TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 10011/2024 promossa da
assistito dall'avv. Roberto Carapelle Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis, comma 1, c.p.c. dai dott.ri Tecla Riverso e Angelo Maurizio Ragusa
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi 1. Parte ricorrente ha dedotto in giudizio i numerosi contratti a tempo determinato specificamente indicati in ricorso che l'hanno legata al CP_1 convenuto continuativamente negli a.s. 2008/2009 e 2009/2010 e poi dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2024/2025 chiedendo la condanna del al CP_1 risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 36 d.lvo. 165/2001 per la loro ingiustificata reiterazione.
2. La domanda risulta fondata e va pertanto accolta.
3. Per l'esposizione delle ragioni del suo accoglimento è necessario e sufficiente fare riferimento all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire da alcune decisioni emesse dalla Suprema Corte nell'anno 2016, tra cui la n. 22553/2016 a cui si fa espresso integrale richiamo ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
4. Secondo tale orientamento, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 187/2016 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 ”è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale
1 docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi” ( punto 119).
5. Quest'ultimo parametro, in particolare, è stato individuato come ragionevole facendo riferimento sia al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del T.U. 297/1994 come modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999 e poi dal comma 113 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 (in quanto “idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale”) sia alla previsione relativa al lavoro privato di cui all'art. 5 comma 4 bis d.lvo 368/2001, alla luce dei quali si può affermare che “ la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Igs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso”.
6. L'irrilevanza di eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 è stata affermata in considerazione del fatto che tale data costituiva il termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e che dunque non può configurarsi abuso fino a che il legislatore nazionale “non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento” concessogli dalla direttiva.
7. Quanto ai contratti stipulati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 l. 124/1999, la Corte ha preso atto del fatto che la Corte di Giustizia nella sentenza 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 ( e Per_1 altri)ha ritenuto che “la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari - in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari - possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro cit. per il 15 ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario” ed ha affermato conseguentemente che “Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.” (punto 125). Con riferimento a queste ultime, al punto 102 è presente l'espressa esemplificazione “ quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra”.
2 8. Quanto alle conseguenze dell'abuso che venga rilevato in applicazione dei criteri di cui sopra, la Corte ha innanzi tutto ribadito che “Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione) (punto 120) ed ha quindi individuato delle condizioni alla possibilità di configurare un diritto al risarcimento del danno a fronte di un'abusiva reiterazione di contratti a termine.
9. Dando seguito a quanto già affermato in proposito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 187/2016, la Corte ha infatti ritenuto che “Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015” ( punto 121) ed altresì che “Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali) ( punto 122). 10. Come statuito al punto 124, quindi, “Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016”. 11. Con riferimento ai casi in cui l'abuso deve ritenersi cancellato dall'immissione in ruolo, “in continuità con i principi stabiliti dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016” la citata sentenza sancisce infine che “l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la
3 precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza” (punto 123).
12. Alla luce di tali principi e di tutte le argomentazioni che li sorreggono, la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica è dunque illegittima soltanto se il superamento dei 36 mesi riguarda posti vacanti e disponibili.
13. L'accertamento dell'abuso è agevole ed immediato ove si tratti di contratti a termine espressamente stipulati ai sensi del comma I dell'art. 4 per coprire posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. organico di diritto) e comunque con scadenza al 31 agosto: è' infatti sufficiente accertare l'inizio dell'esecuzione di un quarto contratto di questo tipo dopo tre di essi anche non consecutivi.
14. I contratti riconducibili ai commi 2 o 3 dell'art.
4 - rispettivamente riconoscibili anche soltanto per la scadenza al 30 giugno (ovvero al termine delle lezioni) oppure per avere una durata corrispondente ad una sola parte più o meno lunga dell'anno scolastico - sono invece tendenzialmente destinati a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee.
15. Si tratta in particolare, per quelli al 30 giugno di cui al comma 2, delle esigenze del cd. organico di fatto ovvero per coprire i posti che non sono vacanti, ma si rendono disponibili nell'intero anno scolastico per effetto di vicende quali l'assegnazione provvisoria ad altra provincia, part time, esoneri per incarico dirigenziale, distacchi sindacali e altre vicende analoghe.
16. Per i contratti di cui al comma 3, si tratta invece di esigenze temporanee di sostituzione di personale assente, ad esempio per malattia o congedo parentale.
17. A fronte dei principi formulati dalla Corte di Cassazione sopra riepilogati, in presenza di questi contratti è necessario che il lavoratore, oltre ad una durata complessiva superiore a 36 mesi, alleghi e provi elementi che consentano di ritenere che in realtà, nonostante l'apparente riconducibilità ai commi 2 e 3, essi sono tutti serviti a coprire posti vacanti e disponibili.
18. Tra le prove che il lavoratore ricorrente può offrire esiste anche quella presuntiva: assegnazioni consecutive fino al 30 giugno presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra, ad esempio, sono elementi che appaiono di per sé idonei e sufficienti a fondare la presunzione che il posto coperto fosse in realtà vacante.
19. Ove sussista una tale reiterazione, dunque, sta al provare che i CP_1 contratti rispondevano comunque alle esigenze temporanee evocate dalla loro durata e dall'eventuale richiamo al comma 2 dell'art. 4 e, in assenza di concreti elementi contrari alla presunzione in questione, appaiono sussistere le condizioni per qualificare come abusiva la loro reiterazione per oltre 36 mesi.
20. Parte ricorrente fa valere 16 contratti a termine, relativi agli a.s. indicati al punto 1, tutti stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 con scadenza al 31 agosto e dunque di durata complessiva ampiamente superiore a 36 mesi.
21. Ciò integra appieno l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro per coprire posti vacanti e disponibili di cui sopra e fonda certamente il diritto della ricorrente ad un risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 d.l.vo 165/2001.
4 22. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, “La misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 ( oggi all'art. 28 comma 2 d.lvo n. 81/2015 che l'ha sostituito), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”. 23. Parte ricorrente chiede che questa giudice, nella liquidazione del danno, faccia applicazione dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 12 d.l. n. 131/2024 (convertito in legge dalla legge n. 166/2024) laddove, dopo aver previsto che il lavoratore interessato dalla violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può ottenere la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ma “ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ora stabilisce che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”
24. Il convenuto si oppone, sostenendo l'impossibilità di applicare la CP_1 norma retroattivamente.
25. La richiesta è da accogliere.
26. La norma che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 36 non contiene disposizioni di diritto cd. intertemporale, lasciando così al giudice che deve decidere da quando farne applicazione la sola indicazione contenuta nella previsione di cui all'art. 11 delle cd. preleggi, secondo cui “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
27. Per farne applicazione è necessario chiarire quale sia, nel caso di specie, l'elemento storico di cui verificare la collocazione prima o dopo la data del 17 settembre 2024 di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 36 comma 5.
28. Ove esso venisse individuato nell'abusiva reiterazione dedotta in giudizio da cui scaturisce il danno da liquidare, tenuto conto che essa ha carattere permanente (e cioè si protrae dal momento in cui viene superato il limite dei 36 mesi di lavoro a termine fino alla scadenza dell'ultimo rapporto a termine dedotto in giudizio che sia idoneo ad integrarla), la norma risulterebbe applicabile solo agli abusi dedotti in giudizio che, almeno in parte, si collochino
5 dopo la data del 17 settembre 2024 o perché iniziati successivamente o perché iniziati prima, ma destinati a concludersi dopo, in quanto l'ultimo rapporto a termine dedotto in giudizio scade successivamente.
29. Il tenore letterale della norma, incentrato sull'attività di liquidazione del giudice invece che sul verificarsi dell'abuso, ed il fatto che la modifica sia stata disposta con decreto legge e rientri tra le “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” legittimano però il dubbio che l'intenzione del legislatore fosse piuttosto quella di intervenire direttamente su tutte le successive liquidazioni giudiziali del danno da abusiva reiterazione, in modo da risultare immediatamente in regola con le prescrizioni europee.
30. A ben vedere, la decisione non richiede di sciogliere questo nodo.
31. A parere di questa giudice, infatti, quand'anche si ritenga che il nuovo testo dell'art. 36 comma 5 non è applicabile nei casi in cui – come in quello oggetto della presente decisione - l'ultimo rapporto di lavoro integrativo dell'abuso dedotto in giudizio sia terminato anteriormente alla sua entrata in vigore, il criterio di liquidazione ivi indicato va comunque immediatamente utilizzato dal giudice.
32. La ragione di tale affermazione si fonda sulle seguenti considerazioni.
33. La giurisprudenza ha individuato l'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 che consente di individuare comunque nell'ordinamento nazionale – nonostante esso escluda in ambito pubblico la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prevista nel settore privato e subordini il risarcimento ad una rigorosa prova del danno da parte del danneggiato - la reazione effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario per garantire la prevenzione dell'abuso nell'interpretazione che, ferma la possibilità del lavoratore di fornire la prova di un maggior danno, individua un'indennità in relazione alla quale questi è esonerato dall'onere di provare il danno.
34. Ricercando una “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” a cui agganciare questa interpretazione adeguatrice, la sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite ha individuato il riferimento normativo più adeguato nell'art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, laddove prevedeva un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 35. Il riferimento è poi stato sostituito dall'art. 28 del d.lvo n. 81/2015 che ne ha preso il posto nell'ordinamento, laddove prevede un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
36. Attualmente, tuttavia, tale riferimento normativo non può più ritenersi idoneo a garantire una interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 nel testo anteriore al 17 settembre 2024.
37. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo
6 della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
38. Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno.
39. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione.
40. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento.
41. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art. 36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.
42. Nel caso di specie, tenuto conto del lunghissimo periodo in cui è ravvisabile un abuso, pari a ben 16 interi anni scolastici, appare corretto liquidare il risarcimento spettante alla parte ricorrente nella misura di 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che, alla luce dell'importo annuo indicato nell'ultimo contratto di lavoro, appare correttamente calcolata dalla parte ricorrente in € 2.644,50 lordi, e dunque in € 42.312 lordi, a cui si aggiungono gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive, ed in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo - gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
43. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del con la CP_1 richiesta distrazione in favore del difensore con liquidazione prossima ai minimi vista la sostanziale serialità della causa.
44. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del 15%, in considerazione della concreta utilità delle stesse (no navigabilità, ma link ai documenti utili e funzionanti).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
7 - condanna il al risarcimento del danno per Controparte_1 abusiva reiterazione di contratti a termine liquidato in € 42.312, oltre interessi legali;
- condanna il convenuto a rimborsare a parte ricorrente le spese CP_1 di lite che liquida complessivamente in € 4.000, oltre maggiorazione del 15% ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/14, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, e € 259 per contributo unificato con distrazione in favore del difensore antistatario. Torino, 29 maggio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga
8
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 10011/2024 promossa da
assistito dall'avv. Roberto Carapelle Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis, comma 1, c.p.c. dai dott.ri Tecla Riverso e Angelo Maurizio Ragusa
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi 1. Parte ricorrente ha dedotto in giudizio i numerosi contratti a tempo determinato specificamente indicati in ricorso che l'hanno legata al CP_1 convenuto continuativamente negli a.s. 2008/2009 e 2009/2010 e poi dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2024/2025 chiedendo la condanna del al CP_1 risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 36 d.lvo. 165/2001 per la loro ingiustificata reiterazione.
2. La domanda risulta fondata e va pertanto accolta.
3. Per l'esposizione delle ragioni del suo accoglimento è necessario e sufficiente fare riferimento all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire da alcune decisioni emesse dalla Suprema Corte nell'anno 2016, tra cui la n. 22553/2016 a cui si fa espresso integrale richiamo ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
4. Secondo tale orientamento, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 187/2016 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 ”è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale
1 docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi” ( punto 119).
5. Quest'ultimo parametro, in particolare, è stato individuato come ragionevole facendo riferimento sia al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del T.U. 297/1994 come modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999 e poi dal comma 113 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 (in quanto “idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale”) sia alla previsione relativa al lavoro privato di cui all'art. 5 comma 4 bis d.lvo 368/2001, alla luce dei quali si può affermare che “ la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Igs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso”.
6. L'irrilevanza di eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 è stata affermata in considerazione del fatto che tale data costituiva il termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e che dunque non può configurarsi abuso fino a che il legislatore nazionale “non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento” concessogli dalla direttiva.
7. Quanto ai contratti stipulati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 l. 124/1999, la Corte ha preso atto del fatto che la Corte di Giustizia nella sentenza 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 ( e Per_1 altri)ha ritenuto che “la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari - in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari - possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro cit. per il 15 ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario” ed ha affermato conseguentemente che “Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.” (punto 125). Con riferimento a queste ultime, al punto 102 è presente l'espressa esemplificazione “ quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra”.
2 8. Quanto alle conseguenze dell'abuso che venga rilevato in applicazione dei criteri di cui sopra, la Corte ha innanzi tutto ribadito che “Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione) (punto 120) ed ha quindi individuato delle condizioni alla possibilità di configurare un diritto al risarcimento del danno a fronte di un'abusiva reiterazione di contratti a termine.
9. Dando seguito a quanto già affermato in proposito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 187/2016, la Corte ha infatti ritenuto che “Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015” ( punto 121) ed altresì che “Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali) ( punto 122). 10. Come statuito al punto 124, quindi, “Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016”. 11. Con riferimento ai casi in cui l'abuso deve ritenersi cancellato dall'immissione in ruolo, “in continuità con i principi stabiliti dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016” la citata sentenza sancisce infine che “l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la
3 precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza” (punto 123).
12. Alla luce di tali principi e di tutte le argomentazioni che li sorreggono, la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica è dunque illegittima soltanto se il superamento dei 36 mesi riguarda posti vacanti e disponibili.
13. L'accertamento dell'abuso è agevole ed immediato ove si tratti di contratti a termine espressamente stipulati ai sensi del comma I dell'art. 4 per coprire posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. organico di diritto) e comunque con scadenza al 31 agosto: è' infatti sufficiente accertare l'inizio dell'esecuzione di un quarto contratto di questo tipo dopo tre di essi anche non consecutivi.
14. I contratti riconducibili ai commi 2 o 3 dell'art.
4 - rispettivamente riconoscibili anche soltanto per la scadenza al 30 giugno (ovvero al termine delle lezioni) oppure per avere una durata corrispondente ad una sola parte più o meno lunga dell'anno scolastico - sono invece tendenzialmente destinati a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee.
15. Si tratta in particolare, per quelli al 30 giugno di cui al comma 2, delle esigenze del cd. organico di fatto ovvero per coprire i posti che non sono vacanti, ma si rendono disponibili nell'intero anno scolastico per effetto di vicende quali l'assegnazione provvisoria ad altra provincia, part time, esoneri per incarico dirigenziale, distacchi sindacali e altre vicende analoghe.
16. Per i contratti di cui al comma 3, si tratta invece di esigenze temporanee di sostituzione di personale assente, ad esempio per malattia o congedo parentale.
17. A fronte dei principi formulati dalla Corte di Cassazione sopra riepilogati, in presenza di questi contratti è necessario che il lavoratore, oltre ad una durata complessiva superiore a 36 mesi, alleghi e provi elementi che consentano di ritenere che in realtà, nonostante l'apparente riconducibilità ai commi 2 e 3, essi sono tutti serviti a coprire posti vacanti e disponibili.
18. Tra le prove che il lavoratore ricorrente può offrire esiste anche quella presuntiva: assegnazioni consecutive fino al 30 giugno presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra, ad esempio, sono elementi che appaiono di per sé idonei e sufficienti a fondare la presunzione che il posto coperto fosse in realtà vacante.
19. Ove sussista una tale reiterazione, dunque, sta al provare che i CP_1 contratti rispondevano comunque alle esigenze temporanee evocate dalla loro durata e dall'eventuale richiamo al comma 2 dell'art. 4 e, in assenza di concreti elementi contrari alla presunzione in questione, appaiono sussistere le condizioni per qualificare come abusiva la loro reiterazione per oltre 36 mesi.
20. Parte ricorrente fa valere 16 contratti a termine, relativi agli a.s. indicati al punto 1, tutti stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 con scadenza al 31 agosto e dunque di durata complessiva ampiamente superiore a 36 mesi.
21. Ciò integra appieno l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro per coprire posti vacanti e disponibili di cui sopra e fonda certamente il diritto della ricorrente ad un risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 d.l.vo 165/2001.
4 22. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, “La misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 ( oggi all'art. 28 comma 2 d.lvo n. 81/2015 che l'ha sostituito), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”. 23. Parte ricorrente chiede che questa giudice, nella liquidazione del danno, faccia applicazione dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 12 d.l. n. 131/2024 (convertito in legge dalla legge n. 166/2024) laddove, dopo aver previsto che il lavoratore interessato dalla violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può ottenere la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ma “ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ora stabilisce che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”
24. Il convenuto si oppone, sostenendo l'impossibilità di applicare la CP_1 norma retroattivamente.
25. La richiesta è da accogliere.
26. La norma che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 36 non contiene disposizioni di diritto cd. intertemporale, lasciando così al giudice che deve decidere da quando farne applicazione la sola indicazione contenuta nella previsione di cui all'art. 11 delle cd. preleggi, secondo cui “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
27. Per farne applicazione è necessario chiarire quale sia, nel caso di specie, l'elemento storico di cui verificare la collocazione prima o dopo la data del 17 settembre 2024 di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 36 comma 5.
28. Ove esso venisse individuato nell'abusiva reiterazione dedotta in giudizio da cui scaturisce il danno da liquidare, tenuto conto che essa ha carattere permanente (e cioè si protrae dal momento in cui viene superato il limite dei 36 mesi di lavoro a termine fino alla scadenza dell'ultimo rapporto a termine dedotto in giudizio che sia idoneo ad integrarla), la norma risulterebbe applicabile solo agli abusi dedotti in giudizio che, almeno in parte, si collochino
5 dopo la data del 17 settembre 2024 o perché iniziati successivamente o perché iniziati prima, ma destinati a concludersi dopo, in quanto l'ultimo rapporto a termine dedotto in giudizio scade successivamente.
29. Il tenore letterale della norma, incentrato sull'attività di liquidazione del giudice invece che sul verificarsi dell'abuso, ed il fatto che la modifica sia stata disposta con decreto legge e rientri tra le “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” legittimano però il dubbio che l'intenzione del legislatore fosse piuttosto quella di intervenire direttamente su tutte le successive liquidazioni giudiziali del danno da abusiva reiterazione, in modo da risultare immediatamente in regola con le prescrizioni europee.
30. A ben vedere, la decisione non richiede di sciogliere questo nodo.
31. A parere di questa giudice, infatti, quand'anche si ritenga che il nuovo testo dell'art. 36 comma 5 non è applicabile nei casi in cui – come in quello oggetto della presente decisione - l'ultimo rapporto di lavoro integrativo dell'abuso dedotto in giudizio sia terminato anteriormente alla sua entrata in vigore, il criterio di liquidazione ivi indicato va comunque immediatamente utilizzato dal giudice.
32. La ragione di tale affermazione si fonda sulle seguenti considerazioni.
33. La giurisprudenza ha individuato l'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 che consente di individuare comunque nell'ordinamento nazionale – nonostante esso escluda in ambito pubblico la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prevista nel settore privato e subordini il risarcimento ad una rigorosa prova del danno da parte del danneggiato - la reazione effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario per garantire la prevenzione dell'abuso nell'interpretazione che, ferma la possibilità del lavoratore di fornire la prova di un maggior danno, individua un'indennità in relazione alla quale questi è esonerato dall'onere di provare il danno.
34. Ricercando una “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” a cui agganciare questa interpretazione adeguatrice, la sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite ha individuato il riferimento normativo più adeguato nell'art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, laddove prevedeva un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 35. Il riferimento è poi stato sostituito dall'art. 28 del d.lvo n. 81/2015 che ne ha preso il posto nell'ordinamento, laddove prevede un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
36. Attualmente, tuttavia, tale riferimento normativo non può più ritenersi idoneo a garantire una interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 nel testo anteriore al 17 settembre 2024.
37. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo
6 della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
38. Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno.
39. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione.
40. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento.
41. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art. 36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.
42. Nel caso di specie, tenuto conto del lunghissimo periodo in cui è ravvisabile un abuso, pari a ben 16 interi anni scolastici, appare corretto liquidare il risarcimento spettante alla parte ricorrente nella misura di 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che, alla luce dell'importo annuo indicato nell'ultimo contratto di lavoro, appare correttamente calcolata dalla parte ricorrente in € 2.644,50 lordi, e dunque in € 42.312 lordi, a cui si aggiungono gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive, ed in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo - gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
43. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del con la CP_1 richiesta distrazione in favore del difensore con liquidazione prossima ai minimi vista la sostanziale serialità della causa.
44. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del 15%, in considerazione della concreta utilità delle stesse (no navigabilità, ma link ai documenti utili e funzionanti).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
7 - condanna il al risarcimento del danno per Controparte_1 abusiva reiterazione di contratti a termine liquidato in € 42.312, oltre interessi legali;
- condanna il convenuto a rimborsare a parte ricorrente le spese CP_1 di lite che liquida complessivamente in € 4.000, oltre maggiorazione del 15% ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/14, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, e € 259 per contributo unificato con distrazione in favore del difensore antistatario. Torino, 29 maggio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga
8