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22 marzo 1913
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16 giugno 1976
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22 marzo 2023
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Art. 49. ((Il notaio deve essere certo dell'identita' personale delle parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.
In caso contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni)) .
In caso contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni)) .
Commentari • 14
- 1. RESPONSABILITA’ NOTAIO: il dovere di diligenza non si esaurisce nella consultazione carta di identitàAvv. Antonio De Simone · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2017 · 10.228655
[…] L'ordinamento notarile del 1913 prevedeva, nella sua originaria formulazione, all'art. 49 della legge n. 89 del 1913, che il notaio dovesse essere “personalmente certo” dell'identità personale delle parti. […]
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Giurisprudenza • 105
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2017, n. 11767Provvedimento: […] Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 49 della legge 89/1913 e ss. mm.. 3 Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti. […]Leggi di più...
- necessità·
- convincimento del notaio sulla base di elementi idonei secondo la diligenza professionale·
- stipulazione di atto pubblico·
- accertamento dell’identità personale degli stipulanti·
- mera acquisizione di carta di identità o documento equipollente·
- fattispecie·
- insufficienza·
- notariato·
- responsabilita' professionale