Articolo 35 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Articolo 34
Versione
31 gennaio 1991
Art. 35. (Disposizioni finali). 1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attivita' e per gli impianti previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1991
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