Articolo 37 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 36Articolo 38
Versione
29 marzo 1963
Art. 37.
L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.
Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predispone, entro novembre, il bilancio preventivo ed, entro aprile, il bilancio consuntivo.
I bilanci corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.
Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.
Entrata in vigore il 29 marzo 1963