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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
1179/2025 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1179/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Pompei (NA), alla Via Traversa Tortora n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Battigaglia giusta procura in calce al ricorso e con il quale elettivamente domicilia in Pompei (NA), alla Via
Carlo TO I° Traversa 14.
E
, nata il [...] a [...], (C.F. ), residente Parte_2 C.F._2 in Pompei (NA), alla Via Traversa Tortora n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Di Somma giusta procura in calce al ricorso e con il quale elettivamente domicilia in Pompei (NA), alla Via
Andolfi n. 36.
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 1.12.2025, i difensori delle parti chiedono che la causa venga rimessa al Collegio per l'omologa dei patti come modificati in udienza e che successivamente venga rimessa sul ruolo, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, perché venga pronunciata la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 09.06.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile in Pompei (NA) in data 10.04.2013, con regime di separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati: in data 10.08.2013 Per_1 in Nocera Inferiore e in data 09.04.2016 in Pompei;
che la dimora coniugale, condotta in Per_2 locazione, sita in Boscoreale (NA), alla Via Cangiani n. 46 è attribuita in uso alla sig.ra
[...]
Parte_2
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti ascoltate all'udienza dell'1.12.2025 hanno dichiarato che: il coniuge lavora come marittimo, a tempo determinato, alle Parte_1 dipendenze della dall'anno 2023 come comandante e percepisce uno stipendio di euro CP_1
4.000,00 mensili, compreso di tredicesima quattordicesima straordinaria e tfr;
che il contratto ha una durata di nove mesi e l'attuale contratto scadrà a gennaio 2026; vive a Pompei in una casa in fitto con un canone di euro 650,00, più euro 50,00 di condominio;
non ha altre entrate oltre al reddito da lavoro;
che, l'assegno unico ammonta ad euro 337,00, e già lo versa integralmente alla moglie dal mese di marzo 2025.
Mentre il coniuge ricorrente conferma che i figli hanno un buon rapporto con Parte_2 il papà che vedono regolarmente e non ci sono problemi nella loro gestione;
che non lavora e non ha mai lavorato e paga un fitto di euro 450,00 mensili;
non ha aiuti economici esterni a parte il mantenimento che versa il marito.
Entrambi i ricorrenti hanno dichiarato che il padre ha con i figli un buon rapporto, e di avere tra loro dialogo.
All'udienza dell'1.12.2025, il giudice delegato, ascoltate le parti, rilevato che il mancato adeguamento dell'assegno di mantenimento dei minori alla rivalutazione ISTAT pone dubbi di conformità degli accordi all'interesse di questi ultimi, dà atto che le parti concordano nell'espungere dai patti la previsione del mancato adeguamento dell'assegno di mantenimento dei minori alla rivalutazione ISTAT e rimette la causa al collegio per l'omologa.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti come modificate all'udienza del 1.12.2025 in quanto non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 1.12.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], ai seguenti patti e condizioni: Parte_2
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La sig. unitamente ai minori risiede in Boscoreale alla via Masseria Cola n. 1, a Pt_2 far data dal 14.10.2025, avendo stipulato un nuovo contratto di locazione, mentre il sig. Pt_1 risiede in Pompei alla via Santa Abbondio n. 131.
[...]
PIANO GENITORIALE PER I LI NO
3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Per_1 Persona_3 materna. I coniugi concordano che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1
e quando vorrà, ogni volta che ne avrà la possibilità senza che a ciò la sig.ra Per_2 Per_1
possa opporre rifiuto, concordando con la sig.ra i tempi e le modalità Parte_2 Pt_2 degli incontri e compatibilmente con le esigenze dei minori. E comunque:
- tre giorni infrasettimanali, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dal tempo successivo all'uscita dalle rispettive scuole di frequentazione dei minori, fino alle 21.30; nel periodo nei predetti giorni compatibilmente con l'orario di fine lavoro del papà, i minori trascorreranno, altresì, con il padre week end alternati, dalle ore 15.00 del sabato pomeriggio, alle ore 18.00/19.00 circa della domenica, il tutto nel rispetto delle esigenze di vita dei minori e di entrambi gli ex coniugi.
Per le festività natalizie e di fine anno, i coniugi convengono che i minori le trascorreranno a giorni alterni ovvero abbinati, con un genitore e l'altro, osservando l'intesa delle parti. Con decorrenza il corrente anno, i minori trascorreranno la festività dell'Immacolata con la madre;
gli anni successivi saranno regolati dal criterio dell'alternanza.
- Per le festività pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro genitore. Con decorrenza il corrente anno, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedi in Albis con la madre;
gli anni successivi saranno regolati dal criterio dell'alternanza.
4a) Qualora il padre nei giorni e nei peridi sopra indicati incontri un ostacolo determinato da esigenze lavorative, i giorni di visita potranno essere spostati e/o recuperati in accordo con l'altro genitore sulle tempistiche.
4b) In assenza del padre per esigenze lavorative la sig.ra si rende disponibile Parte_2
a consegnare i figli e ai nonni paterni nei giorni e nei periodi sopra indicati. Per_2 Per_1
4c) Per le vacanze estive - a partire dall'estate del corrente anno - i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di Luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto, secondo l'accordo delle parti, con possibilità, in caso di organizzazione di vacanza, di portarli con se.
4d) Anche per le vacanze estive qualora il padre non potrà tenerli con sé per esigenze lavorative , la sig. si rende disponibile a consegnare, secondo l'accordo delle Controparte_2 parti, i figli e ai nonni paterni per le vacanze estive nei giorni e nei periodi come Per_2 Per_1 indicati che potranno condurli con sé in luoghi di vacanza (come ad esempio presso il campeggio estivo in Sibari (CZ) località turistica di mare dove sono soliti recarsi con i nonni sin dalla tenera età, e/o in altri luoghi di vacanza), 4e) I coniugi si obbligano a portare a conoscenza dell'altro il luogo ove condurranno i figli nei periodi di vacanza o nei fine settimana, specificando l'indirizzo ed ove possibile, il recapito telefonico a cui fare riferimento per contattare i minori. Tutto ciò compatibilmente con le esigenze dei minori.
4f)) è fatta salva la possibilità di concordare giorni diversi sulla base delle rispettive esigenze, tenendo conto anche delle esigenze dei minori.
4g)) I genitori concorderanno come festeggiare con i figli il giorno del compleanno e quello dell'onomastico degli stessi.
4h) I figli trascorreranno con il padre, ogni anno, il giorno della “Festa del Papà”, del compleanno e dell'onomastico del sig. , anche laddove tali festività dovessero Parte_1 ricadere nei giorni di spettanza della madre;
analogamente i minori trascorreranno, ogni anno, con la madre, il giorno della “Festa della Mamma”, del compleanno e dell'onomastico della sig.ra anche laddove tali festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza del Parte_2 padre. Periodi ulteriori, festività civili o religiose, che i figli trascorreranno con il padre, saranno di volta in volta concordati tra i coniugi.
4i)) Le predette modalità di incontro padre – figli, che le parti si impegnano ad applicare sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, potranno essere modificate sull'accordo delle parti, tenendo altresì sempre in debito conto le esigenze dei minori e l'interesse di quest'ultimi a conservare un adeguato rapporto con entrambi i genitori.
5)I coniugi si impegnano ad accompagnare i figli ed alle visite mediche, a Per_1 Per_2 consultare specialisti, nonché provvederanno d'accordo, alle scelte ed alle incombenze che si verificheranno e renderanno necessarie.
6) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento dei figli Pt_1 Pt_2 minori non autosufficienti, nel complesso la somma di € 600,00 (seicento/zero zero) mensili
(300,00 euro mensili per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat come per legge. La suddetta somma complessiva di euro 600,00 dovrà essere corrisposta direttamente entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario intestato alla sig.ra Parte_2
(IBAN:[...]) oltre l'integrale assegno unico universale fino a quando lo stesso verrà accreditato al sig. . Il sig. , sin d'ora, presta formale Pt_1 Pt_1 consenso all'accredito integrale da parte dell'ente competente dell'importo di assegno unico universale direttamente alla sig.ra quale genitore collocatario, rinunciando alla Parte_2 quota di spettanza per legge. La sig.ra per quanto sopra, con il consenso Parte_2 prestato dal sig. , in quanto destinataria diretta futura dell'assegno unico universale, si Pt_1 adopererà al fine di comunicare all'ente competente il nuovo ISEE, in quanto presupposto per l'erogazione del contributo nei termini di legge. Dalla data di accredito diretto alla sig.ra
[...] da parte dell'ente competente dell'assegno unico universale il sig. Parte_2 Parte_1 dovrà versare alla sig.ra unicamente la sola somma complessiva di euro 600,00 Parte_2
(seicento/00) mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori non autosufficienti con adeguamento ISTAT.
Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie obbligatorie senza preventivo consenso, purché documentate (a titolo indicativo per le spese mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari, interventi chirurgici indifferibili, spese sanitarie urgenti;
per le spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti pubblici, libri di testo e materiale scolastico e altri strumenti di studio, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico) e sempre per il 50% le spese straordinarie purché previamente concordate (a titolo indicativo per le spese mediche: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non effettuati tramite SSN, farmaci particolari;
per le spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la struttura universitaria;
per spese extra scolastiche: corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia ,viaggi e vacanze;
l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio.).
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
7. I coniugi/ricorrenti dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento poiché attualmente in possesso di mezzi adeguati per il proprio mantenimento e per la propria autosufficienza e indipendenza economica e avendo entrambi capacità lavorativa;
tuttavia la sig.ra rinuncia all'assegno di Parte_2 mantenimento a fronte della liquidazione “una tantum” della somma di 3.600,00
(tremilaseicento/zero zero) euro, mediante pagamento rateizzato di 12 rate mensili dell'importo di euro 300,00 (trecento/00) cadauna che il sig. ha già iniziato a corrisponderle a far data dal Pt_1 mese di marzo 2025. Il sig. ha inoltre già versato altresì la somma di euro 5.000,00 Parte_1
(cinquemila/00) alla sig.ra per l'acquisto di un'autovettura usata;
quest'ultima, Parte_2 nella qualità di proprietaria, provvederà al sostegno di tutte le spese inerenti all'utilizzo della stessa.
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto o di carta d'identità valida per l'espatrio.
9. Non ci sono beni da dividere e dunque null'altro a provvedere.
10. Con la sottoscrizione del verbale di separazione consensuale le parti espressamente e reciprocamente dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun diritto, causale, ragione, azione, rimborso, restituzione o rendiconto, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, rinunciando esplicitamente ciascun coniuge ad ogni pretesa da far valere nei confronti dell'altro.
11. I coniugi si impegnano a darsi preventiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza o di domicilio. Il trasferimento e il cambio di residenza dei figli minori dovrà essere concordato tra i genitori. Il genitore collocatario non può cambiare residenza portando con sé i figli, senza il consenso dell'altro genitore al cambio di residenza di questi ultimi.
12. I coniugi intendono far decorrere gli effetti degli accordi sopra convenuti, dalla sottoscrizione del presente atto.
13. Per quanto non previsto, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 2 parte I, serie /, dei registri di matrimonio dell'anno 2013);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1179/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Pompei (NA), alla Via Traversa Tortora n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Battigaglia giusta procura in calce al ricorso e con il quale elettivamente domicilia in Pompei (NA), alla Via
Carlo TO I° Traversa 14.
E
, nata il [...] a [...], (C.F. ), residente Parte_2 C.F._2 in Pompei (NA), alla Via Traversa Tortora n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Di Somma giusta procura in calce al ricorso e con il quale elettivamente domicilia in Pompei (NA), alla Via
Andolfi n. 36.
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 1.12.2025, i difensori delle parti chiedono che la causa venga rimessa al Collegio per l'omologa dei patti come modificati in udienza e che successivamente venga rimessa sul ruolo, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, perché venga pronunciata la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 09.06.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile in Pompei (NA) in data 10.04.2013, con regime di separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati: in data 10.08.2013 Per_1 in Nocera Inferiore e in data 09.04.2016 in Pompei;
che la dimora coniugale, condotta in Per_2 locazione, sita in Boscoreale (NA), alla Via Cangiani n. 46 è attribuita in uso alla sig.ra
[...]
Parte_2
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti ascoltate all'udienza dell'1.12.2025 hanno dichiarato che: il coniuge lavora come marittimo, a tempo determinato, alle Parte_1 dipendenze della dall'anno 2023 come comandante e percepisce uno stipendio di euro CP_1
4.000,00 mensili, compreso di tredicesima quattordicesima straordinaria e tfr;
che il contratto ha una durata di nove mesi e l'attuale contratto scadrà a gennaio 2026; vive a Pompei in una casa in fitto con un canone di euro 650,00, più euro 50,00 di condominio;
non ha altre entrate oltre al reddito da lavoro;
che, l'assegno unico ammonta ad euro 337,00, e già lo versa integralmente alla moglie dal mese di marzo 2025.
Mentre il coniuge ricorrente conferma che i figli hanno un buon rapporto con Parte_2 il papà che vedono regolarmente e non ci sono problemi nella loro gestione;
che non lavora e non ha mai lavorato e paga un fitto di euro 450,00 mensili;
non ha aiuti economici esterni a parte il mantenimento che versa il marito.
Entrambi i ricorrenti hanno dichiarato che il padre ha con i figli un buon rapporto, e di avere tra loro dialogo.
All'udienza dell'1.12.2025, il giudice delegato, ascoltate le parti, rilevato che il mancato adeguamento dell'assegno di mantenimento dei minori alla rivalutazione ISTAT pone dubbi di conformità degli accordi all'interesse di questi ultimi, dà atto che le parti concordano nell'espungere dai patti la previsione del mancato adeguamento dell'assegno di mantenimento dei minori alla rivalutazione ISTAT e rimette la causa al collegio per l'omologa.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti come modificate all'udienza del 1.12.2025 in quanto non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 1.12.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], ai seguenti patti e condizioni: Parte_2
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La sig. unitamente ai minori risiede in Boscoreale alla via Masseria Cola n. 1, a Pt_2 far data dal 14.10.2025, avendo stipulato un nuovo contratto di locazione, mentre il sig. Pt_1 risiede in Pompei alla via Santa Abbondio n. 131.
[...]
PIANO GENITORIALE PER I LI NO
3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Per_1 Persona_3 materna. I coniugi concordano che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1
e quando vorrà, ogni volta che ne avrà la possibilità senza che a ciò la sig.ra Per_2 Per_1
possa opporre rifiuto, concordando con la sig.ra i tempi e le modalità Parte_2 Pt_2 degli incontri e compatibilmente con le esigenze dei minori. E comunque:
- tre giorni infrasettimanali, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dal tempo successivo all'uscita dalle rispettive scuole di frequentazione dei minori, fino alle 21.30; nel periodo nei predetti giorni compatibilmente con l'orario di fine lavoro del papà, i minori trascorreranno, altresì, con il padre week end alternati, dalle ore 15.00 del sabato pomeriggio, alle ore 18.00/19.00 circa della domenica, il tutto nel rispetto delle esigenze di vita dei minori e di entrambi gli ex coniugi.
Per le festività natalizie e di fine anno, i coniugi convengono che i minori le trascorreranno a giorni alterni ovvero abbinati, con un genitore e l'altro, osservando l'intesa delle parti. Con decorrenza il corrente anno, i minori trascorreranno la festività dell'Immacolata con la madre;
gli anni successivi saranno regolati dal criterio dell'alternanza.
- Per le festività pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro genitore. Con decorrenza il corrente anno, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedi in Albis con la madre;
gli anni successivi saranno regolati dal criterio dell'alternanza.
4a) Qualora il padre nei giorni e nei peridi sopra indicati incontri un ostacolo determinato da esigenze lavorative, i giorni di visita potranno essere spostati e/o recuperati in accordo con l'altro genitore sulle tempistiche.
4b) In assenza del padre per esigenze lavorative la sig.ra si rende disponibile Parte_2
a consegnare i figli e ai nonni paterni nei giorni e nei periodi sopra indicati. Per_2 Per_1
4c) Per le vacanze estive - a partire dall'estate del corrente anno - i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di Luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto, secondo l'accordo delle parti, con possibilità, in caso di organizzazione di vacanza, di portarli con se.
4d) Anche per le vacanze estive qualora il padre non potrà tenerli con sé per esigenze lavorative , la sig. si rende disponibile a consegnare, secondo l'accordo delle Controparte_2 parti, i figli e ai nonni paterni per le vacanze estive nei giorni e nei periodi come Per_2 Per_1 indicati che potranno condurli con sé in luoghi di vacanza (come ad esempio presso il campeggio estivo in Sibari (CZ) località turistica di mare dove sono soliti recarsi con i nonni sin dalla tenera età, e/o in altri luoghi di vacanza), 4e) I coniugi si obbligano a portare a conoscenza dell'altro il luogo ove condurranno i figli nei periodi di vacanza o nei fine settimana, specificando l'indirizzo ed ove possibile, il recapito telefonico a cui fare riferimento per contattare i minori. Tutto ciò compatibilmente con le esigenze dei minori.
4f)) è fatta salva la possibilità di concordare giorni diversi sulla base delle rispettive esigenze, tenendo conto anche delle esigenze dei minori.
4g)) I genitori concorderanno come festeggiare con i figli il giorno del compleanno e quello dell'onomastico degli stessi.
4h) I figli trascorreranno con il padre, ogni anno, il giorno della “Festa del Papà”, del compleanno e dell'onomastico del sig. , anche laddove tali festività dovessero Parte_1 ricadere nei giorni di spettanza della madre;
analogamente i minori trascorreranno, ogni anno, con la madre, il giorno della “Festa della Mamma”, del compleanno e dell'onomastico della sig.ra anche laddove tali festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza del Parte_2 padre. Periodi ulteriori, festività civili o religiose, che i figli trascorreranno con il padre, saranno di volta in volta concordati tra i coniugi.
4i)) Le predette modalità di incontro padre – figli, che le parti si impegnano ad applicare sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, potranno essere modificate sull'accordo delle parti, tenendo altresì sempre in debito conto le esigenze dei minori e l'interesse di quest'ultimi a conservare un adeguato rapporto con entrambi i genitori.
5)I coniugi si impegnano ad accompagnare i figli ed alle visite mediche, a Per_1 Per_2 consultare specialisti, nonché provvederanno d'accordo, alle scelte ed alle incombenze che si verificheranno e renderanno necessarie.
6) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento dei figli Pt_1 Pt_2 minori non autosufficienti, nel complesso la somma di € 600,00 (seicento/zero zero) mensili
(300,00 euro mensili per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat come per legge. La suddetta somma complessiva di euro 600,00 dovrà essere corrisposta direttamente entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario intestato alla sig.ra Parte_2
(IBAN:[...]) oltre l'integrale assegno unico universale fino a quando lo stesso verrà accreditato al sig. . Il sig. , sin d'ora, presta formale Pt_1 Pt_1 consenso all'accredito integrale da parte dell'ente competente dell'importo di assegno unico universale direttamente alla sig.ra quale genitore collocatario, rinunciando alla Parte_2 quota di spettanza per legge. La sig.ra per quanto sopra, con il consenso Parte_2 prestato dal sig. , in quanto destinataria diretta futura dell'assegno unico universale, si Pt_1 adopererà al fine di comunicare all'ente competente il nuovo ISEE, in quanto presupposto per l'erogazione del contributo nei termini di legge. Dalla data di accredito diretto alla sig.ra
[...] da parte dell'ente competente dell'assegno unico universale il sig. Parte_2 Parte_1 dovrà versare alla sig.ra unicamente la sola somma complessiva di euro 600,00 Parte_2
(seicento/00) mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori non autosufficienti con adeguamento ISTAT.
Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie obbligatorie senza preventivo consenso, purché documentate (a titolo indicativo per le spese mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari, interventi chirurgici indifferibili, spese sanitarie urgenti;
per le spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti pubblici, libri di testo e materiale scolastico e altri strumenti di studio, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico) e sempre per il 50% le spese straordinarie purché previamente concordate (a titolo indicativo per le spese mediche: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non effettuati tramite SSN, farmaci particolari;
per le spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la struttura universitaria;
per spese extra scolastiche: corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia ,viaggi e vacanze;
l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio.).
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
7. I coniugi/ricorrenti dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento poiché attualmente in possesso di mezzi adeguati per il proprio mantenimento e per la propria autosufficienza e indipendenza economica e avendo entrambi capacità lavorativa;
tuttavia la sig.ra rinuncia all'assegno di Parte_2 mantenimento a fronte della liquidazione “una tantum” della somma di 3.600,00
(tremilaseicento/zero zero) euro, mediante pagamento rateizzato di 12 rate mensili dell'importo di euro 300,00 (trecento/00) cadauna che il sig. ha già iniziato a corrisponderle a far data dal Pt_1 mese di marzo 2025. Il sig. ha inoltre già versato altresì la somma di euro 5.000,00 Parte_1
(cinquemila/00) alla sig.ra per l'acquisto di un'autovettura usata;
quest'ultima, Parte_2 nella qualità di proprietaria, provvederà al sostegno di tutte le spese inerenti all'utilizzo della stessa.
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto o di carta d'identità valida per l'espatrio.
9. Non ci sono beni da dividere e dunque null'altro a provvedere.
10. Con la sottoscrizione del verbale di separazione consensuale le parti espressamente e reciprocamente dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun diritto, causale, ragione, azione, rimborso, restituzione o rendiconto, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, rinunciando esplicitamente ciascun coniuge ad ogni pretesa da far valere nei confronti dell'altro.
11. I coniugi si impegnano a darsi preventiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza o di domicilio. Il trasferimento e il cambio di residenza dei figli minori dovrà essere concordato tra i genitori. Il genitore collocatario non può cambiare residenza portando con sé i figli, senza il consenso dell'altro genitore al cambio di residenza di questi ultimi.
12. I coniugi intendono far decorrere gli effetti degli accordi sopra convenuti, dalla sottoscrizione del presente atto.
13. Per quanto non previsto, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
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B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 2 parte I, serie /, dei registri di matrimonio dell'anno 2013);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato