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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2024, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.5821/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5821/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] amente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via C.F._1
6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Biase dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ttivamente domiciliata in Bellizzi (SA), alla via Trento C.F._2 presso lo studio dell'avv. Antonella Capaldo dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio civile con 2 febbraio Controparte_1
2005, nel Comune di MonRV UG (SA), e che dall' unione coniugale era nato un figlio, , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1 chiedeva pro ulativamente la separazione dal coniuge e lo scioglimento del matrimonio. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile per insanabili contrasti e incomprensioni con la propria coniuge con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione alle condizioni in costituzione, in particolare con la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il proprio mantenimento e, successivamente, a titolo di assegno divorzile e per il mantenimento del figlio, ancora studente universitario. All'udienza del 3 dicembre 2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che, all'udienza del 3 dicembre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
a a di € 100,00 a titolo di mantenimento fino al Controparte_1
p lla sentenza di divorzio;
- a far data dal suddetto passaggio in giudicato, nulla sarà più dovuto alla resistente neanche a titolo di assegno divorzile;
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 direttament ma di € 250,00 per il suo mantenimento fino al Per_1 passaggio in giudic la sentenza di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- a far data dal suddetto passaggio in giudicato, la somma per il mantenimento di sarà aumentata a € 300,00 mensili. Per_1 noltre rilevarsi che, con l'accordo intervenuto, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
al riguardo, si osserva che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi-trascorsi sei mesi (in ragione dell'accordo raggiunto equiparabile ad un ricorso congiunto) dalla data della comparizione dei e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Devono essere compiute le formalità di rito. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando non definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
GI AL NA (SA) il 10.08.1954, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...]
[...] C.F._2
e hanno contratto matrimonio civile in data 2 febbraio
[...] RV UG (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di MonRV UG (SA) (Anno 2005, Atto n. 3, Parte I); d) spese al definitivo;
e) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5821/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] amente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via C.F._1
6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Biase dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ttivamente domiciliata in Bellizzi (SA), alla via Trento C.F._2 presso lo studio dell'avv. Antonella Capaldo dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio civile con 2 febbraio Controparte_1
2005, nel Comune di MonRV UG (SA), e che dall' unione coniugale era nato un figlio, , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1 chiedeva pro ulativamente la separazione dal coniuge e lo scioglimento del matrimonio. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile per insanabili contrasti e incomprensioni con la propria coniuge con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione alle condizioni in costituzione, in particolare con la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il proprio mantenimento e, successivamente, a titolo di assegno divorzile e per il mantenimento del figlio, ancora studente universitario. All'udienza del 3 dicembre 2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che, all'udienza del 3 dicembre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
a a di € 100,00 a titolo di mantenimento fino al Controparte_1
p lla sentenza di divorzio;
- a far data dal suddetto passaggio in giudicato, nulla sarà più dovuto alla resistente neanche a titolo di assegno divorzile;
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 direttament ma di € 250,00 per il suo mantenimento fino al Per_1 passaggio in giudic la sentenza di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- a far data dal suddetto passaggio in giudicato, la somma per il mantenimento di sarà aumentata a € 300,00 mensili. Per_1 noltre rilevarsi che, con l'accordo intervenuto, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
al riguardo, si osserva che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi-trascorsi sei mesi (in ragione dell'accordo raggiunto equiparabile ad un ricorso congiunto) dalla data della comparizione dei e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Devono essere compiute le formalità di rito. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando non definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
GI AL NA (SA) il 10.08.1954, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...]
[...] C.F._2
e hanno contratto matrimonio civile in data 2 febbraio
[...] RV UG (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di MonRV UG (SA) (Anno 2005, Atto n. 3, Parte I); d) spese al definitivo;
e) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi