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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 24.6.2025, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 17015/2022 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. DE STEFANO PASQUALE, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e rappr.ta e difesa dall' avv. AINIS ALBERTO, con cui elett.te Controparte_1 domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 28.9.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 1.9.2018 al 14.3.2022, per la società , presso la sede CP_2 lavorativa sita in viale delle industrie n.35 Casavatore (NA) con mansioni di operaio;
che per il periodo dal 1.9.2018 al 1.7.2019, lavorava in assenza di un contratto di lavoro e svolgeva le mansioni di operaio con orario di lavoro dalle 7 alle 18.30 con 30 minuti di pausa dal lunedì al venerdì, percependo una paga giornaliera di € 80,00; che, dal 1.7.2019 al 31.12.2019, veniva regolarizzato dalla società con contratto di lavoro a tempo determinato, Controparte_3 successivamente dal 13.01.2020 detto contratto veniva trasformato a tempo indeterminato, con qualifica di operaio –commesso di magazzino addetto alle vendite all'ingrosso- sempre presso la sede lavorativa di viale delle Industrie n.35,
Casavatore (NA); che, durante tale periodo di lavoro, osservava un orario di lavoro di 11 ore giornaliere, dalle 7 alle 18,30, con 30 minuti di pausa, per 5 giorni a settimana, oltre al sabato dalle ore 7 alle 15; per l'intero periodo lavorativo non godeva di nessun giorno di ferie;
che , in data 29.1.2022, la soc. Controparte_3 gli negava la possibilità di accedere al luogo di lavoro, senza alcuna motivazione;
che ,il giorno seguente, lo stesso, in quanto positivo al Covid 19, si assentava da lavoro per motivi di saluti inviando alla convenuta regolare certificato fino alla data del 9.2.2022; che, in data 10.2.2022, si presentava regolarmente presso il luogo di lavoro e, di nuovo, per ragioni non note, gli veniva inibito l'accesso; che visto il ripetuto impedimento ad accedere al luogo di lavoro, in data 18.2.2022, diffidava la società convenuta al fine di accedere al luogo di lavoro;
che, con pec del 3.3.2022, la società comunicava che l' assenza non giustificata dal 17 al 28 gennaio;
che nessuna contestazione gli era mai stata fatta fino ad allora, né la società aveva mai comunicato le motivazioni di tale comportamento;
che, in data
14.3.2022, la soc. gli comunicava la risoluzione del rapporto Controparte_1 di lavoro con decorrenza dal 14.3.2022 con motivazione formale – licenziamento disciplinare per giusta causa;
che, con con raccomandata del 15.3.2022, impugnava il licenziamento comunicato dalla;
tale Controparte_3 impugnazione rimaneva senza riscontro da parte della convenuta la quale non forniva nessuna spiegazione in merito alle ragioni del licenziamento. Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)- accertare rendendone declaratoria, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel modo meglio specificato in premessa con riferimento al periodo, ai giorni ed agli orari di lavoro, alle differenze retributive, allo straordinario non versato, al tfr e alle ferie non godute. 2) accertare l'illegittimità dell'impugnato licenziamento in quanto non sorretto da giusta causa o giustificato motivo e pertanto condannare la Controparte_4 al versamento in favore del ricorrente dell'indennità siccome prevista dal d.lgs.
[...]
23/2005 delle cosidette “tutele crescenti”, che vorrà determinare l'on.le giudicante tenendo conto oltre ai criteri di anzianità di servizio anche del comportamento e delle condizioni delle parti nel rapporto di lavoro ( sentenza n. 194/2018 corte costituzionale). 3)- condannare, altresi, la soc. p.iva Email_1 P.IVA_1 sede legale in napoli alla via luca giordano 142, al pagamento, in favore del ricorrente, , per i titoli e le causali appena indicate ed innanzi meglio Parte_1 specificate della somma, al netto, di € 50.798,82 (e/o di quella somma maggiore
e/o minore eventualmente risultante anche all'esito di idonea ctu che si da ora si richiede) il tutto, comunque, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. 4)- condannare, inoltre, la società resistente all'integrazione, in favore del ricorrente, dei contributi assistenziali e previdenziali omessi e/o parzialmente corrisposti. con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo l'infondatezza e la temerarietà delle domande, nonché contestava i conteggi per chi chiedeva il rigetto.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Ed invero, osserva il giudicante che, la parte attrice, alla stregua di una valutazione analitica e complessiva delle risultanze processuali, orali e documentali, non ha offerto prova del proprio assunto, quanto all'orario di lavoro, al lavoro straordinario, al mancato pagamento del tfr e alle ferie non godute.
Ed invero il primo teste di parte ricorrente , dichiarava Testimone_1 quanto segue: “sono indifferente”. Adr:”Non ho causa in corso nei confronti della società convenuta”.
Adr:”Ho lavorato nel 2021, saltuariamente, presso gli uffici e garage della
[...]
non so se questi fossero di proprietà della società o di altri, Controparte_1 in qualità di muratore, tali lavori mi furono commissariato da un tale , Per_1 credo fosse un rappresentante della . Controparte_1
Adr:”Preciso che ho lavorato per 4/5 mesi ma solo per 3/4 giorni al mese”.
Adr:”Quando io ho iniziato a lavorare per la il ricorrente già Controparte_1 lavorava per questa società ed era addetto allo scarico dei camion pieni di elettrodomestici ed era lui che mi diceva ciò che dovevo fare”.
Adr:”Non so se il ricorrente ha cessato di lavorare nel 2021 o successivamente, non ricordo”.
Adr:”Il mio orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.00, mentre quello del ricorrente iniziava sempre alle 7.00 ma finiva più tardi di me, ossia alle
18,00; ciò so in quanto io attendevo la fine del lavoro del ricorrente per andare via insieme”.
Adr:”Non so quando il ricorrente abbia iniziato a lavorare per la società”.
Adr:”Né so le modalità di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente”.
Adr:”Non so quanto percepisse il ricorrente mensilmente”.
Adr:”Era il sig. che dava gli ordini al ricorrente e poi il ricorrente li dava a Per_1 me”.
Adr:”Non ho mai visto il sig. pagare il ricorrente”. Per_1
Adr:”Il luoghi in cui io ho lavorato nel 2021 saltuariamente si trovavano tutti in
Casavatore”.
Il secondo teste di parte ricorrente , dichiarava quanto Testimone_2 segue : “sono indifferente”. Testi
”Ho lavorato per la società dall'inizio 2020, se ben ricordo, fino a CP_1 febbraio 2022”.
Adr:”Non ho causa in corso nei confronti della convenuta mi sono dimesso volontariamente e alla cessazione del rapporto ho ricevuto tutto quanto mi spettava”.
Adr:”Quando io ho iniziato a lavorare già ho trovato in loco il ricorrente”.
Adr:”Quando io ho cessato di lavorare il ricorrente non lavorava più da qualche mese, non so le motivazione della cessazione del suo rapporto di lavoro”.
Adr:”Io ero addetto al reparto vendite”.
Adr:”Il ricorrente era addetto al magazzino”.
Adr:”Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.30 con un'ora di spacco”. Adr:”Preciso che il ricorrente sicuramente lavorava nel mio stesso orario di lavoro;
tuttavia, preciso che il magazzino doveva essere pronto già prima delle 9.00 perché poi potesse operare l'attività poi successiva di consegna e di vendita della merce, però non so da che ora esattamente il lavoratore iniziasse a lavorare”.
Adr:”L'orario di uscita era invece uguale per tutti i dipendenti, ciò so che valeva anche per il ricorrente perché quasi tutti i giorni ci incontravamo a quell'ora”.
Adr:”Preciso che il magazzino era in un piano diverso da quello in cui io lavoravo, ossia il magazzino era nel piano sottostante al mio ”.
Adr:”Anche se non ci vedevamo tutti i giorni, tuttavia, vi era una comunicazione diretta con i due reparti anche se non sempre con il ricorrente, se ben ricordo, vi erano 4 addetti al magazzino”.
Adr:”Personalmente talvolta ho lavorato anche di sabato e talvolta incontravo il ricorrente anche se non posso dire di averlo incontrato sempre perché al magazzino vi erano anche altri addetti”.
A riprova di ciò che si è predetto vanno analizzate le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Ebbene, il teste , escusso all'udienza del 7.5.2024, dichiarava di Testimone_1 aver lavorato nel 2021 “saltuariamente” per “3/4 giorni al mese” e complessivamente per circa “3/4 mesi” presso i locali della resistente, in qualità di muratore…” pertanto, nulla poteva evidentemente conoscere dei fatti oggetto di lite relativi al dedotto periodo di lavoro ben più lungo dal settembre 2018 al marzo
2022, oltre al fatto che la sua deposizione è caratterizzata da una genericità e da una vaghezza nei ricordi…”non so quando il ricorrente abbia iniziato a lavorare per la società”…”né so le modalità di cessazione del rapporto del ricorrente”… “non so quanto percepisse il ricorrente mensilmente”, e, come tale, non particolarmente rilevante ai fini di causa.
Inoltre, anche la deposizione del secondo teste è risultata insufficiente a dimostrare l'assunto attoreo quanto all'orario di lavoro, considerato che il suddetto riferiva un orario di lavoro diverso da quello indicato in ricorso (ossia dichiarava che il ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 18.30), anche se poi precisava che “il magazzino doveva essere pronto già prima delle 9.00… però non so da che ora esattamente il lavoratore iniziasse a lavorare”.
Infine, il teste suddetto dichiarava che il magazzino era in un piano diverso da quello in cui egli lavorava e, pertanto, non incontrava sempre il ricorrente. Diversamente, la parte convenuta ha fornito la prova del proprio assunto con l'escussione dei testi e Testimone_4 Testimone_5
Ed invero, il primo teste, , dichiarava quanto segue: Testimone_4
“sono indifferente”.
Adr:”Non ho mai lavorato per la . Controparte_1
Adr:”Ho lavorato dal 2012 al 2018 per una società denominato Witron, poi dal
2018 ho lavorato, per qualche mese, per la VG Work, successivamente, dal 2019 al 2021, non ho lavorato, dal 2022 ho lavorato per le società Edili srl per la quale tuttora lavoro”.
Adr:”La società Edili acquista prodotti, tipo condizionatori, dalla CP_1
solo dal 2023, più o meno febbraio”.
[...]
Adr:”Io non ho contezza che il sig. sia dipendente della Pt_1 CP_1
io ho avuto rapporti commerciali con il ricorrente nel 2019, in quanto, in
[...] quell'anno, io ho acquistato un appartamento sito in Casoria alla via Kennedy e mi rivolsi a lui per farlo eseguire lavori di ristrutturazione edili”.
Adr:”In quell'anno il ricorrente si presentò come persona fisica ma non come titolare di ditta individuale, né tantomeno come dipendente della CP_1
.
[...]
Adr:”Il ricorrente ha eseguito regolarmente e personalmente questi lavori dall'inizio 2019 fino alla fine dell'aprile 2019”.
Adr:”Dopodiché non ho avuti più rapporti commerciali, preciso che mi rivolsi al ricorrente in quanti dal 2012 al 2018 lavoravamo nello stesso parco commerciale sito in Casavatore”.
Adr:”Preciso che, dal 2012 al 2018, io lavoravo per Witron, mentre il ricorrente lavorava per tale sig. che io conosceva personalmente, in quanto Persona_2 era lui, insieme anche al ricorrente, che si occupavano della manutenzione e della ristrutturazione dei capannoni del complesso commerciale”.
Adr:”Preciso che, in quell'epoca, il ricorrente svolgeva mansioni di tipo operaio edile”.
Adr:”Ricordo che non ci vedevamo tutti i giorni ma diciamo spesso e in modo continuativo”.
Adr:”Non so gli orari di lavoro del ricorrente nel suddetto periodo”.
L'altro teste, , dichiarava quanto segue: “sono indifferente”. Testimone_5
Adr:”Lavoro per la società convenuta dal 2016 in qualità di addetto al magazzino”. Testi
”Conosco il ricorrente dal 2017 in quanto, in quell'epoca, fece dei lavori di manutenzione ad una parete del nostro magazzino, nel senso che provvide a tinteggiare una parete che era umida in quanto, a quell'epoca, il ricorrente era il manutentore del complesse delle aziende, in cui è situata la sede della società ossia in Casavatore”.
Adr:”Escludo che il ricorrente dal 2017 al 2019 abbia lavorato come addetto al magazzino, nel luglio del 2019 venne assunto dalla società convenuta in qualità di addetto al magazzino dove ha lavorato fino al 15 gennaio 2022 epoca in cui, il ricorrente, dinanzi a me e a e a e alla Controparte_5 Persona_3 rappresentate legale della società, comunicò di dover accompagnare la moglie in
Romania e che sarebbe ritornato il lunedì successivo, cosa che in realtà non avvenne”.
Adr:”A questo punto il mio collega gli mandava messaggi per Controparte_5 capire cosa stesse succedendo e solo il 28 gennaio rispose che sarebbe rientrato di lì a poco e infatti rientrò il 29 gennaio, al rientro la titolare chiese se avesse effettuato il tampone in quanto noi altri dipendenti non eravamo vaccinati;
il ricorrente rispose di non avere il tampone e quindi la titolare gli impedì l'ingresso e gli disse che doveva effettuare il tampone per poter rientrare;
il giorno successivo venimmo a conoscenza che il ricorrente era positivo al covid e da quel momento io non l'ho più visto. ”.
Adr:”Io e il ricorrente avevamo lo stesso orario di lavoro dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì con un' ora di pausa, il sabato lavoravamo dalle 9.00 alle 14.00; spesso, nel periodo inziale, cioè fino al 2020, però capitava che il ricorrente andasse via prima delle 17.00 perché effettuava i lavori di manutenzione, ciò so perché l'ho visto personalmente;
durante il covid, sia io che il ricorrente, abbiamo sempre lavorato e posso riferire che dopo il covid il ricorrente ha rispettato gli orari e non andava più via prima delle 17.00”.
Adr:”Sia io che il ricorrente e tutti gli altri dipendenti avevamo 18 giorni di ferie regolarmente retribuite che godevamo nel mese di agosto, durante l'anno non avevamo altri periodi di ferie”.
Adr:”Nei 18 giorni in cui siamo in ferie la società è chiusa”.
Adr:”L'orario di lavoro degli addetti alla vendita era diverso dal nostro e cioè andava dalle 9.00 alle 18.30 e il sabato non lavoravano”. In conclusione, stante la genericità dalle deposizioni dei testi di parte attorea contrastate dalla precisione di quelli di parte convenuta, non può essere accolta la domanda relativa delle differenze retributive ordinarie e straordinarie.
In merito alla richiesta di pagamento del t.f.r., va precisato che la convenuta ha assolto al suo onere della prova del pagamento, con bonifici di cui produceva copia.
La prova del pagamento del t.f.r. può evincersi, inoltre, dalle buste paga in atti, posto che esse sono tutte regolarmente firmate e parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione, né tantomeno ha disconosciuto la firma.
In ordine alla domanda relativa alle ferie non godute, parimenti essa è infondata, posto che il ricorrente non ha assolto al suo onere della prova, ex art. 2697 c.c., atteso che nessuno dei testi escussi ha fornito validi elementi a sostegno della sua richiesta per tale titolo.
Infine, quanto alla modalità di cessazione del rapporto di lavoro, va precisato che, il caso in questione, rientra nell'ambito del licenziamento per giusta causa per plurime assenze ingiustificate.
Orbene, la società ha dimostrato la giusta causa del licenziamento impugnato, stante l'assenza ingiustificata protratta nei due diversi periodi così come contestati puntualmente nelle lettere disciplinari del 25.1.2022 e del 17.2.2022.
A tale riguardo, la Cassazione civile, Sez. Lavoro, con sentenza n. 6140 del 7 marzo 2025 ha stabilito il limite che il datore di lavoro è tenuto a tollerare nel caso di lavoratore che si assenti ripetutamente e per ingiustificati motivi.
Qualora il comportamento del lavoratore sia talmente scorretto e grave da minare la fiducia su cui si fonda il rapporto lavorativo, sostiene la Corte, appare assolutamente proporzionata la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa: l'atteggiamento del dipendente, infatti, pregiudica totalmente la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro.
Ed invero, il teste di parte convenuta, ha confermato l'assunto Testimone_5 sostenuto da quest'ultima circa le assenze del ricorrente, il quale, dal suo canto, nulla ha dedotto, né tantomeno comprovato in ordine alla giustificazione delle assenze contestate.
Con l'ordinanza n. 35402 del 01.12.2022, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento irrogato al dipendente per una giornata di assenza ingiustificata, se detto episodio si inserisce all'interno di un quadro di recidiva nella stessa mancanza, cosa che nella specie sussiste.
In conclusione, anche la domanda di impugnativa del licenziamento va rigettata.
Stante la qualità delle parti e la delicatezza delle questioni affrontate, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli il 24/06/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 24.6.2025, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 17015/2022 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. DE STEFANO PASQUALE, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e rappr.ta e difesa dall' avv. AINIS ALBERTO, con cui elett.te Controparte_1 domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 28.9.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 1.9.2018 al 14.3.2022, per la società , presso la sede CP_2 lavorativa sita in viale delle industrie n.35 Casavatore (NA) con mansioni di operaio;
che per il periodo dal 1.9.2018 al 1.7.2019, lavorava in assenza di un contratto di lavoro e svolgeva le mansioni di operaio con orario di lavoro dalle 7 alle 18.30 con 30 minuti di pausa dal lunedì al venerdì, percependo una paga giornaliera di € 80,00; che, dal 1.7.2019 al 31.12.2019, veniva regolarizzato dalla società con contratto di lavoro a tempo determinato, Controparte_3 successivamente dal 13.01.2020 detto contratto veniva trasformato a tempo indeterminato, con qualifica di operaio –commesso di magazzino addetto alle vendite all'ingrosso- sempre presso la sede lavorativa di viale delle Industrie n.35,
Casavatore (NA); che, durante tale periodo di lavoro, osservava un orario di lavoro di 11 ore giornaliere, dalle 7 alle 18,30, con 30 minuti di pausa, per 5 giorni a settimana, oltre al sabato dalle ore 7 alle 15; per l'intero periodo lavorativo non godeva di nessun giorno di ferie;
che , in data 29.1.2022, la soc. Controparte_3 gli negava la possibilità di accedere al luogo di lavoro, senza alcuna motivazione;
che ,il giorno seguente, lo stesso, in quanto positivo al Covid 19, si assentava da lavoro per motivi di saluti inviando alla convenuta regolare certificato fino alla data del 9.2.2022; che, in data 10.2.2022, si presentava regolarmente presso il luogo di lavoro e, di nuovo, per ragioni non note, gli veniva inibito l'accesso; che visto il ripetuto impedimento ad accedere al luogo di lavoro, in data 18.2.2022, diffidava la società convenuta al fine di accedere al luogo di lavoro;
che, con pec del 3.3.2022, la società comunicava che l' assenza non giustificata dal 17 al 28 gennaio;
che nessuna contestazione gli era mai stata fatta fino ad allora, né la società aveva mai comunicato le motivazioni di tale comportamento;
che, in data
14.3.2022, la soc. gli comunicava la risoluzione del rapporto Controparte_1 di lavoro con decorrenza dal 14.3.2022 con motivazione formale – licenziamento disciplinare per giusta causa;
che, con con raccomandata del 15.3.2022, impugnava il licenziamento comunicato dalla;
tale Controparte_3 impugnazione rimaneva senza riscontro da parte della convenuta la quale non forniva nessuna spiegazione in merito alle ragioni del licenziamento. Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)- accertare rendendone declaratoria, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel modo meglio specificato in premessa con riferimento al periodo, ai giorni ed agli orari di lavoro, alle differenze retributive, allo straordinario non versato, al tfr e alle ferie non godute. 2) accertare l'illegittimità dell'impugnato licenziamento in quanto non sorretto da giusta causa o giustificato motivo e pertanto condannare la Controparte_4 al versamento in favore del ricorrente dell'indennità siccome prevista dal d.lgs.
[...]
23/2005 delle cosidette “tutele crescenti”, che vorrà determinare l'on.le giudicante tenendo conto oltre ai criteri di anzianità di servizio anche del comportamento e delle condizioni delle parti nel rapporto di lavoro ( sentenza n. 194/2018 corte costituzionale). 3)- condannare, altresi, la soc. p.iva Email_1 P.IVA_1 sede legale in napoli alla via luca giordano 142, al pagamento, in favore del ricorrente, , per i titoli e le causali appena indicate ed innanzi meglio Parte_1 specificate della somma, al netto, di € 50.798,82 (e/o di quella somma maggiore
e/o minore eventualmente risultante anche all'esito di idonea ctu che si da ora si richiede) il tutto, comunque, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. 4)- condannare, inoltre, la società resistente all'integrazione, in favore del ricorrente, dei contributi assistenziali e previdenziali omessi e/o parzialmente corrisposti. con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo l'infondatezza e la temerarietà delle domande, nonché contestava i conteggi per chi chiedeva il rigetto.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Ed invero, osserva il giudicante che, la parte attrice, alla stregua di una valutazione analitica e complessiva delle risultanze processuali, orali e documentali, non ha offerto prova del proprio assunto, quanto all'orario di lavoro, al lavoro straordinario, al mancato pagamento del tfr e alle ferie non godute.
Ed invero il primo teste di parte ricorrente , dichiarava Testimone_1 quanto segue: “sono indifferente”. Adr:”Non ho causa in corso nei confronti della società convenuta”.
Adr:”Ho lavorato nel 2021, saltuariamente, presso gli uffici e garage della
[...]
non so se questi fossero di proprietà della società o di altri, Controparte_1 in qualità di muratore, tali lavori mi furono commissariato da un tale , Per_1 credo fosse un rappresentante della . Controparte_1
Adr:”Preciso che ho lavorato per 4/5 mesi ma solo per 3/4 giorni al mese”.
Adr:”Quando io ho iniziato a lavorare per la il ricorrente già Controparte_1 lavorava per questa società ed era addetto allo scarico dei camion pieni di elettrodomestici ed era lui che mi diceva ciò che dovevo fare”.
Adr:”Non so se il ricorrente ha cessato di lavorare nel 2021 o successivamente, non ricordo”.
Adr:”Il mio orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.00, mentre quello del ricorrente iniziava sempre alle 7.00 ma finiva più tardi di me, ossia alle
18,00; ciò so in quanto io attendevo la fine del lavoro del ricorrente per andare via insieme”.
Adr:”Non so quando il ricorrente abbia iniziato a lavorare per la società”.
Adr:”Né so le modalità di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente”.
Adr:”Non so quanto percepisse il ricorrente mensilmente”.
Adr:”Era il sig. che dava gli ordini al ricorrente e poi il ricorrente li dava a Per_1 me”.
Adr:”Non ho mai visto il sig. pagare il ricorrente”. Per_1
Adr:”Il luoghi in cui io ho lavorato nel 2021 saltuariamente si trovavano tutti in
Casavatore”.
Il secondo teste di parte ricorrente , dichiarava quanto Testimone_2 segue : “sono indifferente”. Testi
”Ho lavorato per la società dall'inizio 2020, se ben ricordo, fino a CP_1 febbraio 2022”.
Adr:”Non ho causa in corso nei confronti della convenuta mi sono dimesso volontariamente e alla cessazione del rapporto ho ricevuto tutto quanto mi spettava”.
Adr:”Quando io ho iniziato a lavorare già ho trovato in loco il ricorrente”.
Adr:”Quando io ho cessato di lavorare il ricorrente non lavorava più da qualche mese, non so le motivazione della cessazione del suo rapporto di lavoro”.
Adr:”Io ero addetto al reparto vendite”.
Adr:”Il ricorrente era addetto al magazzino”.
Adr:”Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.30 con un'ora di spacco”. Adr:”Preciso che il ricorrente sicuramente lavorava nel mio stesso orario di lavoro;
tuttavia, preciso che il magazzino doveva essere pronto già prima delle 9.00 perché poi potesse operare l'attività poi successiva di consegna e di vendita della merce, però non so da che ora esattamente il lavoratore iniziasse a lavorare”.
Adr:”L'orario di uscita era invece uguale per tutti i dipendenti, ciò so che valeva anche per il ricorrente perché quasi tutti i giorni ci incontravamo a quell'ora”.
Adr:”Preciso che il magazzino era in un piano diverso da quello in cui io lavoravo, ossia il magazzino era nel piano sottostante al mio ”.
Adr:”Anche se non ci vedevamo tutti i giorni, tuttavia, vi era una comunicazione diretta con i due reparti anche se non sempre con il ricorrente, se ben ricordo, vi erano 4 addetti al magazzino”.
Adr:”Personalmente talvolta ho lavorato anche di sabato e talvolta incontravo il ricorrente anche se non posso dire di averlo incontrato sempre perché al magazzino vi erano anche altri addetti”.
A riprova di ciò che si è predetto vanno analizzate le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Ebbene, il teste , escusso all'udienza del 7.5.2024, dichiarava di Testimone_1 aver lavorato nel 2021 “saltuariamente” per “3/4 giorni al mese” e complessivamente per circa “3/4 mesi” presso i locali della resistente, in qualità di muratore…” pertanto, nulla poteva evidentemente conoscere dei fatti oggetto di lite relativi al dedotto periodo di lavoro ben più lungo dal settembre 2018 al marzo
2022, oltre al fatto che la sua deposizione è caratterizzata da una genericità e da una vaghezza nei ricordi…”non so quando il ricorrente abbia iniziato a lavorare per la società”…”né so le modalità di cessazione del rapporto del ricorrente”… “non so quanto percepisse il ricorrente mensilmente”, e, come tale, non particolarmente rilevante ai fini di causa.
Inoltre, anche la deposizione del secondo teste è risultata insufficiente a dimostrare l'assunto attoreo quanto all'orario di lavoro, considerato che il suddetto riferiva un orario di lavoro diverso da quello indicato in ricorso (ossia dichiarava che il ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 18.30), anche se poi precisava che “il magazzino doveva essere pronto già prima delle 9.00… però non so da che ora esattamente il lavoratore iniziasse a lavorare”.
Infine, il teste suddetto dichiarava che il magazzino era in un piano diverso da quello in cui egli lavorava e, pertanto, non incontrava sempre il ricorrente. Diversamente, la parte convenuta ha fornito la prova del proprio assunto con l'escussione dei testi e Testimone_4 Testimone_5
Ed invero, il primo teste, , dichiarava quanto segue: Testimone_4
“sono indifferente”.
Adr:”Non ho mai lavorato per la . Controparte_1
Adr:”Ho lavorato dal 2012 al 2018 per una società denominato Witron, poi dal
2018 ho lavorato, per qualche mese, per la VG Work, successivamente, dal 2019 al 2021, non ho lavorato, dal 2022 ho lavorato per le società Edili srl per la quale tuttora lavoro”.
Adr:”La società Edili acquista prodotti, tipo condizionatori, dalla CP_1
solo dal 2023, più o meno febbraio”.
[...]
Adr:”Io non ho contezza che il sig. sia dipendente della Pt_1 CP_1
io ho avuto rapporti commerciali con il ricorrente nel 2019, in quanto, in
[...] quell'anno, io ho acquistato un appartamento sito in Casoria alla via Kennedy e mi rivolsi a lui per farlo eseguire lavori di ristrutturazione edili”.
Adr:”In quell'anno il ricorrente si presentò come persona fisica ma non come titolare di ditta individuale, né tantomeno come dipendente della CP_1
.
[...]
Adr:”Il ricorrente ha eseguito regolarmente e personalmente questi lavori dall'inizio 2019 fino alla fine dell'aprile 2019”.
Adr:”Dopodiché non ho avuti più rapporti commerciali, preciso che mi rivolsi al ricorrente in quanti dal 2012 al 2018 lavoravamo nello stesso parco commerciale sito in Casavatore”.
Adr:”Preciso che, dal 2012 al 2018, io lavoravo per Witron, mentre il ricorrente lavorava per tale sig. che io conosceva personalmente, in quanto Persona_2 era lui, insieme anche al ricorrente, che si occupavano della manutenzione e della ristrutturazione dei capannoni del complesso commerciale”.
Adr:”Preciso che, in quell'epoca, il ricorrente svolgeva mansioni di tipo operaio edile”.
Adr:”Ricordo che non ci vedevamo tutti i giorni ma diciamo spesso e in modo continuativo”.
Adr:”Non so gli orari di lavoro del ricorrente nel suddetto periodo”.
L'altro teste, , dichiarava quanto segue: “sono indifferente”. Testimone_5
Adr:”Lavoro per la società convenuta dal 2016 in qualità di addetto al magazzino”. Testi
”Conosco il ricorrente dal 2017 in quanto, in quell'epoca, fece dei lavori di manutenzione ad una parete del nostro magazzino, nel senso che provvide a tinteggiare una parete che era umida in quanto, a quell'epoca, il ricorrente era il manutentore del complesse delle aziende, in cui è situata la sede della società ossia in Casavatore”.
Adr:”Escludo che il ricorrente dal 2017 al 2019 abbia lavorato come addetto al magazzino, nel luglio del 2019 venne assunto dalla società convenuta in qualità di addetto al magazzino dove ha lavorato fino al 15 gennaio 2022 epoca in cui, il ricorrente, dinanzi a me e a e a e alla Controparte_5 Persona_3 rappresentate legale della società, comunicò di dover accompagnare la moglie in
Romania e che sarebbe ritornato il lunedì successivo, cosa che in realtà non avvenne”.
Adr:”A questo punto il mio collega gli mandava messaggi per Controparte_5 capire cosa stesse succedendo e solo il 28 gennaio rispose che sarebbe rientrato di lì a poco e infatti rientrò il 29 gennaio, al rientro la titolare chiese se avesse effettuato il tampone in quanto noi altri dipendenti non eravamo vaccinati;
il ricorrente rispose di non avere il tampone e quindi la titolare gli impedì l'ingresso e gli disse che doveva effettuare il tampone per poter rientrare;
il giorno successivo venimmo a conoscenza che il ricorrente era positivo al covid e da quel momento io non l'ho più visto. ”.
Adr:”Io e il ricorrente avevamo lo stesso orario di lavoro dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì con un' ora di pausa, il sabato lavoravamo dalle 9.00 alle 14.00; spesso, nel periodo inziale, cioè fino al 2020, però capitava che il ricorrente andasse via prima delle 17.00 perché effettuava i lavori di manutenzione, ciò so perché l'ho visto personalmente;
durante il covid, sia io che il ricorrente, abbiamo sempre lavorato e posso riferire che dopo il covid il ricorrente ha rispettato gli orari e non andava più via prima delle 17.00”.
Adr:”Sia io che il ricorrente e tutti gli altri dipendenti avevamo 18 giorni di ferie regolarmente retribuite che godevamo nel mese di agosto, durante l'anno non avevamo altri periodi di ferie”.
Adr:”Nei 18 giorni in cui siamo in ferie la società è chiusa”.
Adr:”L'orario di lavoro degli addetti alla vendita era diverso dal nostro e cioè andava dalle 9.00 alle 18.30 e il sabato non lavoravano”. In conclusione, stante la genericità dalle deposizioni dei testi di parte attorea contrastate dalla precisione di quelli di parte convenuta, non può essere accolta la domanda relativa delle differenze retributive ordinarie e straordinarie.
In merito alla richiesta di pagamento del t.f.r., va precisato che la convenuta ha assolto al suo onere della prova del pagamento, con bonifici di cui produceva copia.
La prova del pagamento del t.f.r. può evincersi, inoltre, dalle buste paga in atti, posto che esse sono tutte regolarmente firmate e parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione, né tantomeno ha disconosciuto la firma.
In ordine alla domanda relativa alle ferie non godute, parimenti essa è infondata, posto che il ricorrente non ha assolto al suo onere della prova, ex art. 2697 c.c., atteso che nessuno dei testi escussi ha fornito validi elementi a sostegno della sua richiesta per tale titolo.
Infine, quanto alla modalità di cessazione del rapporto di lavoro, va precisato che, il caso in questione, rientra nell'ambito del licenziamento per giusta causa per plurime assenze ingiustificate.
Orbene, la società ha dimostrato la giusta causa del licenziamento impugnato, stante l'assenza ingiustificata protratta nei due diversi periodi così come contestati puntualmente nelle lettere disciplinari del 25.1.2022 e del 17.2.2022.
A tale riguardo, la Cassazione civile, Sez. Lavoro, con sentenza n. 6140 del 7 marzo 2025 ha stabilito il limite che il datore di lavoro è tenuto a tollerare nel caso di lavoratore che si assenti ripetutamente e per ingiustificati motivi.
Qualora il comportamento del lavoratore sia talmente scorretto e grave da minare la fiducia su cui si fonda il rapporto lavorativo, sostiene la Corte, appare assolutamente proporzionata la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa: l'atteggiamento del dipendente, infatti, pregiudica totalmente la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro.
Ed invero, il teste di parte convenuta, ha confermato l'assunto Testimone_5 sostenuto da quest'ultima circa le assenze del ricorrente, il quale, dal suo canto, nulla ha dedotto, né tantomeno comprovato in ordine alla giustificazione delle assenze contestate.
Con l'ordinanza n. 35402 del 01.12.2022, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento irrogato al dipendente per una giornata di assenza ingiustificata, se detto episodio si inserisce all'interno di un quadro di recidiva nella stessa mancanza, cosa che nella specie sussiste.
In conclusione, anche la domanda di impugnativa del licenziamento va rigettata.
Stante la qualità delle parti e la delicatezza delle questioni affrontate, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli il 24/06/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo