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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1338/2023 promossa da:
, C.F. nata il 7 Parte_1 C.F._1 ottobre 1946 a Bologna (BO) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Paolo EL del Foro di Bologna (pec e Giorgio Email_1
EL del Foro di Bologna (pec ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Via Farini n. 10 in Bologna (BO)
PARTE APPELLANTE
Contro
, C.F. nato il [...] a [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Sorbo del Foro di Bologna
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_3 difensore in Via D'Azeglio n. 35 in Bologna (BO);
, C.F. residente in [...] in Bologna Parte_2 C.F._3
(BO), in proprio nonché in qualità di rappresentante e procuratore dei fratelli
[...]
(C.F. ), Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. ) ed
[...] C.F._5 Parte_5
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Ginevra Paolucci del Foro di C.F._6
pagina 1 di 14 Bologna (pec. ed elettivamente domiciliato presso lo Email_4 studio del predetto difensore in Via D'Azeglio n. 35 in Bologna (BO)
PARTE APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 119/2023, Rep. N. 335/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 12931/2021, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data
26.1.2023
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 9 settembre 2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 5 giugno 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione, difesa disattesa e respinta: accogliere per i motivi dedotti il proposto appello;
per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.119/2023 emessa dal Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna
SA ON nel giudizio N.R.G.12931/2021, resa e pubblicata il 26.01.2023, non notificata, tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si trascrivo: “ … accertare e dichiarare nulla
e comunque annullare per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per qualsivoglia altra ragione che dovesse essere ravvisata nel prosieguo, la delibera assunta dalla Comunione proprietaria del fabbricato sito in Bologna Via Siepelunga n.36, in località Belpoggio, denominato “ Villa Hercolani” in data 28 luglio 2021. condannare gli appellati a restituire all'appellante attrice le spese processuali dalla stessa pagate con riserva di ripetizione in esecuzione della sentenza appellata e più precisamente, a tale titolo, condannare - a pagare all'appellante attrice la Controparte_1 somma di €.5982,08 oltre interessi dal 04.07.2024; - a pagare all'attrice Parte_3 la somma di 5982,08 oltre interessi dal 13.11.2023. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali Iva e CPA”.
Per , in proprio e quale procuratore dei fratelli Parte_3 [...]
Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 9 giugno 2025
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, disporre ex art. 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio con quello successivamente adito iscritto al nr. 1340/2023 R.G., anche al fine di evitare contrasti tra giudicati. In via principale, pagina 2 di 14 respingere integralmente l'appello proposto dalla C.ssa Parte_1 avverso e per l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 119/2023, resa a verbale il
26.1.2023, pubblicata il 26.1.2023, nella causa iscritta al nr. 12931/2021, non notificata, in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non provato per i motivi esposti in comparsa di risposta, sub IV, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la decisione impugnata, e conseguentemente accogliere le conclusioni di primo grado, e qui trascritte “Piaccia all'Ill. mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in particolare sub I-V, in via principale e nel merito, rigettare le domande attoree in quanto improponibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e confutate dalla documentazione prodotta. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambe i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per Controparte_1 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 10 giugno 2025
“piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adita in rito disporre ex art. 274 c.p.c., ove ritenuto opportuno, secondo la miglior valutazione giudiziale, la riunione del presente giudizio con quello successivamente adito iscritto al nr. 1340/2023 R.G. e chiamato sempre avanti al medesimo Consigliere Relatore”; Nel Merito - per quanto in atti dedotto da questa difesa, dirsi l'avversato appello, infondato in fatto ed in diritto e pertanto rigettarlo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, rigettarsi comunque la domanda attorea in esito alle eccezioni tutte ritenute assorbite nel giudizio di prime cure e quivi espressamente riproposte ex art.
346 cpc;
- Condannare parte appellante, al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa;
”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato in data 27.10.2021 Parte_1
ha convenuto in giudizio ed
[...] Controparte_1 Parte_2
, quest'ultimo in proprio e quale procuratore dei fratelli
[...] Parte_5
e
[...] Parte_4 Parte_3
chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità e l'annullamento della delibera assunta in data
[...]
28.7.2021 dalla comunione proprietaria del fabbricato denominato “Villa Hercolani”, indetta per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno: “
1. Regolazione anticipazioni effettuate dalla comunione per conto dei singoli partecipanti;
2) Regolazione anticipazioni effettuate dai singoli partecipanti per spese ordinarie della comunione duranti i periodi non afferenti il proprio turno di gestione;
3) Analisi delle proposte di modifica dei criteri di ripartizione delle spese in ordine pagina 3 di 14 ai futuri esercizi;
4) Verifica assunzione, attribuzioni e competenze del nuovo giardiniere presente nelle parti comuni;
5) Varie ed eventuali”.
Parte attrice, premettendo le vicende successorie che hanno dato origine all'attuale assetto proprietario dei beni in comunione e dei contrasti insorti con suo figlio ha eccepito Controparte_1 la nullità e l'annullamento di tale delibera, lamentando che la stessa sia stata assunta con il solo voto del figlio, il quale non rappresenterebbe la quota di un 1/3 della comunione, essendo egli comproprietario al 50% della quota indivisa di 2/3 della proprietà di “Villa Hercolani” insieme alla madre. Trattandosi di quota indivisa, alla quota unitariamente intesa competerebbe un unico voto e, conseguentemente, il voto espresso da , non conforme alla volontà della madre Controparte_1 che rappresenta l'altro 50% della quota dei 2/3 di proprietà di “Villa Hercolani”, sarebbe affetto da nullità.
Ha poi eccepito il difetto di oggetto dell'ordine del giorno della delibera, non recante la modifica dei criteri di gestione e, da ultimo, ha lamentato l'equivoca denominazione “Comunione ereditaria
Hercolani” di cui alla convocazione ed al verbale assembleare, evidenziando che allo stato attuale coesisterebbero due comunioni distinte, l'una sulla “Villa Hercolani”, l'altra sul ” e che la CP_2 delibera sarebbe nulla per aver ad oggetto l'amministrazione di due diverse comunioni.
1.1 – Con comparsa di costituzione e risposta del 14 gennaio 2022 si è costituito Parte_2
, in proprio e quale rappresentante e procuratore dei fratelli
[...] Parte_5
e
[...] Parte_4 Parte_3
domandando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea. Segnatamente,
[...] parte convenuta, premettendo che la delibera impugnata riguarda solo ed esclusivamente la comunione di “villa Hercolani” e non il “ ”, ha invocato l'applicazione dell'art. 1100 c.c. evidenziando che i CP_2 comunisti concordemente hanno sempre gestito il bene in comproprietà indivisa, esprimendo un voto per ogni quota (1/3 ciascuno), tanto sia ai fini del quorum costitutivo che di quello deliberativo. Ha, inoltre, dedotto che la fattispecie in esame non rientri nelle ipotesi tipizzate di invalidità della delibera della comunione ed ha eccepito la contraddittorietà delle deduzioni avversarie in quanto, aderendo alla tesi attorea, dovrebbe concludersi per l'inammissibilità dell'azione spiegata avendo parte attrice agito in giudizio in contrasto con il restante 50% della quota di cui è comproprietaria, essendo il comproprietario convenuto in giudizio e non attore. Ha poi eccepito Controparte_1
l'infondatezza della pretesa nullità della delibera per aver deliberato su un argomento non all'ordine del giorno, potendo essere quest'ultimo redatto in maniera sintetica, tale da consentire la discussione e l'adozione delle deliberazioni consequenziali ed ha conclusivamente domandato il rigetto della pagina 4 di 14 domanda attorea, con vittoria di spese e condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta del 14 gennaio 2022 si è costituito CP_1
, il quale, premettendo che per effetto delle vicende traslative, sotto il profilo
[...] dominicale, le parti in causa sono ciascuna titolare della quota di 1/3, ha dedotto che in conformità a tale assetto i partecipanti alla comunione hanno da sempre amministrato il bene immobile esprimendo un voto ciascuno per ogni quota e partecipando alle spese di gestione del bene in egual misura, concludendo per l'infondatezza della tesi attorea che violerebbe il principio di presunzione di uguaglianza delle quote ed il principio di corrispondenza tra diritto e partecipazione. Ha, inoltre, evidenziato il difetto di previsione legale in ordine alla nullità domandata, non rientrando in alcune delle ipotesi di cui all'art. 1109 c.c. Quanto alla nullità per omessa indicazione all'ordine del giorno della modifica dei criteri di gestione della comunione ne ha eccepito l'infondatezza, essendo l'oggetto della delibera ben esplicitato nella convocazione che, pertanto, avrebbe compiutamente avuto funzione informativa. In relazione poi alla nullità della delibera per errata menzione della “comunione ereditaria
Hercolani” ha dedotto la temerarietà delle deduzioni avversarie, essendo tale denominazione inequivoca.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 119/2023 Rep. 335/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26 gennaio 2023 e pubblicata in pari data, si è così determinato: “rigetta le domande attoree.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta Parte_3
in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli
[...] Parte_5
e . Parte_4 Parte_3
Condanna a rimborsare a parte ed a Parte_1 Controparte_1 parte quest'ultimo in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli Parte_3
, e , le Parte_5 Parte_4 Parte_3 spese di lite, che si liquidano, per ciascuna delle suddette due parti processuali convenute, in €
5.000,00 per compensi, compresa la fase di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex
DM 55/14”.
A sostegno della decisione il Giudice ha concluso per l'infondatezza della lamentata nullità per vizi attinenti al quorum deliberativo, statuendo che ciascun comunista è titolare della quota di 1/3 sul bene indiviso ai sensi degli artt. 1105 e 1101 c.c, essendo inapplicabile la previsione del secondo comma dell'art. 67 disp att. c.c. Ha poi rigettato il secondo motivo di invalidità della delibera, ritenendo idoneo ai fini di una sufficiente preventiva informazione dei partecipanti, rispetto all'effettiva discussione e deliberazione oggetto di causa, l'ordine del giorno predisposto. Ha, infine, statuito l'infondatezza della pagina 5 di 14 domanda di nullità fondata sulla confusione ingenerata dalla denominazione dell'assemblea
“comunione villa Hercolani”, essendo pienamente identificabile la comunione per la quale l'assemblea
è stata indetta, oltre che l'insussistenza del lamentato eccesso di potere o conflitto di interessi.
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 26.7.2023, affidando l'impugnazione a due
[...] motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 1105 c.c. in luogo dell'art. 67, secondo comma, disp. att. c.c., a tal fine insistendo nella dedotta contitolarità della quota di 2/3 in capo a lei ed al figlio da cui Controparte_1 discenderebbe la necessità di partecipazione alla delibera assembleare con un solo voto. Ha aggiunto, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe errato in motivazione nel richiamare gli artt. 731 e 732
c.c., in quanto la comunione di si sarebbe sciolta anche con riferimento alla Villa, Parte_3 assegnata solo a cinque dei sette figli di , i quali a loro volta avrebbe dato vita ad una Pt_3 comunione ordinaria. Con il secondo motivo di appello ha lamentato che il Tribunale, nel respingere la domanda di nullità per deficienza dell'ordine del giorno nel quale non sarebbe stata indicata la deliberata modifica dei criteri di gestione, abbia richiamato la normativa in materia di condominio ed ha insistito nel difetto di specificità dell'ordine del giorno. Ha, pertanto, reiterato le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
2.1 – In data 29.11.2023 si è costituito in giudizio il , il quale ha Controparte_1 resistito all'impugnazione invocando, in via preliminare, l'inammissibilità, l'infondatezza e la temerarietà dell'appello, strumentalmente proposto da controparte in corrispondenza di ogni delibera assembleare assunta dalla comunione dei comproprietari della . Sempre in via Controparte_3 preliminare ha domandato la riunione al giudizio RG 1340/2023, radicato tra le stesse parti avverso la sentenza n. 121/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 10.11.2021 e, nel merito, ha domandato in via principale il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento, ha domandato il rigetto della domanda in esito alle eccezioni tutte ritenute assorbite nel giudizio di prime cure, riproposte ex art. 346 c.p.c.
2.2 – In data 29.11.2023 si è costituito in giudizio , il quale ha resistito Parte_2 all'impugnazione domandando, in via preliminare, la riunione al giudizio RG 1340/2023, radicato tra le stesse parti avverso la sentenza n. 121/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del
10.11.2021. Ha poi eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze, che si sostanzierebbero nella mera riproposizione delle domande di primo grado ed ha evidenziato che in relazione ai punti 8) e pagina 6 di 14 9) parte appellante avrebbe prestato acquiescenza, non avendo la stessa prospettato alcuna censura riguardo ad essi.
2.3 – All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19.12.2023, il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352
c.p.c. e all'udienza del 9 settembre 2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Va preliminarmente delineato il perimetro della materia del contendere in questa fase di appello, nella quale non è più in discussione la nullità della delibera del 28 luglio 2021 per dedotta equivocità della denominazione “Comunione ereditaria Hercolani” utilizzata nella convocazione e nel verbale assembleare, nonché l'eccepita nullità della delibera per conflitto di interessi. Ad essere impugnati dall'appellante sono soltanto il punto 6 della motivazione sentenza (con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della delibera per difetto di quorum) ed il punto 7 della sentenza (con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della delibera per omessa indicazione nell'ordine del giorno della modifica dei criteri di gestione) dovendo, dunque, ritenersi che l'appellante (come pure dalla stessa dedotto nella memoria di replica ove ha ricapitolato le due doglianze spiegate) abbia prestato per il resto acquiescenza alla decisione, non avendo esplicato sui punti predetti alcun motivo di appello.
4 – Venendo ai motivi di impugnazione, è senz'altro infondato il primo motivo di appello di pretesa nullità della delibera per essere stata assunta col voto di l quale, in tesi Controparte_1 dell'appellante, non rappresenterebbe la quota di 1/3 della comunione, essendo egli comproprietario al
50% della quota indivisa di 2/3 della proprietà della “Villa” e, trattandosi di quota indivisa, alla quota unitariamente intesa competerebbe un unico voto. Ha, pertanto, rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il disposto dell'art. 1105 c.c. in luogo dell'art. 67 disp att. c.c. Parte appellante lamenta altresì che l'Autorità Giudicante avrebbe errato nel richiamare a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 67 disp att. c.c. le disposizioni di cui agli artt. 731 e 732 c.c., in quanto cessata la comunione ereditaria tra i figli del comune antenato con rogito Notaio del Parte_3 Per_1
1959.
Occorre premettere che le doglianze dell'appellante in ordine alla natura ereditaria o meno della comunione di cui si discute appaiono prive di rilievo ai fini della decisione.
Quanto alla disciplina dell'istituto invero, fra i due istituti si configura quale rapporto di species e genus, perchè le norme sulla comunione ordinaria trovano applicazione alla prima, come previsto dall'art. 1100 c.c.
pagina 7 di 14 La comunione ereditaria si caratterizza per il fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni espresse o tacite, indipendentemente dalla volontà dei partecipanti.
In ogni caso, in capo ai partecipanti non si ha l'appartenenza di beni singolarmente individuati, ma a ciascun comunista spetta sull'intero un diritto commisurato alla quota che rappresenta la misura di partecipazione in relazione all'intero. Tale quota, quale frazione ideale del tutto, segna la proporzione in base alla quale ciascun partecipante alla comunione concorre nei vantaggi e nei pesi sulla cosa comune
(art. 1101 cpv c.c.) e, nel caso di comunione ereditaria, corrisponde alla quota ereditaria, appunto;
nel caso di comunione ordinaria – in difetto di diversa previsione nel titolo – le quote si presumono uguali.
4.1- Come correttamente osservato in altre decisioni richiamate anche in questa sede, alla comunione ereditaria si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla comunione in generale di cui agli artt.
1100 - 1116 c.c.. Tra tali norme sicuramente rientra l'art. 1105 c.c., a norma del quale ogni compartecipe-coerede ha diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (comma 1) e gli atti adottati dalla maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote sono obbligatorie per la minoranza dissenziente (comma 2). L'art. 1108 c.c. prevede la maggioranza di 2/3 del valore complessivo della cosa comune per le delibere per le innovazioni volte a migliorare o a rendere più comodo e redditizio il godimento del bene comune, nonché per quelle riguardanti atti di straordinaria amministrazione.
Sono inoltre previste norme particolari per il caso in cui la comunione abbia ad oggetto quote di società (art. 2468, u.., c.c.) o azioni societarie (art. 2347 c.c., richiamato anche dall'art. 2454 c.c.).
Tali ipotesi non ricorrono e non trovano applicazione nella fattispecie, non discutendosi di comunione di azioni ma di un complesso immobiliare indiviso.
La specifica disciplina della comunione ereditaria riguarda unicamente il momento dello scioglimento
(artt. 713 e ss c.c.): peraltro essa è a sua volta richiamata dall'art.1116 c.c., in forza del quale alla divisione delle cose comuni si applicano le norme della divisione dell'eredità in quanto non siano in contrasto con quelle espressamente previste per la comunione ordinarie.
In particolare la regolamentazione della comunione ereditaria si differenzia da quella della comunione ordinaria quanto alla libertà di ogni contitolare di disposizione del proprio diritto nei limiti della propria quota alla comunione ereditaria: infatti, non trova applicazione l'art. 1103 c.c., essendo previsto dall'articolo 732 c.c. un limite alla libera alienazione della quota ereditaria con il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli altri coeredi.
pagina 8 di 14 Neppure tali specificità rilevano nel caso in esame, poichè non si ipotizza neppure lo scioglimento della comunione, mentre l'oggetto della domanda riguarda l'amministrazione del bene comune e la formazione della maggioranza.
4.2- Attiene ad istituto differente, poi, la disciplina del condominio negli edifici, di cui al capo II del titolo VII del Libro terzo del codice civile, che attiene alla regolamentazione delle parti comuni alle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. Costituisce disposizione espressamente prevista per il funzionamento dell'assemblea condominiale quella di cui all'art. 67, 2° co. disp. att. c.c., in forza della quale “qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art. 1106 del codice”.
Nel caso di specie le odierne parti, come già si è detto, sono proprietarie di quote indivise della
[...]
, non di singole unità immobiliari con parti comuni: sicchè tale regolamentazione non può Parte_6 trovare applicazione, non potendosi ritenere significative - in senso contrario – le pronunce richiamate da parte appellante, che hanno riguardato fattispecie particolari di condominio minimo fra un condominio e un altro soggetto (in un caso tale soggetto, proprietario esclusivo di un bene, era altresì condomino dell'altro comunista), al quale vanno applicate le disposizioni del condominio, appunto.
Non è in ogni caso condivisibile l'assunto - non supportato da argomentazioni - contenuto nell'isolata sentenza assai risalente n. 3243/1976 per cui il principio di cui all'art. 67 disp att. c.c. (il cui testo, oltretutto, era all'epoca di tenore diverso dall'attuale) potrebbe essere esteso alla comunione.
Significativa è del resto la circostanza che l'art. 1139 c.c. , che costituisce “norma di chiusura” della disciplina del condominio, disponga che “per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale”, mentre al contrario la disciplina della comunione non contempla un rinvio alla regolamentazione del condominio di edifici.
4.3- Non trova quindi fondamento in alcuna norma di legge la tesi dell'appellante secondo la quale la partecipazione all'amministrazione del bene in comunione ereditaria da parte sua e del figlio CP_1
, ciascuno comproprietario di 1/3 della villa, potrebbe avvenire soltanto in maniera unitaria
[...] per la quota indivisa di 2/3 confluita nella massa ereditaria di , non ricorrendo Persona_2 alcuna delle ipotesi per le quali ciò è presto, sopra ricordate, e potendosi – a contrario – ritenere che proprio perchè “ubi lex voluit dixit” il fatto stesso che la fattispecie di più soggetti succeduti ad un precedente comproprietario non sia annoverata dalla legge fra quelle per le quali è necessaria l'espressione di un'unica volontà, deve essere applicata la disposizione generale di cui all'art. 1105 c.c.
pagina 9 di 14 4.4- Tale convincimento non è in alcun modo contraddetto dal richiamo cui sembra far riferimento, per la prima volta, parte appellante nelle difese conclusive, alla teoria delle “masse plurime” che ricorre nel caso di comunioni di diritti originate da titoli diversi, tante quante sono i titoli di provenienza.
Al riguardo, a prescindere dalla concreta configurabilità, nella fattispecie, di tale ipotesi (secondo la difesa di non sussisterebbero più titoli di derivazione dell'attuale assetto Parte_2 partecipativo, in quanto la villa fu acquistata dal predecessore e nella sua Persona_3 comproprietà sono poi succeduti nei secoli vari discendenti all'interno della stessa famiglia fino agli attuali titolari, attraverso acquisti di quote indivise tra successori mortis causa, v. comparsa conclusionale di replica), anche tale ipotesi rileva ancora una volta solo in sede di divisione, ossia all'atto dello scioglimento della comunione e a fini fiscali, non certo quanto alla regolamentazione della gestione della comunione, per la quale si applicano, come di regola, le disposizioni generali in materia della comunione.
Vero è infatti che tale fattispecie è stata oggetto di esame da parte della Suprema Corte (Cass. n.
314/2009; 25756/2018; 18910/2020), la quale ha affermato che, qualora i comunisti intendano sciogliere la comunione, essendo ciascuna massa autonoma, non si potrà ricorrere ad una unica divisione, se non in caso di accordo, dovendosi procedere a tante divisioni quanti sono i titoli di acquisto. Nessun rilievo assume la presenza di più “masse” ai fini della gestione della comunione e dell'amministrazione del bene in costanza di comunione indivisa, alla quale tutti i partecipanti, ai sensi dell'art 1005 c.c. hanno diritto di concorrere in proporzione alle rispettive quote.
4.5- Sono dunque in ogni caso infondate le deduzioni di parte appellante che asserisce che il voto dei coeredi debba essere unitariamente espresso per la quota di 2/3 della villa in comunione ereditaria.
Devono infatti condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale che ha ritenuto risolta la questione sulla scorta della normativa codicistica di riferimento, e segnatamente, la disposizione di cui all'art. 1105 c.c., secondo la quale tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune e che per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza sono calcolate secondo il valore delle loro quote.
Poichè è pacifico che , e Parte_1 Controparte_1
(quest'ultimo nella sua qualità di rappresentante e procuratore generale dei Parte_2 fratelli , Parte_3 Parte_4 Pt_4
, ) sono ciascuno titolare della quota astratta
[...] Parte_5 di 1/3 sul bene indiviso, essi hanno diritto di esprimere validamente il proprio voto in proporzione alle rispettive quote.
pagina 10 di 14 5 – Merita invece accoglimento il secondo motivo di appello teso a lamentare il difetto di specificità dell'ordine del giorno e dunque l'inconsapevolezza dell'attrice, oggi appellante, circa il fatto che in assemblea si è deliberato in ordine alle modalità di regolamentazione dell'amministrazione della comunicazione, modificando il diverso sistema in essere, che prevedeva l'amministrazione turnaria, e nominando un amministratore unico.
L'avviso di convocazione dell'assemblea del 28 luglio 2021 (doc 5) prevedeva il seguente ordine del giorno:
1) Regolazione anticipazioni effettuate dalla comunione per conto dei singoli partecipanti;
2) Regolazione anticipazioni effettuate dai singoli partecipanti per spese ordinarie della comunione durate i periodi non afferenti il proprio turno di gestione),
3) Analisi delle proposte di modifica dei criteri di ripartizione delle spese in ordine ai futuri esercizi;
4) Verifica assunzione, attribuzioni e competenze del nuovo giardiniere presente nelle parti comuni;
5) Varie ed eventuali
E' pacifico che fosse assente all'assemblea del 28 luglio 2021 (verbale Parte_1 di cui al doc 6 di parte attrice)
Risulta inoltre dal predetto verbale di assemblea che
Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.
I presenti per sé e per i propri deleganti si dicono sufficientemente informati su ogni punto all'ordine del giorno e per questo danno il proprio assenso all'avvio della discussione.
Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente rappresenta agli intervenuti il fatto che dalle scritture contabili delle comunione, la compartecipe donna alla data odierna Parte_1 presenta una posizione debitoria nei confronti della comunione di oltre €.200.000,00. Preso atto di questa posizione debitoria , il Presidente propone ai presenti di interrompere la turnazione della gestione per come deliberata precedentemente e propone all'assemblea della comunione di nominarlo, quale amministratore della comunione quanto alla gestione ordinaria, con potere gestorio in ordine alla conservazione ed al miglior godimento della cosa comune, fino alla prossima modifica delle gestone ordinaria .
Sul primo punto all'ordine del giorno i presenti all'unanimità deliberano di approvare la proposta del presidente in ordine alla sua nomina come amministratore della comunione con i poteri esplicitati.
pagina 11 di 14 Sul secondo argomento all'ordine del giorno il presidente rappresenta il fatto che d'ora in avanti non saranno più necessarie anticipazioni da parte dei comunisti e infatti non dovranno più essere fatte in quanto provvederà l'amministratore appena nominata con le risorse della comunione.
Sul secondo punto all'ordine del giorno i presenti all'unanimità approvano la proposta del presidente escludendo la possibilità che in futuro avvengano ulteriori anticipazioni per far fronte alla gestione ordinaria della comunione....
Dal raffronto fra i punti dell'ordine del giorno e il verbale dell'assemblea emerge che la decisione assembleare ha esorbitato dai temi indicati nell'ordine del giorno.
Vero è che si sono presi innanzitutto in esame la Regolazione anticipazioni effettuate dalla comunione per conto dei singoli partecipanti nonché la Regolazione anticipazioni effettuate dai singoli partecipanti per spese ordinarie della comunione durate i periodi non afferenti il proprio turno di gestione), e che dalle scritture contabili è emersa la grave posizione debitoria di Parte_1
nei confronti della comunione.
[...]
Ciò detto, senza poter in questa sede entrare nel merito della giustificatezza della decisione e alla consequenzialità rispetto a tale situazione debitoria, è peraltro evidente che la proposta di CP_1 di interrompere la turnazione della gestione per come precedentemente deliberata, e di
[...] essere nominato egli stesso amministratore (unico) della comunione quanto alla gestione ordinaria ancorchè fino alla prossima modifica della gestione ordinaria, esorbita dagli argomenti indicati all'ordine del giorno, non risultando da quest'ultimo che nell'assemblea si potesse decidere in ordine alle modalità di amministrazione, fino a quel momento demandata a turno a ciascun partecipante e traducendosi la deliberazione sul punto in una modifica della regolamentazione in essere.
Se è vero che l'articolo 1105 c.c. non impone l'assolvimento di particolari formalità nell'informazione dell'oggetto della deliberazione, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno, costituisce orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, condivisa da questo Collegio e che lo stesso Tribunale sembra aver richiamato, che “l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti ad una comunione, dell'elenco delle materie da trattare, allo scopo di rendere edotti i comunisti degli argomenti sui quali essi dovranno deliberare (art. 1105
c.c., comma 3, c.c.), può esser anche sintetica, perché chiara e non ambigua, specifica e non generica, in maniera da consentire la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie (Cassazione civile sez. II, 12/12/2017, (ud. 25/10/2017, dep.
12/12/2017), n. 29747).
È evidente che l'obbligo di preventiva informazione in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai comunisti, sia pure in pagina 12 di 14 termini non analitici, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione.
Nel caso di specie l'ordine del giorno era chiaro e idoneo a consentire ai destinatari della convocazione di comprendere i temi espressamente indicati, ma non della possibile modifica – sia pur temporanea – delle modalità di amministrazione, in violazione dell'art. 1105 c.c.
Né può dirsi che l'esclusione dell'odierna appellante dall'amministrazione ordinaria e la nomina ad amministratore del figlio , per la rilevanza del tema, costituisca un semplice sviluppo della CP_1 discussione sui primi due argomenti, mentre la verosimile conoscenza in capo ai comproprietari della situazione debitoria di avrebbe ben potuto e dovuto indurre ad inserire fra i punti dell'ordine Pt_1 del giorno la modifica all'amministrazione.
La delibera, che pure non può dirsi radicalmente nulla, essendovi stata regolare convocazione e avendo deliberato su oggetto non estraneo alla comunione, va quindi annullata per violazione dell'art. 1105, comma 3°, c.c. non essendo stata informata dell'oggetto della Parte_1 deliberazione, sul punto, ferma restando la validità delle restanti deliberazioni assunte regolarmente a maggioranza dei 2/3 sui punti dell'ordine del giorno.
6- La riforma – anche se parziale – della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Pur a fronte del parziale annullamento della delibera, la reciproca soccombenza delle parti (in relazione alla quale deve tenersi conto della totale infondatezza della tesi dell'appellante in punto di modalità di espressione del voto, che ha costituito il principale oggetto del contendere) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 119/2023,
Rep. N. 335/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 12931/2021, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26.1.2023, annulla la delibera adottata il 28 luglio 2021 dall'assemblea della comunione sull'immobile denominato “Villa Hercolani” sito in Bologna, via Siepelunga,
36 , in località Belpoggio 36, in punto di modifica delle modalità di amministrazione e di nomina ad amministratore di Controparte_1
2) ferma nel resto la decisione impugnata compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 13 di 14 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott Giuseppe De Rosa
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1338/2023 promossa da:
, C.F. nata il 7 Parte_1 C.F._1 ottobre 1946 a Bologna (BO) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Paolo EL del Foro di Bologna (pec e Giorgio Email_1
EL del Foro di Bologna (pec ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Via Farini n. 10 in Bologna (BO)
PARTE APPELLANTE
Contro
, C.F. nato il [...] a [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Sorbo del Foro di Bologna
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_3 difensore in Via D'Azeglio n. 35 in Bologna (BO);
, C.F. residente in [...] in Bologna Parte_2 C.F._3
(BO), in proprio nonché in qualità di rappresentante e procuratore dei fratelli
[...]
(C.F. ), Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. ) ed
[...] C.F._5 Parte_5
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Ginevra Paolucci del Foro di C.F._6
pagina 1 di 14 Bologna (pec. ed elettivamente domiciliato presso lo Email_4 studio del predetto difensore in Via D'Azeglio n. 35 in Bologna (BO)
PARTE APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 119/2023, Rep. N. 335/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 12931/2021, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data
26.1.2023
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 9 settembre 2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 5 giugno 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione, difesa disattesa e respinta: accogliere per i motivi dedotti il proposto appello;
per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.119/2023 emessa dal Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna
SA ON nel giudizio N.R.G.12931/2021, resa e pubblicata il 26.01.2023, non notificata, tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si trascrivo: “ … accertare e dichiarare nulla
e comunque annullare per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per qualsivoglia altra ragione che dovesse essere ravvisata nel prosieguo, la delibera assunta dalla Comunione proprietaria del fabbricato sito in Bologna Via Siepelunga n.36, in località Belpoggio, denominato “ Villa Hercolani” in data 28 luglio 2021. condannare gli appellati a restituire all'appellante attrice le spese processuali dalla stessa pagate con riserva di ripetizione in esecuzione della sentenza appellata e più precisamente, a tale titolo, condannare - a pagare all'appellante attrice la Controparte_1 somma di €.5982,08 oltre interessi dal 04.07.2024; - a pagare all'attrice Parte_3 la somma di 5982,08 oltre interessi dal 13.11.2023. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali Iva e CPA”.
Per , in proprio e quale procuratore dei fratelli Parte_3 [...]
Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 9 giugno 2025
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, disporre ex art. 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio con quello successivamente adito iscritto al nr. 1340/2023 R.G., anche al fine di evitare contrasti tra giudicati. In via principale, pagina 2 di 14 respingere integralmente l'appello proposto dalla C.ssa Parte_1 avverso e per l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 119/2023, resa a verbale il
26.1.2023, pubblicata il 26.1.2023, nella causa iscritta al nr. 12931/2021, non notificata, in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non provato per i motivi esposti in comparsa di risposta, sub IV, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la decisione impugnata, e conseguentemente accogliere le conclusioni di primo grado, e qui trascritte “Piaccia all'Ill. mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in particolare sub I-V, in via principale e nel merito, rigettare le domande attoree in quanto improponibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e confutate dalla documentazione prodotta. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambe i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per Controparte_1 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 10 giugno 2025
“piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adita in rito disporre ex art. 274 c.p.c., ove ritenuto opportuno, secondo la miglior valutazione giudiziale, la riunione del presente giudizio con quello successivamente adito iscritto al nr. 1340/2023 R.G. e chiamato sempre avanti al medesimo Consigliere Relatore”; Nel Merito - per quanto in atti dedotto da questa difesa, dirsi l'avversato appello, infondato in fatto ed in diritto e pertanto rigettarlo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, rigettarsi comunque la domanda attorea in esito alle eccezioni tutte ritenute assorbite nel giudizio di prime cure e quivi espressamente riproposte ex art.
346 cpc;
- Condannare parte appellante, al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa;
”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato in data 27.10.2021 Parte_1
ha convenuto in giudizio ed
[...] Controparte_1 Parte_2
, quest'ultimo in proprio e quale procuratore dei fratelli
[...] Parte_5
e
[...] Parte_4 Parte_3
chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità e l'annullamento della delibera assunta in data
[...]
28.7.2021 dalla comunione proprietaria del fabbricato denominato “Villa Hercolani”, indetta per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno: “
1. Regolazione anticipazioni effettuate dalla comunione per conto dei singoli partecipanti;
2) Regolazione anticipazioni effettuate dai singoli partecipanti per spese ordinarie della comunione duranti i periodi non afferenti il proprio turno di gestione;
3) Analisi delle proposte di modifica dei criteri di ripartizione delle spese in ordine pagina 3 di 14 ai futuri esercizi;
4) Verifica assunzione, attribuzioni e competenze del nuovo giardiniere presente nelle parti comuni;
5) Varie ed eventuali”.
Parte attrice, premettendo le vicende successorie che hanno dato origine all'attuale assetto proprietario dei beni in comunione e dei contrasti insorti con suo figlio ha eccepito Controparte_1 la nullità e l'annullamento di tale delibera, lamentando che la stessa sia stata assunta con il solo voto del figlio, il quale non rappresenterebbe la quota di un 1/3 della comunione, essendo egli comproprietario al 50% della quota indivisa di 2/3 della proprietà di “Villa Hercolani” insieme alla madre. Trattandosi di quota indivisa, alla quota unitariamente intesa competerebbe un unico voto e, conseguentemente, il voto espresso da , non conforme alla volontà della madre Controparte_1 che rappresenta l'altro 50% della quota dei 2/3 di proprietà di “Villa Hercolani”, sarebbe affetto da nullità.
Ha poi eccepito il difetto di oggetto dell'ordine del giorno della delibera, non recante la modifica dei criteri di gestione e, da ultimo, ha lamentato l'equivoca denominazione “Comunione ereditaria
Hercolani” di cui alla convocazione ed al verbale assembleare, evidenziando che allo stato attuale coesisterebbero due comunioni distinte, l'una sulla “Villa Hercolani”, l'altra sul ” e che la CP_2 delibera sarebbe nulla per aver ad oggetto l'amministrazione di due diverse comunioni.
1.1 – Con comparsa di costituzione e risposta del 14 gennaio 2022 si è costituito Parte_2
, in proprio e quale rappresentante e procuratore dei fratelli
[...] Parte_5
e
[...] Parte_4 Parte_3
domandando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea. Segnatamente,
[...] parte convenuta, premettendo che la delibera impugnata riguarda solo ed esclusivamente la comunione di “villa Hercolani” e non il “ ”, ha invocato l'applicazione dell'art. 1100 c.c. evidenziando che i CP_2 comunisti concordemente hanno sempre gestito il bene in comproprietà indivisa, esprimendo un voto per ogni quota (1/3 ciascuno), tanto sia ai fini del quorum costitutivo che di quello deliberativo. Ha, inoltre, dedotto che la fattispecie in esame non rientri nelle ipotesi tipizzate di invalidità della delibera della comunione ed ha eccepito la contraddittorietà delle deduzioni avversarie in quanto, aderendo alla tesi attorea, dovrebbe concludersi per l'inammissibilità dell'azione spiegata avendo parte attrice agito in giudizio in contrasto con il restante 50% della quota di cui è comproprietaria, essendo il comproprietario convenuto in giudizio e non attore. Ha poi eccepito Controparte_1
l'infondatezza della pretesa nullità della delibera per aver deliberato su un argomento non all'ordine del giorno, potendo essere quest'ultimo redatto in maniera sintetica, tale da consentire la discussione e l'adozione delle deliberazioni consequenziali ed ha conclusivamente domandato il rigetto della pagina 4 di 14 domanda attorea, con vittoria di spese e condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta del 14 gennaio 2022 si è costituito CP_1
, il quale, premettendo che per effetto delle vicende traslative, sotto il profilo
[...] dominicale, le parti in causa sono ciascuna titolare della quota di 1/3, ha dedotto che in conformità a tale assetto i partecipanti alla comunione hanno da sempre amministrato il bene immobile esprimendo un voto ciascuno per ogni quota e partecipando alle spese di gestione del bene in egual misura, concludendo per l'infondatezza della tesi attorea che violerebbe il principio di presunzione di uguaglianza delle quote ed il principio di corrispondenza tra diritto e partecipazione. Ha, inoltre, evidenziato il difetto di previsione legale in ordine alla nullità domandata, non rientrando in alcune delle ipotesi di cui all'art. 1109 c.c. Quanto alla nullità per omessa indicazione all'ordine del giorno della modifica dei criteri di gestione della comunione ne ha eccepito l'infondatezza, essendo l'oggetto della delibera ben esplicitato nella convocazione che, pertanto, avrebbe compiutamente avuto funzione informativa. In relazione poi alla nullità della delibera per errata menzione della “comunione ereditaria
Hercolani” ha dedotto la temerarietà delle deduzioni avversarie, essendo tale denominazione inequivoca.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 119/2023 Rep. 335/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26 gennaio 2023 e pubblicata in pari data, si è così determinato: “rigetta le domande attoree.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta Parte_3
in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli
[...] Parte_5
e . Parte_4 Parte_3
Condanna a rimborsare a parte ed a Parte_1 Controparte_1 parte quest'ultimo in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli Parte_3
, e , le Parte_5 Parte_4 Parte_3 spese di lite, che si liquidano, per ciascuna delle suddette due parti processuali convenute, in €
5.000,00 per compensi, compresa la fase di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex
DM 55/14”.
A sostegno della decisione il Giudice ha concluso per l'infondatezza della lamentata nullità per vizi attinenti al quorum deliberativo, statuendo che ciascun comunista è titolare della quota di 1/3 sul bene indiviso ai sensi degli artt. 1105 e 1101 c.c, essendo inapplicabile la previsione del secondo comma dell'art. 67 disp att. c.c. Ha poi rigettato il secondo motivo di invalidità della delibera, ritenendo idoneo ai fini di una sufficiente preventiva informazione dei partecipanti, rispetto all'effettiva discussione e deliberazione oggetto di causa, l'ordine del giorno predisposto. Ha, infine, statuito l'infondatezza della pagina 5 di 14 domanda di nullità fondata sulla confusione ingenerata dalla denominazione dell'assemblea
“comunione villa Hercolani”, essendo pienamente identificabile la comunione per la quale l'assemblea
è stata indetta, oltre che l'insussistenza del lamentato eccesso di potere o conflitto di interessi.
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 26.7.2023, affidando l'impugnazione a due
[...] motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 1105 c.c. in luogo dell'art. 67, secondo comma, disp. att. c.c., a tal fine insistendo nella dedotta contitolarità della quota di 2/3 in capo a lei ed al figlio da cui Controparte_1 discenderebbe la necessità di partecipazione alla delibera assembleare con un solo voto. Ha aggiunto, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe errato in motivazione nel richiamare gli artt. 731 e 732
c.c., in quanto la comunione di si sarebbe sciolta anche con riferimento alla Villa, Parte_3 assegnata solo a cinque dei sette figli di , i quali a loro volta avrebbe dato vita ad una Pt_3 comunione ordinaria. Con il secondo motivo di appello ha lamentato che il Tribunale, nel respingere la domanda di nullità per deficienza dell'ordine del giorno nel quale non sarebbe stata indicata la deliberata modifica dei criteri di gestione, abbia richiamato la normativa in materia di condominio ed ha insistito nel difetto di specificità dell'ordine del giorno. Ha, pertanto, reiterato le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
2.1 – In data 29.11.2023 si è costituito in giudizio il , il quale ha Controparte_1 resistito all'impugnazione invocando, in via preliminare, l'inammissibilità, l'infondatezza e la temerarietà dell'appello, strumentalmente proposto da controparte in corrispondenza di ogni delibera assembleare assunta dalla comunione dei comproprietari della . Sempre in via Controparte_3 preliminare ha domandato la riunione al giudizio RG 1340/2023, radicato tra le stesse parti avverso la sentenza n. 121/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 10.11.2021 e, nel merito, ha domandato in via principale il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento, ha domandato il rigetto della domanda in esito alle eccezioni tutte ritenute assorbite nel giudizio di prime cure, riproposte ex art. 346 c.p.c.
2.2 – In data 29.11.2023 si è costituito in giudizio , il quale ha resistito Parte_2 all'impugnazione domandando, in via preliminare, la riunione al giudizio RG 1340/2023, radicato tra le stesse parti avverso la sentenza n. 121/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del
10.11.2021. Ha poi eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze, che si sostanzierebbero nella mera riproposizione delle domande di primo grado ed ha evidenziato che in relazione ai punti 8) e pagina 6 di 14 9) parte appellante avrebbe prestato acquiescenza, non avendo la stessa prospettato alcuna censura riguardo ad essi.
2.3 – All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19.12.2023, il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352
c.p.c. e all'udienza del 9 settembre 2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Va preliminarmente delineato il perimetro della materia del contendere in questa fase di appello, nella quale non è più in discussione la nullità della delibera del 28 luglio 2021 per dedotta equivocità della denominazione “Comunione ereditaria Hercolani” utilizzata nella convocazione e nel verbale assembleare, nonché l'eccepita nullità della delibera per conflitto di interessi. Ad essere impugnati dall'appellante sono soltanto il punto 6 della motivazione sentenza (con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della delibera per difetto di quorum) ed il punto 7 della sentenza (con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della delibera per omessa indicazione nell'ordine del giorno della modifica dei criteri di gestione) dovendo, dunque, ritenersi che l'appellante (come pure dalla stessa dedotto nella memoria di replica ove ha ricapitolato le due doglianze spiegate) abbia prestato per il resto acquiescenza alla decisione, non avendo esplicato sui punti predetti alcun motivo di appello.
4 – Venendo ai motivi di impugnazione, è senz'altro infondato il primo motivo di appello di pretesa nullità della delibera per essere stata assunta col voto di l quale, in tesi Controparte_1 dell'appellante, non rappresenterebbe la quota di 1/3 della comunione, essendo egli comproprietario al
50% della quota indivisa di 2/3 della proprietà della “Villa” e, trattandosi di quota indivisa, alla quota unitariamente intesa competerebbe un unico voto. Ha, pertanto, rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il disposto dell'art. 1105 c.c. in luogo dell'art. 67 disp att. c.c. Parte appellante lamenta altresì che l'Autorità Giudicante avrebbe errato nel richiamare a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 67 disp att. c.c. le disposizioni di cui agli artt. 731 e 732 c.c., in quanto cessata la comunione ereditaria tra i figli del comune antenato con rogito Notaio del Parte_3 Per_1
1959.
Occorre premettere che le doglianze dell'appellante in ordine alla natura ereditaria o meno della comunione di cui si discute appaiono prive di rilievo ai fini della decisione.
Quanto alla disciplina dell'istituto invero, fra i due istituti si configura quale rapporto di species e genus, perchè le norme sulla comunione ordinaria trovano applicazione alla prima, come previsto dall'art. 1100 c.c.
pagina 7 di 14 La comunione ereditaria si caratterizza per il fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni espresse o tacite, indipendentemente dalla volontà dei partecipanti.
In ogni caso, in capo ai partecipanti non si ha l'appartenenza di beni singolarmente individuati, ma a ciascun comunista spetta sull'intero un diritto commisurato alla quota che rappresenta la misura di partecipazione in relazione all'intero. Tale quota, quale frazione ideale del tutto, segna la proporzione in base alla quale ciascun partecipante alla comunione concorre nei vantaggi e nei pesi sulla cosa comune
(art. 1101 cpv c.c.) e, nel caso di comunione ereditaria, corrisponde alla quota ereditaria, appunto;
nel caso di comunione ordinaria – in difetto di diversa previsione nel titolo – le quote si presumono uguali.
4.1- Come correttamente osservato in altre decisioni richiamate anche in questa sede, alla comunione ereditaria si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla comunione in generale di cui agli artt.
1100 - 1116 c.c.. Tra tali norme sicuramente rientra l'art. 1105 c.c., a norma del quale ogni compartecipe-coerede ha diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (comma 1) e gli atti adottati dalla maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote sono obbligatorie per la minoranza dissenziente (comma 2). L'art. 1108 c.c. prevede la maggioranza di 2/3 del valore complessivo della cosa comune per le delibere per le innovazioni volte a migliorare o a rendere più comodo e redditizio il godimento del bene comune, nonché per quelle riguardanti atti di straordinaria amministrazione.
Sono inoltre previste norme particolari per il caso in cui la comunione abbia ad oggetto quote di società (art. 2468, u.., c.c.) o azioni societarie (art. 2347 c.c., richiamato anche dall'art. 2454 c.c.).
Tali ipotesi non ricorrono e non trovano applicazione nella fattispecie, non discutendosi di comunione di azioni ma di un complesso immobiliare indiviso.
La specifica disciplina della comunione ereditaria riguarda unicamente il momento dello scioglimento
(artt. 713 e ss c.c.): peraltro essa è a sua volta richiamata dall'art.1116 c.c., in forza del quale alla divisione delle cose comuni si applicano le norme della divisione dell'eredità in quanto non siano in contrasto con quelle espressamente previste per la comunione ordinarie.
In particolare la regolamentazione della comunione ereditaria si differenzia da quella della comunione ordinaria quanto alla libertà di ogni contitolare di disposizione del proprio diritto nei limiti della propria quota alla comunione ereditaria: infatti, non trova applicazione l'art. 1103 c.c., essendo previsto dall'articolo 732 c.c. un limite alla libera alienazione della quota ereditaria con il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli altri coeredi.
pagina 8 di 14 Neppure tali specificità rilevano nel caso in esame, poichè non si ipotizza neppure lo scioglimento della comunione, mentre l'oggetto della domanda riguarda l'amministrazione del bene comune e la formazione della maggioranza.
4.2- Attiene ad istituto differente, poi, la disciplina del condominio negli edifici, di cui al capo II del titolo VII del Libro terzo del codice civile, che attiene alla regolamentazione delle parti comuni alle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. Costituisce disposizione espressamente prevista per il funzionamento dell'assemblea condominiale quella di cui all'art. 67, 2° co. disp. att. c.c., in forza della quale “qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art. 1106 del codice”.
Nel caso di specie le odierne parti, come già si è detto, sono proprietarie di quote indivise della
[...]
, non di singole unità immobiliari con parti comuni: sicchè tale regolamentazione non può Parte_6 trovare applicazione, non potendosi ritenere significative - in senso contrario – le pronunce richiamate da parte appellante, che hanno riguardato fattispecie particolari di condominio minimo fra un condominio e un altro soggetto (in un caso tale soggetto, proprietario esclusivo di un bene, era altresì condomino dell'altro comunista), al quale vanno applicate le disposizioni del condominio, appunto.
Non è in ogni caso condivisibile l'assunto - non supportato da argomentazioni - contenuto nell'isolata sentenza assai risalente n. 3243/1976 per cui il principio di cui all'art. 67 disp att. c.c. (il cui testo, oltretutto, era all'epoca di tenore diverso dall'attuale) potrebbe essere esteso alla comunione.
Significativa è del resto la circostanza che l'art. 1139 c.c. , che costituisce “norma di chiusura” della disciplina del condominio, disponga che “per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale”, mentre al contrario la disciplina della comunione non contempla un rinvio alla regolamentazione del condominio di edifici.
4.3- Non trova quindi fondamento in alcuna norma di legge la tesi dell'appellante secondo la quale la partecipazione all'amministrazione del bene in comunione ereditaria da parte sua e del figlio CP_1
, ciascuno comproprietario di 1/3 della villa, potrebbe avvenire soltanto in maniera unitaria
[...] per la quota indivisa di 2/3 confluita nella massa ereditaria di , non ricorrendo Persona_2 alcuna delle ipotesi per le quali ciò è presto, sopra ricordate, e potendosi – a contrario – ritenere che proprio perchè “ubi lex voluit dixit” il fatto stesso che la fattispecie di più soggetti succeduti ad un precedente comproprietario non sia annoverata dalla legge fra quelle per le quali è necessaria l'espressione di un'unica volontà, deve essere applicata la disposizione generale di cui all'art. 1105 c.c.
pagina 9 di 14 4.4- Tale convincimento non è in alcun modo contraddetto dal richiamo cui sembra far riferimento, per la prima volta, parte appellante nelle difese conclusive, alla teoria delle “masse plurime” che ricorre nel caso di comunioni di diritti originate da titoli diversi, tante quante sono i titoli di provenienza.
Al riguardo, a prescindere dalla concreta configurabilità, nella fattispecie, di tale ipotesi (secondo la difesa di non sussisterebbero più titoli di derivazione dell'attuale assetto Parte_2 partecipativo, in quanto la villa fu acquistata dal predecessore e nella sua Persona_3 comproprietà sono poi succeduti nei secoli vari discendenti all'interno della stessa famiglia fino agli attuali titolari, attraverso acquisti di quote indivise tra successori mortis causa, v. comparsa conclusionale di replica), anche tale ipotesi rileva ancora una volta solo in sede di divisione, ossia all'atto dello scioglimento della comunione e a fini fiscali, non certo quanto alla regolamentazione della gestione della comunione, per la quale si applicano, come di regola, le disposizioni generali in materia della comunione.
Vero è infatti che tale fattispecie è stata oggetto di esame da parte della Suprema Corte (Cass. n.
314/2009; 25756/2018; 18910/2020), la quale ha affermato che, qualora i comunisti intendano sciogliere la comunione, essendo ciascuna massa autonoma, non si potrà ricorrere ad una unica divisione, se non in caso di accordo, dovendosi procedere a tante divisioni quanti sono i titoli di acquisto. Nessun rilievo assume la presenza di più “masse” ai fini della gestione della comunione e dell'amministrazione del bene in costanza di comunione indivisa, alla quale tutti i partecipanti, ai sensi dell'art 1005 c.c. hanno diritto di concorrere in proporzione alle rispettive quote.
4.5- Sono dunque in ogni caso infondate le deduzioni di parte appellante che asserisce che il voto dei coeredi debba essere unitariamente espresso per la quota di 2/3 della villa in comunione ereditaria.
Devono infatti condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale che ha ritenuto risolta la questione sulla scorta della normativa codicistica di riferimento, e segnatamente, la disposizione di cui all'art. 1105 c.c., secondo la quale tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune e che per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza sono calcolate secondo il valore delle loro quote.
Poichè è pacifico che , e Parte_1 Controparte_1
(quest'ultimo nella sua qualità di rappresentante e procuratore generale dei Parte_2 fratelli , Parte_3 Parte_4 Pt_4
, ) sono ciascuno titolare della quota astratta
[...] Parte_5 di 1/3 sul bene indiviso, essi hanno diritto di esprimere validamente il proprio voto in proporzione alle rispettive quote.
pagina 10 di 14 5 – Merita invece accoglimento il secondo motivo di appello teso a lamentare il difetto di specificità dell'ordine del giorno e dunque l'inconsapevolezza dell'attrice, oggi appellante, circa il fatto che in assemblea si è deliberato in ordine alle modalità di regolamentazione dell'amministrazione della comunicazione, modificando il diverso sistema in essere, che prevedeva l'amministrazione turnaria, e nominando un amministratore unico.
L'avviso di convocazione dell'assemblea del 28 luglio 2021 (doc 5) prevedeva il seguente ordine del giorno:
1) Regolazione anticipazioni effettuate dalla comunione per conto dei singoli partecipanti;
2) Regolazione anticipazioni effettuate dai singoli partecipanti per spese ordinarie della comunione durate i periodi non afferenti il proprio turno di gestione),
3) Analisi delle proposte di modifica dei criteri di ripartizione delle spese in ordine ai futuri esercizi;
4) Verifica assunzione, attribuzioni e competenze del nuovo giardiniere presente nelle parti comuni;
5) Varie ed eventuali
E' pacifico che fosse assente all'assemblea del 28 luglio 2021 (verbale Parte_1 di cui al doc 6 di parte attrice)
Risulta inoltre dal predetto verbale di assemblea che
Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.
I presenti per sé e per i propri deleganti si dicono sufficientemente informati su ogni punto all'ordine del giorno e per questo danno il proprio assenso all'avvio della discussione.
Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente rappresenta agli intervenuti il fatto che dalle scritture contabili delle comunione, la compartecipe donna alla data odierna Parte_1 presenta una posizione debitoria nei confronti della comunione di oltre €.200.000,00. Preso atto di questa posizione debitoria , il Presidente propone ai presenti di interrompere la turnazione della gestione per come deliberata precedentemente e propone all'assemblea della comunione di nominarlo, quale amministratore della comunione quanto alla gestione ordinaria, con potere gestorio in ordine alla conservazione ed al miglior godimento della cosa comune, fino alla prossima modifica delle gestone ordinaria .
Sul primo punto all'ordine del giorno i presenti all'unanimità deliberano di approvare la proposta del presidente in ordine alla sua nomina come amministratore della comunione con i poteri esplicitati.
pagina 11 di 14 Sul secondo argomento all'ordine del giorno il presidente rappresenta il fatto che d'ora in avanti non saranno più necessarie anticipazioni da parte dei comunisti e infatti non dovranno più essere fatte in quanto provvederà l'amministratore appena nominata con le risorse della comunione.
Sul secondo punto all'ordine del giorno i presenti all'unanimità approvano la proposta del presidente escludendo la possibilità che in futuro avvengano ulteriori anticipazioni per far fronte alla gestione ordinaria della comunione....
Dal raffronto fra i punti dell'ordine del giorno e il verbale dell'assemblea emerge che la decisione assembleare ha esorbitato dai temi indicati nell'ordine del giorno.
Vero è che si sono presi innanzitutto in esame la Regolazione anticipazioni effettuate dalla comunione per conto dei singoli partecipanti nonché la Regolazione anticipazioni effettuate dai singoli partecipanti per spese ordinarie della comunione durate i periodi non afferenti il proprio turno di gestione), e che dalle scritture contabili è emersa la grave posizione debitoria di Parte_1
nei confronti della comunione.
[...]
Ciò detto, senza poter in questa sede entrare nel merito della giustificatezza della decisione e alla consequenzialità rispetto a tale situazione debitoria, è peraltro evidente che la proposta di CP_1 di interrompere la turnazione della gestione per come precedentemente deliberata, e di
[...] essere nominato egli stesso amministratore (unico) della comunione quanto alla gestione ordinaria ancorchè fino alla prossima modifica della gestione ordinaria, esorbita dagli argomenti indicati all'ordine del giorno, non risultando da quest'ultimo che nell'assemblea si potesse decidere in ordine alle modalità di amministrazione, fino a quel momento demandata a turno a ciascun partecipante e traducendosi la deliberazione sul punto in una modifica della regolamentazione in essere.
Se è vero che l'articolo 1105 c.c. non impone l'assolvimento di particolari formalità nell'informazione dell'oggetto della deliberazione, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno, costituisce orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, condivisa da questo Collegio e che lo stesso Tribunale sembra aver richiamato, che “l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti ad una comunione, dell'elenco delle materie da trattare, allo scopo di rendere edotti i comunisti degli argomenti sui quali essi dovranno deliberare (art. 1105
c.c., comma 3, c.c.), può esser anche sintetica, perché chiara e non ambigua, specifica e non generica, in maniera da consentire la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie (Cassazione civile sez. II, 12/12/2017, (ud. 25/10/2017, dep.
12/12/2017), n. 29747).
È evidente che l'obbligo di preventiva informazione in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai comunisti, sia pure in pagina 12 di 14 termini non analitici, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione.
Nel caso di specie l'ordine del giorno era chiaro e idoneo a consentire ai destinatari della convocazione di comprendere i temi espressamente indicati, ma non della possibile modifica – sia pur temporanea – delle modalità di amministrazione, in violazione dell'art. 1105 c.c.
Né può dirsi che l'esclusione dell'odierna appellante dall'amministrazione ordinaria e la nomina ad amministratore del figlio , per la rilevanza del tema, costituisca un semplice sviluppo della CP_1 discussione sui primi due argomenti, mentre la verosimile conoscenza in capo ai comproprietari della situazione debitoria di avrebbe ben potuto e dovuto indurre ad inserire fra i punti dell'ordine Pt_1 del giorno la modifica all'amministrazione.
La delibera, che pure non può dirsi radicalmente nulla, essendovi stata regolare convocazione e avendo deliberato su oggetto non estraneo alla comunione, va quindi annullata per violazione dell'art. 1105, comma 3°, c.c. non essendo stata informata dell'oggetto della Parte_1 deliberazione, sul punto, ferma restando la validità delle restanti deliberazioni assunte regolarmente a maggioranza dei 2/3 sui punti dell'ordine del giorno.
6- La riforma – anche se parziale – della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Pur a fronte del parziale annullamento della delibera, la reciproca soccombenza delle parti (in relazione alla quale deve tenersi conto della totale infondatezza della tesi dell'appellante in punto di modalità di espressione del voto, che ha costituito il principale oggetto del contendere) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 119/2023,
Rep. N. 335/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 12931/2021, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26.1.2023, annulla la delibera adottata il 28 luglio 2021 dall'assemblea della comunione sull'immobile denominato “Villa Hercolani” sito in Bologna, via Siepelunga,
36 , in località Belpoggio 36, in punto di modifica delle modalità di amministrazione e di nomina ad amministratore di Controparte_1
2) ferma nel resto la decisione impugnata compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 13 di 14 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott Giuseppe De Rosa
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