TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2955
TAR
Ordinanza cautelare 17 novembre 2025
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio procedurale conferenza dei servizi e acquisizione pareri

    Il TAR ha ritenuto che non sussista alcun vizio procedurale, poiché la delibera comunale autorizzativa della deroga è stata regolarmente acquisita dal Comune sulla base del parere favorevole della ASL. La conferenza dei servizi è stata chiusa demandando al Comune l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni per la deroga, fermo restando il valore del provvedimento di chiusura per gli altri aspetti. Il Comune ha poi acquisito il parere favorevole della ASL prima di emettere la propria delibera. Le censure sono state ritenute inammissibili per genericità, non avendo parte ricorrente precisato quali pareri mancanti e quale vulnus derivasse dall'ottenimento del parere della ASL esternamente alla conferenza.

  • Rigettato
    Violazione art. 338 T.U.L.S. per inedificabilità assoluta entro 200 metri dal cimitero

    Il TAR ha ritenuto che l'art. 338, comma 5, R.D. 1265/1934 consente al Consiglio Comunale di autorizzare una riduzione della zona di rispetto per opere pubbliche o interventi urbanistici, previo parere ASL favorevole e in assenza di controindicazioni igienico-sanitarie. Non sussiste un divieto assoluto di intervento nella fascia più ristretta per opere pubbliche. L'intervento è considerato di interesse pubblico e funzionalmente connesso al sistema del trasporto pubblico locale e alla sperimentazione dell'idrogeno, inserito nel PNRR. È stato inoltre previsto un parcheggio pubblico a servizio del cimitero. Pertanto, la deroga è legittima.

  • Rigettato
    Illegittimità parere ASL per formazione avulsa dal progetto

    Il TAR ha ritenuto che il parere favorevole dell'ASL, limitato alla deroga alla fascia di rispetto cimiteriale, sia coerente con la funzione attribuita dall'art. 338 R.D. 1265/1934, basato sull'assenza di controindicazioni igienico-sanitarie. L'ASL ha valorizzato la continuità con infrastrutture ferroviarie esistenti, la separazione fisica garantita da una strada comunale e la natura pubblica dell'opera. Questi elementi rendono la valutazione sanitaria comprensibile e coerente, escludendo rischi per la salubrità. La presenza di infrastrutture preesistenti non sostituisce il giudizio igienico-sanitario ma dimostra l'assenza di aggravamento delle condizioni ambientali.

  • Rigettato
    Natura endoprocedimentale della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi

    Il TAR ha confermato che la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi ha natura di mero atto endoprocedimentale, e solo al provvedimento finale possono annettersi valenza effettivamente determinativa della fattispecie. Pertanto, i termini decadenziali decorrono dalla piena conoscenza del provvedimento finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2955
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2955
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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