Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/06/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01337/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2024, proposto dal Comune di Sommatino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Sommatino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Demma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Principe di Camporeale n. 3;
per l'annullamento
- della deliberazione dell’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Sommatino n. 13 del 13.09.2024, notificata al Sindaco pro-tempore in data 17.09.2024, avente ad oggetto “Gestione liquidatoria: Istanza n° 102 - Diniego totale”, con la quale l’O.S.L. ha dichiarato l’istanza di ammissione alla massa passiva n. 102 del 9.07.2018 del Comune di Sommatino – diretta ad ottenere il pagamento della somma pari ad € 336.151,34, nonché la somma di € 504.226,61 di cui alla nota n. 3764 del 11.04.2022, per debiti connessi ad anticipazioni di liquidità – non ammissibile;
- della nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Sommatino n. 8682 del 22.07.2024, avente ad oggetto “Gestione liquidatoria: Istanza n. 102 – Riscontro nota n. 3765 del 11.04.2022 – Preavviso di diniego ex art. 13 della L.r. n. 7/2019”, con la quale è stato comunicato al Comune di Sommatino il preavviso di diniego all’ammissione alla massa passiva dell’Istanza n. 102 del 9.07.2018, diretta ad ottenere il pagamento della somma pari ad € 336.151,34, nonché la somma di € 504.226,61 di cui alla nota n. 3764 del 11.04.2022 per debiti connessi ad anticipazioni di liquidità;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
e per il conseguente
accertamento del diritto del Comune di Sommatino all’ammissione alla massa passiva della Istanza n. 102 del 9.07.2018, come integrata dalla nota n. 3765 del 11.04.2022, e conseguente obbligo dell’O.S.L. all’ammissione alla massa passiva di dette Istanze del Comune di Sommatino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Sommatino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il Comune di Sommatino ha chiesto l’annullamento della deliberazione dell’Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) insediatosi presso lo stesso Comune n. 13 del 13 settembre 2024, con la quale ha rigettato l’istanza di ammissione alla massa passiva n. 102 del 9 luglio 2018 del Comune ricorrente.
In fatto il ricorrente deduce che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25 gennaio 2018, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. D.lgs. n. 267/2000 e, con successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2018, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, per l’Amministrazione della gestione e dell’indebitamento del pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente.
L’Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.), si è insediato il 18 aprile 2018 e, con deliberazione n. 1 di pari data, ha avviato la procedura di rilevazione della massa passiva di liquidazione, ai sensi dell’art. 254, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.
Pertanto, il 9 luglio 2018, il Comune di Sommatino ha presentato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione un’istanza istanza di ammissione alla massa passiva avente ad oggetto “Richiesta di ammissione alla massa passiva per le anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni per il pagamento dei debiti degli Enti locali” n. 102 del 9 luglio 2018, con la quale è stata chiesta l’ammissione alla massa passiva del debito pari ad € 336.151,34, successivamente integrata con nota n. 3765 del 11 aprile 2022 per € 504.226,61, relativamente ad anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del D.L. n. 35 del 8.04.2013, del D.L. n. 66 del 66 del 24.04.2014 e del D.L. n. 78 del 19.06.2015 per il pagamento dei debiti degli Enti locali.
Con successiva deliberazione n. 2 del 15 febbraio 2019, l'O.S.L. ha proposto al Comune il ricorso alla procedura semplificata di estinzione dell’indebitamento pregresso di cui all’art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e, con deliberazione di Giunta n. 7 del 28 febbraio 2019, l’Ente comunale ha aderito alla modalità semplificata.
Successivamente, con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale di Sommatino n. 6 del 29 maggio 2019, l’Ente comunale ha approvato “l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato” per gli esercizi 2017/2019, ai sensi dell’art. 259 e ss. D.lgs. n. 267/2000. Tale ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata approvata dal Ministero dell’Interno con decreto n. 25594 del 5 marzo 2020.
Ciò posto, in data 13 settembre 2024, con la deliberazione n. 13 qui gravata, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha dichiarato la non ammissibilità alla massa passiva dell’istanza del Comune n. 102 relativa ad anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del D.L. n. 35 del 8.04.2013, del D.L. n. 66 del 66 del 24.04.2014 e del D.L. n. 78 del 19.06.2015.
Il Comune procedeva quindi alla proposizione del presente ricorso con il quale preliminarmente rimarca la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto la posizione del Comune di Sommatino si identificherebbe con l’interesse pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali, tenuto conto che, nell’ipotesi in cui i debiti di cui alle istanze di ammissione alla massa passiva non venissero ammessi, ciò determinerebbe un nuovo dissesto per il Comune.
I. Nel merito, in primo luogo, il Comune ritiene errato l’assunto dell’O.S.L. che ha valutato applicabile al caso di specie la recente integrazione normativa apportata all’art. 255, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 ad opera dell’art. 1, comma 789, della L. n. 197/2022. Tale norma, nella versione oggi vigente, ha prescritto infatti che i debiti delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del D.L. n. 35/13, per il pagamento dei debiti degli Enti locali, risultano sottratte alla gestione liquidatoria e quindi non ammissibili alla massa passiva dell’Ente locale.
Per contro, a dire del Comune, la novella legislativa cui fa riferimento l’Organismo nel provvedimento di diniego non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie tenuto conto che la stessa è successiva alla presentazione dell’istanza del Comune di Sommatino di ammissione alla massa passiva n. 102 del 9 luglio 2018, momento nel quale il procedimento trova le sue regole e la sua disciplina.
Infatti, all’atto della presentazione dell’istanza di ammissione alla massa passiva ed al momento di approvazione del bilancio riequilibrato per le annualità 2017-2019, l’art. 255, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 prevedeva semplicemente: “Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206” ; nulla stabiliva, dunque, in ordine alle anticipazioni di liquidità di che trattasi che quindi, a suo dire, dovevano rientrare nella gestione dell’O.S.L. resistente;
II. Con altra censura, poi, il Comune evidenzia la contraddittorietà dell’azione dell’O.S.L. che avrebbe agito in dispregio del parere n. 1991 del 22 febbraio 2022, reso in riscontro ad una specifica richiesta della Commissione Straordinaria di Liquidazione, con il quale il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria non restituite entro il 31 dicembre 2017 rientra nella competenza dell’O.S.L.
In ultimo, l’O.S.L. non avrebbe rispettato i tempi della procedura semplificata, violando le previsioni di cui all’art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e i principi che disciplinano il relativo procedimento amministrativo.
Resiste in giudizio l’Organismo Straordinario di Liquidazione che ha chiesto il rigetto del ricorso, previo esame di alcune eccezioni in rito, tra cui quella di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024, dedicata alla discussione dell’istanza cautelare annessa al ricorso, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza sospensiva al fine di una ravvicinata fissazione dell'udienza di merito.
In vista dell’odierna udienza, le parti hanno scambiato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. L’amministrazione comunale ha in questa sede sollevato eccezione di tardività della memoria di replica depositata il 4 marzo 2025 dall’O.S.L.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente essere scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. sollevata dalla Difesa dell’O.S.L. la quale ritiene che l’oggetto dell’odierno giudizio non si identifichi con l’interesse pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali, bensì con il preminente interesse a stabilire l’esatta collocazione dei debiti di cui alle deliberazioni impugnate, se nella gestione straordinaria ovvero in quella ordinaria, materia da devolvere alla cognizione della Corte dei Conti ex art. 172, comma 1, lett. d) del Codice giustizia contabile.
2. Il Collegio, pur consapevole della difficoltà di procedere ad una esatta perimetrazione dei confini tra le due giurisdizioni nel caso che ci occupa, ritiene che l’eccezione debba essere disattesa.
Come già evidenziato dal Giudice amministrativo negli arresti citati dal Comune ricorrente, secondo un principio generale consolidato in giurisprudenza, per determinare l’ambito della giurisdizione non è rilevante il tenore letterale della domanda giudiziale, ma il contenuto sostanziale della pretesa fatta con essa valere.
Più in particolare, le Sezioni Unite della Cassazione insegnano che, ai fini del riparto della giurisdizione, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante (v. ad es. Cass. civ., SS.UU., 11 ottobre 2011, n. 20902; 16 novembre 2010, n. 23108).
Nella fattispecie in esame, il ricorso è stato promosso dall’Ente comunale, già sottoposto a gestione commissariale per dissesto, che reclama in giudizio l’inserimento nella massa passiva di due istanze relative a posizioni debitorie certe, liquide ed esigibili. L’interesse al giudizio si rinviene nel tentativo di evitare gli effetti negativi sulle finanze future dell’Ente comunale di una eventuale non ammissione dei suddetti debiti alla massa passiva. Infatti, con l’inserimento delle partite debitorie in esame nella massa passiva dell’O.S.L. questo potrebbe definirle transattivamente, offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40% ed il 60% dell’intero debito, con grande beneficio per le casse dell’Ente comunale debitore.
Pertanto, la posizione soggettiva di cui l’Ente comunale è portatore s’identifica nell’interesse pubblico generale alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali il cui scrutinio rientra nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo relativa all’interesse pubblico dell’amministrazione comunale a superare la fase di dissesto finanziario e pervenire in prospettiva ad un riequilibrio dei conti pubblici (cfr. TAR Reggio Calabria, n. 83 del 1° febbraio 2024; TAR Campania, sez. I, 15 maggio 2023, n. 2927 e, seppure implicitamente, Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6776).
A favore della giurisdizione amministrativa milita anche il fatto che la questione posta col ricorso in esame verte, da un certo punto di vista, anche sulla delimitazione delle competenze amministrative di un organo straordinario (l’O.S.L.) rispetto a quelle che si intestano su chi istituzionalmente ed ordinariamente gestisce l’ente locale. Si tratta, in sintesi, della definizione di competenze amministrative degli organi della P.A.
3. Sempre in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa comunale di tardività della memoria di replica depositata il 4 marzo 2025 dall’O.S.L.
A dire del Comune, infatti, l’art. 73, comma 1 c.p.a., a mente del quale “le parti possono […] presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi” , ammetterebbe la facoltà di replica soltanto alle memorie conclusionali depositate dalle controparti in vista dell’udienza di discussione, e solo se si è previamente depositata una propria memoria conclusionale, ciò comportando che, qualora tale facoltà non fosse stata esercitata dalla parte, il deposito della memoria di replica sarebbe inammissibile.
In realtà, anche la giurisprudenza citata dal Comune istante si limita a fornire un’interpretazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a. per cui è consentito il deposito di memore di replica alle memorie conclusionali depositate dalle controparti, pur in assenza di un preventivo deposito di proprie memorie conclusionali, e ciò in vista dell’udienza pubblica di discussione: “La previsione è dirimente e consente di trarre il corollario che l’oggetto della replica debba restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali” (Consiglio di Stato, sez. II, 30.09.2019, n. 6534).
Nell'ordinamento, infatti, non è ravvisabile l'esistenza di un obbligo, per ciascuna parte, di produrre necessariamente la memoria conclusionale; l'opportunità di depositare una memoria di replica nasce infatti non dal preventivo deposito di una propria memoria conclusionale, ma dalla necessità di controbattere agli scritti defensionali o ai documenti depositati dalla controparte; la controparte in tal modo non subisce alcuna menomazione del proprio diritto di difesa, perché può svolgere le proprie controdeduzioni in sede di trattazione orale (T.A.R., Napoli, sez. VIII, 01/03/2022, n. 1387; T.A.R., Venezia, sez. III, 30/07/2013, n. 999).
4. Nel merito il ricorso è infondato.
5. Il rigetto da parte dell’O.S.L. dell’istanza di ammissione alla massa passiva presentata il 9 luglio 2018 dal Comune di Sommatino fa leva sulla recente integrazione normativa apportata all’art. 255, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 ad opera dell’art. 1, comma 789, della L. n. 197/2022.
Infatti, l’O.S.L. ritiene che, essendo i debiti in questione delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del D.L. n. 35 del 8.04.2013, del D.L. n. 66 del 66 del 24.04.2014 e del D.L. n. 78 del 19.06.2015, per il pagamento dei debiti degli Enti locali, in quanto tali risultano sottratte alla gestione liquidatoria e quindi non ammissibili alla massa passiva dell’Ente locale, in applicazione della normativa intervenuta nelle more della conclusione del procedimento.
5.1. L’art. 255, comma 10, D.lgs. n. 267/2000, come integrato dall’art. 1, comma 789, della Legge n. 197/2022 infatti prevede che “non compete all’organo straordinario di liquidazione e l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di quell’articolo 222, dell’anticipazione di liquidità previste dal Decreto Legislativo previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, e successivi finanziamenti e strumenti finanziari assimilabili”.
Donde, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) è intervenuta sulla ripartizione delle competenze tra Comune che ha dichiarato il dissesto e Organismo Straordinario di Liquidazione, attribuendo al Comune l’amministrazione delle citate anticipazioni di liquidità.
5.2. Come evidenziato dalla difesa dell’O.S.L., a fronte della regola generale di cui al comma 4 dell’articolo 252 del TUEL, secondo il quale l’O.S.L. ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il comma 10 dell’art. 255 indica le fattispecie che sono sottratte alla competenza dello stesso O.S.L. in deroga a tale regola, e che quindi rimangono a carico del Comune.
Ciò posto, alle deroghe precedentemente previste (anticipazioni di tesoreria e residui attivi e passivi relativi ai mutui passivi già attivati per investimenti) la citata legge n. 197/2022 ha aggiunto le anticipazioni di liquidità previste dai d.l. n. 35/2013 e n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti.
5.3. Il Comune ritiene, invece, non applicabile la disposizione sopravvenuta nel corso della procedura, in quanto all’atto della presentazione dell’istanza di ammissione alla massa passiva, avvenuta nel 2018, e al momento di approvazione del bilancio riequilibrato per le annualità 2017-2019, l’art. 255, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 prevedeva semplicemente: “Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206” . Infatti, poiché la norma all’epoca vigente nulla stabiliva in ordine alle anticipazioni di liquidità di che trattasi, la gestione sarebbe quindi spettata all’O.S.L. in applicazione della regola generale di cui all’art. 252, comma 4, d.lgs. 267/00.
5.4. In realtà, conformemente all’indirizzo granitico della giurisprudenza, la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la P.A. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento e prima della determinazione finale, non potendo considerare l'assetto normativo come se fosse stato cristallizzato, in via definitiva, alla data dell'atto di parte che ne ha dato avvio. Ne consegue che la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui esso è stato adottato e non al tempo in cui è stato avviato il relativo procedimento e questo perché lo ius superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici operata dal legislatore e dalla quale l'amministrazione non può autonomamente discostarsi (di recente, Cons. Stato, Sez. VII, 04/09/2024, n. 7422; T.A.R., Catanzaro, sez. II, 02/09/2024, n. 1300).
5.5. Nel caso che ci occupa, è incontestato che l’attività dell’O.S.L. è ancora in essere e il procedimento volto alla liquidazione ed al pagamento della massa passiva non sia ancora terminato, per come dichiarato dall’O.S.L. medesimo nei propri scritti. In assenza del provvedimento finale di conclusione della procedura, e cioè di pubblicazione del piano di estinzione da sottoporre al vaglio del Ministro dell’Interno ai sensi dell’art. 256, comma 7, d.lgs. 267/00, il complesso iter procedimentale descritto dalla normativa richiamata non può dirsi esaurito, da cui la corretta applicazione dello ius superveniens nel frattempo intervenuto.
5.6. Né rileva, come erroneamente osservato dal Comune ricorrente, quando e su impulso di chi prenda avvio il procedimento, in quanto ai sensi del principio del tempus regit actum , ciò che rileva non è la data in cui il procedimento ha avuto avvio, d'ufficio o per iniziativa di parte, bensì il momento in cui l'Amministrazione provvede, nel senso che conclude il procedimento.
Sussiste, in forza di tale principio, l'obbligo dell'Amministrazione di operare nel rispetto dello ius superveniens , pretendendo la sussistenza - alla data di adozione dell'atto conclusivo del procedimento - delle condizioni imposte dalla disciplina al momento vigente.
5.7. Inconferenti i richiami giurisprudenziali fatti dal Comune poiché afferenti a fattispecie tutte verificatesi prima delle modifiche normative di cui si discute. Stesso dicasi per il parere del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2022 intervenuto anch’esso prima della modifica dell’art. 255, comma 10, d.lgs. 267/00 operata con l’art. 1, comma 789, della L. n. 197/2022.
6. Destituita di fondamento è pure la seconda censura con la quale il Comune ricorrente lamenta che l’O.S.L. non avrebbe rispettato i tempi della procedura semplificata, violando le previsioni di cui all’art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e i principi che disciplinano il relativo procedimento amministrativo.
In realtà, i termini indicati nelle norme in questione non sono mai qualificati espressamente come perentori dal legislatore e pertanto devono intendersi come ordinatori. E’ noto, infatti, che i termini stabiliti dalla legge, ovvero da altre fonti normative di rango subordinato, devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo ossia, primi tra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21/04/2022, n. 3034). Pertanto, il superamento del termine di conclusione del procedimento non comporta la perenzione del procedimento né la consunzione del potere dell'autorità procedente di definirlo con provvedimento espresso.
A ciò deve essere aggiunto che il procedimento di liquidazione che fa capo all’O.S.L. assume carattere di notevole complessità, presupponendo anche la collaborazione del personale del Comune interessato, non essendo l’O.S.L. dotato di autonomo personale per le proprie attività amministrative, né risulta che il Comune abbia mai in qualche modo sollecitato la conclusione delle operazioni di cui all’art. 258 TUEL.
7. Per le ragioni esposte, il ricorso non merita accoglimento con salvezza degli atti gravati.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura pubblica delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO