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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5979/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEARDINI LORENZO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Martino Buon
Albergo (Vr), Piazza del Popolo n. 58
RICORRENTE/ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARAGNA NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
CAMPOROSOLO 26 SAN BONIFACIO,
CONVENUTO/RESISTENTE
pagina 1 di 9 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
“- nel merito: porre a carico della SInora l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 titolo di mantenimento la somma mensile di € 500,00 (con aggiornamento ISTAT) in favore del SInor , o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Parte_1
- porre a carico della SInora l'obbligo di corrispondere a titolo di arretrati Controparte_1 del contributo per il mantenimento la somma di € 2.500,00 in favore del SInor Parte_1
per le mensilità di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non dovesse ritenere sussistente il diritto al mantenimento in favore dello stesso, porre a carico della SInora CP_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di alimenti la somma mensile di € 300,00 (con aggiornamento ISTAT) in favore del SInor , anche e a prescindere Parte_1 dall'eventuale addebitabilità della separazione a suo carico ex art. 156 c.c.; inoltre, sugli stessi presupposti, porre a carico della SInora l'obbligo di corrispondere a titolo CP_1 di arretrati del contributo per gli alimenti la somma di € 1.500,00 in favore del SInor Pt_1
per le mensilità di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre
[...]
2023, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
- porre a carico della SInora il divieto di procedere con la vendita/donazione/altra CP_1 forma di alienazione dell'abitazione familiare in modo esclusivo;
- porre a carico della SInora l'obbligo di corrispondere al SInor CP_1 Parte_1 metà del valore di vendita dell'abitazione familiare, sita in Ronco all'Adige, Via Adige n. 15;
- in ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite;
- in via istruttoria: … OMISSIS…”
Conclusioni di parte resistente:
“In via preliminare di rito:
1. dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata da parte ricorrente e volte ad ottenere la condanna della SI.ra alla restituzione in favore del SI. Controparte_1 Pt_1
pagina 2 di 9 dell'importo di € 18.745,41, pari alla metà delle somme depositate sul conto Parte_1
corrente intestato alla stessa al 30.06.2023, trattandosi di domande, quella di separazione personale e di restituzione di somme depositate sul conto corrente intestato esclusivamente alla moglie, soggette a riti diversi e non legate dal vincolo della connessione ex art. 33 e 104
c.p.c..;
2. dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata da parte ricorrente e volte ad ottenere la metà del valore di vendita dell'abitazione familiare di proprietà esclusiva della moglie, obbligando la SI.ra a procedere con la stima del valore Controparte_1 dell'immobile, trattandosi di domande, quella di separazione personale e di riconoscimento di un rimborso per le somme asseritamente investite nell'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, soggette a riti diversi e non legate dal vincolo della connessione ex art. 33 e
104 c.p.c..;
Nel merito:
1. Rigettata ogni altra domanda, dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, mandando all'Ufficiale dello Stato civile competente per i necessari adempimenti.
2. La casa coniugale sita a Ronco all'Adige (VR), via Adige n. 15, di proprietà esclusiva della SI.ra , rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultima, non sussistendo i Controparte_1 presupposti di legge per l'adozione di un provvedimento di assegnazione in favore del marito.
3. Ordinarsi al SI. di asportare, entro quindici giorni dall'udienza Parte_1
presidenziale, i propri effetti e beni personali, provvedendo altresì a trasferire formalmente la propria residenza altrove.
4. Disporre che nulla è dovuto dalla SI.ra a Controparte_1
favore del SI. a titolo di contributo al mantenimento dello stesso e/o a Parte_1 titolo di alimenti, essendo quest'ultimo in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
In subordine, disporre che nulla è dovuto dalla SI.ra a favore del SI. Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, in considerazione Parte_1 dell'addebito della separazione in capo a quest'ultimo. In ulteriore subordine ed in caso di denegato accoglimento delle richieste di parte ricorrente in ordine alla previsione di un assegno di mantenimento, disporre che l'obbligo posto provvisoriamente a carico della SI.ra
pagina 3 di 9 di contribuire al mantenimento del SI. venga rimodulato CP_1 Parte_1 nell'importo di € 200,00, mensili, in considerazione degli aiuti economici percepiti dal ricorrente.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa.
IN VIA ISTRUTTORIA: … OMISSIS…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 902/2024, pubblicata il 16 aprile 2024 e passata in giudicato, il Tribunale di
Verona ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Il procedimento è proseguito per la trattazione delle ulteriori domande, di cui alle conclusioni come sopra precisate, relative all'addebito e alle determinazioni di natura economica.
In via temporanea ed urgente con ordinanza del 5 gennaio 2024 si è posto a carico della convenuta l'obbligo di versare al ricorrente a decorrere dal mese di deposito del ricorso introduttivo e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro
400,00 quale contributo per il suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
Si anticipano sin d'ora alcuni dati utili: il ricorrente è nato il [...]; la resistente/convenuta il 5 gennaio 2050; il matrimonio è stato celebrato il 10 settembre 1977; dall'unione coniugale non sono nati figli.
1) Addebito.
In estrema sintesi, richiamati per relationem gli atti della resistente/convenuta, la SInora
lamenta come sin dall'inizio del matrimonio il marito abbia realizzato nei Controparte_1
suoi confronti condotte maltrattanti sia a livello fisico che morale (umiliazioni, percosse, ingiurie, minacce), sia sul piano economico. Lamenta, in relazione a quest'ultimo aspetto, che il marito abbia condotto un'esistenza “parassitaria”, alle sue spalle, dedicandosi prevalentemente ai propri hobby ed alla frequentazione degli amici al bar, e solo scarsamente al lavoro. Non solo. Il marito avrebbe avuto il controllo delle economie familiari e dei conti, cui lei non aveva libero accesso anche se cointestati, ed avrebbe preteso di estendere il pagina 4 di 9 controllo anche alla vita sociale e familiare della ricorrente, al punto da obbligarla ad avere un unico telefono in comune con lui e ad effettuare le proprie chiamate in viva voce in sua presenza.
Stanca di tali condizioni, in particolare a seguito degli ultimi due episodi di riferita aggressività del marito (l'11 giugno 2023 il ricorrente aveva inveito contro il pronipote e la nipote di lei, che le avevano procurato un cellulare e si era arrabbiato per un paio di occhiali da cambiare della moglie;
il 22 giugno 2023 l'aveva percossa per la strada), ha sporto denuncia/querela contro di lui, ha subito lasciato l'abitazione familiare (di sua proprietà) e si è trasferita per un periodo altrove.
Il ricorrente – si richiamano per relationem i suoi atti – nega tale versione dei fatti. Afferma di avere sempre lavorato, anche collaborando con la moglie nell'attività imprenditoriale di sartoria da lei gestita in passato, e di avere fatto confluire le proprie risorse economiche, anche quelle derivanti da un lungo contenzioso ereditario, nelle economie familiari, specie per l'acquisto dell'immobile, solo formalmente intestato alla moglie, ma, a suo dire, di entrambi.
Contesta, poi, di avere avuto condotte maltrattanti nei confronti della moglie nel corso del matrimonio, e, di contro, ascrive il mutato atteggiamento della coniuge, che lo ha denunciato,
a scarsa lucidità, dovuta, da un lato, ad una sorta di fanatismo religioso accresciuto negli anni, dall'altro allo stato di prostrazione della moglie legato alla perdita di una sorella nel 2021.
A seguito della denuncia il ricorrente è stato destinatario della misura cautelare dell'ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento alla moglie. All'esito di ciò la resistente/convenuta è quindi rientrata nell'abitazione familiare.
Nel corso del procedimento sono stati sentiti alcuni testi (due fratelli della ricorrente), che hanno confermato il periodo di separazione della coppia risalente agli anni '80, quando la sorella era tornata a vivere dalla madre, lamentando condotte violente del marito) e sono stati acquisiti gli atti del procedimento penale (con rinuncia ad assumere ulteriori deposizioni dei testi già sentiti in sede penale), conclusosi con sentenza di assoluzione n. 1963/2024 r. sent., depositata all'esito del dibattimento, il 6 agosto 2024, divenuta irrevocabile.
Nella sentenza – il cui contenuto è qui valorizzabile ex art. 116 c.p.c. – si evidenzia, riassumendo, come non si sia raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del delitto di maltrattamenti, di cui all'art. 572 c.p., che richiede l'abitualità delle condotte. Tuttavia nella motivazione si dà atto della ritenuta sussistenza dell'episodio di rabbia manifestato dal pagina 5 di 9 ricorrente l'11 giugno 2023 (anche nei confronti di un pronipote e di una nipote della resistente) e del 22 giugno 2023, sia pure – quanto a quest'ultimo – con modalità non così gravi come quelle descritte in imputazione (non compatibili con soli segni al braccio riscontrati da una nipote della resistente). Si riporta, per comodità, lo stralcio di riferimento della sentenza penale (pag. 11-12): “Che tale condotta sia stata (almeno verbalmente) particolarmente violenta, può dirsi provato sulla base dello stato emotivo in cui la CP_1
si trovava al momento in cui si è recata dalla nipote e dei lividi che anche quest'ultima ha riferito di aver visto sul corpo della zia. Tenuto conto del fatto che essi erano localizzati sol solo braccio della persona offesa, deve però ritenersi che il racconto della persona offesa – che ha dichiarato di essere stata picchiata ininterrottamente, per strada, per cinque minuti con calci e pugni dal marito fisicamente prevaricante – sia stato quanto meno enfatizzato sotto il profilo della esatta dinamica dell'aggressione subita. In ogni caso, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato, la sola verificazione di un unico episodio di violenza fisica (e di due episodi, avvenuti il medesimo giorno, in cui il prevenuto ha avuto un generico attacco d'ira) non è sufficiente a integrare il concetto di “abitualità” e, conseguentemente, il reato di maltrattamenti”.
Va evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'addebito è sufficiente anche un unico episodio violento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7388/2017): “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole – quand'anche concretano in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti di tollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale le violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (in senso conforme anche Cassazione 30721/2024).
È peraltro SInificativo che proprio dopo l'episodio del 22 giugno 2023 – confermato dalle dichiarazioni della nipote della SInora – la resistente ha lasciato l'abitazione CP_1
familiare, pure di sua proprietà, per rifugiarsi nell'immediato da una nipote per poi trasferirsi in locazione ad Arzignano fino all'emanazione della misura cautelare dell'ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento nei confronti del coniuge.
pagina 6 di 9 Si ritiene, quindi, fondata la domanda di addebito.
2) Tematiche di natura economica.
Va anzitutto premesso che, rispetto alle domande originariamente introdotte, il ricorrente ha rinunciato con atto del 05.09.2024 alla domanda di restituzione della somma di € 48.750,11.
La pretesa restitutoria è stata oggetto di istanza di sequestro conservativo ante causam in autonomo procedimento da parte del ricorrente, che, come documentato, è stata peraltro oggetto di rigetto.
Va dichiarata l'inammissibilità in questa sede, in quanto estranee alle tematiche strettamente attinenti alla separazione, delle domande del ricorrente tese ad ottenere pronuncia di divieto alla resistente/convenuta di procedere con la vendita/donazione/altra forma di alienazione dell'abitazione familiare in modo esclusivo, nonché di imporre alla SInora CP_1
l'obbligo di corrispondere al SInor metà del valore di vendita dell'abitazione Parte_1 familiare, sita in Ronco all'Adige, Via Adige n. 15.
Va altresì dichiarata l'inammissibilità della domanda della resistente/convenuta di ordinare al ricorrente di asportare i suoi beni personali dall'abitazione, ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Dalla pronuncia di addebito consegue che, ex art. 156 c.p.c., al ricorrente non sia dovuto il contributo al mantenimento.
Diversamente è a dirsi, invece, quanto ad un importo a titolo alimentare, la cui debenza è prevista anche in caso di addebito, come da terzo comma dell'articolo menzionato.
Dalla documentazione complessivamente versata in atti, come già evincibile da quella dimessa sin dagli atti introduttivi (si rinvia per relationem alle considerazioni già svolte sul punto nell'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti) si trae conferma dell'attuale condizione di indigenza del ricorrente, il quale – al momento e salvi futuri auspicabili sviluppi positivi della sua posizione previdenziale/assistenziale – non appare in grado di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari (vitto, abitazione, vestiario etc.).
L'età del SInor è tale da non poter ipotizzare una sua utile collocazione nel Parte_1
mercato del lavoro. È privo di risparmi, di beni immobili (la casa coniugale risulta intestata interamente alla moglie, che ne afferma la piena proprietà) e di redditi pensionistici. A quanto pagina 7 di 9 CP_ documentato, l'istanza presentata all' per il riconoscimento dell'assegno sociale è stata rigettata per il permanere della residenza sul piano anagrafico presso lo stesso indirizzo della moglie (al ricorrente mancano alcuni anni di contributi per poter aspirare alla pensione di vecchiaia). Egli vive attualmente presso una struttura di accoglienza, che ha già raggiunto il numero massimo di persone che ivi possono collocare la propria residenza. Il costo mensile del centro di accoglienza è pari ad euro 600,00 ed è coperto in parte dagli importi versatigli dalla moglie, come stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti, in parte da sovvenzioni del Comune di Ronco all'Adige.
Di contro la SInora è proprietaria della casa familiare, ove risulta tuttora vivere, ed CP_1
è titolare di una pensione per la quale percepisce attualmente circa 1435,00 euro mensili
(considerata anche la tredicesima), ed il conto corrente presenta un saldo pari a circa
35.000,00 euro.
Ritiene il Collegio, considerate le capacità reddituali/patrimoniali della resistente/convenuta e la natura propria dell'assegno alimentare, di riconoscere in favore del ricorrente ed a carico della resistente/convenuta a titolo di alimenti la somma di euro 300,00 mensili a decorrere dalla pubblicazione della sentenza (fermo, per il periodo pregresso, quanto stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo).
3) Spese di lite.
La pronuncia di addebito della separazione comporta che le spese di lite vadano interamente poste a carico del ricorrente.
Non si ritengono sussistere i presupposti per disporre ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva sullo status, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o respinta, così dispone:
- dichiara l'addebito della separazione a carico del ricorrente;
- dichiara l'inammissibilità delle domande del ricorrente di tese ad ottenere pronuncia di divieto alla resistente/convenuta di procedere con la vendita/donazione/altra forma di alienazione dell'abitazione familiare in modo esclusivo, nonché di imporre alla SInora l'obbligo di corrispondere al SInor metà del valore di CP_1 Parte_1 vendita dell'abitazione familiare, sita in Ronco all'Adige, Via Adige n. 15.
pagina 8 di 9 - dichiara l'inammissibilità della domanda della resistente/convenuta di ordinare al ricorrente di asportare i suoi beni personali dall'abitazione;
- rigetta la domanda del ricorrente di conseguire un contributo al mantenimento per sé a carico della resistente/convenuta;
- pone a carico della resistente/convenuta l'obbligo di versare mensilmente al ricorrente un assegno alimentare pari ad euro 300,00 mensile, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (ferme le pregresse determinazioni di natura economica adottate nel corso del procedimento con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo);
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente/convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre a CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso, in Verona, nella camera di conSIlio del 4 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5979/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEARDINI LORENZO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Martino Buon
Albergo (Vr), Piazza del Popolo n. 58
RICORRENTE/ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARAGNA NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
CAMPOROSOLO 26 SAN BONIFACIO,
CONVENUTO/RESISTENTE
pagina 1 di 9 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
“- nel merito: porre a carico della SInora l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 titolo di mantenimento la somma mensile di € 500,00 (con aggiornamento ISTAT) in favore del SInor , o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Parte_1
- porre a carico della SInora l'obbligo di corrispondere a titolo di arretrati Controparte_1 del contributo per il mantenimento la somma di € 2.500,00 in favore del SInor Parte_1
per le mensilità di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non dovesse ritenere sussistente il diritto al mantenimento in favore dello stesso, porre a carico della SInora CP_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di alimenti la somma mensile di € 300,00 (con aggiornamento ISTAT) in favore del SInor , anche e a prescindere Parte_1 dall'eventuale addebitabilità della separazione a suo carico ex art. 156 c.c.; inoltre, sugli stessi presupposti, porre a carico della SInora l'obbligo di corrispondere a titolo CP_1 di arretrati del contributo per gli alimenti la somma di € 1.500,00 in favore del SInor Pt_1
per le mensilità di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre
[...]
2023, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
- porre a carico della SInora il divieto di procedere con la vendita/donazione/altra CP_1 forma di alienazione dell'abitazione familiare in modo esclusivo;
- porre a carico della SInora l'obbligo di corrispondere al SInor CP_1 Parte_1 metà del valore di vendita dell'abitazione familiare, sita in Ronco all'Adige, Via Adige n. 15;
- in ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite;
- in via istruttoria: … OMISSIS…”
Conclusioni di parte resistente:
“In via preliminare di rito:
1. dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata da parte ricorrente e volte ad ottenere la condanna della SI.ra alla restituzione in favore del SI. Controparte_1 Pt_1
pagina 2 di 9 dell'importo di € 18.745,41, pari alla metà delle somme depositate sul conto Parte_1
corrente intestato alla stessa al 30.06.2023, trattandosi di domande, quella di separazione personale e di restituzione di somme depositate sul conto corrente intestato esclusivamente alla moglie, soggette a riti diversi e non legate dal vincolo della connessione ex art. 33 e 104
c.p.c..;
2. dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata da parte ricorrente e volte ad ottenere la metà del valore di vendita dell'abitazione familiare di proprietà esclusiva della moglie, obbligando la SI.ra a procedere con la stima del valore Controparte_1 dell'immobile, trattandosi di domande, quella di separazione personale e di riconoscimento di un rimborso per le somme asseritamente investite nell'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, soggette a riti diversi e non legate dal vincolo della connessione ex art. 33 e
104 c.p.c..;
Nel merito:
1. Rigettata ogni altra domanda, dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, mandando all'Ufficiale dello Stato civile competente per i necessari adempimenti.
2. La casa coniugale sita a Ronco all'Adige (VR), via Adige n. 15, di proprietà esclusiva della SI.ra , rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultima, non sussistendo i Controparte_1 presupposti di legge per l'adozione di un provvedimento di assegnazione in favore del marito.
3. Ordinarsi al SI. di asportare, entro quindici giorni dall'udienza Parte_1
presidenziale, i propri effetti e beni personali, provvedendo altresì a trasferire formalmente la propria residenza altrove.
4. Disporre che nulla è dovuto dalla SI.ra a Controparte_1
favore del SI. a titolo di contributo al mantenimento dello stesso e/o a Parte_1 titolo di alimenti, essendo quest'ultimo in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
In subordine, disporre che nulla è dovuto dalla SI.ra a favore del SI. Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, in considerazione Parte_1 dell'addebito della separazione in capo a quest'ultimo. In ulteriore subordine ed in caso di denegato accoglimento delle richieste di parte ricorrente in ordine alla previsione di un assegno di mantenimento, disporre che l'obbligo posto provvisoriamente a carico della SI.ra
pagina 3 di 9 di contribuire al mantenimento del SI. venga rimodulato CP_1 Parte_1 nell'importo di € 200,00, mensili, in considerazione degli aiuti economici percepiti dal ricorrente.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa.
IN VIA ISTRUTTORIA: … OMISSIS…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 902/2024, pubblicata il 16 aprile 2024 e passata in giudicato, il Tribunale di
Verona ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Il procedimento è proseguito per la trattazione delle ulteriori domande, di cui alle conclusioni come sopra precisate, relative all'addebito e alle determinazioni di natura economica.
In via temporanea ed urgente con ordinanza del 5 gennaio 2024 si è posto a carico della convenuta l'obbligo di versare al ricorrente a decorrere dal mese di deposito del ricorso introduttivo e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro
400,00 quale contributo per il suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
Si anticipano sin d'ora alcuni dati utili: il ricorrente è nato il [...]; la resistente/convenuta il 5 gennaio 2050; il matrimonio è stato celebrato il 10 settembre 1977; dall'unione coniugale non sono nati figli.
1) Addebito.
In estrema sintesi, richiamati per relationem gli atti della resistente/convenuta, la SInora
lamenta come sin dall'inizio del matrimonio il marito abbia realizzato nei Controparte_1
suoi confronti condotte maltrattanti sia a livello fisico che morale (umiliazioni, percosse, ingiurie, minacce), sia sul piano economico. Lamenta, in relazione a quest'ultimo aspetto, che il marito abbia condotto un'esistenza “parassitaria”, alle sue spalle, dedicandosi prevalentemente ai propri hobby ed alla frequentazione degli amici al bar, e solo scarsamente al lavoro. Non solo. Il marito avrebbe avuto il controllo delle economie familiari e dei conti, cui lei non aveva libero accesso anche se cointestati, ed avrebbe preteso di estendere il pagina 4 di 9 controllo anche alla vita sociale e familiare della ricorrente, al punto da obbligarla ad avere un unico telefono in comune con lui e ad effettuare le proprie chiamate in viva voce in sua presenza.
Stanca di tali condizioni, in particolare a seguito degli ultimi due episodi di riferita aggressività del marito (l'11 giugno 2023 il ricorrente aveva inveito contro il pronipote e la nipote di lei, che le avevano procurato un cellulare e si era arrabbiato per un paio di occhiali da cambiare della moglie;
il 22 giugno 2023 l'aveva percossa per la strada), ha sporto denuncia/querela contro di lui, ha subito lasciato l'abitazione familiare (di sua proprietà) e si è trasferita per un periodo altrove.
Il ricorrente – si richiamano per relationem i suoi atti – nega tale versione dei fatti. Afferma di avere sempre lavorato, anche collaborando con la moglie nell'attività imprenditoriale di sartoria da lei gestita in passato, e di avere fatto confluire le proprie risorse economiche, anche quelle derivanti da un lungo contenzioso ereditario, nelle economie familiari, specie per l'acquisto dell'immobile, solo formalmente intestato alla moglie, ma, a suo dire, di entrambi.
Contesta, poi, di avere avuto condotte maltrattanti nei confronti della moglie nel corso del matrimonio, e, di contro, ascrive il mutato atteggiamento della coniuge, che lo ha denunciato,
a scarsa lucidità, dovuta, da un lato, ad una sorta di fanatismo religioso accresciuto negli anni, dall'altro allo stato di prostrazione della moglie legato alla perdita di una sorella nel 2021.
A seguito della denuncia il ricorrente è stato destinatario della misura cautelare dell'ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento alla moglie. All'esito di ciò la resistente/convenuta è quindi rientrata nell'abitazione familiare.
Nel corso del procedimento sono stati sentiti alcuni testi (due fratelli della ricorrente), che hanno confermato il periodo di separazione della coppia risalente agli anni '80, quando la sorella era tornata a vivere dalla madre, lamentando condotte violente del marito) e sono stati acquisiti gli atti del procedimento penale (con rinuncia ad assumere ulteriori deposizioni dei testi già sentiti in sede penale), conclusosi con sentenza di assoluzione n. 1963/2024 r. sent., depositata all'esito del dibattimento, il 6 agosto 2024, divenuta irrevocabile.
Nella sentenza – il cui contenuto è qui valorizzabile ex art. 116 c.p.c. – si evidenzia, riassumendo, come non si sia raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del delitto di maltrattamenti, di cui all'art. 572 c.p., che richiede l'abitualità delle condotte. Tuttavia nella motivazione si dà atto della ritenuta sussistenza dell'episodio di rabbia manifestato dal pagina 5 di 9 ricorrente l'11 giugno 2023 (anche nei confronti di un pronipote e di una nipote della resistente) e del 22 giugno 2023, sia pure – quanto a quest'ultimo – con modalità non così gravi come quelle descritte in imputazione (non compatibili con soli segni al braccio riscontrati da una nipote della resistente). Si riporta, per comodità, lo stralcio di riferimento della sentenza penale (pag. 11-12): “Che tale condotta sia stata (almeno verbalmente) particolarmente violenta, può dirsi provato sulla base dello stato emotivo in cui la CP_1
si trovava al momento in cui si è recata dalla nipote e dei lividi che anche quest'ultima ha riferito di aver visto sul corpo della zia. Tenuto conto del fatto che essi erano localizzati sol solo braccio della persona offesa, deve però ritenersi che il racconto della persona offesa – che ha dichiarato di essere stata picchiata ininterrottamente, per strada, per cinque minuti con calci e pugni dal marito fisicamente prevaricante – sia stato quanto meno enfatizzato sotto il profilo della esatta dinamica dell'aggressione subita. In ogni caso, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato, la sola verificazione di un unico episodio di violenza fisica (e di due episodi, avvenuti il medesimo giorno, in cui il prevenuto ha avuto un generico attacco d'ira) non è sufficiente a integrare il concetto di “abitualità” e, conseguentemente, il reato di maltrattamenti”.
Va evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'addebito è sufficiente anche un unico episodio violento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7388/2017): “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole – quand'anche concretano in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti di tollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale le violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (in senso conforme anche Cassazione 30721/2024).
È peraltro SInificativo che proprio dopo l'episodio del 22 giugno 2023 – confermato dalle dichiarazioni della nipote della SInora – la resistente ha lasciato l'abitazione CP_1
familiare, pure di sua proprietà, per rifugiarsi nell'immediato da una nipote per poi trasferirsi in locazione ad Arzignano fino all'emanazione della misura cautelare dell'ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento nei confronti del coniuge.
pagina 6 di 9 Si ritiene, quindi, fondata la domanda di addebito.
2) Tematiche di natura economica.
Va anzitutto premesso che, rispetto alle domande originariamente introdotte, il ricorrente ha rinunciato con atto del 05.09.2024 alla domanda di restituzione della somma di € 48.750,11.
La pretesa restitutoria è stata oggetto di istanza di sequestro conservativo ante causam in autonomo procedimento da parte del ricorrente, che, come documentato, è stata peraltro oggetto di rigetto.
Va dichiarata l'inammissibilità in questa sede, in quanto estranee alle tematiche strettamente attinenti alla separazione, delle domande del ricorrente tese ad ottenere pronuncia di divieto alla resistente/convenuta di procedere con la vendita/donazione/altra forma di alienazione dell'abitazione familiare in modo esclusivo, nonché di imporre alla SInora CP_1
l'obbligo di corrispondere al SInor metà del valore di vendita dell'abitazione Parte_1 familiare, sita in Ronco all'Adige, Via Adige n. 15.
Va altresì dichiarata l'inammissibilità della domanda della resistente/convenuta di ordinare al ricorrente di asportare i suoi beni personali dall'abitazione, ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Dalla pronuncia di addebito consegue che, ex art. 156 c.p.c., al ricorrente non sia dovuto il contributo al mantenimento.
Diversamente è a dirsi, invece, quanto ad un importo a titolo alimentare, la cui debenza è prevista anche in caso di addebito, come da terzo comma dell'articolo menzionato.
Dalla documentazione complessivamente versata in atti, come già evincibile da quella dimessa sin dagli atti introduttivi (si rinvia per relationem alle considerazioni già svolte sul punto nell'ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti) si trae conferma dell'attuale condizione di indigenza del ricorrente, il quale – al momento e salvi futuri auspicabili sviluppi positivi della sua posizione previdenziale/assistenziale – non appare in grado di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari (vitto, abitazione, vestiario etc.).
L'età del SInor è tale da non poter ipotizzare una sua utile collocazione nel Parte_1
mercato del lavoro. È privo di risparmi, di beni immobili (la casa coniugale risulta intestata interamente alla moglie, che ne afferma la piena proprietà) e di redditi pensionistici. A quanto pagina 7 di 9 CP_ documentato, l'istanza presentata all' per il riconoscimento dell'assegno sociale è stata rigettata per il permanere della residenza sul piano anagrafico presso lo stesso indirizzo della moglie (al ricorrente mancano alcuni anni di contributi per poter aspirare alla pensione di vecchiaia). Egli vive attualmente presso una struttura di accoglienza, che ha già raggiunto il numero massimo di persone che ivi possono collocare la propria residenza. Il costo mensile del centro di accoglienza è pari ad euro 600,00 ed è coperto in parte dagli importi versatigli dalla moglie, come stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti, in parte da sovvenzioni del Comune di Ronco all'Adige.
Di contro la SInora è proprietaria della casa familiare, ove risulta tuttora vivere, ed CP_1
è titolare di una pensione per la quale percepisce attualmente circa 1435,00 euro mensili
(considerata anche la tredicesima), ed il conto corrente presenta un saldo pari a circa
35.000,00 euro.
Ritiene il Collegio, considerate le capacità reddituali/patrimoniali della resistente/convenuta e la natura propria dell'assegno alimentare, di riconoscere in favore del ricorrente ed a carico della resistente/convenuta a titolo di alimenti la somma di euro 300,00 mensili a decorrere dalla pubblicazione della sentenza (fermo, per il periodo pregresso, quanto stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo).
3) Spese di lite.
La pronuncia di addebito della separazione comporta che le spese di lite vadano interamente poste a carico del ricorrente.
Non si ritengono sussistere i presupposti per disporre ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva sullo status, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o respinta, così dispone:
- dichiara l'addebito della separazione a carico del ricorrente;
- dichiara l'inammissibilità delle domande del ricorrente di tese ad ottenere pronuncia di divieto alla resistente/convenuta di procedere con la vendita/donazione/altra forma di alienazione dell'abitazione familiare in modo esclusivo, nonché di imporre alla SInora l'obbligo di corrispondere al SInor metà del valore di CP_1 Parte_1 vendita dell'abitazione familiare, sita in Ronco all'Adige, Via Adige n. 15.
pagina 8 di 9 - dichiara l'inammissibilità della domanda della resistente/convenuta di ordinare al ricorrente di asportare i suoi beni personali dall'abitazione;
- rigetta la domanda del ricorrente di conseguire un contributo al mantenimento per sé a carico della resistente/convenuta;
- pone a carico della resistente/convenuta l'obbligo di versare mensilmente al ricorrente un assegno alimentare pari ad euro 300,00 mensile, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (ferme le pregresse determinazioni di natura economica adottate nel corso del procedimento con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo);
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente/convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre a CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso, in Verona, nella camera di conSIlio del 4 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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