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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 926/24
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 29.07.25, sono comparse, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, l'avv.
LE Codutti per parte ricorrente, e la dott.ssa Giulietta Merighi per parte resistente
[...]
. Controparte_1
L'avv. LE Codutti si richiama al ricorso ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso.
La dott.ssa Giulietta Merighi si richiama alla memoria di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 926/2024
Promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.to Daniele Compagnone, dall'avv.to Nicola Galluzzi e dall'avv.to LE Codutti
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del Capo dell' pro tempore, P.IVA_1 Controparte_1
-resistente-
oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione n. RG 305/23-56 del 12.09.2024
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: Che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venga revocata ovvero dichiarata nulla, annullata o dichiarata comunque illegittima e inefficace, per i motivi sopra esposti.
ISPETTORATO LAVORO DI : Controparte_1 Controparte_1
Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata. Si chiede la rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciuti dal Giudice le spese, i diritti CP_1
e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto” e ai sensi della successiva circolare INL n. 506 del 20.01.17.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.24 ha presentato opposizione contro Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. RG 305/23-56 del 12.09.2024 notificata in data 02.10.2024, con cui era stato a lei ingiunto, in solido con il pagamento della somma Controparte_2 complessiva di € 2.434,62, comprensiva delle spese di notifica, per la violazione: -dell'art. 39, commi
1, 2 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, per non aver registrato nelle giornate del 14 e 15.08.21 tutte le ore di lavoro svolte dai propri dipendenti;
-dell'art. 1, commi 910
e 911 della L. 205/17 per aver corrisposto nella giornata del 15.08.21 la somma di € 50,00 in contanti ad alcuni dipendenti;
-nonché dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. per non aver fatto fruire a due dipendenti, nelle giornate del 14 e 15.08.21, almeno undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
La ricorrente, premettendo di aver ricevuto procura speciale da parte della Controparte_2
in persona dell'amministratore di sostegno, per il compimento degli atti di ordinaria
[...] amministrazione della struttura dal 15.05.21 al 15.09.21, deduceva l'insussistenza degli addebiti contestati, evidenziando in particolare di aver sempre regolarmente retribuito tutte le ore di straordinario effettuate dai propri dipendenti, di aver corrisposto per mero spirito di liberalità nella giornata di ferragosto 2021 un premio in contanti di € 50,00 attingendo alle proprie risorse economiche e, sottolineando, infine, che l'attività lavorativa si svolgeva normalmente durante le ore diurne, solo saltuariamente prolungandosi nelle ore serali, nel rispetto del riposo compensativo.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Costituitosi in causa, l' (di seguito, per brevità, Controparte_1
Con
) contestava le eccezioni e difese attoree, richiamando il verbale ispettivo, gli accertamenti ivi svolti e le conclusioni dello stesso, e ha insistito, quindi, per il rigetto del ricorso. Con Inoltre, l' precisava che la contestazione di cui al punto 1) dell'ordinanza ingiunzione, relativa alla mancata registrazione di tutte le ore di lavoro svolte, riguardava solo i due dipendenti cui non era stato nemmeno garantito il riposo di almeno 11 ore tra le giornate del 14 e 15.08.21, diversamente da quanto indicato nel verbale ispettivo.
La causa era istruita solo documentalmente. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 29.07.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che l'opposizione sia infondata e non possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Gli illeciti contestati ai punti 1, 2, 3 dell'ordinanza ingiunzione impugnata devono ritenersi Con concretamente integrati sulla base della documentazione dimessa dall' .
Infatti, a giustificazione della ritenuta superfluità dell'assunzione della prova testimoniale, si evidenzia che le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno piena prova in giudizio e, ove esse siano univoche, come nel caso di specie, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri -circostanza, invero, non sussistente nel caso di specie- eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (v., così, Cass. n. 10427/2014), essendosi anzi sostenuto, in termini pienamente condivisibili, che “…in caso di (eventuale) divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese dagli stessi soggetti nel corso della prova testimoniale, si (potrebbe addirittura) attribuire maggiore attendibilità alle prime, (proprio) perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati
…” (v., così, Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 663/2007).
Procedendo ad esaminare le singole contestazioni, si ritiene che possano essere esaminate congiuntamente le condotte contestate ai punti 1) e 3) dell'ordinanza ingiunzione oggetto della Con presente impugnazione, avendo l' sanzionato la ricorrente per non aver registrato sul Libro Unico tutte le ore svolte dai lavoratori e nelle giornate del 14 e 15 agosto Parte_2 Parte_3
2021, senza aver altresì garantito loro la fruizione di almeno undici ore di riposo consecutive.
L' ha infatti chiarito che la contestazione di cui al punto 1) dell'ordinanza ingiunzione si CP_1 riferisce solo ai due dipendenti sopra citati, diversamente dal verbale di illecito che riguardava più lavoratori, essendo stata conseguentemente comminata la sanzione amministrativa da 150 a 1.500,00 prevista quando la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero un periodo fino a 6 mensilità.
Si osserva che la sussistenza di entrambi gli addebiti, strettamente collegati, risulta provata dal confronto tra il libro unico del lavoro e il foglio presenze compilato dai dipendenti, nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori.
In particolare, quanto alla posizione della lavoratrice , emerge che, nel foglio presenze Parte_3
(doc. 4 allegato alla memoria difensiva) la stessa ha indicato di aver lavorato 16 ore nella giornata del
14 agosto 2021 e 13 ore e mezzo il giorno successivo.
La suddetta lavoratrice, sentita dagli ispettori il 29.09.21, ha riferito: “…ho lavorato per il
[...]
dal 12/06/2021 al 14/09/2021, con mansioni di cameriera ed orario di Parte_4 lavoro full-time di 40 ore settimanali. Tranne che a ridosso di Ferragosto, io e i colleghi lavoravamo circa 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì…e circa 8 ore al giorno nei weekend…Ad agosto, complice il maggior afflusso di clientela, ho fatto diverse ore di straordinario, così come risultante dal registro presenze di cui sopra, ovvero ho lavorato per 13 ore venerdì 13 agosto, per 16 ore sabato 14 agosto
e 13 ore e mezza domenica 15 agosto. Venerdì ho iniziato alle 10.00 e finito alle 23.00, sabato 14 ho iniziato alle 9.00 e finito alle 2.00 (mi sono fermata a pulire il locale una volta che i clienti se ne erano andati), con pausa dalle 10.00 alle 11.00, domenica 15 ho iniziato alle 10.00 e finito alle 23.30.
Preciso che ho riscontrato gli orari sopra indicati sulla chat aziendale di Whatsapp dove ci venivano comunicati i turni…” (v. doc. 3 allegato alla memoria difensiva).
Viceversa, dalla busta paga di agosto della lavoratrice risultano indicate solamente 1,34 ore Pt_3 di straordinario nella giornata del 14 agosto ed 8 ore di straordinario nella giornata di Ferragosto (v. doc. 10, ibidem).
Del pari, anche il lavoratore sentito dagli ispettori il 18.08.21, ha dichiarato: “…io lavoro dalle Pt_2
10.00 alle 15.30 e dalle 15 alle 21/21.30 durante la settimana. Nei weekend chiudiamo alle 24 circa…il 15 agosto ho lavorato dalle 11 alle 2 di mattina e il 14 dalle 9 alle 01.30…” (v. doc. 2, ibidem), mentre dalla busta paga di agosto prodotta sub doc. 12 le ore di straordinario indicate sono un'ora il 14 agosto ed 8 ore nella giornata di Ferragosto.
Risulta, quindi, provato che la dipendente ha lavorato il giorno 14 agosto dalle 9.00 alle Pt_3
2.00, con un'ora di pausa, e nel giorno 15 agosto dalle ore 10 alle ore 23.30, e che il lavoratore Pt_2 ha prestato la propria attività lavorativa il giorno 14 agosto dalle 9.00 all'1.30 e il giorno 15 agosto dalle 11.00 alle 2.00 e che nel LUL di entrambi i dipendenti è stato infedelmente riportato un numero inferiore di ore. Con Deve, pertanto, ritenersi che l' abbia legittimamente irrogato sia la sanzione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il comma 7, come modificato dall'art. 22 c. 5, D.Lgs. n. 151/2015, sia la sanzione prevista dall'art. 18 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dall'art. 7 L. 183/10, essendo state garantite, tra il 14 e 15 agosto 2021, solo 9 ore e 30 minuti di riposo consecutivo (dalle ore 1.30 alle ore 11.00) al lavoratore ed 8 ore alla lavoratrice (dalle ore 2.00 alle ore 10.00). Pt_2 Pt_3
Anche l'addebito di cui al punto 2) dell'ordinanza opposta deve ritenersi fondato.
Infatti, è pacifico che la ricorrente abbia corrisposto la somma di € 50,00 in contanti a nove dipendenti a seguito dell'attività lavorativa dagli stessi svolta nella giornata di Ferragosto.
Ciò è stato, infatti, dichiarato dai lavoratori sentiti dagli ispettori (v. doc. 2, quanto dichiarato da Pt_2
“…il 15 agosto ho lavorato più ore e ho ricevuto un premio in contanti di €50,00…”; doc. 3, ove la ha riferito agli ispettori “…per il lavoro svolto a Ferragosto, nei giorni successivi, la titolare, Pt_5 la sig.ra ha dato a me e agli altri camerieri che avevano fatto più ore un premio in contanti Pt_1 di € 50,00…”; e doc. 5 e 6, ove tale circostanza è stata confermata anche dai lavoratori Persona_1
- “….tutti abbiamo ricevuto un bonus di € 50,00, l'ho ricevuto io, e chi ha lavorato il 15 agosto. Pt_3
LE ha consegnato alla presenza di tutti i contanti per bonus….” – e – “….ho Pt_6 lavorato molte ore il 14 e il 15 agosto per questo anch'io come gli altri ho avuto il bonus di € 50,00 dati da LE in contanti…”), e confermato dalla stessa difesa attorea che ha allegato che la ricorrente, ispirandosi nella gestione del “…alla figura dell'allenatore/coach/capitano di CP_2 una squadra di basket” che deve motivare il personale impiegato – decideva liberamente, senza che vi fosse alcun obbligo giuridico in tal senso, di dare corso a un atto di liberalità nei confronti dei propri dipendenti che quel giorno avevano prestato servizio (…) Dal momento che il personale del di Lignano Sabbiadoro, in quella giornata, gestiva egregiamente la clientela che affollava CP_2 il locale, la sig.ra al fine di premiare gli sforzi profusi dal personale presente, con spirito Pt_1 di liberalità e gratitudine, consegnava a ciascun dipendente la somma di Euro 50,00 in contanti, quale riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto. (v. pag. 7 memoria difensiva).
La ricorrente si è, quindi, limitata ad evidenziare che si trattava di un mero atto di liberalità e non di un elemento retributivo, contestando che potesse applicarsi la sanzione prevista dall'art. 1, commi
913, della L. n. 205/2017.
La tesi attorea non può, tuttavia, essere condivisa.
Infatti, la norma di riferimento in materia di erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro ai propri dipendenti è l'art. 51 TUIR, che, nel definire i criteri per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali, stabilisce al comma 1: “
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Inoltre, se il terzo comma della suddetta disposizione fissa il valore limite entro il quale le erogazioni liberali in natura corrisposte dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito del dipendente
(“…non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito…”), quanto alle erogazioni effettuate in denaro tale limite non vale, trattandosi di somme sempre oggetto di obbligo contributivo a seguito dell'abrogazione della lett. b) dell'art. 51, comma 2, avvenuta con l'introduzione dell'art. 2 comma 6 del D.L. n. 93/2008. Per di più, a conclusioni diverse non conduce nemmeno il richiamo alla giurisprudenza di legittimità citata da parte ricorrente (Cass. n. 16305/2002), che faceva leva sul disposto dell'art. 12 della l.
