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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7276 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7545/2019 All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 10:45
Presidente Dott. NI RI
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. PANERI GIANFRANCO avv Elmi in sost AL LE Avv.
Appellato/i
CP_1 Avv. TO IC N.Q. EREDE Controparte_2 Avv. PA RI presente
N.Q. ERDEDE CP_3 Controparte_2 Avv. PA RI EO VA IN PR E Q EREDE Avv. PA TE LO avv PA IA in sost. IN Q EREDE (CONTUMACE) Controparte_4
Avv. AL ALFONSO IN Q EREDE (CONTUMACE)
Avv. PA IC IN PR E Q EREDE (DECEDUTO)
Avv. AL OS IN Q EREDE (CONTUMACE)
Avv. AL SA IN Q EREDE
Avv. TOSCANO LUIGI avv Caputo in sost.
IN Q EREDE Controparte_5 Avv. GARGIULO SEBASTIANO
Controparte_6 Avv. PANERI GIANFRANCO PA RA IN PR E Q EREDE Avv. PA TE LO IN PR E Q EREDE Avv. PA TE
[...]
IN PR E Q EREDE Controparte_7 pagina 1 di 41 Avv. TE LO CP_2
IN Q EREDE CP_8 Avv. TOSCANO LUIGI
IN Q.TA' DI EREDE Controparte_9 Avv. BIFULCO ANTONIETTA IN Q.TA' DI EREDE CP_10 Avv. BIFULCO ANTONIETTA
CP_11 Controparte_12 Avv. CILIBERTI GIUSEPPE NI CE NQ Avv.
CP_3 Avv. PA TE LO
Parte_2
Avv. PA TE CP_13
[...] CP_14 Avv. PA TE
[...]
Controparte_15 Avv. PA TE LO TO IC Avv. PA TE LO PA LB (N.Q. EREDE PA IC) Avv. PA TE LO
IN PR E Q EREDE CP_1
Avv. AL IN IN Q EREDE
Avv. AR NA (N.Q. EREDE PA IC)
Avv. PA TE LO PA RI(N.Q. EREDE PA IC)
Avv. PA TE LO
IN PR E Q EREDE CP_16 Avv. PA TE LO EO QU IN PR E Q EREDE Avv. PA TE LO PA OM IN PR E Q EREDE Avv. PA TE LO
CP_16
Avv. PA RI EO VA
Avv. PA RI EO VA
Avv. PA TE LO PA IC
Avv. PA TE LO PA IC
Avv. PA TE LO
Controparte_2 Avv. pagina 2 di 41 Controparte_2 Avv. PA OM Avv. CP_2 [...]
Parte_3 Avv. PA TE LO
Controparte_17 Avv. TOSCANO LUIGI PA DO Avv. PA RI PA DO Avv. PA TE LO
TE LO CP_2
Avv. PA RI PA LB
Avv. PA TE LO PA LB
Avv. PA TE LO NI CE
Avv. DE MARTINIS RAFFAELLA presente
Controparte_12 Avv. CILIBERTI GIUSEPPE avv Aguzzi in sost. AL ALFONSO Avv.
CP_8 Avv. TOSCANO LUIGI
Controparte_4
Avv. TOSCANO LUIGI AL SA
Avv. TOSCANO LUIGI AL OS
Avv. AL IN
Avv. LEO IC
Controparte_5 Avv. GARGIULO SEBASTIANO EO QU Avv. PA RI EO GENNARO Avv.
CP_16 Avv. PA TE LO EO QU Avv. PA TE LO PA TE LO Avv. TE CP_2 CP_13
N.Q.
[...] CP_14 Controparte_18 Avv. PA RI TO REDE DI PA CP_19
CP_2
CP_2
pagina 3 di 41 Avv. CP_20
N.Q.
[...] Controparte_21 Avv. PA RI
Controparte_22
Avv. AL NA
Avv. AR NA N.Q. Controparte_23
Avv. PA RI PA RI N.Q. Controparte_23
Avv. PA RI
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. PA eccepisce la novità dell'eccezione formulata nelle note conclusive da Parte_1
L'avv. Elmi chiede lo stralcio della comunicazione di interesse presentata dalla difesa PA
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
NI RI IA EL NI
Assistente giudiziario pagina 4 di 41 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI RI - Presidente
dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 3/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nelle cause civili in grado di appello iscritte ai n. 7545, 7669, 8403 e 8406 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(già ) (P.IVA: ), in persona Parte_4 Parte_5 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via E. Gianturco n. 6, presso lo studio dell'avv. Nicola Elmi e rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Paneri giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_12 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ciliberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
pagina 5 di 41 E
EO QU (C.F. ), (C.F. C.F._1 CP_16
) e EO VA (C.F. ), tutti in proprio e C.F._2 C.F._3 nella qualità di eredi di e;
AR NA Persona_1 CP_1
(C.F. ), PA RI (C.F. ) e C.F._4 C.F._5
PA LB (C.F. ), tutti nella qualità di eredi di PA C.F._6
IC che agiva in primo grado in proprio e nella qualità di erede di Persona_2
; PA OM (C.F. ,
[...] C.F._7 Controparte_7
(C.F. ) e PA TE LO (C.F. ), C.F._8 C.F._9 tutti in proprio e nella qualità di eredi di;
Persona_2 [...]
(C.F. ), (C.F. , CP_15 C.F._10 Parte_2 C.F._11
TO IC (C.F. ), (C.F. C.F._12 CP_3
) e (C.F. ), tutti nella C.F._13 Parte_6 C.F._14 qualità di eredi di che agiva in primo grado in proprio e nella qualità di Controparte_2 erede di;
PA LB (C.F. Persona_2
, nella qualità di erede di , e C.F._15 CP_1 Persona_1
; Persona_2 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Giorgio Scalia n. 10, presso lo studio dell'avv. AT C.
PA che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. IA PA, giusta procura in atti
- APPELLANTI - E
NI CE (C.F. ), nella qualità di Curatore speciale ex art. 78 C.F._16
c.p.c. dell'eredità beneficiata di Parte_7 elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 121, presso lo studio degli avv.ti
NI De IS e LL De IS, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
- APPELLATO -
E
AL IN ( ), nella qualità di erede di C.F._17 Persona_3 elettivamente domiciliata in Pompei, via Parrocchia n. 26, presso lo studio dell'avv. NI Leo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 6 di 41 - APPELLATA -
E
(C.F. ) Controparte_17 C.F._18 elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Veronese n. 86, presso lo studio dell'Avv. Carmela
LA e rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Toscano giusta procura in atti
- APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE -
E
AL SA (C.F. e (C.F. C.F._19 CP_8
), tutti nella qualità di eredi di C.F._20 Persona_3 elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Veronese n. 86, presso lo studio dell'Avv. Carmela
LA e rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Toscano giusta procura in atti
- APPELLATI -
E
( ), nella qualità di erede di Controparte_5 C.F._21 Persona_3 elettivamente domiciliata in S. NI Abate, via De Luca n. 3, presso lo studio degli avv.ti
AS GA e IA SA GA, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE -
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_9 C.F._22 CP_10
), tutti nella qualità di eredi di AL OS, quest'ultima nella qualità di C.F._23 erede di Persona_3 elettivamente domiciliati in Poggiomarino, via Ugo Foscolo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonietta
Bifulco che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATI -
E
AL ALFONSO, nella qualità di erede di , Persona_3 Controparte_24
AL NA e AL LE, tutti nella qualità di eredi di CP_4
quest'ultimo nella qualità di erede di e
[...] Persona_3 Controparte_22
pagina 7 di 41 , tutti nella qualità di eredi di AL OS, quest'ultima nella qualità Parte_8 di erede di Persona_3
- APPELLATI CONTUMACI-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – La (con due atti di citazione in appello, con i quali sono stati instaurati i Parte_4 giudizi R.G. n. 7545/2019 e 8406/2019), la (con atto di citazione in appello, con il Controparte_12 quale è stato instaurato il giudizio R.G. n. 7669/2019) e DE PA, DE CP_16
NI, PA NI, PA EN, , PA AT LO, Controparte_7 [...]
, AR NI, e CP_15 Parte_2 CP_3 Parte_6 Persona_2
(con atto di citazione in appello, con il quale è stato instaurato il giudizio R.G. n. 8403/2019) hanno tutti impugnato la sentenza n. 13655/2019, emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 27/6/19 – resa nel procedimento R.G. n. 19966/2012, promosso dai PA e dai (in proprio e/o nella qualità CP_1 di eredi come specificato nella intestazione) nei confronti di LD ON, CP_8
, LD SA, LD OR, LD VI e (nella Controparte_4 Controparte_5 loro qualità di eredi di , nonché nei confronti di , Persona_3 Controparte_17 Controparte_12
SC UO (nella qualità di Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. dell'eredità beneficiata di
[...] [...]
) e della (oggi ). Pt_7 Controparte_25 Parte_4
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
, in proprio e quale erede della defunta moglie , DE PA, CP_1 Persona_1
, DE NI, tutti in proprio e quali eredi della defunta madre CP_16 Per_1
, PA NI, , PA EN, , PA
[...] Controparte_2 Controparte_7
AT LO, tutti in proprio e quali eredi del defunto padre , Persona_2 Per_2
, quale erede della defunta nonna e del defunto nonno PA
[...] Persona_1 Per_2
, hanno convenuto in giudizio, innanzi il Tribunale di Roma, la Per_2 Controparte_25
(ora ), quale assicuratore per la r.c.a. dell'autovettura FI UN targata SA7l2134, CP_26
, quale conducente della vettura FI UN targata SA7l2134, LD ON, Controparte_17
LD OR, LD SA, LD VI, e Controparte_4 CP_8 CP_5
, questi ultimi in qualità di eredi di proprietaria dell'autovettura FI UN
[...] Persona_3 targata SA7l2134, nonché (ora ), quale assicuratore per la r.c.a. Controparte_27 CP_12 dell'autovettura AN TA tg Ml 8134497, e SC UO, quale curatore spec. ex art. 78 c.p.c. dell'eredità beneficiata del defunto , proprietario dell'autovettura AN TA tg Ml Parte_7
8134497, affinché – previa declaratoria delle esclusive o concorrenti responsabilità – fossero pagina 8 di 41 condannati in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente verificatosi in data in data
14 luglio 1996, alle ore 7.45 circa.
Esponevano gli attori che, nelle predette circostanze temporali, la specificata autovettura AN
TA, condotta da , mentre percorreva la S.S. 534 in direzione Sibari all'altezza del Km Parte_7
19,867, si era scontrata violentemente con la predetta autovettura FI UN, condotta da CP_17
, procedente nell'opposta direzione di marcia e che, in conseguenza della violenta collisione,
[...] erano deceduti il conducente della AN TA e la moglie , Parte_7 Persona_4 che incinta al sesto mese aveva perso anche il frutto del concepimento, mentre il figlio Per_2
, anch'egli trasportato, aveva riportato gravi lesioni personali.
[...]
Si costituiva , la quale: 1) in via pregiudiziale, eccepiva la carenza di Controparte_28 legittimazione attiva degli attori, l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda, la sua estinzione per intervenuta prescrizione, nonché la litispendenza del presente giudizio con altro giudizio pendente innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore (specificatamente per quanto attiene alla posizione di Per_2
) e la connessione e/o continenza del presente giudizio con quelli R.G. n. 344/97, R.G. n. 9/99,
[...]
R.G. n. 351/1998, R.G. n 3536/2011 pendenti innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore;
2) in via principale e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, invocando la responsabilità esclusiva di nel sinistro per cui è Parte_7 causa e la condanna di e dell'eredità beneficiata di in persona del suo Controparte_27 Parte_7 curatore al risarcimento dei danni tutti subiti dai soggetti aventi diritto o loro aventi causa;
in ogni caso, previa applicazione dell'art 27 l. 990/69 ovvero degli artt. 140 e 141 del D.lgs. 209/2005, chiedeva dichiararsi l'obbligazione della limitata al massimale di Controparte_25 polizza pari a € 1.549.370,69 (Lire 3.000.000.000); 3) in via subordinata, chiedeva dichiararsi
[...]
in via alternativa e/o solidale alla eredità beneficiata di , a tenere Controparte_27 Parte_7 indenne e MA, anche oltre il massimale di polizza, dalle Controparte_25 domande tutte nei suoi confronti proposte dagli attori principali, per l'intero e/o pro quota di responsabilità; in ogni caso, instava affinché fosse ridotto in proporzione al riconosciuto concorso di colpa nel fatto di il diritto al risarcimento in ipotesi spettante agli attori principali. Parte_7
Si costituivano, con la medesima comparsa di costituzione, LD ON, , CP_8
LD SA e LD OR, eccependo, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore del Tribunale di Nocera Inferiore o in subordine del Tribunale di Castrovillari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto.
pagina 9 di 41 Si costituiva, altresì, LD VI, che, oltre ad eccepire la nullità e l'inammissibilità della domanda poiché l'atto di citazione era stato notificato ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., rilevava l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del D.lgs. n. 209/05 e chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
Si costituiva (oggi ), la quale: 1) in via pregiudiziale e/o Controparte_29 Controparte_12 preliminare, instava per la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c. del presente giudizio a quelli incardinati davanti al Tribunale Civile di Nocera Inferiore da in dipendenza del Persona_2 medesimo fatto storico, nei confronti dei medesimi convenuti e Controparte_25 [...]
recanti R.G. 351/98 e R.G.3536/11; 2) nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto Controparte_27 delle domande come formulate nei confronti dell' in quanto inammissibili, infondate in Controparte_27 fatto e in diritto e comunque sfornite di prova;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dalla parte attrice, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa di tutti i conducenti delle auto coinvolte nel sinistro de quo, e, per l'effetto, la riduzione del risarcimento nei limiti della quota di responsabilità addebitata al conducente del veicolo assicurato, in ogni caso, con condanna di LD ON, LD OR, Controparte_4
LD SA, LD VI, , (eredi di ) e CP_8 Controparte_5 Persona_3 di a restituire tutto quanto la medesima fosse stata condannata a corrispondere in Controparte_17 eccedenza dall'accertato grado dì responsabilità riferibile al proprio assicurato nella causazione del sinistro de quo;
in ogni caso, in via ulteriormente subordinata, chiedeva dichiararsi che il limite massimo dell'eventuale obbligazione risarcitoria di fosse costituito dal massimale di CP_27 polizza, pari ad € 774.685,34, dedotta la complessiva somma di € 251.955,56 già corrisposta da
[...]
ad altri danneggiati del medesimo sinistro per cui è causa. CP_27
Si costituiva, infine, SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247
c.c. dell'eredità beneficiata del defunto , il quale, in via principale chiedeva il rigetto Parte_7 della domanda attrice in quanto infondata;
in via subordinata, sul presupposto del concorso di colpa nella causazione del sinistro fra i conducenti, chiedeva la liquidazione in favore degli attori della somma ritenuta di giustizia e comunque entro il massimale di cui alla polizza di assicurazione, con condanna di e di , in solido fra di loro, al Controparte_27 Controparte_25 risarcimento del relativo danno;
in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda attrice e di condanna ultra massimale, instava per la declaratoria di mala gestio nei confronti delle compagnie convenute e, per l'effetto, chiedeva che, in solido fra loro, fossero condannate a tenere indenne l'assicurato per tutte le somme ultra massimale eventualmente addebitate.
pagina 10 di 41 Così instaurato il contraddittorio, il giudice, con pronuncia resa in data 14 - 20 febbraio 2013, dichiarava la connessione del presente giudizio con le cause pendenti presso il Tribunale di Nocera
Inferiore n. 351/98 e n. 3536/2011.
Avverso tale ordinanza le parti attrici proponevano regolamento di competenza innanzi la Corte di
Cassazione, che, con ordinanza n. 10096/2014, cassava la gravata ordinanza e dichiarava la competenza del Tribunale di Roma sulla causa già iscritta al r.g. del medesimo ufficio con il n.
19966/12, fissando termine di mesi tre per la riassunzione e compensando le spese di lite.
Riassunta la causa, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c.. Successivamente, il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 296 c.p.c.. All'udienza del 31 gennaio 2019 fissata per la prosecuzione del giudizio, la causa, istruita in via documentale è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “a) dichiara che la responsabilità per il sinistro per cui è causa va ascritta nella misura di 2/3 a carico del conducente della CP_30
e nella misura di 1/3 a carico del conducente della FI UN;
b) condanna in solido il
[...] responsabile civile della (SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 CP_30 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la relativa compagnia Parte_7 assicurativa ( ), nei limiti del massimale di polizza per sinistro con riferimento a tutti Controparte_12
i risarcimenti riconosciuti per il medesimo sinistro di cui al presente giudizio, nonché il responsabile civile della (LD ON, LD OR, LD SA, CP_31 Controparte_4
LD VI, , , tutti quali eredi di ) e la CP_8 Controparte_5 Persona_3 relativa compagnia assicurativa ( ), nei limiti del massimale di polizza Controparte_25 per sinistro con riferimento a tutti i risarcimenti riconosciuti per il medesimo sinistro di cui al presente giudizio, a pagare a titolo del risarcimento del danno: - in favore di , la somma, al CP_1 valore attuale, di € 161.666,66 ciascuno, nonché la somma, nella qualità di erede di Per_1
, al valore attuale, di € 80.833,33; - in favore di PA DE, NI DE e
[...]
la somma per ciascuno, al valore attuale, di complessivi € 90.533,33, nonché la CP_16 somma per ciascuno dei predetti, nella qualità di erede di LI, al valore attuale, di € Per_1
26.944,44; - in favore di , NI PA, SC PA, EN PA e Parte_7
la somma per ciascuno, al valore attuale, di € 90.533,33 ciascuno e, in favore di Controparte_7
AT LO PA, la somma € 97.000,00, nonché la somma per ciascuno dei predetti, nella qualità di erede di , al valore attuale, di € 28.022,22; c) condanna in solido il Persona_2 responsabile civile della (SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 CP_30 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la relativa compagnia Parte_7
pagina 11 di 41 assicurativa ( ), nonché il responsabile civile della FI UN (LD ON, Controparte_12
LD OR, LD SA, LD VI, , Controparte_4 CP_8 CP_5
, tutti quali eredi di ) e la relativa compagnia assicurativa (
[...] Persona_3 [...]
) a pagare su tutti gli importi risarcitori di cui al capo b) il lucro cessante e gli Controparte_25 interessi legali come specificato in parte motiva;
d) dichiara tenuta a MA e Controparte_12 tenere indenne, nei limiti del massimale di polizza per sinistro con riferimento a tutti i risarcimenti riconosciuti per il medesimo sinistro di cui al presente giudizio, SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto , Parte_7 dalla condanna di cui al punto b); e) dichiara tenuta a MA e Controparte_25 tenere, nei limiti del massimale di polizza per sinistro con riferimento a tutti i risarcimenti riconosciuti per il medesimo sinistro di cui al presente giudizio, LD ON, LD Controparte_4
OR, LD SA, LD VI, , , tutti quali eredi di CP_8 Controparte_5
, dalla condanna di cui al punto b); f) compensa per ½ le spese di lite nel rapporto Persona_3 processuale principale e condanna in solido il responsabile civile della (SC CP_30
UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la relativa compagnia assicurativa ( ), nonché il Parte_7 Controparte_12 responsabile civile della FI UN (LD ON, LD OR, Controparte_4
LD SA, LD VI, , , tutti quali eredi di CP_8 Controparte_5 Per_3
) e la relativa compagnia assicurativa ( ) a pagare la
[...] Controparte_25 rimanente metà delle spese di lite delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi ed €
800,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
g) compensa le spese di lite in tutti gli altri rapporti processuali.”.
§ 4. — Con ordinanza del 6/5/2020 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente a e . Parte_1 Controparte_5
§ 5. — Successivamente, in applicazione dell'art. 335 c.p.c., i procedimenti R.G. n. 7669, 8403 e
8406 sono stati riuniti al giudizio R.G. n. 7545/2019.
§ 6. — Con ordinanza del 20/4/2021 è stata dichiarata la contumacia di ON LD,
e SA LD ed è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Controparte_4 anche nei confronti di . Controparte_12
§ 7. — Con ordinanza del 12/10/2021 è stato interrotto il processo, atteso il decesso di CP_4
e di LD SA, parti contumaci nei giudizi riuniti.
[...]
