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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/02/2024, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5205/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PESSI ROBERTO e FABOZZI RAFFAELE ( ) VIA BIGLI, 19 20121 C.F._1
MILANO; con elezione di domicilio in presso e nello studio dell'avv. PESSI ROBERTO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA , con elezione di domicilio in VIA M. E
G. SAVARE', 1 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA
ANGELA
CONVENUTO
OGGETTO: contributo addizionale naspi per università non statali.
Con un ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data
29 maggio 2023 la ha chiamato in Controparte_1 giudizio l per opporsi all'avviso di addebito n. 368 2023 00025850 92 000, CP_2
notificato in data 21.4.2023.
Ha dedotto come, con tale titolo, l'ente pubblico avrebbe richiesto all'università, non statale legalmente riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge n. 243/1991, di versare il contributo addizionale per l'indennità Naspi per i lavoratori a termine. pagina 1 di 6 Senonché, tale debito non sussisterebbe in quanto l'art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 avrebbe equiparato, con riferimento alle prestazioni per la disoccupazione, il regime contributivo della opponente a quello delle università statali, differenziandolo, quindi, da quello di tutti gli altri datori di lavoro privati.
Per questo, la nelle conclusioni, Controparte_1
domandato di
CP_
“accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza delle pretese creditorie dell' per i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, annullare l'avviso di addebito n. 368 2023 00025850 92 000, tutte le note di rettifica i cui importi sono stati interiorizzati nel medesimo, nonché tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali degli stessi avvisi (nonché delle correlate note di rettifica).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, l ha CP_2
contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
In primo luogo, l'ente ha evidenziato che si dovrebbe ritenere la inammissibilità delle domande aventi ad oggetto le note di rettifica, nonché gli atti cd. presupposti e/o consequenziali e come vi sarebbe carenza di giurisdizione per la istanza volta ad ottenere l'annullamento di atti amministrativi, ex art. 5 LAC.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria un'ulteriore attività istruttoria, la causa è stata, poi, oralmente discussa e decisa, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato.
La ha chiamato in giudizio Controparte_1
l per opporsi all'avviso di addebito n. 368 2023 00025850 92 000, notificatole in CP_2
data 21.4.2023.
Ha dedotto come, con tale titolo, l'ente pubblico avrebbe richiesto all'università, non statale legalmente riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge n. 243/1991, di versare il contributo addizionale per l'indennità Naspi per i lavoratori a termine.
pagina 2 di 6 Senonché, tale debito non sussisterebbe in quanto l'art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 avrebbe equiparato con riferimento alle prestazioni per la disoccupazione il regime contributivo della opponente a quello delle università statali, differenziandolo, quindi, da quello di tutti gli altri datori di lavoro privati.
Occorre, allora, innanzitutto, rilevare come l'articolo 4, comma 8, della legge 243 del 1991 disponga che
“ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ( le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina Per_1 delle università statali”.
Poi, nel caso, è bene mettere in luce che non risulta contestato che la opponente abbia la natura di università non statale legalmente riconosciuta ai sensi della legge n.
243/91.
Ciò posto, si deve rilevare come l'articolo 4, comma 8, cit. risulti totalmente chiaro nell'estendere alle università non statali legalmente riconosciute la disciplina della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria delle università statali.
Considerata tale equiparazione derivante da una “norma di disciplina” (cfr. Cass. sentenza n. 1663 del 2020, in proposito delle norme di disciplina, seppur sulla diversa materia dell'articolo 2 del dlgs. n. 81/15), occorre, allora, a tal punto, verificare quale sia la normativa destinata alle università statali in materia di disoccupazione involontaria da estendersi anche alla quale università Controparte_1
non statale legalmente riconosciuta.
Rileva, in materia, l'articolo 2, co. 2, 28 e 29, della legge n. 92/12 che stabilisce
“2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, (…) con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di pagina 3 di 6 somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;
b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Dunque, per tale previsione, il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Certamente, non c'è dubbio che i dipendenti delle università statali rientrino tra quelli contemplati dall'articolo 1, co. 2 cit..
Cosicché, in tal modo, si individua la disciplina per l'università statali in materia di disoccupazione involontaria, nel senso che, da parte delle stesse, per i lavoratori a termine non deve essere versato il contributo addizionale.
Dovendosi, poi, estendere alle università non statali la disciplina della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria stabilità per quelle statali per il disposto di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 243/91, a tal punto, ne consegue, per via logica, che neppure per i dipendenti dell'università non statali, quali l'opponente, deve essere versato il contributo addizionale per cui è causa.
pagina 4 di 6 Né, in senso contrario, si può porre un'interpretazione differente, che sarebbe sostenuta dalla tesi per cui l non Controparte_1
avrebbe la natura di ente pubblico e per cui il personale della stessa non rientrerebbe allora nell'ambito dell'articolo 1 del dlgs. n. 165/01, in quanto ogni analisi esegetica in tal senso risulta ultronea rispetto alla chiarezza della disposizione dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 243/91 che viene a estendere, con norma di disciplina, la regolamentazione delle università statali a quelle non statali in materia di assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
Peraltro, in questo senso si è anche espressa la Corte d'appello di Milano con alcune sentenze (RG. n. 305/20; RG n. 1110/21), alle cui motivazioni si può anche fare rinvio ex articolo 118 disp. att. cpc e con le quali, anche con riguardo alla novella di cui all'art. 1, comma 3 del D.L n. 87/2018 (conv. nella legge 96/2018), è stato anche chiarito che
“la Corte ritiene non decisivo , in senso contrario , il richiamo dell'Istituto appellante all'art. 1 , comma 3 del d.l 87/2018 conv. nella legge 96/2018; con tale disposizione il legislatore ha espressamente stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1 “ nonché quelle di cui agli artt. 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private “ .
Ritiene infatti il Collegio che con tale disposizione il legislatore abbia solo espressamente riconosciuto quanto in precedenza , per quanto sopra si è detto, già desumibile in via interpretativa in forza dell'art. 4 , comma 8 legge 243/1991”.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, dichiarando illegittimo l'avviso di addebito e l'insussistenza di ogni debito dell'opponente nei confronti della parte opposta, con pronuncia nei limiti degli articoli 4 e 5 LAC.
È possibile, quindi, giungere alla sentenza definitiva, con condanna della parte opposta a rifondere le spese di lite alla Controparte_1
secondo quanto stabilito nel dispositivo, tenendo conto, oltre che del principio della soccombenza, del valore e della durata della causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2023 00025850 92 000 e l'insussistenza di ogni debito per tale titolo per contributi, sanzioni e interessi della Controparte_1
[...]
Condanna l' a rimborsare alla le spese di CP_2 Controparte_1 lite, che si liquidano complessivamente in € 4.300, oltre spese forfettarie al 15%, oltre iva e cpa e contributo unificato se versato e dovuto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 08/02/2024 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5205/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PESSI ROBERTO e FABOZZI RAFFAELE ( ) VIA BIGLI, 19 20121 C.F._1
MILANO; con elezione di domicilio in presso e nello studio dell'avv. PESSI ROBERTO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA , con elezione di domicilio in VIA M. E
G. SAVARE', 1 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA
ANGELA
CONVENUTO
OGGETTO: contributo addizionale naspi per università non statali.
Con un ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data
29 maggio 2023 la ha chiamato in Controparte_1 giudizio l per opporsi all'avviso di addebito n. 368 2023 00025850 92 000, CP_2
notificato in data 21.4.2023.
Ha dedotto come, con tale titolo, l'ente pubblico avrebbe richiesto all'università, non statale legalmente riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge n. 243/1991, di versare il contributo addizionale per l'indennità Naspi per i lavoratori a termine. pagina 1 di 6 Senonché, tale debito non sussisterebbe in quanto l'art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 avrebbe equiparato, con riferimento alle prestazioni per la disoccupazione, il regime contributivo della opponente a quello delle università statali, differenziandolo, quindi, da quello di tutti gli altri datori di lavoro privati.
Per questo, la nelle conclusioni, Controparte_1
domandato di
CP_
“accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza delle pretese creditorie dell' per i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, annullare l'avviso di addebito n. 368 2023 00025850 92 000, tutte le note di rettifica i cui importi sono stati interiorizzati nel medesimo, nonché tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali degli stessi avvisi (nonché delle correlate note di rettifica).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, l ha CP_2
contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
In primo luogo, l'ente ha evidenziato che si dovrebbe ritenere la inammissibilità delle domande aventi ad oggetto le note di rettifica, nonché gli atti cd. presupposti e/o consequenziali e come vi sarebbe carenza di giurisdizione per la istanza volta ad ottenere l'annullamento di atti amministrativi, ex art. 5 LAC.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria un'ulteriore attività istruttoria, la causa è stata, poi, oralmente discussa e decisa, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato.
La ha chiamato in giudizio Controparte_1
l per opporsi all'avviso di addebito n. 368 2023 00025850 92 000, notificatole in CP_2
data 21.4.2023.
Ha dedotto come, con tale titolo, l'ente pubblico avrebbe richiesto all'università, non statale legalmente riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge n. 243/1991, di versare il contributo addizionale per l'indennità Naspi per i lavoratori a termine.
pagina 2 di 6 Senonché, tale debito non sussisterebbe in quanto l'art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 avrebbe equiparato con riferimento alle prestazioni per la disoccupazione il regime contributivo della opponente a quello delle università statali, differenziandolo, quindi, da quello di tutti gli altri datori di lavoro privati.
Occorre, allora, innanzitutto, rilevare come l'articolo 4, comma 8, della legge 243 del 1991 disponga che
“ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ( le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina Per_1 delle università statali”.
Poi, nel caso, è bene mettere in luce che non risulta contestato che la opponente abbia la natura di università non statale legalmente riconosciuta ai sensi della legge n.
243/91.
Ciò posto, si deve rilevare come l'articolo 4, comma 8, cit. risulti totalmente chiaro nell'estendere alle università non statali legalmente riconosciute la disciplina della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria delle università statali.
Considerata tale equiparazione derivante da una “norma di disciplina” (cfr. Cass. sentenza n. 1663 del 2020, in proposito delle norme di disciplina, seppur sulla diversa materia dell'articolo 2 del dlgs. n. 81/15), occorre, allora, a tal punto, verificare quale sia la normativa destinata alle università statali in materia di disoccupazione involontaria da estendersi anche alla quale università Controparte_1
non statale legalmente riconosciuta.
Rileva, in materia, l'articolo 2, co. 2, 28 e 29, della legge n. 92/12 che stabilisce
“2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, (…) con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di pagina 3 di 6 somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;
b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Dunque, per tale previsione, il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Certamente, non c'è dubbio che i dipendenti delle università statali rientrino tra quelli contemplati dall'articolo 1, co. 2 cit..
Cosicché, in tal modo, si individua la disciplina per l'università statali in materia di disoccupazione involontaria, nel senso che, da parte delle stesse, per i lavoratori a termine non deve essere versato il contributo addizionale.
Dovendosi, poi, estendere alle università non statali la disciplina della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria stabilità per quelle statali per il disposto di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 243/91, a tal punto, ne consegue, per via logica, che neppure per i dipendenti dell'università non statali, quali l'opponente, deve essere versato il contributo addizionale per cui è causa.
pagina 4 di 6 Né, in senso contrario, si può porre un'interpretazione differente, che sarebbe sostenuta dalla tesi per cui l non Controparte_1
avrebbe la natura di ente pubblico e per cui il personale della stessa non rientrerebbe allora nell'ambito dell'articolo 1 del dlgs. n. 165/01, in quanto ogni analisi esegetica in tal senso risulta ultronea rispetto alla chiarezza della disposizione dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 243/91 che viene a estendere, con norma di disciplina, la regolamentazione delle università statali a quelle non statali in materia di assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
Peraltro, in questo senso si è anche espressa la Corte d'appello di Milano con alcune sentenze (RG. n. 305/20; RG n. 1110/21), alle cui motivazioni si può anche fare rinvio ex articolo 118 disp. att. cpc e con le quali, anche con riguardo alla novella di cui all'art. 1, comma 3 del D.L n. 87/2018 (conv. nella legge 96/2018), è stato anche chiarito che
“la Corte ritiene non decisivo , in senso contrario , il richiamo dell'Istituto appellante all'art. 1 , comma 3 del d.l 87/2018 conv. nella legge 96/2018; con tale disposizione il legislatore ha espressamente stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1 “ nonché quelle di cui agli artt. 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private “ .
Ritiene infatti il Collegio che con tale disposizione il legislatore abbia solo espressamente riconosciuto quanto in precedenza , per quanto sopra si è detto, già desumibile in via interpretativa in forza dell'art. 4 , comma 8 legge 243/1991”.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, dichiarando illegittimo l'avviso di addebito e l'insussistenza di ogni debito dell'opponente nei confronti della parte opposta, con pronuncia nei limiti degli articoli 4 e 5 LAC.
È possibile, quindi, giungere alla sentenza definitiva, con condanna della parte opposta a rifondere le spese di lite alla Controparte_1
secondo quanto stabilito nel dispositivo, tenendo conto, oltre che del principio della soccombenza, del valore e della durata della causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2023 00025850 92 000 e l'insussistenza di ogni debito per tale titolo per contributi, sanzioni e interessi della Controparte_1
[...]
Condanna l' a rimborsare alla le spese di CP_2 Controparte_1 lite, che si liquidano complessivamente in € 4.300, oltre spese forfettarie al 15%, oltre iva e cpa e contributo unificato se versato e dovuto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 08/02/2024 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
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