Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 108/2023 R.g.a.c
TRA
L'Avvocato nato a [...] il [...], c.f: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da stesso
-appellante-
E
Il , con sede in Siracusa nel viale Zecchino n. 95, c. f: Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Cro, per procura in atti
-appellato-
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...],c.f: , rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_2 difesa dall'Avv. Marcello Spagna, per procura in atti appellata-
Procedimento riunito iscritto al n. 130/2023 R.g.a.c.
TRA
nata a [...] il [...], c. f: , rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_3 difesa dall'Avv. Marcello Spagna, per procura in atti
-appellante-
E
Il con sede in Siracusa nel viale Zecchino n. 95, c.f: Controparte_1
, in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Cro, per procura in atti
1
E
L'Avvocato nato a [...] il [...], c.f: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da stesso
-appellato-
^^^^^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.3.2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6.12.2019, ed il coniuge citavano Controparte_2 Parte_1 davanti al Tribunale di Siracusa il con sede in Siracusa Controparte_1
nel viale Zecchino n.95 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere del 25 settembre 2018 e l'8 novembre 2018 assunte dai Condomini del Condominio ex Inail di , in forza CP_1 Controparte_3 delle quali l'Amministratore si accinge a richiedere coattivamente il pagamento delle quote deliberate perché palesemente nulle. Nel merito, dichiarare nulle o, con qualsiasi altra formula, prive di efficacia le delibere suddette perché assunte senza che l'avviso di convocazione fosse stato notificato a e ad e senza che a questi Parte_1 Persona_1
siano stati notificati i verbali delle dette delibere .In subordine, che si profila solo per scrupolo di difesa, ritenere e dichiarare che né né manifestarono il Parte_1 Persona_1
loro consenso né alla installazione dell'impianto ascensore né all'approvazione della tabella millesimale di ripartizione delle spese di realizzazione e gestione dell'ascensore. Proprio
nel corso dell'Assemblee in cui fu presente e, specie in quella del 16.10.2018, Parte_1 manifestò il suo totale dissenso all'approvazione della specifica tabella di ripartizione delle spese di ascensore ed all'installazione dell'ascensore stesso trattandosi di innovazione gravosa e voluttuaria che non avrebbe fornito alcun servizio all'appartamento di sua proprietà posto a piano rialzato. Ritenere, conseguentemente, nulle tutte le determinazioni assembleari che pongono a carico di e i costi per la Parte_1 Persona_1 installazione dell'impianto dell'ascensore e, nella prospettiva, anche i costi di gestione. Con vittoria di spese e compensi”
Illustravano gli attori di aver acquistato in data 13.3.2015, nell'ambito di una vendita giudiziaria, un appartamento posto al piano rialzato dell'edificio Condominiale convenuto, formato da ulteriori quattro piani e sprovvisto di impianto ascensore;
che in seguito al loro acquisto, altri condomini avevano iniziato a valutare la possibilità di realizzare un impianto di
2 ascensore utilizzando il vano già predisposto dal costruttore;
che per le caratteristiche del
Condominio, di piccole dimensioni e con poche spese gestionali, non si erano curati all'inizio, di verificare il regolare svolgimento delle assemblee condominiali tant'è che nessun avviso di convocazione era stato inoltrato all'attrice e soltanto alcuni erano stati indirizzati all'attore.
Deducevano che il nelle occasioni in cui aveva partecipato alle assemblee Pt_1
condominiali aveva avuto modo di verificare che era prassi del Condominio non redigere i verbali contestualmente alla riunione;
che i verbali venivano redatti soltanto dall'Amministratore, sulla base di appunti presi durante l'assemblea, che però non venivano fedelmente sintetizzati nei successivi verbali assembleari e che non era infrequente che gli interventi dei singoli condomini, venissero riportati nei verbali in modo travisato e, a volte, anche non riportati. Riferivano che l'attore durante l'assemblea tenutasi il 28.4.2016, aveva appreso che era intenzione di alcuni condomini, proprietari degli appartamenti posti ai piani superiori, realizzare un impianto di ascensore e sebbene tale argomento non era all'ordine del giorno in quell'occasione, l'assemblea aveva comunque deliberato la costituzione di un fondo spese per il finanziamento del futuro impianto ascensore, disponendo a carico di ciascun condominio il versamento della quota di € 3.000,00; che a tale decisione si era opposto il sia perché non aveva alcun interesse all'istallazione dell'impianto ascensore, in Pt_1 quanto il suo appartamento si trovava al piano rialzato ed anche perché non condivideva l' accantonamento di un fondo spese uguale per tutti i condomini, e per questo in detta occasione aveva chiesto all'assemblea che venissero predisposte le tabelle millesimali.
Deducevano di non aver versato l'acconto e poiché detto argomento non era stato più riproposto, avevano inizialmente dedotto che gli altri condomini avessero desistito dal proposito di installare l'ascensore e ciò fino a quando nel 2018, l'amministratore del
Condominio aveva indetto una serie di assemblee al fine specifico di coinvolgere anche gli attori nella realizzazione dell'ascensore e di renderli partecipi alle spese fornendo il corrispondente vantaggio agli altri condomini che avrebbero beneficiato della riduzione degli esborsi per l' allestimento e la manutenzione dell'ascensore. Per tale motivo deducevano che
“con le delibere rispettivamente assunte il 20/3/2018, il 25/9/2018,il 16/10/2018 e l'8/11/2018 hanno pensato di farli apparire consenzienti alla realizzazione dell'impianto ascensore con delibere separate in modo da rendere confuso il momento dell'effettiva approvazione”.
