CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1103/2022 R.G. promossa
DA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Basile,
giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: appello- opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 587/2022 del 27.05.2022, il Tribunale di Ragusa rigettava
Parte l'opposizione proposta dalla (di seguito ) avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 597 2021 00001299 20 000, notificato alla suddetta società dall' il 30.09.2021, per la somma di euro 17.943,50, a titolo di CP_1
contributi per il periodo 12/2015 - 12/2017.
Il tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società
opponente, in quanto l' aveva dimostrato di avere interrotto il relativo CP_1
termine tramite PEC del 09.05.2018, avente ad oggetto l'accertamento amministrativo;
rilevava poi che la pretesa dell'ente scaturiva dalla circostanza che la società opponente aveva erroneamente usufruito delle agevolazioni previste dalla legge n. 190/2014, essendo emerso che due dipendenti, prima di essere assunti dalla , avevano intrattenuto altro rapporto di Parte_1
lavoro a tempo indeterminato.
Parte Avverso la citata sentenza proponeva appello la società con ricorso depositato il 25 novembre 2022.Resisteva al gravame l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025,
fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La società appellante censura preliminarmente la sentenza per avere ritenuto motivato l'avviso di addebito impugnato;
reitera l'eccezione di carenza di motivazione in quanto l'avviso di addebito non contiene alcun richiamo,
anche per relationem, all'accertamento amministrativo notificato alla società
a mezzo PEC il 9.05.2018; aggiunge che contrariamente a quanto statuito dal primo giudice non sono stati specificati i DM10 cui si riferisce la pretesa contributiva;
poiché essa società ha numerosi dipendenti non è stata messa in condizione di riscontrare quanto contestato dall'ente previdenziale e richiesto con l'AVA impugnato.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. L'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di addebito attiene alla regolarità formale del titolo e concreta una opposizione agli atti esecutivi.
Tale opposizione va proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo.
Nella specie l'avviso di addebito è stato notificato il 30.9.2021 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato presso il Tribunale di Ragusa il 4.11.2021;
l'eccezione è inammissibile in quanto proposta oltre il suddetto termine perentorio.
2.1. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art.112 c.p.c., per non avere il tribunale pronunciato in ordine alla eccezione relativa alla erroneità dei calcoli di interessi e sanzioni riportati nell'avviso di addebito opposto. Contesta in particolare l'illegittimità della sanzione di euro 1.113,07 indicata quale somma aggiuntiva per il mancato pagamento dell'importo di euro 23,20, e sostiene che detta sanzione è eccessiva ed è stata disposta in violazione della legge, non potendo superare il 60%
dell'importo dei contributi indicato nell'avviso di addebito.
Deduce poi la non debenza delle spese di notifica richieste dall' , non CP_1
essendo stati indicati i relativi parametri di calcolo, tenuto conto che l'avviso di addebito è stato notificato tramite PEC, senza alcun onere per l'ente previdenziale.
2.2. Il motivo è solo parzialmente fondato nei seguenti limiti.
2.3. Come documentato dall' , la pretesa contributiva oggetto di causa deriva CP_1
Parte dal mancato rispetto da parte della società della normativa in tema di agevolazioni di cui all'art. 1, comma 118, quarto periodo, della legge n.190/2014, a tenore del quale: “Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di
lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti
stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo
di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all' , nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro CP_2
su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in
presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di
quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati
a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con
riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia
già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi
considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,
hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L' provvede, CP_1
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del
presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze”.
2.4. L' ha documentato che, in relazione a due dipendenti, la società non ha CP_1
rispettato quanto previsto dalla citata norma in quanto i due lavoratori nei sei mesi antecedenti l'assunzione presso la PGL avevano avuto un rapporto a tempo indeterminato.
Segnatamente, il dipendente - assunto dalla PLG ad aprile 2015 Persona_1
dapprima con contratto a tempo determinato dal 2.4.2015 al 30.6.2015 (si veda doc. 4 della produzione di primo grado), poi trasformato in tempo CP_1
indeterminato a far data dall'1.7.2015 (si veda doc. 5 produzione di primo CP_1
grado) - nel periodo tra ottobre 2014 e gennaio 2015 aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato per la G.L.D. e Fossati S.N.C. (cfr. Parte_1
doc. 14, 6 e 7 della produzione ). CP_1
Risulta dagli atti che la citata società G.L.D. di era Controparte_3
posseduta e amministrata da , che è socia e amministratrice Parte_2
Parte anche della (doc. 2 e 8 della produzione ). CP_1
La medesima situazione riguarda un altro dipendente, , il Persona_2
Parte quale è stato assunto dalla il 4.6.2015 ma era stato precedentemente alle dipendenze, con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e indeterminato, a far data dal 21.11.2013, della società GLD sino all'ultimo trimestre 2014 (cfr. doc.9, 12 e 13 della produzione ). CP_1
2.5. Alla luce della documentazione sopra indicata, è senz'altro fondato quanto dedotto dall' circa la non osservanza da parte della società appellante della CP_1
normativa di riferimento in relazione all'assunzione dei due suindicati lavoratori, i quali erano stati assunti, entrambi a tempo indeterminato, da una società che ha lo stesso amministratore unico della società appellante;
correttamente l'ente ha disposto il recupero delle somme godute dall'impresa appellante a titolo di agevolazioni contributive.
È principio consolidato quello secondo cui la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) deve essere provata dal soggetto che ne invoca l'applicazione e non già dall'ente impositore (ex multis, n.
Cass.16351/2007).Nella specie, la società, a fronte di quanto documentato dall' , non ha dedotto alcun elemento volto a dimostrare la sussistenza del CP_1
diritto alle agevolazioni recuperate con l'avviso di addebito opposto.
3. È poi infondata la censura dell'appellante in ordine alle sanzioni indicate nell'avviso di addebito. Al riguardo l'ente previdenziale ha documentato che la società appellante aveva iniziato a pagare parte dei contributi oggetto di causa ma ha poi interrotto i pagamenti;
nell'avviso di addebito risulta riportato un pagamento parziale di euro 4.010,80 a fronte di un importo dovuto di euro
4.034,00 (da cui il debito residuo di € 23,20); la somma aggiuntiva, già maturata nel periodo in cui sono stati effettuati i pagamenti parziali (cfr. prospetto depositato dall' da cui risulta che l'ultimo pagamento è stato effettuato il CP_1
22.3.2021), è stata correttamente calcolata dall'ente previdenziale sulla intera sorte capitale e resta dovuta in quanto i pagamenti sono stati interrotti dalla società. Va pertanto rigettata, in quanto meramente esplorativa, la richiesta di
CTU formulata nell'atto di appello.
4. Le doglianze dell'appellante sono invece fondate per ciò che concerne le spese di notifica (euro 4,00) dell'avviso di addebito (effettuata a mezzo PEC); le suddette spese non sono state documentate dall'ente né sono stati indicati i relativi parametri di quantificazione a fronte delle modalità di notificazione.
L'appello va pertanto accolto solo in relazione al suddetto limitato importo.
5. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza della società appellante;
per ciò che riguarda il primo grado va confermata la statuizione di cui alla sentenza impugnata;
le spese del presente grado sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello,
definitivamente pronunciando,
accoglie parzialmente l'appello e. in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, accoglie l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 597 2021 00001299 20 000 Parte_1
limitatamente alle spese di notifica che dichiara non dovute;
condanna la società appellante a pagare in favore dell' le spese del grado CP_1
che liquida in complessivi €.3.200,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1103/2022 R.G. promossa
DA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Basile,
giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: appello- opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 587/2022 del 27.05.2022, il Tribunale di Ragusa rigettava
Parte l'opposizione proposta dalla (di seguito ) avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 597 2021 00001299 20 000, notificato alla suddetta società dall' il 30.09.2021, per la somma di euro 17.943,50, a titolo di CP_1
contributi per il periodo 12/2015 - 12/2017.
Il tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società
opponente, in quanto l' aveva dimostrato di avere interrotto il relativo CP_1
termine tramite PEC del 09.05.2018, avente ad oggetto l'accertamento amministrativo;
rilevava poi che la pretesa dell'ente scaturiva dalla circostanza che la società opponente aveva erroneamente usufruito delle agevolazioni previste dalla legge n. 190/2014, essendo emerso che due dipendenti, prima di essere assunti dalla , avevano intrattenuto altro rapporto di Parte_1
lavoro a tempo indeterminato.
Parte Avverso la citata sentenza proponeva appello la società con ricorso depositato il 25 novembre 2022.Resisteva al gravame l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025,
fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La società appellante censura preliminarmente la sentenza per avere ritenuto motivato l'avviso di addebito impugnato;
reitera l'eccezione di carenza di motivazione in quanto l'avviso di addebito non contiene alcun richiamo,
anche per relationem, all'accertamento amministrativo notificato alla società
a mezzo PEC il 9.05.2018; aggiunge che contrariamente a quanto statuito dal primo giudice non sono stati specificati i DM10 cui si riferisce la pretesa contributiva;
poiché essa società ha numerosi dipendenti non è stata messa in condizione di riscontrare quanto contestato dall'ente previdenziale e richiesto con l'AVA impugnato.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. L'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di addebito attiene alla regolarità formale del titolo e concreta una opposizione agli atti esecutivi.
Tale opposizione va proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo.
Nella specie l'avviso di addebito è stato notificato il 30.9.2021 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato presso il Tribunale di Ragusa il 4.11.2021;
l'eccezione è inammissibile in quanto proposta oltre il suddetto termine perentorio.
2.1. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art.112 c.p.c., per non avere il tribunale pronunciato in ordine alla eccezione relativa alla erroneità dei calcoli di interessi e sanzioni riportati nell'avviso di addebito opposto. Contesta in particolare l'illegittimità della sanzione di euro 1.113,07 indicata quale somma aggiuntiva per il mancato pagamento dell'importo di euro 23,20, e sostiene che detta sanzione è eccessiva ed è stata disposta in violazione della legge, non potendo superare il 60%
dell'importo dei contributi indicato nell'avviso di addebito.
Deduce poi la non debenza delle spese di notifica richieste dall' , non CP_1
essendo stati indicati i relativi parametri di calcolo, tenuto conto che l'avviso di addebito è stato notificato tramite PEC, senza alcun onere per l'ente previdenziale.
2.2. Il motivo è solo parzialmente fondato nei seguenti limiti.
2.3. Come documentato dall' , la pretesa contributiva oggetto di causa deriva CP_1
Parte dal mancato rispetto da parte della società della normativa in tema di agevolazioni di cui all'art. 1, comma 118, quarto periodo, della legge n.190/2014, a tenore del quale: “Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di
lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti
stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo
di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all' , nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro CP_2
su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in
presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di
quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati
a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con
riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia
già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi
considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,
hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L' provvede, CP_1
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del
presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze”.
2.4. L' ha documentato che, in relazione a due dipendenti, la società non ha CP_1
rispettato quanto previsto dalla citata norma in quanto i due lavoratori nei sei mesi antecedenti l'assunzione presso la PGL avevano avuto un rapporto a tempo indeterminato.
Segnatamente, il dipendente - assunto dalla PLG ad aprile 2015 Persona_1
dapprima con contratto a tempo determinato dal 2.4.2015 al 30.6.2015 (si veda doc. 4 della produzione di primo grado), poi trasformato in tempo CP_1
indeterminato a far data dall'1.7.2015 (si veda doc. 5 produzione di primo CP_1
grado) - nel periodo tra ottobre 2014 e gennaio 2015 aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato per la G.L.D. e Fossati S.N.C. (cfr. Parte_1
doc. 14, 6 e 7 della produzione ). CP_1
Risulta dagli atti che la citata società G.L.D. di era Controparte_3
posseduta e amministrata da , che è socia e amministratrice Parte_2
Parte anche della (doc. 2 e 8 della produzione ). CP_1
La medesima situazione riguarda un altro dipendente, , il Persona_2
Parte quale è stato assunto dalla il 4.6.2015 ma era stato precedentemente alle dipendenze, con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e indeterminato, a far data dal 21.11.2013, della società GLD sino all'ultimo trimestre 2014 (cfr. doc.9, 12 e 13 della produzione ). CP_1
2.5. Alla luce della documentazione sopra indicata, è senz'altro fondato quanto dedotto dall' circa la non osservanza da parte della società appellante della CP_1
normativa di riferimento in relazione all'assunzione dei due suindicati lavoratori, i quali erano stati assunti, entrambi a tempo indeterminato, da una società che ha lo stesso amministratore unico della società appellante;
correttamente l'ente ha disposto il recupero delle somme godute dall'impresa appellante a titolo di agevolazioni contributive.
È principio consolidato quello secondo cui la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) deve essere provata dal soggetto che ne invoca l'applicazione e non già dall'ente impositore (ex multis, n.
Cass.16351/2007).Nella specie, la società, a fronte di quanto documentato dall' , non ha dedotto alcun elemento volto a dimostrare la sussistenza del CP_1
diritto alle agevolazioni recuperate con l'avviso di addebito opposto.
3. È poi infondata la censura dell'appellante in ordine alle sanzioni indicate nell'avviso di addebito. Al riguardo l'ente previdenziale ha documentato che la società appellante aveva iniziato a pagare parte dei contributi oggetto di causa ma ha poi interrotto i pagamenti;
nell'avviso di addebito risulta riportato un pagamento parziale di euro 4.010,80 a fronte di un importo dovuto di euro
4.034,00 (da cui il debito residuo di € 23,20); la somma aggiuntiva, già maturata nel periodo in cui sono stati effettuati i pagamenti parziali (cfr. prospetto depositato dall' da cui risulta che l'ultimo pagamento è stato effettuato il CP_1
22.3.2021), è stata correttamente calcolata dall'ente previdenziale sulla intera sorte capitale e resta dovuta in quanto i pagamenti sono stati interrotti dalla società. Va pertanto rigettata, in quanto meramente esplorativa, la richiesta di
CTU formulata nell'atto di appello.
4. Le doglianze dell'appellante sono invece fondate per ciò che concerne le spese di notifica (euro 4,00) dell'avviso di addebito (effettuata a mezzo PEC); le suddette spese non sono state documentate dall'ente né sono stati indicati i relativi parametri di quantificazione a fronte delle modalità di notificazione.
L'appello va pertanto accolto solo in relazione al suddetto limitato importo.
5. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza della società appellante;
per ciò che riguarda il primo grado va confermata la statuizione di cui alla sentenza impugnata;
le spese del presente grado sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello,
definitivamente pronunciando,
accoglie parzialmente l'appello e. in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, accoglie l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 597 2021 00001299 20 000 Parte_1
limitatamente alle spese di notifica che dichiara non dovute;
condanna la società appellante a pagare in favore dell' le spese del grado CP_1
che liquida in complessivi €.3.200,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi