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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. iscritto al n. r.g. 8386/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CAGNASSO CRISTIANO presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALLO Debora e dall'Avv. Controparte_1
AZZOLINA Silvia presso le quali ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 25.02.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2256/2012 del 12/03/2012 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato in data 14/05/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, chiedendo la modifica delle condizioni inerenti il mantenimento della prole. Parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e spiegando le ulteriori domande di cui alla comparsa.
All'udienza del 13.01.2025, innanzi al GOP, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio , attualmente Parte_1 Per_1 convivente con la madre e non attualmente indipendente, versando alla madre, sig.ra
[...] la somma mensile di euro 100,00 soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge e le CP_1 spese straordinarie relative al figlio verranno divise al 50% tra le parti, secondo il protocollo Per_1 di intesa fra il Tribunale e il COA di Torino;
DISPONE che il signor provveda al mantenimento integrale del figlio , Parte_1 Per_2 attualmente con lui convivente e non attualmente indipendente, ivi comprese le spese straordinarie che si accollerà integralmente;
DISPONE che il signor versi a favore della signora un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile dell'importo di euro 50,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e la signora
[...] dichiara di essere d'accordo a tale riduzione;
CP_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provve
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. iscritto al n. r.g. 8386/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CAGNASSO CRISTIANO presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALLO Debora e dall'Avv. Controparte_1
AZZOLINA Silvia presso le quali ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 25.02.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2256/2012 del 12/03/2012 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato in data 14/05/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, chiedendo la modifica delle condizioni inerenti il mantenimento della prole. Parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e spiegando le ulteriori domande di cui alla comparsa.
All'udienza del 13.01.2025, innanzi al GOP, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio , attualmente Parte_1 Per_1 convivente con la madre e non attualmente indipendente, versando alla madre, sig.ra
[...] la somma mensile di euro 100,00 soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge e le CP_1 spese straordinarie relative al figlio verranno divise al 50% tra le parti, secondo il protocollo Per_1 di intesa fra il Tribunale e il COA di Torino;
DISPONE che il signor provveda al mantenimento integrale del figlio , Parte_1 Per_2 attualmente con lui convivente e non attualmente indipendente, ivi comprese le spese straordinarie che si accollerà integralmente;
DISPONE che il signor versi a favore della signora un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile dell'importo di euro 50,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e la signora
[...] dichiara di essere d'accordo a tale riduzione;
CP_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provve