Articolo 36 della Legge 14 agosto 1967, n. 800
Articolo 35Articolo 37
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1 ottobre 1967
Art. 36. Festivals nazionali ed internazionali

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una piu' ampia diffusione della cultura musicale.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1967
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