Producevano i verbali delle assemblee condominiali del 28.04.2016; del 20.3.2018; del
25.09.2018; del 16.10.2018; dell' 8.11.2018.
Si costituiva il contestando la domanda e la dedotta invalidità delle due delibere CP_1 impugnate evidenziando che l'avviso di convocazione per l'assemblea del 25.9.2018 era stato trasmesso via pec al in data 17.9.2018; che, il relativo verbale assembleare di Pt_1
3 approvazione, era stato comunicato al con email del 3.10.2018, pertanto gli attori Pt_1
erano decaduti dalla facoltà di impugnare tale delibera. Aggiungeva che anche la delibera delll'8.11.2018 era valida e spiegava le ragioni per le quali era inesatta l' opposta narrazione dei fatti in quanto il , come poteva evincersi dalle delibere che produceva del CP_1
4.6.2013;del 1.4.2014 e dell'8.7.2014, aveva già precedentemente deliberato la realizzazione dell'ascensore tant'è che nell'assemblea del 20.3.2018 alla presenza del erano stati Pt_1
vagliati i preventivi presentati dalle svariate ditte interpellate ( poi definitivamente scelta nella seduta del 25.9.2018) senza che l'attore avesse obiettato nulla in contrario. Illustrava il
Condominio che il OD era stato presente anche nell'assemblea del 28.4.2016 quando era stato deliberato la costituzione del fondo per finanziare la realizzazione dell'ascensore, con un contributo individuale di € 3.000.,00, che detta delibera non era stata impugnata dagli attori così come non avevano impugnato l'altra delibera, quella approvata il 16.10 2018 con la quale alla presenza del e con il suo voto favorevole erano state approvate Pt_1 all'unanimità le tabelle millesimali contenenti anche la tabella di ripartizione delle spese relative all'ascensore.Per quanto esposto deduceva il inammissibile CP_1
l'impugnazione della delibera dell'8.11.2018 in quanto si limitava a ripartire le spese secondo le tabelle già vigenti e, a dare mandato all'amministratore di stipulare il contratto di fornitura e posa dell'ascensore con la ditta che era stata già individuata con la delibera del 25.9.2018, dalla cui impugnazione gli attori erano decaduti. Dopo l'espletamento della mediazione obbligatoria, fallito il tentativo di conciliazione, l'attrice depositava in data 26.3.2019 comparsa di costituzione con un nuovo procuratore “insistendo nelle domande, eccezioni e deduzioni già spiegate nel corso del giudizio”. Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, con la prima memoria illustrava le ragioni e Controparte_2 lo scopo che l'avevano spinta a separare la propria posizione processuale dal marito, nei termini seguenti: Senza entrare nel merito delle comunicazioni che il convenuto CP_1
sostiene di aver dato al queste non riguardano certamente la concludente, Pt_1 [...]
e le affermazioni del sono del tutto destituite di fondamento. La CP_2 CP_1
è comproprietaria indivisa di un appartamento posto al piano terra (rialzato ) e, come CP_2 tale, avrebbe avuto il diritto di ricevere “personalmente “, nelle forme di legge, le comunicazioni di convocazione delle riunioni assembleari con il relativo ordine del giorno e, in caso di sua assenza in sede di Assemblea, sempre nelle forme di legge, avrebbe dovuto ricevere la copia delle relative deliberazioni. La concludente, senza timore di smentita, non ha mai ricevuto nulla. Oggi, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal CP_1
convenuto, può legittimamente impugnare e richiedere l'annullamento, come con il presente giudizio ha impugnato e richiesto, delle delibere assunte nel corso delle Assemblee
4 Condominiali del 28/4/2016 – 20/3/2018 –25/9/2018 – 16/10/2018 – 8/11/2018 con le quali il ha sostenuto sia stata approvata, ex novo, la realizzazione di un'innovazione CP_1 molto gravosa, quale l'istallazione di un ascensore e siano state approvate tabelle millesimali che addossano alla concludente sia il costo di realizzazione e manutenzione dell'impianto sia
i costi di giornaliero esercizio. Le deliberazioni impugnate sono state assunte dagli altri condomini con il preciso intento di addossare alla concludente costi che sapevano da Lei non dovuti, essendo questa comproprietaria di un appartamento che si trova sul medesimo piano da cui parte l'ascensore, così che questo non fornisce a lei alcun servizio. Poiché le delibere impugnate, tutte assunte, nell'assenza della concludente a causa delle mancate comunicazioni, sono illegittime nella forma e nel merito, e sono, comunque, frutto di una palese violazione delle norme che regolano i rapporti condominiali o di errore, perché addossano alla concludente il pagamento di una gravosa innovazione cui questa si oppone perché per Lei palesemente inutile in quanto l'immobile di sua proprietà non può fruirne,
precisa le conclusioni come segue: PIACCIA AL TRIBUNALE DI Controparte_2
SIRACUSA, Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva delle delibere assunte dall'Assemblea dei
Condomini del di Viale Zecchino n. 95 il 28/4/2016 – Controparte_1
20/3/2018 – 25/9/2018 – 16/10/2018 – 8/11/2018 in forza delle quali l'Amministratore del
Condominio ha richiesto il pagamento di somme certamente deliberate in violazione di legge.Nel merito dichiarare nulle o, con qualsiasi altra statuizione, prive di efficacia le delibere sopra indicate perché assunte senza che l'avviso di convocazione fosse stato notificato alla concludente e senza che le fossero mai stati notificati i verbali di Assemblea per metterla a conoscenza di quanto illegittimamente operato dagli altri condomini ai suoi danni, avendole addossato, in violazione di legge, le gravosissime spese di realizzazione, manutenzione ed esercizio di un impianto di ascensore da realizzare ex novo pur essendo consapevoli che detto impianto non svolge per l'immobile di sua proprietà, sito a piano terra, alcun utile servizio”.
Con la prima memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc l'attore, deduceva: non documentate da parte del le prescritte comunicazioni per l'assemblea CP_1 dell'8.11.2018; irrituali ed invalide le comunicazioni per l'assemblea del 25.9.2011.
Deduceva al riguardo che in violazione dell'art.66 disp. di att. cc, il per le CP_1 comunicazione riguardanti l'assemblea tenutasi il 25.9.2018 non aveva documentato l'effettiva ricezione da parte del della convocazione poiché aveva prodotto soltanto Pt_1
copia della ricevuta di consegna della pec. che da sola non era insufficiente a dimostrare l'effettiva conoscenza della convocazione da parte del destinatario;
anche il verbale di
5 assemblea del 25.9.2018 era stato trasmesso irritualmente, via email, modalità quest'ultima che non rientrava tra quelle ammesse;
negava di aver ricevuto il verbale. Per tali motivi ha chiesto: preliminarmente sospendere la efficacia esecutiva delle delibere assunte dall'Assemblea dei Condomini del Controparte_4 il28/4/2016;20/3/2018;25/9/2018;16/10/2018;8/11/2018in quali l'amministratore Parte_2
del Condominio ha richiesto il pagamento delle somme deliberate per la realizzazione dell'impianto ascensore. Nel Merito, dichiarare nulle o, con qualsiasi altra statuizione, prive di efficacia le delibere impugnate perché assunte senza che né gli avvisi di convocazione né i relativi verbali di assemblea fossero stati mai ritualmente notificati a In Parte_1
subordine, che si profila solo per scrupolo di difesa, ritenere e dichiarare che Parte_1 non manifestò mai consenso né all'istallazione dell'impianto ascensore né all'approvazione della tabella millesimale di ripartizione delle spese di realizzazione e gestione dell'impianto ascensori.”
Con la seconda memoria istruttoria, l'attore ha articolato richiesta di prova testimoniale per provare che i verbali delle assemblee condominiali prodotte in causa non erano stati redatti nel corso delle riunioni bensì, successivamente, dall'Amministratore che poi non li aveva sottoposti alle successive ratifiche da parte dei condomini, mentre, l'attrice ribadiva che con le delibere impugnate il , a maggioranza, aveva approvato l'innovazione CP_1
voluttuaria e gravosa senza averla personalmente avvisata e coinvolta nella decisione. Il,
, con la seconda memoria istruttoria deduceva inammissibile in quanto nuova la CP_1 domanda dell'attore di estendere l'impugnazione e l'esame di validità anche alle altre delibere non indicate e specificatamente impugnate con l'atto di citazione. All'udienza del 7.9.2020 veniva espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore ed è stato richiesto al Condominio di esibire i verbali delle assemblee firmati dall'Amministratore. Adempiuta tale incombenza, la causa veniva decisa dal Tribunale con la sentenza n. 2420/2022 pubblicata il 12.12.2022 che dopo aver dichiarato inammissibile l'ampliamento dell'impugnazione anche alle delibere a assembleari assunte nelle sedute del 20.3.2018; 28.4.2018 e 16.10.2018, ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
in data 25.1.2023 al e ad , nel predetto giudizio, iscritto al n. CP_1 Controparte_2
108/2023 R.g.a.c., con udienza di prima trattazione fissata il 12.5.2023, si è costituito soltanto il che ha resistito ai motivi d'appello chiedendone il rigetto per infondatezza nel CP_1
merito. Frattanto ha proposto pure appello avverso la medesima sentenza Controparte_2
con atto di citazione notificato in data 27.1.2023 al e a Nel CP_1 Parte_1
predetto giudizio di appello iscritto al n. 130/2023 R.g.a.c., con udienza di prima trattazione
6 fissata per il 15.5.2023 si è costituito il resistendo alle ragioni dell'appello e la CP_1
Corte, all'udienza del 16.5.2023, ha rinviato il predetto giudizio all'udienza del 29.5.2023 ai fin della riunione con quello portante introitato da Riuniti di due procedimenti, Parte_1 all'udienza del 22.4.2024 la cause sono state poste in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 cpc ed seguito rimesse sul ruolo per la modifica del Collegio giudicante a seguito del trasferimento del Presiedente ad altro ufficio giudiziario. Alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 24.3.2025 i due giudizi sono stati posti in decisione con l'assegnazione dei termini di gg. 20 per il deposito di comparse conclusioni e di replica.