§ 8. — Una volta riassunto il processo ex art. 303 c.p.c. nei confronti degli eredi di CP_4
(ovvero , LD IL e LD MI) e di LD SA ovvero
[...] Controparte_24
pagina 12 di 41 Luigi, e OR) e costituitisi in giudizio esclusivamente Controparte_9 CP_22 CP_9
e con ordinanza del 31/1/2024 è stata dichiarata la contumacia di LD
[...] CP_10
IL, LD MI e . Controparte_22
§ 9. — Con le note conclusive, l'appellante ha insistito nell'eccezione di difetto di Parte_1 legittimazione attiva degli eredi di e PA NI e CP_1 Controparte_2 nell'eccezione di carenza di interesse ad impugnare dei in relazione ai primi due CP_32 motivi di appello formulati dagli stessi. Nel merito, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Roma in data 24/6/2019 – 27/6/2019 n. 13655/2019 accogliere i motivi d'appello e IN
VIA PRINCIPALE: - dichiarare il sinistro per cui è causa avvenuto per fatto e colpa esclusiva del defunto PA conducente e proprietario del veicolo targato MI 8E4497; - respingere ogni Pt_7 domanda a qualsiasi titolo proposta nei confronti di (già ) Parte_1 Controparte_25 in persona del suo legale rappresentante pro tempore dagli attori in primo grado e quindi da CP_1
in proprio e quale erede della defunta moglie , PA EO,
[...] Persona_1
, NI EO, tutti e tre in proprio e quali eredi della defunta madre CP_16
, NI PA, , EN PA, Persona_1 Controparte_2 CP_7
e AT PA tutti e cinque in proprio e quali eredi del defunto padre
[...] Per_2
, nonché da , ovvero dai loro eredi e/o aventi causa. -assolvere
[...] CP_2 Persona_2
(già ) da ogni domanda per qualsivoglia titolo proposta nei suoi Parte_1 Controparte_25 confronti dagli attori in primo grado, sia in proprio che nella loro qualità, e quindi da CP_1
, in proprio e quale erede della defunta moglie , da
[...] Persona_1 CP_4
e NI EO, tutti in proprio e quali eredi della defunta madre CP_16 Per_1
, da NI, , EN, e AT LO PA, tutti in
[...] CP_2 CP_7 proprio e quali eredi del defunto padre , nonché da Persona_2 Persona_2 quale erede della defunta nonna e del defunto nonno Persona_1 Persona_2
e/o dai loro eredi e aventi causa. -respingere per ogni ipotesi la domanda di mala gestio
[...] proposta da in proprio e quale erede della defunta moglie , CP_1 Persona_1 da e NI EO, tutti e tre in proprio e quali eredi della defunta madre CP_4 CP_16
, da NI, , EN, e LO AT PA, Persona_1 CP_2 CP_7 tutti e cinque in proprio e quali eredi del defunto padre . nonché da Persona_2
, quale erede della defunta nonna e del defunto nonno Persona_2 Persona_1
ovvero dai suoi eredi e/o aventi causa e dall'avv. SC NI Persona_2 nella sua qualità. -dichiarare per ogni ipotesi l'obbligazione di (già Parte_1 CP_25
pagina 13 di 41 ) quale assicuratore del veicolo targato SA 712134 limitata al massimale di polizza CP_33 pari a € 1.549.370,69, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
previa applicazione dell'art. 27
1.990/69 ovvero degli art. 140 e 141 del DLGS 209/2005 dichiarare l'obbligazione di Parte_1
(già ) quale assicuratore del veicolo tg. Tg. SA 712134 limitata al Controparte_25 massimale di polizza pari a € 1.549.370,69 (Lire 3.000.000.000), detratto quanto eventualmente già corrisposto. IN VIA SUBORDINATA sempre in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 24/6/2019 -27/6/2019 n. 13655/2019: -ridurre in misura minore per ogni ipotesi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali così come riconosciuti e liquidati in primo grado a favore di , in proprio e quale erede della defunta moglie CP_1 Per_1
, e NI EO, tutti in proprio e quali eredi della defunta
[...] CP_4 CP_16 madre , NI. Francesca. EN. e AT LO Persona_1 CP_7
PA, tutti in proprio e quali eredi del defunto padre : SEMPRE Persona_2
IN VIA SUBORDINATA -previa la già richiesta pronuncia in punto an di responsabilità esclusiva del de cuius nell'evento di danno per cui si discute, dichiarare tenuti e condannare Persona_2
(già ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore e il Controparte_12 Controparte_27 curatore speciale ex art. 78 c.p.c. dell'eredità beneficiata di Avv. SC NI, Parte_7 per i rispettivi titoli in via tra di loro solidale e/o alternativa al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali reclamati a seguito del sinistro avvenuto in data 14 luglio 1996 dagli attori in primo grado o comunque dai soggetti riconosciuti quali aventi diritto nel prefato giudizio di primo grado anche oltre il massimale di polizza;
-dichiarare tenuti e condannare Controparte_12
(già ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore in via alternativa e/o Controparte_27 solidale con il curatore ex art. 78 c.p.c. della eredità beneficiala di a tenere indenne Parte_7
e MA. anche oltre il massimale di polizza, per capitale rivalutazione monetaria interessi legali e spese di giudizio, (già ) in persona del suo legale Parte_1 Controparte_25 rappresentante prò tempore a MA dalle domande tulle nei suoi confronti proposte da CP_1
. in proprio e quale erede della defunta moglie , da
[...] Persona_1 CP_4
, IO EO. tutti e tre in proprio e quali eredi della defunta madre CP_16 Per_1
, da NI. Francesca. EN, e AT LO PA tutti e cinque
[...] CP_7 in proprio e quali eredi del defunto padre . nonché da Persona_2 Per_2
quale erede della defunta nonna e del defunto nonno
[...] Persona_1 [...]
ovvero dai loro eredi e/o aventi causa, per l'intero e/o pro quota di responsabilità Persona_2 denegatamene riconosciuta in capo a conducente della vettura targata SA 712134 Controparte_17 assicurata per la RC con la (oggi ); IN VIA DI ULTERIORE Controparte_25 Parte_1
pagina 14 di 41 SUBORDINE -ridurre per ogni ipotesi il grado di corresponsabilità di nel sinistro Controparte_17 per cui è causa, con conseguente riduzione della condanna al risarcimento spettante agli attori nel primo grado in capo a , limitando sempre l'obbligo risarcitorio nei limiti del massimale di Parte_1 polizza Con vittoria delle spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio.”. Pt_1
§ 10. – Con le note conclusive, l'appellante (nel prosieguo anche solo Controparte_12
) ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Corte d'Appello, CP_12 contrariis rejectis, in riforma della sentenza resa dal predetto Tribunale, rigettare le domande formulate dai sig.ri (anche considerato il decesso dello stesso, come rilevato al punto Parte_7 sub 3 del presente atto), NI PA, , EN PA, Controparte_2 CP_7
e AT LO PA nei confronti della concludente in quanto inammissibili, infondate in
[...] fatto e in diritto e comunque sfornite di prova per i motivi di cui sub 1, sub 2 e sub 3 del presente atto,
e per l'effetto condannare i sig.ri , NI PA, , EN Parte_7 Controparte_2
PA, e AT LO PA alla restituzione di tutto quanto eventualmente Controparte_7 versato loro in esecuzione della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario delle spese generali, Iva e CAP del presente giudizio.”.
§ 11. — Con le note conclusive, gli appellanti PA e hanno insistito nell'eccezione di CP_1 inammissibilità degli appelli principali proposti dalla e da e degli appelli Parte_1 CP_12 incidentali formulati da e , nell'eccezione di estinzione ex art. 307 Controparte_5 Controparte_17
c.p.c. del giudizio R.G. n. 8406/2019 e nell'eccezione di estinzione ex art. 305 c.p.c. degli appelli incidentali proposti da e . Nel merito, hanno chiesto di accogliersi Controparte_5 Controparte_17 le seguenti conclusioni: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, rigettata ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dell'atto di appello introduttivo del giudizio r.g. 8403/2019 ed in riforma della sentenza impugnata: 1) accertare e dichiarare la responsabilità quantomeno prevalente del conducente la FI UN T.D. targata SA712134, CP_17
e la responsabilità concorrente del conducente proprietario della AN TA targata MI
[...]
8E4497 , nella causazione del sinistro per cui è causa;
1a) condannare, Parte_7 conseguentemente, il conducente del veicolo FI UN TD targato SA 712134, Controparte_17
(erroneamente escluso nel dispositivo della sentenza di primo grado), la proprietaria Per_3
(e per essa gli eredi), la , in persona del legale rappresentante pro-
[...] Controparte_34 tempore, quale assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica del veicolo FI UN
(quest'ultima anche a titolo di mala gestio già accertata dal Tribunale), l'Avv. SC UO quale curatore speciale dell'eredità beneficiata di conducente/proprietario della Parte_7 CP_30 tg. MI 8E4497 e la in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_35
pagina 15 di 41 quale assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica del veicolo (quest'ultima CP_30 anche a titolo di mala gestio già accertata dal Tribunale), in solido tra loro, in proporzione alla quota di responsabilità accertata dalla Ecc.ma Corte di Appello adita, al risarcimento di tutti i gravissimi danni parentali patiti e patiendi dagli appellanti, ognuno in proprio e nelle rispettive qualità di eredi, come già quantificati e liquidati dal Tribunale, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo;
2) accertare e dichiarare il diritto degli attori, odierni appellanti, al risarcimento dei danni subiti per la perdita dei rispettivi affini;
2a) condannare, conseguentemente tutti i convenuti, in solido tra loro (le assicuratrici anche a titolo di mala gestio già accertata dal Tribunale), in proporzione alla quota di responsabilità accertata dalla Ecc.ma Corte di Appello adita, al risarcimento dei danni subiti dagli attori affini, come richiesti nell'atto di citazione introduttivo del primo grado o nella diversa misura ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte di Appello, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto (14/7/1996) al saldo;
3) accertare e dichiarare il diritto degli attori, odierni appellanti, al risarcimento dei danni subiti per la perdita della nipotina non nata;
3a) condannare, conseguentemente tutti i convenuti, in solido tra loro (le assicuratrici anche a titolo di mala gestio già accertata dal Tribunale), in proporzione alla quota di responsabilità accertata dalla Ecc.ma Corte di Appello adita, al risarcimento dei danni subiti per la perdita della nipotina non nata, come richiesti nell'atto di citazione introduttivo del primo grado o nella diversa misura ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte di Appello, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto (14/7/1996) al saldo;
4) provvedere alla attribuzione, in favore di nato a [...] l'[...], nella sua qualità di erede per rappresentazione alla Persona_2 mamma (figlia legittima di e di ) della Persona_4 Persona_1 CP_1 quota pari ad ¼ della somma liquidata dal Tribunale in favore della predetta nonna Per_1
e della quota pari ad ¼ della somma liquidata dal Tribunale in favore del predetto nonno
[...]
; 5) accertare e dichiarare che nessuna domanda iure hereditatis è stata formulata CP_1 dagli attori sig.ri odierni appellanti, nei confronti dei convenuti;
6) provvedere alla correzione CP_1 degli errori materiali contenuti nella sentenza impugnata e quindi : a) correggere l'errore materiale presente alla pagina 18 riga 3 ed alla pagina 21 riga 22 della sentenza impugnata, sostituendo la frase
“in favore di ” con la seguente : “in favore di quale unico figlio Parte_7 Persona_2 legittimo del defunto ”; b) correggere l'errore materiale presente alla pagina 16 riga 6 e Parte_7 riga 23, alla pagina 17 riga 21, alla pagina 18 riga 3 e riga 31 e alla pagina 21 riga 22, della sentenza impugnata, sostituendo il nome “SC” PA, erroneamente indicato, con quello effettivo dell'attrice, “ ” PA (e quindi in favore dei suoi eredi legittimi nelle misure di legge); 7) CP_2 liquidare le spese del precedente grado di giudizio tenendo conto dei medi tabellari previsti dallo pagina 16 di 41 scaglione di tariffa corrispondente al valore della domanda formulata dagli attori o, comunque, nella misura corrispondente ai valori medi tabellari previsti dallo scaglione corrispondente al totale delle somme liquidate in favore degli attori odierni appellanti;
8) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”.
§ 12. — Con le comparse di costituzione e riposta depositate nei vari giudizi riuniti, l'appellata ha chiesto l'accoglimento degli appelli proposti dalla e il rigetto di quelli Controparte_5 Parte_1 formulati da e dai . Ha chiesto altresì l'accoglimento del proprio appello CP_12 CP_32 incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “riformare quanto disposto dalla sentenza impugnata con una pronuncia che affermi l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale del
14/07/1996 avvenuto sulla statale nel Comune di Cassano Ionio (CS) del defunto;
per Parte_7
l'effetto, disporre che nulla sia dovuto agli eredi responsabile del sinistro, nulla sia Parte_7 dovuto agli eredi della , nulla sia dovuto a titolo di lucro cessante e di Persona_4 interessi legali, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, ivi comprese le spese generali da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
in subordine, qualora l'Ecc.ma
Corte ravvisi un sia pur minimo concorso di colpa nella causazione del sinistro de quo del CP_17
(conducente della FI UN) voglia ridurre gli importi di danno liquidati attribuendoli ai soli
[...] eredi con compensazione integrale delle spese legali.”. CP_1
§ 13. — Con le note conclusionali, l'appellato ha chiesto di accogliersi le Controparte_17 seguenti conclusioni: “l'Ecc.ma Corte di Appello voglia così provvedere: rigettare l'appello principale dei sig.ri PA e , nelle rispettive qualità ed accogliere l'appello incidentale proposto dal CP_1 comparente , avverso la sentenza del Tribunale di Roma XII Sez. Civile, Giudice Controparte_17
Unico UC De FO IA, n. 13655/2019 resa il 27.06.2019, e riformare la stessa con la pronuncia di mancanza assoluta di qualsivoglia responsabilità del , stante la manifesta CP_17 infondatezza della pronuncia in fatto ed in diritto;
- condannare gli appellanti principali sig.ri PA
e , in proprio e nelle rispettive qualità, in solido, al pagamento delle spese e competenze del CP_1 presente grado di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario;
-accogliere l'appello proposto dalla .”. Parte_1
§ 14. — Con le note conclusionali, gli appellati e LD OR hanno CP_8 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “l'Ecc.ma Corte di Appello voglia così provvedere: - accogliere l'appello incidentale proposto dal sig. , nonché l'appello principale proposto dalla CP_17 soc. , avverso la sentenza del Tribunale di Roma XII Sez., Civile, Giudice Unico Parte_1
UC De FO IA, n. 13655/2019 resa il 27.06.2019, e riformare la stessa con la pronuncia di mancanza di qualsivoglia responsabilità del , stante la sua manifesta CP_17
pagina 17 di 41 infondatezza in fatto ed in diritto;
-condannare gli appellati sig.ri PA e , in solido al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario.”.
§ 15. — Con la propria comparsa di costituzione e riposta, l'appellata LD VI ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma, rigettare gli atti di appello principali cosi come formulati, dai sig.ri DE PA, CP_1 [...]
, DE NI, PA NI, PA EN, , PA CP_16 Controparte_7
AT LO, , nonché dei sig.ri , , AR NI, Persona_2 Controparte_15 Parte_2
, , questi quali eredi della sig.ra , per essere CP_3 Parte_6 Controparte_2 assolutamente inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondati in fatto e diritto, nonché come proposto e formulato dalla Respingere, inoltre, ogni domanda a qualsiasi titolo Controparte_36 proposta nei confronti della sig.ra LD VI. Confermare la manleva a carico della
[...]
, così come indicate nella sentenza di primo grado. Condannare gli appellanti Controparte_25 principali, o chi di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
§ 16. — Con le comparse di costituzione e riposta depositate nei vari giudizi riuniti, l'appellato
UO SC non si è opposto all'accoglimento dell'appello formulato dai e ha CP_32 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, opponendosi alla richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c., procedere con la correzione dell'errore materiale in cui è incorso il Giudice di prime cure nella parte dispositiva della sentenza laddove indica quale beneficiario del risarcimento il Sig. e non il Sig. . Parte_7 Persona_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
§ 17. — Con la comparsa di costituzione e riposta a seguito di riassunzione, gli appellati
[...]
e hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ecc.ma CP_9 CP_10
Corte di Appello di Roma, rigettare gli atti di appello principali formulati dai sig.ri , CP_1
DE PA, DE NI, PA NI, PA EN, CP_16
, PA AT LO, , nonché dei sig.ri , Controparte_7 Persona_2 Controparte_15
, AR NI,, , , eredi di , Parte_2 CP_3 Parte_6 Controparte_2 per essere l'appello infondato in fatto e in diritto, nonché rigettare l'appello proposto da
[...]
; -2) Rigettare, in ogni caso, ogni domanda a qualsiasi titolo, proposta nei confronti di Parte_9
e , per quanto di ragione;
- 3) Condannare gli appellanti alla CP_10 Controparte_9 refusione delle spese processuali in favore degli appellati e , con CP_10 Controparte_9 distrazione al procuratore antistatario.”.
pagina 18 di 41 § 18. — All'odierna udienza i difensori delle parti costituite presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 19. — In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di e Controparte_24 Parte_8
(non precedentemente dichiarata), ai quali è stato regolarmente notificato il ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c..
Inoltre, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. degli appelli principali della e di e degli appelli incidentali di e Parte_1 CP_12 Controparte_5 CP_17
, sollevata dalla difesa dei in quanto, dalla lettura degli atti di appello
[...] CP_32 principali e incidentali, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che gli appellanti principali e incidentali vogliono conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello principale dei , sollevata dalla difesa di LD VI, per le stesse ragioni. CP_32
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. formulata dai nei CP_32 confronti dell'appello di essa è ormai superata dall'esame del merito della controversia. CP_12
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di inammissibilità degli appelli incidentali di e – per la pretesa tardività degli stessi –, formulata dalla difesa dei Controparte_5 Controparte_17
, atteso che i citati appelli incidentali sono stati proposti, conformemente a quanto CP_32 statuito dall'art. 343 c.p.c., nelle comparse di risposta tempestivamente depositate ( Controparte_5 in data 10/3/2020 nella causa R.G. 7545/2019 e in data 23/3/2020 nella causa R.G. Controparte_17
8403/2019), a nulla rilevando che la avesse notificato il primo atto di citazione in appello Parte_1 già nel novembre del 2019.
Per quanto riguarda l'eccezione di estinzione ex art. 307 c.p.c. del giudizio R.G. n. 8406/2019, sollevata dai , occorre osservare che il predetto giudizio non si è affatto estinto, dato CP_32 che ha tempestivamente riassunto ex art. 303 c.p.c. il giudizio R.G. n. 7545/2019, al quale Parte_1 erano già stati riuniti gli altri procedimenti R.G. n. 7669, 8403 e 8406.
Conseguentemente l'eccezione in esame va respinta.
Anche l'eccezione di estinzione ex art. 305 c.p.c. degli appelli incidentali proposti da CP_5
e , sollevata sempre dalla difesa dei , deve essere rigettata,
[...] Controparte_17 CP_32 considerato che, da un lato, è improprio il riferimento all'estinzione di un “appello incidentale”, dall'altro lato, come sopra rammentato, il giudizio nel quale erano stati proposti i citati gravami incidentali è stato riassunto tempestivamente.
pagina 19 di 41 Passando all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dalla Parte_1 nei confronti degli eredi di PA NI, e preme Controparte_2 CP_1 evidenziare che tale eccezione, in realtà, attiene al merito della controversia.
Si deve ricordare, al riguardo, che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio sul merito ed è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla relativa questione si sia eventualmente formato il giudicato), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono - come nel caso concreto - all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto.
Ebbene, anche a voler prescindere da quanto precede, l'eccezione della è comunque Parte_1 infondata, atteso che gli eredi di PA NI (cioè RI NA, PA IA e Per_2
), gli eredi di (cioè , AR NI,
[...] Controparte_2 Controparte_15 Parte_2
e ) e gli eredi di (cioè DE PA, CP_3 Parte_6 CP_1 [...]
DE NI e ) hanno dimostrato la loro qualità di erede, producendo: CP_16 Persona_2
1) il certificato di morte dei predetti defunti;
2) i certificati storici delle famiglie di Parte_10
3) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, autenticate dal relativo Pubblico Ufficiale e
[...] attestanti i nominativi degli eredi legittimi di , e il testamento pubblico Parte_10 dello stesso (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione in appello dei CP_1
del 5/5/2020). CP_32
Pertanto, anche l'eccezione de qua va respinta.
Deve essere rigettata altresì l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dei CP_32
– per essersi costituiti parti civili nel giudizio penale a carico di per il reato di cui Controparte_17 all'art. 589 c.p. –, avanzata dalla nelle proprie note conclusionali, atteso che sussiste la Parte_1 legittimazione ad agire in questa sede dei , tenuto conto che la CP_32 sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata all'esito del citato giudizio penale, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", non ha efficacia vincolante nel presente giudizio civile di danno, come si specificherà meglio nel prosieguo. pagina 20 di 41 Merita invece accoglimento l'eccezione di carenza di interesse ad impugnare formulata dalla Pt_1
e relativa ai primi due motivi di appello proposti dai , concernenti la
[...] CP_32 graduazione delle colpe nell'incidente stradale per cui è causa a carico del guidatore della FI ( CP_17
) e della AN ( ).
[...] Parte_7
Invero, occorre rammentare che: “il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte.” (v. Cass. Civ. n. 19327/2024).
Ebbene, nel caso concreto, i – creditori del risarcimento del danno da lesione del CP_32 rapporto parentale – non hanno alcun interesse giuridicamente apprezzabile all'accertamento di un grado di responsabilità maggiore a carico del – responsabilità calcolata in 1/3 dal Giudice di CP_17 prime cure – dato che, in base all'art. 2055 c.c., se il fatto dannoso è imputabile a più persone – come nella fattispecie – tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Pertanto, i possono pretendere l'integrale pagamento del danno liquidato da uno CP_32 qualunque dei condebitori solidali, a prescindere dalla gravità delle rispettive colpe, essendo tale aspetto rilevante solo nei rapporti interni tra detti condebitori, ai fini dell'azione di regresso.
In definitiva, i motivi di appello n. I e II proposti dai devono dichiararsi CP_32 inammissibili, difettando l'interesse ad impugnare.
§ 20. — Nel merito l'appello principale della , di cui ai giudizi R.G. n. 7545 e 8406, si Parte_1 articola in 4 motivi.
§ 20.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “l'erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di responsabilità di nel sinistro, nonché la Controparte_17 errata, insufficiente ed illogica interpretazione delle norme di legge (artt. 652 cpp;
art. 2054 cc, II comma;
art. 115 e 116 cpc e art. 2967 cc) e la errata ed omessa e/o carente valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione probatoria acquisita.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “6. Occorre, quindi, passare all'esame delle questioni inerenti alla responsabilità nella causazione del sinistro.
6.1. Va immediatamente osservato che la decisione penale non può esplicare efficacia di giudicato nel presente procedimento in ragione della formula assolutoria utilizzata “perché il fatto non costituisce retato”. (…) Ciò nondimeno il materiale probatorio formatosi in sede penale e le pertinenti sentenze sono pienamente utilizzabili nel presente giudizio, atteso che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura pagina 21 di 41 sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. n. 1593/2017). Nello specifico, la sentenza che sia stata pronunciata costituisce documentazione delle prove raccolte nel diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 4652/2011).
6.2. Ciò premesso in punto di diritto sull'utilizzabilità del materiale probatorio formatosi in sede penale, occorre soffermarsi sulle principali evidenze istruttorie. La ricostruzione del sinistro per cui è causa può essere effettuata sulla base degli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di per Controparte_17 omicidio plurimo colposo ai sensi dell'art. 589 c.p.c. e conclusosi con sentenza di assoluzione confermata in sede di legittimità. In particolare, tra gli atti utilizzabili risultano la consulenza tecnico modale del P.M. e la comunicazione di notizia di reato, con i pertinenti rilievi tecnici, effettuati dalla polizia Stradale. Dalla comunicazione di notizia di reato a norma dell'art. 347 c.p.p. e dai pertinenti rilievi tecnici effettuati dalla Polizia di Stato è possibile desumere le caratteriste del campo del sinistro e alcuni elementi oggettivi sulle condotte di guida dei veicoli coinvolti. Il campo del sinistro è costituito dal tratto della S.S. 534, al km. 19,867, nel comune di Cassano all'Jonio (CS). Il tratto di strada è a doppio senso di circolazione, con una corsia per ogni senso di marcia, in rettilineo, avente il piano viabile asfaltato della larghezza di m. 7,50, fiancheggiato da banchine su entrambe i lati di m. 1,50 ciascuno e guard-rail. Sulla semicarreggiata di sinistra, vale a dire nel senso di marcia opposto a quello consentito dalla AN, è stata rilevata traccia di pneumatico attribuita alla ruota destra della predetta vettura AN, per un'estensione di circa 18 m. prima dell'impatto, con andamento obliquo verso destra dal margine sinistro a m. 1,80 verso destra con interruzione nel punto d'urto, verso il centro della carreggiata, leggermente spostato a sinistra, sulla corsia di pertinenza della AN TA
(la circostanza, erroneamente indicato nel corpo della comunicazione della notizia di reato, dove si fa riferimento alla corsia della FI UN, emerge con chiarezza dalla planimetria allegata e dall'istruttoria penale). I danni alle autovetture sono stati importanti nella parte anteriore e le vetture
FI UN e AN TA, nella posizione statica assunta dopo il sinistro, sono state rinvenute, rispettivamente, la prima proprio al termine della predetta traccia con posizione trasversale e con frontale rivolto verso il lato destro, la seconda sull'estremo margine destro, a cavallo del guardrail, con la parte anteriore rivolta verso sinistra. Dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. nell'ambito pagina 22 di 41 del pertinente procedimento penale, sono state valutate le velocità e le condotte sulla base dei richiamati rilievi: la velocità della AN TA è stata in 90 km/h circa nella fase pre-sinistro e in 65 km/h circa in fase d'urto, a seguito di una frenata stimata in 18 m.; la velocità della FI UN, in relazione alla quale non è stata individuata un'azione frenante, è stata stimata in 65 km/h circa sia in fase pre-sinistro che in fase d'urto. Sulla scorta dei richiamati elementi di carattere tecnico e di natura tendenzialmente oggettiva, il consulente ha attribuito la responsabilità del sinistro in via esclusiva al conducente del veicolo AN TA, il quale avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia con velocità sostenuta.
6.3. I risultati della consulenza tecnica sopra richiamati sono stati contestati da parte attrice, in particolare in ordine alla circostanza che le tracce di pneumatico siano state lasciate dalla ruota anteriore destra della , alla velocità tenuta dalla FI UN e all'asserita irrilevanza CP_30 della sua condotta di guida, inosservante l'obbligo di tenere il margine destro ai sensi dell'art. 143
CdS. Ritiene il giudicante che, a prescindere dalla difficolta di ricostruire il sinistro nelle sue circostanze più dettagliate, assuma un valore centrale l'inoppugnabile fatto che il veicolo CP_30 abbia invaso l'opposta corsia ad una velocità sostenuta. È di tutta evidenza la gravità ed abnormità di tale condotta assunta ad una distanza ridotta dal sopraggiungere della FI UN: sempre sulla base dei rilievi tendenzialmente oggettivi redatti dalla Polizia Stradale, occorre, infatti, tenere conto che le tracce di pneumatico sono state rilevate al km. 19,853 mentre la collisione è avvenuta al km. 19,867, appena 14 metri dopo, traducibili in pochi secondi (2,8 secondo la consulenza del P.M.). Ritiene il giudicante di condividere la predetta consulenza relativamente ai dati oggettivi posti a base delle valutazioni e alla stima delle velocità, ma di discostarsi parzialmente relativamente alla valutazione delle responsabilità.
6.4. Tale profilo deve essere esaminato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale l'affermazione di una forma di responsabilità del conducente del motociclo non esclude una responsabilità a carico dell'altro conducente e ai sensi dell'art. 2054 c.c. - nel caso di scontro tra veicoli - ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta
(cfr., per tutte, Cass. n. 23431/2014). In particolare, va osservato che non è adeguatamente provato che le tracce di pneumatico siano state lasciate dalla ruota anteriore destra della , atteso CP_30 che l'affermazione contenuta nella relazione della Polizia stradale è priva di qualsiasi motivazione e appare apodittica relativamente all'individuazione dello pneumatico. Dalla possibilità che la traccia sia stata lasciata dalla ruota anteriore sinistra discende che lo spazio libero – nella fase di invasione - lasciato nella corsia percorsa dalla FI UN era di circa m. 2,80 (come indicato nel rilievo grafico planimetrico redatto dalla Polizia Stradale), a cui si deve aggiungere la banchina di circa 1,50. In tale pagina 23 di 41 contesto, il consulente del P.M. non ha adeguatamente considerato la condotta di guida del conducente della FI UN, il quale, nonostante il campo del sinistro fosse in rettilineo e senza ostacoli di visibilità, non solo non risulta aver rallentato, ma soprattutto ha effettuato una sterzata a sinistra nella fase terminale del sinistro, anziché avvicinarsi al margine destro, in aderenza con il precetto di cui all'art. 143, co. 1, CdS, a mente del quale “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
D'altro canto, proprio sulla base delle richiamate circostanze, risulta che l'osservanza del richiamato precetto avrebbe consentito, con significative probabilità, di evitare l'impatto o comunque di modificarlo in senso decisamente più laterale e verso la fiancata, con probabilità di conseguenze meno significative. Si ravvisa, pertanto, una concorrente responsabilità a carico del conducente del veicolo della AN TA, che ha invaso l'opposta corsia di marcia e tenuto una velocità eccessiva, e a carico del conducente della FI UN, che non ha mantenuto il margine destro della carreggiata in violazione dell'art. 143 CdS. Nel valutare, con giudizio equitativo, l'incidenza delle due condotte addebitabili al conducente della nel determinismo dell'evento, che peraltro ha dato origine con CP_30
l'invasione di corsia a tutta la concatenazione di eventi che ha portato alla drammatica collisione, le stesse appaiono significativamente preponderanti, sicché la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa va ascritta nella misura di 2/3 a carico del conducente della e CP_30 nella misura di 1/3 a carico del conducente della FI UN.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “si censura la decisione del Tribunale di Roma n. 13655/2019
(…) - per avere errato nella ricostruzione del sinistro e quindi per aver attribuito al conducente del veicolo FI "UN" targata SA 712134 la responsabilità concorsuale nella misura di Controparte_17
1/3 nel sinistro avvenuto lungo la S.S. 534 in Comune di Cassano Jonio in data 14 luglio 1996 a seguito del quale sono deceduti e;
- per aver omesso di dichiarare la Parte_7 Persona_4 responsabilità esclusiva del fatto in capo al conducente e proprietario del veicolo AN "TA" targata 44 , in contrasto con 1'art. 2054 c.c.; - per non aver tenuto nella dovuta Parte_7 considerazione e per aver negato valore probatorio al Verbale redatto dalla Polizia Stradale e ai rilievi planimetrici ivi contenuti, nonché alla CTU cinematica del prof. redatta nel Per_5 procedimento penale, riconoscendo per contro valore probatorio alla Consulenza redatta ad istanza di parte attrice;
- per non aver attribuito valore probatorio agli elementi di prova acquisiti nell'ambito del processo penale e per non aver attribuito efficacia di giudicato alla ricostruzione del fatto (id est la valenza della manovra di emergenza posta in essere dal prima dell'urto) operata dai Giudici CP_17 penali nei tre gradi di giudizio, che hanno visto assolto l'assicurato dall'imputazione per il CP_17 reato di cui all'art. 589 c.p. in relazione al decesso di e di , giudizi nei Parte_7 Persona_4
pagina 24 di 41 quali gli odierni appellati erano costituti parti civili al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.
(…) Senza alcuna convincente motivazione, il Tribunale ha perfino tacciato di errore i rilievi tecnici compiuti dalla Polizia Stradale nell'immediatezza del fatto, nel lontano 1996, laddove i Militi evidenziavano che le tracce di pneumatico prese in considerazione dalla P.S. erano state lasciate dalla ruota anteriore destra della AN TA. Non si tratta di una affermazione apodittica, lo si ripete, ma di una affermazione basata sui rilievi effettuati dagli stessi agenti, con rigore e competenza, immediatamente dopo l'accadimento del sinistro. (…) Si precisa ancora una volta come l'imputazione del in sede penale fosse relativa proprio all'art. 589 c.p. per non essersi portato verso CP_17
l'estremo margine destro della strada rispetto alla propria direzione di marcia, portandosi invece sulla sinistra proprio nel momento in cui il PA tentava di rimettersi sulla propria destra. (…) La Corte di Cassazione ha confermato la statuizione di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro
n. 43/2004, così motivando: "le parti ricorrenti non hanno però considerato che i giudici dell'appello hanno posto l'accento sul fatto che secondo il consulente del P.M il PA aveva invaso la corsia percorsa dal in maniera repentina ed a distanza ravvicinata tanto che tra il momento di CP_17 avvistamento della situazione di pericolo da parte del e l'urto erano trascorsi al massimo 2,8 CP_17 secondi. In un tale lasso di tempo il poteva porre in essere solo una manovra di emergenza. CP_17
Non si poteva quindi imputare al predetto il fatto di non essersi accostato sulla propria destra, di non aver subito frenato o di non aver proseguito la marcia nella propria corsia come sostenuto dalle parti civili. Sul punto i giudici hanno ancora osservato che l'improvviso spostamento dell'auto condotta dal
PA a breve distanza dalla FI Una faceva supporre che la vittima non avrebbe recuperato la corretta traiettoria di marcia nel periodo di tempo ancora a disposizione;
il peraltro non CP_17 poteva conoscere le ragioni per le quali il PA aveva deviato la sua andatura e non poteva ragionevolmente prevedere che quest'ultimo avrebbe recuperato la propria direzione di marcia. Se il si fosse limitato a frenare e si fosse allargato sulla destra o avesse continuato nella propria CP_17 corsia, lo scontro frontale sarebbe stato inevitabile qualora il PA avesse proseguito senza compiere deviazioni. Secondo il Collegio la manovra di emergenza posta in essere dal non CP_17 poteva ritenersi erronea, e l'unica causa dell'impatto era stato il repentino inatteso recupero della propria direzione di marcia da parte del PA dopo aver invaso l'altrui semicarreggiata". (…). Il
Tribunale non ha fatto dunque una corretta applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, in quanto la relativa presunzione ha carattere sussidiario ed è quindi inoperante allorché l'indagine sulle concrete modalità del sinistro consenta di individuare nel comportamento di uno solo dei conducenti il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso. Nel caso specifico, a nostro avviso, l'indagine sulla dinamica del sinistro e gli elementi probatori acquisiti quale la perizia ricostruttiva redatta in sede penale e il pagina 25 di 41 Verbale redatto dalla Polizia stradale hanno consentito di individuare nel comportamento del solo
PA il fattore esclusivo ed assorbente dell'evento dannoso.”.
Il motivo è fondato.
Occorre innanzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità: “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove.” (v. Cass. Civ. n. 15296/2024).
Si deve altresì ricordare che: “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass. Civ. n. 13672/2019 e n. 6941/2021).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sebbene la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti di per il reato di cui all'art. 589 c.p., Controparte_17 concernente l'incidente stradale de quo, non sia vincolante – essendo stata utilizzata la formula “perché il fatto non costituisce reato” relativa all'esclusione dell'elemento soggettivo –, sussistano comunque prove idonee a dimostrare l'assenza di responsabilità del nella causazione del predetto CP_17 incidente – addebitabile esclusivamente all'altro conducente, – così da superare la Parte_7 presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c., a differenza di quanto statuito dal Giudice di prime cure.
Invero, tra il materiale probatorio formatosi in sede penale – e prodotto nel presente giudizio – assumono particolare rilevanza la consulenza tecnico modale disposta dal P.M. (a firma del Prof.
e la comunicazione di notizia di reato, con i pertinenti rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Per_5
Stradale.
Nello specifico, dalla consulenza espletata – che appare completa, intrinsecamente coerente e motivata in modo adeguato, ritenendosi pertanto attendibili i risultati ai quali perviene all'esito delle verifiche effettuate – si desume che: 1) la velocità della AN TA, guidata da , era Parte_7
pagina 26 di 41 nella fase pre-sinistro di 90 km/h circa e in fase d'urto di 65 km/h circa, mentre la velocità della FI
UN, guidata da , era di 65 km/h circa sia in fase pre-sinistro che in fase d'urto – Controparte_17 velocità quest'ultima certamente regolamentare in relazione al limite massimo vigente sulle strade extraurbane, pari a 90 km/h; 2) la AN TA, proveniente dal senso opposto, si era spostata oltre la mezzeria del piano viabile, andando ad impegnare nettamente la corsia di pertinenza della FI UN;
3) il , al fine di evitare la collisione frontale, atteso che l'autovettura antagonista si era portata CP_17 verso il margine opposto della strada, aveva operato una modifica della propria traiettoria verso il centro del piano viabile;
4) i tempi tecnici e gli spazi di cui godeva il conducente della FI gli avevano consentito l'attuazione solo parziale di tale manovra d'emergenza; 5) contestualmente, , Parte_7 percependo di percorrere la corsia di marcia riservata all'opposto flusso di traffico, aveva tentato di riportarsi sulla propria corsia, agendo sul sistema frenante e sul sistema direzionale;
6) l'urto si era concretizzato a cavallo della linea bianca discontinua di separazione delle due corsie;
7) tra il momento di avvistamento della situazione di pericolo da parte del e l'urto erano trascorsi al massimo 2,8 CP_17 secondi.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, reputa il Collegio che nessun rimprovero possa essere mosso al , dato che quest'ultimo, considerato il brevissimo lasso di tempo di cui disponeva, CP_17 aveva attuato l'unica manovra esigibile nel caso concreto, a fronte della gravità e imprevedibilità della condotta del PA, che aveva invaso l'opposta corsia ad una velocità sostenuta.
Infatti, non si può imputare al conducente della FI UN di non essersi spostato verso il margine destro della strada, di non aver subito frenato o di non aver proseguito la marcia nella propria semicarreggiata, atteso che il non poteva ragionevolmente prevedere che CP_17 Parte_7 avrebbe corretto la propria traiettoria e recuperato la direzione di marcia e considerato altresì che, nel margine destro della strada, era presente un guard-rail continuo – circostanza che aveva indotto istintivamente il a preferire una manovra d'emergenza verso il centro della carreggiata. CP_17
Oltretutto, per quanto concerne la traccia di pneumatico impressa sulla pavimentazione stradale
(nella corsia della FI UN), preme evidenziare che tale traccia è stata attribuita, in base ai rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Stradale nell'immediatezza dell'evento (e ribaditi dal consulente
, alla ruota anteriore destra della AN, e che in ogni caso, anche a voler ritenere che detta Per_5 traccia fosse attribuibile alla ruota anteriore sinistra del veicolo, ciò non escluderebbe il fatto che aveva invaso la corsia opposta, così determinando, in via esclusiva, l'inizio della Parte_7 sequenza causale che aveva portato al tragico incidente.
Né si può sostenere – come invece afferma la difesa dei – che la velocità della CP_32
FI fosse di 120 km/h, dato che, in base a quanto rilevato, su basi scientifiche, dal consulente nominato pagina 27 di 41 dal P.M., tale velocità non era compatibile con gli effetti dell'urto sulle carrozzerie delle due auto, tenuto conto della lunghezza delle tracce di frenata della AN, delle conseguenze dello scontro e delle condizioni di peso dei veicoli.
In conclusione, il primo motivo di appello della deve essere accolto, così come il Parte_1 primo motivo di appello incidentale formulato da e l'appello incidentale proposto Controparte_5 dal , attesa l'identità delle censure avanzate (i.e. l'assenza di responsabilità del conducente CP_17 della FI UN).
Da tanto consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui il
Giudice ha condannato il responsabile civile della FI UN (LD ON, Controparte_4
LD OR, LD SA, LD VI, , tutti quali CP_8 Controparte_5 eredi di e la relativa compagnia assicurativa (oggi Persona_3 Controparte_25
) al risarcimento dei danni patiti dai e, di conseguenza, anche nella parte in Parte_1 CP_32 cui ha dichiarato la predetta compagnia assicurativa obbligata a MA gli eredi dell'assicurata, annullando per l'effetto tali capi della sentenza.
I restanti motivi di appello formulati dalla e da rimangono Parte_1 Controparte_5 assorbiti.
§ 21. — Passando all'esame dell'appello principale proposto dalla esso si articola in tre CP_12 motivi.
§ 21.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “omessa pronuncia in ordine alla eccezione di estinzione per confusione delle obbligazioni di nei confronti degli Controparte_12 eredi del sig. ” e con il secondo motivo viene dedotta la: “carenza e/o difetto di Parte_7 motivazione ed erronea, incompleta e comunque contraddittoria valutazione delle risultanze processuali in ordine alla condanna di al risarcimento del danno in favore di Controparte_12
NI PA, , EN PA, e AT LO Controparte_2 Controparte_7
PA”.
I suddetti motivi possono esaminarsi congiuntamente, avendo il medesimo contenuto.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “7.4. Conclusivamente, il danno per perdita del rapporto parentale patito dal genitore di , , è stimabile, al valore Parte_7 Persona_2 attuale, nell'importo complessivo di € 168.133,33, il danno per perdita del rapporto parentale patito da ciascun fratello di , NI PA, SC PA, EN PA, Parte_7
, è stimabile, al valore attuale, nell'importo complessivo di € 90.533,33 e quello Controparte_7 patito dal fratello AT LO PA nell'importo di € 97.000,00. I danni così stimati sono risarcibili, in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. nei confronti dei predetti danneggiati, dal responsabile pagina 28 di 41 civile della (SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. CP_30
247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e dalla relativa compagnia assicurativa Parte_7
( ), nonché dal responsabile civile della FI UN (LD ON, Controparte_12 CP_4
LD OR, LD SA, LD VI, , ,
[...] CP_8 Controparte_5 tutti quali eredi di ) e dalla relativa compagnia assicurativa ( Persona_3 Controparte_25
). L'importo risarcitorio riconoscibile in capo a , in ragione del suo
[...] Persona_2 decesso e dell'assenza di prova di una delazione testamentaria, va attribuita, ai sensi dell'art. 566 c.c., in capo ad , NI PA, SC PA, EN PA, Parte_7 CP_7
e AT LO PA, nella misura di 1/6 ciascuno per € 28.022,22”. Deduce
[...]
l'appellante al riguardo: “A parere della concludente, la sentenza di prime cure è evidentemente errata e ingiusta per quanto attiene la condanna di al risarcimento dei danni patiti dai sig.ri CP_12
NI PA, , EN PA, e AT LO Controparte_2 Controparte_7
PA. Il Giudice di prime cure, infatti, nello statuire in ordine a detta condanna, non ha esaminato l'eccezione formulata da fin dal primo scritto difensivo relativamente all'intervenuta CP_12 estinzione per confusione dell'obbligazione ex artt. 1253 e 1303 c.c. (…) Sul piano del diritto sostanziale, l'essere gli attori soggetti attivi e passivi dell'obbligazione (in quanto danneggiati e comunque eredi del defunto ) consente di escludere categoricamente che i medesimi Parte_7 possano chiedere il risarcimento dei danni causati dal loro dante causa, essendo evidente che le obbligazioni risarcitorie derivanti dal sinistro (e che in via solidale graverebbero anche sulla
[...]
in forza della polizza RCA) risultano estinte per confusione. (…) Vi è poi un ulteriore, ma CP_12 non secondario, aspetto di infondatezza della domanda attrice. La garanzia prestata dalla CP_12
rientra nel novero di quelle per la responsabilità civile (artt. 1917 c.c. e 23 L. 990/69), avendo la
[...] funzione di tenere indenne l'assicurato ( ) di quanto questi in conseguenza del fatto Parte_7 accaduto durante il tempo dell'assicurazione deve pagare a un terzo. Da quanto sopra consegue la infondatezza della domanda in quanto gli odierni attori non rivestono la qualità di terzo danneggiato ma di responsabile civile, essendo pacifico che il loro dante causa era alla guida del veicolo AN
TA tg. MI 8E4497.”.
I due motivi sono fondati.
Invero, l'eccezione avanzata dalla – formalmente qualificata come eccezione di CP_12 confusione – deve essere opportunamente riqualificata nei termini che seguono.
Preliminarmente, però, occorre rammentare che la possibilità di procedere alla riqualificazione giuridica dell'eccezione de qua è stata sancita anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, pagina 29 di 41 come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (v. Cass. Civ. n. 6533/2024).
Ciò posto, osserva il Collegio che il risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale, riconosciuto in favore di NI, SC, EN, , AT LO e CP_7 Persona_2
per il decesso del congiunto , non poteva essergli attribuito.
[...] Parte_7
Infatti, in base a quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale patito "iure proprio" dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso.” (cfr. Cass. Civ. n. 4054/2023).
In particolare, nella motivazione della citata sentenza si legge quanto segue: “la sentenza impugnata ha affermato il principio della risarcibilità del danno parentale ancorché la responsabilità del medesimo fosse addebitabile esclusivamente alla vittima primaria del sinistro, non avvedendosi che il fatto verificatosi neppure aveva caratteristiche di antigiuridicità (tali da integrare un illecito risarcibile) perché la responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente alla danneggiata.”.
Ebbene, nel caso concreto, è stata accertata la responsabilità esclusiva di nella Parte_7 causazione del tragico incidente de quo, per cui i suddetti congiunti non possono legittimamente pretendere il risarcimento del danno patito per la morte dello stesso, difettando uno degli elementi costituivi della fattispecie risarcitoria, vale a dire il fatto illecito.
In definitiva, i motivi di appello n. 1 e 2 formulati dalla devono essere accolti. CP_12
Per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato il responsabile civile della (SC UO, nella qualità di CP_30 curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e Parte_7 la relativa compagnia assicurativa ( ) al risarcimento dei danni patiti da NI, Controparte_12
SC, EN, , AT LO e per il decesso del CP_7 Persona_2 congiunto , annullando tale capo della sentenza. Pt_7
Nulla può essere disposto a titolo di restituzione in favore della non avendo CP_12 quest'ultima né allegato, né provato di aver corrisposto alcun importo a favore dei PA in esecuzione della sentenza di primo grado, considerato altresì che, con ordinanza del 20/4/2021, è stata pagina 30 di 41 disposta la sospensione della efficacia esecutiva di tale sentenza nei confronti della suddetta appellante.
Il terzo motivo di appello avanzato dalla si deve ritenere assorbito, atteso che l'errore CP_12 materiale presente nella sentenza di primo grado di cui l'appellante si lamenta – vale a dire l'errata indicazione del nominativo di (deceduto) in luogo di quello di – è Parte_7 Persona_2 superato dalla caducazione del capo della sentenza in cui tale errore era contenuto.
§ 22. — Passando all'esame dell'appello principale proposto dai , esso si articola CP_32 in nove motivi.
§ 22.1 e 22.2 — I primi due motivi, come suesposto, sono inammissibili per carenza di interesse all'impugnazione.
§ 22.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna somma risarcitoria agli attori nella loro qualità di affini delle vittime del sinistro”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per contro, la medesima presunzione non può essere applicata in relazione al decesso della nuora e della cognata (in relazione alle pretese risarcitorie formulate per la morte di (rectius da Persona_1 Persona_4
PA NI, , PA EN, , PA AT Controparte_2 Controparte_7
LO, tutti in proprio e quali eredi del defunto padre PA ), atteso che si tratta Persona_2 di un mero rapporto di affinità, acquisito in età matura: in tale contesto era necessaria una prova circa l'effettività, attualità e concretezza del legame che, invece, non è stata articolata in maniera adeguata da parte attrice. Considerazioni del tutto analoghe valgono in relazione alle pretese risarcitorie formulate per la morte di da , in proprio e quale erede della Parte_7 CP_1 defunta moglie, DE PA, , DE NI, tutti in proprio e quali eredi CP_16 della defunta madre. Sotto tale profilo, la domanda attorea va respinta.”.
