Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 836/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 836/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2937/2023 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 27/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 28/06/2023,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Tuozzo ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Buccino (SA), alla Via Tempone I nr. 2, presso studio difensore,
- appellante –
E
e - nella loro qualità di eredi di – Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Tuozzo ed elettivamente domiciliata in Buccino (SA), alla Via Tempone I nr. 2, presso studio difensore,
- appellanti in riassunzione –
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Anzisi ed E_ elettivamente domiciliata in Albanella (SA), alla Via Roma nr. 226, presso studio difensore.
- appellata –
*********
Accertamento della proprietà e usucapione
CONCLUSIONI: la parte ha concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 27/07/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 28/07/2023, – deceduta in data 05/10/2024 - Parte_1
e in prosieguo gli appellanti in riassunzione e - nella Controparte_1 Controparte_2 loro qualità di eredi di – proponevano gravame avverso la sentenza n. Parte_1
2937/2023 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. del 27/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 28/06/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “- Rigetta le domande proposte dall'attrice, nei confronti della convenuta, ; - Per Parte_1 E_
l'effetto, dichiara che il confine tra i due fondi delle parti in causa deve essere individuato, conformemente a quanto dedotto da parte convenuta, nel segmento individuato dalla linea “ABC” di cui alla planimetria allegata all'atto di citazione;
- Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 E_
, delle spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in Euro 5.000,00 per compenso,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
04/12/2013 e iscritto a ruolo in data 05/12/2013, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, esponendo di essere E_ proprietaria e posseditrice – in virtù di atto di donazione per notar del Persona_1
03/02/1954 rep. 4461 – del fondo sito in Buccino (SA), alla contrada Castiglioni di Sopra, riportato in catasto al fg. 15, p.lla 72, confinate a sud con la part. 367 di proprietà della convenuta esponeva che il confine tra i due fondi era E_ rappresentato dalla retta coincidente con la linea di confine – segmento retto AD - rappresentata dalla mappa catastale prolungata a ovest fino alla p.lla 373, fg. 15, del Comune di Buccino e non dal segmento ABC così come risultante dalla mappa catastale.
pag. 2/7 Precisava in particolare che l'attrice era proprietaria dell'immobile posseduto uti dominus secondo tale estensione in maniera ininterrotta sin dal 03/02/1954 in modo esclusivo, pacifico e pubblico, inclusa anche la parte ricompresa nel triangolo BCD avente per lato est la linea di confine BC rappresentata dalla mappa catastale, per lato sud BD il prolungamento della retta del confine rappresentato dalla mappa sul confine con la p.lla 373 e il lato nord- ovest CD coincidente con il confine con la p.lla 373, così come risultante dalla planimetria
“A” allegata all'atto introduttivo.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno 1) di dichiarare il confine costituito dal segmento
AD come risultante dalla planimetria “A”, 2) di disporre l'apposizione dei termini lungo il confine stabilito secondo il chiesto regolamento, con pagamento delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 20/03/2013, si costituiva in giudizio quale E_ parte convenuta, che in via preliminare contestava la ricostruzione storica del fatto, eccepiva sempre in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, l'inammissibilità della domanda e la nullità per indeterminatezza del petitum, nel merito chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per testi, il giudizio perveniva all'udienza del 27/06/2023 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per note fino al 15/06/2023.
Con sentenza n. 2937/2023 pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c. del 27/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 28/06/2023, il Tribunale di Salerno, qualificata preliminarmente l'azione proposta come domanda di mero accertamento della proprietà e ritenute le emergenze istruttorie non sufficienti ai fini dell'acquisto per usucapione, rigettava le domande dell'attrice, dichiarava i confini come da planimetria e condannava l'attrice alle spese di lite quantificate in € 5.000,00.
Con la proposizione del presente gravame, l'appellante, – deceduta in data Parte_1
05/10/2024 - e in prosieguo gli appellanti in riassunzione e Controparte_1 CP_2
- nella loro qualità di eredi di – censuravano l'impugnata sentenza
[...] Parte_1 sulla base dei seguenti motivi: “1) Violazione dell'art. 166 c.p.c. e del co. 2 dell'art. 167 c.p.c.; 2)
Circa la violazione del co. 6 dell'art. 183 c.p.c.”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1. dichiarare
pag. 3/7 inammissibili le richieste istruttorie dedotte tardivamente da con la terza E_ anziché seconda memoria di cui all'art. 183/6 c.p.c. e perché inerenti al comunque insussistente esercizio del possesso da parte di non oggetto di specifica difesa;
2. ammettere e assumere le E_ prove dedotte da , in particolare la testimonianza di il quale conosce il Parte_1 Testimone_1 confine tra i fondi per cui è causa per avere arato il terreno per cui è causa, nonché di disporre consulenza di ufficio per accertare che le piante di ulivo vegetanti sul terreno per cui è causa hanno la stessa cultivar, stile di potatura, età e sesto di impianto rispetto a quelle esistenti sul fondo di nonché per accertare Parte_1 quanto risulta dalle fotografie satellitari prodotte in giudizio;
3. dichiarare che il confine tra la particella 72
(di ) del foglio 15 del Comune di Buccino e la particella 367 del foglio 15 del Comune di Parte_1
Buccino è costituito dalla linea retta “AD” che, a partire dalla strada provinciale, si prolunga a sud-ovest fino al confine con la particella 373 passando per il palo dell'Enel, rappresentata dalla planimetria “A” a tergo della prima pagina dell'atto di citazione del 23/11/2013 introduttivo del giudizio di primo grado, per proprietà e per possesso uti dominus esercitato da ininterrottamente sin dal 3/2/1954 Parte_1 esclusivamente, pacificamente e pubblicamente;
4. rigettare le domande di , E_ compresa quella relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali;
5. disporre l'apposizione dei termini lungo il confine “AD”;
6. condannare al pagamento a favore di E_ [...]
delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio”. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 12/12/2023, si costituiva in giudizio E_ quale parte appellata, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali. Fissata la prima udienza per il
14/12/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 23/01/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Con comparsa di prosecuzione depositata telematicamente in data 21/11/2024, si costituivano in giudizio e - nella Controparte_1 Controparte_2 loro qualità di eredi di – per la prosecuzione del giudizio facendo proprie Parte_1 tutte le difese e le domande della de cuius; depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 23/01/2025 e depositate pag. 4/7 le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, in relazione alla esposizione dei motivi di appello.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
in primo grado, ha richiesto dichiararsi che il confine tra la particella 72 Parte_1 del foglio 15 del Comune di Buccino di proprietà della stessa attrice, con possesso esercitato sin dall'anno 1954, e la particella n. 367 del foglio 15 del Comune di Buccino di proprietà
[...]
è rappresentato dalla retta coincidente con la linea di confine E_ rappresentata dalla mappa catastale prolungata a ovest fino alla particella 373 del foglio 15 del Comune di Buccino, così che il confine è rappresentato da un unico segmento retto AD
, come rappresentato nella planimetria “A” allegata all'atto di citazione, con conseguente apposizione di termini di confine. Il convenuto ha rivendicato la proprietà di tale porzione di terreno, e il primo giudice ha rigettato la domanda attorea, dopo l'escussione dei testimoni.
Con il primo motivo di appello, afferma che erroneamente il primo giudice Parte_1 non ha rilevato la tardività della domanda posta in comparsa di costituzione dal convenuto, ove ha chiesto affermarsi che la linea di confine comprende il segmento BCD come riportato sulle mappe catastali e la particella 72, foglio 15 del Comune di Buccino, per cui la particella
372, foglio 15 comprende tale segmento. Detto motivo è infondato poiché trattandosi di mera difesa volta a paralizzare la domanda attorea, e non anche ad ottenere una autonoma pronuncia su un punto controverso, essa non è qualificabile come domanda riconvenzionale e come tale non ricorre alcun vincolo relativo alla tempestività della proposizione. Detta istanza è stata formulata dal convenuto solo per far valere il proprio diritto al sol fine di escludere i fatti e titoli dedotti dall'attore, dunque ottenere il rigetto della domanda.
Ugualmente infondato è il motivo di appello relativo alla escussione dei testimoni di parte convenuta data la tardività della domanda riconvenzionale, e la tardività della richiesta nella memorie 183 cpc, dovendosi ritenere come detto mera difesa quella del convenuto con articolazione della relativa prova contraria. fonda il suo diritto su un atto Parte_1 di donazione del 3/02/1954, e ha affermato che sin dall'atto di donazione ha posseduto pag. 5/7 ininterrottamente tale particella, ricompresa nella retta AD. Tale circostanza sarebbe riferita anche dai testi escussi, che quanto meno a partire dall'anno 1972-73 hanno riferito della coltivazione della particella da parte di e della presenza sulla stessa di Parte_1 piante di ulivo a segnare il confine. Invero, il giudice di primo grado ha qualificato la domanda come domanda di rivendica, ovvero volta alla dimostrazione della prova del diritto di proprietà sulla particella, ed ha improntato la motivazione sulla mancanza di titolo che consenta di affermare tale diritto, poiché neppure l'atto di donazione è stato prodotto, ritrovandosi solo l'atto di trascrizione dello stesso, per cui da nessun titolo è dato desumere la estensione del terreno. Inoltre, il primo giudice ha escluso sulla base delle deposizioni testimoniale che il paventato possesso sia stato idoneo a consentire l'acquisto a titolo di usucapione. L'appellante lamenta la mancata valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali,
e della posizione degli ulivi, in relazione alla tipologia di coltura insistente sul suolo. Tuttavia, insiste per l'azione di regolamento di confine, senza aver espressamente impugnato la qualificazione giuridica data alla domanda dal primo giudice. Invero, restando nell'ambito dell'azione di rivendica è carente la prova del titolo legittimante il diritto di proprietà sulla particella, non vi è agli atti l'atto di donazione. Ed in relazione all'acquisto a titolo originario per usucapione va osservato che le dichiarazioni testimoniale relative alla collaborazione con la per la coltivazione della particella, a partire dall'anno 1972-73(teste Pt_1 Tes_2
non sono sufficienti a far ritenere tale possesso idoneo per continuità e tipologia
[...]
a costituire fondamento della situazione di fatto corrispondente, senza equivoci, all'esercizio del diritto di proprietà. Corretta è la valutazione che la mera coltivazione del fondo non è elemento sufficiente a consentire l'usucapione del fondo, come pure la identità delle colture.
Per usucapire il diritto occorre una condotta corrispondente al diritto di proprietà chiaramente esercitata verso l'esterno, in modo da rendere indiscussa la volontà di possedere come possessore, in tale aspetto incidono anche la recinzione del fondo, o la esclusione degli altri dall'utilizzo, elemento non evidente nel caso di specie. La domanda attorea non è fondata, mancano peraltro elementi certi tali da indurre a indentificare il confine in maniera diversa dalle mappe catastali. Infine, il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di lite è infondato, la determinazione in base al valore indeterminato – complessità bassa è gusta, in ragione della mancanza agli atti della produzione dell'atto di donazione, al fine della immediata determinabilità del reddito dominicale, non essendo sufficiente la nota di pag. 6/7 trascrizione. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza, con valore della causa indeterminato – bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
– deceduta in data 05/10/2024 - e in prosieguo dagli appellanti in riassunzione Parte_1
e - nella loro qualità di eredi di nei Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 2937/2023 del Tribunale E_ di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del
27/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data
28/06/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 in favore di parte appellata, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 19 /03/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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