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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor AN IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2253/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Bonofiglio Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato,
e ME CE
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Gallo
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso del 13.12.2022, tempestivamente riassunto dal Tribunale di Cosenza
(Ordinanza di incompetenza territoriale del 05.12.2022), parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
03420229003786082000 notificata il 13.08.2022 per il mancato pagamento di debiti per contributi previdenziali recati dai seguenti avvisi di addebito: CP_1
n. 33420130001806824000
n. 33420130004283802000
n. 33420140001313946000
n. 33420140003287465000
n. 33420140005762477000
n. 33420150001377110000
n. 33420160001145805000
n. 33420160003949953000
n. 33420170001742301000.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta e comunque l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale maturata successivamente alla notifica dei predetti titoli. Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di prescrizione del credito previdenziale recato dagli avvisi di addebito opposti, nonché, l'annullamento del provvedimento impugnato, Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione
2 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Quanto all'eccezione di omessa notifica dei titoli presupposti, la stessa costituisce oggetto di opposizione agli atti esecutivi, che risulta inammissibile perché spiegata oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
In particolare, il ricorso giurisdizionale presso il tribunale di Cosenza è stato incardinato in data 07.09.2022 (per come pacificamente ammesso dalle parti), ovvero oltre venti giorni decorrenti dalla notifica del 13.08.2022 dell'intimazione di pagamento opposta.
4. Nel merito è fondata l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale maturata successivamente alla data di notifica dei seguenti avvisi di addebito:
n. 33420130004283802000 notificato il 07.02.2014;
n. 33420140001313946000 notificato il 05.06.2014;
n. 33420140003287465000 notificato il 28.10.2014;
n. 33420140005762477000 notificato il 06.02.2015;
n. 33420150001377110000 notificato il 26.10.2015;
In particolare, dalla documentazione in atti depositata dall' risulta che: CP_2
- per il credito previdenziale recato dagli avvisi di addebito n. 33420130004283802000,
n. 33420140001313946000 e n. 33420140003287465000, l'ultimo dei quali notificato il
28.10.2024) il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere l'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata il 13.08.2022, ben oltre il quinquennio di cui all'art. 3, L. n. 335/1995;
- per il credito previdenziale recato dagli avvisi di addebito n. 33420140005762477000 e n. 33420150001377110000, l'ultimo dei quali notificato il 26.10.2015, il primo atto
3 interruttivo della prescrizione risulta essere l'intimazione di pagamento n.
03420199011053582000, notificata il 30.09.2021 (cfr. all.ti 8 e 9 memoria , ben CP_2 oltre il quinquennio, di cui all'art. 3, L. n. 335/1995 (Ciò anche a voler considerare i due periodi di sospensione COVID per complessivi 311 giorni. In particolare, il credito previdenziale recato dall'avviso di addebito n. 33420150001377110000 si sarebbe prescritto il 26.10.2020, a tale data si aggiungano 311 giorni per cui, effettivamente, si è estinto il 02.09.2021, prima della notifica, avvenuta il 30.09.2021, dell'intimazione di pagamento n. 03420199011053582000).
5. L'opposizione è infondata rispetto a tutti gli altri avvisi di addebito, considerato che:
- per l'avviso di addebito n. 33420130001086824000 notificato il 17.04.2013, il termine prescrizionale è stato dapprima interrotto dall'intimazione di pagamento n.
03420179007148937000, notificata il 13.09.2017, e, ripreso a spirare da tale data, è stato successivamente interrotto dall'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata il
13.08.2022;
- per gli avvisi di addebito n. 33420160001145805000, n. 33420160003949953000 e n.
33420170001742301000, notificati, rispettivamente l'11.05.2016, l'11.11.2016 e il
26.09.2017 il termine prescrizionale è stato interrotto, per come documentato dall' CP_2 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199011053582000, del 30.09.2021
(cfr. all.ti 8 e 9 memoria e successivamente dall'intimazione di pagamento oggi CP_2 opposta.
5.1. Si ricorda, quanto all'avviso di addebito n. 33420160001145805000, notificato l'11.05.2016, che alla data di prescrizione quinquennale dell'11.05.2021, si devono aggiungere 311, derivanti dai due periodi di sospensione COVID, sicchè, l'intimazione di pagamento n. 03420199011053582000, del 30.09.2021, è stata idonea ad interrompere il termine prescrizionale.
In particolare, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma
2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
4 obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
6. In definitiva, dunque, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
7. Le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto:
accerta e dichiara prescritti i crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. CP_1
33420130004283802000, n. 33420140001313946000, n. 33420140003287465000, n.
33420140005762477000, n. 33420150001377110000 e conseguentemente annulla i citati avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento n. 03420229003786082000 nella parte in cui ad essi si riferisce;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi. Paola, 06.12.2025.
Il Giudice
AN IN
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