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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2024, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22486/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA GIOVANNI BOTERO, 16 10122 TORINO presso lo studio dell'avv. RUVOLETTO GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 13/01/2018. Parte_1 Parte_2
Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: , il 10.12.2019.
Con ricorso depositato il 21/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e con mantenimento della residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, con la quale abiterà nella casa coniugale.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino via Madama Cristina 5 alla IG.ra Pt_1 Per_
che vi abiterà unitamente alla figlia , prendendo atto che, su accordo delle parti, gli arredi che
[...] la compongono restano in piena ed esclusiva proprietà della stessa IG.ra Pt_1
PRENDE ATTO che il IG. ha già lasciato la casa coniugale trasferendo la residenza Parte_2 in altra abitazione dallo stesso rinvenuta. Pertanto, i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ DISPONE che il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia , secondo Parte_2 accordi intervenuti di volta in volta tra gli odierni ricorrenti e, salvo il caso di diverso e migliore accordo, secondo il seguente calendario – fermo restando i casi di impossibilità per motivi di lavoro (trasferta) o Per_ malattia - incontrare e tenere con sé : a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e dalle ore 16,30/17,00 in periodo non scolastico, fino alla domenica sera alle ore 17,00, quando la riporterà a casa;
infrasettimanale, tutti i mercoledì all'uscita da scuola e dalle ore 16,30/17,00 in periodo non scolastico fino al venerdì mattina quando riporterà la bambina a scuola;
ciascuno dei genitori terrà con Per_ sé la figlia per 21 giorni - di cui 15 consecutivi - durante le vacanze scolastiche estive, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, in periodo che sarà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. In assenza di diverso e migliore accordo, il padre terrà con sé la figlia minore le prime due settimane di agosto, comprensive di ferragosto (con rientro il giorno 15 entro le ore 22) negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, viceversa la madre. Inoltre, entrambi i genitori terranno con sé la figlia minore una settimana nel mese di luglio o settembre;
sei giorni consecutivi durante le festività natalizie, ed in particolare – ad anni alterni – dal 27 dicembre al 31 dicembre (mattina) e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
mentre la minore starà sempre con la madre dal 24 al 26 dicembre;
il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni;
in via alternata le festività quali: il carnevale, il 25 aprile, il 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, comprensive di eventuali ponti;
ad anni alterni, il giorno 10 dicembre (compleanno della figlia); il giorno 10 maggio (compleanno del Per_ padre) starà con il IG. , mentre il giorno 14 luglio (compleanno della madre) starà con Parte_2 la IG.ra Pt_1
pagina 2 di 4 DISPONE che il IG. corrisponda alla OR , a mezzo bonifico bancario Parte_2 Parte_1 Per_ da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , la somma mensile di € 600,00 (seicento) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
che altresì il IG. corrisponda alla OR la somma pari al 50% degli importi che lo stesso riceverà Parte_2 Pt_1 in busta paga a titolo di premio e il 50% degli importi che lo stesso riceverà a titolo di indennità di trasferta (più eventuale complemento) – per i soli giorni di mancata visita alla figlia – a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro 15 giorni dall'accredito dello stipendio ricevuto sul conto corrente.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, ordinarie e/o straordinarie, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno con espresso impegno dei genitori a provvedere al rimborso/pagamento entro e non oltre i 5 giorni successivi alla richiesta in tal senso formulata dall'altro genitore, previa esibizione dei giustificativi di spesa (in via esemplificativa ricevute, fatture, ticket etc.). Con riferimento a tali spese, su accordo delle parti, verranno divise al 50%: tutte le spese scolastiche ed extrascolastiche (ivi comprese gite, attività, libri, tutto il materiale scolastico, mensa, pre-scuola e dopo-scuola, ripetizioni etc.), comunicate e documentate anche se non preventivamente concordate;
tutte le spese ludico, ricreative e sportive (ivi comprese quelle per i certificati medici e per l'attrezzatura e/o le divise), comunicate e documentate. Al riguardo si precisa che saranno da dividere al 50% tutte le spese relative a tali attività, indipendentemente dal preventivo consenso di entrambi i genitori, nei limiti di due attività all'anno, mentre per eventuali ulteriori attività (ossia dalla terza in poi) sarà necessario il preventivo consenso;
tutte le spese mediche, dentistiche, farmaceutiche, comunicate e documentate anche se non preventivamente concordate;
tutte le spese relative a vestiario e scarpe, comunicate e documentate, indipendentemente dal preventivo consenso ove si tratti di capi necessari (tenuto conto dell'età e della crescita della bambina) e non “griffati”; tutte le altre spese straordinarie, preventivamente concordate, comunicate e documentate. Fermo restando che, per quanto sopra non espressamente determinato, verrà adottato il protocollo del Tribunale di Torino del marzo 2016, che si intende qui integralmente richiamato.
