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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14224/2019
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 30.05.2025, nella causa civile, in prima istanza, iscritta sotto il n.14224/2019 del Ruolo Generale Affari Contenz., promossa da:
in persona del suo amministratore p.t., elettivamente Parte_1 domiciliato in alla via Marconi n.12, presso lo studio dell'avv. Isabella Ruggiero, che lo Pt_1
rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- attore - contro
e Geom. elettivamente domiciliati in Monopoli Controparte_1 Controparte_2
(BA) alla Contrada Capitolo n°27/a presso lo studio dell'avv. Cesare Dentice che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuti - nonchè
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Dott.ri Controparte_3 Controparte_4
e , elettivamente domiciliata in Bari, alla via San F.sco D'Assisi 43 presso lo studio Controparte_5
dell'Avv. Massimo Sassanelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generale in atti;
- terza chiamata -
HDI Ass.ni S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , Parte_2
rappresentata e difesa - per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta- dall'Avv.
Giuseppe Mottolese e dell'Avv. Sergio Manigrassi
- terza chiamata -
FATTO E DIRITTO
1. A seguito dello svolgimento del giudizio per accertamento tecnico preventivo, il
[...]
ha adito il Tribunale di Bari onde ottenere, previo accertamento della Parte_3 pagina 1 di 15 responsabilità per i fenomeni infiltrativi che hanno interessato il piazzale condominiale esterno ed il piano interrato, la condanna in solido dell'impresa esecutrice dei lavori di manutenzione CP_1
straordinaria e del geom. , progettista e direttore dei lavori, al risarcimento dei Controparte_2
danni patrimoniali subiti pari ad €.14.000,00, per come quantificati in sede di ATP, oltre le spese legali sostenute per l'accertamento tecnico preventivo ed €. 2.103,65 quale pagamento del consulente tecnico d'ufficio; il tutto oltre le spese di lite.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
• con contratto di appalto del 05.09.2014, affidava all' i lavori di Controparte_6 manutenzione straordinaria riguardanti il rifacimento del piazzale esterno dell'edificio ed il piano interrato, incaricando della progettazione e direzione dei suddetti lavori il CP_7
geom. ; Controparte_2
• in data 23.03.2015 il geom. inviava comunicazione di fine lavori, nella quale, dichiarata CP_2
la conformità delle opere eseguite al capitolato d'appalto, fissava un sopralluogo in contraddittorio con il committente e l'impresa esecutrice per la consegna ed il collaudo delle opere;
Parte_1
sopralluogo che poi non si teneva nella data indicata del 26.03.2015 proprio per l'assenza del direttore dei lavori;
• con nota del 14.04.2015 il geom. inviava all'amministratore del condominio la fattura CP_2
n.24/2015 per il pagamento del compenso, cui seguiva la contestazione del circa il Parte_1 mancato collaudo delle opere e la presenza di “…buchi e sgretolamenti in eruzione su varie zone” del manto in conglomerato bituminoso realizzato dalla ditta appaltatrice;
• successivamente, ed a seguito degli interventi di ripristino eseguiti dall' Controparte_1
l'Amministratore del Condominio, con telegramma del 22.03.2017, segnalava all'appaltatrice e al direttore dei lavori la presenza di infiltrazioni che, dal piazzale esterno dell'edificio condominiale causavano umidità nel piano interrato, invitandoli ad un sopralluogo.
• a seguito del sopralluogo congiunto in data 28.03.2017, il geom. , con comunicazione CP_2 inviata in pari data, proponeva al un'ispezione con termocamera all'esito della quale Parte_1 riferiva il rilevamento di “zone di ristagno d'acqua”, individuando, tra le possibili cause, l'acqua presente “… al di sotto della guaina bituminosa…” del piazzale esterno.
• stante la presenza di importanti fenomeni infiltrativi che avevano interessato il solaio di copertura del piano interrato e le relative strutture di carattere portante con la conseguente necessità di ripristinare lo stato dei luoghi, il proponeva ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c. nei Parte_1 confronti dell' e del geom. da costoro esteso alle rispettive Compagnie Controparte_1 CP_2 di Assicurazioni cui seguiva l'instaurazione del presente giudizio. pagina 2 di 15 Sulla base di tali assunti, parte attrice concludeva come sopra.
1.1. Costituitisi tempestivamente in cancelleria, l'impresa e il Geom. hanno CP_1 CP_2 contestato le risultanze dell'ATP e la riconducibilità dei danni all'esecuzione dei lavori appaltati, evidenziando, in particolare che “Il manto di asfalto già in data 22.04.2015 presentava dei buchi e sgretolamenti come segnalato nell'allegata relazione tecnica a firma del Direttore dei Lavori, odierno convenuto: perché i condomini, hanno iniziato ad utilizzare il piazzale molto prima del collaudo e del fine lavori, senza eseguire gli ordini del sottoscritto e gli appelli dell'amministratore. L'impresa
è intervenuta prontamente a ripristinare tutto ciò che non andava ed era stato contestato con CP_1 la raccomandata del 22.04.2015, anche se il danno era imputabile agli stessi condomini. L'ipotesi che la guaina si possa essere strappata, comunque rimane un'ipotesi molto remota, visto lo spessore stesso della guaina e dal fatto che sia stata messa a doppio strato accavallato incrociato.”
Concludevano quindi per il rigetto della domanda attorea, proponendo comunque azione di manleva nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione cui chiedevano di estendere il contraddittorio.
1.2. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva, quale terzo chiamato, la quale Controparte_3 compagnia assicuratrice dell'impresa edile , eccependo, in rito: l'inammissibilità della Controparte_1
chiamata in causa per omessa richiesta di differimento della prima udienza di comparizione;
la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'impresa esecutrice dei lavori e il geom. , CP_1 CP_2
progettista e direttore dei lavori, entrambi rappresentati dallo stesso difensore;
nel merito: la prescrizione estintiva biennale ex art.2952 co 3° c.c. della garanzia assicurativa prestata all' CP_1
l'inoperatività della garanzia assicurativa in difetto di prova circa l'ambito spazio-temporale
[...]
del rischio assicurato;
l'assenza di ogni responsabilità in punto di an che di quantum della propria assicurata.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità della domanda di garanzia ovvero, in via subordinata, per il rigetto delle domande avverse, vinte le spese.
Si costituiva altresì la HDI Ass.ni s.p.a., quale compagnia assicurativa del geom. , CP_2
contestando la domanda attorea in punto di an e di quantum ed evidenziando i limiti di indennizzo della copertura assicurativa stipulata dal professionista.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea;
in subordine, nel caso di accoglimento della stessa e della domanda di manleva, chiedeva l'applicazione delle delimitazioni e delle detrazioni previste dalla polizza assicurativa, ossia la deduzione di uno scoperto del 25% ed una franchigia minima di € 250,00; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
1.3. La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di trattazione;
quindi, espletato l'interrogatorio formale dell'amministratore , acquisito il fascicolo relativo al CP_7
pagina 3 di 15 procedimento di ATP e disposta ulteriore CTU anche per l'accertamento dell'aggravamento dei danni, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi per la decisine ex art.281 sexies
c.p.c..
2. Le domande attoree proposte dal committente nei confronti delle parti convenute sono fondate e vengono in questa sede accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte, che, al fine di una più chiara esposizione, è opportuno trattate in distinte sezioni di motivazione.
È fondata, altresì, la domanda di garanzia e manleva proposta dall'impresa e dal Controparte_1
geom. nei confronti delle rispettive compagnie assicurative. Controparte_2
2.1. Innanzitutto e prima di passare all'analisi del merito, si rende necessario delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze risultano adeguatamente documentate negli atti offerti in comunicazione e non sono state specificamente contestate nella loro materialità dalle parti, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..
Il presente giudizio trae origine dal contratto di appalto stipulato in data 5.09.2014 tra il Parte_1
committente e l'appaltatore relativo ai lavori di manutenzione riguardanti il Controparte_1
piazzale condominiale (cfr. doc. n. 5 parte convenuta e doc. n. 2 parte attrice), così come specificati nel preventivo di spesa ed approvati in assemblea condominiale (cfr. doc. nn. 1 e 3 parte attrice).
Tali opere d'appalto sono state eseguite sotto la direzione e la vigilanza del direttore lavori geom.
; dalla documentazione presente in atti, risulta che il geometra fosse, Controparte_2 CP_2
altresì, il progettista dell'opera appaltata dal Condominio alla ditta e il coordinatore della CP_1
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (cfr. doc. nn. 1 e 3 parte attrice).
Inoltre, dagli atti del presente giudizio emerge che le comunicazioni di fine lavori inviate dal direttore dei lavori all'amministrazione condominiale in data 23.03.2015 (cfr. doc. n. 6 parte convenuta e doc. n.
4 parte attrice), e in data 13.05.2015 (cfr. doc. n. 6 parte convenuta), all'esito di interventi di ripristino da parte dell' (doc. n.11 parte attrice), non venivano accettate dal committente (cfr. Controparte_1
doc. n. 7, 8 e 10 parte attrice).
Seguiva poi telegramma del 22.03.2017 con cui l'amministratore condominiale denunciava all'impresa appaltatrice e al geom. la presenza di umidità in alcuni box del piano interrato nonchè CP_2
l'espletamento di accertamenti tecnici da parte di un proprio consulente di fiducia, ing. Per_1
come da perizia del 15.03.2018 (cfr. doc. n. 17 parte attrice).
[...]
2.2. Ciò premesso in fatto, non vi è dubbio, in primo luogo, che il predetto contratto di appalto sottoscritto in data 5.09.2014 abbia forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e produca i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di pagina 4 di 15 stipulazione e non ne hanno nelle more del presente giudizio eccepito l'invalidità o messo in discussione in alcun modo l'effettiva conclusione, avendo la presente controversia ad oggetto principalmente la fase di esecuzione del contratto e la dedotta responsabilità dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori in ordine alla sussistenza di gravi difetti.
Pertanto, presupposto imprescindibile della presente decisione è la validità dell'intero regolamento contrattuale in oggetto, che è stato stipulato, in linea con il generale principio dell'autonomia negoziale ci sui all'art. 1322 c.c. e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
Passando propriamente all'analisi delle questioni di merito relative alla domanda di accertamento della responsabilità per i difetti e i vizi dell'immobile lamentati dall'odierna parte attrice, con specifico riferimento ai fenomeni infiltrativi verificatisi sul piazzale esterno e nel piano CP_7
seminterrato - doglianza specificamente allegata e supportata sul piano probatorio da parte attrice sin dal proprio atto di citazione - occorre precisare quanto segue.
Come noto, in materia di appalto, l'appaltatore, senza bisogno di alcuna specifica pattuizione a riguardo
è tenuto a garantire il committente per eventuali difformità o vizi dell'opera.
Nello specifico caso in cui l'appalto abbia ad oggetto edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata, qualora l'opera vada in rovina in tutto o in parte ovvero presenti pericoli di rovina o comunque altri 'gravi difetti', la responsabilità dell'appaltatore si estende per dieci anni dalla realizzazione dell'opera, a condizione che sia stata fatta denuncia da parte del committente 'entro un anno dalla scoperta' ai sensi dell'art. 1669 c.c.. In sintesi, l'art. 1669 c.c. contempla una particolare obbligazione di garanzia in capo all'appaltatore per un periodo di dieci anni dal difetto di costruzione.
Sempre a quest'ultimo proposito, si ritiene opportuno precisare come la giurisprudenza si sia orientata nel ritenere che il venir meno dei presupposti per far valere suddetta responsabilità contrattuale dell'appaltatore non impedisce comunque al committente di agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto tale illecito, pur presupponendo un rapporto contrattuale, è sempre riconducibile alla violazione di regole primarie volte a garantire il generale interesse alla sicurezza nelle attività edificatorie e all'incolumità delle persone (cfr. Cass. S.U. n. 2284 del 3.02.2014).
Inoltre, per quanto di interesse ai fini del decidere, si precisa che la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. è applicabile tanto alle opere di nuova costruzione, anche con riguardo ad una nuova autonoma parte dell'immobile, quanto in genere alle opere di ristrutturazione edilizia atte a modificare o ad effettuare riparazioni ad un immobile preesistente.
Ferma un'originaria rigidità e rigore nell'individuazione dei vizi rientranti nella categoria dei gravi difetti, sempre più ampia è stata l'estensione interpretativa di tale norma elaborata dalla giurisprudenza nel corso degli anni. In particolare, dal punto di vista oggettivo, individua nell'ambito dei gravi difetti pagina 5 di 15 anche le alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal proposito, ci si limita a richiamare, tra le tante, l'arresto della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che oltre a precisare che una tale forma di responsabilità copre anche le opere di ristrutturazione edilizia e più in generale gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, ha esplicitato come “in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 7756 del 27.03.2017). Di talché “a tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. n. 24230 del 04.10.2018, nonché anche Cass. n. 39599 del 13.12.2021).
Ciò premesso, nel caso di specie, dunque, non vi è il minimo dubbio in merito all'operatività della disciplina prevista dall'art. 1669 c.c.. Nello specifico, infatti, parte attrice è il committente di opere volte alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del piazzale esterno e i CP_7
vizi lamentati, come allegati da parte attrice in atto di citazione e inizialmente supportati dalle risultanze della consulenza di parte commissionata all'ing. (cfr. doc. n. 17 parte attrice), Per_1
nonché successivamente confermati in buona parte dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Bari e recante n. R.G. 4370/2018 (in atti), riguardano vizi e difformità che rientrano certamente nella nozione giurisprudenziale ampia di gravi difetti costruttivi, nella misura in cui non vi è dubbio che gli stessi compromettano la complessiva e normale funzionalità del piazzale esterno e del piano CP_7
interrato sottostante.
Pertanto, l'importante inefficienza del piazzale, con avvallamenti e discontinuità nella pavimentazione di asfalto e conseguenti ristagni d'acqua, e la cattiva impermeabilizzazione dello stesso con conseguenti infiltrazioni nel solaio sottostante, è innegabile che abbiano un'incidenza negativa sul bene immobile, alterando in modo considerevole il normale godimento dell'immobile medesimo tenuto conto anche delle risultanze a cui è pervenuto il CTU, sia in sede di ATP, quanto in sede di integrazione della consulenza disposta nell'ambito del presente giudizio.
Per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, in ogni caso risulta dagli atti che di volta in volta all'insorgere di difetti sul piazzale gli stessi siano stati oggetto di specifiche contestazioni pagina 6 di 15 rivolte tanto all'appaltatore - peraltro in origine intervenuto al tentativo di porre rimedio alle criticità denunciate - quanto al direttore dei lavori, con diverse comunicazioni (cfr. doc. nn. 7,8, 10 e12 parte attrice).
3. Ciò doverosamente premesso, occorre analizzare la domanda di accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. in capo ai soggetti che si sono occupati della progettazione e della realizzazione dell'opera appaltata, tenuto conto che alla luce nell'istruttoria condotta è pienamente accertata la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate da parte attrice e meglio evidenziate nella relazione di
ATP come integrata dalla consulenza tecnica disposta nel presente giudizio.
Innanzitutto, ci si limita a ricordare che “l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse”(cfr. Cass. n. 6591 del 05.04.2016).
Nella specie, la consulenza tecnica depositata in sede di ATP è stata prodotta da parte attrice nel presente giudizio senza che le parti convenute abbiano formulato alcuna eccezione in ordine a tale acquisizione, salvo contestarne le risultanze di merito. Inoltre, il fascicolo del predetto procedimento
R.G. n. 4370/2018 è stato formalmente acquisito.
Tutto ciò premesso, pertanto, è indiscussa la piena utilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo espletato, stante il rispetto della garanzia del contraddittorio tra le parti, esteso anche nei confronti dei terzi chiamati.
Alla luce degli accertamenti peritali e delle opere edili commissionate nel complesso, emerge che le caratteristiche e la natura i vizi riscontrati sono sussumibili nell'ambito del concetto di gravi difetti in quanto si ribadisce che gli stessi riguardano problematiche relative alla superficie asfaltata del piazzale esterno ed alla normale utilizzazione dell'area sottostante di cui il piazzale costituisce il solaio.
In particolare, i gravi difetti - lamentati come accertati in sede di ATP, nonché confermati dalla consulenza d'ufficio depositata dall'ing. in data 1.04.2023 - riguardano, in particolare, CP_8
a) nel piazzale esterno, interessato dai lavori: 1) la presenza di ristagno di acqua piovana lungo tutto il lato destro, in corrispondenza del muretto di confine;
2) la presenza di rattoppi e avvallamenti sul manto di asfalto che ricopre l'intera superficie del cortile rendendolo non omogeneo;
3) la presenza di ristagno di acqua lungo il perimetro delle tre griglie di areazione installate sulla pavimentazione del cortile, in corrispondenza delle quali vi è una soluzione di continuità che comporta infiltrazioni e pagina 7 di 15 percolamento di acqua nel solaio sottostante con conseguente degrado dell'intonaco e della struttura portante;
b) nel piano interrato, la presenza di fenomeni di umidità, imbibimento e stillicidio, sul solaio di copertura di alcuni box – auto e di alcune zone della corsia di manovra, causati da infiltrazioni d'acqua meteorica, con conseguente distacco e sfarinamento dell'intonaco.
A tal proposito si rende opportuno precisare che si ritiene di condividere la ricostruzione del consulente tecnico d'ufficio, in quanto effettuata con una metodologia organica e che ha tenuto conto della documentazione prodotta in atti. Lo stesso consulente ha, inoltre, risposto puntualmente anche alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte.
In particolare, il consulente tecnico ha individuato gli specifici vizi presenti sul piazzale di proprietà del committente e nel piano interrato e ne ha accertato le relative cause.
Rispondendo esaustivamente al quesito affidatogli, il consulente tecnico d'ufficio ha delineato le plurime e specifiche cause, nella sostanza afferenti:
1. ad una impermeabilizzazione del piazzale esterno, non realizzata a regola d'arte;
2. alla “cattiva progettazione” ed esecuzione delle pendenze;
3. alle lesioni e/o ai fori presenti nella pavimentazione di asfalto (attualmente riparati dall'impresa esecutrice dei lavori);
4. alla soluzione di continuità fra griglie di areazione e pavimentazione del cortile;
5. alla cattiva realizzazione del giunto di dilatazione del solaio, nel suo punto di innesto nella roccia di confine;
6. alla inadeguata impermeabilizzazione e protezione del confine fra il solaio e lo strato roccioso;
precisando, in particolare, che le cause riportate ai suddetti punti 5) e 6), costituiscono la causa principale dell'attuale stato di degrado.
A tal proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha puntualmente accertato le responsabilità riconducibili all'appaltatore e al direttore dei lavori/progettista con riferimento ai lavori oggetto del contratto di appalto e ha quantificato i costi di ripristino dei gravi difetti riscontrati in complessivi euro 15.171,60
(cfr. pagg. 22 e ss. consulenza tecnica d'ufficio), cui dovranno essere aggiunti anche i costi per le spese tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi quantificati in euro 1.200,00 (cfr. pagg 6 e 7 dell'elaborato “valutazione delle osservazioni delle parti”), così per un complessivo importo di €
16.371,60, al netto dell' IVA.
Si rende necessario evidenziare come l'ing. nel corso della propria complessiva indagine tecnica CP_8
abbia individuato e stimato anche i lavori necessari per migliorare lo stato dei luoghi che tuttavia non costituiscono oggetto della domanda e non possono essere resi in considerazione ai fini della decisione.
pagina 8 di 15 Ciò detto, alla luce della documentazione in atti e tenendo conto delle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti, il consulente d'ufficio ha attribuito la responsabilità per i dedotti vizi tanto all'appaltatore per non aver realizzato le rispettive opere di competenza a regola d'arte, tanto al direttore lavori incaricato per non aver progettato e sorvegliato diligentemente l'esecuzione dei lavori.
3.1. In merito all'accertamento delle responsabilità e alla solidarietà passiva dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori, si ricorda che la responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. ha un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa. Tale forma di responsabilità è, infatti, operante anche a carico del progettista e del direttore dei lavori che abbiano collaborato alla realizzazione dell'opera (cfr. Cass. n. 24249 del 2016 e Cass. n. 18831 del 2016), nonché dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, così da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini.
Il principio generale che deve guidare l'accertamento delle responsabilità è, pertanto, quello della partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale (cfr. già Cass. n.
13158 del 10.09.2002).
Come noto, con riferimento alla legittimazione passiva, si ricorda che, in caso di pluralità di soggetti, la responsabilità nei confronti del committente è solidale.
Sul punto, occorre inoltre precisare che, ferma l'astratta responsabilità in solido di tutte le figure professionali anzidette, necessario è l'accertamento in concreto dello specifico contributo causale che caratterizza le singole condotte e la relativa riconducibilità ai vizi accertati.
Pacifico è l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità nell'affermare che “in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre
l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. n. 3651 del 24.2.2016).
Tutto ciò premesso, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria documentale e della consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti, l'appaltatore e il direttore lavori devono essere considerati corresponsabili in solido per i vizi relativi alle opere prestate e per i danni cagionati al condominio committente dei difetti accertati dal CTU come riconducibili a tutte le scelte tecniche effettuate nel corso delle opere di appalto.
pagina 9 di 15 Si rende poi necessario ricordare che la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. si concretizza nel solo rimedio del risarcimento del danno (cfr. già Cass. n. 2561/1980), inteso come debito di valore da liquidarsi avuto riguardo al potere di acquisto della moneta al momento della decisione (cfr. Cass. n.
3529/1983) ed è fondata sulla colpa dell'appaltatore o di coloro che abbiano collaborato nella fase di progettazione o in quella di direzione dell'esecuzione.
Tale risarcimento del danno include, certamente, tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente e radicalmente i difetti, a condizione che le stesse siano utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione (cfr. Cass. n. 18552/2016).
Tutto ciò premesso ed accertato, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice risulta accoglibile nei limiti dell'importo di € 16.371,70, oltre IVA.
Trattandosi di credito risarcitorio, e dunque di valore, l'importo di cui sopra deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, con cadenza annuale, secondo gli indici medi I.S.T.A.T. del costo della vita, oltre che degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17.02.1995), il tutto a partire dalla data della domanda giudiziale e fino alla data odierna.
Dalla data della presente sentenza e fino al saldo matureranno gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata.
4. Parimenti fondata è la domanda di ristoro a titolo di danno patrimoniale delle spese sostenute dall'ente condominiale per il procedimento di ATP e documentate in atti, pari alle spese del CTU per €
1.853,65, le spese vive di €. 234,22 e le spese di assistenza tecnica per € 2.337,00 (oltre accessori).
5. La domanda di manleva proposta dall' nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
è fondata.
[...]
5.1. Va rilevato che quest'ultima, terza chiamata in garanzia, costituendosi in giudizio, ha eccepito che si sia dato corso alla chiamata in causa ancorché la ditta convenuta, che pure ne ha fatto richiesta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, non abbia tuttavia chiesto al Tribunale il differimento della prima udienza di comparizione. In ragione di tale svolgimento processuale la società assicuratrice ha sostenuto che si è verificata decadenza dalla chiamata.
La convenuta ha invece dedotto che per evitare la decadenza dalla chiamata non sia necessaria alcuna formulazione rituale, bensì soltanto l'inequivoca manifestazione di voler chiamare il terzo. Argomenta, poi, che nella specie la terza chiamata ha comunque beneficiato dei termini a comparire in relazione al differimento dell'udienza e che, pertanto, l'interesse a garantire quei termini al terzo chiamato, cui è finalizzato lo spostamento dell'udienza di comparizione fissata nella citazione è stato assicurato.
Afferma, inoltre, che l'art. 269 c.p.c., prescriverebbe a pena di decadenza solo la dichiarazione di voler chiamare in causa il terzo.
pagina 10 di 15 Sul punto questo G.I. ha respinto l'eccezione con ordinanza resa all'udienza del 26.03.2021 sulla base, tuttavia, di una diversa motivazione che va revocata e sostituita dalle argomentazioni che seguono.
Va considerato che l'esegesi del combinato disposto delle norme dell'art. 167 c.p.c., comma 3 e art. 269
c.p.c., comma 2, non lascia dubbi sull'entità degli oneri cui il convenuto nel rito ordinario di cognizione
è tenuto ai fini della introduzione nel processo di una domanda di chiamata di un terzo in causa. Il contenuto di questi oneri non è direttamente fissato dall'art. 167, comma 3, che rinvia per relationem a quanto prevede l'altra norma. Quest'ultima, là dove prevede che "il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis", correla una previsione di decadenza dal potere ad un adempimento di carattere contenutistico del convenuto nel redigere la comparsa di risposta, che è duplice. Il convenuto deve nella comparsa formulare la domanda di chiamata del terzo in causa, la quale, all'evidenza, deve individuare i termini soggettivi ed oggettivi della chiamata. Ma deve, altresì, in aggiunta a tale attività assertiva, proporre nella comparsa, in conseguenza di essa, un'istanza rivolta al giudice istruttore di spostamento dell'udienza al fine di garantire al terzo, una volta che abbia luogo la sua citazione, i termini a comparire.
Ciò, evidentemente, nella supposizione da parte del legislatore che essi, tenuto conto del termine per la costituzione che ha il convenuto a norma dell'art. 167 c.p.c., potrebbero, in relazione al momento del deposito della comparsa di risposta, non risultare più osservabili.
In relazione alla previsione deve, pertanto, ritenersi che, ai fini dell'evitare la decadenza dal potere di chiamata del terzo occorra sia la formulazione della chiamata sia l'istanza di spostamento della prima udienza e che, pertanto, un convenuto che nella comparsa formuli solo la prima e non la seconda incorra nella decadenza.
Nella specie, non avendo l' – e neanche il geom. per la propria compagnia Controparte_1 CP_2
HDI Ass.ni s.p.a. - formulato la chiamata con entrambi i contenuti richiesti dal combinato disposto normativo sopra ricordato, essa è certamente incorsa nella decadenza dal potere di dar corso alla chiamata.
Tale decadenza, essendo il rapporto processuale pendente soltanto fra i convenuti e il , era Parte_1
certamente eccepibile da quest'ultimo, quale parte attrice, che, tuttavia, nulla ha rilevato sul punto, nel momento in cui nella prima udienza, celebrata in trattazione scritta e peraltro già spostata d'ufficio rispetto a quella indicata nella citazione, il Condominio si è associato all'eccezione sollevata dalla terza chiamata circa la nullità/inammissibilità della costituzione dei convenuti con unico Controparte_3
procuratore, senza tuttavia nulla eccepire circa la decadenza di questi ultimi dalla chiamata in causa pagina 11 di 15 delle rispettive compagnie né dolersi dell'accoglimento dell'istanza e dell'estensione del contraddittorio alle terze chiamate.
La nullità della chiamata in causa verificatasi per l'omesso esercizio del potere di rilevazione d'ufficio da parte di questo Giudice, in relazione alla pendenza del rapporto processuale soltanto fra il attore e i convenuti, in quanto è stata seguita dall'accoglimento dell'istanza (con decreto Parte_1
del 10.01.2020), avrebbe potuto rilevarsi certamente dal Condominio alla prima udienza, ovvero alla prima difesa successiva all'irrituale chiamata dei terzi.
Parte attrice, come si è già detto ed è pacifico, non ha rilevato tale nullità così determinatasi, la quale, dunque, è rimasta sanata con riferimento alla sua posizione processuale, ai sensi dell'art. 157, c.p.c., comma 2, verificandosi la preclusione del relativo potere di rilevazione.
La questione della decadenza dell' è stata, però, eccepita dalla terza chiamata in causa. Controparte_1
Diventa quindi decisivo chiarire se la terza chiamata ha il potere di formulare l'eccezione.
Sul punto giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. n.10579/2013, citata dagli stessi convenuti: "quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza
l'osservanza del precetto di cui all' art. 269 c.p.c., comma 2, cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice
e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonchè ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi dell'art.
177 c.p.c., comma 1 - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata".
Nella specie, dunque, la compagnia assicuratrice non può dolersi del fatto che la chiamata in causa è avvenuta in violazione della decadenza in cui sono incorsi i convenuti.
L'eccezione è dunque inammissibile.
5.2. La ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio dei convenuti Controparte_3
con un unico difensore a fronte di un possibile conflitto di interessi tra loro.
pagina 12 di 15 Detta eccezione deve ritenersi infondata.
Sul punto, va rilevato che non sussiste un conflitto di interessi tra impresa appaltatrice e progettista/direttore dei lavori, assistiti dal medesimo difensore, quando in concreto emerga il comune interesse a contestare la pretesa di parte attrice, quale committente, non essendo sufficiente la mera eventualità di una contrapposizione processuale, ma, al contrario, dovendosi richiedere, l'esistenza di un conflitto attuale o quanto meno virtuale tra le parti rappresentate.
Nel caso di specie, non sussistendo un conflitto attuale o virtuale tra i convenuti, non ricorre alcun conflitto di interessi per l'avv. Cesare Dentice, difensore di entrambe le parti.
5.3. La Compagni assicurativa ha poi eccepito, tra le altre difese, la prescrizione del diritto azionato.
L'eccezione va disattesa atteso che agli atti vi sono atti interruttivi della prescrizione (ricorso ATP) a far data da marzo 2017, ovvero dalla denuncia dei vizi di che trattasi da parte attrice nei confronti dell'impresa.
5.4. In ordine alla asserita inoperatività della garanzia assicurativa nel periodo in contestazione, la ha prodotto la scheda di polizza assicurativa sottoscritta con l' Controparte_1 CP_9
in data 4.12.2013 e ha dedotto di aver regolarmente versato i premi assicurativi relativi al
[...]
periodo durante il quale si sarebbero verificati i fatti denunciati dal condominio nel marzo 2017, depositando copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo relativo al periodo interessato
(cfr. doc.n.3 produzione di parte convenuta).
Peraltro, la mancata esibizione del contratto di polizza integrale dal quale far discendere l'applicazione di eventuali limitazioni o cause di esclusione in esso contenute, non può che riflettersi in danno della terza chiamata, gravata dal relativo onere probatorio.
Peraltro le sentenze di questo tribunale richiamate dalla compagnia circa l'onere probatorio dell'assicurato riguardano fattispecie diverse, e non identiche, che contemplano l'assoluta mancanza del contratto di assicurazione ovvero contestazioni specifiche sollevate dall'assicuratore circa l'oggetto e l'ambito di operatività della garanzia assicurativa rispetto all'evento denunciato;
contestazioni che nella specie non sono state sollevate.
In conclusione, la va condannata a mantenere indenne l' Controparte_3 Controparte_1 di quanto quest'ultima dovrà corrispondere a titolo di risarcimento danni e spese di lite in favore del
Condominio attore in forza della presente sentenza.
6. Parimenti è fondata la domanda di manleva proposta dal convenuto geom. nei Controparte_2
confronti di HDI Ass.ni s.p.a..
Pacifica, in quanto fatto non contestato, e documentata l'esistenza del contratto di assicurazione a garanzia della responsabilità professionale del geom. e la sua operatività nel periodo in cui è CP_2
pagina 13 di 15 si sono verificati i fatti oggetto di causa, la compagnia assicurativa va condannata a mantenere indenne il professionista di quanto quest'ultimo dovrà corrispondere a titolo di risarcimento dei danni in favore del Condominio, con applicazione dello scoperto del 25% del danno indennizzabile;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del criterio del decisum ovvero in base allo scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione a tutte le fasi, come meglio indicato in dispositivo.
7.1. Nel rapporto processuale Controparte_10
e geom. , esse vengono interamente poste a carico dei convenuti, in solido
[...] Controparte_2
tra loro.
I costi della consulenza tecnica nell'ambito del presente giudizio, come i costi sostenuti per il procedimento di ATP, sono definitivamente posti a carico delle parti convenute in solido tra loro, in ragione del fatto che sostanzialmente vi hanno dato causa e tenuto conto delle risultanze della stessa consulenza tecnica;
7.2. Nel rapporto processuale e in virtù Controparte_1 Controparte_3
dell'accoglimento della domanda di manleva ed in ragione della congiunta difesa tecnica dei convenuti, esse vengono poste a carico della società terza chiamata nella misura della metà;
7.3. Allo stesso modo, quanto al rapporto processuale geom. e HDI Ass.ni s.p.a, in Controparte_2
virtù dell'accoglimento della domanda di manleva ed in ragione della congiunta difesa tecnica dei convenuti, esse vengono poste a carico della società terza chiamata nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza di una responsabilità solidale ex art. 1669 c.c. dei convenuti e geom. Controparte_1 [...]
nei confronti del per i vizi e difetti CP_2 Parte_3
interessanti il piazzale esterno e il piano interrato per come accertati e descritti CP_7 nell'espletata CTU e in parte motiva;
- accerta e dichiara che i costi necessari al ripristino dei sopra citati difetti, ammontano a complessivi € 16.371,70, oltre IVA e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere il predetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., dalla domanda al saldo;
pagina 14 di 15 - condanna altresì i convenuti e geom. , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rifondere in favore del le spese sostenute Parte_3
per il procedimento di ATP di cui € 1.853,65 per compenso al CTU, €. 234,22 per esborsi ed €
2.337,00, oltre accessori di legge, per assistenza tecnica;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 279,90 per spese ed in € 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
- pone definitivamente in capo ai convenuti, in solido tra loro, le spese della CTU espletata nel presente giudizio, come già liquidate con precedente decreto;
- in accoglimento della domanda di manleva, condanna la a tenere indenne Controparte_3
l' di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere al Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni e spese di lite;
Parte_3
- accoglie la domanda di manleva formulata dal geom. nei confronti di HDI Controparte_2
Ass.ni s.p.a, e per l'effetto condanna la HDI Ass.ni s.p.a a tenere indenne il geom.
[...]
di quanto quest'ultimo dovrà corrispondere a titolo di risarcimento dei danni e spese di CP_2 lite all'ente condominiale, da applicarsi lo scoperto del 25% del danno indennizzabile;
- condanna la alla refusione della metà delle spese di lite in favore dell' Controparte_3 [...]
liquidate, per intero, in €.5.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese Controparte_1
generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna la HDI Ass.ni s.p.a alla refusione della metà delle spese di lite in favore del geom.
liquidate, per intero, in €.5.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% Controparte_2
spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bari, 30 maggio 2025
Il Giudice Onorario
d.ssa Rosalba Campanaro
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 30.05.2025, nella causa civile, in prima istanza, iscritta sotto il n.14224/2019 del Ruolo Generale Affari Contenz., promossa da:
in persona del suo amministratore p.t., elettivamente Parte_1 domiciliato in alla via Marconi n.12, presso lo studio dell'avv. Isabella Ruggiero, che lo Pt_1
rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- attore - contro
e Geom. elettivamente domiciliati in Monopoli Controparte_1 Controparte_2
(BA) alla Contrada Capitolo n°27/a presso lo studio dell'avv. Cesare Dentice che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuti - nonchè
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Dott.ri Controparte_3 Controparte_4
e , elettivamente domiciliata in Bari, alla via San F.sco D'Assisi 43 presso lo studio Controparte_5
dell'Avv. Massimo Sassanelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generale in atti;
- terza chiamata -
HDI Ass.ni S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , Parte_2
rappresentata e difesa - per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta- dall'Avv.
Giuseppe Mottolese e dell'Avv. Sergio Manigrassi
- terza chiamata -
FATTO E DIRITTO
1. A seguito dello svolgimento del giudizio per accertamento tecnico preventivo, il
[...]
ha adito il Tribunale di Bari onde ottenere, previo accertamento della Parte_3 pagina 1 di 15 responsabilità per i fenomeni infiltrativi che hanno interessato il piazzale condominiale esterno ed il piano interrato, la condanna in solido dell'impresa esecutrice dei lavori di manutenzione CP_1
straordinaria e del geom. , progettista e direttore dei lavori, al risarcimento dei Controparte_2
danni patrimoniali subiti pari ad €.14.000,00, per come quantificati in sede di ATP, oltre le spese legali sostenute per l'accertamento tecnico preventivo ed €. 2.103,65 quale pagamento del consulente tecnico d'ufficio; il tutto oltre le spese di lite.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
• con contratto di appalto del 05.09.2014, affidava all' i lavori di Controparte_6 manutenzione straordinaria riguardanti il rifacimento del piazzale esterno dell'edificio ed il piano interrato, incaricando della progettazione e direzione dei suddetti lavori il CP_7
geom. ; Controparte_2
• in data 23.03.2015 il geom. inviava comunicazione di fine lavori, nella quale, dichiarata CP_2
la conformità delle opere eseguite al capitolato d'appalto, fissava un sopralluogo in contraddittorio con il committente e l'impresa esecutrice per la consegna ed il collaudo delle opere;
Parte_1
sopralluogo che poi non si teneva nella data indicata del 26.03.2015 proprio per l'assenza del direttore dei lavori;
• con nota del 14.04.2015 il geom. inviava all'amministratore del condominio la fattura CP_2
n.24/2015 per il pagamento del compenso, cui seguiva la contestazione del circa il Parte_1 mancato collaudo delle opere e la presenza di “…buchi e sgretolamenti in eruzione su varie zone” del manto in conglomerato bituminoso realizzato dalla ditta appaltatrice;
• successivamente, ed a seguito degli interventi di ripristino eseguiti dall' Controparte_1
l'Amministratore del Condominio, con telegramma del 22.03.2017, segnalava all'appaltatrice e al direttore dei lavori la presenza di infiltrazioni che, dal piazzale esterno dell'edificio condominiale causavano umidità nel piano interrato, invitandoli ad un sopralluogo.
• a seguito del sopralluogo congiunto in data 28.03.2017, il geom. , con comunicazione CP_2 inviata in pari data, proponeva al un'ispezione con termocamera all'esito della quale Parte_1 riferiva il rilevamento di “zone di ristagno d'acqua”, individuando, tra le possibili cause, l'acqua presente “… al di sotto della guaina bituminosa…” del piazzale esterno.
• stante la presenza di importanti fenomeni infiltrativi che avevano interessato il solaio di copertura del piano interrato e le relative strutture di carattere portante con la conseguente necessità di ripristinare lo stato dei luoghi, il proponeva ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c. nei Parte_1 confronti dell' e del geom. da costoro esteso alle rispettive Compagnie Controparte_1 CP_2 di Assicurazioni cui seguiva l'instaurazione del presente giudizio. pagina 2 di 15 Sulla base di tali assunti, parte attrice concludeva come sopra.
1.1. Costituitisi tempestivamente in cancelleria, l'impresa e il Geom. hanno CP_1 CP_2 contestato le risultanze dell'ATP e la riconducibilità dei danni all'esecuzione dei lavori appaltati, evidenziando, in particolare che “Il manto di asfalto già in data 22.04.2015 presentava dei buchi e sgretolamenti come segnalato nell'allegata relazione tecnica a firma del Direttore dei Lavori, odierno convenuto: perché i condomini, hanno iniziato ad utilizzare il piazzale molto prima del collaudo e del fine lavori, senza eseguire gli ordini del sottoscritto e gli appelli dell'amministratore. L'impresa
è intervenuta prontamente a ripristinare tutto ciò che non andava ed era stato contestato con CP_1 la raccomandata del 22.04.2015, anche se il danno era imputabile agli stessi condomini. L'ipotesi che la guaina si possa essere strappata, comunque rimane un'ipotesi molto remota, visto lo spessore stesso della guaina e dal fatto che sia stata messa a doppio strato accavallato incrociato.”
Concludevano quindi per il rigetto della domanda attorea, proponendo comunque azione di manleva nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione cui chiedevano di estendere il contraddittorio.
1.2. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva, quale terzo chiamato, la quale Controparte_3 compagnia assicuratrice dell'impresa edile , eccependo, in rito: l'inammissibilità della Controparte_1
chiamata in causa per omessa richiesta di differimento della prima udienza di comparizione;
la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'impresa esecutrice dei lavori e il geom. , CP_1 CP_2
progettista e direttore dei lavori, entrambi rappresentati dallo stesso difensore;
nel merito: la prescrizione estintiva biennale ex art.2952 co 3° c.c. della garanzia assicurativa prestata all' CP_1
l'inoperatività della garanzia assicurativa in difetto di prova circa l'ambito spazio-temporale
[...]
del rischio assicurato;
l'assenza di ogni responsabilità in punto di an che di quantum della propria assicurata.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità della domanda di garanzia ovvero, in via subordinata, per il rigetto delle domande avverse, vinte le spese.
Si costituiva altresì la HDI Ass.ni s.p.a., quale compagnia assicurativa del geom. , CP_2
contestando la domanda attorea in punto di an e di quantum ed evidenziando i limiti di indennizzo della copertura assicurativa stipulata dal professionista.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea;
in subordine, nel caso di accoglimento della stessa e della domanda di manleva, chiedeva l'applicazione delle delimitazioni e delle detrazioni previste dalla polizza assicurativa, ossia la deduzione di uno scoperto del 25% ed una franchigia minima di € 250,00; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
1.3. La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di trattazione;
quindi, espletato l'interrogatorio formale dell'amministratore , acquisito il fascicolo relativo al CP_7
pagina 3 di 15 procedimento di ATP e disposta ulteriore CTU anche per l'accertamento dell'aggravamento dei danni, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi per la decisine ex art.281 sexies
c.p.c..
2. Le domande attoree proposte dal committente nei confronti delle parti convenute sono fondate e vengono in questa sede accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte, che, al fine di una più chiara esposizione, è opportuno trattate in distinte sezioni di motivazione.
È fondata, altresì, la domanda di garanzia e manleva proposta dall'impresa e dal Controparte_1
geom. nei confronti delle rispettive compagnie assicurative. Controparte_2
2.1. Innanzitutto e prima di passare all'analisi del merito, si rende necessario delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze risultano adeguatamente documentate negli atti offerti in comunicazione e non sono state specificamente contestate nella loro materialità dalle parti, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..
Il presente giudizio trae origine dal contratto di appalto stipulato in data 5.09.2014 tra il Parte_1
committente e l'appaltatore relativo ai lavori di manutenzione riguardanti il Controparte_1
piazzale condominiale (cfr. doc. n. 5 parte convenuta e doc. n. 2 parte attrice), così come specificati nel preventivo di spesa ed approvati in assemblea condominiale (cfr. doc. nn. 1 e 3 parte attrice).
Tali opere d'appalto sono state eseguite sotto la direzione e la vigilanza del direttore lavori geom.
; dalla documentazione presente in atti, risulta che il geometra fosse, Controparte_2 CP_2
altresì, il progettista dell'opera appaltata dal Condominio alla ditta e il coordinatore della CP_1
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (cfr. doc. nn. 1 e 3 parte attrice).
Inoltre, dagli atti del presente giudizio emerge che le comunicazioni di fine lavori inviate dal direttore dei lavori all'amministrazione condominiale in data 23.03.2015 (cfr. doc. n. 6 parte convenuta e doc. n.
4 parte attrice), e in data 13.05.2015 (cfr. doc. n. 6 parte convenuta), all'esito di interventi di ripristino da parte dell' (doc. n.11 parte attrice), non venivano accettate dal committente (cfr. Controparte_1
doc. n. 7, 8 e 10 parte attrice).
Seguiva poi telegramma del 22.03.2017 con cui l'amministratore condominiale denunciava all'impresa appaltatrice e al geom. la presenza di umidità in alcuni box del piano interrato nonchè CP_2
l'espletamento di accertamenti tecnici da parte di un proprio consulente di fiducia, ing. Per_1
come da perizia del 15.03.2018 (cfr. doc. n. 17 parte attrice).
[...]
2.2. Ciò premesso in fatto, non vi è dubbio, in primo luogo, che il predetto contratto di appalto sottoscritto in data 5.09.2014 abbia forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e produca i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di pagina 4 di 15 stipulazione e non ne hanno nelle more del presente giudizio eccepito l'invalidità o messo in discussione in alcun modo l'effettiva conclusione, avendo la presente controversia ad oggetto principalmente la fase di esecuzione del contratto e la dedotta responsabilità dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori in ordine alla sussistenza di gravi difetti.
Pertanto, presupposto imprescindibile della presente decisione è la validità dell'intero regolamento contrattuale in oggetto, che è stato stipulato, in linea con il generale principio dell'autonomia negoziale ci sui all'art. 1322 c.c. e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
Passando propriamente all'analisi delle questioni di merito relative alla domanda di accertamento della responsabilità per i difetti e i vizi dell'immobile lamentati dall'odierna parte attrice, con specifico riferimento ai fenomeni infiltrativi verificatisi sul piazzale esterno e nel piano CP_7
seminterrato - doglianza specificamente allegata e supportata sul piano probatorio da parte attrice sin dal proprio atto di citazione - occorre precisare quanto segue.
Come noto, in materia di appalto, l'appaltatore, senza bisogno di alcuna specifica pattuizione a riguardo
è tenuto a garantire il committente per eventuali difformità o vizi dell'opera.
Nello specifico caso in cui l'appalto abbia ad oggetto edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata, qualora l'opera vada in rovina in tutto o in parte ovvero presenti pericoli di rovina o comunque altri 'gravi difetti', la responsabilità dell'appaltatore si estende per dieci anni dalla realizzazione dell'opera, a condizione che sia stata fatta denuncia da parte del committente 'entro un anno dalla scoperta' ai sensi dell'art. 1669 c.c.. In sintesi, l'art. 1669 c.c. contempla una particolare obbligazione di garanzia in capo all'appaltatore per un periodo di dieci anni dal difetto di costruzione.
Sempre a quest'ultimo proposito, si ritiene opportuno precisare come la giurisprudenza si sia orientata nel ritenere che il venir meno dei presupposti per far valere suddetta responsabilità contrattuale dell'appaltatore non impedisce comunque al committente di agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto tale illecito, pur presupponendo un rapporto contrattuale, è sempre riconducibile alla violazione di regole primarie volte a garantire il generale interesse alla sicurezza nelle attività edificatorie e all'incolumità delle persone (cfr. Cass. S.U. n. 2284 del 3.02.2014).
Inoltre, per quanto di interesse ai fini del decidere, si precisa che la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. è applicabile tanto alle opere di nuova costruzione, anche con riguardo ad una nuova autonoma parte dell'immobile, quanto in genere alle opere di ristrutturazione edilizia atte a modificare o ad effettuare riparazioni ad un immobile preesistente.
Ferma un'originaria rigidità e rigore nell'individuazione dei vizi rientranti nella categoria dei gravi difetti, sempre più ampia è stata l'estensione interpretativa di tale norma elaborata dalla giurisprudenza nel corso degli anni. In particolare, dal punto di vista oggettivo, individua nell'ambito dei gravi difetti pagina 5 di 15 anche le alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal proposito, ci si limita a richiamare, tra le tante, l'arresto della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che oltre a precisare che una tale forma di responsabilità copre anche le opere di ristrutturazione edilizia e più in generale gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, ha esplicitato come “in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 7756 del 27.03.2017). Di talché “a tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. n. 24230 del 04.10.2018, nonché anche Cass. n. 39599 del 13.12.2021).
Ciò premesso, nel caso di specie, dunque, non vi è il minimo dubbio in merito all'operatività della disciplina prevista dall'art. 1669 c.c.. Nello specifico, infatti, parte attrice è il committente di opere volte alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del piazzale esterno e i CP_7
vizi lamentati, come allegati da parte attrice in atto di citazione e inizialmente supportati dalle risultanze della consulenza di parte commissionata all'ing. (cfr. doc. n. 17 parte attrice), Per_1
nonché successivamente confermati in buona parte dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Bari e recante n. R.G. 4370/2018 (in atti), riguardano vizi e difformità che rientrano certamente nella nozione giurisprudenziale ampia di gravi difetti costruttivi, nella misura in cui non vi è dubbio che gli stessi compromettano la complessiva e normale funzionalità del piazzale esterno e del piano CP_7
interrato sottostante.
Pertanto, l'importante inefficienza del piazzale, con avvallamenti e discontinuità nella pavimentazione di asfalto e conseguenti ristagni d'acqua, e la cattiva impermeabilizzazione dello stesso con conseguenti infiltrazioni nel solaio sottostante, è innegabile che abbiano un'incidenza negativa sul bene immobile, alterando in modo considerevole il normale godimento dell'immobile medesimo tenuto conto anche delle risultanze a cui è pervenuto il CTU, sia in sede di ATP, quanto in sede di integrazione della consulenza disposta nell'ambito del presente giudizio.
Per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, in ogni caso risulta dagli atti che di volta in volta all'insorgere di difetti sul piazzale gli stessi siano stati oggetto di specifiche contestazioni pagina 6 di 15 rivolte tanto all'appaltatore - peraltro in origine intervenuto al tentativo di porre rimedio alle criticità denunciate - quanto al direttore dei lavori, con diverse comunicazioni (cfr. doc. nn. 7,8, 10 e12 parte attrice).
3. Ciò doverosamente premesso, occorre analizzare la domanda di accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. in capo ai soggetti che si sono occupati della progettazione e della realizzazione dell'opera appaltata, tenuto conto che alla luce nell'istruttoria condotta è pienamente accertata la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate da parte attrice e meglio evidenziate nella relazione di
ATP come integrata dalla consulenza tecnica disposta nel presente giudizio.
Innanzitutto, ci si limita a ricordare che “l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse”(cfr. Cass. n. 6591 del 05.04.2016).
Nella specie, la consulenza tecnica depositata in sede di ATP è stata prodotta da parte attrice nel presente giudizio senza che le parti convenute abbiano formulato alcuna eccezione in ordine a tale acquisizione, salvo contestarne le risultanze di merito. Inoltre, il fascicolo del predetto procedimento
R.G. n. 4370/2018 è stato formalmente acquisito.
Tutto ciò premesso, pertanto, è indiscussa la piena utilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo espletato, stante il rispetto della garanzia del contraddittorio tra le parti, esteso anche nei confronti dei terzi chiamati.
Alla luce degli accertamenti peritali e delle opere edili commissionate nel complesso, emerge che le caratteristiche e la natura i vizi riscontrati sono sussumibili nell'ambito del concetto di gravi difetti in quanto si ribadisce che gli stessi riguardano problematiche relative alla superficie asfaltata del piazzale esterno ed alla normale utilizzazione dell'area sottostante di cui il piazzale costituisce il solaio.
In particolare, i gravi difetti - lamentati come accertati in sede di ATP, nonché confermati dalla consulenza d'ufficio depositata dall'ing. in data 1.04.2023 - riguardano, in particolare, CP_8
a) nel piazzale esterno, interessato dai lavori: 1) la presenza di ristagno di acqua piovana lungo tutto il lato destro, in corrispondenza del muretto di confine;
2) la presenza di rattoppi e avvallamenti sul manto di asfalto che ricopre l'intera superficie del cortile rendendolo non omogeneo;
3) la presenza di ristagno di acqua lungo il perimetro delle tre griglie di areazione installate sulla pavimentazione del cortile, in corrispondenza delle quali vi è una soluzione di continuità che comporta infiltrazioni e pagina 7 di 15 percolamento di acqua nel solaio sottostante con conseguente degrado dell'intonaco e della struttura portante;
b) nel piano interrato, la presenza di fenomeni di umidità, imbibimento e stillicidio, sul solaio di copertura di alcuni box – auto e di alcune zone della corsia di manovra, causati da infiltrazioni d'acqua meteorica, con conseguente distacco e sfarinamento dell'intonaco.
A tal proposito si rende opportuno precisare che si ritiene di condividere la ricostruzione del consulente tecnico d'ufficio, in quanto effettuata con una metodologia organica e che ha tenuto conto della documentazione prodotta in atti. Lo stesso consulente ha, inoltre, risposto puntualmente anche alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte.
In particolare, il consulente tecnico ha individuato gli specifici vizi presenti sul piazzale di proprietà del committente e nel piano interrato e ne ha accertato le relative cause.
Rispondendo esaustivamente al quesito affidatogli, il consulente tecnico d'ufficio ha delineato le plurime e specifiche cause, nella sostanza afferenti:
1. ad una impermeabilizzazione del piazzale esterno, non realizzata a regola d'arte;
2. alla “cattiva progettazione” ed esecuzione delle pendenze;
3. alle lesioni e/o ai fori presenti nella pavimentazione di asfalto (attualmente riparati dall'impresa esecutrice dei lavori);
4. alla soluzione di continuità fra griglie di areazione e pavimentazione del cortile;
5. alla cattiva realizzazione del giunto di dilatazione del solaio, nel suo punto di innesto nella roccia di confine;
6. alla inadeguata impermeabilizzazione e protezione del confine fra il solaio e lo strato roccioso;
precisando, in particolare, che le cause riportate ai suddetti punti 5) e 6), costituiscono la causa principale dell'attuale stato di degrado.
A tal proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha puntualmente accertato le responsabilità riconducibili all'appaltatore e al direttore dei lavori/progettista con riferimento ai lavori oggetto del contratto di appalto e ha quantificato i costi di ripristino dei gravi difetti riscontrati in complessivi euro 15.171,60
(cfr. pagg. 22 e ss. consulenza tecnica d'ufficio), cui dovranno essere aggiunti anche i costi per le spese tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi quantificati in euro 1.200,00 (cfr. pagg 6 e 7 dell'elaborato “valutazione delle osservazioni delle parti”), così per un complessivo importo di €
16.371,60, al netto dell' IVA.
Si rende necessario evidenziare come l'ing. nel corso della propria complessiva indagine tecnica CP_8
abbia individuato e stimato anche i lavori necessari per migliorare lo stato dei luoghi che tuttavia non costituiscono oggetto della domanda e non possono essere resi in considerazione ai fini della decisione.
pagina 8 di 15 Ciò detto, alla luce della documentazione in atti e tenendo conto delle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti, il consulente d'ufficio ha attribuito la responsabilità per i dedotti vizi tanto all'appaltatore per non aver realizzato le rispettive opere di competenza a regola d'arte, tanto al direttore lavori incaricato per non aver progettato e sorvegliato diligentemente l'esecuzione dei lavori.
3.1. In merito all'accertamento delle responsabilità e alla solidarietà passiva dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori, si ricorda che la responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. ha un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa. Tale forma di responsabilità è, infatti, operante anche a carico del progettista e del direttore dei lavori che abbiano collaborato alla realizzazione dell'opera (cfr. Cass. n. 24249 del 2016 e Cass. n. 18831 del 2016), nonché dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, così da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini.
Il principio generale che deve guidare l'accertamento delle responsabilità è, pertanto, quello della partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale (cfr. già Cass. n.
13158 del 10.09.2002).
Come noto, con riferimento alla legittimazione passiva, si ricorda che, in caso di pluralità di soggetti, la responsabilità nei confronti del committente è solidale.
Sul punto, occorre inoltre precisare che, ferma l'astratta responsabilità in solido di tutte le figure professionali anzidette, necessario è l'accertamento in concreto dello specifico contributo causale che caratterizza le singole condotte e la relativa riconducibilità ai vizi accertati.
Pacifico è l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità nell'affermare che “in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre
l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. n. 3651 del 24.2.2016).
Tutto ciò premesso, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria documentale e della consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti, l'appaltatore e il direttore lavori devono essere considerati corresponsabili in solido per i vizi relativi alle opere prestate e per i danni cagionati al condominio committente dei difetti accertati dal CTU come riconducibili a tutte le scelte tecniche effettuate nel corso delle opere di appalto.
pagina 9 di 15 Si rende poi necessario ricordare che la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. si concretizza nel solo rimedio del risarcimento del danno (cfr. già Cass. n. 2561/1980), inteso come debito di valore da liquidarsi avuto riguardo al potere di acquisto della moneta al momento della decisione (cfr. Cass. n.
3529/1983) ed è fondata sulla colpa dell'appaltatore o di coloro che abbiano collaborato nella fase di progettazione o in quella di direzione dell'esecuzione.
Tale risarcimento del danno include, certamente, tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente e radicalmente i difetti, a condizione che le stesse siano utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione (cfr. Cass. n. 18552/2016).
Tutto ciò premesso ed accertato, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice risulta accoglibile nei limiti dell'importo di € 16.371,70, oltre IVA.
Trattandosi di credito risarcitorio, e dunque di valore, l'importo di cui sopra deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, con cadenza annuale, secondo gli indici medi I.S.T.A.T. del costo della vita, oltre che degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17.02.1995), il tutto a partire dalla data della domanda giudiziale e fino alla data odierna.
Dalla data della presente sentenza e fino al saldo matureranno gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata.
4. Parimenti fondata è la domanda di ristoro a titolo di danno patrimoniale delle spese sostenute dall'ente condominiale per il procedimento di ATP e documentate in atti, pari alle spese del CTU per €
1.853,65, le spese vive di €. 234,22 e le spese di assistenza tecnica per € 2.337,00 (oltre accessori).
5. La domanda di manleva proposta dall' nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
è fondata.
[...]
5.1. Va rilevato che quest'ultima, terza chiamata in garanzia, costituendosi in giudizio, ha eccepito che si sia dato corso alla chiamata in causa ancorché la ditta convenuta, che pure ne ha fatto richiesta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, non abbia tuttavia chiesto al Tribunale il differimento della prima udienza di comparizione. In ragione di tale svolgimento processuale la società assicuratrice ha sostenuto che si è verificata decadenza dalla chiamata.
La convenuta ha invece dedotto che per evitare la decadenza dalla chiamata non sia necessaria alcuna formulazione rituale, bensì soltanto l'inequivoca manifestazione di voler chiamare il terzo. Argomenta, poi, che nella specie la terza chiamata ha comunque beneficiato dei termini a comparire in relazione al differimento dell'udienza e che, pertanto, l'interesse a garantire quei termini al terzo chiamato, cui è finalizzato lo spostamento dell'udienza di comparizione fissata nella citazione è stato assicurato.
Afferma, inoltre, che l'art. 269 c.p.c., prescriverebbe a pena di decadenza solo la dichiarazione di voler chiamare in causa il terzo.
pagina 10 di 15 Sul punto questo G.I. ha respinto l'eccezione con ordinanza resa all'udienza del 26.03.2021 sulla base, tuttavia, di una diversa motivazione che va revocata e sostituita dalle argomentazioni che seguono.
Va considerato che l'esegesi del combinato disposto delle norme dell'art. 167 c.p.c., comma 3 e art. 269
c.p.c., comma 2, non lascia dubbi sull'entità degli oneri cui il convenuto nel rito ordinario di cognizione
è tenuto ai fini della introduzione nel processo di una domanda di chiamata di un terzo in causa. Il contenuto di questi oneri non è direttamente fissato dall'art. 167, comma 3, che rinvia per relationem a quanto prevede l'altra norma. Quest'ultima, là dove prevede che "il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis", correla una previsione di decadenza dal potere ad un adempimento di carattere contenutistico del convenuto nel redigere la comparsa di risposta, che è duplice. Il convenuto deve nella comparsa formulare la domanda di chiamata del terzo in causa, la quale, all'evidenza, deve individuare i termini soggettivi ed oggettivi della chiamata. Ma deve, altresì, in aggiunta a tale attività assertiva, proporre nella comparsa, in conseguenza di essa, un'istanza rivolta al giudice istruttore di spostamento dell'udienza al fine di garantire al terzo, una volta che abbia luogo la sua citazione, i termini a comparire.
Ciò, evidentemente, nella supposizione da parte del legislatore che essi, tenuto conto del termine per la costituzione che ha il convenuto a norma dell'art. 167 c.p.c., potrebbero, in relazione al momento del deposito della comparsa di risposta, non risultare più osservabili.
In relazione alla previsione deve, pertanto, ritenersi che, ai fini dell'evitare la decadenza dal potere di chiamata del terzo occorra sia la formulazione della chiamata sia l'istanza di spostamento della prima udienza e che, pertanto, un convenuto che nella comparsa formuli solo la prima e non la seconda incorra nella decadenza.
Nella specie, non avendo l' – e neanche il geom. per la propria compagnia Controparte_1 CP_2
HDI Ass.ni s.p.a. - formulato la chiamata con entrambi i contenuti richiesti dal combinato disposto normativo sopra ricordato, essa è certamente incorsa nella decadenza dal potere di dar corso alla chiamata.
Tale decadenza, essendo il rapporto processuale pendente soltanto fra i convenuti e il , era Parte_1
certamente eccepibile da quest'ultimo, quale parte attrice, che, tuttavia, nulla ha rilevato sul punto, nel momento in cui nella prima udienza, celebrata in trattazione scritta e peraltro già spostata d'ufficio rispetto a quella indicata nella citazione, il Condominio si è associato all'eccezione sollevata dalla terza chiamata circa la nullità/inammissibilità della costituzione dei convenuti con unico Controparte_3
procuratore, senza tuttavia nulla eccepire circa la decadenza di questi ultimi dalla chiamata in causa pagina 11 di 15 delle rispettive compagnie né dolersi dell'accoglimento dell'istanza e dell'estensione del contraddittorio alle terze chiamate.
La nullità della chiamata in causa verificatasi per l'omesso esercizio del potere di rilevazione d'ufficio da parte di questo Giudice, in relazione alla pendenza del rapporto processuale soltanto fra il attore e i convenuti, in quanto è stata seguita dall'accoglimento dell'istanza (con decreto Parte_1
del 10.01.2020), avrebbe potuto rilevarsi certamente dal Condominio alla prima udienza, ovvero alla prima difesa successiva all'irrituale chiamata dei terzi.
Parte attrice, come si è già detto ed è pacifico, non ha rilevato tale nullità così determinatasi, la quale, dunque, è rimasta sanata con riferimento alla sua posizione processuale, ai sensi dell'art. 157, c.p.c., comma 2, verificandosi la preclusione del relativo potere di rilevazione.
La questione della decadenza dell' è stata, però, eccepita dalla terza chiamata in causa. Controparte_1
Diventa quindi decisivo chiarire se la terza chiamata ha il potere di formulare l'eccezione.
Sul punto giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. n.10579/2013, citata dagli stessi convenuti: "quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza
l'osservanza del precetto di cui all' art. 269 c.p.c., comma 2, cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice
e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonchè ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi dell'art.
177 c.p.c., comma 1 - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata".
Nella specie, dunque, la compagnia assicuratrice non può dolersi del fatto che la chiamata in causa è avvenuta in violazione della decadenza in cui sono incorsi i convenuti.
L'eccezione è dunque inammissibile.
5.2. La ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio dei convenuti Controparte_3
con un unico difensore a fronte di un possibile conflitto di interessi tra loro.
pagina 12 di 15 Detta eccezione deve ritenersi infondata.
Sul punto, va rilevato che non sussiste un conflitto di interessi tra impresa appaltatrice e progettista/direttore dei lavori, assistiti dal medesimo difensore, quando in concreto emerga il comune interesse a contestare la pretesa di parte attrice, quale committente, non essendo sufficiente la mera eventualità di una contrapposizione processuale, ma, al contrario, dovendosi richiedere, l'esistenza di un conflitto attuale o quanto meno virtuale tra le parti rappresentate.
Nel caso di specie, non sussistendo un conflitto attuale o virtuale tra i convenuti, non ricorre alcun conflitto di interessi per l'avv. Cesare Dentice, difensore di entrambe le parti.
5.3. La Compagni assicurativa ha poi eccepito, tra le altre difese, la prescrizione del diritto azionato.
L'eccezione va disattesa atteso che agli atti vi sono atti interruttivi della prescrizione (ricorso ATP) a far data da marzo 2017, ovvero dalla denuncia dei vizi di che trattasi da parte attrice nei confronti dell'impresa.
5.4. In ordine alla asserita inoperatività della garanzia assicurativa nel periodo in contestazione, la ha prodotto la scheda di polizza assicurativa sottoscritta con l' Controparte_1 CP_9
in data 4.12.2013 e ha dedotto di aver regolarmente versato i premi assicurativi relativi al
[...]
periodo durante il quale si sarebbero verificati i fatti denunciati dal condominio nel marzo 2017, depositando copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo relativo al periodo interessato
(cfr. doc.n.3 produzione di parte convenuta).
Peraltro, la mancata esibizione del contratto di polizza integrale dal quale far discendere l'applicazione di eventuali limitazioni o cause di esclusione in esso contenute, non può che riflettersi in danno della terza chiamata, gravata dal relativo onere probatorio.
Peraltro le sentenze di questo tribunale richiamate dalla compagnia circa l'onere probatorio dell'assicurato riguardano fattispecie diverse, e non identiche, che contemplano l'assoluta mancanza del contratto di assicurazione ovvero contestazioni specifiche sollevate dall'assicuratore circa l'oggetto e l'ambito di operatività della garanzia assicurativa rispetto all'evento denunciato;
contestazioni che nella specie non sono state sollevate.
In conclusione, la va condannata a mantenere indenne l' Controparte_3 Controparte_1 di quanto quest'ultima dovrà corrispondere a titolo di risarcimento danni e spese di lite in favore del
Condominio attore in forza della presente sentenza.
6. Parimenti è fondata la domanda di manleva proposta dal convenuto geom. nei Controparte_2
confronti di HDI Ass.ni s.p.a..
Pacifica, in quanto fatto non contestato, e documentata l'esistenza del contratto di assicurazione a garanzia della responsabilità professionale del geom. e la sua operatività nel periodo in cui è CP_2
pagina 13 di 15 si sono verificati i fatti oggetto di causa, la compagnia assicurativa va condannata a mantenere indenne il professionista di quanto quest'ultimo dovrà corrispondere a titolo di risarcimento dei danni in favore del Condominio, con applicazione dello scoperto del 25% del danno indennizzabile;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del criterio del decisum ovvero in base allo scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione a tutte le fasi, come meglio indicato in dispositivo.
7.1. Nel rapporto processuale Controparte_10
e geom. , esse vengono interamente poste a carico dei convenuti, in solido
[...] Controparte_2
tra loro.
I costi della consulenza tecnica nell'ambito del presente giudizio, come i costi sostenuti per il procedimento di ATP, sono definitivamente posti a carico delle parti convenute in solido tra loro, in ragione del fatto che sostanzialmente vi hanno dato causa e tenuto conto delle risultanze della stessa consulenza tecnica;
7.2. Nel rapporto processuale e in virtù Controparte_1 Controparte_3
dell'accoglimento della domanda di manleva ed in ragione della congiunta difesa tecnica dei convenuti, esse vengono poste a carico della società terza chiamata nella misura della metà;
7.3. Allo stesso modo, quanto al rapporto processuale geom. e HDI Ass.ni s.p.a, in Controparte_2
virtù dell'accoglimento della domanda di manleva ed in ragione della congiunta difesa tecnica dei convenuti, esse vengono poste a carico della società terza chiamata nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza di una responsabilità solidale ex art. 1669 c.c. dei convenuti e geom. Controparte_1 [...]
nei confronti del per i vizi e difetti CP_2 Parte_3
interessanti il piazzale esterno e il piano interrato per come accertati e descritti CP_7 nell'espletata CTU e in parte motiva;
- accerta e dichiara che i costi necessari al ripristino dei sopra citati difetti, ammontano a complessivi € 16.371,70, oltre IVA e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere il predetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., dalla domanda al saldo;
pagina 14 di 15 - condanna altresì i convenuti e geom. , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rifondere in favore del le spese sostenute Parte_3
per il procedimento di ATP di cui € 1.853,65 per compenso al CTU, €. 234,22 per esborsi ed €
2.337,00, oltre accessori di legge, per assistenza tecnica;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 279,90 per spese ed in € 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
- pone definitivamente in capo ai convenuti, in solido tra loro, le spese della CTU espletata nel presente giudizio, come già liquidate con precedente decreto;
- in accoglimento della domanda di manleva, condanna la a tenere indenne Controparte_3
l' di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere al Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni e spese di lite;
Parte_3
- accoglie la domanda di manleva formulata dal geom. nei confronti di HDI Controparte_2
Ass.ni s.p.a, e per l'effetto condanna la HDI Ass.ni s.p.a a tenere indenne il geom.
[...]
di quanto quest'ultimo dovrà corrispondere a titolo di risarcimento dei danni e spese di CP_2 lite all'ente condominiale, da applicarsi lo scoperto del 25% del danno indennizzabile;
- condanna la alla refusione della metà delle spese di lite in favore dell' Controparte_3 [...]
liquidate, per intero, in €.5.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese Controparte_1
generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna la HDI Ass.ni s.p.a alla refusione della metà delle spese di lite in favore del geom.
liquidate, per intero, in €.5.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% Controparte_2
spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bari, 30 maggio 2025
Il Giudice Onorario
d.ssa Rosalba Campanaro
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