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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1270/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 03/07/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1270/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Diego Busacca,
- attore/opponente -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
, nella qualità di rappresentante di in persona del P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati,
- convenuta/opposta - avente ad oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo.
Sono presenti l'Avv. Assunta D'Anna, in sostituzione dell'Avv. Diego Busacca, nell'interesse di e la dott.ssa Federica Mento, in Parte_1
sostituzione degli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati, nell'interesse dell'opposta. Precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha opposto il decreto ingiuntivo del 3 luglio 2023, Parte_1
n. 206/2023, con il quale è stato ingiunto «alla ed al sig. Controparte_3 il pagamento, in solido fra loro, in favore della Società ricorrente, della Parte_1 somma di € 88.713,56 e quanto al fideiussore in ogni caso entro i limiti delle garanzie prestate nella misura massima indicata in premessa, senza dilazione ulteriore, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché le spese ed i compensi professionali della presente procedura monitoria, relativi accessori e successive occorrende come da nota spese».
A sostegno dell'opposizione ha addotto (a) la nullità della notifica del decreto, con conseguente inefficacia ex art. 644 c.p.c.; (b) l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; (c) la prescrizione del credito ai sensi degli artt. 2946
e 2948, n. 4, c.c.; (d) la nullità dei contratti di fideiussione;
(e) l'inesistenza dell'obbligazione; (f) l'inefficacia della cessione del credito dell'originaria creditrice in favore dell'opposta. Per altro verso ha contestato (g) l'ammontare della pretesa, in virtù dell'applicazione di commissioni e interessi non dovuti, nonché tenuto conto delle fideiussioni stipulate con la banca.
Ha chiesto pertanto di revocare il decreto ingiuntivo o, in via subordinata, di rideterminare l'ammontare della pretesa.
La causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue. 2. – In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità di tutte le allegazioni di fatto e contestazioni nuove formulate dall'opponente, per la prima volta, con la memoria depositata nell'interesse dell'opponente in data 30 luglio 2024, ai sensi dell'art. 171-ter, n. 2, del codice di procedura civile, con conseguente esclusione di esse dal thema decidendum.
In ordine alla titolarità della pretesa e del potere di rappresentanza in capo a la facoltà di contestazione richiamata dall'attore trova Controparte_1
comunque un preciso limite nel principio di non contestazione (art. 115, comma
1, c.p.c.) e nel sistema delle preclusioni processuali (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent.
16 febbraio 2016, n. 2951).
Ad ogni modo, ha comunque versato in atti la procura Controparte_1
notarile (impropriamente denominata “speciale”) rilasciata in suo favore da
[...]
dal cui esame risulta espressamente il conferimento del potere di CP_2 promuovere anche «i ricorsi per ingiunzione di pagamento». Ne consegue la sussistenza del potere di rappresentanza in giudizio in capo al procuratore, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del codice di procedura civile (l'art. 83, comma 2, c.p.c., a cui ha fatto cenno la difesa di parte attrice, riguarda la procura alle liti; di conseguenza non rileva ai fini dell'accertamento del potere del rappresentante di agire in giudizio in nome e per conto del rappresentato, in ciò soltanto sostanziandosi la contestazione svolta, per la prima volta, a pagina 5 della citata memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.).
3. – L'eccezione di nullità della notifica del decreto è infondata.
Il decreto ingiuntivo ed il ricorso monitorio sono stati notificati tempestivamente, in data 26 luglio 2023, mediante consegna a mani della madre dell'opponente, ET La DA, «capace convivente in precaria assenza del notificando».
È irrilevante che quest'ultima non sia stabilmente convivente con l'attore, giacché l'art. 139, comma 2, c.p.c. non postula necessariamente il requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità, il quale giustifichi la presunzione, iuris tantum, che la
«persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso (Cass. Civ., sez. I, ord.
28 aprile 2021, n. 11228).
D'altro canto, il certificato medico datato 18 settembre 2023, allegato all'atto di citazione, non dimostra che ET La DA fosse «palesemente incapace» al momento della consegna dell'atto avvenuta un mese e mezzo prima. Se ciò fosse stato vero, l'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica avrebbe dovuto darne atto, potendosi configurare perfino il delitto di abbandono di persona incapace (cfr. art. 591 c.p.).
4. – Non ha alcun rilievo, ai fini della decisione, l'asserita insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 del codice di procedura civile. La giurisprudenza pacifica e consolidata, anche di legittimità, ha reiteratamente affermato che per effetto dell'opposizione si instaura un giudizio a cognizione piena il cui oggetto è costituito dal merito della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio.
5. – In relazione al merito della pretesa, la creditrice, già con il ricorso monitorio, ha allegato la documentazione contrattuale che costituisce la fonte dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1173 c.c., posta a fondamento della domanda rivolta (anche) nei confronti del fideiussore, nonché – con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. – gli estratti di conto corrente (da cui risultano anche gli accrediti degli anticipi su fatture, di cui all'allegato 2 del ricorso monitorio, oggetto di estinzione parziale), assolvendo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa (art. 2697, comma 1, c.c.), salvo quanto si dirà successivamente a proposito dell'ammontare dell'importo garantito e degli interessi.
Ne consegue la necessità di esaminare le ragioni di opposizione al fine di confermare ovvero riformare l'importo di cui al decreto opposto.
6. – L'eccezione di prescrizione ex artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c. è infondata. Il dies a quo della prescrizione (decennale, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali) non è costituito dalla data della stipula del contratto di conto corrente bancario n. 1000/00001067 del 14 febbraio 2005 ovvero dal giorno del perfezionamento del contratto di finanziamento n. 0137061036204 del 5 settembre 2011.
Trattasi, infatti, di rapporti contrattuali di durata, in cui il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno della chiusura del rapporto.
6.1. – In particolare, nel caso del conto corrente bancario, l'esigibilità del saldo
(negativo) da parte della banca matura soltanto al momento della chiusura del rapporto, ai sensi degli artt. 1823, comma 2, e 1831, in combinato disposto con l'art. 2935 del codice civile. Prima di quel momento il saldo costituisce una mera sommatoria di voci contabili regolate in conto corrente, che tuttavia, ai sensi dell'art. 1823, comma 1, c.c., sono ancora «inesigibili e indisponibili».
Nella fattispecie, il conto corrente è stato “estinto” pacificamente nell'anno
2016, essendo pertanto evidente il tempestivo esercizio del diritto di credito.
6.2. – Per quanto riguarda il contratto di mutuo, «l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.» (Cass.
Civ., sez. III, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232).
Nella fattispecie, la società finanziata avrebbe dovuto corrispondere l'ultima rata il 5 settembre 2017. Ma anche considerando l'intimazione di pagamento del
7 aprile 2015, allegata al ricorso monitorio, con cui ha Controparte_4
dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa a seguito del mancato pagamento di otto rate scadute, l'eccezione di prescrizione appalesa in ogni caso la sua chiara infondatezza. L'intimazione, infatti, è stata rivolta anche al fideiussore come da avviso di ricevimento del 13 aprile Parte_1
2015 in ordine al quale l'opponente nulla ha obiettato. 7. – L'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione è infondata.
7.1. – Dalla lettura dell'atto di citazione non si comprende in cosa sia consistita nel caso in esame – tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e non di astratti principi di diritto – la pretesa «violazione degli artt. 1175, 1325, 1375 c.c. in relazione agli artt. 1938 e 1956 c.c.». L'eccezione è oscura e non è stata meglio specificata nel corpo della memoria ex art. 171-ter, n. 1, del codice di rito.
7.2. – Sulla base dei pochi e lacunosi elementi posti a fondamento dell'eccezione, si osserva che la fideiussione omnibus del 2005 reca esattamente l'ammontare massimo complessivo dell'esposizione debitoria garantita, che nel caso in esame ammonta ad € 52.000,00 (cfr. allegato 4 del ricorso monitorio).
Non ricorre, pertanto, violazione alcuna dell'art. 1938 del codice civile.
7.3. – In relazione all'art. 1956, comma 1, c.c., tanto il finanziamento quanto il rapporto di conto corrente, entrambi garantiti dall'opponente con le due fideiussioni del 2005 e del 2011, sono anteriori al 31 dicembre 2013, per cui non
è dato comprendere il motivo per cui a partire da quella data la banca avrebbe dovuto informare il fideiussore del generico andamento di essi e in che modo ciò lo avrebbe potuto avere rilievo agli effetti di cui all'art. 1956, comma 2, c.c., come introdotto dall'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n, 154 (che tra l'altro non ha introdotto una nuova ipotesi di nullità del contratto di fideiussione, limitandosi a stabilire la liberazione del debitore dall'obbligo assunto). Quanto affermato dal fideiussore avrebbe avuto senso soltanto se la banca avesse concesso altro credito dopo lo spartiacque individuato dall'attore come momento in cui
[...]
avrebbe iniziato ad accusare difficoltà patrimoniali o Controparte_3 finanziarie. Circostanza, questa, non predicabile per il finanziamento del 2011, ma neppure rispetto al contratto di conto corrente (aperto nel 2005), dal momento che nulla è stato allegato e documentato in tal senso da parte di nel rispetto delle preclusioni di rito. Parte_1
Da quanto precede deriva la piana irrilevanza della richiesta di prova orale formulata nell'interesse dell'attore con la memoria istruttoria del 30 luglio 2024, nonché della correlata documentazione, di cui non può certamente farsi uso dal momento che – in ossequio all'onere di allegazione – occorre che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (Cass. Civ., sez. III, sent. 21 marzo 2013, n. 7115).
8. – L'asserita «inesistenza di rapporto giuridico e/o obbligazione», si traduce, invero, nella mera contestazione dell'efficacia, nei confronti del fideiussore, della cessione del credito garantito, passato dalla titolarità di a Controparte_4
con cui l'attore «non ha mai avuto alcun rapporto giuridico e, di Controparte_2 conseguenza, obbligazione giuridica».
Si tratta di una tesi anch'essa infondata, poiché la notificazione stessa del ricorso per decreto ingiuntivo costituisce a sua volta notifica, agli effetti di cui all'art. 1264 c.c., della cessione nei confronti del soggetto che ha assunto l'obbligo di cui all'art. 1944, comma 1, c.c. (a mente del quale «Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito»). Ne consegue che la cessione è sicuramente opponibile all'attore, a prescindere dalla disciplina speciale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, che rinvia all'art. 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario (correttamente richiamato dalla convenuta).
La circostanza che i contratti di fideiussione non siano stati stipulati con la cessionaria non rileva, essendo noto che la cessione del credito comporta il trasferimento al cessionario anche delle garanzie dello stesso (cfr. art. 1263, comma 1, c.c.), siano essere reali o personali (come nel caso della fideiussione).
9. – Le contestazioni riguardanti la quantificazione della pretesa a causa dell'applicazione di interessi usurari e commissioni oltre la soglia legale, nonché di interessi anatocistici sono infondate.
9.1. – Dall'esame dell'atto di citazione e della successiva memoria ex art. 171- ter, n. 1, c.p.c. non si evince, in fatto, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, né quali siano le «commissioni oltre la soglia legale» che avrebbero costituito oggetto di indebito conteggio da parte dell'opposta. Anzi, neanche sono state indicate le clausole contrattuali in forza delle quali ciò sarebbe avvenuto o, comunque, gli importi indebitamente applicati nel caso concreto. E tale conclusione è comune sia al contratto di conto corrente del 2005 che a quello di mutuo del 2011.
9.2. – Per quanto riguarda la natura usuraria degli interessi, l'esame dell'atto di opposizione sembra confinare il fuoco dell'eccezione al rapporto di conto corrente.
Nondimeno essa è infondata, in quanto la commissione dell'1,50% non va applicata al tasso di mora sullo scoperto del 14,47%. Va infatti tenuto distinto il profilo degli interessi di mora, che vanno parametrati al c.d. tasso soglia di mora
(che nella fattispecie non è stato neanche allegato), da quello delle commissioni, oggetto di separata valutazione (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 20 giugno 2018, n.
16303); ferma restando l'irrilevanza dell'usura c.d. sopravvenuta (Cass. Civ., Sez.
Un., sent. 19 ottobre 2017, n. 24675).
In relazione a ogni altro aspetto concernente l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in ambito bancario (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 1 febbraio
2022, n. 3086), ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., si rinvia alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 25 luglio 2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 873/2019 r.g. (si veda il paragrafo 8).
10. – L'opposizione è fondata limitatamente al profilo già rilevato con l'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo.
Il dispositivo del decreto ingiuntiva indica la somma di € 88.713,56, ingiungendone il pagamento a nonché a Controparte_3
in solido, quale fideiussore. Parte_1 10.1. – Nondimeno, l'opponente non è obbligato a corrispondere l'intero importo, poiché con la prima fideiussione dell'1 aprile 2005 egli si è obbligato a garantire «tutto quanto dovuto dal debitore […] per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario […]», e tutto
«sino alla concorrenza dell'importo di € 52.000,00, oltre interessi moratori nella misura prevista nel successivo art. 7 comma 2».
Dall'art. 7, comma 2, del regolamento contrattuale, si ricava che tale obbligo al pagamento degli interessi è autonomo rispetto agli interessi maturati sul debito garantito. Essi, di conseguenza, decorrono dal momento della richiesta (anche stragiudiziale) e vanno calcolati sull'importo intimato al fideiussore a titolo di
«capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario […]» dovuti dal debitore.
L'art. 7, comma 2, non indica il saggio dell'interesse di mora, rinviando a tal fine «alle stesse condizioni pattuite per le obbligazioni garantite».
Tale inciso è generico. La fideiussione omnibus garantisce il creditore per qualsivoglia obbligazione contratta del debitore principale, che può dunque trovare titolo in plurime fonti negoziali, che ben potrebbero prevedere – ed è ciò che generalmente accade – tassi diversi.
Il rinvio di cui si discorre non è specifico e, comunque, idoneo ad evidenziare, in termini numerici o percentuali, quale sia il tasso di interesse concretamente applicabile, così come invece potrebbe accadere nella fideiussione specifica. Non vi sono, del resto, neanche espressioni che possano in ogni caso consentire l'individuabilità del tasso, ad esempio prevedendo che si applichi il tasso di mora più favorevole o più svantaggioso per debitore o il creditore.
Pertanto, dato che il valore in questione non è oggettivamente determinato e, invero, neppure determinabile (nella misura in cui non è chiaro a quale dei rapporti garantiti debba farsi riferimento), andrebbe dichiarata d'ufficio (art. 1421
c.c.) la nullità parziale dell'art. 7, comma 2, nella parte in cui non stabilisce quale sia il tasso di mora da applicare in danno del fideiussore, se non fosse che l'opposta, nel formulare la domanda in calce al ricorso monitorio, ha circoscritto la richiesta degli interessi a quelli «legali».
Ne consegue che, in forza del primo contratto di fideiussione,
[...]
è tenuto a corrispondere in favore della convenuta l'importo di € Parte_1
52.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dal 13 aprile 2015 al 19 giugno 2023, pari ad € 2.807,14, per un totale, al momento del deposito del ricorso monitorio, di € 54.807,14.
Su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino al soddisfo, a garanzia dei maggiori debiti di
[...] di € 38.491,17 a titolo di scoperto su conto corrente e di € Controparte_3
35.006,79 a titolo di anticipi su fatture.
10.2. – Il debito derivante dal contratto di finanziamento è stato invece oggetto di una (seconda) fideiussione specifica del 5 settembre 2011. Pertanto, egli è tenuto a corrispondere alla convenuta l'importo indicato nel ricorso monitorio, pari ad € 15.215,60, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
A tale importo andrebbero aggiunti gli interessi moratori dal 13 aprile 2015 al
19 giugno 2023, ai sensi e al tasso di cui all'art. 7, comma 2, del contratto di fideiussione, che rinvia al saggio di mora del (singolo) rapporto garantito (ciò escludendo, nella fattispecie, che possa affermarsi la nullità parziale del contratto).
Tuttavia, anche in tal caso, la creditrice si è limitata a richiedere gli interessi
«legali», rimanendo in tale circostanza assorbita l'omessa indicazione del più oneroso «tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea […], maggiorato di 4,00 […] punti percentuali», e delle singole decorrenze (dato che il tasso richiamato dai contraenti
è variabile ed oggetto di variazioni – a cicli di tempo irregolari – che non avvengono in base ad un atto avente natura normativa).
Ne consegue che, in forza del secondo contratto di fideiussione,
[...]
è tenuto a corrispondere in favore della convenuta gli interessi Parte_1 maturati dal 13 aprile 2015 al 19 giugno 2023, calcolati al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., pari ad € 821,40, per un totale, al momento del deposito del ricorso monitorio, di € 16.037,00.
Su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino al soddisfo.
11. – All'accoglimento, sia pur parziale, dell'opposizione proposta da deve seguire la revoca dell'ingiunzione contenuta Parte_1
nell'opposto decreto, con contestuale condanna del fideiussore al pagamento del minor importo accertato a seguito dell'opposizione.
12. – Considerato che l'opposizione è risultata fondata in minima parte rispetto all'importo originariamente richiesto, si ritiene di compensare le spese processuali nella misura di un quarto, ponendo la restante parte a carico di
Parte_1
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori massimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad
€ 260.000,00, tenuto conto delle numerose eccezioni e difese svolte dall'opponente che (sebbene spesso generiche o chiaramente infondate) hanno certamente costituito un inutile appesantimento del processo e, per quanto rileva, dell'attività difensiva svolta anche nell'interesse convenuta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
13. – Parte attrice va altresì condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.lgs.
4 marzo 2010, n. 28, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, non essendo comparsa davanti al mediatore (cfr. verbale di mediazione depositato il 4 febbraio 2025).
Al riguardo si evidenzia che l'opponente non ha giustificato in alcun modo l'omessa comparizione all'incontro, né – all'esito del giudizio – può ritenersi che la stessa non apparisse utile, tenuto conto della sostanziale fondatezza dell'altrui domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1270/2023 R.G.A.C., assorbita e rigettata ogni altra richiesta, così provvede: revoca nei confronti di l'ingiunzione di cui al decreto Parte_1
opposto del 3 luglio 2023, n. 206/2023; condanna quale fideiussore del maggior debito accertato Parte_1 con il predetto decreto nei confronti di al Controparte_3 pagamento, in favore di dei seguenti importi: Controparte_2
– € 54.807,14, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 19 giugno 2023 sino al soddisfo;
– € 16.037,00, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 19 giugno 2023 sino al soddisfo;
compensa per un quarto le spese processuali del presente giudizio di opposizione e condanna al pagamento, in favore della Parte_1
controparte, della restante parte che liquida in € 15.866,25 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Parte_1
Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 03/07/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1270/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Diego Busacca,
- attore/opponente -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Controparte_1
, nella qualità di rappresentante di in persona del P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati,
- convenuta/opposta - avente ad oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo.
Sono presenti l'Avv. Assunta D'Anna, in sostituzione dell'Avv. Diego Busacca, nell'interesse di e la dott.ssa Federica Mento, in Parte_1
sostituzione degli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati, nell'interesse dell'opposta. Precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha opposto il decreto ingiuntivo del 3 luglio 2023, Parte_1
n. 206/2023, con il quale è stato ingiunto «alla ed al sig. Controparte_3 il pagamento, in solido fra loro, in favore della Società ricorrente, della Parte_1 somma di € 88.713,56 e quanto al fideiussore in ogni caso entro i limiti delle garanzie prestate nella misura massima indicata in premessa, senza dilazione ulteriore, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché le spese ed i compensi professionali della presente procedura monitoria, relativi accessori e successive occorrende come da nota spese».
A sostegno dell'opposizione ha addotto (a) la nullità della notifica del decreto, con conseguente inefficacia ex art. 644 c.p.c.; (b) l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; (c) la prescrizione del credito ai sensi degli artt. 2946
e 2948, n. 4, c.c.; (d) la nullità dei contratti di fideiussione;
(e) l'inesistenza dell'obbligazione; (f) l'inefficacia della cessione del credito dell'originaria creditrice in favore dell'opposta. Per altro verso ha contestato (g) l'ammontare della pretesa, in virtù dell'applicazione di commissioni e interessi non dovuti, nonché tenuto conto delle fideiussioni stipulate con la banca.
Ha chiesto pertanto di revocare il decreto ingiuntivo o, in via subordinata, di rideterminare l'ammontare della pretesa.
La causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue. 2. – In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità di tutte le allegazioni di fatto e contestazioni nuove formulate dall'opponente, per la prima volta, con la memoria depositata nell'interesse dell'opponente in data 30 luglio 2024, ai sensi dell'art. 171-ter, n. 2, del codice di procedura civile, con conseguente esclusione di esse dal thema decidendum.
In ordine alla titolarità della pretesa e del potere di rappresentanza in capo a la facoltà di contestazione richiamata dall'attore trova Controparte_1
comunque un preciso limite nel principio di non contestazione (art. 115, comma
1, c.p.c.) e nel sistema delle preclusioni processuali (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent.
16 febbraio 2016, n. 2951).
Ad ogni modo, ha comunque versato in atti la procura Controparte_1
notarile (impropriamente denominata “speciale”) rilasciata in suo favore da
[...]
dal cui esame risulta espressamente il conferimento del potere di CP_2 promuovere anche «i ricorsi per ingiunzione di pagamento». Ne consegue la sussistenza del potere di rappresentanza in giudizio in capo al procuratore, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del codice di procedura civile (l'art. 83, comma 2, c.p.c., a cui ha fatto cenno la difesa di parte attrice, riguarda la procura alle liti; di conseguenza non rileva ai fini dell'accertamento del potere del rappresentante di agire in giudizio in nome e per conto del rappresentato, in ciò soltanto sostanziandosi la contestazione svolta, per la prima volta, a pagina 5 della citata memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.).
3. – L'eccezione di nullità della notifica del decreto è infondata.
Il decreto ingiuntivo ed il ricorso monitorio sono stati notificati tempestivamente, in data 26 luglio 2023, mediante consegna a mani della madre dell'opponente, ET La DA, «capace convivente in precaria assenza del notificando».
È irrilevante che quest'ultima non sia stabilmente convivente con l'attore, giacché l'art. 139, comma 2, c.p.c. non postula necessariamente il requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità, il quale giustifichi la presunzione, iuris tantum, che la
«persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso (Cass. Civ., sez. I, ord.
28 aprile 2021, n. 11228).
D'altro canto, il certificato medico datato 18 settembre 2023, allegato all'atto di citazione, non dimostra che ET La DA fosse «palesemente incapace» al momento della consegna dell'atto avvenuta un mese e mezzo prima. Se ciò fosse stato vero, l'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica avrebbe dovuto darne atto, potendosi configurare perfino il delitto di abbandono di persona incapace (cfr. art. 591 c.p.).
4. – Non ha alcun rilievo, ai fini della decisione, l'asserita insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 del codice di procedura civile. La giurisprudenza pacifica e consolidata, anche di legittimità, ha reiteratamente affermato che per effetto dell'opposizione si instaura un giudizio a cognizione piena il cui oggetto è costituito dal merito della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio.
5. – In relazione al merito della pretesa, la creditrice, già con il ricorso monitorio, ha allegato la documentazione contrattuale che costituisce la fonte dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1173 c.c., posta a fondamento della domanda rivolta (anche) nei confronti del fideiussore, nonché – con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. – gli estratti di conto corrente (da cui risultano anche gli accrediti degli anticipi su fatture, di cui all'allegato 2 del ricorso monitorio, oggetto di estinzione parziale), assolvendo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa (art. 2697, comma 1, c.c.), salvo quanto si dirà successivamente a proposito dell'ammontare dell'importo garantito e degli interessi.
Ne consegue la necessità di esaminare le ragioni di opposizione al fine di confermare ovvero riformare l'importo di cui al decreto opposto.
6. – L'eccezione di prescrizione ex artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c. è infondata. Il dies a quo della prescrizione (decennale, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali) non è costituito dalla data della stipula del contratto di conto corrente bancario n. 1000/00001067 del 14 febbraio 2005 ovvero dal giorno del perfezionamento del contratto di finanziamento n. 0137061036204 del 5 settembre 2011.
Trattasi, infatti, di rapporti contrattuali di durata, in cui il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno della chiusura del rapporto.
6.1. – In particolare, nel caso del conto corrente bancario, l'esigibilità del saldo
(negativo) da parte della banca matura soltanto al momento della chiusura del rapporto, ai sensi degli artt. 1823, comma 2, e 1831, in combinato disposto con l'art. 2935 del codice civile. Prima di quel momento il saldo costituisce una mera sommatoria di voci contabili regolate in conto corrente, che tuttavia, ai sensi dell'art. 1823, comma 1, c.c., sono ancora «inesigibili e indisponibili».
Nella fattispecie, il conto corrente è stato “estinto” pacificamente nell'anno
2016, essendo pertanto evidente il tempestivo esercizio del diritto di credito.
6.2. – Per quanto riguarda il contratto di mutuo, «l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.» (Cass.
Civ., sez. III, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232).
Nella fattispecie, la società finanziata avrebbe dovuto corrispondere l'ultima rata il 5 settembre 2017. Ma anche considerando l'intimazione di pagamento del
7 aprile 2015, allegata al ricorso monitorio, con cui ha Controparte_4
dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa a seguito del mancato pagamento di otto rate scadute, l'eccezione di prescrizione appalesa in ogni caso la sua chiara infondatezza. L'intimazione, infatti, è stata rivolta anche al fideiussore come da avviso di ricevimento del 13 aprile Parte_1
2015 in ordine al quale l'opponente nulla ha obiettato. 7. – L'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione è infondata.
7.1. – Dalla lettura dell'atto di citazione non si comprende in cosa sia consistita nel caso in esame – tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e non di astratti principi di diritto – la pretesa «violazione degli artt. 1175, 1325, 1375 c.c. in relazione agli artt. 1938 e 1956 c.c.». L'eccezione è oscura e non è stata meglio specificata nel corpo della memoria ex art. 171-ter, n. 1, del codice di rito.
7.2. – Sulla base dei pochi e lacunosi elementi posti a fondamento dell'eccezione, si osserva che la fideiussione omnibus del 2005 reca esattamente l'ammontare massimo complessivo dell'esposizione debitoria garantita, che nel caso in esame ammonta ad € 52.000,00 (cfr. allegato 4 del ricorso monitorio).
Non ricorre, pertanto, violazione alcuna dell'art. 1938 del codice civile.
7.3. – In relazione all'art. 1956, comma 1, c.c., tanto il finanziamento quanto il rapporto di conto corrente, entrambi garantiti dall'opponente con le due fideiussioni del 2005 e del 2011, sono anteriori al 31 dicembre 2013, per cui non
è dato comprendere il motivo per cui a partire da quella data la banca avrebbe dovuto informare il fideiussore del generico andamento di essi e in che modo ciò lo avrebbe potuto avere rilievo agli effetti di cui all'art. 1956, comma 2, c.c., come introdotto dall'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n, 154 (che tra l'altro non ha introdotto una nuova ipotesi di nullità del contratto di fideiussione, limitandosi a stabilire la liberazione del debitore dall'obbligo assunto). Quanto affermato dal fideiussore avrebbe avuto senso soltanto se la banca avesse concesso altro credito dopo lo spartiacque individuato dall'attore come momento in cui
[...]
avrebbe iniziato ad accusare difficoltà patrimoniali o Controparte_3 finanziarie. Circostanza, questa, non predicabile per il finanziamento del 2011, ma neppure rispetto al contratto di conto corrente (aperto nel 2005), dal momento che nulla è stato allegato e documentato in tal senso da parte di nel rispetto delle preclusioni di rito. Parte_1
Da quanto precede deriva la piana irrilevanza della richiesta di prova orale formulata nell'interesse dell'attore con la memoria istruttoria del 30 luglio 2024, nonché della correlata documentazione, di cui non può certamente farsi uso dal momento che – in ossequio all'onere di allegazione – occorre che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (Cass. Civ., sez. III, sent. 21 marzo 2013, n. 7115).
8. – L'asserita «inesistenza di rapporto giuridico e/o obbligazione», si traduce, invero, nella mera contestazione dell'efficacia, nei confronti del fideiussore, della cessione del credito garantito, passato dalla titolarità di a Controparte_4
con cui l'attore «non ha mai avuto alcun rapporto giuridico e, di Controparte_2 conseguenza, obbligazione giuridica».
Si tratta di una tesi anch'essa infondata, poiché la notificazione stessa del ricorso per decreto ingiuntivo costituisce a sua volta notifica, agli effetti di cui all'art. 1264 c.c., della cessione nei confronti del soggetto che ha assunto l'obbligo di cui all'art. 1944, comma 1, c.c. (a mente del quale «Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito»). Ne consegue che la cessione è sicuramente opponibile all'attore, a prescindere dalla disciplina speciale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, che rinvia all'art. 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario (correttamente richiamato dalla convenuta).
La circostanza che i contratti di fideiussione non siano stati stipulati con la cessionaria non rileva, essendo noto che la cessione del credito comporta il trasferimento al cessionario anche delle garanzie dello stesso (cfr. art. 1263, comma 1, c.c.), siano essere reali o personali (come nel caso della fideiussione).
9. – Le contestazioni riguardanti la quantificazione della pretesa a causa dell'applicazione di interessi usurari e commissioni oltre la soglia legale, nonché di interessi anatocistici sono infondate.
9.1. – Dall'esame dell'atto di citazione e della successiva memoria ex art. 171- ter, n. 1, c.p.c. non si evince, in fatto, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, né quali siano le «commissioni oltre la soglia legale» che avrebbero costituito oggetto di indebito conteggio da parte dell'opposta. Anzi, neanche sono state indicate le clausole contrattuali in forza delle quali ciò sarebbe avvenuto o, comunque, gli importi indebitamente applicati nel caso concreto. E tale conclusione è comune sia al contratto di conto corrente del 2005 che a quello di mutuo del 2011.
9.2. – Per quanto riguarda la natura usuraria degli interessi, l'esame dell'atto di opposizione sembra confinare il fuoco dell'eccezione al rapporto di conto corrente.
Nondimeno essa è infondata, in quanto la commissione dell'1,50% non va applicata al tasso di mora sullo scoperto del 14,47%. Va infatti tenuto distinto il profilo degli interessi di mora, che vanno parametrati al c.d. tasso soglia di mora
(che nella fattispecie non è stato neanche allegato), da quello delle commissioni, oggetto di separata valutazione (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 20 giugno 2018, n.
16303); ferma restando l'irrilevanza dell'usura c.d. sopravvenuta (Cass. Civ., Sez.
Un., sent. 19 ottobre 2017, n. 24675).
In relazione a ogni altro aspetto concernente l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in ambito bancario (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 1 febbraio
2022, n. 3086), ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., si rinvia alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 25 luglio 2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 873/2019 r.g. (si veda il paragrafo 8).
10. – L'opposizione è fondata limitatamente al profilo già rilevato con l'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo.
Il dispositivo del decreto ingiuntiva indica la somma di € 88.713,56, ingiungendone il pagamento a nonché a Controparte_3
in solido, quale fideiussore. Parte_1 10.1. – Nondimeno, l'opponente non è obbligato a corrispondere l'intero importo, poiché con la prima fideiussione dell'1 aprile 2005 egli si è obbligato a garantire «tutto quanto dovuto dal debitore […] per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario […]», e tutto
«sino alla concorrenza dell'importo di € 52.000,00, oltre interessi moratori nella misura prevista nel successivo art. 7 comma 2».
Dall'art. 7, comma 2, del regolamento contrattuale, si ricava che tale obbligo al pagamento degli interessi è autonomo rispetto agli interessi maturati sul debito garantito. Essi, di conseguenza, decorrono dal momento della richiesta (anche stragiudiziale) e vanno calcolati sull'importo intimato al fideiussore a titolo di
«capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario […]» dovuti dal debitore.
L'art. 7, comma 2, non indica il saggio dell'interesse di mora, rinviando a tal fine «alle stesse condizioni pattuite per le obbligazioni garantite».
Tale inciso è generico. La fideiussione omnibus garantisce il creditore per qualsivoglia obbligazione contratta del debitore principale, che può dunque trovare titolo in plurime fonti negoziali, che ben potrebbero prevedere – ed è ciò che generalmente accade – tassi diversi.
Il rinvio di cui si discorre non è specifico e, comunque, idoneo ad evidenziare, in termini numerici o percentuali, quale sia il tasso di interesse concretamente applicabile, così come invece potrebbe accadere nella fideiussione specifica. Non vi sono, del resto, neanche espressioni che possano in ogni caso consentire l'individuabilità del tasso, ad esempio prevedendo che si applichi il tasso di mora più favorevole o più svantaggioso per debitore o il creditore.
Pertanto, dato che il valore in questione non è oggettivamente determinato e, invero, neppure determinabile (nella misura in cui non è chiaro a quale dei rapporti garantiti debba farsi riferimento), andrebbe dichiarata d'ufficio (art. 1421
c.c.) la nullità parziale dell'art. 7, comma 2, nella parte in cui non stabilisce quale sia il tasso di mora da applicare in danno del fideiussore, se non fosse che l'opposta, nel formulare la domanda in calce al ricorso monitorio, ha circoscritto la richiesta degli interessi a quelli «legali».
Ne consegue che, in forza del primo contratto di fideiussione,
[...]
è tenuto a corrispondere in favore della convenuta l'importo di € Parte_1
52.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dal 13 aprile 2015 al 19 giugno 2023, pari ad € 2.807,14, per un totale, al momento del deposito del ricorso monitorio, di € 54.807,14.
Su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino al soddisfo, a garanzia dei maggiori debiti di
[...] di € 38.491,17 a titolo di scoperto su conto corrente e di € Controparte_3
35.006,79 a titolo di anticipi su fatture.
10.2. – Il debito derivante dal contratto di finanziamento è stato invece oggetto di una (seconda) fideiussione specifica del 5 settembre 2011. Pertanto, egli è tenuto a corrispondere alla convenuta l'importo indicato nel ricorso monitorio, pari ad € 15.215,60, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
A tale importo andrebbero aggiunti gli interessi moratori dal 13 aprile 2015 al
19 giugno 2023, ai sensi e al tasso di cui all'art. 7, comma 2, del contratto di fideiussione, che rinvia al saggio di mora del (singolo) rapporto garantito (ciò escludendo, nella fattispecie, che possa affermarsi la nullità parziale del contratto).
Tuttavia, anche in tal caso, la creditrice si è limitata a richiedere gli interessi
«legali», rimanendo in tale circostanza assorbita l'omessa indicazione del più oneroso «tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea […], maggiorato di 4,00 […] punti percentuali», e delle singole decorrenze (dato che il tasso richiamato dai contraenti
è variabile ed oggetto di variazioni – a cicli di tempo irregolari – che non avvengono in base ad un atto avente natura normativa).
Ne consegue che, in forza del secondo contratto di fideiussione,
[...]
è tenuto a corrispondere in favore della convenuta gli interessi Parte_1 maturati dal 13 aprile 2015 al 19 giugno 2023, calcolati al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., pari ad € 821,40, per un totale, al momento del deposito del ricorso monitorio, di € 16.037,00.
Su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino al soddisfo.
11. – All'accoglimento, sia pur parziale, dell'opposizione proposta da deve seguire la revoca dell'ingiunzione contenuta Parte_1
nell'opposto decreto, con contestuale condanna del fideiussore al pagamento del minor importo accertato a seguito dell'opposizione.
12. – Considerato che l'opposizione è risultata fondata in minima parte rispetto all'importo originariamente richiesto, si ritiene di compensare le spese processuali nella misura di un quarto, ponendo la restante parte a carico di
Parte_1
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori massimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad
€ 260.000,00, tenuto conto delle numerose eccezioni e difese svolte dall'opponente che (sebbene spesso generiche o chiaramente infondate) hanno certamente costituito un inutile appesantimento del processo e, per quanto rileva, dell'attività difensiva svolta anche nell'interesse convenuta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
13. – Parte attrice va altresì condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.lgs.
4 marzo 2010, n. 28, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, non essendo comparsa davanti al mediatore (cfr. verbale di mediazione depositato il 4 febbraio 2025).
Al riguardo si evidenzia che l'opponente non ha giustificato in alcun modo l'omessa comparizione all'incontro, né – all'esito del giudizio – può ritenersi che la stessa non apparisse utile, tenuto conto della sostanziale fondatezza dell'altrui domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1270/2023 R.G.A.C., assorbita e rigettata ogni altra richiesta, così provvede: revoca nei confronti di l'ingiunzione di cui al decreto Parte_1
opposto del 3 luglio 2023, n. 206/2023; condanna quale fideiussore del maggior debito accertato Parte_1 con il predetto decreto nei confronti di al Controparte_3 pagamento, in favore di dei seguenti importi: Controparte_2
– € 54.807,14, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 19 giugno 2023 sino al soddisfo;
– € 16.037,00, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 19 giugno 2023 sino al soddisfo;
compensa per un quarto le spese processuali del presente giudizio di opposizione e condanna al pagamento, in favore della Parte_1
controparte, della restante parte che liquida in € 15.866,25 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Parte_1
Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti