Art. 49. ((Il notaio deve essere certo dell'identita' personale delle parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.
In caso contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni)) .
In caso contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni)) .