PRENDE ATTO che il camper targato GD788RF intestato alla IG.ra è -su accordo delle parti - da Pt_1 intendersi in comproprietà di entrambi i genitori e che, pertanto, le relative spese connesse alla proprietà (quali tasse e assicurazione) e le spese di manutenzione (salvo i consumi benzina connessi all'uso) saranno divisi al 50%. Per quanto l'utilizzo, il mezzo potrà essere liberamente utilizzato dai ricorrenti Per_ nei giorni di permanenza/vacanza con la figlia , mentre è precluso ad entrambi l'uso individuale in assenza della minore. In caso di vendita di tale veicolo il ricavato verrà diviso tra le parti al 50%.
PRENDE ATTO che con la separazione personale dei coniugi si scioglie la comunione e che i ricorrenti, con le presenti condizioni, hanno regolato e definito ogni questione patrimoniale connessa all'intercorso rapporto di coniugio e, con l'esatto adempimento delle stesse, nulla avranno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/06/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22486/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA GIOVANNI BOTERO, 16 10122 TORINO presso lo studio dell'avv. RUVOLETTO GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 13/01/2018. Parte_1 Parte_2
Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: , il 10.12.2019.
Con ricorso depositato il 21/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e con mantenimento della residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, con la quale abiterà nella casa coniugale.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino via Madama Cristina 5 alla IG.ra Pt_1 Per_
che vi abiterà unitamente alla figlia , prendendo atto che, su accordo delle parti, gli arredi che
[...] la compongono restano in piena ed esclusiva proprietà della stessa IG.ra Pt_1
PRENDE ATTO che il IG. ha già lasciato la casa coniugale trasferendo la residenza Parte_2 in altra abitazione dallo stesso rinvenuta. Pertanto, i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ DISPONE che il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia , secondo Parte_2 accordi intervenuti di volta in volta tra gli odierni ricorrenti e, salvo il caso di diverso e migliore accordo, secondo il seguente calendario – fermo restando i casi di impossibilità per motivi di lavoro (trasferta) o Per_ malattia - incontrare e tenere con sé : a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e dalle ore 16,30/17,00 in periodo non scolastico, fino alla domenica sera alle ore 17,00, quando la riporterà a casa;
infrasettimanale, tutti i mercoledì all'uscita da scuola e dalle ore 16,30/17,00 in periodo non scolastico fino al venerdì mattina quando riporterà la bambina a scuola;
ciascuno dei genitori terrà con Per_ sé la figlia per 21 giorni - di cui 15 consecutivi - durante le vacanze scolastiche estive, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, in periodo che sarà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. In assenza di diverso e migliore accordo, il padre terrà con sé la figlia minore le prime due settimane di agosto, comprensive di ferragosto (con rientro il giorno 15 entro le ore 22) negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, viceversa la madre. Inoltre, entrambi i genitori terranno con sé la figlia minore una settimana nel mese di luglio o settembre;
sei giorni consecutivi durante le festività natalizie, ed in particolare – ad anni alterni – dal 27 dicembre al 31 dicembre (mattina) e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
mentre la minore starà sempre con la madre dal 24 al 26 dicembre;
il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni;
in via alternata le festività quali: il carnevale, il 25 aprile, il 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, comprensive di eventuali ponti;
ad anni alterni, il giorno 10 dicembre (compleanno della figlia); il giorno 10 maggio (compleanno del Per_ padre) starà con il IG. , mentre il giorno 14 luglio (compleanno della madre) starà con Parte_2 la IG.ra Pt_1
pagina 2 di 4 DISPONE che il IG. corrisponda alla OR , a mezzo bonifico bancario Parte_2 Parte_1 Per_ da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , la somma mensile di € 600,00 (seicento) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
che altresì il IG. corrisponda alla OR la somma pari al 50% degli importi che lo stesso riceverà Parte_2 Pt_1 in busta paga a titolo di premio e il 50% degli importi che lo stesso riceverà a titolo di indennità di trasferta (più eventuale complemento) – per i soli giorni di mancata visita alla figlia – a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro 15 giorni dall'accredito dello stipendio ricevuto sul conto corrente.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, ordinarie e/o straordinarie, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno con espresso impegno dei genitori a provvedere al rimborso/pagamento entro e non oltre i 5 giorni successivi alla richiesta in tal senso formulata dall'altro genitore, previa esibizione dei giustificativi di spesa (in via esemplificativa ricevute, fatture, ticket etc.). Con riferimento a tali spese, su accordo delle parti, verranno divise al 50%: tutte le spese scolastiche ed extrascolastiche (ivi comprese gite, attività, libri, tutto il materiale scolastico, mensa, pre-scuola e dopo-scuola, ripetizioni etc.), comunicate e documentate anche se non preventivamente concordate;
tutte le spese ludico, ricreative e sportive (ivi comprese quelle per i certificati medici e per l'attrezzatura e/o le divise), comunicate e documentate. Al riguardo si precisa che saranno da dividere al 50% tutte le spese relative a tali attività, indipendentemente dal preventivo consenso di entrambi i genitori, nei limiti di due attività all'anno, mentre per eventuali ulteriori attività (ossia dalla terza in poi) sarà necessario il preventivo consenso;
tutte le spese mediche, dentistiche, farmaceutiche, comunicate e documentate anche se non preventivamente concordate;
tutte le spese relative a vestiario e scarpe, comunicate e documentate, indipendentemente dal preventivo consenso ove si tratti di capi necessari (tenuto conto dell'età e della crescita della bambina) e non “griffati”; tutte le altre spese straordinarie, preventivamente concordate, comunicate e documentate. Fermo restando che, per quanto sopra non espressamente determinato, verrà adottato il protocollo del Tribunale di Torino del marzo 2016, che si intende qui integralmente richiamato.
PRENDE ATTO che il camper targato GD788RF intestato alla IG.ra è -su accordo delle parti - da Pt_1 intendersi in comproprietà di entrambi i genitori e che, pertanto, le relative spese connesse alla proprietà (quali tasse e assicurazione) e le spese di manutenzione (salvo i consumi benzina connessi all'uso) saranno divisi al 50%. Per quanto l'utilizzo, il mezzo potrà essere liberamente utilizzato dai ricorrenti Per_ nei giorni di permanenza/vacanza con la figlia , mentre è precluso ad entrambi l'uso individuale in assenza della minore. In caso di vendita di tale veicolo il ricavato verrà diviso tra le parti al 50%.
PRENDE ATTO che con la separazione personale dei coniugi si scioglie la comunione e che i ricorrenti, con le presenti condizioni, hanno regolato e definito ogni questione patrimoniale connessa all'intercorso rapporto di coniugio e, con l'esatto adempimento delle stesse, nulla avranno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/06/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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