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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.5659/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 17.11.2023 da:
Controparte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 con sede a Sarcedo (VI), Via Veneto n. 24, P.IVA , in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
FRACASSO GUIDO MARIA (C.F.: ) con domicilio eletto C.F._1 presso lo studio dello stesso in VI, Stradella dei Munari n. 8,
attrice opponente
CONTRO
Controparte_3
(C.F.: ) P.IVA_2 con sede legale in IL, Via Caldera n. 21, Cod. Fisc. e P. IVA n. , in P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante e procuratore speciale Dott. , Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv.SIMEONI PAOLO (C.F.: ), C.F._2 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in VIA SCALZI N. 20 VERONA, come da procura a margine della comparsa di costituzione convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE
NEL MERITO 1. Accertata l'infondatezza e la carenza di prova dell'avversaria pretesa di pagamento della somma di € 11.631,04 a titolo di presunti conguagli per i consumi di energia elettrica di per il periodo _1
Giugno 2018 - Aprile 2019, respingersi la richiesta di pagamento avanzata da Controparte_3 revocandosi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandosi nulla dovuto dall'opponente _1 IN VIA RICONVENZIONALE
2. Nel caso la richiesta attorea di pagamento della somma di € 11.631,04 di cui alla fattura n. 10744425 del 12 Magg. 2022 per asseriti conguagli nei consumi sostenuti da nel periodo Giugno 2018 _1
– Aprile 2019 dovesse essere ritenuta provata e dimostrata, condannarsi a risarcire Controparte_3 all'opponente il danno ingiusto arrecato per non aver eccepito alla società di distribuzione l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento dell'importo indicato in forza di quanto previsto dall'art. 1 comma
4 Legge 205/2017, da quantificarsi in misura pari alla somma richiesta, disponendosi la compensazione e dichiarandosi pertanto nulla dovuto dall'opponente all'opposta. IN OGNI CASO
3. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge sui compensi.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Nel merito
- Respingersi l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto, con la _1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1819/2023 del 5 ottobre 2023.
- Respingersi altresì la domanda risarcitoria proposta da nonché l'eccezione di _1 compensazione, in quanto infondate in fatto e in diritto.
- In ogni caso, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a _1
in persona del suo legale rappresentante e procuratore speciale Dott. Controparte_3 CP_4
la somma di € 11.631,04.- oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 567,00.- per
[...] compensi, € 145,50.- per esborsi, oltre accessori ed alle successive occorrende.
In via subordinata istruttoria
- Ammettersi le prove richieste nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, relativi sia alla fase monitoria che dell'opposizione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva _1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1819/2023 che le ingiungeva il pagamento, in favore di dell'importo di € 11.631,04 di cui alla fattura n. Controparte_3
107444235 del 12 Mag. 2022 per fornitura di energia per il periodo 1 Giugno 2018 -
30 Aprile 2019. premesso di avere sempre regolarmente pagato tutte le precedenti _1 fatture emesse da . chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, CP eccependo l' infondatezza e carenza di prova dell'avversaria pretesa atteso che la società ingiungente aveva prodotto solo il contratto di fornitura di energia elettrica, la fattura non pagata ed un “estratto conto del cliente”, senza spiegare né tanto meno documentare come fosse stata quantificata la somma richiesta che secondo quanto esposto, avrebbe costituito il conguaglio fra i consumi fatturati e pagati da CP_5
[...
