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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1898/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.sa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1898/2024 v.g., promossa da: nata a [...] il [...], CP_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. TASSONE AUGUSTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2024, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 05/12/1998 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di ES per ottenere la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23/01/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
letta l'autorizzazione del Giudice Tutelare alla cessione di beni a favore dei figli minorenni,
ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto
omologazione n. cronol. 687/2019 del 25.02.2019, si è protratta senza soluzione di pagina 2 di 10 continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di ES, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: CP_1 Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 05/12/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1998 atto numero 25 parte II, serie A, Uff. 1, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 23.01.2025:
Per quanto attiene alle disposizioni immobiliari di cui al ricorso, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento di divorzio congiunto, il Giudice – per il tramite del Cancelliere che l'assiste in udienza (cfr.
Cass. SS.UU. Civ. n.21761/2021) – si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari.
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate, considerando che la casa coniugale sita in ES alla Via Monte Carmelo n.10 , di proprietà dei coniugi Sigg.ri e viene assegnata Controparte_2 CP_1
alla Sig.ra affinché vi risieda con i figli minori, mentre il Sig. CP_1 [...]
trasferirà abitazione e residenza in Miglianico alla C.da Montupoli. CP_2
pagina 3 di 10 Il Sig. è proprietario del 50 % dell'immobile sito in ES alla Controparte_2
Via Monte Carmelo n.10, ha intenzione di trasferire detta quota parte di proprietà a favore dei figli maggiorenni non economicamente ancora autosufficienti e minorenni, della nuda proprietà della quota parte del bene immobile di cui egli è comproprietario, e il diritto immobiliare/reala alla Sig.ra ovvero CP_1
l'usufrutto/abitazione vita natural durante.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e dichiarano, richiamata la documentazione già prodotta telematicamente, quanto segue:
ARTICOLO 1 – CONSENSO ED OGGETTO
Il sig. proprietario del 50 %, cede e trasferisce alla Sig.ra Controparte_2 [...]
che accetta con ogni garanzia di legge, il seguente diritto reale immobiliare CP_1
- usufrutto/abitazione e ai figli il 26.8.1998 a ES, il 30.1.2000, Per_1 Per_2
il 7.2.2008, il 31.8.2013 di cui gli ultimi due sono minori la nuda Per_3 Per_4
proprietà del seguente immobile:
• a) appartamento posto al 1° (primo) piano, distinto con il numero intemo 1
(uno),avente accesso dalla terza porta a partire da sinistra per chi arriva sul pianerottolo salendo Ie scale, composto di 3 (tre) vani ed accessori, confinante con: pianerottolo, appartamento sub 12, distacchi per due Iati e appartamento sub 11; distinto nel N.C.E.U. al foglio 37 particella 3015 sub 10 P.1 z.c. 3 Cat. A/2 cl. 2 vani
4 rendita Euro 506,13;
• b) locale garage al piano terra con annessa porzione di corte esclusiva ubicato sulla facciata sud-est, confinante con: garage e corte sub 9, e corte Pt_1 Pt_2
comune, garage sub 5, Iocali condominiali, androne condominiale;
distinto nel
N.C.E.U. al foglio 37 particella 3015 sub 4 P.T z.c. 3 Cat. C/6 cl. 4 mq. 17 rendita
Euro 36.00.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
pagina 4 di 10 Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n.
78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
• che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot.n.pe0148917 in data
03.08.2010;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 – VALORE IMMOBILI
Il cedente Sig. relativamente ai beni immobili da cedere dichiara Controparte_2 che, tenendo presente le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e le quotazioni immobiliari semestrali individuate, per ogni delimitata zona territoriale omogenea pagina 5 di 10 (zona OMI) di ciascun comune, vi è indicato un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione.
Nel caso di specie relativamente ai beni da cedere si possono indicare i seguenti valori/quotazione immobiliare:
• a) appartamento posto al 1° (primo) piano, distinto con il numero intemo 1
(uno),avente accesso dalla terza porta a partire da sinistra per chi arriva sul pianerottolo salendo le scale, composto di 3 (tre) vani ed accessori, confinante con: pianerottolo, appartamento sub 12, distacchi per due lati e appartamento sub 11; distinto nel N.C.E.U. al foglio 37 particella 3015 sub 10 P.1 z.c. 3 Cat. A/2 cl. 2 vani
4 rendita Euro 506,13, la quotazione minima indicata dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI) per la zona di competenza E3, codice tipologia abitazione 20, è pari ad euro 770,00 al mq si ha un valore per euro 64.680,00, mentre quella massima
è pari ad euro 1150,00 e si ha in valore per euro 96.600,00, quindi considerando il valore medio, la quotazione è pari ad euro 80.640,00;
• b) locale garage al piano terra con annessa porzione di corte esclusiva ubicato sulla facciata sud-est, confinante con: garage e corte sub 9, e corte Pt_1 Pt_2
comune, garage sub 5, locali condominiali, androne condominiale;
distinto nel
N.C.E.U. al foglio 37 particella 3015 sub 4 P.T z.c. 3 Cat. C/6 cl. 4 mq. 17 rendita
Euro 36.00, la quotazione minima indicata dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI) per la zona di competenza E3, codice tipologia box 13, è pari ad euro 630,00 al mq si ha un valore per euro 10.710,00, mentre quella massima è pari ad euro 940,00 e si ha in valore per euro 15.580,00, quindi considerando il valore medio, la quotazione è pari ad euro 13.345,0
ARTICOLO 4 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in pagina 6 di 10 ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 08 maggio 2023 dal Geometra che si allega, in Controparte_3
originale, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera (A).
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 5- GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce:
• che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni.
• che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: atto di compravendita da parte dei coniugi Sigg.ri e Controparte_2 [...]
in data 04.07.2002 , con atto per Notaio dr. Rep CP_1 Persona_5
n.132.161 , Racc. n.28.276 , registrato in ES in data 15.7.2002 al n.2317 , trascritto presso Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di ES , in data
15.7.2002 ai n.ri 10947 reg. genl.le e n. 7786 reg. part.re.
ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
pagina 7 di 10 Il Sig. dichiara che il predetto cespito immobiliare è stato Controparte_2
realizzato in forza di concessione edilizia, rilasciata dal Comune di ES in data
23 marzo 1999 n.138/99 e successive varianti n.567/01 del 31 agosto 2001 , ed è stato dichiarato abitabile con provvedimento del 9.11.2001 n.9598 e garantisce che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla sua piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n.47 del 1985, D.P.R. n.380 del 2001.
Il Sig. quale intestatario pro quota degli immobili oggetto di Controparte_2 trasferimento, si riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, e che gli immobili sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate.
Il Sig. proprietario della quota pari al 50%, prestando le garanzie Controparte_2 di legge, trasferisce la nuda proprietà dell'immobile ai figli: nato il Per_1
26.8.1998, nata il [...], nato il [...] e nato il Per_2 Per_3 Per_4
31.8.2013, e l'usufrutto con diritto di abitazione vita natural durante a favore dell'ex coniuge Sig.ra nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni CP_1
suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri e pertanto, dichiara che sull'immobile sopra descritto non vi sono garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti, privilegi anche fiscali e trascrizioni pregiudizievoli in genere ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà e che l'importo di compravendita, pari ad Euro 105.873,66, di cui la somma di euro 59.392,54 oltre iva
è stata versata alla parte venditrice all'atto della compravendita, mentre la restante somma di euro 46.481.12 a suo tempo i coniugi acquirenti si sono accollati un pagina 8 di 10 mutuo, concesso alla società venditrice dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.a. ad oggi, la quota parte di capitale a mutuo pari ad euro 46.481.12 è stata corrisposta e integralmente versata dai coniugi – CP_1 CP_2 all'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a come attesta la missiva del 7.8.2018 ed estinzione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo ipotecario n.741179377 estinto in data 07.08.2018 giusta comunicazione del 20.08.02018 dell'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena – (cancellazione automatica ipoteca ex legge n. 40/2007 - cd. legge Bersani bis - entrata in vigore il 03.04.2007).
Le parti convengono che il trasferimento avviene a favore dei figli senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
La parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – EFFETTI PUBBLICITARI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il
Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
pagina 9 di 10 SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi in udienza, alla presenza altresì dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e in rappresentanza dei figli minorenni.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in ES il 06/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.sa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1898/2024 v.g., promossa da: nata a [...] il [...], CP_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. TASSONE AUGUSTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2024, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 05/12/1998 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di ES per ottenere la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23/01/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
letta l'autorizzazione del Giudice Tutelare alla cessione di beni a favore dei figli minorenni,
ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto
omologazione n. cronol. 687/2019 del 25.02.2019, si è protratta senza soluzione di pagina 2 di 10 continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di ES, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: CP_1 Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 05/12/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1998 atto numero 25 parte II, serie A, Uff. 1, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 23.01.2025:
Per quanto attiene alle disposizioni immobiliari di cui al ricorso, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento di divorzio congiunto, il Giudice – per il tramite del Cancelliere che l'assiste in udienza (cfr.
Cass. SS.UU. Civ. n.21761/2021) – si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari.
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate, considerando che la casa coniugale sita in ES alla Via Monte Carmelo n.10 , di proprietà dei coniugi Sigg.ri e viene assegnata Controparte_2 CP_1
alla Sig.ra affinché vi risieda con i figli minori, mentre il Sig. CP_1 [...]
trasferirà abitazione e residenza in Miglianico alla C.da Montupoli. CP_2
pagina 3 di 10 Il Sig. è proprietario del 50 % dell'immobile sito in ES alla Controparte_2
Via Monte Carmelo n.10, ha intenzione di trasferire detta quota parte di proprietà a favore dei figli maggiorenni non economicamente ancora autosufficienti e minorenni, della nuda proprietà della quota parte del bene immobile di cui egli è comproprietario, e il diritto immobiliare/reala alla Sig.ra ovvero CP_1
l'usufrutto/abitazione vita natural durante.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e dichiarano, richiamata la documentazione già prodotta telematicamente, quanto segue:
ARTICOLO 1 – CONSENSO ED OGGETTO
Il sig. proprietario del 50 %, cede e trasferisce alla Sig.ra Controparte_2 [...]
che accetta con ogni garanzia di legge, il seguente diritto reale immobiliare CP_1
- usufrutto/abitazione e ai figli il 26.8.1998 a ES, il 30.1.2000, Per_1 Per_2
il 7.2.2008, il 31.8.2013 di cui gli ultimi due sono minori la nuda Per_3 Per_4
proprietà del seguente immobile:
• a) appartamento posto al 1° (primo) piano, distinto con il numero intemo 1
(uno),avente accesso dalla terza porta a partire da sinistra per chi arriva sul pianerottolo salendo Ie scale, composto di 3 (tre) vani ed accessori, confinante con: pianerottolo, appartamento sub 12, distacchi per due Iati e appartamento sub 11; distinto nel N.C.E.U. al foglio 37 particella 3015 sub 10 P.1 z.c. 3 Cat. A/2 cl. 2 vani
4 rendita Euro 506,13;
• b) locale garage al piano terra con annessa porzione di corte esclusiva ubicato sulla facciata sud-est, confinante con: garage e corte sub 9, e corte Pt_1 Pt_2
comune, garage sub 5, Iocali condominiali, androne condominiale;
distinto nel
N.C.E.U. al foglio 37 particella 3015 sub 4 P.T z.c. 3 Cat. C/6 cl. 4 mq. 17 rendita
Euro 36.00.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
pagina 4 di 10 Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n.
78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
• che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot.n.pe0148917 in data
03.08.2010;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 – VALORE IMMOBILI
Il cedente Sig. relativamente ai beni immobili da cedere dichiara Controparte_2 che, tenendo presente le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e le quotazioni immobiliari semestrali individuate, per ogni delimitata zona territoriale omogenea pagina 5 di 10 (zona OMI) di ciascun comune, vi è indicato un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione.
Nel caso di specie relativamente ai beni da cedere si possono indicare i seguenti valori/quotazione immobiliare:
• a) appartamento posto al 1° (primo) piano, distinto con il numero intemo 1
(uno),avente accesso dalla terza porta a partire da sinistra per chi arriva sul pianerottolo salendo le scale, composto di 3 (tre) vani ed accessori, confinante con: pianerottolo, appartamento sub 12, distacchi per due lati e appartamento sub 11; distinto nel N.C.E.U. al foglio 37 particella 3015 sub 10 P.1 z.c. 3 Cat. A/2 cl. 2 vani
4 rendita Euro 506,13, la quotazione minima indicata dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI) per la zona di competenza E3, codice tipologia abitazione 20, è pari ad euro 770,00 al mq si ha un valore per euro 64.680,00, mentre quella massima
è pari ad euro 1150,00 e si ha in valore per euro 96.600,00, quindi considerando il valore medio, la quotazione è pari ad euro 80.640,00;
• b) locale garage al piano terra con annessa porzione di corte esclusiva ubicato sulla facciata sud-est, confinante con: garage e corte sub 9, e corte Pt_1 Pt_2
comune, garage sub 5, locali condominiali, androne condominiale;
distinto nel
N.C.E.U. al foglio 37 particella 3015 sub 4 P.T z.c. 3 Cat. C/6 cl. 4 mq. 17 rendita
Euro 36.00, la quotazione minima indicata dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI) per la zona di competenza E3, codice tipologia box 13, è pari ad euro 630,00 al mq si ha un valore per euro 10.710,00, mentre quella massima è pari ad euro 940,00 e si ha in valore per euro 15.580,00, quindi considerando il valore medio, la quotazione è pari ad euro 13.345,0
ARTICOLO 4 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in pagina 6 di 10 ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 08 maggio 2023 dal Geometra che si allega, in Controparte_3
originale, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera (A).
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 5- GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce:
• che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni.
• che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: atto di compravendita da parte dei coniugi Sigg.ri e Controparte_2 [...]
in data 04.07.2002 , con atto per Notaio dr. Rep CP_1 Persona_5
n.132.161 , Racc. n.28.276 , registrato in ES in data 15.7.2002 al n.2317 , trascritto presso Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di ES , in data
15.7.2002 ai n.ri 10947 reg. genl.le e n. 7786 reg. part.re.
ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
pagina 7 di 10 Il Sig. dichiara che il predetto cespito immobiliare è stato Controparte_2
realizzato in forza di concessione edilizia, rilasciata dal Comune di ES in data
23 marzo 1999 n.138/99 e successive varianti n.567/01 del 31 agosto 2001 , ed è stato dichiarato abitabile con provvedimento del 9.11.2001 n.9598 e garantisce che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla sua piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n.47 del 1985, D.P.R. n.380 del 2001.
Il Sig. quale intestatario pro quota degli immobili oggetto di Controparte_2 trasferimento, si riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, e che gli immobili sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate.
Il Sig. proprietario della quota pari al 50%, prestando le garanzie Controparte_2 di legge, trasferisce la nuda proprietà dell'immobile ai figli: nato il Per_1
26.8.1998, nata il [...], nato il [...] e nato il Per_2 Per_3 Per_4
31.8.2013, e l'usufrutto con diritto di abitazione vita natural durante a favore dell'ex coniuge Sig.ra nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni CP_1
suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri e pertanto, dichiara che sull'immobile sopra descritto non vi sono garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti, privilegi anche fiscali e trascrizioni pregiudizievoli in genere ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà e che l'importo di compravendita, pari ad Euro 105.873,66, di cui la somma di euro 59.392,54 oltre iva
è stata versata alla parte venditrice all'atto della compravendita, mentre la restante somma di euro 46.481.12 a suo tempo i coniugi acquirenti si sono accollati un pagina 8 di 10 mutuo, concesso alla società venditrice dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.a. ad oggi, la quota parte di capitale a mutuo pari ad euro 46.481.12 è stata corrisposta e integralmente versata dai coniugi – CP_1 CP_2 all'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a come attesta la missiva del 7.8.2018 ed estinzione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo ipotecario n.741179377 estinto in data 07.08.2018 giusta comunicazione del 20.08.02018 dell'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena – (cancellazione automatica ipoteca ex legge n. 40/2007 - cd. legge Bersani bis - entrata in vigore il 03.04.2007).
Le parti convengono che il trasferimento avviene a favore dei figli senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
La parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 – EFFETTI PUBBLICITARI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il
Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
pagina 9 di 10 SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi in udienza, alla presenza altresì dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e in rappresentanza dei figli minorenni.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in ES il 06/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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