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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12503/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12503/2023
Il giudice , lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti con le quale gli stessi hanno precisato le proprie conclusioni , si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro, lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12503/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Riela, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Vittorio Emanuele II n.8, ed elettivamente domiciliato in Palermo via CP_1
Notarbartolo n.49, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Alamia che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Oggetto: responsabilità ex artt. 2051
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Palermo il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti in conseguenza del sinistro occorsole il 31.5.22, ascrivibile alle cattive condizioni di una strada comunale.
A riguardo l'attrice deduceva, che:
2 - il giorno 31 maggio 2022, alle ore 16.30 circa, mentre stava percorrendo a piedi i viali del cimitero comunale di al seguito di un corteo funebre, era inciampata in una buca presente CP_1
sul selciato, non visibile né segnalata, cadendo a terra;
- a causa della caduta ella aveva riportato lesioni fisiche, per le quali veniva trasportata presso il
P.S. dell'Ospedale Ingrassia di Palermo, ove le veniva diagnosticata “frattura biossea pluriframmentaria scomposta del 3° prossimale dell'avambraccio destro”; veniva, dunque, ricoverata e, successivamente, sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti.
Parte attrice deduceva di avere patito, in conseguenza dell'occorso, “esiti di trauma contusivo del gomito destro, con frattura del oreclano e del capitello radiale trattata con placca e viti. Grave limitazione funzionale. Esito cicatriziale iatrogeno” con danno permanente nella misura del 40%, oltre a I.T.T. per 13 giorni, I.T.P. al 75% per giorni 153, I.T.P. al 50% per giorni 10 giorni ed al
25% per giorni 30, come da CTP che allegava.
Sulle basi di tale premesse parte attrice, deducendo la responsabilità del convenuto, CP_1
proprietario e custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 228.674,64, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
con vittoria di spese e distrazione.
Il convenuto costituitosi in giudizio contestava le allegazioni di parte attrice, chiedendo il CP_1
rigetto della domanda o, in subordine, riconoscersi il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'artt.1227 cc.
L a causa, istruita a mezzo prova e ctu medico legale, all'udienza del 10 aprile 2025 , veniva posta in decisione, sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso
3 esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass.
n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass.
n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n.
25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. Invero come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha confermato le allegazioni di parte attrice .
Risulta provato, infatti, che in data 31 maggio 2022, alle ore 16.30 circa, mentre la donna stava percorrendo a piedi i viali del cimitero comunale di al seguito, di un corteo funebre, era CP_1
inciampata in una buca, non visibile né segnalata, presente sul selciato, cadendo per terra e patendo lesioni fisiche.
La descrizione dei fatti fornita dalla risulta pienamente avallata, in primo luogo, dalle Parte_1
dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di causa, della cui attendibilità, sebbene parente
4 dell'attrice, non è emerso alcun motivo per dubitare, tenuto conto della linearità e precisione del racconto.
, infatti, dopo avere riconosciuto lo stato dei luoghi, ritratto nelle fotografie Controparte_2
esibitegli, ha confermato la dinamica dei fatti così come esposta dall'attrice, riferendo della caduta della a cagione di un'anomalia della strada del cimitero comunale, con conseguenti Parte_1
lesioni personali.
Il teste , nello specifico , ha riferito “..io e mia moglie ci trovavamo giusto dietro mia OG, che
è caduta all'improvviso;: riconosco nella fotografia esibitami” (allegato n 2 atto di citazione ) “la buca ove è caduta mia OG;
Cap. 2 non vi era alcuna segnalazione;
cap 3 : vi erano circa una trentina di persone che stavano partecipando al corteo, che camminavano quasi tutte l'una vicina all'altra; cap 4 confermo;
candendo il braccio di mia OG è andato a finire sotto il suo corpo;
cap 5 confermo preciso che io, mia moglie e mia OG ci trovavamo circa a metà de corteo;
quel giorno non è caduto nessun altro;
mi ricordo che c'era il sole.; mia OG prima di cadere stava solo camminando seguendo il corteo Mia OG era già stata altre volte al cimitero” (cfr verbale di udienza del 26.6.24).
Le dichiarazioni del testimone in ordine alla dinamica della caduta, collimano, poi, perfettamente con quanto emerge dall'anamnesi resa in seno al referto di Pronto Soccorso, ove l'attrice è stata condotta in seguito alla caduta, ed in cui si legge “caduta riferita accidentale al cimitero di
a causa del manto stradale dissestato con trauma arto superiore dx ” (cfr verbale di PS - CP_1 doc 4 “documentazione medica” in allegato alla citazione).
Le cattive condizioni del tratto di strada teatro del sinistro risultano, per altro, corroborate dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice. (cfr doc 2 in allegato all'atto introduttivo del giudizio).
Tali reperti fotografici ritraggono, infatti, la buca che ha cagionato la caduta della , Parte_1
insistente sul manto della strada interna al cimitero del Comune di per altro parzialmente CP_1 sovrastata da un pezzo di lastra di marmo, oltre a dislivelli dell'asfalto e spezzoni di lastre sparse.
Complessivamente valutate le superiori risultanze, risulta provata la non visibilità e prevedibilità della buca oggetto di contestazione, anche alla luce delle non significative dimensioni della stessa e della presenza, al momento del sinistro, del corteo funebre.
Risulta dunque assolto l'onere della prova da parte dell'attrice, la quale ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate.
Su tale ultimo aspetto mì, va rimarcato come il CTU Dott. ( pag. 8) abbia Persona_1 affermato la sussistenza del “nesso di causalità tra il sinistro in questione e le lesioni riportate”;
5 nesso causale pure desumibile dalla deposizione del teste oculare ( …cap 4 confermo” CP_2
(Vero è che in conseguenza della caduta al suolo, la sig.ra subiva lesioni Parte_1 personali ed accusava dolori al braccio destro, che non riusciva ad articolare)“ candendo il braccio di mia OG è andato a finire sotto il suo corpo …” nonché dal referto di PS in atti, con relativa anamnesi.
Non è stata , invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo
Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019 ove si legge: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art.
2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che
l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).
Nel caso di specie, non è stato provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
Accertata la dinamica del fatto, sussiste tuttavia come allegato dal convenuto, un concorso colposo dell'attrice nel verificarsi del sinistro, quantificabile nel 20%.
A tal proposito deve rilevarsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere” o diminuire come nel caso di specie “ il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”. (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013).
Ora, dall'istruttoria è emerso che: il sinistro si è verificato nelle ore diurne (ore 16.30 circa); la visibilità e le condizioni climatiche erano buone (“mi ricordo che c'era il sole” cfr deposizione teste).
6 E' emerso, altresì, che l'attrice conosceva lo stato dei luoghi (“Mia OG era già stata altre volte al cimitero” cfr verbale prova testi); conseguentemente, consapevole delle cattive condizioni del manto stradale, ella ben avrebbe dovuto elevare il livello di attenzione ed adoperare maggiore diligenza onde prevenire ed evitare potenziali pericoli.
Anche dalle foto in atti, per altro, emerge che la precarietà dello stato luoghi era abbastanza evidente al momento del sinistro, data la presenza di pezzi di lastre marmoree sparsi sul suolo e di strutture metalliche atte verosimilmente alla “messa in sicurezza” dei luoghi (appunto precari).
Ne consegue che va certamente riconosciuto un concorso di colpa in capo all' attrice, la quale non ha adottato le necessarie cautele ed il richiesto grado di attenzione in tal modo contribuendo a cagionare la caduta
La condotta tenuta dalla per converso non presenta quei canoni di eccentricità rispetto Parte_1 alla condotta esigibile all'uomo medio, tale da integrare il caso fortuito , laddove si consideri che ella si trovava comunque all'interno di un corteo funebre e quindi con visibilità certamente in parte limitata (. Cfr Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale lesioni subite al sinistro in oggetto, che la ha riportato in esito alla caduta un danno Parte_1
permanente del 18% , oltre ITT per giorni 13, ITP per giorni 40 al 75%, per giorni 40 al 50% e per ulteriori giorni 40 al 25%; il CTU ha poi ritenuto congrue le spese documentate (pari ad Euro €
1.427,39).
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
7 adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano
8 consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati (tabelle di Milano), con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 8.395,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 18% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (72 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 55.544 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 4.784,18
(compreso l'aumento del 34% per il danno morale ), da moltiplicare per il grado di invalidità (18) e per il coefficiente (0,645) corrispondente all'età della persona danneggiata ( 72 anni).
Si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di Milano, in considerazione della non esigua durata del percorso riabilitativo e del persistente dolore fisico patito dalla donna ( cfr consulenza “Dolore alla digito pressione in corrispondenza della regione radiale del gomito”)
9 Per converso, non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 63.939,00 ( € 55.544+ 8.395,00 ), in valori attuali.
Tale cifra costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dalla danneggiata per spese mediche, per un importo pari ad euro € 1.427,39 per un totale di Euro 65.366,39.
Dal predetto importo va poi detratta la percentuale del 20% per concorso colposo dell'attrice per un totale di 52.293,12
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT. Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (Euro € 47.756,27 ) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito ( tenuto conto della non significativa durata ai fini de computo degli interessi - del periodo di invalidità temporanea), si perviene all'importo di euro €
56.711,76 ( di cui euro 8.955,49per rivalutazione + Interessi):
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate nella misura Controparte_1
indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale scaglione (da € 52.000 a 260.000 calcolato sul decisum), abbattuti del 30% tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda e della semplicità delle questioni trattate.
10 Le spese di CTU vanno poste a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo Sezione III Civile Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice:
- Condanna il al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
56.711,76 oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
- Condanna il al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in euro € 9.872,10 oltre spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuti, con distrazione delle spese liquidate in favore della al di lei procuratore Parte_1
dichiaratosi antistatario avv. Carlo Riela;
- Pone definitivamente le spese di ctu a carico del convenuto. CP_1
Così deciso, in Palermo in data 10.4.25 _
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12503/2023
Il giudice , lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti con le quale gli stessi hanno precisato le proprie conclusioni , si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro, lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12503/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Riela, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Vittorio Emanuele II n.8, ed elettivamente domiciliato in Palermo via CP_1
Notarbartolo n.49, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Alamia che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Oggetto: responsabilità ex artt. 2051
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Palermo il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti in conseguenza del sinistro occorsole il 31.5.22, ascrivibile alle cattive condizioni di una strada comunale.
A riguardo l'attrice deduceva, che:
2 - il giorno 31 maggio 2022, alle ore 16.30 circa, mentre stava percorrendo a piedi i viali del cimitero comunale di al seguito di un corteo funebre, era inciampata in una buca presente CP_1
sul selciato, non visibile né segnalata, cadendo a terra;
- a causa della caduta ella aveva riportato lesioni fisiche, per le quali veniva trasportata presso il
P.S. dell'Ospedale Ingrassia di Palermo, ove le veniva diagnosticata “frattura biossea pluriframmentaria scomposta del 3° prossimale dell'avambraccio destro”; veniva, dunque, ricoverata e, successivamente, sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti.
Parte attrice deduceva di avere patito, in conseguenza dell'occorso, “esiti di trauma contusivo del gomito destro, con frattura del oreclano e del capitello radiale trattata con placca e viti. Grave limitazione funzionale. Esito cicatriziale iatrogeno” con danno permanente nella misura del 40%, oltre a I.T.T. per 13 giorni, I.T.P. al 75% per giorni 153, I.T.P. al 50% per giorni 10 giorni ed al
25% per giorni 30, come da CTP che allegava.
Sulle basi di tale premesse parte attrice, deducendo la responsabilità del convenuto, CP_1
proprietario e custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 228.674,64, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
con vittoria di spese e distrazione.
Il convenuto costituitosi in giudizio contestava le allegazioni di parte attrice, chiedendo il CP_1
rigetto della domanda o, in subordine, riconoscersi il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'artt.1227 cc.
L a causa, istruita a mezzo prova e ctu medico legale, all'udienza del 10 aprile 2025 , veniva posta in decisione, sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso
3 esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass.
n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass.
n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n.
25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. Invero come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha confermato le allegazioni di parte attrice .
Risulta provato, infatti, che in data 31 maggio 2022, alle ore 16.30 circa, mentre la donna stava percorrendo a piedi i viali del cimitero comunale di al seguito, di un corteo funebre, era CP_1
inciampata in una buca, non visibile né segnalata, presente sul selciato, cadendo per terra e patendo lesioni fisiche.
La descrizione dei fatti fornita dalla risulta pienamente avallata, in primo luogo, dalle Parte_1
dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di causa, della cui attendibilità, sebbene parente
4 dell'attrice, non è emerso alcun motivo per dubitare, tenuto conto della linearità e precisione del racconto.
, infatti, dopo avere riconosciuto lo stato dei luoghi, ritratto nelle fotografie Controparte_2
esibitegli, ha confermato la dinamica dei fatti così come esposta dall'attrice, riferendo della caduta della a cagione di un'anomalia della strada del cimitero comunale, con conseguenti Parte_1
lesioni personali.
Il teste , nello specifico , ha riferito “..io e mia moglie ci trovavamo giusto dietro mia OG, che
è caduta all'improvviso;: riconosco nella fotografia esibitami” (allegato n 2 atto di citazione ) “la buca ove è caduta mia OG;
Cap. 2 non vi era alcuna segnalazione;
cap 3 : vi erano circa una trentina di persone che stavano partecipando al corteo, che camminavano quasi tutte l'una vicina all'altra; cap 4 confermo;
candendo il braccio di mia OG è andato a finire sotto il suo corpo;
cap 5 confermo preciso che io, mia moglie e mia OG ci trovavamo circa a metà de corteo;
quel giorno non è caduto nessun altro;
mi ricordo che c'era il sole.; mia OG prima di cadere stava solo camminando seguendo il corteo Mia OG era già stata altre volte al cimitero” (cfr verbale di udienza del 26.6.24).
Le dichiarazioni del testimone in ordine alla dinamica della caduta, collimano, poi, perfettamente con quanto emerge dall'anamnesi resa in seno al referto di Pronto Soccorso, ove l'attrice è stata condotta in seguito alla caduta, ed in cui si legge “caduta riferita accidentale al cimitero di
a causa del manto stradale dissestato con trauma arto superiore dx ” (cfr verbale di PS - CP_1 doc 4 “documentazione medica” in allegato alla citazione).
Le cattive condizioni del tratto di strada teatro del sinistro risultano, per altro, corroborate dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice. (cfr doc 2 in allegato all'atto introduttivo del giudizio).
Tali reperti fotografici ritraggono, infatti, la buca che ha cagionato la caduta della , Parte_1
insistente sul manto della strada interna al cimitero del Comune di per altro parzialmente CP_1 sovrastata da un pezzo di lastra di marmo, oltre a dislivelli dell'asfalto e spezzoni di lastre sparse.
Complessivamente valutate le superiori risultanze, risulta provata la non visibilità e prevedibilità della buca oggetto di contestazione, anche alla luce delle non significative dimensioni della stessa e della presenza, al momento del sinistro, del corteo funebre.
Risulta dunque assolto l'onere della prova da parte dell'attrice, la quale ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate.
Su tale ultimo aspetto mì, va rimarcato come il CTU Dott. ( pag. 8) abbia Persona_1 affermato la sussistenza del “nesso di causalità tra il sinistro in questione e le lesioni riportate”;
5 nesso causale pure desumibile dalla deposizione del teste oculare ( …cap 4 confermo” CP_2
(Vero è che in conseguenza della caduta al suolo, la sig.ra subiva lesioni Parte_1 personali ed accusava dolori al braccio destro, che non riusciva ad articolare)“ candendo il braccio di mia OG è andato a finire sotto il suo corpo …” nonché dal referto di PS in atti, con relativa anamnesi.
Non è stata , invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo
Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019 ove si legge: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art.
2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che
l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).
Nel caso di specie, non è stato provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
Accertata la dinamica del fatto, sussiste tuttavia come allegato dal convenuto, un concorso colposo dell'attrice nel verificarsi del sinistro, quantificabile nel 20%.
A tal proposito deve rilevarsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere” o diminuire come nel caso di specie “ il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”. (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013).
Ora, dall'istruttoria è emerso che: il sinistro si è verificato nelle ore diurne (ore 16.30 circa); la visibilità e le condizioni climatiche erano buone (“mi ricordo che c'era il sole” cfr deposizione teste).
6 E' emerso, altresì, che l'attrice conosceva lo stato dei luoghi (“Mia OG era già stata altre volte al cimitero” cfr verbale prova testi); conseguentemente, consapevole delle cattive condizioni del manto stradale, ella ben avrebbe dovuto elevare il livello di attenzione ed adoperare maggiore diligenza onde prevenire ed evitare potenziali pericoli.
Anche dalle foto in atti, per altro, emerge che la precarietà dello stato luoghi era abbastanza evidente al momento del sinistro, data la presenza di pezzi di lastre marmoree sparsi sul suolo e di strutture metalliche atte verosimilmente alla “messa in sicurezza” dei luoghi (appunto precari).
Ne consegue che va certamente riconosciuto un concorso di colpa in capo all' attrice, la quale non ha adottato le necessarie cautele ed il richiesto grado di attenzione in tal modo contribuendo a cagionare la caduta
La condotta tenuta dalla per converso non presenta quei canoni di eccentricità rispetto Parte_1 alla condotta esigibile all'uomo medio, tale da integrare il caso fortuito , laddove si consideri che ella si trovava comunque all'interno di un corteo funebre e quindi con visibilità certamente in parte limitata (. Cfr Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale lesioni subite al sinistro in oggetto, che la ha riportato in esito alla caduta un danno Parte_1
permanente del 18% , oltre ITT per giorni 13, ITP per giorni 40 al 75%, per giorni 40 al 50% e per ulteriori giorni 40 al 25%; il CTU ha poi ritenuto congrue le spese documentate (pari ad Euro €
1.427,39).
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
7 adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano
8 consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati (tabelle di Milano), con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 8.395,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 18% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (72 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 55.544 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 4.784,18
(compreso l'aumento del 34% per il danno morale ), da moltiplicare per il grado di invalidità (18) e per il coefficiente (0,645) corrispondente all'età della persona danneggiata ( 72 anni).
Si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di Milano, in considerazione della non esigua durata del percorso riabilitativo e del persistente dolore fisico patito dalla donna ( cfr consulenza “Dolore alla digito pressione in corrispondenza della regione radiale del gomito”)
9 Per converso, non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 63.939,00 ( € 55.544+ 8.395,00 ), in valori attuali.
Tale cifra costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dalla danneggiata per spese mediche, per un importo pari ad euro € 1.427,39 per un totale di Euro 65.366,39.
Dal predetto importo va poi detratta la percentuale del 20% per concorso colposo dell'attrice per un totale di 52.293,12
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT. Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (Euro € 47.756,27 ) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito ( tenuto conto della non significativa durata ai fini de computo degli interessi - del periodo di invalidità temporanea), si perviene all'importo di euro €
56.711,76 ( di cui euro 8.955,49per rivalutazione + Interessi):
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate nella misura Controparte_1
indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale scaglione (da € 52.000 a 260.000 calcolato sul decisum), abbattuti del 30% tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda e della semplicità delle questioni trattate.
10 Le spese di CTU vanno poste a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo Sezione III Civile Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice:
- Condanna il al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
56.711,76 oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
- Condanna il al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in euro € 9.872,10 oltre spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuti, con distrazione delle spese liquidate in favore della al di lei procuratore Parte_1
dichiaratosi antistatario avv. Carlo Riela;
- Pone definitivamente le spese di ctu a carico del convenuto. CP_1
Così deciso, in Palermo in data 10.4.25 _
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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