[...] e quelli “effettivi” comunicati da NE S.p.A. poco prima
[...] dell'emissione della fattura in contestazione. L'attrice opponente esponeva inoltre:
- che nelle “Informazioni per i clienti” presenti nell'ultima pagina della fattura pervenuta si legge che “a partire dal 1 Marzo 2018 qualora ella riceva una fattura contenente importo per consumi riferiti a periodi trascorso da almeno due anni, può contestarli e non pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17)” e che “Il Suo venditore ha l'obbligo contestualmente a tale fattura e comunque entro 10 giorni prima della scadenza del pagamento, di informarla per agevolarla nell'esercizio di questa facoltà” ;
- che, pertanto, con e-mail del 23 Magg. 2022 aveva chiesto ad _1 CP
“spiegazioni in merito a quanto fatturato considerato orami trascorso il
[...] termine ultimo di fatturazione dei conguagli come da voi precisato” ;
- che la società convenuta aveva risposto :“l'ambito di operatività della prescrizione così definito dall'Autorità si applica unicamente a utenti domestici, microimprese o professionisti connessi in bassa tensione”, che “il punto di fornitura indicato dal codice POD IT001E04007909 risulta essere in Media Tensione, pertanto la prescrizione breve non risulta applicabile” e che “per quanto riguarda la fattura oggetto di contestazione n. 10744425 del 12.05.2022 si precisa che la stessa contiene il ricalcolo di quanto fatturato in precedenza dal 01.06.2018 al 30.04.2019, effettuato a seguito della rettifica dei dati di misura recentemente trasmessi dal Distributore competente per territorio NE S.p.A., ovvero l'unico soggetto a cui l'RA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) attribuisce il distributore di rilevazione/trasmissione dei dati di misura, oltre che di correttezza e accuratezza degli stessi”, ed aveva concluso “confermando la correttezza di quanto fatturato” ;
- che con comunicazione inviata a mezzo PEC il 6 Sett. 2022 l'opponente tramite il proprio legale aveva replicato che l'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 aveva introdotto la prescrizione biennale sia nei rapporti fra utenti domestici, microimprese o professionisti ed il venditore sia nei rapporti fra venditore e distributore, per cui avrebbe dovuto eccepire alla società di distribuzione l'intervenuta Controparte_3 prescrizione del diritto al pagamento della somma richiesta e, se non lo aveva fatto, non poteva ora chiedere all'utente finale il versamento di una somma non dovuta secondo la normativa in vigore;
- che con comunicazione del 12 Sett. 2022 aveva ribadito di non ritenere CP applicabile la prescrizione biennale poiché “l'utenza identificata dal codice POD in oggetto risulta essere in Media Tensione”, senza però prendere posizione su quanto scritto nella PEC del 6 Sett. 2022 circa l'omessa contestazione della prescrizione del credito vantato dal distributore e anche nella corrispondenza successiva non aveva motivato la mancata eccezione al distributore della prescrizione del credito . Tutto ciò premesso, parte attrice opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, perché emesso per somme non dovute;
in subordine chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento del danno derivatole dal fatto che il venditore
3 aveva omesso di eccepire al distributore NE l'intervenuta CP prescrizione biennale del diritto al corrispettivo preteso dal distributore, venendo così meno al dovere di buona fede nell'esecuzione dei contratti, stabilito dall'art. 1375 c.c. Preliminarmente però osservava che l'art. 3 del Testo Integrato di Conciliazione (TICO) allegato sub. A alla deliberazione 209/2016/E/com come integrata e modificata dalla deliberazione 383/2016/E/com, dalla deliberazione 355/2018/R/com, dalla deliberazione 301/2021/E/com e dalla deliberazione 233/2023/E/com, nella versione in vigore dal 30 Giugno 2023 stabilisce al punto 3.1 che “per le controversie di cui al precedente articolo 2, commi 2.1 e 2.2, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, nel rispetto del presente provvedimento, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del Consumo”, per cui il giudizio doveva essere sospeso per il periodo previsto dall'art. 4 del TICO per consentire l'espletamento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione., salvo che si ravvisasse l'ipotesi di esclusione di cui all'art.
2.4 del TICO stabilisce che “sono escluse dall'ambito del presente provvedimento le controversie … b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge” .
Parte convenuta , costituitasi, replicava, circa l'asserita CP_6 improcedibilità della domanda di pagamento in mancanza di attivazione del procedimento speciale di conciliazione previsto dal TICO (Testo Integrato di Conciliazione), allegato sub A) alla Deliberazione 209/2016 AEEG (ora RA), come successivamente modificata e integrata dalle Del. 282/2016, 355/2018, 301/2021 e 233/2023, che la predetta normativa regolamentare, emanata in attuazione dell'art. 2 co. 24 della Legge 481/1995 e dell'art. 141 co. 6 lett. c) codice del consumo, prevede che l'onere di attivazione del predetto tentativo di conciliazione sia ad esclusivo carico dell'utente finale e non dell'operatore o gestore (v. ad esempio l'art. 7 che prevede la presentazione della domanda di conciliazione solo da parte del “cliente o utente finale”, e non da parte dell'operatore, nonché il successivo art.
