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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 3.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al RACL n. 2339 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di (c.f. ), presso i cui uffici in Via Dante n. 23, è legalmente Pt_1 P.IVA_2 Pt_1
domiciliata, indicando ai fini delle comunicazioni e notificazioni in corso di giudizio l'indirizzo p.e.c. e il fax n. 070 40476290 Email_1
opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Vico 3° Controparte_1
Umberto 1° n. 1, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico CodiceFiscale_1
de Angelis del Foro di Campobasso, come da mandato in atti, il quale dichiara di voler ricevere gli atti, gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di cui agli artt. 133 comma 3,
134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c., nonché ogni ulteriore notificazione, ai sensi e nelle forme di legge, alla casella di posta elettronica certificata da Email_2
considerarsi, ad ogni effetto di legge, quale domicilio digitale ex art 16-sexies D.L. 179/2012 opposto
pagina 1 di 2 Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Dagli atti di causa, e in particolare dalle note di trattazione depositate da entrambe le parti per l'udienza del 27/02/2025, risulta che è venuta meno la materia del contendere oggetto della presente controversia.
Le parti hanno infatti dato atto della cessazione della materia del contendere in quanto hanno trovato un accordo, trasfuso in un atto di transazione della lite, per la definizione delle pretese vantate dall'opposto e la regolazione delle spese.
2. Deve quindi ritenersi che sia venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia, e deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 390/2023 oggetto dell'opposizione, emesso dal Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro in data 29 maggio 2023.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, avendo le stesse riferito di averle già regolate nell'intesa raggiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 390/2023 oggetto dell'opposizione, emesso dal
Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro in data 29 maggio 2023;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 3 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 3.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al RACL n. 2339 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di (c.f. ), presso i cui uffici in Via Dante n. 23, è legalmente Pt_1 P.IVA_2 Pt_1
domiciliata, indicando ai fini delle comunicazioni e notificazioni in corso di giudizio l'indirizzo p.e.c. e il fax n. 070 40476290 Email_1
opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Vico 3° Controparte_1
Umberto 1° n. 1, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico CodiceFiscale_1
de Angelis del Foro di Campobasso, come da mandato in atti, il quale dichiara di voler ricevere gli atti, gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di cui agli artt. 133 comma 3,
134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c., nonché ogni ulteriore notificazione, ai sensi e nelle forme di legge, alla casella di posta elettronica certificata da Email_2
considerarsi, ad ogni effetto di legge, quale domicilio digitale ex art 16-sexies D.L. 179/2012 opposto
pagina 1 di 2 Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Dagli atti di causa, e in particolare dalle note di trattazione depositate da entrambe le parti per l'udienza del 27/02/2025, risulta che è venuta meno la materia del contendere oggetto della presente controversia.
Le parti hanno infatti dato atto della cessazione della materia del contendere in quanto hanno trovato un accordo, trasfuso in un atto di transazione della lite, per la definizione delle pretese vantate dall'opposto e la regolazione delle spese.
2. Deve quindi ritenersi che sia venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia, e deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 390/2023 oggetto dell'opposizione, emesso dal Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro in data 29 maggio 2023.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, avendo le stesse riferito di averle già regolate nell'intesa raggiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 390/2023 oggetto dell'opposizione, emesso dal
Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro in data 29 maggio 2023;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 3 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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