Deducono gli appellanti al riguardo: “preme evidenziare preliminarmente l'erroneità della statuizione che fa dipendere la risarcibilità del danno de quo dalla durata del rapporto o meglio dall'epoca di insorgenza del rapporto e non considera che la durata e/o l'epoca di insorgenza del rapporto, potrebbe, a tutto concedere, incidere sulla sola determinazione del quantum, ma non può portare ad un declassamento del rapporto tra gli affini e le vittime del sinistro. Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è innegabile che anche per gli affini il danno conseguente alla lesione dei rapporti affettivi, come insegnato dalla unanime giurisprudenza della
Suprema Corte, si presume e non necessita di prova circa l'effettività, l'attualità e la concreta sussistenza del legame. (…) La sentenza di primo grado è comunque errata nella parte in cui afferma che la prova sulla "effettività, attualità e concretezza del legame" non sarebbe stata adeguatamente pagina 31 di 41 articolata dagli attori. Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, e come rilevabile dagli atti del primo grado, gli attori, oltre a produrre i documenti diretti a comprovare il vincolo di parentela e di affinità, nella memoria istruttoria ex art 183, VI comma, n. 2 c.p.c., in via cautelativa, hanno articolato prove testimoniali dirette a provare le diverse espressioni dell'intenso e costante vincolo affettivo tra gli stessi e le vittime del sinistro.”.
Il motivo è infondato.
Invero, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, “in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza.” (v. Cass. Civ. n. 21988/2025).
Ebbene, nella fattispecie, i (attori in primo grado), avendo domandato il CP_32 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale relativo ai propri affini (rispettivamente e ), avrebbero dovuto allegare e dimostrare le circostanze di Persona_4 Parte_7 fatto dalle quali desumere l'effettiva e concreta esistenza di una relazione affettiva con tali soggetti.
Tuttavia, gli attori, nell'atto di citazione di primo grado, non avevano allegato alcuna circostanza concreta dalla quale evincere l'esistenza della predetta relazione affettiva, avendo esclusivamente affermato che il danno doveva essere liquidato “considerate tutte le circostanze del caso concreto sopra indicate – ma non meglio specificate – anche in ordine alle modalità del sinistro e in particolare la tragicità e brutalità dell'evento nonché la sensibilità della persona offesa”.
Pertanto, le richieste di prova per testi formulate dagli attori sul punto nella memoria istruttoria – che, in ogni caso, consistevano in capitoli di prova testimoniale aventi ad oggetto circostanze alquanto generiche o inconferenti – non erano ammissibili – e difatti non sono state accolte dal Giudice di primo grado – non potendo le parti dimostrare fatti non precedentemente allegati.
In definitiva, il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
§ 22.4 — Con il quarto motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto agli attori alcuna somma risarcitoria per la perdita della nipotina”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nulla può essere riconosciuto per la morte del feto portato in grembo al momento del decesso da . Invero, rispetto al nascituro Persona_4
pagina 32 di 41 non è affermabile la presenza di un complesso di relazione affettive consolidate ed integrate, la cui interruzione è causa di un danno non patrimoniale. Nulla, di conseguenza, può essere riconosciuto sotto tale profilo.”.
Deducono gli appellanti al riguardo: “Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la lesione del danno parentale non richiede sempre e comunque la sussistenza di relazioni affettive consolidate e si configura anche per il solo venir meno di una relazione affettiva potenziale come quella che si sarebbe sicuramente instaurata fra i nonni e la nascitura e tra gli zii e la nascitura, dell'età gestazionale di 6 mesi. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che nel caso del nascituro il danno si configura per il venir meno della relazione affettiva potenziale che si sarebbe potuta instaurare, ma che è mancata per effetto del decesso del nascituro.”.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ritiene il Collegio che si debba riconoscere in favore dei nonni della nascitura (vale a dire
, LI UL e ), il risarcimento del danno non CP_1 Persona_2 patrimoniale subito da questi ultimi per il decesso della stessa, tenuto conto dell'avanzata età gestazionale del feto al momento del sinistro stradale, della sofferenza che i (futuri) nonni avevano evidentemente patito per tale perdita e del forte rapporto che di regola lega i nonni con i nipoti, a differenza di quello tra zii e nipoti.
L'ammissibilità della pretesa risarcitoria de qua - concernente un relazione affettiva meramente potenziale – è stata implicitamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:
“nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di
Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.” (v Cass. Civ. n.
22859/2020).
Alla luce di ciò, si può pertanto procedere alla liquidazione in via equitativa del danno summenzionato, applicando le Tabelle del Tribunale di Roma (aggiornate al 2025) sul danno da morte di un congiunto – così come avvenuto per la liquidazione delle ulteriori voci di danno riconosciute in primo grado agli attori, dato che in merito all'avvenuta applicazione delle tabelle elaborate da tale tribunale non vi è stata alcuna impugnazione da parte degli altri appellanti.
Per tali motivi, appare equo liquidare il danno patito nei termini che seguono:
1) al nonno paterno della nascitura, , la somma di complessivi € Persona_2
pagina 33 di 41 46.196,80. Tale importo tiene conto del valore minimo tabellare pari a € 69.295,20 (considerato che aveva anni 85 al momento del sinistro), al quale è stata applicata una Persona_2 ulteriore diminuzione di 1/3 in ragione della relazione affettiva meramente potenziale con la vittima;
2) al nonno materno della nascitura, , la somma di complessivi € 48.121,70. CP_1
Tale importo tiene conto del valore minimo tabellare pari a € 72.182,50 (considerato che aveva anni 75 al momento del sinistro), al quale è stata applicata una ulteriore CP_1 diminuzione di 1/3 in ragione della relazione affettiva meramente potenziale con la vittima;
3) alla nonna materna della nascitura, , la somma di complessivi € 48.121,70. Persona_1
Tale importo tiene conto del valore minimo tabellare pari a € 72.182,50 (considerato che Per_1
aveva anni 73 al momento del sinistro), al quale è stata applicata una ulteriore diminuzione di
[...]
1/3 in ragione della relazione affettiva meramente potenziale con la vittima.
Su tali somme spettano poi la rivalutazione monetaria e gli interessi così come determinati nella sentenza di primo grado.
L'importo risarcitorio riconosciuto a favore di , in ragione del suo decesso, va CP_1 ripartito, in forza del suo testamento pubblico in atti, tra DE PA, DE NI,
[...]
e , in base alle rispettive quote ereditarie. CP_16 Persona_2
L'importo risarcitorio riconosciuto a favore di , in ragione del suo decesso, va Persona_1 ripartito, ai sensi dell'art. 566 c.c., tra DE PA, DE NI, e CP_16 Per_2
(quest'ultimo per rappresentazione ex art 467 c.c. della madre , in
[...] Persona_4 base alle rispettive quote ereditarie.
L'importo risarcitorio riconosciuto a favore di , in ragione del suo Persona_2 decesso, va ripartito, ai sensi dell'art. 566 c.c., tra PA EN, , PA Controparte_7
AT LO, PA NI (il quale è a sua volta deceduto, lasciando quali eredi RI
NA, PA IA e ), (la quale è a sua volta deceduta, Persona_2 Controparte_2 lasciando quali eredi , AR NI, e Controparte_15 Parte_2 CP_3 [...]
) e (quest'ultimo per rappresentazione ex art 467 c.c. del padre Parte_6 Persona_2 Parte_7
), in base alle rispettive quote ereditarie.
[...]
In conclusione, in parziale accoglimento del quarto motivo di appello formulato dai
, il responsabile civile della (SC UO, nella qualità di curatore CP_32 CP_30 speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la Parte_7 relativa compagnia assicurativa ( , in persona del legale rappresentante p.t.) – Controparte_12 quest'ultima nei limiti del massimale di polizza per sinistro con riferimento a tutti i risarcimenti riconosciuti per il medesimo sinistro di cui al presente giudizio – devono essere condannati in solido al pagina 34 di 41 pagamento delle predette somme.
Il responsabile civile della (SC UO, nella qualità di curatore speciale ex CP_30 art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la relativa Parte_7 compagnia assicurativa ( , in persona del legale rappresentante p.t.), devono essere Controparte_12 altresì condannati - la suddetta compagnia anche oltre il limite del massimale per la sua mala gestio riconosciuta dal Tribunale e non oggetto d'impugnazione - a pagare, su tutti i suddetti importi risarcitori, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria così come sancito nella sentenza di primo grado e non oggetto d'impugnazione.
§ 22.5 — Con il quinto motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna somma risarcitoria ad Per_2
nella sua qualità di erede, per rappresentazione ex art. 467 c.c., della nonna
[...] Per_1
”.
[...]
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Il danno per perdita del rapporto parentale patito da ciascun genitore di , e , è stimabile, Persona_4 CP_1 Persona_1 al valore attuale, nell'importo complessivo di € 161.666,66, mentre il danno per perdita del rapporto parentale patito da ciascun fratello di , PA DE, NI DE Persona_4
e , è stimabile, al valore attuale, nell'importo complessivo di € 90.533,33. L'importo CP_16 risarcitorio riconoscibile in capo a , in ragione del suo decesso e dell'assenza di Persona_1 prova di una delazione testamentaria, va attribuita, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., in capo a CP_1
nella misura di ½ per € 80.833,33 e in capo a PA DE, NI DE,
[...] CP_16
, nella misura di 1/6 ciascuno per € 26.944,44.”.
[...]
Deducono gli appellanti al riguardo: “Come risulta dagli atti del giudizio di primo grado e dal frontespizio della sentenza impugnata, il sig. , figlio delle vittime del sinistro Persona_2 [...]
e , ha agito nel presente giudizio solo quale erede dei nonni Pt_7 Persona_4
(nonno paterno) e (nonna materna), ai quali è stata Persona_2 Persona_1 riconosciuta, a titolo di danno parentale, la rispettiva somma complessiva di € 168.133,33 e di €
161.666,66. Il Tribunale, però, preso atto del decesso dei citati nonni, nel procedere alla ripartizione delle predette somme in favore dei rispettivi eredi costituiti, non ha liquidato alcunché nei confronti di quale erede (per rappresentazione alla defunta mamma) della nonna LI Persona_2
UL. Ed invero, la somma di € 161.666,66 riconosciuta dal Tribunale in favore di Per_1
è stata giustamente attribuita nella misura del 50 % (pari ad € 80.833,33) in favore del di lei
[...] coniuge , mentre il restante 50% (pari ad ulteriori € 80.833,33) è stato attribuito in CP_1 favore dei figli legittimi DE PA, e DE NI, escludendo, CP_16
pagina 35 di 41 erroneamente, dalla ripartizione, il nipote erede, al pari dei menzionati figli, in Persona_2 quanto subentrato per rappresentazione alla defunta mamma (figlia Persona_4 legittima di ).”. Persona_1
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha stabilito che il danno per perdita del rapporto parentale patito da Per_1
era stimabile nell'importo complessivo di € 161.666,66 e che tale importo, in ragione del
[...] decesso della , doveva essere attribuito, ai sensi dell'art. 571 c.c., nella misura di ½ in capo a Per_1
e nella misura di 1/6 ciascuno in capo a DE PA, NI e CP_1 CP_16
Tuttavia, il Giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che anche è Persona_2 erede della nonna (per rappresentazione ex art 467 c.c. della madre Persona_1 Persona_4
, con la conseguenza che la citata somma, riconosciuta in capo alla , doveva essere
[...] Per_1 ripartita anche a favore di . Persona_2
Occorre evidenziare altresì che il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato alla fattispecie in esame l'art. 571 c.c., mentre avrebbe dovuto applicare gli artt. 566 e 581 c.c., dato che CP_1
era il marito della mentre DE PA, NI e sono i figli della
[...] Per_1 CP_16
. Per_1
Pertanto, in accoglimento del quinto motivo di appello formulato dai , il citato CP_32 importo di € 161.666,66, liquidato in primo grado a favore di , deve essere così Persona_1 ripartito: 1/3 in capo a e i restanti 2/3 in capo a DE PA, DE NI, CP_1
e , in parti uguali tra loro. CP_16 Persona_2
Ovviamente, essendo deceduto nel frattempo anche , la quota di quest'ultimo CP_1 dovrà essere ulteriormente ripartita tra i suoi eredi (DE PA, DE NI,
[...]
e ) in base alle rispettive quote ereditarie stabilite nel testamento pubblico in CP_16 Persona_2 atti.
§ 22.6 — Con il sesto motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo avere accertato e dichiarato la corresponsabilità del conducente , non statuisce alcuna condanna al risarcimento dei danni liquidati in Controparte_17 favore degli attori, nei confronti dello stesso , in solido con gli altri coobbligati.”. CP_17
Il motivo è infondato.
Sul punto è sufficiente evidenziare che, a seguito dell'accertata assenza di responsabilità del nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa, nessuna condanna può essere CP_17 pronunciata nei suoi confronti.
§ 22.7 — Con il settimo motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della pagina 36 di 41 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha liquidato le spese giudiziali a carico delle parti soccombenti in misura di € 10.000,00, inferiore ai medi ed ai minimi tabellari di cui al Decreto
Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, come successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 8 marzo
2018 n. 37.”.
Il suddetto motivo è assorbito, in quanto l'accoglimento degli appelli principali e incidentali proposti nel presente giudizio dalle varie parti processuali comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, di cui si dirà infra.
§ 22.8 — Con l'ottavo motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale si è pronunciato, rigettandola, su una richiesta di danni iure hereditatis dei sig. , mai formulata dai predetti attori.”. CP_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “7.3. In particolare, , marito della CP_1 defunta , DE PA, e DE NI, figli della Persona_1 CP_16 predetta, invocano, iure proprio, il danno per la perdita del rapporto parentale e, iure hereditatis, il danno per la perdita del bene vita e l'agonia sofferta dalla vittima nei nove giorni prima del decesso.
Occorre analizzare in primo luogo la domanda svolta iure hereditatis per il danno per la perdita del bene vita e l'agonia sofferta dalla vittima e, poi, la richiesta del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale.
7.3.1. Sotto il primo profilo, va osservato che, secondo il dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno per la perdita del bene vita postula la possibilità della vittima di percepire sofferenze e lo scadimento delle condizioni verso il decesso, sicché è necessario che la stessa abbia conservato un livello di coscienza tale da apprezzare tale situazione, diversamente la domanda deve essere respinta (cfr. Cass. n. 13537/2014). Ebbene, nel caso concreto, parte attrice non ha fornito alcun principio di prova sul punto, omettendo di produrre le cartelle cliniche e non articolando una specifica prova testimoniale sul punto. Pertanto, non è evincibile la circostanza – costitutiva del diritto al risarcimento del danno terminale e catastrofale – della conservazione di un tasso di lucidità idonea a far ritenere che la vittima abbia elaborato un avvertimento del progressivo scadimento delle sue condizioni e dell'imminenza della fine. Ne consegue che, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio, la domanda per la voce di danno iure hereditatis va respinta.”.
Deducono gli appellanti al riguardo: “Il Tribunale, invero, a pagina 13 della sentenza impugnata, rigetta una asserita richiesta di danno iure hereditatis per la perdita del bene vita che sarebbe stata svolta dai sigg. (punto 7.3), di cui non vi è traccia nell'atto di citazione introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado ed in quelli successivi, anche perché tutti gli attori odierni appellanti (ad eccezione del minore , che avendo svolto la propria domanda in altro autonomo Persona_2 giudizio, ha agito nel presente giudizio solo quale erede dei nonni defunti), mai hanno rivestito la pagina 37 di 41 qualità di eredi delle vittime primarie del sinistro e mai si sono qualificati tali, avendo gli stessi agito nel presente giudizio esclusivamente per la tutela di diritti iure proprio. Sul punto, il giudice di primo grado ha pertanto emesso una pronuncia oltre la richiesta degli attori, in evidente violazione dell'art
112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi "su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa", con conseguente erroneità della sentenza e conseguente necessità di riformare la stessa sentenza sul punto,
o comunque di correggere (se ritenuto tale dalla Ecc.ma Corte di Appello adita) l'errore materiale della sentenza impugnata.”.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio che, a ben vedere, , , e NI non CP_1 CP_4 CP_16 hanno mai richiesto in primo grado il risarcimento, iure hereditatis, del danno per la perdita del bene vita e l'agonia sofferta da nei nove giorni prima del decesso. Persona_4
Da ciò discende che il Tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione – respingendo la relativa richiesta risarcitoria – in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Pertanto, in accoglimento dell'ottavo motivo di appello formulato dai , si deve CP_32 dichiarare che la sentenza di primo grado è viziata ex art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha respinto la predetta richiesta di risarcimento danni, mai formulata dagli attori, con conseguente annullamento del relativo rigetto.
§ 22.9 — Con il nono motivo di appello viene dedotta la: “presenza di alcuni errori materiali nella sentenza impugnata”.
Deducono gli appellanti al riguardo: “a) il Tribunale, in accoglimento della domanda degli eredi di , ha riconosciuto il danno in favore di quest'ultimo (padre della vittima Persona_2
), liquidato in € 168.133,30 e del tutto correttamente ha attribuito tale somma agli eredi Parte_7 di , (defunto), NI PA, , Persona_2 Parte_7 Controparte_2
EN PA, e AT LO PA nella misura di 1/6 ciascuno, pari ad Controparte_7
€ 28.022,22, omettendo, però, di specificare che la somma attribuita ad è da intendersi Parte_7 attribuita all'unico figlio del defunto , nato a [...] 1'8 dicembre 1992, Parte_7 Persona_2 subentrato per rappresentazione al defunto padre. b) Nella parte motiva della sentenza, e precisamente a pagina 16 riga 6 e riga 23, pagina 17 riga 21, pagina 18 riga 3 e riga 31 e pagina 21 riga 22, della sentenza impugnata, il Tribunale nell'individuare i germani di e nel procedere alla Parte_7 liquidazione dei danni nei confronti degli stessi, scrive testualmente "- i fratelli di , Parte_7
NI PA, SC PA, EN PA, e AT LO Controparte_7
PA...", con evidente errore del nome di battesimo della sorella " " PA, CP_2 erroneamente indicato al maschile "SC".”. pagina 38 di 41 Il motivo non merita accoglimento.
Infatti, gli errori materiali individuati dalla difesa dei – vale a dire l'errata CP_32 indicazione del nominativo di (deceduto) in luogo di quello di e Parte_7 Persona_2
l'imprecisa trascrizione del nome di battesimo di –, seppur effettivamente esistenti, Controparte_2 non devono essere corretti, atteso che, essendo stati accolti i motivi di appello n. 1 e 2 della i CP_12 capi della sentenza in cui erano contenuti tali errori sono venuti meno.
§ 23. — Per quanto riguarda le spese di lite del secondo grado di giudizio, ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per compensare dette spese, considerata la notevole complessità della fattispecie e l'accoglimento (in tutto o in parte) degli appelli principali e incidentali proposti dalle varie parti.
Invece, per quanto concerne le spese di lite del primo grado di giudizio, la riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione di tali spese, che sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), applicando i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria in primo grado, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Totale compenso tabellare: € 22.426,00
Le spese di lite del primo grado di giudizio, così come sopra calcolate, sostenute dalle seguenti parti processuali (1- la 2- LD ON, , SA e OR;
3- Parte_4 CP_8 CP_4
LD VI) sono poste a carico dei . CP_32
Le spese di lite del primo grado di giudizio, così come sopra calcolate, sostenute dai
, sono poste a carico di SC UO e della . CP_32 Controparte_12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla , dalla Parte_4 [...]
, da , da e dai (come meglio indicati CP_12 Controparte_5 Controparte_17 CP_32 nell'intestazione) di cui ai giudizi riuniti nn. 7545/2019 7669/2019, 8403/2019 e 8406/2019, sono stati riuniti al giudizio R.G. n. avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 13655/2019, così provvede: pagina 39 di 41 1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_24 Parte_8
2) Dichiara inammissibili i motivi di appello n. 1 e 2 proposti dai , per carenza CP_32 dell'interesse all'impugnazione;
3) Accoglie l'appello proposto dalla , da e da e, Parte_4 Controparte_5 Controparte_17 in parziale riforma della sentenza impugnata:
i) dichiara che la responsabilità per il sinistro per cui è causa va ascritta esclusivamente a carico del conducente della AN TA, ; Parte_7
ii) annulla il capo della sentenza nel quale è stata disposta la condanna solidale del responsabile civile della FI UN (LD ON, LD Controparte_4
OR, LD SA, LD VI, , tutti CP_8 Controparte_5 quali eredi di e la compagnia assicurativa Persona_3 Controparte_25
(oggi ) al risarcimento dei danni patiti dagli attori;
[...] Parte_4
iii) annulla il capo della sentenza nel quale è stato disposto l'obbligo della
[...]
(oggi ) a MA LD ON, Controparte_25 Parte_4 CP_4
, LD OR, LD SA, LD VI,
[...] CP_8
, tutti quali eredi di dalla condanna di cui al punto Controparte_5 Persona_3 precedente;
4) Accoglie l'appello proposto dalla e, in parziale riforma della sentenza Controparte_12 impugnata, annulla il capo della sentenza nel quale è stata disposta la condanna solidale del responsabile civile della (SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. CP_30
78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e della Parte_7 [...]
al risarcimento dei danni patiti dai PA per il decesso del congiunto;
CP_12 Parte_7
5) Accoglie in parte l'appello proposto dai e, in parziale riforma della sentenza CP_32 impugnata:
i) condanna in solido il responsabile civile della (SC UO, nella CP_30 qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la , in persona del legale rappresentante p.t. – Parte_7 Controparte_12 quest'ultima nei limiti del massimale di polizza per sinistro con riferimento a tutti i risarcimenti riconosciuti di cui al presente giudizio – a pagare a titolo di risarcimento del danno:
- l'ulteriore somma di € 46.196,80 in favore di , da ripartirsi Persona_2 tra gli eredi di quest'ultimo, come meglio specificato nella parte motivata;
- l'ulteriore somma di € 48.121,70 in favore di , da ripartirsi tra gli eredi CP_1
pagina 40 di 41 di quest'ultimo, come meglio specificato nella parte motivata;
- l'ulteriore somma di € 48.121,70 in favore di , da ripartirsi tra gli Persona_1 eredi di quest'ultima, come meglio specificato nella parte motivata;
ii) condanna in solido il responsabile civile della (SC UO, nella CP_30 qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_7 Controparte_12 quest'ultima anche oltre il limite del massimale, a pagare su tutti gli importi risarcitori di cui al punto precedente, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria così come sancito nella sentenza di primo grado;
iii) dichiara che l'importo € 161.666,66, liquidato in primo grado a favore di Per_1
, deve essere così ripartito: 1/3 in capo a e i restanti 2/3 in
[...] CP_1 capo a DE PA, DE NI, e , in parti CP_16 Persona_2 uguali tra loro;
iv) dichiara che la sentenza impugnata è viziata ex art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha respinto la richiesta di risarcimento danni iure hereditatis, mai formulata dagli attori, con conseguente annullamento della relativa pronuncia di rigetto;
6) Conferma per il resto la sentenza impugnata;
7) Condanna i e i rispettivi eredi (come meglio identificati nell'intestazione), in CP_32 solido fra loro, a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio in favore: 1) della
[...]
2) di LD ON, LD OR e degli eredi di Parte_4 CP_8
e SA;
3) di LD VI, che liquida in complessivi € 22.426,00 Controparte_4 ciascuno (così come raggruppati), oltre accessori di legge;
8) Condanna in solido UO SC e la , in persona del legale Controparte_12 rappresentante p.t., a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio in favore dei
, che liquida in complessivi € 22.426,00 per compensi ed € 1.713,00 per spese, CP_32 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. NI RI
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
pagina 41 di 41
Presidente Dott. NI RI
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. PANERI GIANFRANCO avv Elmi in sost AL LE Avv.
Appellato/i
CP_1 Avv. TO IC N.Q. EREDE Controparte_2 Avv. PA RI presente
N.Q. ERDEDE CP_3 Controparte_2 Avv. PA RI EO VA IN PR E Q EREDE Avv. PA TE LO avv PA IA in sost. IN Q EREDE (CONTUMACE) Controparte_4
Avv. AL ALFONSO IN Q EREDE (CONTUMACE)
Avv. PA IC IN PR E Q EREDE (DECEDUTO)
Avv. AL OS IN Q EREDE (CONTUMACE)
Avv. AL SA IN Q EREDE
Avv. TOSCANO LUIGI avv Caputo in sost.
IN Q EREDE Controparte_5 Avv. GARGIULO SEBASTIANO
Controparte_6 Avv. PANERI GIANFRANCO PA RA IN PR E Q EREDE Avv. PA TE LO IN PR E Q EREDE Avv. PA TE
[...]
IN PR E Q EREDE Controparte_7 pagina 1 di 41 Avv. TE LO CP_2
IN Q EREDE CP_8 Avv. TOSCANO LUIGI
IN Q.TA' DI EREDE Controparte_9 Avv. BIFULCO ANTONIETTA IN Q.TA' DI EREDE CP_10 Avv. BIFULCO ANTONIETTA
CP_11 Controparte_12 Avv. CILIBERTI GIUSEPPE NI CE NQ Avv.
CP_3 Avv. PA TE LO
Parte_2
Avv. PA TE CP_13
[...] CP_14 Avv. PA TE
[...]
Controparte_15 Avv. PA TE LO TO IC Avv. PA TE LO PA LB (N.Q. EREDE PA IC) Avv. PA TE LO
IN PR E Q EREDE CP_1
Avv. AL IN IN Q EREDE
Avv. AR NA (N.Q. EREDE PA IC)
Avv. PA TE LO PA RI(N.Q. EREDE PA IC)
Avv. PA TE LO
IN PR E Q EREDE CP_16 Avv. PA TE LO EO QU IN PR E Q EREDE Avv. PA TE LO PA OM IN PR E Q EREDE Avv. PA TE LO
CP_16
Avv. PA RI EO VA
Avv. PA RI EO VA
Avv. PA TE LO PA IC
Avv. PA TE LO PA IC
Avv. PA TE LO
Controparte_2 Avv. pagina 2 di 41 Controparte_2 Avv. PA OM Avv. CP_2 [...]
Parte_3 Avv. PA TE LO
Controparte_17 Avv. TOSCANO LUIGI PA DO Avv. PA RI PA DO Avv. PA TE LO
TE LO CP_2
Avv. PA RI PA LB
Avv. PA TE LO PA LB
Avv. PA TE LO NI CE
Avv. DE MARTINIS RAFFAELLA presente
Controparte_12 Avv. CILIBERTI GIUSEPPE avv Aguzzi in sost. AL ALFONSO Avv.
CP_8 Avv. TOSCANO LUIGI
Controparte_4
Avv. TOSCANO LUIGI AL SA
Avv. TOSCANO LUIGI AL OS
Avv. AL IN
Avv. LEO IC
Controparte_5 Avv. GARGIULO SEBASTIANO EO QU Avv. PA RI EO GENNARO Avv.
CP_16 Avv. PA TE LO EO QU Avv. PA TE LO PA TE LO Avv. TE CP_2 CP_13
N.Q.
[...] CP_14 Controparte_18 Avv. PA RI TO REDE DI PA CP_19
CP_2
CP_2
pagina 3 di 41 Avv. CP_20
N.Q.
[...] Controparte_21 Avv. PA RI
Controparte_22
Avv. AL NA
Avv. AR NA N.Q. Controparte_23
Avv. PA RI PA RI N.Q. Controparte_23
Avv. PA RI
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. PA eccepisce la novità dell'eccezione formulata nelle note conclusive da Parte_1
L'avv. Elmi chiede lo stralcio della comunicazione di interesse presentata dalla difesa PA
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
NI RI IA EL NI
Assistente giudiziario pagina 4 di 41 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI RI - Presidente
dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 3/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nelle cause civili in grado di appello iscritte ai n. 7545, 7669, 8403 e 8406 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(già ) (P.IVA: ), in persona Parte_4 Parte_5 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via E. Gianturco n. 6, presso lo studio dell'avv. Nicola Elmi e rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Paneri giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_12 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ciliberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
pagina 5 di 41 E
EO QU (C.F. ), (C.F. C.F._1 CP_16
) e EO VA (C.F. ), tutti in proprio e C.F._2 C.F._3 nella qualità di eredi di e;
AR NA Persona_1 CP_1
(C.F. ), PA RI (C.F. ) e C.F._4 C.F._5
PA LB (C.F. ), tutti nella qualità di eredi di PA C.F._6
IC che agiva in primo grado in proprio e nella qualità di erede di Persona_2
; PA OM (C.F. ,
[...] C.F._7 Controparte_7
(C.F. ) e PA TE LO (C.F. ), C.F._8 C.F._9 tutti in proprio e nella qualità di eredi di;
Persona_2 [...]
(C.F. ), (C.F. , CP_15 C.F._10 Parte_2 C.F._11
TO IC (C.F. ), (C.F. C.F._12 CP_3
) e (C.F. ), tutti nella C.F._13 Parte_6 C.F._14 qualità di eredi di che agiva in primo grado in proprio e nella qualità di Controparte_2 erede di;
PA LB (C.F. Persona_2
, nella qualità di erede di , e C.F._15 CP_1 Persona_1
; Persona_2 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Giorgio Scalia n. 10, presso lo studio dell'avv. AT C.
PA che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. IA PA, giusta procura in atti
- APPELLANTI - E
NI CE (C.F. ), nella qualità di Curatore speciale ex art. 78 C.F._16
c.p.c. dell'eredità beneficiata di Parte_7 elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 121, presso lo studio degli avv.ti
NI De IS e LL De IS, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
- APPELLATO -
E
AL IN ( ), nella qualità di erede di C.F._17 Persona_3 elettivamente domiciliata in Pompei, via Parrocchia n. 26, presso lo studio dell'avv. NI Leo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 6 di 41 - APPELLATA -
E
(C.F. ) Controparte_17 C.F._18 elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Veronese n. 86, presso lo studio dell'Avv. Carmela
LA e rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Toscano giusta procura in atti
- APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE -
E
AL SA (C.F. e (C.F. C.F._19 CP_8
), tutti nella qualità di eredi di C.F._20 Persona_3 elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Veronese n. 86, presso lo studio dell'Avv. Carmela
LA e rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Toscano giusta procura in atti
- APPELLATI -
E
( ), nella qualità di erede di Controparte_5 C.F._21 Persona_3 elettivamente domiciliata in S. NI Abate, via De Luca n. 3, presso lo studio degli avv.ti
AS GA e IA SA GA, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE -
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_9 C.F._22 CP_10
), tutti nella qualità di eredi di AL OS, quest'ultima nella qualità di C.F._23 erede di Persona_3 elettivamente domiciliati in Poggiomarino, via Ugo Foscolo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonietta
Bifulco che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATI -
E
AL ALFONSO, nella qualità di erede di , Persona_3 Controparte_24
AL NA e AL LE, tutti nella qualità di eredi di CP_4
quest'ultimo nella qualità di erede di e
[...] Persona_3 Controparte_22
pagina 7 di 41 , tutti nella qualità di eredi di AL OS, quest'ultima nella qualità Parte_8 di erede di Persona_3
- APPELLATI CONTUMACI-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – La (con due atti di citazione in appello, con i quali sono stati instaurati i Parte_4 giudizi R.G. n. 7545/2019 e 8406/2019), la (con atto di citazione in appello, con il Controparte_12 quale è stato instaurato il giudizio R.G. n. 7669/2019) e DE PA, DE CP_16
NI, PA NI, PA EN, , PA AT LO, Controparte_7 [...]
, AR NI, e CP_15 Parte_2 CP_3 Parte_6 Persona_2
(con atto di citazione in appello, con il quale è stato instaurato il giudizio R.G. n. 8403/2019) hanno tutti impugnato la sentenza n. 13655/2019, emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 27/6/19 – resa nel procedimento R.G. n. 19966/2012, promosso dai PA e dai (in proprio e/o nella qualità CP_1 di eredi come specificato nella intestazione) nei confronti di LD ON, CP_8
, LD SA, LD OR, LD VI e (nella Controparte_4 Controparte_5 loro qualità di eredi di , nonché nei confronti di , Persona_3 Controparte_17 Controparte_12
SC UO (nella qualità di Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. dell'eredità beneficiata di
[...] [...]
) e della (oggi ). Pt_7 Controparte_25 Parte_4
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
, in proprio e quale erede della defunta moglie , DE PA, CP_1 Persona_1
, DE NI, tutti in proprio e quali eredi della defunta madre CP_16 Per_1
, PA NI, , PA EN, , PA
[...] Controparte_2 Controparte_7
AT LO, tutti in proprio e quali eredi del defunto padre , Persona_2 Per_2
, quale erede della defunta nonna e del defunto nonno PA
[...] Persona_1 Per_2
, hanno convenuto in giudizio, innanzi il Tribunale di Roma, la Per_2 Controparte_25
(ora ), quale assicuratore per la r.c.a. dell'autovettura FI UN targata SA7l2134, CP_26
, quale conducente della vettura FI UN targata SA7l2134, LD ON, Controparte_17
LD OR, LD SA, LD VI, e Controparte_4 CP_8 CP_5
, questi ultimi in qualità di eredi di proprietaria dell'autovettura FI UN
[...] Persona_3 targata SA7l2134, nonché (ora ), quale assicuratore per la r.c.a. Controparte_27 CP_12 dell'autovettura AN TA tg Ml 8134497, e SC UO, quale curatore spec. ex art. 78 c.p.c. dell'eredità beneficiata del defunto , proprietario dell'autovettura AN TA tg Ml Parte_7
8134497, affinché – previa declaratoria delle esclusive o concorrenti responsabilità – fossero pagina 8 di 41 condannati in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente verificatosi in data in data
14 luglio 1996, alle ore 7.45 circa.
Esponevano gli attori che, nelle predette circostanze temporali, la specificata autovettura AN
TA, condotta da , mentre percorreva la S.S. 534 in direzione Sibari all'altezza del Km Parte_7
19,867, si era scontrata violentemente con la predetta autovettura FI UN, condotta da CP_17
, procedente nell'opposta direzione di marcia e che, in conseguenza della violenta collisione,
[...] erano deceduti il conducente della AN TA e la moglie , Parte_7 Persona_4 che incinta al sesto mese aveva perso anche il frutto del concepimento, mentre il figlio Per_2
, anch'egli trasportato, aveva riportato gravi lesioni personali.
[...]
Si costituiva , la quale: 1) in via pregiudiziale, eccepiva la carenza di Controparte_28 legittimazione attiva degli attori, l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda, la sua estinzione per intervenuta prescrizione, nonché la litispendenza del presente giudizio con altro giudizio pendente innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore (specificatamente per quanto attiene alla posizione di Per_2
) e la connessione e/o continenza del presente giudizio con quelli R.G. n. 344/97, R.G. n. 9/99,
[...]
R.G. n. 351/1998, R.G. n 3536/2011 pendenti innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore;
2) in via principale e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, invocando la responsabilità esclusiva di nel sinistro per cui è Parte_7 causa e la condanna di e dell'eredità beneficiata di in persona del suo Controparte_27 Parte_7 curatore al risarcimento dei danni tutti subiti dai soggetti aventi diritto o loro aventi causa;
in ogni caso, previa applicazione dell'art 27 l. 990/69 ovvero degli artt. 140 e 141 del D.lgs. 209/2005, chiedeva dichiararsi l'obbligazione della limitata al massimale di Controparte_25 polizza pari a € 1.549.370,69 (Lire 3.000.000.000); 3) in via subordinata, chiedeva dichiararsi
[...]
in via alternativa e/o solidale alla eredità beneficiata di , a tenere Controparte_27 Parte_7 indenne e MA, anche oltre il massimale di polizza, dalle Controparte_25 domande tutte nei suoi confronti proposte dagli attori principali, per l'intero e/o pro quota di responsabilità; in ogni caso, instava affinché fosse ridotto in proporzione al riconosciuto concorso di colpa nel fatto di il diritto al risarcimento in ipotesi spettante agli attori principali. Parte_7
Si costituivano, con la medesima comparsa di costituzione, LD ON, , CP_8
LD SA e LD OR, eccependo, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore del Tribunale di Nocera Inferiore o in subordine del Tribunale di Castrovillari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto.
pagina 9 di 41 Si costituiva, altresì, LD VI, che, oltre ad eccepire la nullità e l'inammissibilità della domanda poiché l'atto di citazione era stato notificato ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., rilevava l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del D.lgs. n. 209/05 e chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
Si costituiva (oggi ), la quale: 1) in via pregiudiziale e/o Controparte_29 Controparte_12 preliminare, instava per la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c. del presente giudizio a quelli incardinati davanti al Tribunale Civile di Nocera Inferiore da in dipendenza del Persona_2 medesimo fatto storico, nei confronti dei medesimi convenuti e Controparte_25 [...]
recanti R.G. 351/98 e R.G.3536/11; 2) nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto Controparte_27 delle domande come formulate nei confronti dell' in quanto inammissibili, infondate in Controparte_27 fatto e in diritto e comunque sfornite di prova;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dalla parte attrice, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa di tutti i conducenti delle auto coinvolte nel sinistro de quo, e, per l'effetto, la riduzione del risarcimento nei limiti della quota di responsabilità addebitata al conducente del veicolo assicurato, in ogni caso, con condanna di LD ON, LD OR, Controparte_4
LD SA, LD VI, , (eredi di ) e CP_8 Controparte_5 Persona_3 di a restituire tutto quanto la medesima fosse stata condannata a corrispondere in Controparte_17 eccedenza dall'accertato grado dì responsabilità riferibile al proprio assicurato nella causazione del sinistro de quo;
in ogni caso, in via ulteriormente subordinata, chiedeva dichiararsi che il limite massimo dell'eventuale obbligazione risarcitoria di fosse costituito dal massimale di CP_27 polizza, pari ad € 774.685,34, dedotta la complessiva somma di € 251.955,56 già corrisposta da
[...]
ad altri danneggiati del medesimo sinistro per cui è causa. CP_27
Si costituiva, infine, SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247
c.c. dell'eredità beneficiata del defunto , il quale, in via principale chiedeva il rigetto Parte_7 della domanda attrice in quanto infondata;
in via subordinata, sul presupposto del concorso di colpa nella causazione del sinistro fra i conducenti, chiedeva la liquidazione in favore degli attori della somma ritenuta di giustizia e comunque entro il massimale di cui alla polizza di assicurazione, con condanna di e di , in solido fra di loro, al Controparte_27 Controparte_25 risarcimento del relativo danno;
in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda attrice e di condanna ultra massimale, instava per la declaratoria di mala gestio nei confronti delle compagnie convenute e, per l'effetto, chiedeva che, in solido fra loro, fossero condannate a tenere indenne l'assicurato per tutte le somme ultra massimale eventualmente addebitate.
pagina 10 di 41 Così instaurato il contraddittorio, il giudice, con pronuncia resa in data 14 - 20 febbraio 2013, dichiarava la connessione del presente giudizio con le cause pendenti presso il Tribunale di Nocera
Inferiore n. 351/98 e n. 3536/2011.
Avverso tale ordinanza le parti attrici proponevano regolamento di competenza innanzi la Corte di
Cassazione, che, con ordinanza n. 10096/2014, cassava la gravata ordinanza e dichiarava la competenza del Tribunale di Roma sulla causa già iscritta al r.g. del medesimo ufficio con il n.
19966/12, fissando termine di mesi tre per la riassunzione e compensando le spese di lite.
Riassunta la causa, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c.. Successivamente, il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 296 c.p.c.. All'udienza del 31 gennaio 2019 fissata per la prosecuzione del giudizio, la causa, istruita in via documentale è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “a) dichiara che la responsabilità per il sinistro per cui è causa va ascritta nella misura di 2/3 a carico del conducente della CP_30
e nella misura di 1/3 a carico del conducente della FI UN;
b) condanna in solido il
[...] responsabile civile della (SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 CP_30 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la relativa compagnia Parte_7 assicurativa ( ), nei limiti del massimale di polizza per sinistro con riferimento a tutti Controparte_12
i risarcimenti riconosciuti per il medesimo sinistro di cui al presente giudizio, nonché il responsabile civile della (LD ON, LD OR, LD SA, CP_31 Controparte_4
LD VI, , , tutti quali eredi di ) e la CP_8 Controparte_5 Persona_3 relativa compagnia assicurativa ( ), nei limiti del massimale di polizza Controparte_25 per sinistro con riferimento a tutti i risarcimenti riconosciuti per il medesimo sinistro di cui al presente giudizio, a pagare a titolo del risarcimento del danno: - in favore di , la somma, al CP_1 valore attuale, di € 161.666,66 ciascuno, nonché la somma, nella qualità di erede di Per_1
, al valore attuale, di € 80.833,33; - in favore di PA DE, NI DE e
[...]
la somma per ciascuno, al valore attuale, di complessivi € 90.533,33, nonché la CP_16 somma per ciascuno dei predetti, nella qualità di erede di LI, al valore attuale, di € Per_1
26.944,44; - in favore di , NI PA, SC PA, EN PA e Parte_7
la somma per ciascuno, al valore attuale, di € 90.533,33 ciascuno e, in favore di Controparte_7
AT LO PA, la somma € 97.000,00, nonché la somma per ciascuno dei predetti, nella qualità di erede di , al valore attuale, di € 28.022,22; c) condanna in solido il Persona_2 responsabile civile della (SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 CP_30 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la relativa compagnia Parte_7
pagina 11 di 41 assicurativa ( ), nonché il responsabile civile della FI UN (LD ON, Controparte_12
LD OR, LD SA, LD VI, , Controparte_4 CP_8 CP_5
, tutti quali eredi di ) e la relativa compagnia assicurativa (
[...] Persona_3 [...]
) a pagare su tutti gli importi risarcitori di cui al capo b) il lucro cessante e gli Controparte_25 interessi legali come specificato in parte motiva;
d) dichiara tenuta a MA e Controparte_12 tenere indenne, nei limiti del massimale di polizza per sinistro con riferimento a tutti i risarcimenti riconosciuti per il medesimo sinistro di cui al presente giudizio, SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto , Parte_7 dalla condanna di cui al punto b); e) dichiara tenuta a MA e Controparte_25 tenere, nei limiti del massimale di polizza per sinistro con riferimento a tutti i risarcimenti riconosciuti per il medesimo sinistro di cui al presente giudizio, LD ON, LD Controparte_4
OR, LD SA, LD VI, , , tutti quali eredi di CP_8 Controparte_5
, dalla condanna di cui al punto b); f) compensa per ½ le spese di lite nel rapporto Persona_3 processuale principale e condanna in solido il responsabile civile della (SC CP_30
UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la relativa compagnia assicurativa ( ), nonché il Parte_7 Controparte_12 responsabile civile della FI UN (LD ON, LD OR, Controparte_4
LD SA, LD VI, , , tutti quali eredi di CP_8 Controparte_5 Per_3
) e la relativa compagnia assicurativa ( ) a pagare la
[...] Controparte_25 rimanente metà delle spese di lite delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi ed €
800,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
g) compensa le spese di lite in tutti gli altri rapporti processuali.”.
§ 4. — Con ordinanza del 6/5/2020 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente a e . Parte_1 Controparte_5
§ 5. — Successivamente, in applicazione dell'art. 335 c.p.c., i procedimenti R.G. n. 7669, 8403 e
8406 sono stati riuniti al giudizio R.G. n. 7545/2019.
§ 6. — Con ordinanza del 20/4/2021 è stata dichiarata la contumacia di ON LD,
e SA LD ed è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Controparte_4 anche nei confronti di . Controparte_12
§ 7. — Con ordinanza del 12/10/2021 è stato interrotto il processo, atteso il decesso di CP_4
e di LD SA, parti contumaci nei giudizi riuniti.
[...]
§ 8. — Una volta riassunto il processo ex art. 303 c.p.c. nei confronti degli eredi di CP_4
(ovvero , LD IL e LD MI) e di LD SA ovvero
[...] Controparte_24
pagina 12 di 41 Luigi, e OR) e costituitisi in giudizio esclusivamente Controparte_9 CP_22 CP_9
e con ordinanza del 31/1/2024 è stata dichiarata la contumacia di LD
[...] CP_10
IL, LD MI e . Controparte_22
§ 9. — Con le note conclusive, l'appellante ha insistito nell'eccezione di difetto di Parte_1 legittimazione attiva degli eredi di e PA NI e CP_1 Controparte_2 nell'eccezione di carenza di interesse ad impugnare dei in relazione ai primi due CP_32 motivi di appello formulati dagli stessi. Nel merito, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Roma in data 24/6/2019 – 27/6/2019 n. 13655/2019 accogliere i motivi d'appello e IN
VIA PRINCIPALE: - dichiarare il sinistro per cui è causa avvenuto per fatto e colpa esclusiva del defunto PA conducente e proprietario del veicolo targato MI 8E4497; - respingere ogni Pt_7 domanda a qualsiasi titolo proposta nei confronti di (già ) Parte_1 Controparte_25 in persona del suo legale rappresentante pro tempore dagli attori in primo grado e quindi da CP_1
in proprio e quale erede della defunta moglie , PA EO,
[...] Persona_1
, NI EO, tutti e tre in proprio e quali eredi della defunta madre CP_16
, NI PA, , EN PA, Persona_1 Controparte_2 CP_7
e AT PA tutti e cinque in proprio e quali eredi del defunto padre
[...] Per_2
, nonché da , ovvero dai loro eredi e/o aventi causa. -assolvere
[...] CP_2 Persona_2
(già ) da ogni domanda per qualsivoglia titolo proposta nei suoi Parte_1 Controparte_25 confronti dagli attori in primo grado, sia in proprio che nella loro qualità, e quindi da CP_1
, in proprio e quale erede della defunta moglie , da
[...] Persona_1 CP_4
e NI EO, tutti in proprio e quali eredi della defunta madre CP_16 Per_1
, da NI, , EN, e AT LO PA, tutti in
[...] CP_2 CP_7 proprio e quali eredi del defunto padre , nonché da Persona_2 Persona_2 quale erede della defunta nonna e del defunto nonno Persona_1 Persona_2
e/o dai loro eredi e aventi causa. -respingere per ogni ipotesi la domanda di mala gestio
[...] proposta da in proprio e quale erede della defunta moglie , CP_1 Persona_1 da e NI EO, tutti e tre in proprio e quali eredi della defunta madre CP_4 CP_16
, da NI, , EN, e LO AT PA, Persona_1 CP_2 CP_7 tutti e cinque in proprio e quali eredi del defunto padre . nonché da Persona_2
, quale erede della defunta nonna e del defunto nonno Persona_2 Persona_1
ovvero dai suoi eredi e/o aventi causa e dall'avv. SC NI Persona_2 nella sua qualità. -dichiarare per ogni ipotesi l'obbligazione di (già Parte_1 CP_25
pagina 13 di 41 ) quale assicuratore del veicolo targato SA 712134 limitata al massimale di polizza CP_33 pari a € 1.549.370,69, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
previa applicazione dell'art. 27
1.990/69 ovvero degli art. 140 e 141 del DLGS 209/2005 dichiarare l'obbligazione di Parte_1
(già ) quale assicuratore del veicolo tg. Tg. SA 712134 limitata al Controparte_25 massimale di polizza pari a € 1.549.370,69 (Lire 3.000.000.000), detratto quanto eventualmente già corrisposto. IN VIA SUBORDINATA sempre in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 24/6/2019 -27/6/2019 n. 13655/2019: -ridurre in misura minore per ogni ipotesi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali così come riconosciuti e liquidati in primo grado a favore di , in proprio e quale erede della defunta moglie CP_1 Per_1
, e NI EO, tutti in proprio e quali eredi della defunta
[...] CP_4 CP_16 madre , NI. Francesca. EN. e AT LO Persona_1 CP_7
PA, tutti in proprio e quali eredi del defunto padre : SEMPRE Persona_2
IN VIA SUBORDINATA -previa la già richiesta pronuncia in punto an di responsabilità esclusiva del de cuius nell'evento di danno per cui si discute, dichiarare tenuti e condannare Persona_2
(già ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore e il Controparte_12 Controparte_27 curatore speciale ex art. 78 c.p.c. dell'eredità beneficiata di Avv. SC NI, Parte_7 per i rispettivi titoli in via tra di loro solidale e/o alternativa al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali reclamati a seguito del sinistro avvenuto in data 14 luglio 1996 dagli attori in primo grado o comunque dai soggetti riconosciuti quali aventi diritto nel prefato giudizio di primo grado anche oltre il massimale di polizza;
-dichiarare tenuti e condannare Controparte_12
(già ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore in via alternativa e/o Controparte_27 solidale con il curatore ex art. 78 c.p.c. della eredità beneficiala di a tenere indenne Parte_7
e MA. anche oltre il massimale di polizza, per capitale rivalutazione monetaria interessi legali e spese di giudizio, (già ) in persona del suo legale Parte_1 Controparte_25 rappresentante prò tempore a MA dalle domande tulle nei suoi confronti proposte da CP_1
. in proprio e quale erede della defunta moglie , da
[...] Persona_1 CP_4
, IO EO. tutti e tre in proprio e quali eredi della defunta madre CP_16 Per_1
, da NI. Francesca. EN, e AT LO PA tutti e cinque
[...] CP_7 in proprio e quali eredi del defunto padre . nonché da Persona_2 Per_2
quale erede della defunta nonna e del defunto nonno
[...] Persona_1 [...]
ovvero dai loro eredi e/o aventi causa, per l'intero e/o pro quota di responsabilità Persona_2 denegatamene riconosciuta in capo a conducente della vettura targata SA 712134 Controparte_17 assicurata per la RC con la (oggi ); IN VIA DI ULTERIORE Controparte_25 Parte_1
pagina 14 di 41 SUBORDINE -ridurre per ogni ipotesi il grado di corresponsabilità di nel sinistro Controparte_17 per cui è causa, con conseguente riduzione della condanna al risarcimento spettante agli attori nel primo grado in capo a , limitando sempre l'obbligo risarcitorio nei limiti del massimale di Parte_1 polizza Con vittoria delle spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio.”. Pt_1
§ 10. – Con le note conclusive, l'appellante (nel prosieguo anche solo Controparte_12
) ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Corte d'Appello, CP_12 contrariis rejectis, in riforma della sentenza resa dal predetto Tribunale, rigettare le domande formulate dai sig.ri (anche considerato il decesso dello stesso, come rilevato al punto Parte_7 sub 3 del presente atto), NI PA, , EN PA, Controparte_2 CP_7
e AT LO PA nei confronti della concludente in quanto inammissibili, infondate in
[...] fatto e in diritto e comunque sfornite di prova per i motivi di cui sub 1, sub 2 e sub 3 del presente atto,
e per l'effetto condannare i sig.ri , NI PA, , EN Parte_7 Controparte_2
PA, e AT LO PA alla restituzione di tutto quanto eventualmente Controparte_7 versato loro in esecuzione della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario delle spese generali, Iva e CAP del presente giudizio.”.
§ 11. — Con le note conclusive, gli appellanti PA e hanno insistito nell'eccezione di CP_1 inammissibilità degli appelli principali proposti dalla e da e degli appelli Parte_1 CP_12 incidentali formulati da e , nell'eccezione di estinzione ex art. 307 Controparte_5 Controparte_17
c.p.c. del giudizio R.G. n. 8406/2019 e nell'eccezione di estinzione ex art. 305 c.p.c. degli appelli incidentali proposti da e . Nel merito, hanno chiesto di accogliersi Controparte_5 Controparte_17 le seguenti conclusioni: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, rigettata ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dell'atto di appello introduttivo del giudizio r.g. 8403/2019 ed in riforma della sentenza impugnata: 1) accertare e dichiarare la responsabilità quantomeno prevalente del conducente la FI UN T.D. targata SA712134, CP_17
e la responsabilità concorrente del conducente proprietario della AN TA targata MI
[...]
8E4497 , nella causazione del sinistro per cui è causa;
1a) condannare, Parte_7 conseguentemente, il conducente del veicolo FI UN TD targato SA 712134, Controparte_17
(erroneamente escluso nel dispositivo della sentenza di primo grado), la proprietaria Per_3
(e per essa gli eredi), la , in persona del legale rappresentante pro-
[...] Controparte_34 tempore, quale assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica del veicolo FI UN
(quest'ultima anche a titolo di mala gestio già accertata dal Tribunale), l'Avv. SC UO quale curatore speciale dell'eredità beneficiata di conducente/proprietario della Parte_7 CP_30 tg. MI 8E4497 e la in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_35
pagina 15 di 41 quale assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica del veicolo (quest'ultima CP_30 anche a titolo di mala gestio già accertata dal Tribunale), in solido tra loro, in proporzione alla quota di responsabilità accertata dalla Ecc.ma Corte di Appello adita, al risarcimento di tutti i gravissimi danni parentali patiti e patiendi dagli appellanti, ognuno in proprio e nelle rispettive qualità di eredi, come già quantificati e liquidati dal Tribunale, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo;
2) accertare e dichiarare il diritto degli attori, odierni appellanti, al risarcimento dei danni subiti per la perdita dei rispettivi affini;
2a) condannare, conseguentemente tutti i convenuti, in solido tra loro (le assicuratrici anche a titolo di mala gestio già accertata dal Tribunale), in proporzione alla quota di responsabilità accertata dalla Ecc.ma Corte di Appello adita, al risarcimento dei danni subiti dagli attori affini, come richiesti nell'atto di citazione introduttivo del primo grado o nella diversa misura ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte di Appello, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto (14/7/1996) al saldo;
3) accertare e dichiarare il diritto degli attori, odierni appellanti, al risarcimento dei danni subiti per la perdita della nipotina non nata;
3a) condannare, conseguentemente tutti i convenuti, in solido tra loro (le assicuratrici anche a titolo di mala gestio già accertata dal Tribunale), in proporzione alla quota di responsabilità accertata dalla Ecc.ma Corte di Appello adita, al risarcimento dei danni subiti per la perdita della nipotina non nata, come richiesti nell'atto di citazione introduttivo del primo grado o nella diversa misura ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte di Appello, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto (14/7/1996) al saldo;
4) provvedere alla attribuzione, in favore di nato a [...] l'[...], nella sua qualità di erede per rappresentazione alla Persona_2 mamma (figlia legittima di e di ) della Persona_4 Persona_1 CP_1 quota pari ad ¼ della somma liquidata dal Tribunale in favore della predetta nonna Per_1
e della quota pari ad ¼ della somma liquidata dal Tribunale in favore del predetto nonno
[...]
; 5) accertare e dichiarare che nessuna domanda iure hereditatis è stata formulata CP_1 dagli attori sig.ri odierni appellanti, nei confronti dei convenuti;
6) provvedere alla correzione CP_1 degli errori materiali contenuti nella sentenza impugnata e quindi : a) correggere l'errore materiale presente alla pagina 18 riga 3 ed alla pagina 21 riga 22 della sentenza impugnata, sostituendo la frase
“in favore di ” con la seguente : “in favore di quale unico figlio Parte_7 Persona_2 legittimo del defunto ”; b) correggere l'errore materiale presente alla pagina 16 riga 6 e Parte_7 riga 23, alla pagina 17 riga 21, alla pagina 18 riga 3 e riga 31 e alla pagina 21 riga 22, della sentenza impugnata, sostituendo il nome “SC” PA, erroneamente indicato, con quello effettivo dell'attrice, “ ” PA (e quindi in favore dei suoi eredi legittimi nelle misure di legge); 7) CP_2 liquidare le spese del precedente grado di giudizio tenendo conto dei medi tabellari previsti dallo pagina 16 di 41 scaglione di tariffa corrispondente al valore della domanda formulata dagli attori o, comunque, nella misura corrispondente ai valori medi tabellari previsti dallo scaglione corrispondente al totale delle somme liquidate in favore degli attori odierni appellanti;
8) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”.
§ 12. — Con le comparse di costituzione e riposta depositate nei vari giudizi riuniti, l'appellata ha chiesto l'accoglimento degli appelli proposti dalla e il rigetto di quelli Controparte_5 Parte_1 formulati da e dai . Ha chiesto altresì l'accoglimento del proprio appello CP_12 CP_32 incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “riformare quanto disposto dalla sentenza impugnata con una pronuncia che affermi l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale del
14/07/1996 avvenuto sulla statale nel Comune di Cassano Ionio (CS) del defunto;
per Parte_7
l'effetto, disporre che nulla sia dovuto agli eredi responsabile del sinistro, nulla sia Parte_7 dovuto agli eredi della , nulla sia dovuto a titolo di lucro cessante e di Persona_4 interessi legali, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, ivi comprese le spese generali da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
in subordine, qualora l'Ecc.ma
Corte ravvisi un sia pur minimo concorso di colpa nella causazione del sinistro de quo del CP_17
(conducente della FI UN) voglia ridurre gli importi di danno liquidati attribuendoli ai soli
[...] eredi con compensazione integrale delle spese legali.”. CP_1
§ 13. — Con le note conclusionali, l'appellato ha chiesto di accogliersi le Controparte_17 seguenti conclusioni: “l'Ecc.ma Corte di Appello voglia così provvedere: rigettare l'appello principale dei sig.ri PA e , nelle rispettive qualità ed accogliere l'appello incidentale proposto dal CP_1 comparente , avverso la sentenza del Tribunale di Roma XII Sez. Civile, Giudice Controparte_17
Unico UC De FO IA, n. 13655/2019 resa il 27.06.2019, e riformare la stessa con la pronuncia di mancanza assoluta di qualsivoglia responsabilità del , stante la manifesta CP_17 infondatezza della pronuncia in fatto ed in diritto;
- condannare gli appellanti principali sig.ri PA
e , in proprio e nelle rispettive qualità, in solido, al pagamento delle spese e competenze del CP_1 presente grado di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario;
-accogliere l'appello proposto dalla .”. Parte_1
§ 14. — Con le note conclusionali, gli appellati e LD OR hanno CP_8 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “l'Ecc.ma Corte di Appello voglia così provvedere: - accogliere l'appello incidentale proposto dal sig. , nonché l'appello principale proposto dalla CP_17 soc. , avverso la sentenza del Tribunale di Roma XII Sez., Civile, Giudice Unico Parte_1
UC De FO IA, n. 13655/2019 resa il 27.06.2019, e riformare la stessa con la pronuncia di mancanza di qualsivoglia responsabilità del , stante la sua manifesta CP_17
pagina 17 di 41 infondatezza in fatto ed in diritto;
-condannare gli appellati sig.ri PA e , in solido al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario.”.
§ 15. — Con la propria comparsa di costituzione e riposta, l'appellata LD VI ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma, rigettare gli atti di appello principali cosi come formulati, dai sig.ri DE PA, CP_1 [...]
, DE NI, PA NI, PA EN, , PA CP_16 Controparte_7
AT LO, , nonché dei sig.ri , , AR NI, Persona_2 Controparte_15 Parte_2
, , questi quali eredi della sig.ra , per essere CP_3 Parte_6 Controparte_2 assolutamente inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondati in fatto e diritto, nonché come proposto e formulato dalla Respingere, inoltre, ogni domanda a qualsiasi titolo Controparte_36 proposta nei confronti della sig.ra LD VI. Confermare la manleva a carico della
[...]
, così come indicate nella sentenza di primo grado. Condannare gli appellanti Controparte_25 principali, o chi di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
§ 16. — Con le comparse di costituzione e riposta depositate nei vari giudizi riuniti, l'appellato
UO SC non si è opposto all'accoglimento dell'appello formulato dai e ha CP_32 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, opponendosi alla richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c., procedere con la correzione dell'errore materiale in cui è incorso il Giudice di prime cure nella parte dispositiva della sentenza laddove indica quale beneficiario del risarcimento il Sig. e non il Sig. . Parte_7 Persona_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
§ 17. — Con la comparsa di costituzione e riposta a seguito di riassunzione, gli appellati
[...]
e hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ecc.ma CP_9 CP_10
Corte di Appello di Roma, rigettare gli atti di appello principali formulati dai sig.ri , CP_1
DE PA, DE NI, PA NI, PA EN, CP_16
, PA AT LO, , nonché dei sig.ri , Controparte_7 Persona_2 Controparte_15
, AR NI,, , , eredi di , Parte_2 CP_3 Parte_6 Controparte_2 per essere l'appello infondato in fatto e in diritto, nonché rigettare l'appello proposto da
[...]
; -2) Rigettare, in ogni caso, ogni domanda a qualsiasi titolo, proposta nei confronti di Parte_9
e , per quanto di ragione;
- 3) Condannare gli appellanti alla CP_10 Controparte_9 refusione delle spese processuali in favore degli appellati e , con CP_10 Controparte_9 distrazione al procuratore antistatario.”.
pagina 18 di 41 § 18. — All'odierna udienza i difensori delle parti costituite presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 19. — In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di e Controparte_24 Parte_8
(non precedentemente dichiarata), ai quali è stato regolarmente notificato il ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c..
Inoltre, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. degli appelli principali della e di e degli appelli incidentali di e Parte_1 CP_12 Controparte_5 CP_17
, sollevata dalla difesa dei in quanto, dalla lettura degli atti di appello
[...] CP_32 principali e incidentali, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che gli appellanti principali e incidentali vogliono conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello principale dei , sollevata dalla difesa di LD VI, per le stesse ragioni. CP_32
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. formulata dai nei CP_32 confronti dell'appello di essa è ormai superata dall'esame del merito della controversia. CP_12
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di inammissibilità degli appelli incidentali di e – per la pretesa tardività degli stessi –, formulata dalla difesa dei Controparte_5 Controparte_17
, atteso che i citati appelli incidentali sono stati proposti, conformemente a quanto CP_32 statuito dall'art. 343 c.p.c., nelle comparse di risposta tempestivamente depositate ( Controparte_5 in data 10/3/2020 nella causa R.G. 7545/2019 e in data 23/3/2020 nella causa R.G. Controparte_17
8403/2019), a nulla rilevando che la avesse notificato il primo atto di citazione in appello Parte_1 già nel novembre del 2019.
Per quanto riguarda l'eccezione di estinzione ex art. 307 c.p.c. del giudizio R.G. n. 8406/2019, sollevata dai , occorre osservare che il predetto giudizio non si è affatto estinto, dato CP_32 che ha tempestivamente riassunto ex art. 303 c.p.c. il giudizio R.G. n. 7545/2019, al quale Parte_1 erano già stati riuniti gli altri procedimenti R.G. n. 7669, 8403 e 8406.
Conseguentemente l'eccezione in esame va respinta.
Anche l'eccezione di estinzione ex art. 305 c.p.c. degli appelli incidentali proposti da CP_5
e , sollevata sempre dalla difesa dei , deve essere rigettata,
[...] Controparte_17 CP_32 considerato che, da un lato, è improprio il riferimento all'estinzione di un “appello incidentale”, dall'altro lato, come sopra rammentato, il giudizio nel quale erano stati proposti i citati gravami incidentali è stato riassunto tempestivamente.
pagina 19 di 41 Passando all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dalla Parte_1 nei confronti degli eredi di PA NI, e preme Controparte_2 CP_1 evidenziare che tale eccezione, in realtà, attiene al merito della controversia.
Si deve ricordare, al riguardo, che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio sul merito ed è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla relativa questione si sia eventualmente formato il giudicato), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono - come nel caso concreto - all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto.
Ebbene, anche a voler prescindere da quanto precede, l'eccezione della è comunque Parte_1 infondata, atteso che gli eredi di PA NI (cioè RI NA, PA IA e Per_2
), gli eredi di (cioè , AR NI,
[...] Controparte_2 Controparte_15 Parte_2
e ) e gli eredi di (cioè DE PA, CP_3 Parte_6 CP_1 [...]
DE NI e ) hanno dimostrato la loro qualità di erede, producendo: CP_16 Persona_2
1) il certificato di morte dei predetti defunti;
2) i certificati storici delle famiglie di Parte_10
3) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, autenticate dal relativo Pubblico Ufficiale e
[...] attestanti i nominativi degli eredi legittimi di , e il testamento pubblico Parte_10 dello stesso (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione in appello dei CP_1
del 5/5/2020). CP_32
Pertanto, anche l'eccezione de qua va respinta.
Deve essere rigettata altresì l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dei CP_32
– per essersi costituiti parti civili nel giudizio penale a carico di per il reato di cui Controparte_17 all'art. 589 c.p. –, avanzata dalla nelle proprie note conclusionali, atteso che sussiste la Parte_1 legittimazione ad agire in questa sede dei , tenuto conto che la CP_32 sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata all'esito del citato giudizio penale, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", non ha efficacia vincolante nel presente giudizio civile di danno, come si specificherà meglio nel prosieguo. pagina 20 di 41 Merita invece accoglimento l'eccezione di carenza di interesse ad impugnare formulata dalla Pt_1
e relativa ai primi due motivi di appello proposti dai , concernenti la
[...] CP_32 graduazione delle colpe nell'incidente stradale per cui è causa a carico del guidatore della FI ( CP_17
) e della AN ( ).
[...] Parte_7
Invero, occorre rammentare che: “il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte.” (v. Cass. Civ. n. 19327/2024).
Ebbene, nel caso concreto, i – creditori del risarcimento del danno da lesione del CP_32 rapporto parentale – non hanno alcun interesse giuridicamente apprezzabile all'accertamento di un grado di responsabilità maggiore a carico del – responsabilità calcolata in 1/3 dal Giudice di CP_17 prime cure – dato che, in base all'art. 2055 c.c., se il fatto dannoso è imputabile a più persone – come nella fattispecie – tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Pertanto, i possono pretendere l'integrale pagamento del danno liquidato da uno CP_32 qualunque dei condebitori solidali, a prescindere dalla gravità delle rispettive colpe, essendo tale aspetto rilevante solo nei rapporti interni tra detti condebitori, ai fini dell'azione di regresso.
In definitiva, i motivi di appello n. I e II proposti dai devono dichiararsi CP_32 inammissibili, difettando l'interesse ad impugnare.
§ 20. — Nel merito l'appello principale della , di cui ai giudizi R.G. n. 7545 e 8406, si Parte_1 articola in 4 motivi.
§ 20.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “l'erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di responsabilità di nel sinistro, nonché la Controparte_17 errata, insufficiente ed illogica interpretazione delle norme di legge (artt. 652 cpp;
art. 2054 cc, II comma;
art. 115 e 116 cpc e art. 2967 cc) e la errata ed omessa e/o carente valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione probatoria acquisita.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “6. Occorre, quindi, passare all'esame delle questioni inerenti alla responsabilità nella causazione del sinistro.
6.1. Va immediatamente osservato che la decisione penale non può esplicare efficacia di giudicato nel presente procedimento in ragione della formula assolutoria utilizzata “perché il fatto non costituisce retato”. (…) Ciò nondimeno il materiale probatorio formatosi in sede penale e le pertinenti sentenze sono pienamente utilizzabili nel presente giudizio, atteso che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura pagina 21 di 41 sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. n. 1593/2017). Nello specifico, la sentenza che sia stata pronunciata costituisce documentazione delle prove raccolte nel diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 4652/2011).
6.2. Ciò premesso in punto di diritto sull'utilizzabilità del materiale probatorio formatosi in sede penale, occorre soffermarsi sulle principali evidenze istruttorie. La ricostruzione del sinistro per cui è causa può essere effettuata sulla base degli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di per Controparte_17 omicidio plurimo colposo ai sensi dell'art. 589 c.p.c. e conclusosi con sentenza di assoluzione confermata in sede di legittimità. In particolare, tra gli atti utilizzabili risultano la consulenza tecnico modale del P.M. e la comunicazione di notizia di reato, con i pertinenti rilievi tecnici, effettuati dalla polizia Stradale. Dalla comunicazione di notizia di reato a norma dell'art. 347 c.p.p. e dai pertinenti rilievi tecnici effettuati dalla Polizia di Stato è possibile desumere le caratteriste del campo del sinistro e alcuni elementi oggettivi sulle condotte di guida dei veicoli coinvolti. Il campo del sinistro è costituito dal tratto della S.S. 534, al km. 19,867, nel comune di Cassano all'Jonio (CS). Il tratto di strada è a doppio senso di circolazione, con una corsia per ogni senso di marcia, in rettilineo, avente il piano viabile asfaltato della larghezza di m. 7,50, fiancheggiato da banchine su entrambe i lati di m. 1,50 ciascuno e guard-rail. Sulla semicarreggiata di sinistra, vale a dire nel senso di marcia opposto a quello consentito dalla AN, è stata rilevata traccia di pneumatico attribuita alla ruota destra della predetta vettura AN, per un'estensione di circa 18 m. prima dell'impatto, con andamento obliquo verso destra dal margine sinistro a m. 1,80 verso destra con interruzione nel punto d'urto, verso il centro della carreggiata, leggermente spostato a sinistra, sulla corsia di pertinenza della AN TA
(la circostanza, erroneamente indicato nel corpo della comunicazione della notizia di reato, dove si fa riferimento alla corsia della FI UN, emerge con chiarezza dalla planimetria allegata e dall'istruttoria penale). I danni alle autovetture sono stati importanti nella parte anteriore e le vetture
FI UN e AN TA, nella posizione statica assunta dopo il sinistro, sono state rinvenute, rispettivamente, la prima proprio al termine della predetta traccia con posizione trasversale e con frontale rivolto verso il lato destro, la seconda sull'estremo margine destro, a cavallo del guardrail, con la parte anteriore rivolta verso sinistra. Dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. nell'ambito pagina 22 di 41 del pertinente procedimento penale, sono state valutate le velocità e le condotte sulla base dei richiamati rilievi: la velocità della AN TA è stata in 90 km/h circa nella fase pre-sinistro e in 65 km/h circa in fase d'urto, a seguito di una frenata stimata in 18 m.; la velocità della FI UN, in relazione alla quale non è stata individuata un'azione frenante, è stata stimata in 65 km/h circa sia in fase pre-sinistro che in fase d'urto. Sulla scorta dei richiamati elementi di carattere tecnico e di natura tendenzialmente oggettiva, il consulente ha attribuito la responsabilità del sinistro in via esclusiva al conducente del veicolo AN TA, il quale avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia con velocità sostenuta.
6.3. I risultati della consulenza tecnica sopra richiamati sono stati contestati da parte attrice, in particolare in ordine alla circostanza che le tracce di pneumatico siano state lasciate dalla ruota anteriore destra della , alla velocità tenuta dalla FI UN e all'asserita irrilevanza CP_30 della sua condotta di guida, inosservante l'obbligo di tenere il margine destro ai sensi dell'art. 143
CdS. Ritiene il giudicante che, a prescindere dalla difficolta di ricostruire il sinistro nelle sue circostanze più dettagliate, assuma un valore centrale l'inoppugnabile fatto che il veicolo CP_30 abbia invaso l'opposta corsia ad una velocità sostenuta. È di tutta evidenza la gravità ed abnormità di tale condotta assunta ad una distanza ridotta dal sopraggiungere della FI UN: sempre sulla base dei rilievi tendenzialmente oggettivi redatti dalla Polizia Stradale, occorre, infatti, tenere conto che le tracce di pneumatico sono state rilevate al km. 19,853 mentre la collisione è avvenuta al km. 19,867, appena 14 metri dopo, traducibili in pochi secondi (2,8 secondo la consulenza del P.M.). Ritiene il giudicante di condividere la predetta consulenza relativamente ai dati oggettivi posti a base delle valutazioni e alla stima delle velocità, ma di discostarsi parzialmente relativamente alla valutazione delle responsabilità.
6.4. Tale profilo deve essere esaminato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale l'affermazione di una forma di responsabilità del conducente del motociclo non esclude una responsabilità a carico dell'altro conducente e ai sensi dell'art. 2054 c.c. - nel caso di scontro tra veicoli - ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta
(cfr., per tutte, Cass. n. 23431/2014). In particolare, va osservato che non è adeguatamente provato che le tracce di pneumatico siano state lasciate dalla ruota anteriore destra della , atteso CP_30 che l'affermazione contenuta nella relazione della Polizia stradale è priva di qualsiasi motivazione e appare apodittica relativamente all'individuazione dello pneumatico. Dalla possibilità che la traccia sia stata lasciata dalla ruota anteriore sinistra discende che lo spazio libero – nella fase di invasione - lasciato nella corsia percorsa dalla FI UN era di circa m. 2,80 (come indicato nel rilievo grafico planimetrico redatto dalla Polizia Stradale), a cui si deve aggiungere la banchina di circa 1,50. In tale pagina 23 di 41 contesto, il consulente del P.M. non ha adeguatamente considerato la condotta di guida del conducente della FI UN, il quale, nonostante il campo del sinistro fosse in rettilineo e senza ostacoli di visibilità, non solo non risulta aver rallentato, ma soprattutto ha effettuato una sterzata a sinistra nella fase terminale del sinistro, anziché avvicinarsi al margine destro, in aderenza con il precetto di cui all'art. 143, co. 1, CdS, a mente del quale “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
D'altro canto, proprio sulla base delle richiamate circostanze, risulta che l'osservanza del richiamato precetto avrebbe consentito, con significative probabilità, di evitare l'impatto o comunque di modificarlo in senso decisamente più laterale e verso la fiancata, con probabilità di conseguenze meno significative. Si ravvisa, pertanto, una concorrente responsabilità a carico del conducente del veicolo della AN TA, che ha invaso l'opposta corsia di marcia e tenuto una velocità eccessiva, e a carico del conducente della FI UN, che non ha mantenuto il margine destro della carreggiata in violazione dell'art. 143 CdS. Nel valutare, con giudizio equitativo, l'incidenza delle due condotte addebitabili al conducente della nel determinismo dell'evento, che peraltro ha dato origine con CP_30
l'invasione di corsia a tutta la concatenazione di eventi che ha portato alla drammatica collisione, le stesse appaiono significativamente preponderanti, sicché la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa va ascritta nella misura di 2/3 a carico del conducente della e CP_30 nella misura di 1/3 a carico del conducente della FI UN.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “si censura la decisione del Tribunale di Roma n. 13655/2019
(…) - per avere errato nella ricostruzione del sinistro e quindi per aver attribuito al conducente del veicolo FI "UN" targata SA 712134 la responsabilità concorsuale nella misura di Controparte_17
1/3 nel sinistro avvenuto lungo la S.S. 534 in Comune di Cassano Jonio in data 14 luglio 1996 a seguito del quale sono deceduti e;
- per aver omesso di dichiarare la Parte_7 Persona_4 responsabilità esclusiva del fatto in capo al conducente e proprietario del veicolo AN "TA" targata 44 , in contrasto con 1'art. 2054 c.c.; - per non aver tenuto nella dovuta Parte_7 considerazione e per aver negato valore probatorio al Verbale redatto dalla Polizia Stradale e ai rilievi planimetrici ivi contenuti, nonché alla CTU cinematica del prof. redatta nel Per_5 procedimento penale, riconoscendo per contro valore probatorio alla Consulenza redatta ad istanza di parte attrice;
- per non aver attribuito valore probatorio agli elementi di prova acquisiti nell'ambito del processo penale e per non aver attribuito efficacia di giudicato alla ricostruzione del fatto (id est la valenza della manovra di emergenza posta in essere dal prima dell'urto) operata dai Giudici CP_17 penali nei tre gradi di giudizio, che hanno visto assolto l'assicurato dall'imputazione per il CP_17 reato di cui all'art. 589 c.p. in relazione al decesso di e di , giudizi nei Parte_7 Persona_4
pagina 24 di 41 quali gli odierni appellati erano costituti parti civili al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.
(…) Senza alcuna convincente motivazione, il Tribunale ha perfino tacciato di errore i rilievi tecnici compiuti dalla Polizia Stradale nell'immediatezza del fatto, nel lontano 1996, laddove i Militi evidenziavano che le tracce di pneumatico prese in considerazione dalla P.S. erano state lasciate dalla ruota anteriore destra della AN TA. Non si tratta di una affermazione apodittica, lo si ripete, ma di una affermazione basata sui rilievi effettuati dagli stessi agenti, con rigore e competenza, immediatamente dopo l'accadimento del sinistro. (…) Si precisa ancora una volta come l'imputazione del in sede penale fosse relativa proprio all'art. 589 c.p. per non essersi portato verso CP_17
l'estremo margine destro della strada rispetto alla propria direzione di marcia, portandosi invece sulla sinistra proprio nel momento in cui il PA tentava di rimettersi sulla propria destra. (…) La Corte di Cassazione ha confermato la statuizione di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro
n. 43/2004, così motivando: "le parti ricorrenti non hanno però considerato che i giudici dell'appello hanno posto l'accento sul fatto che secondo il consulente del P.M il PA aveva invaso la corsia percorsa dal in maniera repentina ed a distanza ravvicinata tanto che tra il momento di CP_17 avvistamento della situazione di pericolo da parte del e l'urto erano trascorsi al massimo 2,8 CP_17 secondi. In un tale lasso di tempo il poteva porre in essere solo una manovra di emergenza. CP_17
Non si poteva quindi imputare al predetto il fatto di non essersi accostato sulla propria destra, di non aver subito frenato o di non aver proseguito la marcia nella propria corsia come sostenuto dalle parti civili. Sul punto i giudici hanno ancora osservato che l'improvviso spostamento dell'auto condotta dal
PA a breve distanza dalla FI Una faceva supporre che la vittima non avrebbe recuperato la corretta traiettoria di marcia nel periodo di tempo ancora a disposizione;
il peraltro non CP_17 poteva conoscere le ragioni per le quali il PA aveva deviato la sua andatura e non poteva ragionevolmente prevedere che quest'ultimo avrebbe recuperato la propria direzione di marcia. Se il si fosse limitato a frenare e si fosse allargato sulla destra o avesse continuato nella propria CP_17 corsia, lo scontro frontale sarebbe stato inevitabile qualora il PA avesse proseguito senza compiere deviazioni. Secondo il Collegio la manovra di emergenza posta in essere dal non CP_17 poteva ritenersi erronea, e l'unica causa dell'impatto era stato il repentino inatteso recupero della propria direzione di marcia da parte del PA dopo aver invaso l'altrui semicarreggiata". (…). Il
Tribunale non ha fatto dunque una corretta applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, in quanto la relativa presunzione ha carattere sussidiario ed è quindi inoperante allorché l'indagine sulle concrete modalità del sinistro consenta di individuare nel comportamento di uno solo dei conducenti il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso. Nel caso specifico, a nostro avviso, l'indagine sulla dinamica del sinistro e gli elementi probatori acquisiti quale la perizia ricostruttiva redatta in sede penale e il pagina 25 di 41 Verbale redatto dalla Polizia stradale hanno consentito di individuare nel comportamento del solo
PA il fattore esclusivo ed assorbente dell'evento dannoso.”.
Il motivo è fondato.
Occorre innanzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità: “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove.” (v. Cass. Civ. n. 15296/2024).
Si deve altresì ricordare che: “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass. Civ. n. 13672/2019 e n. 6941/2021).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sebbene la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti di per il reato di cui all'art. 589 c.p., Controparte_17 concernente l'incidente stradale de quo, non sia vincolante – essendo stata utilizzata la formula “perché il fatto non costituisce reato” relativa all'esclusione dell'elemento soggettivo –, sussistano comunque prove idonee a dimostrare l'assenza di responsabilità del nella causazione del predetto CP_17 incidente – addebitabile esclusivamente all'altro conducente, – così da superare la Parte_7 presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c., a differenza di quanto statuito dal Giudice di prime cure.
Invero, tra il materiale probatorio formatosi in sede penale – e prodotto nel presente giudizio – assumono particolare rilevanza la consulenza tecnico modale disposta dal P.M. (a firma del Prof.
e la comunicazione di notizia di reato, con i pertinenti rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Per_5
Stradale.
Nello specifico, dalla consulenza espletata – che appare completa, intrinsecamente coerente e motivata in modo adeguato, ritenendosi pertanto attendibili i risultati ai quali perviene all'esito delle verifiche effettuate – si desume che: 1) la velocità della AN TA, guidata da , era Parte_7
pagina 26 di 41 nella fase pre-sinistro di 90 km/h circa e in fase d'urto di 65 km/h circa, mentre la velocità della FI
UN, guidata da , era di 65 km/h circa sia in fase pre-sinistro che in fase d'urto – Controparte_17 velocità quest'ultima certamente regolamentare in relazione al limite massimo vigente sulle strade extraurbane, pari a 90 km/h; 2) la AN TA, proveniente dal senso opposto, si era spostata oltre la mezzeria del piano viabile, andando ad impegnare nettamente la corsia di pertinenza della FI UN;
3) il , al fine di evitare la collisione frontale, atteso che l'autovettura antagonista si era portata CP_17 verso il margine opposto della strada, aveva operato una modifica della propria traiettoria verso il centro del piano viabile;
4) i tempi tecnici e gli spazi di cui godeva il conducente della FI gli avevano consentito l'attuazione solo parziale di tale manovra d'emergenza; 5) contestualmente, , Parte_7 percependo di percorrere la corsia di marcia riservata all'opposto flusso di traffico, aveva tentato di riportarsi sulla propria corsia, agendo sul sistema frenante e sul sistema direzionale;
6) l'urto si era concretizzato a cavallo della linea bianca discontinua di separazione delle due corsie;
7) tra il momento di avvistamento della situazione di pericolo da parte del e l'urto erano trascorsi al massimo 2,8 CP_17 secondi.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, reputa il Collegio che nessun rimprovero possa essere mosso al , dato che quest'ultimo, considerato il brevissimo lasso di tempo di cui disponeva, CP_17 aveva attuato l'unica manovra esigibile nel caso concreto, a fronte della gravità e imprevedibilità della condotta del PA, che aveva invaso l'opposta corsia ad una velocità sostenuta.
Infatti, non si può imputare al conducente della FI UN di non essersi spostato verso il margine destro della strada, di non aver subito frenato o di non aver proseguito la marcia nella propria semicarreggiata, atteso che il non poteva ragionevolmente prevedere che CP_17 Parte_7 avrebbe corretto la propria traiettoria e recuperato la direzione di marcia e considerato altresì che, nel margine destro della strada, era presente un guard-rail continuo – circostanza che aveva indotto istintivamente il a preferire una manovra d'emergenza verso il centro della carreggiata. CP_17
Oltretutto, per quanto concerne la traccia di pneumatico impressa sulla pavimentazione stradale
(nella corsia della FI UN), preme evidenziare che tale traccia è stata attribuita, in base ai rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Stradale nell'immediatezza dell'evento (e ribaditi dal consulente
, alla ruota anteriore destra della AN, e che in ogni caso, anche a voler ritenere che detta Per_5 traccia fosse attribuibile alla ruota anteriore sinistra del veicolo, ciò non escluderebbe il fatto che aveva invaso la corsia opposta, così determinando, in via esclusiva, l'inizio della Parte_7 sequenza causale che aveva portato al tragico incidente.
Né si può sostenere – come invece afferma la difesa dei – che la velocità della CP_32
FI fosse di 120 km/h, dato che, in base a quanto rilevato, su basi scientifiche, dal consulente nominato pagina 27 di 41 dal P.M., tale velocità non era compatibile con gli effetti dell'urto sulle carrozzerie delle due auto, tenuto conto della lunghezza delle tracce di frenata della AN, delle conseguenze dello scontro e delle condizioni di peso dei veicoli.
In conclusione, il primo motivo di appello della deve essere accolto, così come il Parte_1 primo motivo di appello incidentale formulato da e l'appello incidentale proposto Controparte_5 dal , attesa l'identità delle censure avanzate (i.e. l'assenza di responsabilità del conducente CP_17 della FI UN).
Da tanto consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui il
Giudice ha condannato il responsabile civile della FI UN (LD ON, Controparte_4
LD OR, LD SA, LD VI, , tutti quali CP_8 Controparte_5 eredi di e la relativa compagnia assicurativa (oggi Persona_3 Controparte_25
) al risarcimento dei danni patiti dai e, di conseguenza, anche nella parte in Parte_1 CP_32 cui ha dichiarato la predetta compagnia assicurativa obbligata a MA gli eredi dell'assicurata, annullando per l'effetto tali capi della sentenza.
I restanti motivi di appello formulati dalla e da rimangono Parte_1 Controparte_5 assorbiti.
§ 21. — Passando all'esame dell'appello principale proposto dalla esso si articola in tre CP_12 motivi.
§ 21.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “omessa pronuncia in ordine alla eccezione di estinzione per confusione delle obbligazioni di nei confronti degli Controparte_12 eredi del sig. ” e con il secondo motivo viene dedotta la: “carenza e/o difetto di Parte_7 motivazione ed erronea, incompleta e comunque contraddittoria valutazione delle risultanze processuali in ordine alla condanna di al risarcimento del danno in favore di Controparte_12
NI PA, , EN PA, e AT LO Controparte_2 Controparte_7
PA”.
I suddetti motivi possono esaminarsi congiuntamente, avendo il medesimo contenuto.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “7.4. Conclusivamente, il danno per perdita del rapporto parentale patito dal genitore di , , è stimabile, al valore Parte_7 Persona_2 attuale, nell'importo complessivo di € 168.133,33, il danno per perdita del rapporto parentale patito da ciascun fratello di , NI PA, SC PA, EN PA, Parte_7
, è stimabile, al valore attuale, nell'importo complessivo di € 90.533,33 e quello Controparte_7 patito dal fratello AT LO PA nell'importo di € 97.000,00. I danni così stimati sono risarcibili, in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. nei confronti dei predetti danneggiati, dal responsabile pagina 28 di 41 civile della (SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. CP_30
247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e dalla relativa compagnia assicurativa Parte_7
( ), nonché dal responsabile civile della FI UN (LD ON, Controparte_12 CP_4
LD OR, LD SA, LD VI, , ,
[...] CP_8 Controparte_5 tutti quali eredi di ) e dalla relativa compagnia assicurativa ( Persona_3 Controparte_25
). L'importo risarcitorio riconoscibile in capo a , in ragione del suo
[...] Persona_2 decesso e dell'assenza di prova di una delazione testamentaria, va attribuita, ai sensi dell'art. 566 c.c., in capo ad , NI PA, SC PA, EN PA, Parte_7 CP_7
e AT LO PA, nella misura di 1/6 ciascuno per € 28.022,22”. Deduce
[...]
l'appellante al riguardo: “A parere della concludente, la sentenza di prime cure è evidentemente errata e ingiusta per quanto attiene la condanna di al risarcimento dei danni patiti dai sig.ri CP_12
NI PA, , EN PA, e AT LO Controparte_2 Controparte_7
PA. Il Giudice di prime cure, infatti, nello statuire in ordine a detta condanna, non ha esaminato l'eccezione formulata da fin dal primo scritto difensivo relativamente all'intervenuta CP_12 estinzione per confusione dell'obbligazione ex artt. 1253 e 1303 c.c. (…) Sul piano del diritto sostanziale, l'essere gli attori soggetti attivi e passivi dell'obbligazione (in quanto danneggiati e comunque eredi del defunto ) consente di escludere categoricamente che i medesimi Parte_7 possano chiedere il risarcimento dei danni causati dal loro dante causa, essendo evidente che le obbligazioni risarcitorie derivanti dal sinistro (e che in via solidale graverebbero anche sulla
[...]
in forza della polizza RCA) risultano estinte per confusione. (…) Vi è poi un ulteriore, ma CP_12 non secondario, aspetto di infondatezza della domanda attrice. La garanzia prestata dalla CP_12
rientra nel novero di quelle per la responsabilità civile (artt. 1917 c.c. e 23 L. 990/69), avendo la
[...] funzione di tenere indenne l'assicurato ( ) di quanto questi in conseguenza del fatto Parte_7 accaduto durante il tempo dell'assicurazione deve pagare a un terzo. Da quanto sopra consegue la infondatezza della domanda in quanto gli odierni attori non rivestono la qualità di terzo danneggiato ma di responsabile civile, essendo pacifico che il loro dante causa era alla guida del veicolo AN
TA tg. MI 8E4497.”.
I due motivi sono fondati.
Invero, l'eccezione avanzata dalla – formalmente qualificata come eccezione di CP_12 confusione – deve essere opportunamente riqualificata nei termini che seguono.
Preliminarmente, però, occorre rammentare che la possibilità di procedere alla riqualificazione giuridica dell'eccezione de qua è stata sancita anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, pagina 29 di 41 come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (v. Cass. Civ. n. 6533/2024).
Ciò posto, osserva il Collegio che il risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale, riconosciuto in favore di NI, SC, EN, , AT LO e CP_7 Persona_2
per il decesso del congiunto , non poteva essergli attribuito.
[...] Parte_7
Infatti, in base a quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale patito "iure proprio" dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso.” (cfr. Cass. Civ. n. 4054/2023).
In particolare, nella motivazione della citata sentenza si legge quanto segue: “la sentenza impugnata ha affermato il principio della risarcibilità del danno parentale ancorché la responsabilità del medesimo fosse addebitabile esclusivamente alla vittima primaria del sinistro, non avvedendosi che il fatto verificatosi neppure aveva caratteristiche di antigiuridicità (tali da integrare un illecito risarcibile) perché la responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente alla danneggiata.”.
Ebbene, nel caso concreto, è stata accertata la responsabilità esclusiva di nella Parte_7 causazione del tragico incidente de quo, per cui i suddetti congiunti non possono legittimamente pretendere il risarcimento del danno patito per la morte dello stesso, difettando uno degli elementi costituivi della fattispecie risarcitoria, vale a dire il fatto illecito.
In definitiva, i motivi di appello n. 1 e 2 formulati dalla devono essere accolti. CP_12
Per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato il responsabile civile della (SC UO, nella qualità di CP_30 curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e Parte_7 la relativa compagnia assicurativa ( ) al risarcimento dei danni patiti da NI, Controparte_12
SC, EN, , AT LO e per il decesso del CP_7 Persona_2 congiunto , annullando tale capo della sentenza. Pt_7
Nulla può essere disposto a titolo di restituzione in favore della non avendo CP_12 quest'ultima né allegato, né provato di aver corrisposto alcun importo a favore dei PA in esecuzione della sentenza di primo grado, considerato altresì che, con ordinanza del 20/4/2021, è stata pagina 30 di 41 disposta la sospensione della efficacia esecutiva di tale sentenza nei confronti della suddetta appellante.
Il terzo motivo di appello avanzato dalla si deve ritenere assorbito, atteso che l'errore CP_12 materiale presente nella sentenza di primo grado di cui l'appellante si lamenta – vale a dire l'errata indicazione del nominativo di (deceduto) in luogo di quello di – è Parte_7 Persona_2 superato dalla caducazione del capo della sentenza in cui tale errore era contenuto.
§ 22. — Passando all'esame dell'appello principale proposto dai , esso si articola CP_32 in nove motivi.
§ 22.1 e 22.2 — I primi due motivi, come suesposto, sono inammissibili per carenza di interesse all'impugnazione.
§ 22.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna somma risarcitoria agli attori nella loro qualità di affini delle vittime del sinistro”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per contro, la medesima presunzione non può essere applicata in relazione al decesso della nuora e della cognata (in relazione alle pretese risarcitorie formulate per la morte di (rectius da Persona_1 Persona_4
PA NI, , PA EN, , PA AT Controparte_2 Controparte_7
LO, tutti in proprio e quali eredi del defunto padre PA ), atteso che si tratta Persona_2 di un mero rapporto di affinità, acquisito in età matura: in tale contesto era necessaria una prova circa l'effettività, attualità e concretezza del legame che, invece, non è stata articolata in maniera adeguata da parte attrice. Considerazioni del tutto analoghe valgono in relazione alle pretese risarcitorie formulate per la morte di da , in proprio e quale erede della Parte_7 CP_1 defunta moglie, DE PA, , DE NI, tutti in proprio e quali eredi CP_16 della defunta madre. Sotto tale profilo, la domanda attorea va respinta.”.
Deducono gli appellanti al riguardo: “preme evidenziare preliminarmente l'erroneità della statuizione che fa dipendere la risarcibilità del danno de quo dalla durata del rapporto o meglio dall'epoca di insorgenza del rapporto e non considera che la durata e/o l'epoca di insorgenza del rapporto, potrebbe, a tutto concedere, incidere sulla sola determinazione del quantum, ma non può portare ad un declassamento del rapporto tra gli affini e le vittime del sinistro. Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è innegabile che anche per gli affini il danno conseguente alla lesione dei rapporti affettivi, come insegnato dalla unanime giurisprudenza della
Suprema Corte, si presume e non necessita di prova circa l'effettività, l'attualità e la concreta sussistenza del legame. (…) La sentenza di primo grado è comunque errata nella parte in cui afferma che la prova sulla "effettività, attualità e concretezza del legame" non sarebbe stata adeguatamente pagina 31 di 41 articolata dagli attori. Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, e come rilevabile dagli atti del primo grado, gli attori, oltre a produrre i documenti diretti a comprovare il vincolo di parentela e di affinità, nella memoria istruttoria ex art 183, VI comma, n. 2 c.p.c., in via cautelativa, hanno articolato prove testimoniali dirette a provare le diverse espressioni dell'intenso e costante vincolo affettivo tra gli stessi e le vittime del sinistro.”.
Il motivo è infondato.
Invero, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, “in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza.” (v. Cass. Civ. n. 21988/2025).
Ebbene, nella fattispecie, i (attori in primo grado), avendo domandato il CP_32 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale relativo ai propri affini (rispettivamente e ), avrebbero dovuto allegare e dimostrare le circostanze di Persona_4 Parte_7 fatto dalle quali desumere l'effettiva e concreta esistenza di una relazione affettiva con tali soggetti.
Tuttavia, gli attori, nell'atto di citazione di primo grado, non avevano allegato alcuna circostanza concreta dalla quale evincere l'esistenza della predetta relazione affettiva, avendo esclusivamente affermato che il danno doveva essere liquidato “considerate tutte le circostanze del caso concreto sopra indicate – ma non meglio specificate – anche in ordine alle modalità del sinistro e in particolare la tragicità e brutalità dell'evento nonché la sensibilità della persona offesa”.
Pertanto, le richieste di prova per testi formulate dagli attori sul punto nella memoria istruttoria – che, in ogni caso, consistevano in capitoli di prova testimoniale aventi ad oggetto circostanze alquanto generiche o inconferenti – non erano ammissibili – e difatti non sono state accolte dal Giudice di primo grado – non potendo le parti dimostrare fatti non precedentemente allegati.
In definitiva, il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
§ 22.4 — Con il quarto motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto agli attori alcuna somma risarcitoria per la perdita della nipotina”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nulla può essere riconosciuto per la morte del feto portato in grembo al momento del decesso da . Invero, rispetto al nascituro Persona_4
pagina 32 di 41 non è affermabile la presenza di un complesso di relazione affettive consolidate ed integrate, la cui interruzione è causa di un danno non patrimoniale. Nulla, di conseguenza, può essere riconosciuto sotto tale profilo.”.
Deducono gli appellanti al riguardo: “Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la lesione del danno parentale non richiede sempre e comunque la sussistenza di relazioni affettive consolidate e si configura anche per il solo venir meno di una relazione affettiva potenziale come quella che si sarebbe sicuramente instaurata fra i nonni e la nascitura e tra gli zii e la nascitura, dell'età gestazionale di 6 mesi. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che nel caso del nascituro il danno si configura per il venir meno della relazione affettiva potenziale che si sarebbe potuta instaurare, ma che è mancata per effetto del decesso del nascituro.”.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ritiene il Collegio che si debba riconoscere in favore dei nonni della nascitura (vale a dire
, LI UL e ), il risarcimento del danno non CP_1 Persona_2 patrimoniale subito da questi ultimi per il decesso della stessa, tenuto conto dell'avanzata età gestazionale del feto al momento del sinistro stradale, della sofferenza che i (futuri) nonni avevano evidentemente patito per tale perdita e del forte rapporto che di regola lega i nonni con i nipoti, a differenza di quello tra zii e nipoti.
L'ammissibilità della pretesa risarcitoria de qua - concernente un relazione affettiva meramente potenziale – è stata implicitamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:
“nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di
Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.” (v Cass. Civ. n.
22859/2020).
Alla luce di ciò, si può pertanto procedere alla liquidazione in via equitativa del danno summenzionato, applicando le Tabelle del Tribunale di Roma (aggiornate al 2025) sul danno da morte di un congiunto – così come avvenuto per la liquidazione delle ulteriori voci di danno riconosciute in primo grado agli attori, dato che in merito all'avvenuta applicazione delle tabelle elaborate da tale tribunale non vi è stata alcuna impugnazione da parte degli altri appellanti.
Per tali motivi, appare equo liquidare il danno patito nei termini che seguono:
1) al nonno paterno della nascitura, , la somma di complessivi € Persona_2
pagina 33 di 41 46.196,80. Tale importo tiene conto del valore minimo tabellare pari a € 69.295,20 (considerato che aveva anni 85 al momento del sinistro), al quale è stata applicata una Persona_2 ulteriore diminuzione di 1/3 in ragione della relazione affettiva meramente potenziale con la vittima;
2) al nonno materno della nascitura, , la somma di complessivi € 48.121,70. CP_1
Tale importo tiene conto del valore minimo tabellare pari a € 72.182,50 (considerato che aveva anni 75 al momento del sinistro), al quale è stata applicata una ulteriore CP_1 diminuzione di 1/3 in ragione della relazione affettiva meramente potenziale con la vittima;
3) alla nonna materna della nascitura, , la somma di complessivi € 48.121,70. Persona_1
Tale importo tiene conto del valore minimo tabellare pari a € 72.182,50 (considerato che Per_1
aveva anni 73 al momento del sinistro), al quale è stata applicata una ulteriore diminuzione di
[...]
1/3 in ragione della relazione affettiva meramente potenziale con la vittima.
Su tali somme spettano poi la rivalutazione monetaria e gli interessi così come determinati nella sentenza di primo grado.
L'importo risarcitorio riconosciuto a favore di , in ragione del suo decesso, va CP_1 ripartito, in forza del suo testamento pubblico in atti, tra DE PA, DE NI,
[...]
e , in base alle rispettive quote ereditarie. CP_16 Persona_2
L'importo risarcitorio riconosciuto a favore di , in ragione del suo decesso, va Persona_1 ripartito, ai sensi dell'art. 566 c.c., tra DE PA, DE NI, e CP_16 Per_2
(quest'ultimo per rappresentazione ex art 467 c.c. della madre , in
[...] Persona_4 base alle rispettive quote ereditarie.
L'importo risarcitorio riconosciuto a favore di , in ragione del suo Persona_2 decesso, va ripartito, ai sensi dell'art. 566 c.c., tra PA EN, , PA Controparte_7
AT LO, PA NI (il quale è a sua volta deceduto, lasciando quali eredi RI
NA, PA IA e ), (la quale è a sua volta deceduta, Persona_2 Controparte_2 lasciando quali eredi , AR NI, e Controparte_15 Parte_2 CP_3 [...]
) e (quest'ultimo per rappresentazione ex art 467 c.c. del padre Parte_6 Persona_2 Parte_7
), in base alle rispettive quote ereditarie.
[...]
In conclusione, in parziale accoglimento del quarto motivo di appello formulato dai
, il responsabile civile della (SC UO, nella qualità di curatore CP_32 CP_30 speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la Parte_7 relativa compagnia assicurativa ( , in persona del legale rappresentante p.t.) – Controparte_12 quest'ultima nei limiti del massimale di polizza per sinistro con riferimento a tutti i risarcimenti riconosciuti per il medesimo sinistro di cui al presente giudizio – devono essere condannati in solido al pagina 34 di 41 pagamento delle predette somme.
Il responsabile civile della (SC UO, nella qualità di curatore speciale ex CP_30 art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la relativa Parte_7 compagnia assicurativa ( , in persona del legale rappresentante p.t.), devono essere Controparte_12 altresì condannati - la suddetta compagnia anche oltre il limite del massimale per la sua mala gestio riconosciuta dal Tribunale e non oggetto d'impugnazione - a pagare, su tutti i suddetti importi risarcitori, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria così come sancito nella sentenza di primo grado e non oggetto d'impugnazione.
§ 22.5 — Con il quinto motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna somma risarcitoria ad Per_2
nella sua qualità di erede, per rappresentazione ex art. 467 c.c., della nonna
[...] Per_1
”.
[...]
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Il danno per perdita del rapporto parentale patito da ciascun genitore di , e , è stimabile, Persona_4 CP_1 Persona_1 al valore attuale, nell'importo complessivo di € 161.666,66, mentre il danno per perdita del rapporto parentale patito da ciascun fratello di , PA DE, NI DE Persona_4
e , è stimabile, al valore attuale, nell'importo complessivo di € 90.533,33. L'importo CP_16 risarcitorio riconoscibile in capo a , in ragione del suo decesso e dell'assenza di Persona_1 prova di una delazione testamentaria, va attribuita, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., in capo a CP_1
nella misura di ½ per € 80.833,33 e in capo a PA DE, NI DE,
[...] CP_16
, nella misura di 1/6 ciascuno per € 26.944,44.”.
[...]
Deducono gli appellanti al riguardo: “Come risulta dagli atti del giudizio di primo grado e dal frontespizio della sentenza impugnata, il sig. , figlio delle vittime del sinistro Persona_2 [...]
e , ha agito nel presente giudizio solo quale erede dei nonni Pt_7 Persona_4
(nonno paterno) e (nonna materna), ai quali è stata Persona_2 Persona_1 riconosciuta, a titolo di danno parentale, la rispettiva somma complessiva di € 168.133,33 e di €
161.666,66. Il Tribunale, però, preso atto del decesso dei citati nonni, nel procedere alla ripartizione delle predette somme in favore dei rispettivi eredi costituiti, non ha liquidato alcunché nei confronti di quale erede (per rappresentazione alla defunta mamma) della nonna LI Persona_2
UL. Ed invero, la somma di € 161.666,66 riconosciuta dal Tribunale in favore di Per_1
è stata giustamente attribuita nella misura del 50 % (pari ad € 80.833,33) in favore del di lei
[...] coniuge , mentre il restante 50% (pari ad ulteriori € 80.833,33) è stato attribuito in CP_1 favore dei figli legittimi DE PA, e DE NI, escludendo, CP_16
pagina 35 di 41 erroneamente, dalla ripartizione, il nipote erede, al pari dei menzionati figli, in Persona_2 quanto subentrato per rappresentazione alla defunta mamma (figlia Persona_4 legittima di ).”. Persona_1
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha stabilito che il danno per perdita del rapporto parentale patito da Per_1
era stimabile nell'importo complessivo di € 161.666,66 e che tale importo, in ragione del
[...] decesso della , doveva essere attribuito, ai sensi dell'art. 571 c.c., nella misura di ½ in capo a Per_1
e nella misura di 1/6 ciascuno in capo a DE PA, NI e CP_1 CP_16
Tuttavia, il Giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che anche è Persona_2 erede della nonna (per rappresentazione ex art 467 c.c. della madre Persona_1 Persona_4
, con la conseguenza che la citata somma, riconosciuta in capo alla , doveva essere
[...] Per_1 ripartita anche a favore di . Persona_2
Occorre evidenziare altresì che il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato alla fattispecie in esame l'art. 571 c.c., mentre avrebbe dovuto applicare gli artt. 566 e 581 c.c., dato che CP_1
era il marito della mentre DE PA, NI e sono i figli della
[...] Per_1 CP_16
. Per_1
Pertanto, in accoglimento del quinto motivo di appello formulato dai , il citato CP_32 importo di € 161.666,66, liquidato in primo grado a favore di , deve essere così Persona_1 ripartito: 1/3 in capo a e i restanti 2/3 in capo a DE PA, DE NI, CP_1
e , in parti uguali tra loro. CP_16 Persona_2
Ovviamente, essendo deceduto nel frattempo anche , la quota di quest'ultimo CP_1 dovrà essere ulteriormente ripartita tra i suoi eredi (DE PA, DE NI,
[...]
e ) in base alle rispettive quote ereditarie stabilite nel testamento pubblico in CP_16 Persona_2 atti.
§ 22.6 — Con il sesto motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo avere accertato e dichiarato la corresponsabilità del conducente , non statuisce alcuna condanna al risarcimento dei danni liquidati in Controparte_17 favore degli attori, nei confronti dello stesso , in solido con gli altri coobbligati.”. CP_17
Il motivo è infondato.
Sul punto è sufficiente evidenziare che, a seguito dell'accertata assenza di responsabilità del nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa, nessuna condanna può essere CP_17 pronunciata nei suoi confronti.
§ 22.7 — Con il settimo motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della pagina 36 di 41 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha liquidato le spese giudiziali a carico delle parti soccombenti in misura di € 10.000,00, inferiore ai medi ed ai minimi tabellari di cui al Decreto
Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, come successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 8 marzo
2018 n. 37.”.
Il suddetto motivo è assorbito, in quanto l'accoglimento degli appelli principali e incidentali proposti nel presente giudizio dalle varie parti processuali comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, di cui si dirà infra.
§ 22.8 — Con l'ottavo motivo di appello viene dedotta la: “illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale si è pronunciato, rigettandola, su una richiesta di danni iure hereditatis dei sig. , mai formulata dai predetti attori.”. CP_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “7.3. In particolare, , marito della CP_1 defunta , DE PA, e DE NI, figli della Persona_1 CP_16 predetta, invocano, iure proprio, il danno per la perdita del rapporto parentale e, iure hereditatis, il danno per la perdita del bene vita e l'agonia sofferta dalla vittima nei nove giorni prima del decesso.
Occorre analizzare in primo luogo la domanda svolta iure hereditatis per il danno per la perdita del bene vita e l'agonia sofferta dalla vittima e, poi, la richiesta del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale.
7.3.1. Sotto il primo profilo, va osservato che, secondo il dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno per la perdita del bene vita postula la possibilità della vittima di percepire sofferenze e lo scadimento delle condizioni verso il decesso, sicché è necessario che la stessa abbia conservato un livello di coscienza tale da apprezzare tale situazione, diversamente la domanda deve essere respinta (cfr. Cass. n. 13537/2014). Ebbene, nel caso concreto, parte attrice non ha fornito alcun principio di prova sul punto, omettendo di produrre le cartelle cliniche e non articolando una specifica prova testimoniale sul punto. Pertanto, non è evincibile la circostanza – costitutiva del diritto al risarcimento del danno terminale e catastrofale – della conservazione di un tasso di lucidità idonea a far ritenere che la vittima abbia elaborato un avvertimento del progressivo scadimento delle sue condizioni e dell'imminenza della fine. Ne consegue che, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio, la domanda per la voce di danno iure hereditatis va respinta.”.
Deducono gli appellanti al riguardo: “Il Tribunale, invero, a pagina 13 della sentenza impugnata, rigetta una asserita richiesta di danno iure hereditatis per la perdita del bene vita che sarebbe stata svolta dai sigg. (punto 7.3), di cui non vi è traccia nell'atto di citazione introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado ed in quelli successivi, anche perché tutti gli attori odierni appellanti (ad eccezione del minore , che avendo svolto la propria domanda in altro autonomo Persona_2 giudizio, ha agito nel presente giudizio solo quale erede dei nonni defunti), mai hanno rivestito la pagina 37 di 41 qualità di eredi delle vittime primarie del sinistro e mai si sono qualificati tali, avendo gli stessi agito nel presente giudizio esclusivamente per la tutela di diritti iure proprio. Sul punto, il giudice di primo grado ha pertanto emesso una pronuncia oltre la richiesta degli attori, in evidente violazione dell'art
112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi "su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa", con conseguente erroneità della sentenza e conseguente necessità di riformare la stessa sentenza sul punto,
o comunque di correggere (se ritenuto tale dalla Ecc.ma Corte di Appello adita) l'errore materiale della sentenza impugnata.”.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio che, a ben vedere, , , e NI non CP_1 CP_4 CP_16 hanno mai richiesto in primo grado il risarcimento, iure hereditatis, del danno per la perdita del bene vita e l'agonia sofferta da nei nove giorni prima del decesso. Persona_4
Da ciò discende che il Tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione – respingendo la relativa richiesta risarcitoria – in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Pertanto, in accoglimento dell'ottavo motivo di appello formulato dai , si deve CP_32 dichiarare che la sentenza di primo grado è viziata ex art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha respinto la predetta richiesta di risarcimento danni, mai formulata dagli attori, con conseguente annullamento del relativo rigetto.
§ 22.9 — Con il nono motivo di appello viene dedotta la: “presenza di alcuni errori materiali nella sentenza impugnata”.
Deducono gli appellanti al riguardo: “a) il Tribunale, in accoglimento della domanda degli eredi di , ha riconosciuto il danno in favore di quest'ultimo (padre della vittima Persona_2
), liquidato in € 168.133,30 e del tutto correttamente ha attribuito tale somma agli eredi Parte_7 di , (defunto), NI PA, , Persona_2 Parte_7 Controparte_2
EN PA, e AT LO PA nella misura di 1/6 ciascuno, pari ad Controparte_7
€ 28.022,22, omettendo, però, di specificare che la somma attribuita ad è da intendersi Parte_7 attribuita all'unico figlio del defunto , nato a [...] 1'8 dicembre 1992, Parte_7 Persona_2 subentrato per rappresentazione al defunto padre. b) Nella parte motiva della sentenza, e precisamente a pagina 16 riga 6 e riga 23, pagina 17 riga 21, pagina 18 riga 3 e riga 31 e pagina 21 riga 22, della sentenza impugnata, il Tribunale nell'individuare i germani di e nel procedere alla Parte_7 liquidazione dei danni nei confronti degli stessi, scrive testualmente "- i fratelli di , Parte_7
NI PA, SC PA, EN PA, e AT LO Controparte_7
PA...", con evidente errore del nome di battesimo della sorella " " PA, CP_2 erroneamente indicato al maschile "SC".”. pagina 38 di 41 Il motivo non merita accoglimento.
Infatti, gli errori materiali individuati dalla difesa dei – vale a dire l'errata CP_32 indicazione del nominativo di (deceduto) in luogo di quello di e Parte_7 Persona_2
l'imprecisa trascrizione del nome di battesimo di –, seppur effettivamente esistenti, Controparte_2 non devono essere corretti, atteso che, essendo stati accolti i motivi di appello n. 1 e 2 della i CP_12 capi della sentenza in cui erano contenuti tali errori sono venuti meno.
§ 23. — Per quanto riguarda le spese di lite del secondo grado di giudizio, ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per compensare dette spese, considerata la notevole complessità della fattispecie e l'accoglimento (in tutto o in parte) degli appelli principali e incidentali proposti dalle varie parti.
Invece, per quanto concerne le spese di lite del primo grado di giudizio, la riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione di tali spese, che sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), applicando i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria in primo grado, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Totale compenso tabellare: € 22.426,00
Le spese di lite del primo grado di giudizio, così come sopra calcolate, sostenute dalle seguenti parti processuali (1- la 2- LD ON, , SA e OR;
3- Parte_4 CP_8 CP_4
LD VI) sono poste a carico dei . CP_32
Le spese di lite del primo grado di giudizio, così come sopra calcolate, sostenute dai
, sono poste a carico di SC UO e della . CP_32 Controparte_12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla , dalla Parte_4 [...]
, da , da e dai (come meglio indicati CP_12 Controparte_5 Controparte_17 CP_32 nell'intestazione) di cui ai giudizi riuniti nn. 7545/2019 7669/2019, 8403/2019 e 8406/2019, sono stati riuniti al giudizio R.G. n. avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 13655/2019, così provvede: pagina 39 di 41 1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_24 Parte_8
2) Dichiara inammissibili i motivi di appello n. 1 e 2 proposti dai , per carenza CP_32 dell'interesse all'impugnazione;
3) Accoglie l'appello proposto dalla , da e da e, Parte_4 Controparte_5 Controparte_17 in parziale riforma della sentenza impugnata:
i) dichiara che la responsabilità per il sinistro per cui è causa va ascritta esclusivamente a carico del conducente della AN TA, ; Parte_7
ii) annulla il capo della sentenza nel quale è stata disposta la condanna solidale del responsabile civile della FI UN (LD ON, LD Controparte_4
OR, LD SA, LD VI, , tutti CP_8 Controparte_5 quali eredi di e la compagnia assicurativa Persona_3 Controparte_25
(oggi ) al risarcimento dei danni patiti dagli attori;
[...] Parte_4
iii) annulla il capo della sentenza nel quale è stato disposto l'obbligo della
[...]
(oggi ) a MA LD ON, Controparte_25 Parte_4 CP_4
, LD OR, LD SA, LD VI,
[...] CP_8
, tutti quali eredi di dalla condanna di cui al punto Controparte_5 Persona_3 precedente;
4) Accoglie l'appello proposto dalla e, in parziale riforma della sentenza Controparte_12 impugnata, annulla il capo della sentenza nel quale è stata disposta la condanna solidale del responsabile civile della (SC UO, nella qualità di curatore speciale ex art. CP_30
78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e della Parte_7 [...]
al risarcimento dei danni patiti dai PA per il decesso del congiunto;
CP_12 Parte_7
5) Accoglie in parte l'appello proposto dai e, in parziale riforma della sentenza CP_32 impugnata:
i) condanna in solido il responsabile civile della (SC UO, nella CP_30 qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la , in persona del legale rappresentante p.t. – Parte_7 Controparte_12 quest'ultima nei limiti del massimale di polizza per sinistro con riferimento a tutti i risarcimenti riconosciuti di cui al presente giudizio – a pagare a titolo di risarcimento del danno:
- l'ulteriore somma di € 46.196,80 in favore di , da ripartirsi Persona_2 tra gli eredi di quest'ultimo, come meglio specificato nella parte motivata;
- l'ulteriore somma di € 48.121,70 in favore di , da ripartirsi tra gli eredi CP_1
pagina 40 di 41 di quest'ultimo, come meglio specificato nella parte motivata;
- l'ulteriore somma di € 48.121,70 in favore di , da ripartirsi tra gli Persona_1 eredi di quest'ultima, come meglio specificato nella parte motivata;
ii) condanna in solido il responsabile civile della (SC UO, nella CP_30 qualità di curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. e art. 247 c.c. dell'eredità beneficiata del defunto ) e la , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_7 Controparte_12 quest'ultima anche oltre il limite del massimale, a pagare su tutti gli importi risarcitori di cui al punto precedente, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria così come sancito nella sentenza di primo grado;
iii) dichiara che l'importo € 161.666,66, liquidato in primo grado a favore di Per_1
, deve essere così ripartito: 1/3 in capo a e i restanti 2/3 in
[...] CP_1 capo a DE PA, DE NI, e , in parti CP_16 Persona_2 uguali tra loro;
iv) dichiara che la sentenza impugnata è viziata ex art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha respinto la richiesta di risarcimento danni iure hereditatis, mai formulata dagli attori, con conseguente annullamento della relativa pronuncia di rigetto;
6) Conferma per il resto la sentenza impugnata;
7) Condanna i e i rispettivi eredi (come meglio identificati nell'intestazione), in CP_32 solido fra loro, a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio in favore: 1) della
[...]
2) di LD ON, LD OR e degli eredi di Parte_4 CP_8
e SA;
3) di LD VI, che liquida in complessivi € 22.426,00 Controparte_4 ciascuno (così come raggruppati), oltre accessori di legge;
8) Condanna in solido UO SC e la , in persona del legale Controparte_12 rappresentante p.t., a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio in favore dei
, che liquida in complessivi € 22.426,00 per compensi ed € 1.713,00 per spese, CP_32 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. NI RI
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
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