Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa IS Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 10 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella cause civili riunite iscritte ai numeri 3179/2021 e 3262/2021 r. g. sez. lav., vertenti tra
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti , , avente sede in Roma, ai Pt_1 CP_1
sensi dell'art. 13 della L. 448/98 nonché di procura a rogito del notaio Dott.ssa
[...]
di Tivoli, rep. n.37521 del 3.7.2014 – racc. 5762-, rappresentato e difeso Per_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli AVV.TI GIOVANNA RITA DEL SIGNORE (c.f.
p.e.c. t) e C.F._1 Email_1 [...]
(c.f. ) giusta procura generale alle liti notar Parte_2 C.F._2 [...]
in Roma in data 23.7.2015 n. rep. 80974/21569, ed elettivamente domiciliato Per_2
con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli, Pt_1
in Napoli , via Alcide De Gasperi n. 55 .
Appellante nel giudizio n. 3179/2021 RG
Appellato nel giudizio n. 3262/2021 RG
e
, con Sede Legale in Roma alla Via Controparte_2
Giuseppe Grezar n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P. I.V.A.
1
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre
2016 n. 225, svolgente l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, attribuito all' di cui è Ente strumentale, subentrato ai sensi dei Controparte_2
commi 1 e 3 dell'art. 1 del citato Decreto Legge n. 193, convertito con modificazioni in
Legge 01/12/2016 n. 225, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo sciolte a decorrere dal 1° luglio CP_3
2017 (ad eccezione di ) - , con Controparte_4 Controparte_5
Sede in Napoli alla Via R. Bracco n. 20, in persona del Suo Procuratore Speciale,
Responsabile del Contenzioso Regionale – Atti Introduttivi del Giudizio,
[...]
, (giusta Procura speciale del 01/10/2021 Rep. N. 175858 Racc. n. 11458 CP_6
per Notar di Roma, conferita dall'Avv. Ernesto Maria RUFFINI in Persona_3
qualità di Presidente dell' ), domiciliata in Potenza, Controparte_7
alla Via Nicola Sole n. 73, presso lo Studio dell'Avv. Antonietta GIUGLIANO, C.F.
, (indirizzo p.e.c. C.F._3
fax 0971/506028) che la Email_2
rappresenta e difende giusta allegata procura alle liti firmata e autenticata digitalmente
Appellante nel giudizio n. 3262/2021 RG
Appellata nel giudizio n. 3179/2021 RG
NONCHE'
CP_8
Appellato - contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sez. Lavoro n. 5638/2021 pubblicata il 13.10.2021 e notificata il 19.10.2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il sig. conveniva l' , CP_8 Pt_1
la e l' avanti il Tribunale di Napoli- Giudice Controparte_1 Controparte_2
del Lavoro proponendo opposizione a sei avvisi di addebito (di cui uno riferito a Pt_1
2 diverso soggetto, estraneo al giudizio) risultanti dall'estratto di ruolo e da sollecito di pagamento dell' , avvisi aventi ad oggetto contributi Controparte_2
previdenziali IVS omessi nella Gestione Commercianti per gli anni 2010-2011- Pt_1
2012 e 2013, ed eccepiva la mancata notifica degli avvisi e in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi recati. Concludeva, quindi, per la declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti e per il conseguente annullamento del sollecito di pagamento dell' e la condanna dei convenuti alle spese di causa. CP_9
L' si costituiva in giudizio anche per la eccependo preliminarmente Pt_1 Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività e difetto di interesse ad agire, attesa la rituale notifica degli avvisi di addebito documentata agli atti , la loro mancata opposizione nelle forme e nei termini di legge e la mancanza di azioni esecutive, nonché, nel merito, la fondatezza e sussistenza della pretesa contributiva previdenziale.
Costituitasi in giudizio anche l' , che contestava la Controparte_2
domanda dopo averne eccepita l'inammissibilità, la causa veniva discussa e decisa con l'impugnata sentenza, con la quale il Giudice adito così disponeva “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto il credito di cui in ricorso perché prescritto;
Condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione”.
Con ricorso depositato il giorno 8.11.2021 l' ha impugnato la sentenza indicata in Pt_1
epigrafe affidando il gravame a tre motivi: con il primo ha contestato il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per difetto dell'interesse ad agire;
con il secondo ha dedotto l'illegittimità della pronuncia in materia di spese giudiziali e con l'ultimo ha censurato la statuizione relativa alle spese del giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola che aderiva ai motivi di gravame proposti dall' chiedendo in Controparte_2 Pt_1
via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal . La CP_8
stessa , peraltro, aveva proposto separato appello alla medesima sentenza CP_2
(iscritto al n. 3262/2021 RG) sollevando lo stesso motivo di gravame.
3 In entrambi i giudizi rimaneva contumace. CP_8
I procedimenti, originariamente assegnati alla , erano scardinati dal ruolo Parte_3
di quest'ultima ed erano assegnati alla con decreto del 3.10.2024. Parte_4
Successivamente era disposta la trattazione scritta dei procedimenti con sostituzione da ultimo dell'udienza del 10.03.2024 all'esito della quale -disposta la riunione dei due procedimenti di appello avverso la medesima sentenza- la Corte decideva nei termini di seguito esposti.
La Corte osserva che, in via preliminare ed assorbente, deve essere esaminata la questione relativa alla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo costituisce la questione dirimente. Nello specifico si evidenzia che la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna parte appellata è un vizio rilevabile "in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda" (cfr. Cass. 19268/2016).
La giurisprudenza di legittimità, originariamente, reiteratamente affermava che, in assenza di atti esecutivi o di altre precise iniziative o limitazioni (quale per esempio il rifiuto di concessione del DURC), non sussistesse un interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento negativo di un credito mai azionato e di cui la parte fosse venuta a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
La Corte di Cassazione (Cass. 22946/16) chiariva che «l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio» (nello stesso senso, Cass. 20618/16).
La S.C. sottolineava che opinare diversamente, ossia ammettere l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in
4 cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, avrebbe prodotto l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui, come il presente, egli, in precedenza, fosse già stato a conoscenza (o avrebbe potuto essere a conoscenza) della sua esistenza e ciononostante avesse scelto di non proporre opposizione.
Si tratta di un orientamento che, a ben vedere, risultava applicativo del principio stabilito da Cass., Sez. Un, n. 19704/15, che affermava l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo (quale atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva), ma sempre in assenza della notificazione della cartella di pagamento sulla quale l'estratto di ruolo si fonda. In questo senso deve infatti intendersi l'invalidità della notifica della cartella esattoriale menzionata dalle Sezioni
Unite come ipotesi legittimante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo: deve cioè trattarsi di un'invalidità della notifica tale da comportare che il debitore abbia conosciuto l'esistenza della cartella solo attraverso l'estratto di ruolo. Non è quindi sufficiente allegare un qualsiasi vizio del processo notificatorio, ma solo quel vizio che si traduca in un'invalidità che abbia causato la non conoscenza della cartella, fatto che, anche da un punto di vista logico, legittima l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ne consegue che il presupposto per l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non è la sussistenza di un qualsiasi vizio della notifica, bensì che il debitore non sia venuto a conoscenza della cartella esattoriale a causa dell'invalidità della notifica
(ed invero, nel caso preso in esame da Cass. 19704/15, le Sez. Un. riconoscevano la possibilità per il privato-contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta).
Nello stesso senso, successivamente, Cass., Sez. VI – L, n. 5443/19 ha stabilito che:
«L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far
5 valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica». Secondo Cass.n.6723/2019, poi, qualora la cartella sia stata regolarmente notificata,”è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c.,proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie,la prescrizione del credito),difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Ed ancora, la Suprema Corte con la sentenza n. 29294/19 ha infatti affermato che: …” la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ades. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di
6 questa Corte con l'ordinanza n. 22295 del 2019. E' stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agre mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”.
A fronte del mancato avvio da parte del concessionario di azioni esecutive, il debitore non è pertanto abilitato a invocare la prescrizione la quale viene a configurarsi non come eccezione (quale deve essere), ma come azione di accertamento negativo.
Il creditore, consapevole dell'intervenuta prescrizione del suo credito, ha il diritto di scegliere di non agire più per il recupero di un credito ormai estinto.
Ne consegue che non può essere riconosciuto al debitore di diritto di agire per far valere la prescrizione in quanto ciò costringerebbe il creditore ad un giudizio defatigante del cui esito egli sia già a conoscenza.
Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che non esiste alcuna precisa allegazione da cui sia possibile trarre l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire dell'appellato in via di accertamento negativo per la dichiarazione di avvenuta estinzione del credito per prescrizione, stante l'assenza di atti esecutivi, di atti prodromici a una preannunciata esecuzione, di atti di natura meramente cautelativa del credito (quali ad esempio, l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi).
In assenza di una qualsiasi intimazione ad adempiere e in assenza di atti esecutivi, era chiaro il difetto della condizione dell'azione in esame correttamente dichiarato dal primo giudice.
Peraltro, trova applicazione nel caso in esame l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con l'inserimento del comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute
7 dai soggetti pubblici…”
La norma dunque afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
L'immediata applicabilità della disposizione anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-
bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”
Pe tali motivi, la sentenza in esame deve essere modificata in quanto deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire.
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione del recente intervento normativo che ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 1948/2021 e 3025/2021 RG, separatamente proposti e successivamente riuniti, così provvede:
1) Accoglie gli appelli riuniti e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo proposta da;
CP_8
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
8 Così deciso in Napoli il giorno 10 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa IS Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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