8.1 che sancisce l'inammissibilità della domanda qualora non siano rispettate le modalità indicate dall'art. 7). Nel merito, replicava che la fattura azionata in via monitoria contiene il conguaglio dovuto a seguito della comunicazione, nel 2022, dei dati di lettura effettivi (reali) da parte del distributore NE S.p.a.. , osservava che l'opponente non aveva in alcun modo contestato il corretto funzionamento del contatore nel periodo cui si riferisce la fattura di conguaglio emessa per i consumi nel periodo giugno 2018- aprile 2019, e produceva ulteriori documenti ad integrazione della documentazione già prodotta in sede monitoria.
4 Circa l'asserita responsabilità di per non avere eccepito la CP prescrizione nei confronti del distributore NE , premetteva che in materia di somministrazione di energia elettrica opera la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. essendo il corrispettivo pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo (Cass. S.U. 6458/1985; Cass. 11918/2002; Cass. 19838/2013: Cass. 1442/2015), ma dava atto che nel 2017 il legislatore aveva dettato una apposita disciplina della prescrizione in materia energetica (per le fatture emesse dal 2.3.2018) operante tuttavia solo se l'utente finale sia, alternativamente, - un utente domestico, - una
“microimpresa” come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.5.2003 (l'art. 2 dell'Allegato di tale raccomandazione così dispone: “Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”), o - un professionista come definito dall'art. 3 co. 1 lett. c) del Codice del consumo (ossia “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”). Inoltre l'utente finale deve essere soggetto connesso in bassa tensione, come si ricava dalla Delibera 569/2018/R/com del 13.11.2018 dell'RA, che dispone misure di rafforzamento delle tutele dei clienti finali per i casi di fatturazione di importi per i settori di energia elettrica e di gas naturale riferiti a consumi risalenti a più di due anni, la quale rinvia all'art.
2.3 lett. a) e c) del TIV (Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel), che si riferiscono unicamente ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali domestici e ai punti di prelievo in bassa tensione. Solo in tali casi (che delimitano l'area di riferimento per gli interventi regolatori con finalità di tutela: cfr. Deliberazione 22.2.2018 n. 97/2018/R/COM), gli utenti finali possono eccepire la prescrizione nei rapporti con il venditore, e la possono eccepire altresì gli altri soggetti della filiera nei rispettivi rapporti (venditore – distributore – operatore del trasporto). Se invece l'utente finale non possa essere ricondotto ad una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 1 co. 4 L. 205/2017 e/o fosse connesso in media o alta tensione, trova applicazione la fattispecie generale, ossia il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Ciò premesso, la convenuta osservava che _1 aveva inizialmente eccepito la prescrizione del credito vantato da , ai sensi CP dell'art. 1 co. 4 L. 205/2017, unicamente nei rapporti tra la stessa e _1 CP
, e con lettera del 27.2.2023 (doc. 11 ) il legale di evidenziava che le _1 CP
“microimprese” sono quelle che risultano dall'art. 2 co. 3 della Raccomandazione 6.5.2003, che definisce tali le imprese che occupano “meno di 10 persone” e che hanno un “fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”; tra le stesse non può pertanto essere ricompresa la società , _1 che supera decisamente i predetti parametri, come confermato anche dalla visura camerale prodotta dall'opponente sub doc. 1 da cui risulta che la società ha _1 oltre 20 dipendenti. Solo in seguito aveva sostenuto che avrebbe _1 CP avuto l'onere di eccepire la prescrizione nei confronti del distributore e che, non
5 avendolo fatto, si sarebbe resa inadempiente nei confronti di (v. lettera del _1 legale del 6 settembre 2022, doc. 5 ), al che la convenuta replicava che la _1 disposizione di cui all'art. 1 co. 4 L. 205/2017 non impone nessun obbligo di eccepire la prescrizione, bensì prevede una mera facoltà, sicchè a fronte di una mera facoltà non è evidentemente configurabile nessun obbligo di agire o di attivarsi per eccepire la prescrizione, e in mancanza di obbligo difetta un elemento fondamentale per configurare un inadempimento e il conseguente diritto al risarcimento del danno. Aggiungeva che le delibere RA (es.. 603/2021 e 604/2021) prevedono un complesso meccanismo di compensazione tra i vari soggetti della filiera solo laddove il cliente finale abbia validamente eccepito la prescrizione verso il venditore, mentre nel caso di specie non sussistevano i requisiti soggettivi e oggettivi che consentissero ad di invocare la prescrizione, così come dettagliati dalla Del. 569/2018. _1
Chiedeva pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, il rigetto dell'opposizione, anche considerato che appariva improprio il richiamo all'art. 1375 c.c. visto che il rapporto di fornitura con era già cessato con le forniture del 2019. _1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività e assegnato termine per il procedimento di mediazione previsto dalla normativa settoriale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti. Come è noto, il procedimento incentrato sul decreto ingiuntivo è un procedimento a contraddittorio differito ed eventuale, per cui, mentre all'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione della fattura, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e contestazione dei dati risultanti dalla fattura azionata, il ricorrente, ora convenuto opposto, ha veste sostanziale di attore, e come tale è gravato dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Nel caso di specie la parte attrice opponente ha contestato la fondatezza della pretesa attorea affermando di avere sempre regolarmente pagato tutte le fatture precedenti e che l'ingiungente non aveva in alcun modo spiegato come fosse stata quantificata la somma richiesta . Orbene, i capitoli di prova orale di cui la convenuta ha chiesto l'ammissione, oltre ad essere mancanti di indicazione specifica dei testimoni, sono irrilevanti, avendo ad oggetto solo la conferma dei documenti prodotti e non consentendo di dimostrare la differenza fra i consumi fatturati e pagati da e quelli asseritamente realizzati. Per costante giurisprudenza, infatti, _1 nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, quest'ultimo è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, quindi se il somministrato contesta i dati del contatore, spetta al somministrante dimostrarne l'esatto funzionamento (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023: in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione
6 di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Conf. Cass. 19154/2018). Nel caso di specie la contestazione di parte attrice opponente è ancora più radicale, riguardando gli stessi dati del contatore, mai chiariti dal somministrante, quindi sarebbe stato necessaria una testimonianza diretta sulle rilevazioni del contatore per il periodo oggetto di fatturazione. Inoltre i capitoli di prova orale fanno riferimento genericamente al periodo 2015-2019 anziché al periodo di interesse che è da giugno 2018 ad aprile 2019. Parte convenuta opposta ha prodotto ad integrazione della documentazione allegata al decreto ingiuntivo i docc. 6 e 7 affermando trattarsi di
“ - copia della fatturazione passiva relativa al POD IT001E04007909 associato alla società per l'indirizzo di fornitura sito in Sarcedo (VI), Via Veneto 22 _1
(doc. 6); trattasi delle fatture emesse dal distributore a carico di per i CP consumi relativi al predetto POD;
- file contenente l'estrazione dei consumi fatturati al cliente relativamente al _1
POD IT001E04007909 (doc. 7).” In realtà il doc. 6 non è costituito da fatture ma un semplice file di numeri relativi al periodo 1.12.2017 a 1.3.2019, mentre il doc. 7 è altro file di numeri, privo anche di qualsiasi riferimento al periodo cronologico in questione visto che quale anno viene indicato sempre il 2014. Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte convenuta opposta ha prodotto quale doc. 8 “le fatture emesse dal distributore NE S.p.a. relative al POD associato all'utenza (doc. 8)”. In realtà trattasi di 20 fatture, di cui ben _1
16 dirette da NE non ad ER SR , ma a diverso soggetto, tale UN RG SPA con sede in Taggia - IL . Solo le ultime 4 sono dirette a con sede a Sanremo e, anche ove CP si trattasse della medesima parte convenuta opposta ( che ha dichiarato in comparsa di costituzione di avere sede in IL via Caldera), dalle predette fatture risultano quale “importo pagamento” solo importi negativi, e precisamente (partendo dal basso): -29,20, -2,54, -0,80, -34,94. Ciò posto, non è assolutamente spiegato come da tali fatture negative del distributore verso il venditore, quest'ultimo abbia potuto esigere dal cliente finale la somma di euro € 11.631,04 La parte convenuta opposta ha altresì chiesto, tra le istanze istruttorie, di “ordinare ex art. 210 c.p.c all'opponente l'esibizione ex artt. 210 – 2711 c.c. delle _1 scritture contabili relative al periodo in cui è stata emessa la fattura azionata (maggio 2022).”, ma tale istanza ha carattere puramente esplorativo e si prospetta come del tutto irrilevante ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla convenuta opposta. In conclusione l'opposizione appare fondata in relazione al primo motivo e merita accoglimento, con assorbimento dell'ulteriore motivo relativo all'eccezione di prescrizione. Il decreto ingiuntivo opposto va revocato, atteso che la
7 convenuta opposta, attrice dal punto di vista sostanziale, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1819/2023;
2) condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite, liquidate in euro 145,50 per anticipazioni ed euro 5077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in VI il 31.1.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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