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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7483/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7483/2021 promossa da:
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Bruno Parte_1 C.F._1
Del Balzo, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Conclusioni per parte opposta
Come da comparsa di costituzione e risposta
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Il procedimento per ingiunzione di pagamento. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638
c.p.c. la società quale mandataria di ha chiesto e Controparte_2 Controparte_1
ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse immediatamente al signor di Parte_1 pagare l'importo di € 10.665,95 oltre interessi, pari al saldo debitore del contratto di credito al consumo stipulato dal signor con la cedente del credito . Pt_1 Controparte_3
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di cognizione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2273/2021 del 12 luglio 2021 eccependo, nel merito, l'insussistenza del preteso credito di € 10.665,95; l'opponente osserva che la CP stessa società nell'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo ha ridotto ad €
8.065,95 l'importo preteso.
2.1. Più in particolare, parte opponente ha eccepito che la società ricorrente non ha tenuto conto dell'accordo transattivo del 15 ottobre 2014 raggiunto con la società che aveva concesso il finanziamento e in ragione del quale ha corrisposto la complessiva somma di € 6.668,47.
2.2. Parte opponente ha eccepito inoltre che la società finanziaria ha applicato interessi usurari e la nullità delle clausole relative agli interessi, spese e penali del contratto di finanziamento perché in contrasto con gli artt. da 33 a 37 del Codice del consumo.
3. Prospettazione difensiva di parte opposta. La società quale Controparte_2 mandataria di ha chiesto di rigettare l'opposizione, con conseguente Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui ha chiesto di emendare l'errore materiale nell'indicazione del quantum da ritenersi pari ad € 8.065,95 e non già € 10.665,95.
4.Rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale. L'istanza di correzione materiale del decreto ingiuntivo opposto formulata da deve essere rigettata. Come già Controparte_1 rilevato nell'ordinanza dell'8 febbraio 2022, l'istante, in realtà, non ha chiesto di correggere la pronuncia dell'ingiunzione, ma di correggere un suo proprio errore nella redazione del ricorso ex art. 633 c.p.c.; tanto precisato, deve ribadirsi anche in tale sede che tal sorta di istanza doveva essere rivolta al giudice che ha pronunciato l'ingiunzione e non già al giudice della cognizione ordinaria.
5. Parziale accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, attrice in senso sostanziale. Per provare la propria pretesa creditoria la società quale Controparte_2
mandataria di ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato dal signor Controparte_1 (doc. 3 fasc.mon.) e ha allegato l'inadempimento di quest'ultimo, producendo a supporto Pt_1
l'estratto conto (doc. 9 fasc.mon.).
5.1. Parte opponente nell'atto di citazione ha contestato il quantum preteso e ha dedotto che l'ammontare del debito, sulla base della stessa documentazione prodotta dalla controparte, è da ritenersi pari ad €
5.2. Nella comparsa di costituzione e risposta parte opposta non ha contraddetto in ordine all'accordo transattivo di cui ha discorso nell'atto di citazione parte opponente (v. sopra § 2.1.) e non ha contraddetto in ordine all'eccezione in ordine al quantum del credito, da ritenersi inferiore a quello preteso.
5.3. Parte opposta ha coltivato il proprio silenzio argomentativo in ordine all'eccezione svolta dall'opponente in ordine al quantum anche nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
Vale osservare peraltro che l'argomento svolto dall'opponente in ordine all'ammontare del credito è stato posto in evidenza nella motivazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c.
5.4. Parte opposta, in particolare, nel corso del processo non ha sviluppato contro argomenti in ordine a quanto emerge dalla pagina n. 5 del documento n. 8 prodotto in sede monitoria ove, come osservato dall'opponente, si legge quanto segue:
Dalla stessa documentazione prodotta dall'opposta emerge dunque che, a fronte dell'inadempimento dell'accordo transattivo, il debito maturato dal signor alla data del 5 Pt_1 giugno 2018 era pari ad € 5.400,00.
5.5. Nella comparsa conclusionale parte opposta, nel contraddire in ordine all'eccezione formulata da parte opponente fin dall'atto di citazione, producendone il contenuto nel corpo dell'atto tramite screenshot, riporta la clausola del contratto con cui le parti - tanto sostiene parte convenuta – hanno pattuito che l'eventuale accordo transattivo non ha effetto novativo: Come correttamente eccepito da parte opponente nella memoria di replica parte opposta ha estrapolato tale porzione dal testo contrattuale, omettendo di riprodurre la parte deputata all'apposizione delle sottoscrizioni. Sottoscrizioni non apposte dalle parti del contratto, come emerge agevolmente dall'esame del documento attoreo che si riporta qui di seguito:
5.6. Per i motivi fin ora esposti deve pertanto ritenersi provato il credito vantato nell'ammontare di
€ 5.400,00, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
5.7. Devono essere rigettate le ulteriori eccezioni formulate da parte opponente (cfr. § 2.2.) in quanto formulate in modo generico. Parte opponente, riguardo a tali eccezioni, prima ancora che soddisfare l'onere della prova non ha soddisfatto l'onere di allegazione.
6. Spese di lite. In ragione dell'esito della lite, dell'ammontare del credito riconosciuto (pari alla metà del credito vantato in sede monitoria), in accoglimento dunque degli argomenti difensivi svolti dall'opponente in ordine all'importo residuo dovuto, deve essere dichiarata la soccombenza reciproca tra le parti, con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Bergamo n. 2273/2021 del 12 luglio 2021. 2. Accerta e dichiara che la società quale mandataria di Controparte_2 [...]
è titolare di un diritto di credito nei confronti di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 5.400,00, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Condanna a pagare in favore della società quale Parte_1 Controparte_2
mandataria di l'importo di € 5.400,00, oltre interessi legali ex art. Controparte_1
1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
4. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 5 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7483/2021 promossa da:
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Bruno Parte_1 C.F._1
Del Balzo, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Conclusioni per parte opposta
Come da comparsa di costituzione e risposta
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Il procedimento per ingiunzione di pagamento. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638
c.p.c. la società quale mandataria di ha chiesto e Controparte_2 Controparte_1
ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse immediatamente al signor di Parte_1 pagare l'importo di € 10.665,95 oltre interessi, pari al saldo debitore del contratto di credito al consumo stipulato dal signor con la cedente del credito . Pt_1 Controparte_3
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di cognizione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2273/2021 del 12 luglio 2021 eccependo, nel merito, l'insussistenza del preteso credito di € 10.665,95; l'opponente osserva che la CP stessa società nell'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo ha ridotto ad €
8.065,95 l'importo preteso.
2.1. Più in particolare, parte opponente ha eccepito che la società ricorrente non ha tenuto conto dell'accordo transattivo del 15 ottobre 2014 raggiunto con la società che aveva concesso il finanziamento e in ragione del quale ha corrisposto la complessiva somma di € 6.668,47.
2.2. Parte opponente ha eccepito inoltre che la società finanziaria ha applicato interessi usurari e la nullità delle clausole relative agli interessi, spese e penali del contratto di finanziamento perché in contrasto con gli artt. da 33 a 37 del Codice del consumo.
3. Prospettazione difensiva di parte opposta. La società quale Controparte_2 mandataria di ha chiesto di rigettare l'opposizione, con conseguente Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui ha chiesto di emendare l'errore materiale nell'indicazione del quantum da ritenersi pari ad € 8.065,95 e non già € 10.665,95.
4.Rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale. L'istanza di correzione materiale del decreto ingiuntivo opposto formulata da deve essere rigettata. Come già Controparte_1 rilevato nell'ordinanza dell'8 febbraio 2022, l'istante, in realtà, non ha chiesto di correggere la pronuncia dell'ingiunzione, ma di correggere un suo proprio errore nella redazione del ricorso ex art. 633 c.p.c.; tanto precisato, deve ribadirsi anche in tale sede che tal sorta di istanza doveva essere rivolta al giudice che ha pronunciato l'ingiunzione e non già al giudice della cognizione ordinaria.
5. Parziale accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, attrice in senso sostanziale. Per provare la propria pretesa creditoria la società quale Controparte_2
mandataria di ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato dal signor Controparte_1 (doc. 3 fasc.mon.) e ha allegato l'inadempimento di quest'ultimo, producendo a supporto Pt_1
l'estratto conto (doc. 9 fasc.mon.).
5.1. Parte opponente nell'atto di citazione ha contestato il quantum preteso e ha dedotto che l'ammontare del debito, sulla base della stessa documentazione prodotta dalla controparte, è da ritenersi pari ad €
5.2. Nella comparsa di costituzione e risposta parte opposta non ha contraddetto in ordine all'accordo transattivo di cui ha discorso nell'atto di citazione parte opponente (v. sopra § 2.1.) e non ha contraddetto in ordine all'eccezione in ordine al quantum del credito, da ritenersi inferiore a quello preteso.
5.3. Parte opposta ha coltivato il proprio silenzio argomentativo in ordine all'eccezione svolta dall'opponente in ordine al quantum anche nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
Vale osservare peraltro che l'argomento svolto dall'opponente in ordine all'ammontare del credito è stato posto in evidenza nella motivazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c.
5.4. Parte opposta, in particolare, nel corso del processo non ha sviluppato contro argomenti in ordine a quanto emerge dalla pagina n. 5 del documento n. 8 prodotto in sede monitoria ove, come osservato dall'opponente, si legge quanto segue:
Dalla stessa documentazione prodotta dall'opposta emerge dunque che, a fronte dell'inadempimento dell'accordo transattivo, il debito maturato dal signor alla data del 5 Pt_1 giugno 2018 era pari ad € 5.400,00.
5.5. Nella comparsa conclusionale parte opposta, nel contraddire in ordine all'eccezione formulata da parte opponente fin dall'atto di citazione, producendone il contenuto nel corpo dell'atto tramite screenshot, riporta la clausola del contratto con cui le parti - tanto sostiene parte convenuta – hanno pattuito che l'eventuale accordo transattivo non ha effetto novativo: Come correttamente eccepito da parte opponente nella memoria di replica parte opposta ha estrapolato tale porzione dal testo contrattuale, omettendo di riprodurre la parte deputata all'apposizione delle sottoscrizioni. Sottoscrizioni non apposte dalle parti del contratto, come emerge agevolmente dall'esame del documento attoreo che si riporta qui di seguito:
5.6. Per i motivi fin ora esposti deve pertanto ritenersi provato il credito vantato nell'ammontare di
€ 5.400,00, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
5.7. Devono essere rigettate le ulteriori eccezioni formulate da parte opponente (cfr. § 2.2.) in quanto formulate in modo generico. Parte opponente, riguardo a tali eccezioni, prima ancora che soddisfare l'onere della prova non ha soddisfatto l'onere di allegazione.
6. Spese di lite. In ragione dell'esito della lite, dell'ammontare del credito riconosciuto (pari alla metà del credito vantato in sede monitoria), in accoglimento dunque degli argomenti difensivi svolti dall'opponente in ordine all'importo residuo dovuto, deve essere dichiarata la soccombenza reciproca tra le parti, con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Bergamo n. 2273/2021 del 12 luglio 2021. 2. Accerta e dichiara che la società quale mandataria di Controparte_2 [...]
è titolare di un diritto di credito nei confronti di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 5.400,00, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Condanna a pagare in favore della società quale Parte_1 Controparte_2
mandataria di l'importo di € 5.400,00, oltre interessi legali ex art. Controparte_1
1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
4. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 5 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo