Sentenza 6 febbraio 2006
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Ministero dei trasporti - Motorizzazione civile - comunica agli organi di polizia che il titolare della patente di guida, nei cui confronti, ai sensi dell'art. 128, primo comma, del codice della strada, era stata disposta la revisione della idoneità alla guida, non vi si sia sottoposto, non ha contenuto sanzionatorio o comunque dispositivo, bensì è una mera notizia di un fatto, che si inserisce nella procedura amministrativa instauratasi con l'ordine di revisione della patente, procedura nella quale si configurano solo posizioni di interesse legittimo, tutelabili innanzi al giudice amministrativo. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile mediante la opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2006, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2006 |
Testo completo
1 0 /5/06 ESENTE REGISTRAZIONE FESENTE COLLI-ESENTE DIRITTI 90/97770 REPUBBLICA ITALIANA r.g. n. 2318/03; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ud. 19 gennaio 2006; LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: patente guida, SEZIONI UNITE CIVILI revisione, giurisdizione. composta dai magistrati presidente Cia4 2445 Giovanni Olla presidente di sezione Salvatore Senese consigliere Enrico Papa 66 Maria Gabriella Luccioli Mario Rosario Morelli 66rel. Giulio Graziadei 66 Massimo Bonomo Mario Finocchiaro Giuseppe Maria Berruti 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da avv. Giovanni De Notariis, personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., domiciliato in Roma, via Albalonga n. 7, presso l'avv. Clementino Palmiero;
54 ricorrente contro 9006 Ministero dei trasporti, in persona del Ministro;
intimato per la cassazione della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 124 del 15 luglio 2002; sentiti: il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 15 luglio 2002, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'avv. Giovanni De Notariis avverso atto reso il 18 febbraio 1999 dalla Direzione della Motorizzazione civile di Campobasso, osservando: -che il provvedimento impugnato non aveva contenuto sanzionatorio o comunque dispositivo, si esauriva nella comunicazione ad organi di polizia della circostanza che il De Notariis non si era sottosposto alla revisione d'idoneità alla guida di cui all'art. 128 del codice della strada, e, dunque, non era impugnabile a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689; -che comunque detto provvedimento, integrando un completamento della procedura amministrativa instauratasi con l'ordine di revisione della patente (contestato in separato giudizio), era impugnabile soltanto davanti al giudice amministrativo;
-che non sussistevano i presupposti per l'adozione di pronunce d'urgenza a norma dell'art. 700 cod. proc. civ.. 2 Il De Notariis, con ricorso notificato il 17 gennaio 2003, ha chiesto la cassazione di detta sentenza del Tribunale di Campobasso, formulando quattro censure. Con deduzioni connesse, sotto il profilo della violazione dell'art. 128 del codice della strada e degli artt. 99, 100, 112 e 700 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che l'indicata comunicazione del Ministero dei trasporti, in quanto rivolta agli organi di polizia al fine dell'applicazione delle sanzioni di cui al secondo ed al terzo comma di detto art. 128 (pena pecuniaria e ritiro della patente in caso di circolazione nonostante il rifiuto di sottoporsi alla revisione), si è tradotta in un divieto di circolare, con il rischio in caso contrario di subire quelle sanzioni, e, quindi, ha leso una sua posizione di diritto soggettivo, tutelabile, anche in via cautelare ed urgente, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'Amministrazione non ha presentato controdeduzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. L'art. 128 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 9 del d.P.R. 19 aprile 1994 n. 575), con il primo comma, attribuisce al dipartimento per i trasporti terrestri ed al prefetto il potere di disporre che il titolare di patente di guida sia sottoposto a visita medica o ad esame d'idoneità, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei prescritti requisiti fisici, psichici ed attitudinali;
con il secondo ed il terzo comma, per l'ipotesi in cui il destinatario dell'ordine di revisione circoli senza essersi sottoposto ai controlli, prevede, rispettivamente, l'irrogazione di pena pecuniaria e la sanzione accessoria del ritiro della patente. fre : 3 La prima delle riportate disposizione affida a valutazioni dell'autorità amministrativa, correlate ad un apprezzamento di potenziale pericolosità del protrarsi del godimento dell'abilitazione alla guida, l'ordine di revisione, il quale, pertanto, è atto d'imperio, connotato da discrezionalità, e, come tale, è idoneo ad affievolire il diritto del titolare della patente, degradandolo a mero interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Non si sottraggono invece alla cognizione del giudice ordinario, in assenza di deroga ai comuni criteri sul riparto della giurisdizione, i provvedimenti inerenti all'irrogazione della pena pecuniaria ed al ritiro della patente, che integrano sanzioni da applicarsi secondo criteri vincolanti e nel concorso di circostanze direttamente fissate dalla norma. Questi principi, che sono in linea con l'indirizzo espresso in materia da queste Sezioni unite (v. sentt. 11 febbraio 2003 n. 1993, 29 aprile 2003 n. 6630, 27 aprile 2005 n. 8693; cfr. anche Cass. sez. I 12 gennaio 2000 n. 276), e sui quali del resto conviene il De Notariis, portano a condividere la sentenza impugnata, sull'affermazione (prioritaria ed assorbente) del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'atto del Ministero del trasporti impugnato nel presente giudizio, avendo il contenuto correttamente evidenziato dal Tribunale (e peraltro non contestato dal ricorrente), non è sanzione, né "preannuncio di sanzione", ma mera notizia di un fatto, cioè la mancata sottoposizione ad accertamenti od esami, che in sé non è sanzionato. L'applicazione della pena pecuniaria ed il ritiro della patente, infatti, non dipendono dall'inesecuzione dell'ordine di revisione, ma da un eventuale successivo comportamento del titolare della patente, che si ponga forwar alla guida senza essersi sottoposto ai prescritti riscontri. 4 4 Quell'atto, dunque, non ha incidenza sul patrimonio dell'interessato e sul suo diritto alla guida, e si colloca nell'ambito del procedimento amministrativo di revisione della patente, ove, come si è detto, si configurano solo posizioni di interesse legittimo, tutelabili davanti al giudice amministrativo. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Non vi è da provvedere sulle spese del presente giudizio, in assenza d'attività difensiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2006. Giovanni Olla, presidente Giulio Graziadei, estensore вых важно IL CANALARE C1 Giovann Gambattista Depeultate in Concelleria ☑ £6 FEB6 FEB 2059 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 105