Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4286 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 32702/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.09.2023 da
Parte_1
Nata in Egitto il 18/02/1972 cittadina: Italiana Parte_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Livia Maria Lanzoni presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
Controparte_1
Nato in Assiut il 11/09/1963
Cittadino: Italiano e Pt_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Cristina Calanda presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Egitto in data 29/01/2005, trascritto nei registri dell'Ufficio dello
Stato Civile di Milano nel 2012 (anno 2012 atto n. 441 registro 08 parte 2 serie C/1)
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12269/2019
con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...] CP_2
- nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato il 20.09.2023, la ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di separazione in relazione al quantum del mantenimento a favore dei figli minori.
Il Giudice Delegato all'udienza del 19.03.2024, alla quale nessuno compariva per il resistente, rilevato che la notifica non risulta essersi perfezionata, ne disponeva il rinnovo e rinviava l'udienza.
In data 18.09.2024, il Sig. si costituiva chiedendo il rigetto delle domande proposte. CP_1
All'udienza del 07.11.2024, il Giudice Delegato, sentite le parti, fissava per la verifica degli eventuali accordi raggiunti l'udienza del 31/01/2025 davanti al Got Delegato dott.ssa A. SERPICO. All'udienza del 31/01/2025 avanti alla Dott.ssa Serpico chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“-il Sig. provvederà a contribuire al mantenimento dei figli versando alla Sig.ra CP_1 Pt_1 tramite bonifico bancario, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 425,00 con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, ancorché sia allo stato ricoverata in CP_2
Comunità.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso delle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno. i medicinali del banco.
- Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema previsto dalle linee guida in uso presso il Tribunale:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 2 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, crest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
-Assegno unico integralmente devoluto dall' alla Sig.ra con rinuncia espressa del Sig. CP_3 Pt_1
.” CP_1
Con provvedimento del 14.03.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano del 4 luglio 2019 n. 12269/2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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