Ordinanza cautelare 17 novembre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02955/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05244/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5244 del 2025, proposto da
Comitato Civico Idrogeno Verde Sicuro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IA Balice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IM AT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni IA Saracco, Teodolinda Stocchetti, Fabrizio Colasurdo, Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Eav Ente Autonomo Volturno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Brancaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di ER e Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Asl ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Pangea Consorzio Stabile S.C. A R.L., VL Italia S.r.l. - Società per Strumentazione e Automazione Industriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione Pnrr, Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il Pnrr, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Missione per il Pnrr, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Cicalese Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di IM AT (Ce) n. 19 del 17.06.2025, pubblicata all’Albo Pretorio in data 14.07.2025 per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ad oggetto “Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 388 R.D. 1265/1934, per la realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile su linea EAV S. IA Capua Vetere - IM AT, al fine di sviluppare una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e su gomma” (all. 1);
b) del provvedimento prot. n. 0135132/UOPC1530 del 30.05.2025 a firma del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione - U.O. Prevenzione Collettiva DS 15 dell’Azienda Sanitaria Locale ER (all. 2), acquisito dal ricorrente Comitato a seguito di actio ad exhibendum di carattere civico generalizzato del 29.08.2025, col quale, in riscontro alla richiesta inoltrata dal Comune di IM AT (Ce) con nota prot. n. 0009851 del 29.04.2025 e successiva integrazione del 30.04.2025, è stato espresso Parere Igienico Sanitario Favorevole limitatamente alla richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale relativamente alla realizzazione dell’intervento indicato nella Deliberazione di cui al precedente capo a), nonché della citata nota di richiesta del parere e sua integrazione;
c) del provvedimento dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l. n. 1712 del 06.02.2025, ad oggetto Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificate e modalità asincrona (all. 3), indetta con prot. EAV-0032518-2024 del 12.08.2024 ai sensi degli artt. 14, 14-bis e 14-ter Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per l’approvazione del progetto definitivo inerente alla realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile su linea EAV S. IA Capua Vetere - IM AT, al fine di sviluppare una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e su gomma, all’esito della quale, preso atto dell’esistenza del vincolo cimiteriale, posto all’attenzione dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Benevento e ER relativo al Piano di Fabbricazione vigente sul territorio del Comune di IM AT (Ce), si è demandato all’Amministrazione Comunale di IM AT (Ce) le necessarie autorizzazioni, da rilasciarsi ai sensi dell’art. 338 R.D. n. 1265/34 modificato dalla Legge n. 166/2002, per la deroga delle distanze imposte dal vincolo cimiteriale, con la precisazione che la citata determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi sostituiva, per i restanti aspetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso delle Amministrazioni partecipanti;
d) per quanto occorrer possa, di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso resi delle Amministrazioni partecipanti alla citata Conferenza dei Servizi e allegati alla determinazione conclusiva di cui al precedente capo c), e, in particolare: d.1) del provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di ER (Pratica n. 17039 – Riferimento Nota n. 25672 del 15.11.2024), col quale è stato espresso Nulla Osta di tipo complessivo per le dichiarate finalità, ritenendo che non vi fossero motivi ostativi all’accoglimento della proposta (all. 4); d.2) del provvedimento del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio (ABAP) per le province di Benevento e ER 34.43.01 116/115, con il quale è stata comunicata all’Ente procedente la carenza documentale ai fini dell’assunzione del parere richiesto, indicandosi contestualmente gli atti da produrre, con la precisazione che l’esame istruttorio sarebbe rimasto sospeso fino all’acquisizione della documentazione richiesta, da far pervenire entro il termine utile di giorni 30, ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., segnalandosi che alla mancata trasmissione degli atti richiesti, ritenuta autonoma rinuncia al provvedimento finale, sarebbe seguita, ipso facto , l’archiviazione dell’istanza con contestuale comunicazione di improcedibilità per carenza documentale (all. 5);
e) del procedimento di formazione, determinazione e approvazione dei provvedimenti di cui ai precedenti capi;
f) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di IM AT, del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di ER e Benevento, dell’Eav Ente Autonomo Volturno S.r.l., della Asl ER e di Cicalese Impianti S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa GA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che il Comitato ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti, la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di IM AT (Ce) n. 19 del 17.06.2025, pubblicata all'Albo Pretorio in data 14.07.2025, avente ad oggetto la “Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 388 R.D. 1265/1934, per la realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile su linea EAV S. IA Capua Vetere - IM AT, al fine di sviluppare una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e su gomma”;
SPECIFICATO che nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati destinati 300 milioni di euro all’Investimento 3.4 “Sperimentazione dell’idrogeno per il Trasporto Ferroviario”. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con D.D. n. 144/2023, ha quindi individuato l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. come soggetto attuatore di secondo livello per tale investimento, da concludersi entro 30/6/2026. Il 17.06.2025 il Consiglio Comunale di IM AT ha approvato la Deliberazione n. 19/2025 per concedere la deroga alla fascia di rispetto cimiteriale per l’impianto di idrogeno. La deliberazione segue la “Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi” semplificata del 12.08.2024, acquisita dal Comune con prot. 3350/2025 il 07.02.2025. L’ASL di ER, territorialmente competente, con parere igienico-sanitario favorevole del 30.05.2025, ha autorizzato la deroga;
PRECISATO che il Comitato contesta la legittimità della Deliberazione comunale adottata dal Consiglio Comunale in data 17/6/2025 e degli atti della conferenza dei servizi che hanno portato all’autorizzazione in deroga al vincolo previsto al Testo Unico delle Leggi Sanitarie come modificato dalla L. n. 166/2002 e chiede l’annullamento di tali provvedimenti. Sostiene, in particolare, il Comitato ricorrente, che detta delibera è stata preceduta da una Conferenza dei Servizi che l’Ente Comunale ha impropriamente definito “decisoria”, ma che, invece, risulta viziata per non essere stato acquisito alcun parere effettivo da parte degli enti partecipanti. È stato inoltre, ivi, autorizzata l’Amministrazione comunale intimata, partecipante, a determinarsi, successivamente, in ordine alla deroga al vincolo cimiteriale, subordinata al parere, da acquisirsi, di un altro ente non convocato (nel caso di specie, la ASL di ER), in violazione del principio di completezza istruttoria, mancando, infine, ogni motivazione sull’interesse pubblico perseguito. Lamenta, altresì, il Comitato ricorrente, la violazione dell’art. 338 T.U.L.S. che stabilisce un vincolo di inedificabilità assoluta entro 200 metri dal perimetro dei cimiteri. Il Comitato sostiene, nella specie, che la riduzione della fascia è consentita solo per opere pubbliche o interventi urbanistici, ma mai al di sotto dei 50 metri ed è obbligatorio il parere favorevole dell’ASL che, nel caso in esame, è stato illegittimamente tardivamente acquisito;
DISATTESE preliminarmente le eccezioni in rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti e dalla società controinteressata, quanto a:
A) INAMMISSIBILITÀ per CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA sul presupposto che, con riferimento agli enti esponenziali, quali associazioni e comitati, la legittimazione ad agire a tutela di interessi collettivi è subordinata all’accertamento della sussistenza di tre requisiti cumulativi relativi rispettivamente (i) alla effettiva rappresentatività, (ii) alle finalità statutarie e (iii) alla stabilità e non occasionalità e al collegamento con il territorio mentre, di contro, il Comitato ricorrente non sarebbe in possesso dei suddetti requisiti, tenuto conto della sua natura chiaramente strumentale ed occasionale, essendo stato registrato in data 9.10.2025 - quattro giorni prima della notifica del ricorso (avvenuta in data 13.10.2025) - e costituito, nella sostanza, al solo fine di tutelare gli interessi collettivi connessi allo specifico intervento oggetto del presente giudizio (cfr. art. 3 dell’atto costitutivo) ovvero unicamente allo scopo di opporsi alla realizzazione del progetto;
RITENUTO che, infatti, sussiste, nel caso di specie, la legittimazione ad agire del Comitato, che ha dimostrato di volere tutelare un interesse collettivo concreto, specifico, qualificato e omogeneo, stabile e non occasionale, riferibile alla comunità che rappresenta e che non si configura come mero interesse individuale né diffuso in senso generico, ma riguarda un gruppo determinato e determinabile di soggetti, essendo altresì chiaro il collegamento tra il Comitato e la collettività locale, come dimostrato dallo statuto, dal numero di aderenti e dalle attività svolte, che conferiscono allo stesso una rappresentatività effettiva, oltre ad una stabilità organizzativa e un collegamento territoriale che lo legittimano alla tutela dell’interesse di cui è portatore, anche attraverso l’accesso alla giustizia, essendo l’azione coerente con le finalità statutarie per rappresentare tale Comitato i residenti direttamente incisi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10/09/2024, n. 4894);
VALUTATO, nello specifico, che “sussiste la legittimazione attiva dei comitati non iscritti qualora gli stessi “pur non iscritti in alcun elenco, perseguano statutariamente la tutela dei beni ambientali, abbiano stabile collegamento con il bene oggetto di tutela (inteso come continuità storica della propria azione di tutela) e ad esse sia riconoscibile la " vicinitas " alla fonte della lesione lamentata, intesa come appartenenza o prossimità o contiguità della ricorrente associazione/comitato al territorio in cui ricade il bene medesimo” (cfr.: Cons. di St., sez. I, n. 2946/2019; sez. V, 02.10.2014, n. 4928; TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 3 gennaio 2022, n. 1). Tale vicinitas è dunque da ritenersi correlata “all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa, ed a tutela del quale, pertanto, l'ente intende agire in giudizio” (T.A.R. Umbria, Perugia sez. I, 23/05/2013, n. 303);
“RIAFFERMATA la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione ...” essendo quindi “… necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 9.12.2021, n. 22);
VALUTATO che il dichiarato scopo del Comitato è quello di tutelare la salute e la sicurezza degli abitanti del Comune di IM AT e degli altri comuni del Parco nazionale del AT in relazione alla realizzazione dell’intervento de quo a cura di EAV nonché in relazione ad ogni altra tipologia di infrastruttura similare. Nello specifico, il Comitato Civico Idrogeno Verde Sicuro, come da Statuto, è volto a “tutelare la salute e la sicurezza degli abitanti del Comune di IM AT e degli altri Comuni del Parco Nazionale del AT in relazione ai pregiudizi derivanti dalla realizzazione di un'infrastruttura energetica per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno verde (idrogeno prodotto per elettrolisi con utilizzo di energie rinnovabili) nel Comune di IM AT, alla Via V. Di Matteo, nell'ambito della stazione ferroviaria nella disponibilità EAV (Ente Autonomo Volturno S.r.l.) e di altre aree pubbliche e private viciniori, nonché in relazione ad ogni altra tipologia di infrastruttura similare ovvero ubicata in uno o più comuni del Parco Nazionale del AT (art. 3);
PRECISATO che tale Comitato è stato istituito il 30/06/2025, anche se poi registrato, secondo quanto previsto dalla legge, in data 09/10/2025. La data del 30/06/2025 segue la seduta del Consiglio Comunale di IM AT del 17/06/2025, ove è stata assunta la Deliberazione n. 19/2025, posto che prima della convocazione della predetta seduta e della relativa pubblicazione dell’ordine del giorno sul progetto era stato mantenuto uno stretto riserbo: la popolazione di IM AT ne era sostanzialmente ignara. In merito alla consistenza del Comitato, i 22 cittadini richiamati nella memoria EAV sono i soli soci fondatori mentre la consistenza degli aderenti e dei partecipanti alle attività è dimostratamente superiore (cfr. verbali depositati in data 4.02.2026, relativamente alle nuove adesioni). Quanto ai profili organizzativi, sin dalla costituzione del 30/06/2025, il Comitato si è dotato di una struttura di rappresentanza (Presidente e Vice-Presidente) e di una struttura gestionale (Segretario, Tesoriere e Comitato di Gestione), che assicurano un’adeguata consistenza amministrativa;
RITENUTO che la realizzazione dell’intervento gravato d’impugnativa è suscettibile di recare pregiudizio ad un interesse costituzionalmente tutelato, quale quello alla salute, di natura adespota – di talché anche la legittimazione ad agire del ricorrente Comitato civico - e la cui lesione riguarderebbe un numero indeterminato di soggetti residenti nel territorio di interesse;
RAVVISATA, pertanto, una situazione concreta e fattuale che si riflette negativamente sulla posizione sostanziale, ledendola;
VALUTATO, più in generale, che: “L'esplicita legittimazione, ai sensi degli art. 13 e 18 l. 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sè sola, analoga legittimazione ad agire ai sensi della stessa normativa, in un ambito territoriale e comunitario ben circoscritto, agli organismi - comitato o associazioni - che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio e non intendano estendere il raggio della propria azione oltre la comunità e l'ambito territoriale ove si collocano e cui riferiscono i loro programmi e la propria attività, altrimenti verificandosi che le località e le relative popolazioni, interessate da "attentati" alla salute pubblica e/o all'ambiente di ambito locale e circoscritto, ove questi ultimi non siano presi in considerazione da associazioni riconosciute ma assenti "in loco", rimarrebbero prive di quelle suscettibilità di protezione che possono assicurare le associazioni ambientalistiche e similari. Inoltre, ai sensi degli art. 9 e 10 l. 7 agosto 1990 n. 241, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati hanno facoltà di intervenire nel procedimento, di prendere visione degli atti dello stesso, di presentare memorie scritte e documenti; pertanto, poiché la partecipazione al procedimento genera la legittimazione processuale, deve riconoscersi la legittimazione ad agire ai sensi della l. 7 luglio 1986 n. 349, dell'associazione ambientalistica che opera localmente in ambito circoscritto, la quale abbia partecipato al procedimento poi oggetto della controversia. Sussiste, anche sulla base del criterio della "vicinitas", la legittimazione ad agire dei singoli per la tutela del bene ambiente, in particolare a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'amministrazione che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio locale” (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 16/12/1998, n. 2509 e, da ultimo, Cons. di St., sez. IV, 11/04/2023, n. 3639);
B) INAMMISSIBILITÀ del ricorso per violazione dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, per non essere stato il ricorso notificato, prima del deposito, ad almeno un controinteressato: in data 13.10.2025 il ricorso è stato notificato esclusivamente a pubbliche amministrazioni; solo in data 27.10.2025 (successivamente al deposito, avvenuto in data 13.10.2025) l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato alla controinteressata Cicalese Impianti s.r.l., mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese affidatario della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto, notifica asseritamente inidonea a sanare il vizio procedurale. Ora, il procedimento notificatorio, sebbene avvenuto in due fasi successive, si è concluso nel rispetto dei termini del codice di rito, così come il deposito del proposto ricorso e della successiva notifica integrativa, quest’ultima intervenuta, tra l’altro, nel rispetto dei termini decadenziali. La notifica primaria è avvenuta, infatti, tempestivamente e regolarmente, antecedentemente al deposito del ricorso, nei confronti di un primo controinteressato, Eav S.r.l. – che assume tale qualifica in qualità di soggetto attuatore che ha un interesse qualificato a mantenere in vita il provvedimento impugnato, adottato dal competente Ente locale, vedendo i propri interessi contrapposti a quelli del ricorrente. Nello specifico, successivamente alla prima notifica nei confronti del resistente principale (Comune di IM AT, Amministrazione che ha adottato l’atto principale impugnato) e di almeno un controinteressato, come tale da qualificarsi, come detto, anche EAV S.r.l., una volta depositato il ricorso, si è poi proceduto ad integrare il contraddittorio anche nei confronti degli altri Enti Pubblici interessati, trattandosi di progetto finanziato con fondi stanziati nell’ambito del P.N.R.R, - regolato da normativa speciale anche per ciò che attiene alle impugnative giurisdizionali -, nonché del costituendo R.T.I. tra Cicalese Impianti Srl, Pangea Consorzio Stabile Scarl e VL Italia Srl, risultato aggiudicatario dell’appalto per la realizzazione dell’intervento in questione;
C) IRRICEVIBILITÀ del ricorso per sua tardività, ai sensi degli artt. 29 e 35, comma 1, lett. a), c.p.a., con riferimento all’impugnazione della DETERMINAZIONE conclusiva della CONFERENZA DEI SERVIZI n. 1712 del 6 febbraio 2025, dovendo ritenersi conosciuta dai promotori del Comitato già alla data della sua costituzione, sicché la relativa impugnativa sarebbe intervenuta dopo la scadenza del temine decadenziale di legge.
Dirimente è la considerazione che “Alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ancorché decisoria, deve riconoscersi natura di mero atto endoprocedimentale, mentre solo al provvedimento finale di cui all'articolo 14 ter, comma 9, l. n. 241 del 1990 può annettersi valenza effettivamente determinativa della fattispecie; con la conseguenza che solo dalla piena conoscenza del provvedimento finale decorrono i termini decadenziali per l'impugnazione” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 13/01/2011, n. 54). Ed invero, “Nell'ambito della conferenza di servizi, l'articolo 14, comma 6-bis, della l. n. 241/1990 prevede che al termine dei lavori – “valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede” - viene adottata “la determinazione motivata di conclusione del procedimento”. Ne consegue che sussiste ancora uno iato sistematico fra la determinazione conclusiva della conferenza di tipo decisorio (nonché – “a fortiori” - fra le posizioni espresse in sede di conferenza dalla singola amministrazione) e il successivo provvedimento finale, il che conferma che solo al secondo di tali atti possa essere riconosciuta una valenza effettivamente determinativa della fattispecie (con conseguente sorgere dell'onere di immediata impugnativa), mentre alla determinazione conclusiva deve essere riconosciuto un carattere meramente endoprocedimentale” (Cons. di St., sez. VI, 21/10/2013, n. 5084);
VALUTATO che, comunque, l’infondatezza del ricorso depotenzia le eccezioni in rito sollevate;
ESAMINATO il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta che la Conferenza di servizi indetta da EAV si sarebbe svolta “in contrasto con la vigente normativa che ne disciplina il suo iter procedimentale” in quanto “nel medesimo provvedimento si dispone la conclusione ai sensi di legge della conferenza dei servizi e si demanda, parallelamente, ad un Ente partecipante di provvedere ad una deroga, che lo stesso non può autonomamente rilasciare, in quanto correlata all’emanazione di un parere di un altro Ente, non partecipante alla conferenza, vale a dire l’Azienda sanitaria Locale ER” e che, inoltre, nell’ambito della stessa, “non risulta acquisito alcun effettivo parere rilasciato da parte degli Enti partecipanti, diversamente da quanto prescritto dalla normativa vigente”;
CONSIDERATO che non sussiste alcun vizio procedimentale, essendo stata regolarmente acquisita da parte del Comune di IM AT la Delibera di Consiglio autorizzativa della deroga, poi ritualmente approvata sulla base del parere della competente ASL che aveva una competenza limitata a tale deliberazione e che comunque ha reso in senso favorevole il parere in questione;
SPECIFICATO in fatto che, indetta in data 12.08.2024, con nota EAV prot. EAV-0032518-2024, la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 14bis e 14ter della L. 241/90 e smi., gli enti partecipanti esprimevano i relativi pareri di competenza (Ital Gas - Terna Rete Italiana - Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale - Ufficio Ambiente - Ministero dell’Ambiente Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano -Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio-SABAP - Comune di IM AT - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Ufficio Ambiente ER);
ATTESO che, essendo l’area ove ricade l’intervento interessata da un vincolo cimiteriale e preso atto che la competenza, ai sensi dell’art. 338 R.D. 1265/34 come modificato dalla L. 166/2002, a derogare alle distanze legali, con la riduzione dell’ampiezza della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale, apparteneva al Consiglio Comunale ma previa acquisizione del parere dell’Azienda sanitaria locale, non convenuta, la Conferenza dei Servizi veniva chiusa con provvedimento n. 172 in data 06.02.2025, demandando all’Amministrazione Comunale di IM AT il conseguimento delle necessarie autorizzazioni per la deroga delle distanze imposte dal vincolo cimiteriale, fermo restando il valore e l’efficacia del provvedimento di chiusura della Conferenza dei Servizi sostitutiva per i restanti aspetti riguardanti ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle Amministrazioni partecipanti;
CONSIDERATO che il Comune di IM AT si esprimeva al riguardo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2025 del 17.06.2025 con la quale si concedeva la deroga alla fascia di rispetto cimiteriale relativamente all'esecuzione delle opere riportate in progetto in essa ricadenti, avendo previamente acquisito il parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario della ASL di ER;
RITENUTO che tutti gli altri pareri necessari per la conclusione della Conferenza dei Servizi sono stati regolarmente acquisiti e che pertanto le censure, così come proposte, si rivelano inammissibili per genericità, non avendo parte ricorrente precisato quali sarebbero i pareri mancanti né chiarito il vulnus derivante dall’aver ottenuto la pronuncia del Consiglio Comunale sulla deroga al vincolo cimiteriale successivamente avendo quest’ultimo regolarmente acquisito un parere reso in senso favorevole pur nell’ambito di un procedimento esterno alla Conferenza;
VALUTATO pertanto che i due procedimenti, ossia quello condotto nelle forme della Conferenza dei Servizi e quello comunale che ha condotto alla deroga, si sono svolti senza soluzione di continuità, ma ciascuno secondo il proprio iter e le proprie competenze;
PRESO atto, altresì, che Comitato deduce, altresì, con il medesimo motivo di gravame, l’illegittimità della deliberazione consiliare n. 19 del 17.06.2025 in ragione del fatto che il Comune di IM AT non avrebbe potuto autorizzare la deroga al vincolo cimiteriale in quanto non ricorrerebbero i presupposti normativi per la concessione della deroga stessa. Ad avviso del ricorrente il Comune avrebbe autorizzato, “di fatto, l’occupazione consistente proprio della fascia di 50 metri che si è detto e dimostrato essere inderogabile anche per l’opera pubblica”;
STIMATO, di contro, che l’art. 338 del R.D. 1265/1934, che prevede un vincolo di inedificabilità ex lege di 200 metri “dal perimetro dell’impianto cimiteriale”, contempli alcune ipotesi di deroga tra cui, per quanto d’interesse, quella disciplinata al comma 5 (“Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”), che consente, dunque, al Consiglio Comunale di autorizzare una riduzione della zona di rispetto nel caso di realizzazione di opere pubbliche o attuazione di interventi urbanistici, purché non sussistano controindicazioni sotto il profilo igienico-sanitario e sia acquisito il preventivo parere favorevole dell’ASL. Relativamente a tale ipotesi, il legislatore ha omesso di prevedere esplicitamente una soglia invalicabile per la realizzazione di opere pubbliche – come, invece, ha fatto nell’ipotesi di cui al comma 4, avente ad oggetto gli ampliamenti cimiteriali; tale circostanza, quindi, induce a ritenere che non si possa configurare, sul piano normativo, un divieto assoluto e generalizzato di intervento anche nella fascia più ristretta del vincolo cimiteriale (purché, ovviamente, siano rispettati tutti i presupposti normativi);
CONSIDERATO dunque che il vincolo cimiteriale, pur configurandosi quale limitazione legale della proprietà privata a carattere generale e assoluto finalizzato alla tutela di una pluralità di interessi pubblici quali la salubrità, la sacralità del luogo di sepoltura e la possibilità di un’espansione ordinata del cimitero nel tempo, ammetta la realizzazione di opere che risultino compatibili con tali finalità – come nel caso, ad esempio, di un parcheggio funzionalmente connesso alla fruizione del cimitero – in quanto inidonee ad alterare il delicato equilibrio di interessi sotteso alla norma;
PRESO ATTO, nella specie, che, secondo quanto emerge dall’art. 7 del “Progetto definitivo”, “l’area di progetto, così come riportato nella planimetria sotto, si trova all’interno della zona urbana di IM AT, in prossimità della stazione ferroviaria omonima ed interessa l’area del deposito-officine di EAV, l’area dell’ex eliporto ed un’area privata adibita in parte a parcheggio”. Si tratta, dunque, di spazi già urbanizzati o comunque oggetto di precedenti utilizzazioni infrastrutturali, tanto che nella stessa Deliberazione n. 19 del 17.06.2025 il Consiglio Comunale ha chiaramente precisato che “l’intervento non comporta l’occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle già comprese nel lotto destinato ad attrezzature ferrotranviarie”;
STIMATO pertanto non irragionevole quanto espresso nella predetta deliberazione, in deroga, n. 19 del 2025, laddove si precisa che “in relazione all’interesse pubblico dell’opera, alla destinazione della stessa, compatibile con le esigenze di sacralità dei luoghi, nonché in relazione al rispetto delle esigenze primarie di tutela sanitaria e paesaggistiche, il consiglio comunale può consentire la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, come previsto dall’art. 338 del R.D. 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002”;
VALUTATO, altresì, che “La situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma, del R.D. n. 1265/1934 essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati; con la conseguenza che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell'elencazione delle opere ammissibili (Cons. di St., sez. VI, 02/07/2024, n. 5825; Cons. di St., sez. IV, 23/04/2018, n. 2409; T.A.R. Campania, Napoli sez. II, 18/11/2024, n. 6298; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 17/03/2025, n. 892; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 09/01/2026, n. 35);
CONSIDERATO che, nel caso all’esame, trattasi di opera infrastrutturale funzionalmente connessa al sistema del trasporto pubblico locale, finalizzata alla sperimentazione dell’idrogeno nel settore ferroviario e del TPL, come emerge dal Progetto definitivo e dal suo inserimento nel PNRR – Missione 2, Componente 2, Investimento 3.4.;
STIMATO che, trattasi, dunque, della realizzazione di un’opera di interesse pubblico poiché sviluppa la “sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto”, rappresentando una infrastruttura strategica a livello regionale e nazionale, tanto da essere l’intervento stato finanziato con i fondi del PNRR (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, - in data 31.03.2023, con proprio D.D. n. 144/2023, ha individuato l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. quale Soggetto Attuatore di II Livello dell’intervento per la costruzione con fondi all’uopo destinati ed individuati nella Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 del Consiglio dell’Unione Europea che ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza («PNRR»), comprendente la Missione 2, Componente 2, Investimento 3.4, relativo alla «Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario» in breve «M2C2-3.4»). Pertanto, l’obiettivo finale del progetto è quello di migliorare le infrastrutture esistenti per il bene comune, sostituendo i vecchi treni diesel e i vecchi autobus diesel, estremamente inquinanti, con nuovi treni ad idrogeno che verrà prodotto da energia solare totalmente green , concretandosi un rilevante miglioramento dell’infrastruttura, motivo per il quale il progetto ha ricevuto i finanziamenti europei che lo legittimano e riconoscono la rilevanza dell’interesse pubblico sotteso alla sua realizzazione, senza che sia necessaria una formale dichiarazione di pubblica utilità; il progetto prevede, inoltre, anche la realizzazione di un parcheggio pubblico a prevalente servizio del cimitero;
STABILITA la natura e la pubblica utilità dell’opera da realizzare, ne consegue dunque, anche per tale profilo, la legittimità della deroga al vincolo de quo stabilita dal Consiglio Comunale del Comune di IM AT con la deliberazione in questa sede gravata;
ESPOSTO il secondo motivo di ricorso, con il quale il Comitato sostiene l’illegittimità del parere favorevole dell’ASL in quanto lo stesso “sembra essere formato in maniera avulsa rispetto al progetto di specie” e, pertanto, non “valido a garantire le esigenze di tutela sanitaria invocate dalla Legge”;
RITENUTO che il predetto parere favorevole reso dall’ASL, “limitatamente alla richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale”, è coerente con la funzione attribuita dall’art. 338 R.D. n. 1265/1934, essendo fondato su una valutazione di assenza di controindicazioni igienico-sanitarie. L’ASL ha correttamente valorizzato la continuità dell’intervento con infrastrutture ferroviarie esistenti, la separazione fisica tra l’area di progetto e il cimitero, garantita dalla presenza di una strada comunale (“Via V. Di Matteo”) e la natura e le finalità pubblica dell’opera (“finalizzata al risparmio energetico con la promozione della produzione di energia alternativa”), inserita in un contesto infrastrutturale già consolidato. Tali elementi rendono comprensibile e logicamente coerente la valutazione sanitaria espressa, escludendo qualsiasi rischio per la salubrità dell’area;
VALUTATO, in particolare, che il richiamo alla preesistente compresenza tra cimitero e infrastruttura ferroviaria non costituisce argomento sostitutivo del giudizio igienico-sanitario bensì elemento fattuale idoneo a dimostrare l’assenza di un aggravamento delle condizioni ambientali e sanitarie derivante dal nuovo intervento sicché il parere dell’ASL si fonda su un giudizio tecnico coerente con la ratio dell’art. 338 R.D. n. 1265/1934, che richiede esclusivamente l’assenza di ragioni igienico-sanitarie ostative derivante dalla deroga al rispetto delle distanze minime;
SPECIFICATO, altresì, che lo stesso richiamo, in aggiunta, al fatto che “l’area oggetto d’intervento… è separata dall’area cimiteriale dalla strada comunale di Via S. Matteo” è parimenti finalizzato ad evidenziare l’assenza di ragioni igienico-sanitarie ostative al rilascio della deroga al vincolo, essendo l’infrastruttura stradale idonea a garantire la separazione fisica e funzionale tra i due ambiti e dunque lo stesso costituisce un elemento rafforzativo della valutazione sanitaria favorevole espressa dall’ASL nella valutazione dell’assenza di qualsiasi rischio per la salubrità dell’area;
STIMATO che in definitiva il ricorso non appare meritevole di accoglimento, risultando i provvedimenti gravati esenti dai vizi censurati;
CONSIDERATO, tuttavia, equo, in ragione della tecnicità delle questioni controverse, disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AU EN, Presidente
GA IN, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| GA IN | IA AU EN |
IL SEGRETARIO