CASS
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2025, n. 15712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15712 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FA IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di LECCE svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto ALDO ESPOSITO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15712 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 02/04/2025 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza, con la quale il GIP del Tribunale di Brindisi aveva sostituito a DE FA CO la misura della custodia cautelare in carcere, disposta nei suoi confronti, siccome gravemente indiziato di concorso in ricettazione pluriaggravata, detenzione di più armi clandestine aggravata e traffico illecito di sostanze stupefacenti, con gli arresti domiciliari, avendo il GIP ritenuto attenuate le esigenze cautelari avuto riguardo al tempo trascorso dall'applicazione della misura (sette mesi), alla circostanza che il DE FA non aveva mai posto in essere condotte di evasione e alla prognosi di contenimento della pena, tale da far concludere per la maggiore proporzionalità e adeguatezza della misura domiciliare, ripristinando la misura più afflittiva a decorrere dalla definitività della decisione. Il Tribunale, accogliendo il gravame del pubblico ministero (che aveva lamentato l'insufficienza di per sé del decorso del tempo e la mancanza di elementi sopravvenuti, nonché rilevato che il DE FA era già stato rinviato a giudizio per i reati per i quali si procede, richiamando anche i precedenti specifici e la gravità delle condotte, consistite nella detenzione di ben sei armi clandestine e di droga anche pesante), ha ritenuto l'assenza di elementi di novità valutabili ai fini della disposta attenuazione. Ha, dunque, ritenuto la situazione del DE FA addirittura aggravata, siccome soggetto non più indagato, ma rinviato a giudizio e considerato del tutto neutra la circostanza che egli non si fosse reso responsabile di condotte di evasione, da ciò non potendosi formulare una prognosi di sintomatica affidabilità dell'uomo, la circostanza non costituendo neppure elemento di novità, dando rilievo, in contrario, alla particolare gravità delle condotte. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire le ragioni dell'appellante, imponendo la propria valutazione su quella del GIP. In particolare, ha osservato, quanto al decorso del tempo, che il primo giudice aveva operato una valutazione globale di esso;
e, quanto al rinvio a giudizio, che la relativa argomentazione sarebbe contraria alla legge, dovendosi tener conto dei criteri di commisurazione delle misure cautelari;
infine, ha rilevato che il Tribunale non avrebbe neppure elencato le esigenze ritenute esistenti, costituendo principio consolidato quello per il quale il progredire delle fasi procedimentali ne determinerebbe un'attenuazione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 2 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. In via preliminare, alla luce del tenore della doglianza difensiva, va ricordato che è improprio parlare di obbligo di motivazione rafforzata in capo al tribunale, in funzione di giudice dell'appello de libertate, che ribalti precedente decisione del primo giudice. Ciò in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, pur essendo necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative, che devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04; Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi, Rv. 285020 - 01; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, Rv. 284324 - 01, in fattispecie di annullamento di ordinanza applicativa emessa dal Tribunale del riesame non contenente né la sommaria descrizione dei fatti, né l'indicazione delle norme violate ed inoltre priva di un'autonoma valutazione dei profili indiziario e cautelare rispetto alla richiesta del pubblico ministero). Infatti, in tal caso, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M. Rv. 279593 - 01, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere a una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata). 2. Orbene, nella specie, non siamo in presenza di un ribaltamento della decisione di non applicare la misura, ma di un appello proposto avverso una decisione assunta dal giudice di prime cure di gradare il regime cautelare, sull'assunto di una attenuazione delle permanenti esigenze cautelari. Pertanto, tenuto conto dei rilievi difensivi, la decisione impugnata va esaminata alla stregua della valutazione condotta sui profili introdotti con il gravame, avuto riguardo al valore conclusivo dei nova in base ai quali il GIP ha ritenuto di formulare detto giudizio di attenuazione (che, secondo quanto emerge dal provvedimento appellato, sarebbero rappresentati dall'assenza di condotte di evasione e dall'effetto deterrente che quel giudice ha correlato al sopravvenuto rinvio a giudizio). Rispetto a tali elementi, il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha correttamente valutato l'elemento temporale. Il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, intanto, deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie 3 esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 - 01). Tuttavia, va pure ricordato, in base a un diritto vivente sempre attuale, che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, RV. 249324 - 01, ripresa da Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 - 01). Nel caso all'esame, il Tribunale ha complessivamente considerato gli elementi alla stregua dei quali - stante l'assenza di veri e propri nova (a eccezione della sopravvenuta assunzione della qualità di imputato del DE FA) - condurre la rivalutazione delle esigenze cautelari alla luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ritenendo che la gravità dei fatti oggetto del processo in corso, giunto a dibattimento, avesse ricevuto piena conferma proprio alla luce di quell'elemento di novità (rinvio a giudizio) ritenuto dal primo giudice fattore di attenuazione delle permanenti esigenze cautelari, altresì considerando la personalità del DE FA, gravato da più precedenti specifici. In tal modo, il Tribunale ha, dunque, sottoposto a vaglio critico la motivazione impugnata, fornendo del proprio dissenso una giustificazione del tutto congrua, contrariamente a quanto sostenuto a difesa. Quanto, invece, alla assenza di condanne per fatti di evasione, la censura si traduce nella mera contestazione del ragionamento svolto dal Tribunale, ragionamento che, tuttavia, non evidenzia alcuna aporia, essendosi osservato in maniera del tutto logica - stante il difetto di allegazioni circa precedenti situazioni di detenzione - che a tale rilevata assenza non potrebbe attribuirsi alcuna valenza sintomatica di affidabilità del prevenuto. Pertanto, una volta evidenziata la mancanza di effettivi elementi di novità e comparato il dato temporale con la gravità delle condotte oggetto del rinvio a giudizio e con la personalità del prevenuto, del tutto corretto deve ritenersi anche il rinvio alla valutazione di proporzionalità e adeguatezza operata in sede di applicazione, prima, e riesame, dopo, della misura carceraria. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero circa la causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec., cod. proc. pen. Deciso il 02 aprile 2025.
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto ALDO ESPOSITO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15712 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 02/04/2025 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza, con la quale il GIP del Tribunale di Brindisi aveva sostituito a DE FA CO la misura della custodia cautelare in carcere, disposta nei suoi confronti, siccome gravemente indiziato di concorso in ricettazione pluriaggravata, detenzione di più armi clandestine aggravata e traffico illecito di sostanze stupefacenti, con gli arresti domiciliari, avendo il GIP ritenuto attenuate le esigenze cautelari avuto riguardo al tempo trascorso dall'applicazione della misura (sette mesi), alla circostanza che il DE FA non aveva mai posto in essere condotte di evasione e alla prognosi di contenimento della pena, tale da far concludere per la maggiore proporzionalità e adeguatezza della misura domiciliare, ripristinando la misura più afflittiva a decorrere dalla definitività della decisione. Il Tribunale, accogliendo il gravame del pubblico ministero (che aveva lamentato l'insufficienza di per sé del decorso del tempo e la mancanza di elementi sopravvenuti, nonché rilevato che il DE FA era già stato rinviato a giudizio per i reati per i quali si procede, richiamando anche i precedenti specifici e la gravità delle condotte, consistite nella detenzione di ben sei armi clandestine e di droga anche pesante), ha ritenuto l'assenza di elementi di novità valutabili ai fini della disposta attenuazione. Ha, dunque, ritenuto la situazione del DE FA addirittura aggravata, siccome soggetto non più indagato, ma rinviato a giudizio e considerato del tutto neutra la circostanza che egli non si fosse reso responsabile di condotte di evasione, da ciò non potendosi formulare una prognosi di sintomatica affidabilità dell'uomo, la circostanza non costituendo neppure elemento di novità, dando rilievo, in contrario, alla particolare gravità delle condotte. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire le ragioni dell'appellante, imponendo la propria valutazione su quella del GIP. In particolare, ha osservato, quanto al decorso del tempo, che il primo giudice aveva operato una valutazione globale di esso;
e, quanto al rinvio a giudizio, che la relativa argomentazione sarebbe contraria alla legge, dovendosi tener conto dei criteri di commisurazione delle misure cautelari;
infine, ha rilevato che il Tribunale non avrebbe neppure elencato le esigenze ritenute esistenti, costituendo principio consolidato quello per il quale il progredire delle fasi procedimentali ne determinerebbe un'attenuazione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 2 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. In via preliminare, alla luce del tenore della doglianza difensiva, va ricordato che è improprio parlare di obbligo di motivazione rafforzata in capo al tribunale, in funzione di giudice dell'appello de libertate, che ribalti precedente decisione del primo giudice. Ciò in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, pur essendo necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative, che devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04; Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi, Rv. 285020 - 01; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, Rv. 284324 - 01, in fattispecie di annullamento di ordinanza applicativa emessa dal Tribunale del riesame non contenente né la sommaria descrizione dei fatti, né l'indicazione delle norme violate ed inoltre priva di un'autonoma valutazione dei profili indiziario e cautelare rispetto alla richiesta del pubblico ministero). Infatti, in tal caso, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M. Rv. 279593 - 01, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere a una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata). 2. Orbene, nella specie, non siamo in presenza di un ribaltamento della decisione di non applicare la misura, ma di un appello proposto avverso una decisione assunta dal giudice di prime cure di gradare il regime cautelare, sull'assunto di una attenuazione delle permanenti esigenze cautelari. Pertanto, tenuto conto dei rilievi difensivi, la decisione impugnata va esaminata alla stregua della valutazione condotta sui profili introdotti con il gravame, avuto riguardo al valore conclusivo dei nova in base ai quali il GIP ha ritenuto di formulare detto giudizio di attenuazione (che, secondo quanto emerge dal provvedimento appellato, sarebbero rappresentati dall'assenza di condotte di evasione e dall'effetto deterrente che quel giudice ha correlato al sopravvenuto rinvio a giudizio). Rispetto a tali elementi, il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha correttamente valutato l'elemento temporale. Il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, intanto, deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie 3 esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 - 01). Tuttavia, va pure ricordato, in base a un diritto vivente sempre attuale, che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, RV. 249324 - 01, ripresa da Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 - 01). Nel caso all'esame, il Tribunale ha complessivamente considerato gli elementi alla stregua dei quali - stante l'assenza di veri e propri nova (a eccezione della sopravvenuta assunzione della qualità di imputato del DE FA) - condurre la rivalutazione delle esigenze cautelari alla luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ritenendo che la gravità dei fatti oggetto del processo in corso, giunto a dibattimento, avesse ricevuto piena conferma proprio alla luce di quell'elemento di novità (rinvio a giudizio) ritenuto dal primo giudice fattore di attenuazione delle permanenti esigenze cautelari, altresì considerando la personalità del DE FA, gravato da più precedenti specifici. In tal modo, il Tribunale ha, dunque, sottoposto a vaglio critico la motivazione impugnata, fornendo del proprio dissenso una giustificazione del tutto congrua, contrariamente a quanto sostenuto a difesa. Quanto, invece, alla assenza di condanne per fatti di evasione, la censura si traduce nella mera contestazione del ragionamento svolto dal Tribunale, ragionamento che, tuttavia, non evidenzia alcuna aporia, essendosi osservato in maniera del tutto logica - stante il difetto di allegazioni circa precedenti situazioni di detenzione - che a tale rilevata assenza non potrebbe attribuirsi alcuna valenza sintomatica di affidabilità del prevenuto. Pertanto, una volta evidenziata la mancanza di effettivi elementi di novità e comparato il dato temporale con la gravità delle condotte oggetto del rinvio a giudizio e con la personalità del prevenuto, del tutto corretto deve ritenersi anche il rinvio alla valutazione di proporzionalità e adeguatezza operata in sede di applicazione, prima, e riesame, dopo, della misura carceraria. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero circa la causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec., cod. proc. pen. Deciso il 02 aprile 2025.