Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 27/03/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.7379 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Annarita Billwiller, Ivana
Cervone e Martina Santangelo, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Carlo Grispo e Salvatore
Ravenna, presso i quali elettivamente domicilia;
convenuto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver lavorato dal 01.08.2008 al 04.02.2016, per conto ed alle dipendenze della Travel and
Holiday S.r.l.; di essere stato inquadrato nel III livello, addetto all'attività della biglietteria
“ sita all'interno del molo Beverello;
di essere stato licenziato in data CP_1
l'illegittimità del disposto licenziamento collettivo, e la costituzione del rapporto direttamente alle dipendenze della convenuta società; che in data 13.07.2017, con sentenza N.
5643/2017, l'intestato Tribunale, in persona del GL Dott.ssa Borrelli Stefania, ha rigettato il ricorso;
di aver proposto appello avverso la citata statuizione, procedimento culminato con sentenza n. 1916/2020 che, in riforma della sentenza impugnata, ha accertato la sussistenza del suo diritto alla prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 2112 c.c. alle dipendenze della convenuta a far data dal 30.12.2015 e, per l'effetto, ha ordinato alla convenuta la sua riammissione nel posto di lavoro precedentemente CP_1
occupato e la condanna al pagamento delle retribuzioni, oltre accessori di legge, con decorrenza dal 24.06.2016; che in data 31.10.2020, la convenuta società ha comunicato la sua assunzione a tempo indeterminato con invito a riprendere la propria attività lavorativa a far data dal 02.11.2020; che avverso la suindicata sentenza n.1916/2020 emessa in sede di appello, la convenuta società, ha proposto ricorso per Cassazione, conclusosi con sentenza di rigetto;
di essere stato riammesso in servizio dalla convenuta in data
02.11.2020, la quale ha tuttavia omesso il versamento dei contributi a far data dal
05.02.2016 al 01.11.2020; di aver denunciato tale illegittima omissione ai convenuti, mediante missiva del 21.10.2020, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno.
Tanto premesso, rappresentando gli elementi e la natura giuridica dei contributi previdenziali;
evidenziando il suo diritto alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e contributiva, ha concluso chiedendo “-Preliminarmente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva ai sensi degli artt. 39
e 40 della legge n. 153/69, a far data dal 05.02.2016 a tutt'oggi.
- Conseguentemente, ordinare ai convenuti congiuntamente e/o disgiuntamente la suddetta regolarizzazione, previo accredito in favore del ricorrente di tutti i contributi omessi in misura
“full time”;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda la ne ha Controparte_1 dedotto l'inammissibilità, la nullità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto.
In particolare, ha evidenziato la genericità della domanda, non avendo il ricorrente quantificato la pretesa ed avendo omesso di dichiarare di aver fruito della Naspi dal
05.02.2016 al 01.11.20; ha dunque contestato la mancata indicazione da parte del ricorrente dell'ammontare dei contributi già accreditati, concludendo per l'integrale rigetto della domanda.
Ha inoltre rappresentato, relativamente ai limiti dell'orario di lavoro e di riposo, che per le navi impiegate in viaggi di breve durata e per particolari tipologie di navi impiegate in servizi portuali, la contrattazione collettiva può derogare a quanto previsto in materia di orario massimo di lavoro e minimo di riposo, tenendo conto di periodi di riposo più frequenti o più lunghi.
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Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta in giudizio CP_1 al versamento all' dei contributi obbligatori dovuti all'Istituto previdenziale in relazione CP_2 alle somme che la stessa società – per come pacifico in causa – ha corrisposto al lavoratore in esecuzione della sentenza, passata in giudicato, che ha accertato l'illegittimità del trasferimento d'azienda tra la la e la avvenuto in data Parte_2 CP_1
30.12.2015 con la conseguente condanna emessa nei confronti di quest'ultima di riammettere il nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento delle Pt_1
retribuzioni medio tempore maturate.
In primo luogo deve rilevarsi che sussiste l'interesse ad agire del ricorrente, nel solco dei numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità, per cui il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che
CP_ sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' , essendo ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art.2116,2° comma)
Si è affermato costantemente che, a fronte di una “irregolarità contributiva”, il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di “esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui – pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022,
Cass. n. 20697/2022; Cass. 6722 del 10/03/2021) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla “posizione contributiva” ovvero del “diritto all'integrità della posizione contributiva” a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale (“danno da irregolarità contributiva”), quale comportamento potenzialmente dannoso
( cfr da ultimo Cass 11730/2024 ).
Alla luce dei ripotati principi, pertanto, la domanda in esame va correttamente qualificata, avuto riguardo alla causa petendi e al petitum, come di accertamento della denunciata omissione contributiva, dal momento che spetta al Giudice la qualificazione della domanda e che in tal caso non vi è violazione dell'art 112 cpc, fermi restando i fatti posti a suo fondamento ( cfr Cass.32932/2024; Cass 10402/2024; Cass. 13405/ 2015).
Va altresì evidenziato che i fatti di causa non sono contestati.
Ed infatti la società resiste unicamente avuto riguardo ai seguenti profili: l'asserita omessa determinazione del danno subito;
l'aver percepito il ricorrente la NASPI con accredito dei corrispondenti contributi figurativi;
la peculiarità della modulazione oraria del personale
'marittimo' ossia imbarcato.
Ne consegue che sono fatti pacifici in causa: il pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore fino alla ripristino della prestazione lavorativa presso la spa cessionaria;
l'omesso versamento dei contributi obbligatori in virtù dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, cui i primi accedono ex lege.
Così delimitato il tema d'indagine, si rende necessaria una premessa in punto di diritto avuto riguardo alle conseguenze prodotte dal fenomeno traslativo disciplinato dall'art 2112 cc.
Di recente la Suprema Corte, mutando il proprio orientamento circa la qualificazione della domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni richieste dal lavoratore nei confronti della cedente, ha classificato la domanda come retributiva e non più risarcitoria, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite (sent. 7 febbraio 2018, n. 2990).
In particolare, qualificando in tal modo la domanda proposta, ha esaminato se dalle retribuzioni spettanti al lavoratore dal datore di lavoro, che abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo e che abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, sia detraibile quanto il lavoratore medesimo nello stesso periodo abbia percepito, pure a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto. Ha quindi, escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio, non trovando, pertanto, applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell' aliunde perceptum dal risarcimento.
I Giudici di legittimità muovono dalla considerazione che “il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale;
diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. da ultimo: Cass 22 novembre 2021 n.35982; in senso conforme, tra le altre Cass. 28 febbraio
2019, n. 5998;: Cass. 18 febbraio 2014, n. 13485; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass.
30 gennaio 2018, n. 2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l'interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario)”.
Quale conseguenza della suddetta prospettazione è che al dipendente la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886;
Cass. 23 luglio 2008, n. 20316). Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva nella sua interezza.
Così qualificati gli importi corrisposti dalla nel periodo compreso dal 5.2.2016 CP_1 all'1.11.2020 ( oggetto di questo giudizio) ne consegue altresì l'insorgenza dell'obbligazione contributiva a carico dello stesso effettivo datore di lavoro, secondo le prescrizioni di legge.
Risulta pertanto infondata l'eccepita genericità della domanda, dal momento che il ricorrente ha formulato la sua richiesta non in termini di ristoro di un danno subito o subendo, ma come pretesa alla regolarizzazione della posizione assicurativa – previo accertamento della dedotta omissione contributiva - , trattandosi di lavoratore ancora in servizio, come precisato in prima udienza e non contestato dalla spa ( cfr verbale d'udienza e estratto conto assicurativo).
Quanto alla percezione della NASPI, percepita dal ricorrente a seguito del licenziamento disposto dal primo datore di lavoro - dichiarato inefficace nei confronti del lavoratore per le ragioni esposte nelle sentenze versate agli atti - e alla conseguente attribuzione ex lege di contributi figurativi dal 12/02/2016 al 22/02/2018 (cfr estratto conto assicurativo in atti), ancora una volta occorre fare riferimento ai consolidato principi vigenti in materia, come autorevolmente delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha evidenziato che è irrilevante la percezione di indennità previdenziali, conseguenti al licenziamento collettivo della cessionaria, in quanto, le stesse non possono ritenersi acquisite, in via definitiva, dal lavoratore, essendo ripetibili dall'
[...]
, unico legittimato a chiederne la restituzione (v. Cass. Ordinanza n. CP_3
8150/2018; Cass sent. 3597/2011; Cass. sent. 10531/2004).
In particolare, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte le indennità in questione non formano l'aliunde perceptum stante la diversità dei titoli di erogazione e dei soggetti obbligati. ( Cass 7794/ 2017; Cass 6342/2009; Cass. 2928/2005).
Ove definitivamente accertata l'illegittimità della cessione del ramo aziendale e quindi del rapporto di lavoro, la legge attribuisce all'Istituto previdenziale (e solo a questo) il potere di recuperare gli importi erogati sine titulo.
Le considerazioni svolte rendono pertanto del tutto infondata anche questa eccezione.
Infine dagli atti emerge con ogni evidenza ( cfr sentenze allegate) che il ricorrente non fa parte del personale imbarcato, essendo addetto a mansioni di biglietteria.
Risultano pertanto inconferenti, per ciò solo, le deduzioni difensive – per quanto generiche
- sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale marittimo che presta lavoro a bordo delle navi.
Conclusivamente il ricorso, così come correttamente riqualificata la domanda – di accertamento - va accolto
Le spese seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo in favore del ricorrente.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa, mediante versamento all' , da CP_2 parte di dei contributi previdenziali obbligatori nell'ammontare prescritto CP_1 dalla legge in relazione alla retribuzione maturata dal 05.02.2016 all'1.11.2020
b) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore CP_1 del ricorrente in complessivi € 2.600,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 27.3.2025 Il giudice del lavoro
( dr A. Bonfiglio)