TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2357/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2357/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 23/03/2023 da:
(C.F. CPL , con l'avv. Maccari Cristina. Parte_1 C.F._1
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-opposto contumace –
e
Controparte_2
-opposto contumace –
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 23/03/2023, l'Avv. ha proposto opposizione ex Parte_1 artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, art. 15 D.lgs. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dal Tribunale di Bergamo, Sezione Penale, il
22/02/2023 per l'attività difensiva svolta nei confronti dell'imputato nel Controparte_2 procedimento n. 11202/2014 R.G.N.R. A tal fine, il ricorrente ha rappresentato che:
- a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia dell'imputato nel procedimento penale, era stato nominato difensore d'ufficio con provvedimento del 29/05/2014;
- al termine del processo, stante il mancato pagamento dei compensi, si era rivolto all'Ordine degli
Avvocati di Bergamo per richiedere il parere di congruità del proprio compenso. Ottenuto tale parere, aveva avviato la procedura di recupero del proprio credito, ed in data 16/11/2021 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3858/2021, rg. 8848/2021, repert. N. 4776/2021, con il quale si intimava al sig. il pagamento della somma di € 10.607,00 oltre agli interessi legali dalla CP_2 domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 750,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A (cfr. doc. 4).
- Poiché la procedura di recupero non aveva dato esito positivo, in data 29/09/2022, l'Avv. Pt_1 aveva presentato istanza di liquidazione presso il Tribunale di Bergamo per il primo grado di giudizio, richiedendo la somma complessiva di € 5.087,14, di cui € 3.880,00, a titolo di compenso per l'attività difensiva, e € 1.209,91 per onorari e spese per recupero credito civile, oltre ad interessi, spese generali, I.V.A. e C.P.A. Tuttavia, con provvedimento del 22/02/2023 il giudice di prime cure aveva liquidato la somma di € 1.828,50, di cui € 1.140,00 per l'attività svolta a favore dell'imputato, € 300,00 per la successiva attività di recupero del credito ed € 150,00 per la fase monitoria, oltre oneri e accessori come per legge.
2. Il ricorrente – tramite l'avv. Maccari Cristina – ha proposto opposizione avverso tale liquidazione lamentando, da un lato, l'esiguità dei compensi liquidati, e, dall'altro, l'applicazione della decurtazione di 1/3 prevista dall'art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002 in materia di gratuito patrocinio.
Infine, il ricorrente ha contestato la mancata liquidazione dell'intero compenso stabilito dal giudice del procedimento monitorio.
3. Questo Giudice, dato atto, ha fissato udienza per il giorno 7/03/2024, disponendo lo svolgimento della stessa in modalità cartolare, e ha assegnato termini ex art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso e la costituzione a controparte.
4. Con ordinanza dell'11/03/2023 è stato rilevato il mancato perfezionamento della notifica, ha quindi disposto il rinnovo della stessa e fissato all'uopo l'udienza del 23/05/2024. Nonostante la regolarità della notifica così effettuata, nessuno è comparso per l'imputato del procedimento penale. Allo stesso modo, nessuno si è costituito per il . Di entrambi è Controparte_1 stata quindi dichiarata la contumacia con provvedimento del 31/05/2024.
5. La causa è stata discussa all'udienza del 04/07/2024 e viene ora in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
6. Orbene, il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto la somma liquidata dal Tribunale di
Bergamo con decreto del 22/02/2023 è esigua rispetto all'attività difensiva effettivamente svolta dall'odierno ricorrente in favore del suo assistito.
7. In merito alla prima questione sollevata dal ricorrente, va chiarito che la liquidazione operata con decreto ingiuntivo non vincola il giudice chiamato a pronunciarsi successivamente sulla liquidazione delle competenze in favore del difensore d'ufficio. Tale liquidazione segue infatti criteri diversi e viene operata soltanto a seguito dell'infruttuoso tentativo di recupero del credito tramite ordinaria procedura esecutiva. La giurisprudenza consolidata, infatti, ha stabilito che l'ingiunzione viene emessa verso il debitore e non può valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato, trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione. Ne consegue che il decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (così Ord. n. 31820/2019, ma anche Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., ez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473; Cass. sez. 2, sentenza n. 24104 del 17/11/2011).
Premesso ciò, questo Giudice ritiene che la rideterminazione operata dal Tribunale di Bergamo con decreto del 22/02/2023 in sede di liquidazione del compenso sia esigua rispetto all'effettiva attività difensiva prestata e pertanto debba essere riconsiderata.
In tal senso, l'art. 116 del T.U. Spese di Giustizia dispone che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82”, il quale stabilisce che la liquidazione avviene secondo la tariffa professionale, senza mai superare i valori medi previsti. Sulla scorta di tali indicazioni, applicati i valori medi delle tabelle di cui al D.M. 55/2014
e ss. mod. per giudizi dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica, ed esclusa la fase introduttiva, stante lo svolgimento dell'attività professionale per la sola fase dibattimentale, la somma da liquidare ammonta a € 2.280,00 oltre ad oneri ed accessori di legge (€ 450,00 per la fase di studio;
€ 1.081,00 per la fase istruttoria e € 1.350,00 per la fase decisionale).
8. Quanto alla seconda doglianza sollevata dal ricorrente, relativa all'applicazione della riduzione ex art. 106-bis D.P.R. 115/02, in materia patrocinio a spese dello Stato, si ritiene che tale censura sia infondata.
Ed invero, la ratio dell'art. 106-bis è quella di soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica, esigenze che devono ravvisarsi allo stesso modo con riferimento sia alla difesa assicurata ai non abbienti, che a quella assicurata in caso di nomina di difensore di ufficio nei casi in cui l'assistito sia irreperibile. I “limitati effetti” menzionati nel titolo III del D.P.R. 115/02, cui appartiene l'art. 116, che non si estendono alla difesa di ufficio, si riferiscono ai limiti reddituali e alla verifica di essi per l'ammissione al beneficio o per la sua revoca, e all'esclusione per determinati tipi di reato (art. 91 comma 1 lett. a). Il patrocinio a spese dello Stato, infatti, costituisce una misura che trova giustificazione nella limitata capacità reddituale dei soggetti e nell'intervento dello Stato a loro sostegno per assicurare la possibilità di difesa nel giudizio penale.
Al contrario, nel caso della difesa d'ufficio, il pagamento delle spese da parte dello Stato prescinde dalle condizioni economiche del soggetto, ma si fonda sulla sola impossibilità di recuperare il credito del medesimo. Nel caso di specie, essendo l'assistito divenuto irreperibile, non vi sono ragioni per escludere la decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106-bis, che in questa sede deve essere confermata. Di conseguenza, all'importo complessivo di € 2.280,00 deve legittimamente applicarsi la riduzione di un terzo, pervenendosi all'importo finale di € 1.920,00, somma che dovrà essere riconosciuta a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta a favore del sig. nel primo grado di giudizio. CP_2
9. Infine, merita di essere parzialmente accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per la procedura esecutiva rimasta infruttuosa. Il ricorrente, infatti, ha lamentato l'insufficiente liquidazione delle spese sostenute per tale incombente. Più precisamente, ha rappresentato di aver domandato la liquidazione di € 1.209,91, ma di aver ottenuto la liquidazione di soli € 300,00 per l'attività di recupero del credito e di € 150,00 per la fase monitoria.
A sostegno delle proprie pretese, l'Avv. ha richiamato sia il disposto dell'art 116, comma Pt_1
1, del D.P.R. 115/2002, sia il principio giurisprudenziale per cui “il difensore d'ufficio, che abbia intrapreso invano una procedura esecutiva volta alla riscossione del compenso, ha diritto al rimborso delle spese e competenze ad essa relative in sede di liquidazione da parte del giudice” (cfr. Cass. Civ., sez. II, ordinanza n.
22579/19) in quanto “in tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R.
n. 115 del 2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare […]” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 31820 del
05/12/2019). Sulla scia della giurisprudenza richiamata, vale dunque il principio per cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr.
Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 22579 del 10/09/2019).
10. Orbene, anche sotto questo punto di vista, la liquidazione operata dal Tribunale di Bergamo va riformata. Considerata l'attività svolta dal difensore, applicando i parametri ministeriali disciplinati dal D.M. 55/2014 nel loro valore medio quanto alla fase monitoria, si riconosce al ricorrente la somma di € 540,00 (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00), nonché l'ulteriore somma di € 113,00 per l'atto di precetto, oltre a € 145,50 di esborsi. Ad esse vanno aggiunte le spese sostenute e documentate dal ricorrente (cfr. doc. n. 9 e 10) per la notifica del decreto ingiuntivo, per la notifica dell'atto di precetto nonché le spese sostenute per l'istanza per richiedere il parere di conformità all'Ordine degli Avvocati di Bergamo, per complessivi € 74,20. Va inoltre osservato come su tali somme non è dovuta la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis DPR 115/2002. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto” (Cass. n. 3606/2024).
11. La somma da liquidare al ricorrente va quindi determinata in complessivi € 2.880,00 (fase di studio: € 450,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.260,00; fase decisionale: € 1.305,00) oltre oneri ed accessori di legge, che deve essere ridotta di 1/3, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in primo grado, e la somma di € 872,70 per l'attività di recupero del credito.
12. Stante il solo parziale accoglimento del ricorso, in ossequio a quanto chiarito dalle S.U. Corte di
Cass. con sentenza n. 32061/2022, le spese di lite vanno totalmente compensate.
P.Q.M.
1. ANNULLA il decreto di pagamento depositato in data 2/02/2023 dal Tribunale di Bergamo nella parte relativa al compenso calcolato per l'attività difensiva svolta nei confronti di Controparte_2 nel procedimento n. 11202/2014 R.G.N.R;
2. LIQUIDA in favore dell'Avv. la somma complessiva di € 2.792,70 (di cui € 1.920,00 Parte_1
e € 602,20 per l'attività di recupero del credito), oltre al rimborso del 15% spese forfettarie, IVA e CPA;
3. Spese di lite compensate.
Bergamo, li 19/03/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2357/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 23/03/2023 da:
(C.F. CPL , con l'avv. Maccari Cristina. Parte_1 C.F._1
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-opposto contumace –
e
Controparte_2
-opposto contumace –
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 23/03/2023, l'Avv. ha proposto opposizione ex Parte_1 artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, art. 15 D.lgs. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dal Tribunale di Bergamo, Sezione Penale, il
22/02/2023 per l'attività difensiva svolta nei confronti dell'imputato nel Controparte_2 procedimento n. 11202/2014 R.G.N.R. A tal fine, il ricorrente ha rappresentato che:
- a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia dell'imputato nel procedimento penale, era stato nominato difensore d'ufficio con provvedimento del 29/05/2014;
- al termine del processo, stante il mancato pagamento dei compensi, si era rivolto all'Ordine degli
Avvocati di Bergamo per richiedere il parere di congruità del proprio compenso. Ottenuto tale parere, aveva avviato la procedura di recupero del proprio credito, ed in data 16/11/2021 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3858/2021, rg. 8848/2021, repert. N. 4776/2021, con il quale si intimava al sig. il pagamento della somma di € 10.607,00 oltre agli interessi legali dalla CP_2 domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 750,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A (cfr. doc. 4).
- Poiché la procedura di recupero non aveva dato esito positivo, in data 29/09/2022, l'Avv. Pt_1 aveva presentato istanza di liquidazione presso il Tribunale di Bergamo per il primo grado di giudizio, richiedendo la somma complessiva di € 5.087,14, di cui € 3.880,00, a titolo di compenso per l'attività difensiva, e € 1.209,91 per onorari e spese per recupero credito civile, oltre ad interessi, spese generali, I.V.A. e C.P.A. Tuttavia, con provvedimento del 22/02/2023 il giudice di prime cure aveva liquidato la somma di € 1.828,50, di cui € 1.140,00 per l'attività svolta a favore dell'imputato, € 300,00 per la successiva attività di recupero del credito ed € 150,00 per la fase monitoria, oltre oneri e accessori come per legge.
2. Il ricorrente – tramite l'avv. Maccari Cristina – ha proposto opposizione avverso tale liquidazione lamentando, da un lato, l'esiguità dei compensi liquidati, e, dall'altro, l'applicazione della decurtazione di 1/3 prevista dall'art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002 in materia di gratuito patrocinio.
Infine, il ricorrente ha contestato la mancata liquidazione dell'intero compenso stabilito dal giudice del procedimento monitorio.
3. Questo Giudice, dato atto, ha fissato udienza per il giorno 7/03/2024, disponendo lo svolgimento della stessa in modalità cartolare, e ha assegnato termini ex art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso e la costituzione a controparte.
4. Con ordinanza dell'11/03/2023 è stato rilevato il mancato perfezionamento della notifica, ha quindi disposto il rinnovo della stessa e fissato all'uopo l'udienza del 23/05/2024. Nonostante la regolarità della notifica così effettuata, nessuno è comparso per l'imputato del procedimento penale. Allo stesso modo, nessuno si è costituito per il . Di entrambi è Controparte_1 stata quindi dichiarata la contumacia con provvedimento del 31/05/2024.
5. La causa è stata discussa all'udienza del 04/07/2024 e viene ora in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
6. Orbene, il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto la somma liquidata dal Tribunale di
Bergamo con decreto del 22/02/2023 è esigua rispetto all'attività difensiva effettivamente svolta dall'odierno ricorrente in favore del suo assistito.
7. In merito alla prima questione sollevata dal ricorrente, va chiarito che la liquidazione operata con decreto ingiuntivo non vincola il giudice chiamato a pronunciarsi successivamente sulla liquidazione delle competenze in favore del difensore d'ufficio. Tale liquidazione segue infatti criteri diversi e viene operata soltanto a seguito dell'infruttuoso tentativo di recupero del credito tramite ordinaria procedura esecutiva. La giurisprudenza consolidata, infatti, ha stabilito che l'ingiunzione viene emessa verso il debitore e non può valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato, trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione. Ne consegue che il decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (così Ord. n. 31820/2019, ma anche Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., ez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473; Cass. sez. 2, sentenza n. 24104 del 17/11/2011).
Premesso ciò, questo Giudice ritiene che la rideterminazione operata dal Tribunale di Bergamo con decreto del 22/02/2023 in sede di liquidazione del compenso sia esigua rispetto all'effettiva attività difensiva prestata e pertanto debba essere riconsiderata.
In tal senso, l'art. 116 del T.U. Spese di Giustizia dispone che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82”, il quale stabilisce che la liquidazione avviene secondo la tariffa professionale, senza mai superare i valori medi previsti. Sulla scorta di tali indicazioni, applicati i valori medi delle tabelle di cui al D.M. 55/2014
e ss. mod. per giudizi dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica, ed esclusa la fase introduttiva, stante lo svolgimento dell'attività professionale per la sola fase dibattimentale, la somma da liquidare ammonta a € 2.280,00 oltre ad oneri ed accessori di legge (€ 450,00 per la fase di studio;
€ 1.081,00 per la fase istruttoria e € 1.350,00 per la fase decisionale).
8. Quanto alla seconda doglianza sollevata dal ricorrente, relativa all'applicazione della riduzione ex art. 106-bis D.P.R. 115/02, in materia patrocinio a spese dello Stato, si ritiene che tale censura sia infondata.
Ed invero, la ratio dell'art. 106-bis è quella di soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica, esigenze che devono ravvisarsi allo stesso modo con riferimento sia alla difesa assicurata ai non abbienti, che a quella assicurata in caso di nomina di difensore di ufficio nei casi in cui l'assistito sia irreperibile. I “limitati effetti” menzionati nel titolo III del D.P.R. 115/02, cui appartiene l'art. 116, che non si estendono alla difesa di ufficio, si riferiscono ai limiti reddituali e alla verifica di essi per l'ammissione al beneficio o per la sua revoca, e all'esclusione per determinati tipi di reato (art. 91 comma 1 lett. a). Il patrocinio a spese dello Stato, infatti, costituisce una misura che trova giustificazione nella limitata capacità reddituale dei soggetti e nell'intervento dello Stato a loro sostegno per assicurare la possibilità di difesa nel giudizio penale.
Al contrario, nel caso della difesa d'ufficio, il pagamento delle spese da parte dello Stato prescinde dalle condizioni economiche del soggetto, ma si fonda sulla sola impossibilità di recuperare il credito del medesimo. Nel caso di specie, essendo l'assistito divenuto irreperibile, non vi sono ragioni per escludere la decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106-bis, che in questa sede deve essere confermata. Di conseguenza, all'importo complessivo di € 2.280,00 deve legittimamente applicarsi la riduzione di un terzo, pervenendosi all'importo finale di € 1.920,00, somma che dovrà essere riconosciuta a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta a favore del sig. nel primo grado di giudizio. CP_2
9. Infine, merita di essere parzialmente accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per la procedura esecutiva rimasta infruttuosa. Il ricorrente, infatti, ha lamentato l'insufficiente liquidazione delle spese sostenute per tale incombente. Più precisamente, ha rappresentato di aver domandato la liquidazione di € 1.209,91, ma di aver ottenuto la liquidazione di soli € 300,00 per l'attività di recupero del credito e di € 150,00 per la fase monitoria.
A sostegno delle proprie pretese, l'Avv. ha richiamato sia il disposto dell'art 116, comma Pt_1
1, del D.P.R. 115/2002, sia il principio giurisprudenziale per cui “il difensore d'ufficio, che abbia intrapreso invano una procedura esecutiva volta alla riscossione del compenso, ha diritto al rimborso delle spese e competenze ad essa relative in sede di liquidazione da parte del giudice” (cfr. Cass. Civ., sez. II, ordinanza n.
22579/19) in quanto “in tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R.
n. 115 del 2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare […]” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 31820 del
05/12/2019). Sulla scia della giurisprudenza richiamata, vale dunque il principio per cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr.
Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 22579 del 10/09/2019).
10. Orbene, anche sotto questo punto di vista, la liquidazione operata dal Tribunale di Bergamo va riformata. Considerata l'attività svolta dal difensore, applicando i parametri ministeriali disciplinati dal D.M. 55/2014 nel loro valore medio quanto alla fase monitoria, si riconosce al ricorrente la somma di € 540,00 (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00), nonché l'ulteriore somma di € 113,00 per l'atto di precetto, oltre a € 145,50 di esborsi. Ad esse vanno aggiunte le spese sostenute e documentate dal ricorrente (cfr. doc. n. 9 e 10) per la notifica del decreto ingiuntivo, per la notifica dell'atto di precetto nonché le spese sostenute per l'istanza per richiedere il parere di conformità all'Ordine degli Avvocati di Bergamo, per complessivi € 74,20. Va inoltre osservato come su tali somme non è dovuta la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis DPR 115/2002. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto” (Cass. n. 3606/2024).
11. La somma da liquidare al ricorrente va quindi determinata in complessivi € 2.880,00 (fase di studio: € 450,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.260,00; fase decisionale: € 1.305,00) oltre oneri ed accessori di legge, che deve essere ridotta di 1/3, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in primo grado, e la somma di € 872,70 per l'attività di recupero del credito.
12. Stante il solo parziale accoglimento del ricorso, in ossequio a quanto chiarito dalle S.U. Corte di
Cass. con sentenza n. 32061/2022, le spese di lite vanno totalmente compensate.
P.Q.M.
1. ANNULLA il decreto di pagamento depositato in data 2/02/2023 dal Tribunale di Bergamo nella parte relativa al compenso calcolato per l'attività difensiva svolta nei confronti di Controparte_2 nel procedimento n. 11202/2014 R.G.N.R;
2. LIQUIDA in favore dell'Avv. la somma complessiva di € 2.792,70 (di cui € 1.920,00 Parte_1
e € 602,20 per l'attività di recupero del credito), oltre al rimborso del 15% spese forfettarie, IVA e CPA;
3. Spese di lite compensate.
Bergamo, li 19/03/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia