Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4149 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E nato in [...] Parte_2
l'08/12/1981, C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI CARA FABIO PASQUALE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 16/12/2024 i coniugi Pt_1
1
nato in [...] l'[...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FO D'GR
(ME) il 09/10/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 32 parte 2 serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] Persona_1
il 18/11/2011, e nata a [...] il [...]; Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15999/2019 del 28/09/2019;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Forza d'Agrò, in data 09.10.2010, e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Forza d'Agrò al n. 32, Parte II Serie A, anno 2010 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forza
d'Agrò, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. 2) Le figlie saranno affidate ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella casa coniugale sita in
Forza d'Agrò, via Grutta, n. 14. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute,
2 saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 3) La casa coniugale che costituisce la residenza familiare sita in Forza d'Agrò, Via Grutta n. 14 rimarrà alla IG.ra ed alle figlie. 4) Il IG. Parte_1 Parte_2
continuerà a corrispondere alla IG.ra mensilmente la somma Parte_1
complessiva di € 350,00 (euro trecentocinquanta), così come concordato in sede di separazione, a titolo di concorso spese per il mantenimento di entrambe le figlie. La somma verrà versata sul conto corrente della IG.ra
. Il IG. rimarrà obbligato a Parte_1 Parte_2
corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che le figlie non saranno economicamente indipendenti. 5) Il IG.
[...]
corrisponderà un importo pari al 50% delle spese Parte_2
straordinarie delle figlie, previo accordo laddove possibile. 6) Il IG. avrà diritto a tenere con se le figlie almeno tre Parte_2
pomeriggi alla settimana, più precisamente ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00. Il padre, inoltre, potrà tenere con se le figlie a settimane alterne la giornata del sabato oppure della domenica e la settimana successiva entrambi i giorni secondo gli orari concordati da entrambi i genitori. Qualora il padre dovesse recarsi all'estero per lavoro o lontano da casa le modalità di visita verranno concordate compatibilmente con le possibilità di rientro dello stesso. Per quanto concerne le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno alternativamente il Natale con uno dei genitori ed il
Capodanno con l'altro; per quanto riguarda le vacanze pasquali, le figlie le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo
3 alternato. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, le figlie avranno diritto di trascorrere, con il padre, almeno venti giorni consecutivi. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale. 8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
All'udienza del 07/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15999/2019 del 28/09/2019, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
4 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di FO D'GR (ME) il 09/10/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 32 parte 2 serie A, tra Pt_1
, nata a [...] il [...], e
[...] Parte_2
nato in [...] l'[...], alle condizioni
[...]
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FO D'GR
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 08/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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