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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3778/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3778/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. HAZAN MAURIZIO e TAURINI STEFANO;
APPELLANTE contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA LAURA;
APPELLATA
(C.F. ; Controparte_3 C.F._1 APPELLATO CONTUMACE OGGETTO Appello avverso sentenza del giudice di pace di n. 207/2023 (RG 590/2022) depositata il CP_1 15.5.2023 e pubblicata il 24.6.2023 in tema di sinistro stradale;
sentenza di condanna al pagamento di € 524,78 quale risarcimento per danni cagionati al manto stradale da in seguito a Controparte_3 sinistro stradale (sversamento di rifiuti); risarcimento riconosciuto all'appellata in ragione della cessione in suo favore del credito risarcitorio del come corrispettivo per i lavori di Controparte_4 ripristino del manto stradale svolti dal cessionario del credito, odierna parte appellata. Appello notificato in data 15.12.2023 a ed in data 9.1.1024 a Controparte_2 CP_3
[...] CONCLUSIONI Parte appellante: Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap Controparte_2
– attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria Controparte_2 avanzata in detta sede e per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da
[...] in primo grado;
Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in CP_1 primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso: dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione Controparte_2
pagina 1 di 6 della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio. Parte appellata: rigettare l'appello proposto dall'appellante in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 207/2023, resa dal Giudice di Pace di , CP_1 depositata in data 15.05.2023 e pubblicata in data 24.06.2023, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Controparte_1 sentenza n. 207/2023 emessa dal Giudice di Pace di , Avv. Giovanna Daniela Morando, la CP_1 quale, nella causa di risarcimento dei danni iscritta al N. R.G. 590/2022, promossa da
[...] contro l'odierna appellante e accoglieva la domanda attorea e Parte_1 Controparte_3 condannava in solido con al pagamento, in favore Controparte_3 Controparte_1 di dell'importo di € 524,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal Parte_2 giorno del sinistro. Segnatamente, chiedeva la riforma della predetta sentenza sulla base dei Controparte_1 seguenti motivi:
- Violazione dei principi regolatori della materia inerenti al Codice della strada e in particolare delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, per non aver consentito al trasgressore, responsabile dei danni alla sede stradale, di provvedere direttamente al suo ripristino, lamentando altresì che i costi per gli interventi di manutenzione e pulizia gli potrebbero essere imputati solo in seguito al mancato spontaneo adempimento e previa attivazione del procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 211;
- Violazione dell'art.50 t.u.e.l., per avere il Giudice di prime cure qualificato alla stregua di cessione di credito la controprestazione tipica della concessione di servizi ed, in ogni caso, nullità dell'asserita cessione per non essere stato il relativo contratto sottoscritto da soggetto diverso dal Sindaco, quindi non autorizzato a gestire i crediti della P.A.;
- Violazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancanza di prova dell'imputabilità del danno, in via diretta ed esclusiva, alla condotta dell'assicurato, del nesso di causalità con l'illecito, della necessità ed urgenza degli interventi effettuati nonché dell'entità del pregiudizio economico patito dall'Ente;
- Violazione dell'art.148 del Codice delle Assicurazioni Private poiché l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti. Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di risposta depositata in data 21.1.2024,
[...] contestando tutte le avverse doglianze ed eccependo, preliminarmente, Controparte_5 l'inammissibilità dell'appello per non essere stato proposto ai sensi dell'art.339, comma 3, c.p.c., nonostante la pronuncia secondo equità - di cui all'art.113, comma 2, c.p.c. - del giudice di primo grado, nonché per violazione dell'art.342 c.p.c. per non avere indicato in Controparte_1 modo chiaro e preciso le parti della sentenza censurate e la decisione alternativa che il giudice di prime cure avrebbe dovuto assumere, con indicazione degli elementi a supporto;
nel merito, l'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. Con provvedimento del 16.4.2025, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17.12.2025 per la discussione e la decisione ex art.281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 6 Preliminarmente, deve osservarsi che è rimasto contumace anche nel grado di Controparte_3 appello nonostante l'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Ciò posto, per quanto attiene le preliminari eccezioni di inammissibilità dell'appello, formulate da per violazione degli artt.342 e 339, comma 3, c.p.c., esse sono infondate Controparte_2 e, pertanto, devono essere rigettate. In primo luogo, in ordine alla lamentata inammissibilità per genericità dei motivi di appello, giova rammentare che, ai fini dell'impugnazione di una sentenza di primo grado, non è richiesta la proposizione di un progetto alternativo di decisione né il ricorso a formule sacramentali, ben potendosi ritenere sufficiente l'esposizione delle ragioni della censura tale da consentire al giudice di identificare i punti oggetto di gravame e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'impugnazione. Orbene, nel caso in scrutinio, i motivi di appello sono sufficientemente esposti con l'individuazione delle parti di sentenza impugnate sia con la chiara esposizione del contenuto delle doglianze, avendo l'appellante, così operando, dato piena attuazione ai dettami dell'art.342 c.p.c. Quanto, poi, alla allegata inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.339, comma 3, c.p.c., l'odierno Decidente ritiene che, con la sentenza del giudice di prime cure, non si sia al cospetto di una sentenza pronunciata secondo equità ai sensi dell'art.113 c.p.c. Ne deriva, dunque, la non applicabilità nella specie ai limiti di appellabilità per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Ed invero, sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art.339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell'art.113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art.14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art.339 cod. proc. civ.” (Cass. civ., n.9432/2012; Cass. Civ., n. 3290/2018). Guardando al libello introduttivo del giudizio di primo grado, emerge che Controparte_2 ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento “…della somma per € 524,78 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU …”. Ne consegue, pertanto, che la causa debba considerarsi di valore indeterminato;
peraltro, non risulta dagli atti di causa alcuna tempestiva contestazione sul punto da parte della convenuta. Posto, quindi, il rigetto di tale eccezione di inammissibilità, e sottoponendo al vaglio le censure di
[...]
si osserva quanto segue. CP_1 Va, in primo luogo, disatteso il motivo di appello di cui al punto 1) siccome formulato da
[...] relativo al difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_1 Controparte_5 nonché alla lamentata violazione dei principi regolatori della materia sulla circolazione dei veicoli ex art.2054 c.c. e degli artt. 50 t.u.el. e 148 Codice delle Assicurazioni private. Invero, emerge ex actis che:
- con Determinazione Dirigenziale in data 19.7.2016 - atto n.1888, è stato prolungato, in favore di l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni Controparte_2 sicurezza stradale “post incidente” sulle strade di competenza del di;
CP_4 CP_1
- in data 24.3.2017 è stata sottoscritta apposita scrittura privata per l'ulteriore prolungamento del medesimo incarico all'odierna appellata;
- con Determinazione del Dirigente in data 3.5.2018, a seguito di gara pubblica, è stato affidato in concessione alla medesima società il servizio di ripristino e di reintegra delle strade del di CP_4
pagina 3 di 6 , per la durata di 4 anni (v. doc. 1 a allegato alla comparsa di costituzione di Sicurezza e CP_1 Ambiente);
- I Capitolati d'Oneri offerti in produzione, i quali fanno parte integrante della concessione di servizi stipulata inter partes, descrivono dettagliatamente le prestazioni relative al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente ed interessate da incidenti stradali, prevedendo, in particolare, agli artt-21-23 che “Al fine di consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di ripristino, sia post- incidente che dello stato dei luoghi, l'Amministrazione cede espressamente ogni diritto e azione, verso i soggetti di cui all'art. 2054 del C.C., nascenti dal danno causato alla sede stradale o alle sue pertinenze e agli impianti, dalla fuoriuscita di oli, idrocarburi, altri liquidi inquinanti o detriti e/o altro materiale per cui si è reso necessario l'intervento di ripristino. Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno (per es. perdita d'olio o di altri liquidi dal veicolo,…) il concessionario interverrà, su richiesta dell'Ente procedente o di altro Organo di Polizia, per ripristinare la situazione
“quo ante” senza alcun costo o onere per il ” (v. capitolati d'oneri in uno Controparte_4 all'allegato 1 a di parte appellata). Da quanto sopra, dunque, emerge che la facoltà, per il cessionario, di agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione implica una cessione del credito, ben potendo costituirne oggetto il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d. lgs n.209/2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (così, Cass. civ, n. 8896/2021). Né rileva il principio di diritto esposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 9965 del 20 aprile 2017, giacché queste ultime si sono limitate ad osservare che la titolarità della funzione pubblica resta in capo all'Amministrazione concedente, circostanza non contraddetta (e, anzi confermata) dalla convenzione in esame, che si limita a prevedere la cessione del credito risarcitorio a favore della concessionaria. E neppure rileva la questione dell'opponibilità a terzi del contratto, poiché l'attrice ha agito nei confronti dell'odierna appellante non già in veste di concessionaria del servizio di ripristino del manto stradale, bensì quale cessionaria del credito risarcitorio. Né, a differenza di quanto dedotto da parte appellante, è ravvisabile una qualche forma di nullità del citato contratto. Non viene infatti in rilievo la previsione di cui all'art.50 t.u.e.l., prevedendosi al successivo art. 107, comma 3, che “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente”, rientra anche “la stipulazione dei contratti” (lett. c), di talché non vi è evidenza del dedotto difetto di attribuzione del dirigente pubblico che ha provveduto alla stipula dell'atto. Allo stesso modo, deve poi escludersi l'invalidità del contratto sotto il profilo della violazione dell'art. 8 decreto-legge 28 marzo 1997, n.79 (convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n.140), giacché la citata previsione non esclude affatto la cessione dei crediti illiquidi e, in ogni caso, non sembra che l'eventuale violazione sia sanzionata con la nullità del contratto. Ancora, le questioni relative alla non opponibilità a terzi del contratto stipulato tra l'ente locale e la ditta appellata, non appaiono fondate, stante che sicuramente il titolare della Controparte_4 strada, ha diritto a che questa sia liberata dalle conseguenze degli incidenti stradali e tale risultato può conseguire in esplicazione dell'autonomia negoziale riconosciuta dalla legge n.241/1990 che, agli artt. 1 e 1 bis, così dispone: “1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché pagina 4 di 6 dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”. Né diversamente rileva, afferendo a diversi presupposti, che l'art.211 C.d.S. indichi quale sanzione accessoria amministrativa l'obbligo di ripristino delle strade. Sul punto, si riporti, in particolate, quanto argomentato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 7474/2018, con la quale è stato osservato che:
“non ha rilievo la questione dell'esistenza di un obbligo di fonte pubblica di ripristino della pulizia dei luoghi, la coercibilità del pagamento del relativo costo in via amministrativa, e il carattere sanzionatorio del relativo provvedimento ex art. 211 c.d.s., che come tale non rientrerebbe nel novero della rca. La presenza di un'eventuale sanzione amministrativa, o di uno specifico obbligo dell'utente responsabile di natura pubblicistica (di facere, ovvero del pagamento del suo equivalente pecuniario) non vale a elidere il fatto che in caso di danno ingiusto sorge un obbligo risarcitorio. Non si ha traccia nel sistema, né è stato del resto invocato, un principio di specialità, o di assorbimento, idoneo ad agire quale fatto impeditivo ovvero estintivo del diritto al risarcimento del danno”. Privo di pregio giuridico è altresì il secondo motivo di appello laddove censura Controparte_1 la sentenza del Giudice di Pace di per avere violato gli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. CP_1 Sul punto, si rammenti che la violazione dell'art.115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art.116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). Venendo alla fattispecie in esame, il fatto storico siccome allegato da parte attrice a fondamento della domanda risarcitoria - ossia il sinistro verificatosi il 13.5.2020 lungo la via XX Settembre-via Firenze, di proprietà dell'ente comunale, per responsabilità del veicolo Fiat Panda tg:EZ233NE, di proprietà di assicurato per la RCA con la risulta ampiamente Controparte_3 Controparte_1 documentato nel verbale di ispezione dei luoghi redatto dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti, dal quale emerge che “…l'autovettura tipo Fiat Panda targata EZ233NE, condotta dal sig.
, che, proveniente dalla via Firenze, effettuava manovra di svolta a destra, per Parte_3 imboccare la via XX Settembre;
lo stesso, nell'effettuare tale manovra, non si teneva il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, invadendo, di conseguenza, la corsia di marcia percorsa dalla Peugeot con cui entrava in collisione”. Del resto, la compagnia non ha fornito alcun elemento, neppure indiziario, per Controparte_1 poter diversamente opinare sulla responsabilità di in ordine alla causazione del sinistro. CP_3 Inoltre, a pag. 3 del suddetto verbale veniva specificamente annotato l'intervento della Ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A. per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione sul manto stradale post-incidente. In ordine al quantum, poi, con la fattura allegata in primo grado, ha dato CP_2 Controparte_5 prova della natura e della quantità dei servizi prestati. Il Decidente, dunque, ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla quantificazione del risarcimento dovuto, avendo, il medesimo, a fronte di una contestazione generica e non riguardante le singole voci di costo indicate in fattura, tenuto conto, ai fini della determinazione del dovuto, dei “più comuni prezziari, come confermato dalla perizia agli atti e dalla fattura n.38 del 10.5.2022”.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, l'appellata sentenza merita di essere confermata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione, nella contumacia di così provvede: Controparte_3 DICHIARA la contumacia di Controparte_3 RIGETTA l'appello proposto da Controparte_1 CONDANNA la società al pagamento, in favore della società Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 462,00, oltre IVA, CPA e Controparte_5 rimborso spese forfettarie nella misura di legge. Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3778/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. HAZAN MAURIZIO e TAURINI STEFANO;
APPELLANTE contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA LAURA;
APPELLATA
(C.F. ; Controparte_3 C.F._1 APPELLATO CONTUMACE OGGETTO Appello avverso sentenza del giudice di pace di n. 207/2023 (RG 590/2022) depositata il CP_1 15.5.2023 e pubblicata il 24.6.2023 in tema di sinistro stradale;
sentenza di condanna al pagamento di € 524,78 quale risarcimento per danni cagionati al manto stradale da in seguito a Controparte_3 sinistro stradale (sversamento di rifiuti); risarcimento riconosciuto all'appellata in ragione della cessione in suo favore del credito risarcitorio del come corrispettivo per i lavori di Controparte_4 ripristino del manto stradale svolti dal cessionario del credito, odierna parte appellata. Appello notificato in data 15.12.2023 a ed in data 9.1.1024 a Controparte_2 CP_3
[...] CONCLUSIONI Parte appellante: Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap Controparte_2
– attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria Controparte_2 avanzata in detta sede e per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da
[...] in primo grado;
Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in CP_1 primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso: dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione Controparte_2
pagina 1 di 6 della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio. Parte appellata: rigettare l'appello proposto dall'appellante in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 207/2023, resa dal Giudice di Pace di , CP_1 depositata in data 15.05.2023 e pubblicata in data 24.06.2023, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Controparte_1 sentenza n. 207/2023 emessa dal Giudice di Pace di , Avv. Giovanna Daniela Morando, la CP_1 quale, nella causa di risarcimento dei danni iscritta al N. R.G. 590/2022, promossa da
[...] contro l'odierna appellante e accoglieva la domanda attorea e Parte_1 Controparte_3 condannava in solido con al pagamento, in favore Controparte_3 Controparte_1 di dell'importo di € 524,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal Parte_2 giorno del sinistro. Segnatamente, chiedeva la riforma della predetta sentenza sulla base dei Controparte_1 seguenti motivi:
- Violazione dei principi regolatori della materia inerenti al Codice della strada e in particolare delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, per non aver consentito al trasgressore, responsabile dei danni alla sede stradale, di provvedere direttamente al suo ripristino, lamentando altresì che i costi per gli interventi di manutenzione e pulizia gli potrebbero essere imputati solo in seguito al mancato spontaneo adempimento e previa attivazione del procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 211;
