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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/11/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3116/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3116/2025, promossa con ricorso depositato il 25/07/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, c.f.: , C.F._1
residente in [...] interno 3u, con l'avv. Rossana Carignola
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, c.f.: , C.F._2
residente in [...] interno 3u, con l'avv. Rossana Carignola
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 19 settembre 2015
(anno 2015 atto n. 97, parte I) con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sigg.ri e vivranno separati, stante Parte_1 Parte_2
l'irreversibilità della crisi coniugale in essere da anni;
2. per necessità contingenti di carattere prettamente economico inerenti esclusivamente le condizioni della sig.ra i coniugi temporaneamente coabiteranno entrambi Pt_1
nella casa coniugale sita in Varese via Palmieri n. 21 interno 3u -cointestata al 50%-, entrambi impegnandosi nel mantenere vicendevolmente un atteggiamento di reciproco rispetto. In ragione di quanto sopra, temporaneamente utilizzeranno e godranno degli spazi comuni e di quelli necessari dell'abitazione, relativi arredi e oggetti di pertinenza, nonché delle pertinenze dell'immobile stesso. I coniugi manterranno camere da letto separate, ubicate entrambe al primo piano dell'abitazione, che godranno in via esclusiva, autonoma e separata. La casa coniugale s'intende conseguentemente assegnata ad entrambi i coniugi. Allorquando le condizioni economico reddituali della sig.ra consentiranno alla medesima il Pt_1
raggiungimento dell'indipendenza economica, tale da garantire alla stessa i presupposti economici per trasferirsi in autonomo alloggio, potendo godere di un tenore di vita dignitoso, la sig.ra rilascerà l'abitazione coniugale per trasferirsi Pt_1
altrove e conseguentemente la casa coniugale resterà assegnata esclusivamente al sig.
in funzione del collocamento presso di lui del figlio sino a che Parte_2 Per_1 quest'ultimo non avrà raggiunto idoneo livello di indipendenza economica;
3. il figlio resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato Per_1 nell'abitazione coniugale. La sua camera da letto è già collocata al piano sottotetto, finché la madre coabiterà nella casa coniugale;
4. date le condizioni di cui sopra, la sig.ra con l'assenso del sig. Pt_1 Pt_2
provvederà al concorso al mantenimento del figlio in forma diretta, secondo Per_1
le proprie disponibilità. Spese extra ordinem, individuate secondo il protocollo vigente della Corte d'appello di Milano, a carico esclusivo del padre con eventuale ma non necessario, contributo a forfait da parte della madre secondo contingenti possibilità.
Allorquando la sig.ra si trasferirà altrove, la stessa proseguirà al concorso al Pt_1 mantenimento del figlio in forma diretta con l'assenso del sig. Spese extra Pt_2
ordinem come sopra. Il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi.
pagina 2 di 4
Considerato che
il sig. provvederà in larga parte al mantenimento del figlio, Pt_2 lo stesso è autorizzato a percepire in via esclusiva l'assegno unico;
5. i coniugi si accorderanno di volta in volta per la suddivisione di un tempo esclusivo da trascorrere con il figlio, comprese festività e periodi feriali ed estivi;
6. i coniugi si danno vicendevolmente atto di aver condiviso al 50% esborsi e rate di mutuo per l'acquisto di precedente casa coniugale sita in Varese via Brunico n. 80 e di aver successivamente immesso al 50% ciascuno la provvista del ricavato dalla vendita di tale abitazione nell'acquisto dell'attuale casa coniugale. A far tempo dall'aprile
2014 è il sig. che già provvede e provvederà per il futuro a farsi carico in via Pt_2 integrale dell'onere di pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'attuale casa coniugale sita in Varese via Palmieri n. 21 interno 3u, senza animus donandi verso la sig.ra la quale dall'altra, resta e resterà ad ogni effetto di legge e per accordo Pt_1
di entrambi, esonerata dal pagamento pro quota delle rate in essere scadute e a scadere. Conseguentemente nell'ipotesi di eventuale e futuro scioglimento della comunione sull'immobile, le parti si impegnano a regolarsi secondo Legge, tenendo conto degli effettivi esborsi sostenuti da ciascuno al di là dell'intestazione al 50% della casa coniugale;
7. il sig. già facendosi carico sin d'ora del pagamento in via esclusiva delle Pt_2 spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'abitazione e relativi elettrodomestici, utenze, tasse e imposte, analogamente provvederà per il futuro;
8. i coniugi si concedono l'un l'altro l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti di identità e di espatrio personali e relativi al figlio . Per_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
pagina 3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Varese in data 19/09/2015 con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Varese (anno 2015, atto n. 97, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3116/2025, promossa con ricorso depositato il 25/07/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, c.f.: , C.F._1
residente in [...] interno 3u, con l'avv. Rossana Carignola
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, c.f.: , C.F._2
residente in [...] interno 3u, con l'avv. Rossana Carignola
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 19 settembre 2015
(anno 2015 atto n. 97, parte I) con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sigg.ri e vivranno separati, stante Parte_1 Parte_2
l'irreversibilità della crisi coniugale in essere da anni;
2. per necessità contingenti di carattere prettamente economico inerenti esclusivamente le condizioni della sig.ra i coniugi temporaneamente coabiteranno entrambi Pt_1
nella casa coniugale sita in Varese via Palmieri n. 21 interno 3u -cointestata al 50%-, entrambi impegnandosi nel mantenere vicendevolmente un atteggiamento di reciproco rispetto. In ragione di quanto sopra, temporaneamente utilizzeranno e godranno degli spazi comuni e di quelli necessari dell'abitazione, relativi arredi e oggetti di pertinenza, nonché delle pertinenze dell'immobile stesso. I coniugi manterranno camere da letto separate, ubicate entrambe al primo piano dell'abitazione, che godranno in via esclusiva, autonoma e separata. La casa coniugale s'intende conseguentemente assegnata ad entrambi i coniugi. Allorquando le condizioni economico reddituali della sig.ra consentiranno alla medesima il Pt_1
raggiungimento dell'indipendenza economica, tale da garantire alla stessa i presupposti economici per trasferirsi in autonomo alloggio, potendo godere di un tenore di vita dignitoso, la sig.ra rilascerà l'abitazione coniugale per trasferirsi Pt_1
altrove e conseguentemente la casa coniugale resterà assegnata esclusivamente al sig.
in funzione del collocamento presso di lui del figlio sino a che Parte_2 Per_1 quest'ultimo non avrà raggiunto idoneo livello di indipendenza economica;
3. il figlio resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato Per_1 nell'abitazione coniugale. La sua camera da letto è già collocata al piano sottotetto, finché la madre coabiterà nella casa coniugale;
4. date le condizioni di cui sopra, la sig.ra con l'assenso del sig. Pt_1 Pt_2
provvederà al concorso al mantenimento del figlio in forma diretta, secondo Per_1
le proprie disponibilità. Spese extra ordinem, individuate secondo il protocollo vigente della Corte d'appello di Milano, a carico esclusivo del padre con eventuale ma non necessario, contributo a forfait da parte della madre secondo contingenti possibilità.
Allorquando la sig.ra si trasferirà altrove, la stessa proseguirà al concorso al Pt_1 mantenimento del figlio in forma diretta con l'assenso del sig. Spese extra Pt_2
ordinem come sopra. Il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi.
pagina 2 di 4
Considerato che
il sig. provvederà in larga parte al mantenimento del figlio, Pt_2 lo stesso è autorizzato a percepire in via esclusiva l'assegno unico;
5. i coniugi si accorderanno di volta in volta per la suddivisione di un tempo esclusivo da trascorrere con il figlio, comprese festività e periodi feriali ed estivi;
6. i coniugi si danno vicendevolmente atto di aver condiviso al 50% esborsi e rate di mutuo per l'acquisto di precedente casa coniugale sita in Varese via Brunico n. 80 e di aver successivamente immesso al 50% ciascuno la provvista del ricavato dalla vendita di tale abitazione nell'acquisto dell'attuale casa coniugale. A far tempo dall'aprile
2014 è il sig. che già provvede e provvederà per il futuro a farsi carico in via Pt_2 integrale dell'onere di pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'attuale casa coniugale sita in Varese via Palmieri n. 21 interno 3u, senza animus donandi verso la sig.ra la quale dall'altra, resta e resterà ad ogni effetto di legge e per accordo Pt_1
di entrambi, esonerata dal pagamento pro quota delle rate in essere scadute e a scadere. Conseguentemente nell'ipotesi di eventuale e futuro scioglimento della comunione sull'immobile, le parti si impegnano a regolarsi secondo Legge, tenendo conto degli effettivi esborsi sostenuti da ciascuno al di là dell'intestazione al 50% della casa coniugale;
7. il sig. già facendosi carico sin d'ora del pagamento in via esclusiva delle Pt_2 spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'abitazione e relativi elettrodomestici, utenze, tasse e imposte, analogamente provvederà per il futuro;
8. i coniugi si concedono l'un l'altro l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti di identità e di espatrio personali e relativi al figlio . Per_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
pagina 3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Varese in data 19/09/2015 con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Varese (anno 2015, atto n. 97, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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