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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7586 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: Assicurazione contro i danni
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Melito di Parte_1 C.F._1
Napoli (NA), al C.so Europa n. 374, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Romano, nato a [...] in data [...], che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
(P.IVA , in persona dei procuratori speciali dott. Controparte_1 P.IVA_1
e dott. , elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto Controparte_2 Controparte_3
n.162, presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, che la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
1 R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a codesto Tribunale in persona dei procuratori speciali dott. Controparte_1 [...]
e dott. , esponendo: - che, con polizza n. 400353300 emessa dalla CP_2 Controparte_3
Compagnia Assicurativa aveva assicurato contro il rischio incendio, R.C.T., Controparte_1 atti vandalici, eventi socio-politici ecc. l'immobile da lui condotto in locazione sito in Mugnano di
Napoli (NA), alla via Meucci n. 13, ultimo piano;
- che in data 23/06/2021, verso le ore 21:00, facendo ritorno nel suddetto appartamento dopo essersene uscito il 23/05/2021, avendo accuratamente chiuso porta di ingresso e finestre, si era accorto che la porta d'ingresso era stata forzata ed era semiaperta e che ignoti vi si erano introdotti per porre in essere atti vandalici;
- che, entrando nella succitata abitazione, aveva notato che, a partire dall'ingresso dell'abitazione medesima, tutte le pareti erano state completamente imbrattate con vernice spray e picconate e che, con esse, totalmente danneggiate con dei fori si erano presentate altresì la pavimentazione, le porte – divelte – e le finestre;
- che, a seguito e per effetto degli eventi innanzi dedotti, aveva sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria, corredata da rilievi fotografici raffiguranti lo stato dei luoghi;
- che, tempestivamente, in ossequio agli obblighi di polizza, aveva denunciato altresì l'accaduto alla Compagnia assicurativa
[...]
presso la quale aveva stipulato la polizza “de qua”; - che aveva richiesto CP_1 all'assicurazione il risarcimento dei danni subiti in ossequio al contratto Controparte_1 concluso, così come determinati e valutati per mezzo della documentazione versata in atti;
- che, a seguito e per effetto della predetta denuncia, aveva preso contatti con il perito fiduciario dell' convenuta affinché fosse effettuato il sopralluogo sui luoghi oggetto di causa per CP_4 gli accertamenti da fare;
- che, a seguito delle attività peritali, l'assicurazione Controparte_1 aveva ritenuto “opportuno” negare il legittimo e giusto indennizzo ad esso istante nella qualità di assicurato, “abbandonandolo” in una continua e perenne attesa;
- che, stante quindi l'inerzia da parte della compagnia convenuta, aveva presentato istanza di mediazione avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo, con incontro fissato per il giorno 04/03/2022, ore 15:30, che però non aveva sortito gli effetti sperati per la mancata comparizione della parte invitata;
- che anche la richiesta di indennizzo assicurativo inviata a mezzo raccomandata A/R in data 20/12/2021 a era rimasta Controparte_1 priva di riscontro.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale posta in essere da per i fatti e per i motivi esposti in narrativa;
Per Controparte_1 lo effetto, condannare a pagare in favore dello istante Sig. Controparte_1 Parte_1
l'indennizzo dovuto per i danni (danneggiamenti vari) riportati nell'immobile sito a Mugnano di
2 R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Napoli (NA) in via Meucci, 13 ultimo piano a seguito e per effetto di atti vandalici previsti e coperti dalla polizza stipulata dallo istante con l'assicurazione convenuta;
Condannare, pertanto,
l'assicurazione suddetta a pagare a favore dell'attore la somma che sarà ritenuta di Giustizia a titolo di indennizzo per la motivazione di cui al punto precedente, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ovvero a pagare la somma che sarà accertata e comunque nei limiti di €
26.000,00; Condannare, per lo effetto, al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio la in persona dei procuratori speciali dott. Controparte_1
e dott. , contestando in fatto ed in diritto la domanda, Controparte_2 Controparte_3 eccependo: - la necessaria sospensione del giudizio civile, atteso che l'esito delle indagini penali in corso – avviate per potenziale frode assicurativa relativa ai fatti oggetto della causa – costituiva una questione pregiudiziale indispensabile per decidere il processo civile;
- la carenza di legittimazione attiva dell'istante, in quanto, per sua stessa ammissione, era contraente della polizza ma non assicurato;
- l'inoperatività della garanzia e la perdita del diritto all'indennizzo, perché aver l'assicurato fornito dichiarazioni false e reticenti al momento della stipula della polizza, Parte_1 nascondendo sinistri precedenti relativi allo stesso immobile;
-l'infondatezza della domanda, con riferimento sia all'an che al quantum; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva che la stessa venisse contenuta tenendo conto di massimali, scoperti e franchigie previsti dalla polizza “Immagina Adesso”.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “In via preliminare:
1. Ai sensi dell'art.295 c.p.c, per evidenti ragioni di opportunità se non di necessità, alla luce delle indagini e dei procedimenti penali di cui in narrativa, si chiede dichiararsi la sospensione “ope iudicis” del presente giudizio contestualmente rimettendo tutti gli atti del di causa dinanzi alla Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Treviso che indaga per verificare la legittimità della documentazione offerta in suffragio da controparte a sostegno della avversa domanda;
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'istante ;
3. Accertare e dichiarare la inoperatività della Parte_1 polizza per violazione dell'art. 1892 cc – dichiarazioni false e reticenti. Nel merito:
4. rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
5. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la medesima entro i limiti di polizza;
6. con vittoria di spese diritti ed onorari.” (cfr. pag.
7-8 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti ed espletata la prova testimoniale, all'udienza dell'08.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
3 R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva delle parti, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dalla polizza assicurativa emessa il
05/11/2020, stipulata con Controparte_1
Va altresì dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta compagnia e che ha consentito a quest'ultima di spiegare compiutamente tutte le sue difese.
Parimenti va dato atto della procedibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, del d.lgs. n.
28/2010, della domanda proposta nel presente giudizio dall'attore stante l'avvenuto regolare esperimento del tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo del 04.03.2022 per mancata adesione della controparte.
Tanto premesso in rito, passando al merito, la domanda attorea risulta infondata e deve essere rigettata per l'assorbente motivo che l'attore, così come dedotto da parte convenuta, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza oggetto del presente giudizio.
Invero, dall'esame della polizza assicurativa depositata dall'attore non risulta l'avvenuto pagamento del premio al momento della stipula, né dagli atti emerge documentazione ulteriore dalla quale desumere l'effettiva corresponsione del premio, anche in epoca successiva.
L'attore, dunque, non ha prodotto la prova della regolarità dei pagamenti e, quindi, della operatività della polizza, ciò consentendo di non ritenere adempiuto l'onere probatorio a suo carico.
Ciò discende dalla lettura coordinata dell'art. 2697 c.c. con la pronunzia a Sezioni Unite
n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, l'attore avrebbe dovuto dimostrare il pagamento, oltretutto tempestivo, del premio, quale elemento costitutivo della sua pretesa all'indennizzo. In particolare, come coerentemente affermato da Cass. 23 gennaio 1987, n. 630, l'onere dell'assicurato non va limitato alla dimostrazione di aver pagato il premio, ma si estende alla prova di averlo pagato tempestivamente, perché entrambi questi fatti sono costitutivi del suo diritto. Tale orientamento, consolidato nel tempo,
è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4357 del
4 R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
10/02/2022, secondo cui “In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio, che determina la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c., costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezione di inadempimento che riguarda l'esecuzione del contratto - sul piano dell'efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento
l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4357 del 10/02/2022 (Rv. 663939 - 02))
A nulla rileva, poi, che la compagnia assicurativa abbia eccepito quanto sopra solo in sede di comparsa conclusionale, in quanto l'eccezione di inoperatività della polizza di che trattasi integra, come sopra chiarito, una mera difesa (eccezione in senso lato) rilevabile, per l'appunto, ex officio da parte del Giudice.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo considerando, ai fini dell'individuazione del valore della presente controversia, il valore della domanda secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra euro “5.200,01 e 26.000,00”, dovendo tener conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
5 R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
2) CONDANNA al pagamento, nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 persona dei procuratori speciali dott. e dott. , delle spese Controparte_2 Controparte_3 di giudizio che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.
Così deciso in Aversa il giorno 28.11.2025.
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7586 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: Assicurazione contro i danni
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Melito di Parte_1 C.F._1
Napoli (NA), al C.so Europa n. 374, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Romano, nato a [...] in data [...], che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
(P.IVA , in persona dei procuratori speciali dott. Controparte_1 P.IVA_1
e dott. , elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto Controparte_2 Controparte_3
n.162, presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, che la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
1 R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a codesto Tribunale in persona dei procuratori speciali dott. Controparte_1 [...]
e dott. , esponendo: - che, con polizza n. 400353300 emessa dalla CP_2 Controparte_3
Compagnia Assicurativa aveva assicurato contro il rischio incendio, R.C.T., Controparte_1 atti vandalici, eventi socio-politici ecc. l'immobile da lui condotto in locazione sito in Mugnano di
Napoli (NA), alla via Meucci n. 13, ultimo piano;
- che in data 23/06/2021, verso le ore 21:00, facendo ritorno nel suddetto appartamento dopo essersene uscito il 23/05/2021, avendo accuratamente chiuso porta di ingresso e finestre, si era accorto che la porta d'ingresso era stata forzata ed era semiaperta e che ignoti vi si erano introdotti per porre in essere atti vandalici;
- che, entrando nella succitata abitazione, aveva notato che, a partire dall'ingresso dell'abitazione medesima, tutte le pareti erano state completamente imbrattate con vernice spray e picconate e che, con esse, totalmente danneggiate con dei fori si erano presentate altresì la pavimentazione, le porte – divelte – e le finestre;
- che, a seguito e per effetto degli eventi innanzi dedotti, aveva sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria, corredata da rilievi fotografici raffiguranti lo stato dei luoghi;
- che, tempestivamente, in ossequio agli obblighi di polizza, aveva denunciato altresì l'accaduto alla Compagnia assicurativa
[...]
presso la quale aveva stipulato la polizza “de qua”; - che aveva richiesto CP_1 all'assicurazione il risarcimento dei danni subiti in ossequio al contratto Controparte_1 concluso, così come determinati e valutati per mezzo della documentazione versata in atti;
- che, a seguito e per effetto della predetta denuncia, aveva preso contatti con il perito fiduciario dell' convenuta affinché fosse effettuato il sopralluogo sui luoghi oggetto di causa per CP_4 gli accertamenti da fare;
- che, a seguito delle attività peritali, l'assicurazione Controparte_1 aveva ritenuto “opportuno” negare il legittimo e giusto indennizzo ad esso istante nella qualità di assicurato, “abbandonandolo” in una continua e perenne attesa;
- che, stante quindi l'inerzia da parte della compagnia convenuta, aveva presentato istanza di mediazione avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo, con incontro fissato per il giorno 04/03/2022, ore 15:30, che però non aveva sortito gli effetti sperati per la mancata comparizione della parte invitata;
- che anche la richiesta di indennizzo assicurativo inviata a mezzo raccomandata A/R in data 20/12/2021 a era rimasta Controparte_1 priva di riscontro.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale posta in essere da per i fatti e per i motivi esposti in narrativa;
Per Controparte_1 lo effetto, condannare a pagare in favore dello istante Sig. Controparte_1 Parte_1
l'indennizzo dovuto per i danni (danneggiamenti vari) riportati nell'immobile sito a Mugnano di
2 R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Napoli (NA) in via Meucci, 13 ultimo piano a seguito e per effetto di atti vandalici previsti e coperti dalla polizza stipulata dallo istante con l'assicurazione convenuta;
Condannare, pertanto,
l'assicurazione suddetta a pagare a favore dell'attore la somma che sarà ritenuta di Giustizia a titolo di indennizzo per la motivazione di cui al punto precedente, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ovvero a pagare la somma che sarà accertata e comunque nei limiti di €
26.000,00; Condannare, per lo effetto, al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio la in persona dei procuratori speciali dott. Controparte_1
e dott. , contestando in fatto ed in diritto la domanda, Controparte_2 Controparte_3 eccependo: - la necessaria sospensione del giudizio civile, atteso che l'esito delle indagini penali in corso – avviate per potenziale frode assicurativa relativa ai fatti oggetto della causa – costituiva una questione pregiudiziale indispensabile per decidere il processo civile;
- la carenza di legittimazione attiva dell'istante, in quanto, per sua stessa ammissione, era contraente della polizza ma non assicurato;
- l'inoperatività della garanzia e la perdita del diritto all'indennizzo, perché aver l'assicurato fornito dichiarazioni false e reticenti al momento della stipula della polizza, Parte_1 nascondendo sinistri precedenti relativi allo stesso immobile;
-l'infondatezza della domanda, con riferimento sia all'an che al quantum; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva che la stessa venisse contenuta tenendo conto di massimali, scoperti e franchigie previsti dalla polizza “Immagina Adesso”.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “In via preliminare:
1. Ai sensi dell'art.295 c.p.c, per evidenti ragioni di opportunità se non di necessità, alla luce delle indagini e dei procedimenti penali di cui in narrativa, si chiede dichiararsi la sospensione “ope iudicis” del presente giudizio contestualmente rimettendo tutti gli atti del di causa dinanzi alla Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Treviso che indaga per verificare la legittimità della documentazione offerta in suffragio da controparte a sostegno della avversa domanda;
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'istante ;
3. Accertare e dichiarare la inoperatività della Parte_1 polizza per violazione dell'art. 1892 cc – dichiarazioni false e reticenti. Nel merito:
4. rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
5. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la medesima entro i limiti di polizza;
6. con vittoria di spese diritti ed onorari.” (cfr. pag.
7-8 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti ed espletata la prova testimoniale, all'udienza dell'08.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
3 R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva delle parti, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dalla polizza assicurativa emessa il
05/11/2020, stipulata con Controparte_1
Va altresì dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta compagnia e che ha consentito a quest'ultima di spiegare compiutamente tutte le sue difese.
Parimenti va dato atto della procedibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, del d.lgs. n.
28/2010, della domanda proposta nel presente giudizio dall'attore stante l'avvenuto regolare esperimento del tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo del 04.03.2022 per mancata adesione della controparte.
Tanto premesso in rito, passando al merito, la domanda attorea risulta infondata e deve essere rigettata per l'assorbente motivo che l'attore, così come dedotto da parte convenuta, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza oggetto del presente giudizio.
Invero, dall'esame della polizza assicurativa depositata dall'attore non risulta l'avvenuto pagamento del premio al momento della stipula, né dagli atti emerge documentazione ulteriore dalla quale desumere l'effettiva corresponsione del premio, anche in epoca successiva.
L'attore, dunque, non ha prodotto la prova della regolarità dei pagamenti e, quindi, della operatività della polizza, ciò consentendo di non ritenere adempiuto l'onere probatorio a suo carico.
Ciò discende dalla lettura coordinata dell'art. 2697 c.c. con la pronunzia a Sezioni Unite
n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, l'attore avrebbe dovuto dimostrare il pagamento, oltretutto tempestivo, del premio, quale elemento costitutivo della sua pretesa all'indennizzo. In particolare, come coerentemente affermato da Cass. 23 gennaio 1987, n. 630, l'onere dell'assicurato non va limitato alla dimostrazione di aver pagato il premio, ma si estende alla prova di averlo pagato tempestivamente, perché entrambi questi fatti sono costitutivi del suo diritto. Tale orientamento, consolidato nel tempo,
è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4357 del
4 R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
10/02/2022, secondo cui “In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio, che determina la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c., costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezione di inadempimento che riguarda l'esecuzione del contratto - sul piano dell'efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento
l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4357 del 10/02/2022 (Rv. 663939 - 02))
A nulla rileva, poi, che la compagnia assicurativa abbia eccepito quanto sopra solo in sede di comparsa conclusionale, in quanto l'eccezione di inoperatività della polizza di che trattasi integra, come sopra chiarito, una mera difesa (eccezione in senso lato) rilevabile, per l'appunto, ex officio da parte del Giudice.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo considerando, ai fini dell'individuazione del valore della presente controversia, il valore della domanda secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra euro “5.200,01 e 26.000,00”, dovendo tener conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
5 R.g.n°7586 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
2) CONDANNA al pagamento, nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 persona dei procuratori speciali dott. e dott. , delle spese Controparte_2 Controparte_3 di giudizio che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.
Così deciso in Aversa il giorno 28.11.2025.
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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