- Violazione dell'art.50 t.u.e.l., per avere il Giudice di prime cure qualificato alla stregua di cessione di credito la controprestazione tipica della concessione di servizi ed, in ogni caso, nullità dell'asserita cessione per non essere stato il relativo contratto sottoscritto da soggetto diverso dal Sindaco, quindi non autorizzato a gestire i crediti della P.A.;
- Violazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancanza di prova dell'imputabilità del danno, in via diretta ed esclusiva, alla condotta dell'assicurato, del nesso di causalità con l'illecito, della necessità ed urgenza degli interventi effettuati nonché dell'entità del pregiudizio economico patito dall'Ente;
- Violazione dell'art.148 del Codice delle Assicurazioni Private poiché l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti. Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di risposta depositata in data 21.1.2024,
[...] contestando tutte le avverse doglianze ed eccependo, preliminarmente, Controparte_5 l'inammissibilità dell'appello per non essere stato proposto ai sensi dell'art.339, comma 3, c.p.c., nonostante la pronuncia secondo equità - di cui all'art.113, comma 2, c.p.c. - del giudice di primo grado, nonché per violazione dell'art.342 c.p.c. per non avere indicato in Controparte_1 modo chiaro e preciso le parti della sentenza censurate e la decisione alternativa che il giudice di prime cure avrebbe dovuto assumere, con indicazione degli elementi a supporto;
nel merito, l'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. Con provvedimento del 16.4.2025, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17.12.2025 per la discussione e la decisione ex art.281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 6 Preliminarmente, deve osservarsi che è rimasto contumace anche nel grado di Controparte_3 appello nonostante l'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Ciò posto, per quanto attiene le preliminari eccezioni di inammissibilità dell'appello, formulate da per violazione degli artt.342 e 339, comma 3, c.p.c., esse sono infondate Controparte_2 e, pertanto, devono essere rigettate. In primo luogo, in ordine alla lamentata inammissibilità per genericità dei motivi di appello, giova rammentare che, ai fini dell'impugnazione di una sentenza di primo grado, non è richiesta la proposizione di un progetto alternativo di decisione né il ricorso a formule sacramentali, ben potendosi ritenere sufficiente l'esposizione delle ragioni della censura tale da consentire al giudice di identificare i punti oggetto di gravame e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'impugnazione. Orbene, nel caso in scrutinio, i motivi di appello sono sufficientemente esposti con l'individuazione delle parti di sentenza impugnate sia con la chiara esposizione del contenuto delle doglianze, avendo l'appellante, così operando, dato piena attuazione ai dettami dell'art.342 c.p.c. Quanto, poi, alla allegata inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.339, comma 3, c.p.c., l'odierno Decidente ritiene che, con la sentenza del giudice di prime cure, non si sia al cospetto di una sentenza pronunciata secondo equità ai sensi dell'art.113 c.p.c. Ne deriva, dunque, la non applicabilità nella specie ai limiti di appellabilità per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Ed invero, sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art.339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell'art.113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art.14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art.339 cod. proc. civ.” (Cass. civ., n.9432/2012; Cass. Civ., n. 3290/2018). Guardando al libello introduttivo del giudizio di primo grado, emerge che Controparte_2 ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento “…della somma per € 524,78 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU …”. Ne consegue, pertanto, che la causa debba considerarsi di valore indeterminato;
peraltro, non risulta dagli atti di causa alcuna tempestiva contestazione sul punto da parte della convenuta. Posto, quindi, il rigetto di tale eccezione di inammissibilità, e sottoponendo al vaglio le censure di
[...]
si osserva quanto segue. CP_1 Va, in primo luogo, disatteso il motivo di appello di cui al punto 1) siccome formulato da
[...] relativo al difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_1 Controparte_5 nonché alla lamentata violazione dei principi regolatori della materia sulla circolazione dei veicoli ex art.2054 c.c. e degli artt. 50 t.u.el. e 148 Codice delle Assicurazioni private. Invero, emerge ex actis che:
- con Determinazione Dirigenziale in data 19.7.2016 - atto n.1888, è stato prolungato, in favore di l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni Controparte_2 sicurezza stradale “post incidente” sulle strade di competenza del di;
CP_4 CP_1
- in data 24.3.2017 è stata sottoscritta apposita scrittura privata per l'ulteriore prolungamento del medesimo incarico all'odierna appellata;
- con Determinazione del Dirigente in data 3.5.2018, a seguito di gara pubblica, è stato affidato in concessione alla medesima società il servizio di ripristino e di reintegra delle strade del di CP_4
pagina 3 di 6 , per la durata di 4 anni (v. doc. 1 a allegato alla comparsa di costituzione di Sicurezza e CP_1 Ambiente);
- I Capitolati d'Oneri offerti in produzione, i quali fanno parte integrante della concessione di servizi stipulata inter partes, descrivono dettagliatamente le prestazioni relative al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente ed interessate da incidenti stradali, prevedendo, in particolare, agli artt-21-23 che “Al fine di consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di ripristino, sia post- incidente che dello stato dei luoghi, l'Amministrazione cede espressamente ogni diritto e azione, verso i soggetti di cui all'art. 2054 del C.C., nascenti dal danno causato alla sede stradale o alle sue pertinenze e agli impianti, dalla fuoriuscita di oli, idrocarburi, altri liquidi inquinanti o detriti e/o altro materiale per cui si è reso necessario l'intervento di ripristino. Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno (per es. perdita d'olio o di altri liquidi dal veicolo,…) il concessionario interverrà, su richiesta dell'Ente procedente o di altro Organo di Polizia, per ripristinare la situazione
“quo ante” senza alcun costo o onere per il ” (v. capitolati d'oneri in uno Controparte_4 all'allegato 1 a di parte appellata). Da quanto sopra, dunque, emerge che la facoltà, per il cessionario, di agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione implica una cessione del credito, ben potendo costituirne oggetto il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d. lgs n.209/2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (così, Cass. civ, n. 8896/2021). Né rileva il principio di diritto esposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 9965 del 20 aprile 2017, giacché queste ultime si sono limitate ad osservare che la titolarità della funzione pubblica resta in capo all'Amministrazione concedente, circostanza non contraddetta (e, anzi confermata) dalla convenzione in esame, che si limita a prevedere la cessione del credito risarcitorio a favore della concessionaria. E neppure rileva la questione dell'opponibilità a terzi del contratto, poiché l'attrice ha agito nei confronti dell'odierna appellante non già in veste di concessionaria del servizio di ripristino del manto stradale, bensì quale cessionaria del credito risarcitorio. Né, a differenza di quanto dedotto da parte appellante, è ravvisabile una qualche forma di nullità del citato contratto. Non viene infatti in rilievo la previsione di cui all'art.50 t.u.e.l., prevedendosi al successivo art. 107, comma 3, che “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente”, rientra anche “la stipulazione dei contratti” (lett. c), di talché non vi è evidenza del dedotto difetto di attribuzione del dirigente pubblico che ha provveduto alla stipula dell'atto. Allo stesso modo, deve poi escludersi l'invalidità del contratto sotto il profilo della violazione dell'art. 8 decreto-legge 28 marzo 1997, n.79 (convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n.140), giacché la citata previsione non esclude affatto la cessione dei crediti illiquidi e, in ogni caso, non sembra che l'eventuale violazione sia sanzionata con la nullità del contratto. Ancora, le questioni relative alla non opponibilità a terzi del contratto stipulato tra l'ente locale e la ditta appellata, non appaiono fondate, stante che sicuramente il titolare della Controparte_4 strada, ha diritto a che questa sia liberata dalle conseguenze degli incidenti stradali e tale risultato può conseguire in esplicazione dell'autonomia negoziale riconosciuta dalla legge n.241/1990 che, agli artt. 1 e 1 bis, così dispone: “1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché pagina 4 di 6 dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”. Né diversamente rileva, afferendo a diversi presupposti, che l'art.211 C.d.S. indichi quale sanzione accessoria amministrativa l'obbligo di ripristino delle strade. Sul punto, si riporti, in particolate, quanto argomentato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 7474/2018, con la quale è stato osservato che:
“non ha rilievo la questione dell'esistenza di un obbligo di fonte pubblica di ripristino della pulizia dei luoghi, la coercibilità del pagamento del relativo costo in via amministrativa, e il carattere sanzionatorio del relativo provvedimento ex art. 211 c.d.s., che come tale non rientrerebbe nel novero della rca. La presenza di un'eventuale sanzione amministrativa, o di uno specifico obbligo dell'utente responsabile di natura pubblicistica (di facere, ovvero del pagamento del suo equivalente pecuniario) non vale a elidere il fatto che in caso di danno ingiusto sorge un obbligo risarcitorio. Non si ha traccia nel sistema, né è stato del resto invocato, un principio di specialità, o di assorbimento, idoneo ad agire quale fatto impeditivo ovvero estintivo del diritto al risarcimento del danno”. Privo di pregio giuridico è altresì il secondo motivo di appello laddove censura Controparte_1 la sentenza del Giudice di Pace di per avere violato gli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. CP_1 Sul punto, si rammenti che la violazione dell'art.115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art.116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). Venendo alla fattispecie in esame, il fatto storico siccome allegato da parte attrice a fondamento della domanda risarcitoria - ossia il sinistro verificatosi il 13.5.2020 lungo la via XX Settembre-via Firenze, di proprietà dell'ente comunale, per responsabilità del veicolo Fiat Panda tg:EZ233NE, di proprietà di assicurato per la RCA con la risulta ampiamente Controparte_3 Controparte_1 documentato nel verbale di ispezione dei luoghi redatto dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti, dal quale emerge che “…l'autovettura tipo Fiat Panda targata EZ233NE, condotta dal sig.
, che, proveniente dalla via Firenze, effettuava manovra di svolta a destra, per Parte_3 imboccare la via XX Settembre;
lo stesso, nell'effettuare tale manovra, non si teneva il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, invadendo, di conseguenza, la corsia di marcia percorsa dalla Peugeot con cui entrava in collisione”. Del resto, la compagnia non ha fornito alcun elemento, neppure indiziario, per Controparte_1 poter diversamente opinare sulla responsabilità di in ordine alla causazione del sinistro. CP_3 Inoltre, a pag. 3 del suddetto verbale veniva specificamente annotato l'intervento della Ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A. per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione sul manto stradale post-incidente. In ordine al quantum, poi, con la fattura allegata in primo grado, ha dato CP_2 Controparte_5 prova della natura e della quantità dei servizi prestati. Il Decidente, dunque, ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla quantificazione del risarcimento dovuto, avendo, il medesimo, a fronte di una contestazione generica e non riguardante le singole voci di costo indicate in fattura, tenuto conto, ai fini della determinazione del dovuto, dei “più comuni prezziari, come confermato dalla perizia agli atti e dalla fattura n.38 del 10.5.2022”.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, l'appellata sentenza merita di essere confermata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione, nella contumacia di così provvede: Controparte_3 DICHIARA la contumacia di Controparte_3 RIGETTA l'appello proposto da Controparte_1 CONDANNA la società al pagamento, in favore della società Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 462,00, oltre IVA, CPA e Controparte_5 rimborso spese forfettarie nella misura di legge. Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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