Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/07/2025, n. 6443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6443 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06443/2025REG.PROV.COLL.
N. 02818/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2025, proposto dai signori-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima ter) n. 4251/2025, resa tra le parti, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto per l’accertamento del silenzio illegittimamente serbato dalle Amministrazioni resistenti rispetto all’istanza notificata a mezzo PEC in data 28 novembre 2024, con la quale la ricorrente chiedeva di procedere alla revisione della misura interdittiva del 21 dicembre 2020, prot. n. 444788.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025, il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente giudizio è l’azione diretta a far valere l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia datata 21 dicembre 2020 presentata ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, proposta da singoli soci della -OMISSIS-, destinataria della misura stessa; nonché l’azione – tardiva - di annullamento dell’interdittiva in questione.
Il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione dei ricorrenti sulla scia della decisione dell’Adunanza plenaria n. 3/2022, la quale ha escluso la legittimazione dei singoli soci o ex amministratori all’impugnazione delle interdittive di cui si tratta, sul presupposto che “… questo rapporto, estraneo alla relazione intersoggettiva tra destinatario dell’atto e pubblica amministrazione, è inidoneo a far sorgere situazioni di interesse legittimo ...”; facendone discendere che soltanto la società destinataria diretta del potere amministrativo – e non i singoli soci - possa ritenersi titolare di una posizione giuridica differenziata, tutelabile in sede giurisdizionale (cfr. sentenza di primo grado pag.7).
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Roma, con atto in data 9 aprile 2025, articolando le proprie difese nella successiva memoria del 12 aprile.
Alla camera di consiglio del 19 giugno, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-L’appello non può trovare accoglimento.
2.1.-La tesi sostenuta dagli appellanti ruota intorno all’assunto che, nella fattispecie, il richiamo all’impianto motivazionale dell’Adunanza plenaria n. 3/2022 sarebbe del tutto inconferente, non ricorrendo l’impugnazione di un’interdittiva (se non cautelativamente nelle more della definizione dell’istanza di aggiornamento) ma essendo stata proposta dai soci un’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva stessa alla luce di sopravvenienze; giungendo ad affermare – non senza contraddizione - la sussistenza di un interesse degli appellanti stessi ad impugnare “ tanto l’informativa antimafia quanto il silenzio serbato dall’Amministrazione ” avendo questi “… subito delle ricadute importanti sulla propria reputazione commerciale e imprenditoriale, vedendo fortemente ristretta la propria libertà di iniziativa economica e subendo un notevole depauperamento della propria sfera patrimoniale ” (cfr. atto di appello pagg. 14 e 15). Tale situazione di pregiudizio si sarebbe – in tesi - oltremodo aggravata per effetto del perdurante silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di revisione per cui è causa, nonostante i nuovi e decisivi elementi emersi negli anni e in contrasto con la fisiologica temporaneità della misura; sicché il complessivo quadro patologico renderebbe evidente il “ pregiudizio, immediato e personale sulla sfera professionale e patrimoniale ” dei soci (cfr. stesso atto di appello, pagg. 16 e 17).
Questi ultimi sarebbero, dunque, i soggetti realmente incisi dall’illegittimo silenzio, diversamente da quanto sostenuto dal Tar nella decisione appellata.
2.2.- Orbene, non è chi non veda come tutto l’impianto difensivo degli appellanti ruoti intorno alla costruzione giuridica superata dall’Adunanza plenaria.
L’Adunanza plenaria ha escluso la configurabilità di qualsivoglia posizione di interesse legittimo in capo a soggetti non immediatamente destinatari del potere pubblico (appunto i soci della società colpita da interdittiva), in virtù della caratterizzazione stessa dell’interesse legittimo, connotato da un “ rapporto diretto e immediato tra l’esercizio del potere amministrativo ... e l’interessato all’esercizio del potere medesimo ” (cfr. Ad. Plen. cit.).
Ciò stante, non ricorrendo cioè una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata in capo ai soci rispetto all’adozione del provvedimento di interdittiva, non sarà neanche configurabile un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione rispetto a richieste che concernono la sorte dell’interdittiva stessa, così venendo a mancare proprio il presupposto dell’azione di accertamento (cfr. da ultimo C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1321). Si rammenta, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ha ragioni di discostarsi, presupposto per l’attivazione del rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. è che l’Amministrazione abbia omesso di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza presentata da un soggetto per la tutela di un interesse proprio e differenziato da quello della generalità degli amministrati, in violazione di un obbligo specifico di provvedere.
Pertanto, i principi elaborati dall’Adunanza plenaria in merito alla legittimazione ad agire per l’impugnazione di un provvedimento di interdittiva antimafia sono destinati a valere – mutatis mutandis – con riferimento ad ogni ulteriore azione connessa all’interdittiva stessa (tra cui quella proposta nella fattispecie), venendo comunque in rilievo una situazione di interesse perfettamente sovrapponibile. Il tipo di azione proposto non può, cioè, determinare un’alterazione delle coordinate elaborate in tema di qualificazione degli interessi giuridicamente rilevanti, che dovranno valere con riferimento ad ogni vicenda giudiziaria connessa ai provvedimenti di cui si tratta.
3.- L’appello va, pertanto, respinto. Considerata tuttavia la novità della questione, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soci appellanti e la società.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.