Sentenza 20 febbraio 1999
Massime • 4
Il requisito della specialità della procura, stabilito per il giudizio di cassazione dall'art. 365 cod. proc. civ., assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ricorso per cassazione, si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, perciò, dopo che questa è stata pronunciata e con specifico riferimento ad essa. Ne consegue che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione e conferente il mandato difensivo <
La mancata indicazione delle norme di diritto non è ragione di per sè sola sufficiente a determinare l'inammissibilità del ricorso in cassazione, allorquando, in ragione della coerenza e completezza della esposizione dei motivi di censura, sia possibile alla Suprema Corte collegare ai motivi stessi le norme di diritto concretamente applicabili.
L'espressione normativa, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., <<punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio>>, si riferisce all'accertamento dei punti di fatto che hanno assunto rilevanza per la decisione e non a quelli riguardanti l'affermazione e l'applicazione dei principi giuridici, posto che in questo secondo caso è configurabile una falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 (la quale può, peraltro, comportare la sola correzione della motivazione in diritto da parte della Suprema Corte, qualora integri soltanto un vizio della motivazione in diritto che si riveli ininfluente sulla esattezza della decisione, per essere questa corretta secondo altro principio di diritto concretamente applicabile alla fattispecie).
Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, previsto per il ricorso per cassazione dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., è soddisfatto quando l'esposizione del ricorso consenta la percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere al contenuto di altri atti del processo, essendo, peraltro, sufficiente che gli elementi di fatto, pur non esposti separatamente, siano desumibili dall'esposizione dei motivi di impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 10/01/2003 n° 261Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1999, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -A
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. IN SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
LA NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO TIRONE, difeso dagli avvocati GIUSEPPE PICONE, FRANCESCO TAGLIALATELA, giusta delega in atti;
contro
TO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.D. GUERRAZZI 8, presso lo studio dell'avvocato MINOPOLI, difeso dall'avvocato RENATO ANGELONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 817/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 2/2/96 depositata il 30/03/96; RG. 868/94.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/98 dal consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato RENATO ANGELONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ed in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL RPROCESSO 1. CO TO, con atto di precetto del 4 settembre 1985, ha intimato a IN IG il pagamento della somma di oltre lire 5 milioni portate da cambiali in suo possesso.
L'intimato, con atto di citazione del 3 dicembre 1985, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Napoli il TO per opporsi al precetto, assumendo di nulla dovere.
Il IG ha dedotto che i titoli azionati facevano parte di un gruppo di cambiali rilasciate in bianco al TO, nella qualità di fiduciario del Consozio agrario provinciale di OZ, e che i titoli erano stati riempiti abusivamente quanto alla valuta ed alla persona del prenditore.
2. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale e questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 marzo 1996. La Corte napoletana ha ritenuto che il IG non aveva fornito la prova del riempimento abusivo delle cambiali e della mancanza della causa obligandi.
3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso IN IG.
Resite con controricorso CO TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente debbono essere esaminate le due eccezioni di nullità ricorso proposte dal controricorrente.
Con la prima, il TO lamenta che la procura alle liti rilasciata al difensore del ricorrente non è specifica, in quanto non contiene espresso riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli emessa il 30 marzo 1996: denuncia di violazione degli artt.83 e 365 cod. proc. civ. Con la seconda, sostiene che nel ricorso
"manca una esposizione organica dei fatti processuali e sostanziali ... e parte ricorrente non individua le norme di diritto che, a suo parere, sarebbero state violate o disattese...".
Entrambe le eccezioni non sono fondate.
1.2.1. Il modello legale, previsto dall'art. 365 cod. proc. civ. (sottoscrizione del ricorso), richiede che il ricorso per cassazione deve essere "sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale". Specialità della procura vuole dire che questa deve essere rilasciata per un determinato giudizio di cassazione, cioè per l'impugnazione davanti alla Corte di una sentenza determinata.
Il requisito della specialità deve essere inteso diversamente a seconda che la procura sia rilasciata con atto separato, oppure in calce o a margine del ricorso.
Nel secondo caso, che interessa questo giudizio, il contenuto della procura deve mettere in evidenza il carattere della specialità richiesto dal citato art. 365.
Ciò posto, la norma contenuta nel citato art. 365 esprime l'esigenza che, attraverso la procura speciale, la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ricorso per cassazione si formi tenendo conto della decisione già resa sulla causa e, perciò, dopo che la sentenza è stata pronunciata: la procura, quindi, non è speciale quando è stata conferita prima della pubblicazione della sentenza impugnata con il ricorso:
Cass. 9 ottobre 1998, n. 10022, fra le tante. Per questa ragione è stato ritenuto che il principio non è soddisfatto nei casi di procura rilasciata: a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia pure per tutti i gradi del giudizio (Cass. 23 marzo 1994, n. 2794); a margine della citazione in riassunzione nel precedente giudizio di rinvio (Cass.12 ottobre 1994, n. 8334); con atto separato di data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata (Cass. 6 febbraio 1998, n. 1272). Nondimeno, l'anteriorità può essere raccolta anche altrimenti, come accade nelle ipotesi in cui sia desumibile dal richiamo alla procura nell'intestazione del ricorso sia nell'originale che nella copia notificata.
Questa precisazione riguarda la necessità che l'atto con il quale è stata rilasciata la procura esprima la volontà di rilasciarla per impugnare una sentenza specifica.
Infatti, se l'atto non manifesta in maniera chiara la volontà del ricorrente, occorre interpretarlo.
In questo caso il criterio ermeneutico da adottare è quello del principio di conservazione (art. 1367 cc.), perché il processo deve tendere piuttosto ad una pronuncia sulla pretesa sostanziale che ad una pronuncia sul processo. Solo se la volontà sia equivoca il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile: Cass. 15 settembre 1998 n. 9175. Naturalmente, la procura speciale non può essere rilasciata dopo che è avvenuta la notificazione del ricorso: ss.uu. 27 ottobre 1995, n. 11178.
1.2.2. La procura per il ricorso per cassazione proposto dal IG è apposta a margine del ricorso stesso ed è del seguente tenore: "avv. Picone Giuseppe ed avv. Francesco Taglialatela Vi dò mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio di Cassazione con ogni facoltà".
La procura così rilasciata, contenendo il riferimento al giudizio di cassazione instaurato da IN IG
contro
CO TO, si riferisce, evidentemente, all'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata il 30 marzo 1966, perché questa è indicata nell'intestazione del ricorso. Inoltre, la procura è stata rilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, come si ricava dal fatto che il ricorso sul quale la procura è apposta è stato notificato in data 1 agosto 1996.
Pertanto, risulta soddisfatto in pieno il requisito della specialità della procura.
1.3.1. L'art. 366 cod. proc. civ. stabilisce che il ricorso per cassazione "deve contenere", tra l'altro e "a pena di inammissibilità,... l'esposizione sommaria dei fatti della causa" ed "i motivi per i quali si chiede la cassazione con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano".
L'esposizione sommaria dei fatti deve consentire l'immediata percezione delle censure sollevate, senza la necessità di ricorrere al contenuto di altri atti del processo. È, comunque, sufficiente che gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione si desumano anche dai motivi dell'impugnazione: Cass. 28 gennaio 1995, n. 1076 e 24 febbraio 1988, n. 1974, tra le molte. (I motivi e) l'indicazione delle norme di diritto su cui questi si fondano risponde anch'essa all'esigenza che il ricorso consenta da solo l'individuazione delle questioni da risolvere.
Per quanto riguarda, in particolare, l'omessa indicazione delle norme di diritto su cui si fonda il ricorso, questa, pur potendo determinare una non precisa formulazione dei motivi, non comporta da sola inammissibilità del ricorso quando attraverso le ragioni addotte sia possibile identificare il principio di diritto che si assume violato (Cass. 16 aprile 1988, n. 2989).
1.3.2. L'esame del ricorso per cassazione proposto dal IG esibisce i seguenti caratteri:
- il ricorso non è strutturato secondo la tecnica di svolgere l'indicazione dei fatti separatamente dai motivi della decisione;
- l'esposizione dei fatti è contenuta nella prima e seconda pagina del ricorso, ove si legge che: l'oggetto della controversia è dato da opposizione a precetto cambiario, proposta in ragione di abusivo riempimento dei titoli e di altre ragioni;
che il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione;
- non sono indicate espressamente le norme di diritto su cui si fondano i motivi del ricorso;
- i motivi si compendiano nella errata utilizzazione degli elementi probatori e in una diversa ricostruzione di fatti e date relativi al riempimento di titoli cambiari.
Questi elementi consentono la ricostruzione dei fatti della causa, la quale, secondo la norma contenuta nel citato art. 366, deve essere sommariamente esposta.
La mancanza delle norme di diritto, poi, non è elemento sufficiente a far dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto spetta a questa Corte collegare, nei limiti in cui si tratta di un discorso coerente e completo, ai motivi del ricorso le norme di diritto concretamente applicabili.
2.1. Il ricorso per cassazione rivolge alla sentenza impugnata la censura di difetto di motivazione, il quale si articola nelle seguenti critiche: mancanza di logica e di coerenza in ordine alla prova che le cambiali non erano state riempite abusivamente;
errata valutazione dei mezzi di impugnazione in ordine al riempimento dei titoli contra pacta;
mancato esame delle scritture prodotte;
mancato esame del decreto di sequestro delle cambiali adottato dal pretore di OZ.
Il motivo non è fondato.
2.2. Il vizio logico della motivazione della sentenza deve essere ricostruito attraverso la combinazione delle norme contenute negli artt. 161, 132 n. 4, 360 n. 5 cod. proc. civ. e 111, primo comma, della Costituzione e può essere individuato solo se la motivazione in essa espressa ? carente dal punto di vista formale o sostanziale, ovvero se ? incoerente o contraddittoria.
Con riferimento agli ultimi tre casi, che interessano in questa sede, l'art. 360 n. 5 citato non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.
Perno dell'indagine è, quindi, il punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, l'omesso esame del quale si ha quando il corretto controllo di questo avrebbe portato la decisione ad una diversa soluzione finale. L'espressione normativa, ora riportata, si riferisce, infatti, all'accertamento dei punti di fatto rilevanti per la decisione e non a quelli riguardanti l'affermazione e l'applicazione dei principi giuridici, in quanto in questo secondo caso si verificherebbe o una falsa applicazione di norme di diritto oppure un vizio logico comportante la sola correzione in diritto della motivazione, come questa Corte ha avuto già modo di rilevare: sent. 25 maggio 1995, n. 5748, tra le altre.
Tenendo conto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato di questo mezzo di impugnazione, il vizio di motivazione non può essere, inoltre, oggetto di una doglianza generica, ma richiede che il ricorrente indichi le circostanze e gli elementi che avrebbero potuto portare ad una soluzione diversa, facendo riferimento anche all'incidenza causale dell'errore in questione: Cass. 16 gennaio 1996, n. 326.
2.3. Alla stregua di questi principi, il ricorso proposto dal IG non soddisfa nessuno degli elementi ora indicati. Infatti, con riferimento al riempimento abusivo o contra pacta delle cambiali, il IG non specifica l'elemento di prova di questo fatto che sarebbe stato trascurato dal giudice di appello. Per quanto riguarda, poi, il mancato esame delle scritture prodotte e del decreto di sequestro delle cambiali reso dal pretore di OZ, il ricorrente non indica neppure quali siano stati i documenti prodotti e quale fosse il risultato che un corretto esame di questi avrebbe potuto produrre.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 220.000, oltre onorari che si liquidano in lire 1.500.000.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 20 FEBBRAIO 1999.