Art. 35. (Efficienza energetica degli edifici) 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole: ", scaldacqua unifamiliari";
b) dopo il numero 14 e' inserito il seguente:
"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e' un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo del numero 14 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 158, come modificato dalla presente legge:
«14 - impianto termico e' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15 kW.
«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e` un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria.».
a) al numero 14, sono soppresse le parole: ", scaldacqua unifamiliari";
b) dopo il numero 14 e' inserito il seguente:
"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e' un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo del numero 14 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 158, come modificato dalla presente legge:
«14 - impianto termico e' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15 kW.
«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e` un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria.».