della domanda, avanzata da parte convenuta/opposta e conseguentemente, dichiarare non provata la domanda con la conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare accertare l'incertezza e la non esigibilità del credito ingiunto ( per la mancata dimostrazione dell'adempimento). Per l'effetto decretare l'illegittimità del monitorio opposto per violazione dell'art.633 c.p.c. con la conseguente sua revoca e/o annullamento. Nel merito accertare sulla scorta di quanto motivato in fatto e in diritto che fra la parte convenuta/opposta e la società non è intercorso un Parte_1 contratto di compravendita, bensi' un rapporto societario attraverso cui la prima ha conferito il suo prodotto agricolo alla seconda per la raccolta, lavorazione e commercializzazione.
Pedissequamente accertare che l'importo dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_2
per la liquidazione nel prodotto conferito nella campagna agrumicola 2018/2019
[...] ammonta ad € 6.182,32, che sono offerti banco iudicis alla convenuta opposta importo ricavato dal fatturato ottenuto con la vendita del prodotto conferito, al netto delle spese di raccolta, la lavorazione e la commercializzazione. Per l'effetto revocare e/o annullare il monitorio n.291/20 del 21.04.20 e notificato il 13.05.20 reso all'interno del procedimento
n.558/20, poiché ingiungente somme non dovute, condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , la quale contestava Controparte_1 le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, evidenziando, in particolare il valore probatorio delle fatture allegate, annotate nel libro giornale e nel registro IVA .
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis : - In via preliminare, rigettare l'opposizione formulata da controparte per come proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e quindi confermare il decreto ingiuntivo n.
291/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13/05/2020 e munirlo di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- In via subordinata concedere l'assegnazione delle somme non contestate pari ad € 6.182,32 in favore di parte opposta;
- Nel merito, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. ingiuntivo n. 291/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13/05/2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., perché l'opposizione non è fondata su prova scritta;
- Condannare la 2.0, con sede in Corigliano Calabro Parte_2
pagina 2 di 6 (CS), Via Giannone n. 147, in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di € 11.675,98. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo in favore di parte opposta;
-
Conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.”
Con ordinanza del 21.05.21 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 02.02.23 veniva disposto, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., il pagamento in favore dell'opposto della somma di € 6.182,32, quale somma non contestata.
Con ordinanza del 28.02.25 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sul merito del giudizio.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata nei termini e nei modi appresso detti.
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Sempre in via preliminare va osservato che il decreto ingiuntivo può essere legittimamente emesso sulla base della produzione di fatture commerciali, le quali hanno valore di prove idonee solo nel fase monitora, mentre nel giudizio di cognizione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul pagina 3 di 6 quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ. 5915/11).
Va, altresi', precisato che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, o da ritenersi assorbiti in virtu' del principio della cd. ragione più liquida (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009,
n. 24542).
Tanto premesso, nel caso di specie, non risulta contestata la consegna della merce indicata nel monitorio, attenendo le contestazioni sollevate dall'opponente esclusivamente al fatto che tale consegna non sia stata posta in essere in esecuzione di un contratto di compravendita, ma a titolo di conferimento, essendo l'opposta socia della 2.0 . Pt_1 Parte_1
Tale circostanza, ossia la qualità di socio dell'opposta, può ritenersi accertata, atteso che l'istante anche nel ricorso monitorio si qualifica come socio della 2.0 e parla di conferimento del Pt_1
prodotto, nella qualità di socio, cosi come nella dichiarazione del 24.10.17 allegata da parte opponente, da cui risulta l'impegno a conferire il prodotto per la campagna agrumaria 2017/018.
Risulta, altresi', l'indicazione dell'opposta nel libro soci della società opponente.
Ciò posto, deve ritenersi che l'attribuzione/conferimento del prodotto nella qualità di socio, comporta comunque il pagamento del corrispettivo da parte della società opponente.
Sul punto si condivide il principio di cui alla sentenza 14850/24, emessa dalla Suprema Corte nella quale espressamente si afferma che: È doveroso rimarcare, poi, che la sentenza resa da
Cass. 2 agosto 2023, n. 23606, pure pronunciata in una controversia tra una cooperativa agricola ed un suo socio tenuto al conferimento di latte, e pressoché coeva all'ordinanza finora descritta, ha espressamente opinato (cfr. pag.
6-7 della relativa motivazione) che, nelle società cooperative, "il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Sez. 1, Sent. n. 26222 del 2014, RV. 633871; Sez. 1, Sentenza n. 694 del 2001).
Tale principio, che si è affermato nell'ambito delle cooperative edilizie, è applicabile anche al caso in esame di società cooperativa agricola e zootecnica in quanto anche in questo caso il
pagina 4 di 6 conferimento del latte dal socio (...) alla cooperativa (...) caratterizza il rapporto economico come relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa) tra l'obbligo di conferimento dell'intera produzione di latte da parte del socio e il corrispondente obbligo di pagamento da parte della società cooperativa per la quantità di latte di volta in volta conferito, in base agli accordi negoziali aventi come fonte il contratto sociale (statuto
e atto costitutivo). Di conseguenza, nella specie, ciò che rileva non è il rapporto associativo volto allo scopo comune ma prevale il rapporto di scambio che determina l'insorgere, a carico del socio, dell'obbligo di provvedere al conferimento del latte e, in capo alla società, dell'obbligo di pagamento del suddetto conferimento, prestazione queste ultima che rappresenta il corrispettivo della consegna del latte, la cui causa, dunque, risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (v. Cass. 9-5-2013 n. 11 015; Cass. 28-3-2007 n. 7646; Cass. 16-4-2003 n. 6016;
Cass. 18-1-2001 n. 694).
Nel caso di specie, a fronte come detto dell'assenza di contestazioni in ordine all'effettiva consegna della merce, parte opposta ha determinato il corrispettivo sulla base delle condizioni pattuite nel 2017 (cfr. Contratto del 23.10.17), allorquando già era in corso il rapporto sociale, per come si evince dalla dichiarazione del 24.10.17, quasi coeva al contratto predetto allegata dalla stessa opponente, né risulta dallo Statuto un diverso metodo di calcolo per la determinazione del corrispettivo da corrispondere al socio conferitore.
Si osserva ancora che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio. (cfr. Cass.
Civ. 9968/16).
Nel caso di specie è pacifica la consegna della merce e manca, a fronte delle univoche risultanze contabili allegate dall'opposta, la prova della pattuizione di una modalità di calcolo del corrispettivo diversa da quella indicata dall'opposta e contrattualmente prevista.
Invero, sotto tale profilo, anche i testi di parte opposta hanno confermato la consegna della merce, evidenziando che il prezzo sarebbe stato stabilito a fine campagna, ma certamente (l'opposta) avrebbe ricevuto un corrispettivo, senza tuttavia indicare i criteri di calcolo di detto corrispettivo.
I testi di parte opponente hanno invece evidenziato di essere a conoscenza che il prezzo era stato predeterminato alla luce della precedente contrattazione intercorsa tra le parti ed allegata agli atti.
pagina 5 di 6
2.Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi anche di questioni interpretative disporre la compensazione per metà delle spese di lite, e porre a carico dell'opponente la restante metà, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00) e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 291/20 emesso dal
Tribunale di Castrovillari il 21.04.20, che dichiara esecutivo.
Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte opponente al pagamento dell'altra metà in favore della parte opposta, che viene liquidata in € 1.400,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del
Procuratore dichiaratosi antistatario
Castrovillari, 22.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
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