Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2023
N. 00204/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli IA LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2022, proposto da
Ecocentro Trieste di ST LO & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Rosati e Pierpaolo Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Trieste, via Donota n. 3;
contro
Regione Autonoma Friuli IA LI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elda Massari e Marina Pisani dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
Comune di Sgonico, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gilberto Tommasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, via di Mercato Vecchio n. 3;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Friuli IA LI – ARPA FVG e Azienda Sanitaria Universitaria LIno Isontina - ASUGI, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto n. 4300/AMB del 24/8/2022 della REGIONE F.V.G. – Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento – di conclusione della Conferenza di servizi. Rigetto dell'istanza;
- del Decreto n. 3150/AMB del 21/6/2022 della REGIONE F.V.G. – Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio autorizzazioni per la prevenzione
dell'inquinamento – di conclusione negativa della Conferenza di servizi;
- del Parere prot. n. 0035059/P/AMB del 17/6/2022 della REGIONE F.V.G. – Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali al provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli IA LI e del Comune di Sgonico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ECOCENTRO TRIESTE di ST LO & C. s.n.c., società che svolge nella provincia di Trieste l’attività di produzione di ammendante compostato verde, con una capacità annua di trattamento dei rifiuti inferiore alle 1000 tonnellate, in ragione dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciatale con decreto del Direttore del Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall’Inquinamento – Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli IA LI n. 2708/AMB dd. 6/7/2020, chiede l’annullamento del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato e degli atti ad esso presupposti, con cui le è stata denegata la modifica sostanziale della su indicata AUA, aumentando fino a 4000 tonnellate la capacità di gestione delle matrici.
Affida la domanda azionata ad un unico articolato motivo di diritto, rubricato “Violazione art. 41 Cost.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 184-ter, comma 3, 214, 216, comma 2, punto 3) e 216, comma 3, lett. a), d.lgs. 152/06. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei fatti, violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà”, con cui censura, in estrema sintesi, il diniego oppostole nella parte in cui adduce genericamente a suo sostegno la mancata adozione da parte della società istante dei presidi ambientali previsti dal d.m. 5/2/98, frutto, a suo avviso, di una lettura eccessivamente formalistica e rigida del punto 16.1.3 dell’allegato 1 allo stesso.
La Regione Autonoma Friuli IA LI, costituita, ha svolto diffuse argomentazioni difensive a sostegno della legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere, concludendo per la reiezione del ricorso.
Il Comune di Sgonico, del pari costituito, ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e invocato l’estromissione dal giudizio. Ha, poi, comunque eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse a ricorrere in capo alla società ricorrente, in ragione del fatto che la medesima avrebbe omesso di contestare la legittimità di altre ragioni ostative alla modifica sostanziale dell’AUA di che trattasi esplicitate negli atti prodromici, concludendo per la sua inammissibilità e/o comunque per il suo rigetto.
La società ricorrente ha, poi, svolto argomentazioni in replica agli assunti difensivi della Regione e del Comune.
L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso, come da sintesi a verbale, all’udienza pubblica del 24 maggio 2023 e, poi, è stato trattenuto in decisione.
Va, in primo luogo, accolta l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Sgonico e, per l’effetto, disposta la sua estromissione dal giudizio, atteso che, come condivisibilmente sottolineato in questa sede dalla difesa del Comune stesso, la legittimazione passiva si radica a fronte dell’effettiva adozione, da parte delle amministrazioni chiamate in giudizio, di “un atto a rilevanza eso-procedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente” (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2006, n. 212, ma si veda anche TAR Latina, 29 marzo 2006, n. 212), circostanza che non ricorre nel caso di specie ove il Comune non ha adottato alcun atto dotato di autonoma efficacia lesiva nei riguardi della Ecocentro Trieste, non avendo espresso pareri contrari equivalenti a diniego dell’atto autorizzativo di propria competenza, peraltro richiesto in relazione ad una modifica non sostanziale del titolo già conseguito a suo tempo.
Un tanto esonera, conseguentemente, il Collegio dallo scrutinare l’ulteriore rilievo di inammissibilità del ricorso sollevato dal Comune, sebbene lo stesso s’appalesa, in ogni caso, prima facie infondato e ciò in ragione del fatto che l’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, inserito dall'art. 6, comma 1, legge 11 febbraio 2005, n. 15, come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 1, lett. e), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce, a chiare lettere, che “Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni” e, nel caso in esame, è pacificamente ritraibile dalla lettura del provvedimento che ha definitivamente denegato la modifica sostanziale dell’AUA di interesse della ricorrente che “La decisione relativa al rigetto dell’istanza (…) si fonda sul mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla ditta ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/90 come da determinazione del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Regione Autonoma Friuli IA LI (prot. n. AMB-GEN-2022-48011 del 22/08/2022)” ovvero sulla conclusiva considerazione riportata nella determinazione da ultimo indicata che “la mancata realizzazione dei presidi ambientali previsti dal DM 05/02/1998 (nello specifico allegato 1 – sub allegato 1 – tipologia 16.1) costituisce violazione di norma tecnica cogente, posta a garanzia dell’uniforme applicazione delle attività autorizzate in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006. Per le motivazioni sopra esposte le osservazioni presentate dall’impresa in oggetto ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/1990, con propria nota di data 5 agosto 2022, non possono trovare accoglimento. Pertanto, si conferma integralmente il parere negativo espresso, trasmesso con nota prot. n. AMB-GEN2022-35059 del 17/06/2022”.
Il parere negativo da ultimo citato è stato emesso sulla scorta delle sole considerazioni di seguito riportate e, segnatamente, che:
- “(…) la documentazione tecnica depositata in sede di modifica sostanziale dell’AUA di cui al Decreto n. 2708/AMB del 06/07/2020, con la quale si richiede di aumentare le quantità dei rifiuti gestibili dall’impianto dagli attuali 999,5 Mg a 4.000 Mg;
- (…) il DM 5/2/98 all’allegato 1 sub allegato 1 tipologia 16.1 prevede che: <Le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio. Per gli impianti che trattano solo le tipologie di cui alle lettere c); h) e l) tali disposizioni non sono obbligatorie qualora abbiano una capacità annua di trattamento inferiore a 1000 t di rifiuti>;
- (…) il progetto di variante depositato in sede di modifica sostanziale dell’AUA per la gestione di rifiuti non prevede di dotarsi dei presidi ambientali previsti dal DM 5/02/98 all’allegato 1 sub allegato 1 per la tipologia 16.1;
- (…), ai sensi del disposto con gli artt. 184-ter comma 3, 214, 216 comma 2 punto 3) e 216 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 152/06, le attività di gestione dei rifiuti in regime semplificato devono essere svolte in conformità al DM 5/2/98”.
L’Autorità che l’ha espresso ha, infatti, poi così concluso: “richiamati quindi i requisiti per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214-216 del D.lgs. n. 152/2006, si esprime parere negativo alla variante richiesta per le attività di gestione dei rifiuti in regime semplificato”.
A nulla rileva, dunque, che nel medesimo atto (e soprattutto a parere già formulato) abbia, poi, segnalato “ulteriori aspetti emersi in sede di istruttoria”, che “non consentirebbero l’espressione di un parere favorevole non consentirebbero l’espressione di un parere favorevole”, atteso che non sono stati posti a giustificazione del parere emesso, né sugli stessi è stato avviato, nei tempi dovuti, il necessario contraddittorio endo-procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..
Nel merito, il ricorso è fondato.
La norma di cui al pt. 16.1.3. (Attività di recupero) dell’allegato 1 al d.m. 5/2/1998 [“Le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio. Per gli impianti che trattano solo le tipologie di cui alle lettere c), h) e l) tali disposizioni non sono obbligatorie qualora abbiano una capacità annua di trattamento inferiore a 1000 t di rifiuti”], sulla cui scorta la Regione ha rigettato l’istanza della ricorrente, volta ad aumentare sino a 4000 t la capacità di gestione delle matrici per la produzione di ammendante compostato verde, prevede, a ben osservare, due presupposti, al (concorrente) verificarsi dei quali le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito per gli impianti che trattano solo le tipologie di cui alle lettere c), h) e l) [ovvero: c) il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici; h) il rifiuto non deve provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici; l) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade] “devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio”: l’uno, esplicito (“a contrario”), dato dalla capacità annua dell’impianto di trattamento superiore a 1000 t di rifiuti; l’altro, implicito, che il processo di produzione posto in essere produca o utilizzi effettivamente acque reflue che richiedono la depurazione o, in alternativa, il riutilizzo nel ciclo di compostaggio.
Orbene, nel caso di specie, non risulta sufficientemente indagata la specificità del processo produttivo posto in essere dalla società ricorrente (o, per lo meno, la Regione non ne offre adeguata ed intellegibile evidenza), il che basta di per sé ad integrare il vizio istruttorio denunciato dalla medesima sotto il profilo della “erronea valutazione dei fatti”.
La Regione, tanto in sede amministrativa (n.d.r. è eloquente, in tal senso, il parere in data 17/06/2022, di cui innanzi sono stati riportati i contenuti) che nella presente sede giurisdizionale, insiste, infatti, unicamente sull’aspetto “quantitativo” che varrebbe a connotare l’impianto ovvero quello della capacità annua di trattamento superiore a 1000 t di rifiuti, idoneo e sufficiente, a suo avviso, ad imporre il rispetto dei presidi ambientali di cui alla norma del d.m. 5/2/1998 dianzi citata, ma non si sofferma, invece, in alcun modo a prendere esaustivamente in considerazione le effettive caratteristiche del processo produttivo ai fini della verifica della sussistenza dell’ulteriore presupposto richiesto.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullato il decreto n. 4300/AMB del 24/8/2022, in cui è confluito, sorreggendolo sotto il profilo motivazionale, l’atto prot. n. AMB-GEN-2022-48011 del 22/08/2022 di mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal ricorrente nel corso dell’interlocuzione ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/90.
Ne deriva l’obbligo della Regione di rieditare il procedimento dal momento in cui è risultato inciso dall’illegittimità riscontrata, prendendo motivatamente in considerazione quanto rappresentato ed osservato dalla società ricorrente nella nota in data 5 agosto 2022 (all. 010-9 – fascicolo doc. ricorrente).
Le spese di lite possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti, avuto riguardo alla questione interpretativa che qui viene in rilievo.
La Regione intimata sarà, pur tuttavia, tenuta a rimborsare alla società ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli IA LI, sez. prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Comune di Sgonico, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto della Regione Autonoma Friuli IA LI n. 4300/AMB del 24/8/2022.
Spese compensate.
Dà atto che la Regione intimata sarà tenuta al rimborso a favore della società ricorrente medesima (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
OR Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | OR Settesoldi |
IL SEGRETARIO