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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2593/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2593/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI TIZIO ANNALISA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI TIZIO ANNALISA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 22/04/2018 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito civile, in ALANNO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
57/2025 pubbl. il 30/01/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in ALANNO il 22/04/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 5 ALANNO, nell'anno 2018 atto numero 1 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio continuerà ad essere affidato in forma condivisa ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in
Manoppello, Via Gran Sasso n. 22/B, che alla medesima resterà assegnata.
3) I genitori concordano di organizzare l'affidamento del figlio secondo il Per_1 seguente programma:
- durante il fine settimana: ogni venerdì sera ore 21:00 verrà prelevato dalla Per_1 casa materna dal genitore di turno, il quale se ne occuperà a tempo pieno fino al lunedì mattina, allorché lo stesso genitore accompagnerà direttamente a Per_1 scuola. Le attività del sabato (piscina ore 9.00 e musicoterapia ore 11.00) sono a carico del genitore presso il quale permane nel fine settimana. La rotazione Per_1 dei fine settimana seguirà il principio di alternanza settimanale tra madre (Sig.ra
) e padre (Sig. ). Ciascun genitore al termine del Parte_1 Controparte_1 fine settimana di propria competenza provvederà a preparare e lavare il vestiario di da consegnare al genitore subentrante;
Per_1
- durante la settimana scolastica verrà prelevato all'uscita di scuola dal Per_1 genitore di turno in quella giornata, il quale accudirà continuativamente il figlio minore fino al rientro nell'abitazione dell'altro genitore, secondo l'alternanza stabilita.
- terapie: poiché il figlio frequenta la terapia due volte a settimana presso il Per_1 centro San Stefar, durante la settimana l'accompagnamento del bambino avverrà un giorno a cura della madre e un giorno a cura del padre in base ai rispettivi turni lavorativi.
La programmazione settimanale dell'affidamento verrà condivisa anticipatamente tra i genitori per coordinare gli orari e sarà improntata pagina 3 di 5 necessariamente alla massima sicurezza e protezione di ogni spostamento (a carico del genitore di turno); collaborazione tra i genitori, i quali comunicheranno tempestivamente variazioni di turni lavorativi per evitare disguidi;
equilibrio genitoriale tra i genitori, i quali parteciperanno in modo paritario sia alla vita scolastica che alle attività terapeutiche del figlio minore;
centralità del minore: ogni decisione dovrà essere assunta con l'obiettivo primario di garantire serenità, benessere e continuità educativa a . Per_1
4) Nei periodi di rispettiva permanenza, ciascuno dei genitori, disgiuntamente, potrà effettuare le scelte di ordinaria amministrazione che più riterrà opportune. I genitori assumeranno di comune accordo le scelte di straordinaria amministrazione e le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo e garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
5) Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre sette giorni Per_1 consecutivi e precisamente, ad anni alterni, dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 20 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 20 del 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, alternativamente negli anni, 3 giorni dalle ore 10 del
Venerdì Santo alle ore 20 del giorno di Pasqua, ovvero due giorni dalle ore 10 della
Pasquetta alle ore 20 del martedì, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori anche dipendente dai turni di lavoro di entrambi.
6) Durante le vacanze estive, nel periodo ricompreso tra giugno e settembre,
trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, di cui almeno sette consecutivi. Per_1
Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori, in considerazione delle esigenze lavorative degli stessi.
pagina 4 di 5 7) Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155, comma 1, c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
8) Il padre continuerà a corrispondere mensilmente per il mantenimento del figlio
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente in base agli indici Istat a partire dal 2025. L'assegno unico universale per il figlio verrà interamente riscosso dalla Sig.ra , la quale percepirà Parte_1 parimenti al 100% l'indennità di frequenza per . Per_1
9) Entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate (spese da definirsi straordinarie assumendo come modello di riferimento il Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Pescara).
10) Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'assegno divorzile in misura di € 50,00 al mese, da rivalutarsi annualmente in
[...] base agli indici Istat a partire dal 2026.
11) Entrambi i coniugi prestano sin d'ora l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore sui rispettivi passaporti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALANNO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 31/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2593/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI TIZIO ANNALISA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI TIZIO ANNALISA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 22/04/2018 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito civile, in ALANNO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
57/2025 pubbl. il 30/01/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in ALANNO il 22/04/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 5 ALANNO, nell'anno 2018 atto numero 1 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio continuerà ad essere affidato in forma condivisa ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in
Manoppello, Via Gran Sasso n. 22/B, che alla medesima resterà assegnata.
3) I genitori concordano di organizzare l'affidamento del figlio secondo il Per_1 seguente programma:
- durante il fine settimana: ogni venerdì sera ore 21:00 verrà prelevato dalla Per_1 casa materna dal genitore di turno, il quale se ne occuperà a tempo pieno fino al lunedì mattina, allorché lo stesso genitore accompagnerà direttamente a Per_1 scuola. Le attività del sabato (piscina ore 9.00 e musicoterapia ore 11.00) sono a carico del genitore presso il quale permane nel fine settimana. La rotazione Per_1 dei fine settimana seguirà il principio di alternanza settimanale tra madre (Sig.ra
) e padre (Sig. ). Ciascun genitore al termine del Parte_1 Controparte_1 fine settimana di propria competenza provvederà a preparare e lavare il vestiario di da consegnare al genitore subentrante;
Per_1
- durante la settimana scolastica verrà prelevato all'uscita di scuola dal Per_1 genitore di turno in quella giornata, il quale accudirà continuativamente il figlio minore fino al rientro nell'abitazione dell'altro genitore, secondo l'alternanza stabilita.
- terapie: poiché il figlio frequenta la terapia due volte a settimana presso il Per_1 centro San Stefar, durante la settimana l'accompagnamento del bambino avverrà un giorno a cura della madre e un giorno a cura del padre in base ai rispettivi turni lavorativi.
La programmazione settimanale dell'affidamento verrà condivisa anticipatamente tra i genitori per coordinare gli orari e sarà improntata pagina 3 di 5 necessariamente alla massima sicurezza e protezione di ogni spostamento (a carico del genitore di turno); collaborazione tra i genitori, i quali comunicheranno tempestivamente variazioni di turni lavorativi per evitare disguidi;
equilibrio genitoriale tra i genitori, i quali parteciperanno in modo paritario sia alla vita scolastica che alle attività terapeutiche del figlio minore;
centralità del minore: ogni decisione dovrà essere assunta con l'obiettivo primario di garantire serenità, benessere e continuità educativa a . Per_1
4) Nei periodi di rispettiva permanenza, ciascuno dei genitori, disgiuntamente, potrà effettuare le scelte di ordinaria amministrazione che più riterrà opportune. I genitori assumeranno di comune accordo le scelte di straordinaria amministrazione e le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo e garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
5) Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre sette giorni Per_1 consecutivi e precisamente, ad anni alterni, dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 20 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 20 del 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, alternativamente negli anni, 3 giorni dalle ore 10 del
Venerdì Santo alle ore 20 del giorno di Pasqua, ovvero due giorni dalle ore 10 della
Pasquetta alle ore 20 del martedì, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori anche dipendente dai turni di lavoro di entrambi.
6) Durante le vacanze estive, nel periodo ricompreso tra giugno e settembre,
trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, di cui almeno sette consecutivi. Per_1
Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori, in considerazione delle esigenze lavorative degli stessi.
pagina 4 di 5 7) Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155, comma 1, c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
8) Il padre continuerà a corrispondere mensilmente per il mantenimento del figlio
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente in base agli indici Istat a partire dal 2025. L'assegno unico universale per il figlio verrà interamente riscosso dalla Sig.ra , la quale percepirà Parte_1 parimenti al 100% l'indennità di frequenza per . Per_1
9) Entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate (spese da definirsi straordinarie assumendo come modello di riferimento il Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Pescara).
10) Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'assegno divorzile in misura di € 50,00 al mese, da rivalutarsi annualmente in
[...] base agli indici Istat a partire dal 2026.
11) Entrambi i coniugi prestano sin d'ora l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore sui rispettivi passaporti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALANNO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 31/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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