Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1999, n. 1430
CASS
Sentenza 20 febbraio 1999

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Il requisito della specialità della procura, stabilito per il giudizio di cassazione dall'art. 365 cod. proc. civ., assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ricorso per cassazione, si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, perciò, dopo che questa è stata pronunciata e con specifico riferimento ad essa. Ne consegue che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione e conferente il mandato difensivo <>, soddisfa quella esigenza, laddove l'intestazione del ricorso indichi la sentenza oggetto dell'impugnazione e, dalla considerazione della data di notificazione del ricorso stesso, emerga, in relazione alla data della sentenza, che la procura, proprio in quanto apposta sul ricorso, è stata conferita successivamente alla pronuncia della sentenza.

La mancata indicazione delle norme di diritto non è ragione di per sè sola sufficiente a determinare l'inammissibilità del ricorso in cassazione, allorquando, in ragione della coerenza e completezza della esposizione dei motivi di censura, sia possibile alla Suprema Corte collegare ai motivi stessi le norme di diritto concretamente applicabili.

L'espressione normativa, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., <<punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio>>, si riferisce all'accertamento dei punti di fatto che hanno assunto rilevanza per la decisione e non a quelli riguardanti l'affermazione e l'applicazione dei principi giuridici, posto che in questo secondo caso è configurabile una falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 (la quale può, peraltro, comportare la sola correzione della motivazione in diritto da parte della Suprema Corte, qualora integri soltanto un vizio della motivazione in diritto che si riveli ininfluente sulla esattezza della decisione, per essere questa corretta secondo altro principio di diritto concretamente applicabile alla fattispecie).

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, previsto per il ricorso per cassazione dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., è soddisfatto quando l'esposizione del ricorso consenta la percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere al contenuto di altri atti del processo, essendo, peraltro, sufficiente che gli elementi di fatto, pur non esposti separatamente, siano desumibili dall'esposizione dei motivi di impugnazione.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 10/01/2003 n° 261Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1999, n. 1430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1430
Data del deposito : 20 febbraio 1999

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