Articolo 49 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 48Articolo 57
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22 marzo 1913
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16 giugno 1976
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22 marzo 2023
Art. 49. ((Il notaio deve essere certo dell'identita' personale delle parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

In caso contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni)) .
Entrata in vigore il 22 marzo 2023
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