Conclusioni appellante principale: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che il
[...]
omise di notificare all'odierno concludente sia gli Avvisi di Convocazione Controparte_1
delle Assemblee poi svoltesi il 25/9/2018 ed 8/11/2018 sia le copie delle delibere lì assunte;
conseguentemente, ai sensi dell'art. 66 Disp. Att. C.C. e 1137 C.C. annullare le delibere come sopra impugnate con tutte le conseguenze di legge. In subordine, che si profila solo per scrupolo di difesa, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che
l'installazione ex novo dell'impianto ascensore costituisce, ai sensi dell'art. 1121 C.C. innovazione economicamente gravosa, voluttuaria per i motivi esposti in premessa, suscettibile di utilizzazione separata e priva di qualsiasi utilità per il concludente che manifestò sempre il suo dissenso;
conseguentemente, annullare le delibere impugnate che, illegittimamente ed in violazione dell'articolo citato, vollero addossargli sia il costo dell'istallazione sia il costo di gestione, piuttosto che esonerarlo da ogni spesa. Con vittoria di spese e compensi anche per il primo grado del giudizio”
Conclusioni appellante incidentale: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che il
[...]
di notificare alla odierna concludente sia gli Avvisi di Convocazione Controparte_5
delle Assemblee poi svoltesi il 25/9/2018 ed 8/11/2018 sia le copie delle delibere lì assunte;
conseguentemente, ai sensi dell'art. 66 Disp. Att. C.C. e 1137 C.C. annullare le delibere come sopra impugnate con tutte le conseguenze di legge. In via incidentale, ritenere e dichia rare che il convenuto non inviò mai all'appellante né gli avvisi di convocazione per CP_1
le Assemblee del 24/8/2016 –20/3/2018- 16/10/2018 né le copie delle delibere, conseguentemente dichiarare la loro inopponibilità all'appellante. In subordine, che si profila solo per scrupolo di difesa, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che l'installazione ex novo dell'impianto ascensore, di cui alle delibere impugnate, costituisce, ai sensi dell'art. 1121 C.C. innovazione economicamente gravosa, voluttuaria per
i motivi esposti in premessa, suscettibile di utilizzazione separata e priva di qualsiasi utilità
7 per la concludente;
conseguentemente, annullare le delibere impugnate che, illegittimamente ed in violazione dell'articolo citato, vollero addossarle sia il costo dell'istallazione sia il costo di gestione, piuttosto che esonerarla da ogni spesa. Con vittoria di spese e compensi anche per il primo grado del giudizio” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello Principale
Con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza per aver disatteso i precetti contenuti nell'art. 66 comma III° delle disp. att.cc e negli artt. 1136 e 1137 del cc e ritenuto valide le delibere impugnate, in quanto regolarmente comunicate e di conseguenza l'odierno appellante è stato dichiarato decaduto dalla facoltà di proporre impugnazione avverso le delibere assunte nelle assemblee del 25.9. 2018 e dell'8.11 2018 nonostante mancassero agli atti le prove che erano state eseguite le prescritte comunicazioni agli assenti tanto degli avvisi di convocazione delle assemblee che dei verbali di approvazione delle delibere.
Osserva la parte che nel grado precedente nulla aveva documentato il per provare CP_1
l'inoltro dell'avviso di convocazione per l'assemblea tenutasi l'8.11.2018 e nessuna prova è stata offerta per documentare l'avvenuta notifica del verbale contenenti i deliberati assunti dall'assemblea in detta seduta. Deduce l'appellante errata la sentenza anche sotto altro profilo in quanto lo ha dichiarato decaduto dalla facoltà di impugnare la predetta delibera dell'8/11/2018, nonostante l'impugnazione proposta era tempestiva, perché proposta nel termine di trenta giorni con atto di citazione notificato il 6/12/2018 .
In ordine all'altra delibera impugnata, quella assunta nella seduta del 25.9.2018, ribadisce l'appellante che quanto documentato dal non consentiva di ritenere adempiute le CP_1
formalità prescritte per le ragioni già indicate nel grado precedente che reitera.
Con il secondo motivo la parte denuncia la mancata applicazione degli artt. 1102 e 1221 e a tal fine precisa che sebbene la propria impugnazione aveva ad oggetto soltanto le delibere approvare nelle assemblee del 25/9/2018 e dell'8/11/2018,in corso di causa aveva domandato al Tribunale, seppur erroneamente come rilevato dal primo giudice, che venissero annullate anche le altre tre delibere del 24/8/2016 –20/3/2018- 16/10/2018 al solo fine di replicare alla difesa del che aveva prodotto altre delibere precedenti - diverse da quelle CP_1
impugnate- per suffragare la propria tesi che l'odierno appellante aveva già in precedenza espresso il proprio consenso alla realizzazione dell'impianto ascensore. Pertanto preme sottolineare all'appellante che la propria domanda di esame anche delle altre delibere, non formalmente impugnate, serviva soltanto a dimostrare che da quando nel 2015 era diventato condomino aveva sempre espresso la propria contrarietà a partecipare alla realizzazione
8 dell'impianto ascensore trattandosi di innovazione gravosa e voluttuaria, priva di utilità per sé.
Altra censura muove l'appellante alla sentenza per aver totalmente omesso di pronunciare, in violazione dell'art 112 cpc, sulla propria domanda formulata ai sensi dell'art 1221 cc, che riconosce ai condomini dissenzienti il diritto di non contribuire alle innovazioni gravose e voluttuarie senza per questo precludere agli altri condomini la possibilità di procedere all' installazione ex novo dell'impianto ascensore ex art. 1102 cc e nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 1120 e 1121cc. Precisa al riguardo che il primo giudice avrebbe “ totalmente ignorato che l'appellante avesse impugnato le delibere del 25/9/2018 ed 8/11.2018, con le quali il
aveva deciso, dopo tanti rinvii e perplessità, la installazione dell'ascensore e la CP_1
ripartizione delle spese, anche di gestione, a carico di tutti i condomini, perché detta installazione costituiva una innovazione economicamente gravosa, anche in relazione alle piccole dimensioni dell'edificio, voluttuaria, dopo sessant'anni dalla costruzione dell'edificio perché non mirata a superare barriere architettoniche ma solo a creare una comodità e la rivalutazione degli appartamenti dei piani superiori, suscettibile di utilizzazione separata e del tutto inutile per il suo appartamento il cui ingresso si trovava e si trova accanto a quello dell'ascensore”.
Conclude l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciare come richiesto sulla sussistenza delle condizioni per esonerare il da tutte le spese di impianto e di Pt_1 gestione dell'ascensore.
Appello incidentale
Con il primo motivo la parte deduce la violazione degli artt. 1136 e 1137 del cc in quanto sarebbero stati disattesi tutti i motivi che aveva addotto per dichiarare invalide le due delibere impugnate, riconducibili al difetto di notificazione dei rispettivi avvisi di convocazione e dei verbali contenenti le deliberazioni approvate nelle predette assemblee. Deduce la parte che il non soltanto non ha documentato con riferimento al solo CP_1 Pt_1 comproprietario indiviso dell'immobile, di aver correttamente proceduto a comunicare gli avvisi di convocazione e i successivi verbali ma ha anche totalmente omesso di documentare, come prescrive l'art 66 delle disp.att. del cc, che tali comunicazione erano state eseguite anche nei propri confronti, nonostante avesse già dedotto in citazione di non aver mai ricevuto personalmente alcuna comunicazione da parte del e tale specifica doglianza CP_1 rendeva annullabili le delibere impugnate poiché i termini per l'impugnazione ex art 1137 del cc decorrono dal ricevimento delle copie della delibere adottate . Deduce la parte che tale errore della sentenza deriva dalla disattenzione mostrata dal giudice di prime cure nei confronti della propria posizione processuale che è diversa e distinta da quella del Pt_1
9 come ulteriormente aveva voluto rimarcare attraverso la distinta costituzione in giudizio effettuata a segnalazione che la propria posizione era diversa rispetto a quella del proprio coniuge- comproprietario. Osserva la parte che il giudice di prime cure non ha considerato che a seguito della riforma delle norme sul Condominio introdotte nel 2012 non può più presumersi che le comunicazioni effettuate al coniuge comproprietario indiviso, si intendono conosciute anche dall'altro coniuge comproprietario, poiché si richiede che ciascun comproprietario venga raggiunto dalle notifiche da eseguirsi nelle forme tassative indicate.
Deduce pertanto infondata la tesi propugnata dal nel grado precedente secondo CP_1 la quale l'odierna appellante sarebbe comunque venuta a conoscenza delle delibere impugnate perché resa edotta dal marito che aveva ricevuto le relative comunicazioni e reputa ancor meno fondata la difesa del secondo la quale l'odierna appellante incidentale CP_1
sarebbe venuta a conoscenza anche delle altre delibere non impugnate perché rappresentata per delega dal marito. Osserva in contrario la parte che a differenza di quanto sostenuto dal nessuna valida procura scritta, come prevede l'art 67 disp att. del cc aveva CP_1 rilasciato al tant'è che il non le aveva prodotte. Pt_1 CP_1
Peer quanto esposto l'appellante conclude che per “Le mancate comunicazioni di avvisi e notifiche di delibere legittimavano l'appellante ad impugnare le delibere indicate ed il
Tribunale non poteva esimersi, come ha fatto, dal dichiararne la nullità”.
Con il secondo motivo di appello l'appellante incidentale deduce errata, rispetto alla propria posizione, la pronuncia di inammissibilità della domanda di estendere l'esame di validità anche alle delibere approvate nelle sedute del 28/4/2016; 20/3/2018; 16/10/2018, in quanto se tale pronunciamento poteva valere per il che aveva presenziato alle assemblee Pt_1 non lo stesso poteva valere per sé; inoltre aveva interesse “a togliere al Condominio ulteriore possibilità di farvi infondato riferimento”, ed era anche giustificata dal fatto che a differenza del proprio coniuge non sveva ricevuto le comunicazioni personalmente come prevede l'art
66 disp. att cc, sicché la propria domanda era ammissibile e andava ricondotta come
“accertamento incidentale” dell'invalidità delle delibere adottate in violazione dell'art. 1136 comma VI C.C., e, quindi a sé non opponibili.
Per quanto esposto conclude l'appellante incidentale deducendo “La erronea richiesta di estensione del thema decidendum non poteva esimere il primo Decidente dal valutare nella sentenza, in via incidentale che tutte le dette delibere fossero viziate da nullità per la irregolare composizione dell'Assemblea alla quale non aveva mai partecipato Per_1
perché non aveva mai ricevuto gli avvisi di convocazione né la notifica delle
[...] delibere.”
10 Con il terzo motivo di appello la parte lamenta la mancata pronuncia sul proprio diritto a non partecipare economicamente alla realizzazione e manutenzione dell'ascensore trattandosi di innovazione gravosa e voluttuaria che non mirava all'abbattimento delle barriere architettoniche ma a procurare soltanto maggior comodità per i condomini dei piani superiori senza nessun beneficio per l'odierna appellante abitante al piano rialzato. Deduce la parte che il primo giudice avrebbe omesso di valutare se, come richiesto dall'art. 1221 C.C., sussistevano le condizioni per esonerare l' ed il condomini dissenzienti, da CP_2 Pt_1 tutte le spese di impianto e di gestione dell'ascensore.
^^^^^
La decisione richiede alcune precisazioni preliminari, necessarie innanzitutto, per delimitare il perimetro del giudizio incardinato davanti al Tribunale.
Sul punto tanto l'appellante principale che l'appellante incidentale concordano sulla circostanza che le delibere condominiali impugnate da entrambi i coniugi- comproprietari, ai sensi dell'art. 1137 del cc, sono soltanto quelle approvate dal Condominio nell'assemblea del
25.9.2018 e dell'8.11.2018. Inoltre l'appellante principale, ed in parte, anche l'appellante incidentale, relativamente alla posizione processuale del reputano corretta la Pt_1
statuizione del primo giudice che ha dichiarato inammissibile la domanda formulata dal con la prima memoria ex art 183 comma VI cpc, di estendere il giudizio di Pt_1
impugnazione anche alle delibere approvate nelle date del 28/4/2016; 20/3/2018;
16/10/2018,in quanto tale richiesta comportava una modifica della domanda non consentita, poiché ampliava la causa petendi ed il petitum e quindi si poneva in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza a sez. un., n. 12310/2015, ponendosi la domanda modificata non in termini di alternatività ma in termini aggiuntivi.
Su tale aspetto della pronuncia l'appellante incidentale però dissente con riferimento alla propria posizione processuale, evidenziando in premessa, correttamente, che la sentenza nel valutare i motivi dedotti per l'annullabilità delle delibere impugnate, non ha tenuto conto della propria posizione personale di condomina comproprietaria indivisa.
Tuttavia, la tesi dell'appellante incidentale, secondo la quale la stessa era legittimata a sottoporre al Tribunale l'esame delle delibere del 28/4/2016; 20/3/2018; 16/10/2018, sotto forma di accertamento incidentale non è condivisibile. Ed infatti a prescindere dalla considerazione che l' per sostenere tale richiesta avrebbe dovuto allegare le ragioni CP_2
di pregiudizialità logica o tecnica che collegavano le delibere impugnate con le altre, mentre
è la medesima appellante incidentale, come si evince dal secondo motivo, che riconduce ad una ragione non valida legata soltanto alle proprie esigenze difensive (confutare l'opposta rappresentazione dei fatti esposta dal Condominio) la necessità dell'esame congiunto anche
11 delle altre delibere non impugnate. Ciò detto vi è una ragione principale ed assorbente che esclude l'ammissibilità di detto accertamento incidentale e che rende infondato il secondo motivo di entrambi gli appelli, principale ed incidentale, e risiede nel fatto documentato che entrambi i coniugi appellanti sono decaduti dalla possibilità di mettere in discussione le delibere adottate rispettivamente il 28/4/2016; 20/3/2018; 16/10/2018, avendone loro stessi dato prova di averne avuto piena e completa conoscenza, già al tempo della proposizione del giudizio, illustrando in citazione il contenuto e producendole in copia in allegato all'atto di citazione. Si aggiunga che l' nell'atto introduttivo aveva anche individuato e CP_2
segnalato, dal proprio punto di vista, . le ragioni d'invalidità anche di dette tre delibere, che avevano visto la partecipazione soltanto del quando ha dedotto che “nessun avviso Pt_1
di convocazione di assemblea è stato mai inviato ad e solo alcuni a Persona_1 Pt_1
Egualmente nessun verbale delle assemblee tenute in loro assenza è stato mai inviato
[...] ad e solo alcuni a ( pag. 2 atto di citazione). Persona_1 Parte_1
Conseguentemente risulta smentito dagli atti che per l' l'esigenza di estendere alle CP_2 deliberazioni non impugnate, l'esame della loro validità è sopraggiunta a seguito delle difese del , e, comunque l' dopo aver preso cognizione del contenuto delle CP_1 CP_2
delibere adottate il 28/4/2016; 20/3/2018; 16/10/2018 non le ha impugnate nel termine di 30 giorni successivi, come prescrive l'art. 1137 del cc.
Precisato quindi che il presente giudizio ha ad oggetto soltanto l'accertamento della validità delle delibere condominiali approvate dall'assemblea il 25.9.2019 e l'8 11.202018, risulta fondato il primo motivo dell'appello principale e dell'appello incidentale in ordine all'annullabilità della delibera adottata l'8.11.2018. Ed infatti risulta errata la statuizione del giudice di prime cure sia nella parte in cui ha dichiarato regolari le comunicazioni ai condomini impugnanti sia laddove ha dichiarato decaduti gli stessi dall'impugnazione di detta delibera quando invece l' impugnazione risulta notificata, ai sensi dell'art 140 cpc, al in data 6.12.2018 e quindi entro il termine di 30 giorni previsto dall'art 1137 del CP_1
cc .
La predetta delibera va infatti annullata per la motivazione che il appellato non CP_1 ha documentato nei confronti di nessuno dei due coniugi né l'invio Parte_3 dell'avviso di convocazione né l'inoltro del verbale contente l'esito dei deliberati approvati in detta assemblea e ciò rende pacificamente annullabile le deliberazioni assunte in detta seduta.
Con riferimento all'altra delibera impugnata adottata nell'assemblea del 25.9.2018, i motivi d'appello, vanno esaminati separatamente riguardo alle posizione dei due appellanti, principale ed incidentale, con la precisazione che ciò viene fatto soltanto ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
12 Ed infatti, la domanda dell'appellaste a parere di questo Collegio, è infondata in Pt_1
quanto costui è decaduto dalla facoltà di impugnare la predetta delibera, Ed infatti sebbene non vi è certezza se il abbia avuto recapitato mediante pec l'avviso di convocazione Pt_1 ha però avuto recapitato in data 3.10.2018 il verbale dell'assemblea,contenente le deliberazioni adottate nella seduta, come risulta della copia dell'email inviata dal CP_6
[..
il quale non ha contestato l'esattezza o la riferibilità a sé di detto indirizzo di posta Pt_1
elettronica, Ed invero, il ha contestato la validità di detta modalità di trasmissione Pt_1
- deducendo- che l'email non rientrava tra le modalità tassative previste dall'art 66 disp. att. del cc ed ha pure dedotto di non aver ricevuto il verbale contenente le deliberazioni approvate, senza però darne prova, come era suo onere. Ed infatti, contrariamente a quanto deduce il OD l'art 66 disp, att. cc prevede forme tassative soltanto per la notificazione degli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali ma nulla dispone per le modalità di inoltro dei verbali ai condomini assenti;
inoltre costituisce principio condiviso quello secondo cui “Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova. Per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà” (Cass 19155/2019). Nel caso in esame nulla ha provato l'appellante principale per dimostrare il mancato recapito del verbale e della delibera approvata nella seduta del
25.9.2018 trasmessa alla sua email.
Diversa è invece la posizione di , che non è stata personalmente raggiunta Controparte_2 né dall'avviso di convocazione dell'assemblea e neppure dalla comunicazione dei verbali contenenti l'esito delle deliberazioni approvate in sua assenza.
Preme infatti ricordare in premessa che “ In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180,comma1c.c.,secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi;
ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.(Cass n. 27772/2023).
Inoltre, ai sensi dell'art. 66 disp. Att. c.c. l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato agli aventi diritto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. Pertanto in caso di immobile in comproprietà
13 indivisa, come nella fattispecie, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere trasmesso a ciascun comproprietario, posto che tutti i comproprietari sono legittimati ad agire a tutela del bene comune, anche mediante l'impugnazione di delibere assembleari che ritengano pregiudizievoli al condominio o al proprio immobile (Cass. n 19435/2021; Cass n.
18123/2013).
La giurisprudenza è unanime nell'affermare che l'omessa convocazione di un condomino, sia anche comproprietario di una unità abitativa, comporti l'annullabilità della delibera assembleare. “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
neconsegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324c.c., unicamente al singolo pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”; (Cassazione n.6735/2020). Inoltre l'art. 1136 c.c., comma 6, nella formulazione qui applicabile ratione temporis, prescrive che “l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto, sono stati regolarmente convocati)", integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione e perciò compito dell'assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione la cui inosservanza importa l'annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge ( Cass n. 232958/2022) .
Nel caso in questione è pacifico che l'avviso di convocazione dell'assemblea del 25.9.2018 non è stato inoltrato all' né ad un indirizzo alla stessa riferibile e lo stesso può dirsi CP_2 per il relativo verbale assembleare che è stata inoltrato all'unico destinatario individuato in e alla sua email personale. Parte_1
Pertanto non ricorrono i presupposti per configurare sussistente la presunzione di conoscenza da parte dell'Accolla ex art. 1335 , che ai fini della decorrenza del termine perentorio di 30 giorni ex art.1137 cc per l'impugnazione delle delibere assembleari,” postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, e non obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse” ( Cass.
n.16081/2016).
Per quanto esposto è fondata e va accolta la domanda di di annullamento Controparte_2
della delibera assembleare del 25.9.2018.
Il terzo motivo dell'appello incidentale che viene riprodotto nel secondo motivo dell'appello principale, non è fondato.
Ed infatti entrambi gli appellanti deducono il vizio di omessa pronuncia da parte del primo giudice che non avrebbe pronunciato sulle loro domande volte: alla dichiarazione preliminare,
14 ché l'istallazione dell'ascensore rappresentava un'innovazione gravosa e voluttuaria;
sulla conseguente illegittimità delle delibere impugnate che avevano ripartito fra tutti i condomini le spese dell'innovazione anziché soltanto fra coloro che ex art 1102 cc l'avevano richiesta ed approvata. Detta doglianza è infondata perché prospetta in modo nuovo e diverso e perciò inammissibile la domanda formulata dal e dall'Accolta nell'atto introduttivo, ove Pt_1
in via subordinata, in caso di mancato annullamento delle due delibere impugnate, hanno domandato al Tribunale:1) di esaminare anche le tre delibere non impugnate dalle quali emergeva che i due coniugi attori nelle assemblee, a cui avevano partecipato attraverso il si erano sempre opposti all'installazione dell'ascensore in quanto opera gravosa e Pt_1
voluttuaria; 2) di interpretare diversamente il contenuto della delibera del 16.10.2018 dalla quale poteva apparire che il anche in rappresentanza della moglie in virtù di delega, Pt_1 aveva espresso voto favorevole all'approvazione delle tabelle millesimali riguardanti anche le spese di ripartizione dell'ascensore, mentre, in effetti, il aveva manifestato parere Pt_1 contrario all'allestimento dell'ascensore e al sostenimento dei relativi costi di manutenzione.
A parere di questo Collegio, correttamente il primo giudice non ha preso in esame la suddetta domanda subordinata che presupponeva la rivalutazione di tutti i precedenti deliberati, non impugnati, compresi quelli prodotti dal , alcuni risalenti al 2013 che -dal punto CP_1 di vista di quest'ultimo dimostravano che ancor prima che gli odierni appellanti diventassero condomini (2015) l'assemblea condominiale aveva già deliberato l'installazione dell'impianto ascensore.
Inoltre, al primo giudice era anche preclusa la possibilità di esaminare la domanda di annullamento delle delibere anche ai sensi dell' art 1221 cc in quanto integrava un nuovo e diverso motivo di annullabilità delle delibere rispetto a quelli dedotti in citazione che riguardavano esclusivamente le irregolarità nella comunicazione dell'avvisi di convocazione e dei verbali agli assenti, Ed infatti soltanto con la prima memoria istruttoria gli odierni appellanti hanno introdotto detto nuovo motivo di annullamento che, per quanto già detto, si reputa inammissibile traducendosi in contestazioni nuove nel senso di "ulteriori" o
"aggiuntive" praticabili entro la prima udienza di trattazione (Cass., n. 4322/2019 ).
In materia condominiale si è infatti affermato che “ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell'assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria "causa petendi", che rende diversa, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., la richiesta di annullamento di una delibera dell'assemblea per un motivo diverso da quello inizialmente dedotto in giudizio”(Cass. n. 16675/2018; n,4686/2018).
15 Infine, per completezza, va detto che non poteva il giudice di prime cure, divenute non più impugnabili ex art 1137 del cc le deliberazioni assunte durante l'assemblea del 16.10.2018, fornire un'interpretazione diversa da quella che emergeva dalla lettura del deliberato di approvazione delle tabelle millesimali che, dal verbale assembleare, risultavano approvate all'unanimità e con il voto favorevole del espresso anche in rappresentanza della Pt_1
moglie; né era consentito, in difetto di impugnazione della delibera, mettere in dubbio la veridicità del verbale che riportava l'esito delle deliberazioni. E infatti “L'art. 1137, comma
2, c.c. ammette l'impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte dell'assente, del dissenziente e dell'astenuto;pertanto, il condòmino presente che abbia partecipato all'assemblea non può impugnare la deliberazione, se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna. Il dissenso dell'impugnante rispetto alla deliberazione deve essere provato ed incombe sullo stesso l'onere della relativa prova. Il verbale di una assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova.
Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale (Cass n. 11375/2017; Cass. n.
23903/2016; Cass n. 20069/2017).
Si aggiunga, che dalla prova testimoniale espletata nel grado precedente, non ha trovato conferma l'assunto, rimasto indimostrato del che i verbali delle assemblee venivano Pt_1
redatti in seguito e non durante le assemblee e, che, il loro contenuto non ricalcava l'esatto svolgimento delle riunioni anche in ordine alla temporalità degli interventi dei singoli condomini rispetto alle deliberazioni.
Per quanto esposto l'appello principale e quello incidentale vanno accolti, nei limiti suddetti.
Spese Processuali
In grado di appello allorché la sentenza impugnata viene riformata in tutto o in parte, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e riparti- to tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale.
Nella fattispecie visto l'esito del giudizio che registra nei rapporti fra l'appellante principale ed il la reciproca soccombenza sussistono i presupposti per compensare CP_1
integralmente tra loro le spese dei due gradi di giudizio;
nei rapporti invece fra CP_2
16 ed il attesa la fondatezza sia pur parziale delle ragioni della prima, CP_2 CP_1 questo Collegio, reputa equo compensare per metà le spese processuali dell'intero giudizio ponendo la restante frazione del 50% a carico del appellato. CP_1
Le spese si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa ( scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) cosi determinato dagli appellanti che hanno indicato in € 5.000,00 il valore complessivo della causa, corrispondente al doppio dell'importo di € 2.500,00 singolarmente richiesto dal ad ognuno di loro per l'allestimento dell'ascensore, e con CP_1
l'applicazione dei valori medi tariffari.
PQM
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo nel giudizio d'appello iscritto al n. 108/2023 R.g.a.c, al quale è stato riunito quello iscritto al n. 130/2023
R.g.a.c. così provvede in parziale riforma della riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2420/2022 pubblicata il 12.12.2022 accoglie la domanda proposta da di annullamento della delibera Controparte_2 approvata dall'assemblea del Condominio “ con sede in Siracusa nel Controparte_1
Viale Zecchino n. 95 nella seduta del 25.9.2018; accoglie la domanda proposta da e da i annullamento della Controparte_2 Parte_1 delibera approvata dall'assemblea del con sede in Siracusa Controparte_1 nel viale Zecchino n. 95 nella seduta dell'8.11.2018; rigetta le restanti domande;
compensa interamente fra ed il con sede in Parte_1 Controparte_1
Siracusa nel viale Zecchino n. 95 le spese processuali dei due gradi di giudizio;
condanna il in persona del legale rappresentante al Controparte_1
pagamento in favore di del 50% delle spese processuali dei due gradi di Controparte_2
giudizio, compensando la restante parte, che liquida per il primo grado in complessi €
2.552,00 (425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale); e, per il presente grado in complessivi €
2.915,00 (€ 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a e iva come per legge.
Così deciso in Catania addì 9.6 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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