53/1969 nella formulazione vigente fino al 31.12.97, secondo cui erano escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo “(…) 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale…”.
Nella formulazione attuale dell'art. 12 della L. n. 53/69, tuttavia, è scomparso qualunque riferimento alle elargizioni concesse una tantum dal datore di lavoro e la stessa norma stabilisce che le ipotesi di esclusione ivi indicate hanno carattere tassativo (“…
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa…”).
In ogni caso, si ritiene che nel caso di specie difetti la circostanza di cui alla lettera c), trattandosi di somma che, per stessa ammissione della ricorrente, è stata corrisposta solo ai dipendenti che hanno prestato servizio nella giornata del 15.08.21 in stretto collegamento con la prestazione lavorativa dagli stessi resa (a pagina 7 della memoria difensiva si legge infatti: “…È cosa nota, infatti, che la giornata di Ferragosto, rappresenti un picco di attività senza precedenti per i bar e i ristoranti, specialmente in quelle zone caratterizzate da un forte turismo balneare. La concentrazione di persone in cerca di ristoro e svago genera un flusso continuo di clienti, richiedendo ai gestori e al personale di lavorare
[... alacremente per soddisfare le numerose richieste. Dal momento che il personale del CP_2
, in quella giornata, gestiva egregiamente la clientela che affollava il locale, la Parte_7 sig.ra al fine di premiare gli sforzi profusi dal personale presente, con spirito di liberalità Pt_1
e gratitudine, consegnava a ciascun dipendente la somma di Euro 50,00 in contanti, quale riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto…”).
Deve, pertanto, ritenersi integrata anche la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, della L. n.
205/2017, il quale ha previsto che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione con mezzi tracciabili (bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato), con espresso divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore.
Dunque, in conclusione, per tutti i motivi che precedono, l'opposizione è infondata e deve essere respinta. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente, previa applicazione della riduzione di cui all'art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 (come, peraltro, richiesto dallo stesso ). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Respinge l'opposizione; Con
2. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 824,00 a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge.
Udine, 29.07.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 29.07.25, sono comparse, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, l'avv.
LE Codutti per parte ricorrente, e la dott.ssa Giulietta Merighi per parte resistente
[...]
. Controparte_1
L'avv. LE Codutti si richiama al ricorso ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso.
La dott.ssa Giulietta Merighi si richiama alla memoria di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 926/2024
Promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.to Daniele Compagnone, dall'avv.to Nicola Galluzzi e dall'avv.to LE Codutti
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del Capo dell' pro tempore, P.IVA_1 Controparte_1
-resistente-
oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione n. RG 305/23-56 del 12.09.2024
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: Che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venga revocata ovvero dichiarata nulla, annullata o dichiarata comunque illegittima e inefficace, per i motivi sopra esposti.
ISPETTORATO LAVORO DI : Controparte_1 Controparte_1
Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata. Si chiede la rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciuti dal Giudice le spese, i diritti CP_1
e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto” e ai sensi della successiva circolare INL n. 506 del 20.01.17.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.24 ha presentato opposizione contro Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. RG 305/23-56 del 12.09.2024 notificata in data 02.10.2024, con cui era stato a lei ingiunto, in solido con il pagamento della somma Controparte_2 complessiva di € 2.434,62, comprensiva delle spese di notifica, per la violazione: -dell'art. 39, commi
1, 2 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, per non aver registrato nelle giornate del 14 e 15.08.21 tutte le ore di lavoro svolte dai propri dipendenti;
-dell'art. 1, commi 910
e 911 della L. 205/17 per aver corrisposto nella giornata del 15.08.21 la somma di € 50,00 in contanti ad alcuni dipendenti;
-nonché dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. per non aver fatto fruire a due dipendenti, nelle giornate del 14 e 15.08.21, almeno undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
La ricorrente, premettendo di aver ricevuto procura speciale da parte della Controparte_2
in persona dell'amministratore di sostegno, per il compimento degli atti di ordinaria
[...] amministrazione della struttura dal 15.05.21 al 15.09.21, deduceva l'insussistenza degli addebiti contestati, evidenziando in particolare di aver sempre regolarmente retribuito tutte le ore di straordinario effettuate dai propri dipendenti, di aver corrisposto per mero spirito di liberalità nella giornata di ferragosto 2021 un premio in contanti di € 50,00 attingendo alle proprie risorse economiche e, sottolineando, infine, che l'attività lavorativa si svolgeva normalmente durante le ore diurne, solo saltuariamente prolungandosi nelle ore serali, nel rispetto del riposo compensativo.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Costituitosi in causa, l' (di seguito, per brevità, Controparte_1
Con
) contestava le eccezioni e difese attoree, richiamando il verbale ispettivo, gli accertamenti ivi svolti e le conclusioni dello stesso, e ha insistito, quindi, per il rigetto del ricorso. Con Inoltre, l' precisava che la contestazione di cui al punto 1) dell'ordinanza ingiunzione, relativa alla mancata registrazione di tutte le ore di lavoro svolte, riguardava solo i due dipendenti cui non era stato nemmeno garantito il riposo di almeno 11 ore tra le giornate del 14 e 15.08.21, diversamente da quanto indicato nel verbale ispettivo.
La causa era istruita solo documentalmente. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 29.07.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che l'opposizione sia infondata e non possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Gli illeciti contestati ai punti 1, 2, 3 dell'ordinanza ingiunzione impugnata devono ritenersi Con concretamente integrati sulla base della documentazione dimessa dall' .
Infatti, a giustificazione della ritenuta superfluità dell'assunzione della prova testimoniale, si evidenzia che le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno piena prova in giudizio e, ove esse siano univoche, come nel caso di specie, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri -circostanza, invero, non sussistente nel caso di specie- eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (v., così, Cass. n. 10427/2014), essendosi anzi sostenuto, in termini pienamente condivisibili, che “…in caso di (eventuale) divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese dagli stessi soggetti nel corso della prova testimoniale, si (potrebbe addirittura) attribuire maggiore attendibilità alle prime, (proprio) perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati
…” (v., così, Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 663/2007).
Procedendo ad esaminare le singole contestazioni, si ritiene che possano essere esaminate congiuntamente le condotte contestate ai punti 1) e 3) dell'ordinanza ingiunzione oggetto della Con presente impugnazione, avendo l' sanzionato la ricorrente per non aver registrato sul Libro Unico tutte le ore svolte dai lavoratori e nelle giornate del 14 e 15 agosto Parte_2 Parte_3
2021, senza aver altresì garantito loro la fruizione di almeno undici ore di riposo consecutive.
L' ha infatti chiarito che la contestazione di cui al punto 1) dell'ordinanza ingiunzione si CP_1 riferisce solo ai due dipendenti sopra citati, diversamente dal verbale di illecito che riguardava più lavoratori, essendo stata conseguentemente comminata la sanzione amministrativa da 150 a 1.500,00 prevista quando la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero un periodo fino a 6 mensilità.
Si osserva che la sussistenza di entrambi gli addebiti, strettamente collegati, risulta provata dal confronto tra il libro unico del lavoro e il foglio presenze compilato dai dipendenti, nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori.
In particolare, quanto alla posizione della lavoratrice , emerge che, nel foglio presenze Parte_3
(doc. 4 allegato alla memoria difensiva) la stessa ha indicato di aver lavorato 16 ore nella giornata del
14 agosto 2021 e 13 ore e mezzo il giorno successivo.
La suddetta lavoratrice, sentita dagli ispettori il 29.09.21, ha riferito: “…ho lavorato per il
[...]
dal 12/06/2021 al 14/09/2021, con mansioni di cameriera ed orario di Parte_4 lavoro full-time di 40 ore settimanali. Tranne che a ridosso di Ferragosto, io e i colleghi lavoravamo circa 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì…e circa 8 ore al giorno nei weekend…Ad agosto, complice il maggior afflusso di clientela, ho fatto diverse ore di straordinario, così come risultante dal registro presenze di cui sopra, ovvero ho lavorato per 13 ore venerdì 13 agosto, per 16 ore sabato 14 agosto
e 13 ore e mezza domenica 15 agosto. Venerdì ho iniziato alle 10.00 e finito alle 23.00, sabato 14 ho iniziato alle 9.00 e finito alle 2.00 (mi sono fermata a pulire il locale una volta che i clienti se ne erano andati), con pausa dalle 10.00 alle 11.00, domenica 15 ho iniziato alle 10.00 e finito alle 23.30.
Preciso che ho riscontrato gli orari sopra indicati sulla chat aziendale di Whatsapp dove ci venivano comunicati i turni…” (v. doc. 3 allegato alla memoria difensiva).
Viceversa, dalla busta paga di agosto della lavoratrice risultano indicate solamente 1,34 ore Pt_3 di straordinario nella giornata del 14 agosto ed 8 ore di straordinario nella giornata di Ferragosto (v. doc. 10, ibidem).
Del pari, anche il lavoratore sentito dagli ispettori il 18.08.21, ha dichiarato: “…io lavoro dalle Pt_2
10.00 alle 15.30 e dalle 15 alle 21/21.30 durante la settimana. Nei weekend chiudiamo alle 24 circa…il 15 agosto ho lavorato dalle 11 alle 2 di mattina e il 14 dalle 9 alle 01.30…” (v. doc. 2, ibidem), mentre dalla busta paga di agosto prodotta sub doc. 12 le ore di straordinario indicate sono un'ora il 14 agosto ed 8 ore nella giornata di Ferragosto.
Risulta, quindi, provato che la dipendente ha lavorato il giorno 14 agosto dalle 9.00 alle Pt_3
2.00, con un'ora di pausa, e nel giorno 15 agosto dalle ore 10 alle ore 23.30, e che il lavoratore Pt_2 ha prestato la propria attività lavorativa il giorno 14 agosto dalle 9.00 all'1.30 e il giorno 15 agosto dalle 11.00 alle 2.00 e che nel LUL di entrambi i dipendenti è stato infedelmente riportato un numero inferiore di ore. Con Deve, pertanto, ritenersi che l' abbia legittimamente irrogato sia la sanzione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il comma 7, come modificato dall'art. 22 c. 5, D.Lgs. n. 151/2015, sia la sanzione prevista dall'art. 18 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dall'art. 7 L. 183/10, essendo state garantite, tra il 14 e 15 agosto 2021, solo 9 ore e 30 minuti di riposo consecutivo (dalle ore 1.30 alle ore 11.00) al lavoratore ed 8 ore alla lavoratrice (dalle ore 2.00 alle ore 10.00). Pt_2 Pt_3
Anche l'addebito di cui al punto 2) dell'ordinanza opposta deve ritenersi fondato.
Infatti, è pacifico che la ricorrente abbia corrisposto la somma di € 50,00 in contanti a nove dipendenti a seguito dell'attività lavorativa dagli stessi svolta nella giornata di Ferragosto.
Ciò è stato, infatti, dichiarato dai lavoratori sentiti dagli ispettori (v. doc. 2, quanto dichiarato da Pt_2
“…il 15 agosto ho lavorato più ore e ho ricevuto un premio in contanti di €50,00…”; doc. 3, ove la ha riferito agli ispettori “…per il lavoro svolto a Ferragosto, nei giorni successivi, la titolare, Pt_5 la sig.ra ha dato a me e agli altri camerieri che avevano fatto più ore un premio in contanti Pt_1 di € 50,00…”; e doc. 5 e 6, ove tale circostanza è stata confermata anche dai lavoratori Persona_1
- “….tutti abbiamo ricevuto un bonus di € 50,00, l'ho ricevuto io, e chi ha lavorato il 15 agosto. Pt_3
LE ha consegnato alla presenza di tutti i contanti per bonus….” – e – “….ho Pt_6 lavorato molte ore il 14 e il 15 agosto per questo anch'io come gli altri ho avuto il bonus di € 50,00 dati da LE in contanti…”), e confermato dalla stessa difesa attorea che ha allegato che la ricorrente, ispirandosi nella gestione del “…alla figura dell'allenatore/coach/capitano di CP_2 una squadra di basket” che deve motivare il personale impiegato – decideva liberamente, senza che vi fosse alcun obbligo giuridico in tal senso, di dare corso a un atto di liberalità nei confronti dei propri dipendenti che quel giorno avevano prestato servizio (…) Dal momento che il personale del di Lignano Sabbiadoro, in quella giornata, gestiva egregiamente la clientela che affollava CP_2 il locale, la sig.ra al fine di premiare gli sforzi profusi dal personale presente, con spirito Pt_1 di liberalità e gratitudine, consegnava a ciascun dipendente la somma di Euro 50,00 in contanti, quale riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto. (v. pag. 7 memoria difensiva).
La ricorrente si è, quindi, limitata ad evidenziare che si trattava di un mero atto di liberalità e non di un elemento retributivo, contestando che potesse applicarsi la sanzione prevista dall'art. 1, commi
913, della L. n. 205/2017.
La tesi attorea non può, tuttavia, essere condivisa.
Infatti, la norma di riferimento in materia di erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro ai propri dipendenti è l'art. 51 TUIR, che, nel definire i criteri per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali, stabilisce al comma 1: “
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Inoltre, se il terzo comma della suddetta disposizione fissa il valore limite entro il quale le erogazioni liberali in natura corrisposte dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito del dipendente
(“…non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito…”), quanto alle erogazioni effettuate in denaro tale limite non vale, trattandosi di somme sempre oggetto di obbligo contributivo a seguito dell'abrogazione della lett. b) dell'art. 51, comma 2, avvenuta con l'introduzione dell'art. 2 comma 6 del D.L. n. 93/2008. Per di più, a conclusioni diverse non conduce nemmeno il richiamo alla giurisprudenza di legittimità citata da parte ricorrente (Cass. n. 16305/2002), che faceva leva sul disposto dell'art. 12 della l.
53/1969 nella formulazione vigente fino al 31.12.97, secondo cui erano escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo “(…) 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale…”.
Nella formulazione attuale dell'art. 12 della L. n. 53/69, tuttavia, è scomparso qualunque riferimento alle elargizioni concesse una tantum dal datore di lavoro e la stessa norma stabilisce che le ipotesi di esclusione ivi indicate hanno carattere tassativo (“…
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa…”).
In ogni caso, si ritiene che nel caso di specie difetti la circostanza di cui alla lettera c), trattandosi di somma che, per stessa ammissione della ricorrente, è stata corrisposta solo ai dipendenti che hanno prestato servizio nella giornata del 15.08.21 in stretto collegamento con la prestazione lavorativa dagli stessi resa (a pagina 7 della memoria difensiva si legge infatti: “…È cosa nota, infatti, che la giornata di Ferragosto, rappresenti un picco di attività senza precedenti per i bar e i ristoranti, specialmente in quelle zone caratterizzate da un forte turismo balneare. La concentrazione di persone in cerca di ristoro e svago genera un flusso continuo di clienti, richiedendo ai gestori e al personale di lavorare
[... alacremente per soddisfare le numerose richieste. Dal momento che il personale del CP_2
, in quella giornata, gestiva egregiamente la clientela che affollava il locale, la Parte_7 sig.ra al fine di premiare gli sforzi profusi dal personale presente, con spirito di liberalità Pt_1
e gratitudine, consegnava a ciascun dipendente la somma di Euro 50,00 in contanti, quale riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto…”).
Deve, pertanto, ritenersi integrata anche la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, della L. n.
205/2017, il quale ha previsto che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione con mezzi tracciabili (bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato), con espresso divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore.
Dunque, in conclusione, per tutti i motivi che precedono, l'opposizione è infondata e deve essere respinta. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente, previa applicazione della riduzione di cui all'art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 (come, peraltro, richiesto dallo stesso ). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Respinge l'opposizione; Con
2. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 824,00 a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge.
Udine, 29.07.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia