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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 286/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICI
ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Parte_2 C.F._2
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICI ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Parte_3 C.F._3
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICI
ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Parte_4 C.F._4
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICI
ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Parte_5 C.F._5
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICI
ROBERTA
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-02-2022, , , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_4 Parte_5
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, Controparte_1 in funzione di giudice del lavoro. Affermavano di essere dipendenti del convenuto, inquadrati nella 2° Area CP_1
Funzionale del C.C.N.L. Ministeri Profilo Professionale di Ufficiale Giudiziario, in servizio presso l di Bologna. Org_1
Affermavano che il aveva erroneamente attuato i sistemi di Controparte_1 classificazione del personale introdotti a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, con il C.C.N.I. del 05 Aprile 2000, ed il Legislatore aveva cercato di rimediare ai pregressi profili di nullità con l'art. 21 quater del d.l. N° 83/2015. Precisavano sul punto che l'inadempimento ministeriale risaliva agli artt. 8 e 10 del
C.C.N.L. di Comparto del 2006-2009, di cui non si era tenuto conto nella stipula del C.C.N.I. del 29-07-2010, dal momento che già a tale data i profili professionali, subentrati alle figure professionali, avrebbero dovuto essere costruiti in modo da rientrare in una sola Area e non in più Aree differenti come era avvenuto. Precisavano ancora che il convenuto avrebbe dovuto dare attuazione alla CP_1 disciplina di cui all'art. 10 del C.C.N. di Comparto del 2006-2009, portando a termine le procedure di riqualificazione previste ed avviate da anni, ma mai completate per varie ragioni. Proseguivano affermando che l'intenzione del Legislatore, con l'art. 21 quater del D.L. N° 83 del 2015, era stata quella di consentire l'inquadramento di tutti gli Ufficiali Giudiziari ex B e B3 in Area 3°, ed a questo fine il , con l'Accordo del 26-04- CP_1
2017 recepito con D.M. del 09-11-2017, si era impegnato ad inquadrare in Area 3° tutti gli Ufficiali Giudiziari risultati idonei all'esito della procedura indetta con il bando N°7356 del 19 settembre 2016, cui avevano partecipato tutti i ricorrenti, classificandosi tra gli idonei, nella posizione indicata per ciascuno in ricorso. Precisavano che con Provvedimento N°9586 del 03-11-2017, il convenuto CP_1 aveva approvato al graduatoria definitiva ed aveva disposto, con successivo provvedimento del 10-11-2017, l'assunzione dei vincitori. Precisavano ancora che con provvedimento del 08-08-2018, il aveva CP_1 provveduto allo scorrimento parziale della graduatoria di merito, inquadrando nella 3°
Area del profilo professionale Funzionario gli Ufficiali Giudiziari collocati fino Org_2
pagina 2 di 7 alla Posizione N°626, senza peraltro procedere oltre nello scorrimento della suddetta graduatoria, con la conseguenza che alla data del 30-06-2019, il era ancora inadempiente agli obblighi assunti con l'Accordo CP_1 del 26-04-2017 recepito con D.M. del 09-11-2017. Affermavano che sussistevano le risorse finanziarie necessarie a questa riunificazione verso l'alto del profilo di Ufficiale Giudiziario, imposta già dall'art. 8 del C.C.N.L. 2006-2009, e vi era altresì la carenza di organico nel suddetto profilo, e che il mancato completamento delle procedure di riqualificazione costituiva una violazione dei criteri di pari opportunità e uguaglianza e contrastava con i principi costituzionali di economicità, efficienza, trasparenza, correttezza e buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione. Ciò posto chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nell'Area Funzionale III, profilo di Funzionario UNEP F1 sin dal 1 gennaio 2009, o in subordine dal 01-07- 2019 o dalla data diversa di giustizia, e condannasse il ad operare tale CP_1 inquadramento, con ogni conseguenza giuridica ed economico previdenziale. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva il giudizio il , rilevando che la disciplina collettiva Controparte_1 richiamata dal ricorrente non aveva individuato alcun impegno cogente per l'Amministrazione, ma mere indicazioni programmatiche prive di immediata portata precettiva e che all'intervento normativo del 2015 ed ai successivi sviluppi, anche in sede sindacale, aveva fatto seguito un comportamento ministeriale legittimo, espressivo della propria discrezionalità e coerente con i limiti qualitativi e quantitativi emergenti dalla disciplina atta a governare la fattispecie. chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 30-09-2022, 27-03-2023, 18-09-2023, 18-12-2023, 17-05-2024. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che come già rilevato dalla Corte di Appello di Trieste Sezione Lavoro, nella sentenza del 06-11-2023 resa nel procedimento rubricato al N°54/2023 “ il sistema di classificazione introdotto dal C.C.N.I. del 2000, nella parte in cui prevedeva una Figura Professionale originata dalla unificazione di più Profili ed articolata su più Aree, non presentava alcun aspetto di illegittimità, dal momento che tale classificazione non era in contrasto né con il C.C.N.L. del 1999, né con altre norme di rango superiore.
pagina 3 di 7 Ne consegue che l'originario inquadramento nel Profilo di Ufficiale Giudiziario, ex Assistente Area B Posizione economica , era anch'esso pienamente Org_2 Org_3 legittimo.
Il C.C.N.L. del 2007, ha superato tale sistema, vietando per il futuro ripartiti Pt_6 fra più Aree, e quindi imponendo l'istituzione di un rapporto univoco fra e Pt_7
Pt_6
Tale C.C.N.L. non ha quindi rimediato a un precedente vizio, ma ha semplicemente adottato una nuova e diversa strategia organizzativa, con la conseguenza che non vi era l'obbligo o l'intenzione di eliminare gli effetti del C.C.N.I. del 2000, accorpando necessariamente ed immediatamente, tutti i lavoratori già appartenenti alla Figura professionale di Ufficiale Giudiziario, ma inseriti in Aree diverse, in un unico Profilo e nella medesima Area.
Anzi, lo stesso C.C.N.L. ha espressamente previsto all'art.7 comma 5°, che la contrattazione integrativa, nel regolare la confluenza tra vecchio e nuovo sistema, dovesse sia garantire il rispetto dell'inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione, sia evitare che il personale appartenente ad una posizione giuridico- economica inferiore, fosse inquadrato in una posizione retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa. Sul punto, la tabella di equiparazione delle vecchie Figure Professionali con i nuovi Profili professionali, contenuta nell'allegato B al C.C.N.I. del 2010, non è quindi in contrasto con il C.C.N.L. del 2007, nella parte in cui ha confermato l'Area di appartenenza degli Ufficiali giudiziari in servizio, inserendo nella Seconda Area quelli già inquadrati in Area B e nella Terza Area quelli già inquadrati in Area C, ma anzi è perfettamente in linea con la tabella B del C.C.N.L., e soprattutto con il divieto assoluto di introdurre promozioni automatiche e generalizzate previsto dalla norma sopra citata;
d. il c.c.n.i. del 2010 è altresì legittimo nella parte in cui ha immediatamente inquadrato il personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione, anche in pendenza di selezioni già avviate in base ai precedenti contratti collettivi, essendo tale adempimento imposto dall'art.10 commi 1 e 2 del C.C.N.L. del 2007” . Come poi già rilevato dalla Corte di Appello di Trieste Sezione Lavoro nella suddetta sentenza “ deve pertanto essere escluso che la contrattazione integrativa di Amministrazione avesse, in base al C.C.N.L. del 2007, l'obbligo ed il potere di inquadrare in Area Terza tutti i lavoratori appartenenti alla Figura professionale di Ufficiale Giudiziario, compresi quelli già inquadrati in Area B. Infatti, la pretesa necessità di una ricomposizione verso l'alto di tutti i lavoratori già inquadrati nella Figura professionale di Ufficiale Giudiziario, indipendentemente dall'Area in cui erano collocati in origine, non può essere giustificata neppure facendo riferimento alle declaratorie delle mansioni. Ciò in quanto il C.C.N.I. del 2000 aveva stabilito che tutti i lavoratori inquadrati nella Figura di Ufficiale Giudiziario dovevano e potevano compiere tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario, distinguendosi poi, in relazione pagina 4 di 7 Aree e Posizioni economiche di appartenenza, per lo svolgimento di altre funzioni qualificanti quali le funzioni istruttorie, gestionali o direttive”. Ne consegue che il C.C.N.I. del del 2010, pur utilizzando diverse modalità espressive, ha sostanzialmente conservato la medesima distinzione fra Area B e Area C, dal momento che anche la nuova Area III è caratterizzata dalle attività istruttorie amministrativo contabili, dall'amministrazione delle somme riscosse e dalla direzione dell'unità organica. Pertanto, anche dal punto di vista delle mansioni proprie di ciascuna qualifica non vi è motivo di ritenere che la Figura professionale di Ufficiale Giudiziario di Area B, posizione economica , dovesse essere accorpata al Profilo Professionale di Org_3
Funzionario di Area 3°. Org_2
Sul punto quindi viene quindi respinta la domanda principale dei ricorrenti.
Circa la domanda subordinata, osserva il Tribunale che dalle allegazioni e delle parti e dalla documentazione depositata, è emerso con evidenza che il legislatore, allo scopo di concludere la vicenda delle riqualificazioni iniziata con il C.C.N.L. del 1999, sia successivamente intervenuto mediante l'emanazione dell'art. 21 quater del D.L. N°83/2015, ed in attuazione di tale norma, l'Amministrazione abbia proceduto, con il Bando del 19-09-2016, ad indire una procedura di selezione interna riservata agli Ufficiali Giudiziari di Area II, per la copertura di 622 posti di Funzionario di Area Org_2
III, Fascia retributiva F1, alla quale hanno partecipato i ricorrenti, risultando idonei e collocandosi rispettivamente nelle posizioni N°662, N°651, N°843, N°776 e N°700. E' poi emerso che con il successivo accordo del 26 aprile 2017, recepito con D.M. del 9 novembre 2017, Il convenuto, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma CP_1
1 lettera g, si era impegnato a “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019, dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i pubblici avvisi del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015 N° 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 N°132, e dal presente accordo.” La mancata attuazione di tale accordo non può ritenersi giustificata con la mancata indizione dei concorsi esterni, cui era riservato, per legge, il 50% dei posti. Infatti, come rilevato dalla Corte di appello di Trieste Sezione Lavoro,
“la tesi del si fonda su un'interpretazione non condivisibile dell'art. CP_1
21quater del D.L. N° 83/2015,, poiché la norma non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario mediante selezione interna e/o scorrimento Org_2 della relativa graduatoria, alla circostanza che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno. Infatti, così interpretata, la norma finirebbe per configurare una sorta di condizione meramente potestativa. La norma in questione quindi si limita a istituire una riserva, nel senso cioè che il
può utilizzare per le selezioni interne solo la metà dei posti disponibili di CP_1
pagina 5 di 7 Funzionario Unep di Area III, dovendo assegnare l'altra metà, se e quando lo ritenga opportuno, mediante concorso pubblico”. Ne consegue che non occorre accertare se, dopo l'accordo del 26 aprile 2017 e fino al 30 giugno 2019, il abbia o non abbia indetto dei concorsi pubblici per assumere CP_1 un certo numero di Funzionari ma verificare se, alla data del 30-06-2019, vi erano Org_2 posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della già citata riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione dei ricorrenti. Nel caso in esame, in aggiunta ai 622 posti della selezione cui i ricorrenti hanno partecipato, devono essere computati, il 50% dei 222 posti di Funzionario vacanti Org_2 al 1 marzo 2019 e gli ulteriori 120 destinati a scoprirsi nel corso del 2019 risultanti dal piano triennale dei fabbisogni di personale del 30-05-2019, nonché, integralmente, i 443 posti di Ufficiale Giudiziario C1 pubblicati con il bando di concorso pubblico del 13 dicembre 2002. Gli stessi devono infatti essere computati in base al disposto dell'art. 21quater, comma 2 del D.L. N°83/2015, ai fini della determinazione della quota di riserva ivi prevista “nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 1998/2001, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate”. Sussistono quindi i posti vacanti sufficiente a scorrere la graduatoria fino alle posizioni dei ricorrenti. Circa la copertura finanziaria, la stessa era già stata prevista dal comma 5 dell'art. 21- quater del D.L. N°83/2015, che aveva stanziato i fondi necessari per realizzare le finalità previste dal comma 1 della medesima disposizione. Per quanto sopra detto, sussiste il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in Area Funzionale 3° Profilo Professionale di Funzionario Unep Fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1 luglio 2019, primo giorno successivo alla scadenza del termine individuato nell'accordo del 26 aprile 2017, con ogni effetto giuridico ed economico. Le differenze retributive conseguono per legge, ed in assenza di contestazione sul punto, vengono liquidate in Euro 1.816,94 annui per e Parte_1 Parte_3
, ed in Euro 818,59 annui per e a Parte_4 Parte_2 Parte_5 titolo di Retribuzione Tabellare ed Indennità di Amministrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. Le spese processuali seguono la soccombenza. Vengono parzialmente compensate nella misura del 50% per la parziale soccombenza reciproca, e per l'effetto il convenuto viene condannato alla rifusione del CP_1 restante 50% delle spese processuali, a favore dei ricorrenti, liquidato in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 129,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al procuratore Antistatario.
pagina 6 di 7
P. Q. M.
Il giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che i ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrati in Area Funzionale 3° Profilo Professionale di Funzionario fascia retributiva F1, a decorrere dal 01-07-2019 e per l'effetto Org_2 condanna il convenuto ad attribuire ai ricorrenti tale superiore inquadramento CP_1 dal 01-07-2019, ad ogni effetto giuridico ed economico, ed alla corresponsione del corrispondente trattamento economico. Condanna il convenuto al pagamento a ciascuno dei ricorrenti degli arretrati CP_1 maturati dal 01-07-2019, in misura pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto in base al superiore inquadramento sopra riconosciuto e quello concretamente percepito, liquidati in Euro 1.816,94 annue per i ricorrenti , Parte_1 Parte_3
e , ed in Euro 818,59 annui per i dipendenti e
[...] Parte_4 Parte_2
a titolo di Retribuzione Tabellare ed Indennità di Amministrazione, Parte_5 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. Compensa le spese di giudizio nella misura del 50% e per l'effetto condanna il CP_1 convenuto alla rifusione a favore dei ricorrenti, del restante 50% delle spese processuali, liquidato in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 129,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 17-05-2024
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 286/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Parte_1 C.F._1
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICI
ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Parte_2 C.F._2
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICI ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Parte_3 C.F._3
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICI
ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Parte_4 C.F._4
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICI
ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI Parte_5 C.F._5
ROBERTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICI
ROBERTA
ATTORI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-02-2022, , , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_4 Parte_5
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, Controparte_1 in funzione di giudice del lavoro. Affermavano di essere dipendenti del convenuto, inquadrati nella 2° Area CP_1
Funzionale del C.C.N.L. Ministeri Profilo Professionale di Ufficiale Giudiziario, in servizio presso l di Bologna. Org_1
Affermavano che il aveva erroneamente attuato i sistemi di Controparte_1 classificazione del personale introdotti a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, con il C.C.N.I. del 05 Aprile 2000, ed il Legislatore aveva cercato di rimediare ai pregressi profili di nullità con l'art. 21 quater del d.l. N° 83/2015. Precisavano sul punto che l'inadempimento ministeriale risaliva agli artt. 8 e 10 del
C.C.N.L. di Comparto del 2006-2009, di cui non si era tenuto conto nella stipula del C.C.N.I. del 29-07-2010, dal momento che già a tale data i profili professionali, subentrati alle figure professionali, avrebbero dovuto essere costruiti in modo da rientrare in una sola Area e non in più Aree differenti come era avvenuto. Precisavano ancora che il convenuto avrebbe dovuto dare attuazione alla CP_1 disciplina di cui all'art. 10 del C.C.N. di Comparto del 2006-2009, portando a termine le procedure di riqualificazione previste ed avviate da anni, ma mai completate per varie ragioni. Proseguivano affermando che l'intenzione del Legislatore, con l'art. 21 quater del D.L. N° 83 del 2015, era stata quella di consentire l'inquadramento di tutti gli Ufficiali Giudiziari ex B e B3 in Area 3°, ed a questo fine il , con l'Accordo del 26-04- CP_1
2017 recepito con D.M. del 09-11-2017, si era impegnato ad inquadrare in Area 3° tutti gli Ufficiali Giudiziari risultati idonei all'esito della procedura indetta con il bando N°7356 del 19 settembre 2016, cui avevano partecipato tutti i ricorrenti, classificandosi tra gli idonei, nella posizione indicata per ciascuno in ricorso. Precisavano che con Provvedimento N°9586 del 03-11-2017, il convenuto CP_1 aveva approvato al graduatoria definitiva ed aveva disposto, con successivo provvedimento del 10-11-2017, l'assunzione dei vincitori. Precisavano ancora che con provvedimento del 08-08-2018, il aveva CP_1 provveduto allo scorrimento parziale della graduatoria di merito, inquadrando nella 3°
Area del profilo professionale Funzionario gli Ufficiali Giudiziari collocati fino Org_2
pagina 2 di 7 alla Posizione N°626, senza peraltro procedere oltre nello scorrimento della suddetta graduatoria, con la conseguenza che alla data del 30-06-2019, il era ancora inadempiente agli obblighi assunti con l'Accordo CP_1 del 26-04-2017 recepito con D.M. del 09-11-2017. Affermavano che sussistevano le risorse finanziarie necessarie a questa riunificazione verso l'alto del profilo di Ufficiale Giudiziario, imposta già dall'art. 8 del C.C.N.L. 2006-2009, e vi era altresì la carenza di organico nel suddetto profilo, e che il mancato completamento delle procedure di riqualificazione costituiva una violazione dei criteri di pari opportunità e uguaglianza e contrastava con i principi costituzionali di economicità, efficienza, trasparenza, correttezza e buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione. Ciò posto chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nell'Area Funzionale III, profilo di Funzionario UNEP F1 sin dal 1 gennaio 2009, o in subordine dal 01-07- 2019 o dalla data diversa di giustizia, e condannasse il ad operare tale CP_1 inquadramento, con ogni conseguenza giuridica ed economico previdenziale. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva il giudizio il , rilevando che la disciplina collettiva Controparte_1 richiamata dal ricorrente non aveva individuato alcun impegno cogente per l'Amministrazione, ma mere indicazioni programmatiche prive di immediata portata precettiva e che all'intervento normativo del 2015 ed ai successivi sviluppi, anche in sede sindacale, aveva fatto seguito un comportamento ministeriale legittimo, espressivo della propria discrezionalità e coerente con i limiti qualitativi e quantitativi emergenti dalla disciplina atta a governare la fattispecie. chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 30-09-2022, 27-03-2023, 18-09-2023, 18-12-2023, 17-05-2024. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che come già rilevato dalla Corte di Appello di Trieste Sezione Lavoro, nella sentenza del 06-11-2023 resa nel procedimento rubricato al N°54/2023 “ il sistema di classificazione introdotto dal C.C.N.I. del 2000, nella parte in cui prevedeva una Figura Professionale originata dalla unificazione di più Profili ed articolata su più Aree, non presentava alcun aspetto di illegittimità, dal momento che tale classificazione non era in contrasto né con il C.C.N.L. del 1999, né con altre norme di rango superiore.
pagina 3 di 7 Ne consegue che l'originario inquadramento nel Profilo di Ufficiale Giudiziario, ex Assistente Area B Posizione economica , era anch'esso pienamente Org_2 Org_3 legittimo.
Il C.C.N.L. del 2007, ha superato tale sistema, vietando per il futuro ripartiti Pt_6 fra più Aree, e quindi imponendo l'istituzione di un rapporto univoco fra e Pt_7
Pt_6
Tale C.C.N.L. non ha quindi rimediato a un precedente vizio, ma ha semplicemente adottato una nuova e diversa strategia organizzativa, con la conseguenza che non vi era l'obbligo o l'intenzione di eliminare gli effetti del C.C.N.I. del 2000, accorpando necessariamente ed immediatamente, tutti i lavoratori già appartenenti alla Figura professionale di Ufficiale Giudiziario, ma inseriti in Aree diverse, in un unico Profilo e nella medesima Area.
Anzi, lo stesso C.C.N.L. ha espressamente previsto all'art.7 comma 5°, che la contrattazione integrativa, nel regolare la confluenza tra vecchio e nuovo sistema, dovesse sia garantire il rispetto dell'inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione, sia evitare che il personale appartenente ad una posizione giuridico- economica inferiore, fosse inquadrato in una posizione retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa. Sul punto, la tabella di equiparazione delle vecchie Figure Professionali con i nuovi Profili professionali, contenuta nell'allegato B al C.C.N.I. del 2010, non è quindi in contrasto con il C.C.N.L. del 2007, nella parte in cui ha confermato l'Area di appartenenza degli Ufficiali giudiziari in servizio, inserendo nella Seconda Area quelli già inquadrati in Area B e nella Terza Area quelli già inquadrati in Area C, ma anzi è perfettamente in linea con la tabella B del C.C.N.L., e soprattutto con il divieto assoluto di introdurre promozioni automatiche e generalizzate previsto dalla norma sopra citata;
d. il c.c.n.i. del 2010 è altresì legittimo nella parte in cui ha immediatamente inquadrato il personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione, anche in pendenza di selezioni già avviate in base ai precedenti contratti collettivi, essendo tale adempimento imposto dall'art.10 commi 1 e 2 del C.C.N.L. del 2007” . Come poi già rilevato dalla Corte di Appello di Trieste Sezione Lavoro nella suddetta sentenza “ deve pertanto essere escluso che la contrattazione integrativa di Amministrazione avesse, in base al C.C.N.L. del 2007, l'obbligo ed il potere di inquadrare in Area Terza tutti i lavoratori appartenenti alla Figura professionale di Ufficiale Giudiziario, compresi quelli già inquadrati in Area B. Infatti, la pretesa necessità di una ricomposizione verso l'alto di tutti i lavoratori già inquadrati nella Figura professionale di Ufficiale Giudiziario, indipendentemente dall'Area in cui erano collocati in origine, non può essere giustificata neppure facendo riferimento alle declaratorie delle mansioni. Ciò in quanto il C.C.N.I. del 2000 aveva stabilito che tutti i lavoratori inquadrati nella Figura di Ufficiale Giudiziario dovevano e potevano compiere tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario, distinguendosi poi, in relazione pagina 4 di 7 Aree e Posizioni economiche di appartenenza, per lo svolgimento di altre funzioni qualificanti quali le funzioni istruttorie, gestionali o direttive”. Ne consegue che il C.C.N.I. del del 2010, pur utilizzando diverse modalità espressive, ha sostanzialmente conservato la medesima distinzione fra Area B e Area C, dal momento che anche la nuova Area III è caratterizzata dalle attività istruttorie amministrativo contabili, dall'amministrazione delle somme riscosse e dalla direzione dell'unità organica. Pertanto, anche dal punto di vista delle mansioni proprie di ciascuna qualifica non vi è motivo di ritenere che la Figura professionale di Ufficiale Giudiziario di Area B, posizione economica , dovesse essere accorpata al Profilo Professionale di Org_3
Funzionario di Area 3°. Org_2
Sul punto quindi viene quindi respinta la domanda principale dei ricorrenti.
Circa la domanda subordinata, osserva il Tribunale che dalle allegazioni e delle parti e dalla documentazione depositata, è emerso con evidenza che il legislatore, allo scopo di concludere la vicenda delle riqualificazioni iniziata con il C.C.N.L. del 1999, sia successivamente intervenuto mediante l'emanazione dell'art. 21 quater del D.L. N°83/2015, ed in attuazione di tale norma, l'Amministrazione abbia proceduto, con il Bando del 19-09-2016, ad indire una procedura di selezione interna riservata agli Ufficiali Giudiziari di Area II, per la copertura di 622 posti di Funzionario di Area Org_2
III, Fascia retributiva F1, alla quale hanno partecipato i ricorrenti, risultando idonei e collocandosi rispettivamente nelle posizioni N°662, N°651, N°843, N°776 e N°700. E' poi emerso che con il successivo accordo del 26 aprile 2017, recepito con D.M. del 9 novembre 2017, Il convenuto, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma CP_1
1 lettera g, si era impegnato a “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019, dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i pubblici avvisi del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015 N° 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 N°132, e dal presente accordo.” La mancata attuazione di tale accordo non può ritenersi giustificata con la mancata indizione dei concorsi esterni, cui era riservato, per legge, il 50% dei posti. Infatti, come rilevato dalla Corte di appello di Trieste Sezione Lavoro,
“la tesi del si fonda su un'interpretazione non condivisibile dell'art. CP_1
21quater del D.L. N° 83/2015,, poiché la norma non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario mediante selezione interna e/o scorrimento Org_2 della relativa graduatoria, alla circostanza che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno. Infatti, così interpretata, la norma finirebbe per configurare una sorta di condizione meramente potestativa. La norma in questione quindi si limita a istituire una riserva, nel senso cioè che il
può utilizzare per le selezioni interne solo la metà dei posti disponibili di CP_1
pagina 5 di 7 Funzionario Unep di Area III, dovendo assegnare l'altra metà, se e quando lo ritenga opportuno, mediante concorso pubblico”. Ne consegue che non occorre accertare se, dopo l'accordo del 26 aprile 2017 e fino al 30 giugno 2019, il abbia o non abbia indetto dei concorsi pubblici per assumere CP_1 un certo numero di Funzionari ma verificare se, alla data del 30-06-2019, vi erano Org_2 posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della già citata riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione dei ricorrenti. Nel caso in esame, in aggiunta ai 622 posti della selezione cui i ricorrenti hanno partecipato, devono essere computati, il 50% dei 222 posti di Funzionario vacanti Org_2 al 1 marzo 2019 e gli ulteriori 120 destinati a scoprirsi nel corso del 2019 risultanti dal piano triennale dei fabbisogni di personale del 30-05-2019, nonché, integralmente, i 443 posti di Ufficiale Giudiziario C1 pubblicati con il bando di concorso pubblico del 13 dicembre 2002. Gli stessi devono infatti essere computati in base al disposto dell'art. 21quater, comma 2 del D.L. N°83/2015, ai fini della determinazione della quota di riserva ivi prevista “nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 1998/2001, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate”. Sussistono quindi i posti vacanti sufficiente a scorrere la graduatoria fino alle posizioni dei ricorrenti. Circa la copertura finanziaria, la stessa era già stata prevista dal comma 5 dell'art. 21- quater del D.L. N°83/2015, che aveva stanziato i fondi necessari per realizzare le finalità previste dal comma 1 della medesima disposizione. Per quanto sopra detto, sussiste il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in Area Funzionale 3° Profilo Professionale di Funzionario Unep Fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1 luglio 2019, primo giorno successivo alla scadenza del termine individuato nell'accordo del 26 aprile 2017, con ogni effetto giuridico ed economico. Le differenze retributive conseguono per legge, ed in assenza di contestazione sul punto, vengono liquidate in Euro 1.816,94 annui per e Parte_1 Parte_3
, ed in Euro 818,59 annui per e a Parte_4 Parte_2 Parte_5 titolo di Retribuzione Tabellare ed Indennità di Amministrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. Le spese processuali seguono la soccombenza. Vengono parzialmente compensate nella misura del 50% per la parziale soccombenza reciproca, e per l'effetto il convenuto viene condannato alla rifusione del CP_1 restante 50% delle spese processuali, a favore dei ricorrenti, liquidato in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 129,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al procuratore Antistatario.
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P. Q. M.
Il giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che i ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrati in Area Funzionale 3° Profilo Professionale di Funzionario fascia retributiva F1, a decorrere dal 01-07-2019 e per l'effetto Org_2 condanna il convenuto ad attribuire ai ricorrenti tale superiore inquadramento CP_1 dal 01-07-2019, ad ogni effetto giuridico ed economico, ed alla corresponsione del corrispondente trattamento economico. Condanna il convenuto al pagamento a ciascuno dei ricorrenti degli arretrati CP_1 maturati dal 01-07-2019, in misura pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto in base al superiore inquadramento sopra riconosciuto e quello concretamente percepito, liquidati in Euro 1.816,94 annue per i ricorrenti , Parte_1 Parte_3
e , ed in Euro 818,59 annui per i dipendenti e
[...] Parte_4 Parte_2
a titolo di Retribuzione Tabellare ed Indennità di Amministrazione, Parte_5 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. Compensa le spese di giudizio nella misura del 50% e per l'effetto condanna il CP_1 convenuto alla rifusione a favore dei ricorrenti, del restante 50% delle spese processuali, liquidato in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 129,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 17-05-2024
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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