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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. G. Castellano – Sull’assenza di deroga implicita all’art. 1957 c.c. nelle fideiussioni ABI o, in ogni caso, sulla nullità di ogni forma di deroga, perché in…Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 27 febbraio 2025
Nelle ultime settimane si leggono alcune sentenze[1] in punto di nullità parziale dello schema ABI secondo le quali: È confermata la nullità parziale di tali fideiussioni -previa idonea prova sull'uniformità del mercato con idonea produzione di molteplici modelli di contratto conformi- e quindi la nullità della deroga espressa all'art. 1957 cc (generalmente contenuta nell'art 6), ma Si rileva -molto spesso addirittura d'ufficio- la presenza di una deroga parziale e implicita al medesimo art. 1957 cc nella clausola di pagamento a semplice richiesta scritta (generalmente contenuta all'art. 7), e, in forze di tale implicita deroga quindi Si ritiene sufficiente una mera raccomandata (e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 04/08/2023 al n. 1464/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] PAte_1 CodiceFiscale_1
l'11.04.1962, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Stefano Corda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Antonio Scano n. 18,
Cagliari, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 280/2021 R.G. 34/2021 che ha introdotto il giudizio ordinario n.
3710/2021 R.G.
-appellante-
pagina 1 di 35 CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa in causa dall'avv. Michele Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Luigi Lilio n. 95, Roma, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
Causa alla quale è stata riunita quella, iscritta al nr. 1734/2023 R.G.,
promossa
DA
come sopra rappresentata, difesa e PAte_2
domiciliata
- appellante-
CONTRO
, (C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
29.04.1963, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Michele Gaviano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Cagliari, via Giudice Chiano n.
30, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata-
E quella, iscritta al nr. 36/2024 R.G., promossa
DA
, con sede PAte_3
in Quartu Sant'Elena, via Nicolò Paganini n. 43, codice fiscale P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Bellini n. 26, presso lo studio pagina 2 di 35 dell'avv. Marcello Colamatteo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- appellante-
CONTRO
come sopra rappresentata, difesa e PAte_2
domiciliata
- appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.01.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE PAte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via
principale e nel merito,
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1124/2023 emessa dal Tribunale di Verona,
Terza Sezione Civile, Giudice Dott. Fabio D'Amore, nell'ambito del giudizio
iscritto al n. di R.G. 3453/2021 (al quale sono stati riuniti i procedimenti iscritti
al n. 3572/2021 e 3710/2021), depositata in cancelleria in data 07/06/2023, mai
notificata, liquidare le spese processuali del primo grado di giudizio in favore
del sig. in complessivi € 35.032,80 oltre accessori di legge, o PAte_1
nella minore o maggiore somma che il Collegio ritenga applicabile in forza delle
pagina 3 di 35 disposizioni richiamate nell'espositiva, con distrazione in favore dell'Avv.
Stefano Corda, già dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Sempre in via principale e nel merito, in conseguenza dell'appello incidentale da
parte di nel giudizio contraddistinto da R.G. n. Controparte_1
1464/2023
- Rigettare l'appello incidentale dispiegato dalla in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in quanto infondato in fatto e in
diritto e, conseguentemente, confermare la statuizione di cui alla sentenza n.
1124/2023, resa dal Tribunale di Verona, Terza Sezione, in persona del Giudice
Dott. D'Amore Fabio in forza del quale “accerta e dichiara la decadenza di
ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal diritto di agire nei Controparte_1
confronti di e per decorrenza del termine di PAte_1 Controparte_2
cui all'art. 6 della fideiussione dagli stessi sottoscritta il 7.1.2009 e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo n. 280/2021, emesso dal Tribunale di Verona il
29.1.2021, nei confronti di e;
- Con vittoria PAte_1 Controparte_2
di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come
per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Stefano Corda e Nicola Del Rio ai
sensi dell'art. 93 c.p.c.”
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE
[...]
Controparte_1
Piaccia alla Corte di appello adita: - In parziale riforma della Sentenza n.
1124/2023 emessa in data 7.6.2023 dal Tribunale di Verona all'esito del
giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 3453/2021 (a cui erano stati
riuniti i giudizi contraddistinti dai numeri di R.G.A.C. 3572/2021 e 3710/2021)
pagina 4 di 35 rigettare le opposizioni proposte dal sig. e dalla sig.ra PAte_1 CP_2
avverso il Decreto ingiuntivo n. 280/2021 (R.G.A.C. 34/2021) del
[...]
Tribunale di Verona e, comunque, condannare i medesimi sigg.ri PAte_1
e al pagamento in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_1
della somma di € 604.240,10 oltre interessi nella misura
[...]
convenzionalmente pattuita del 7,04% annuo e, comunque, in misura
complessivamente non superiore a tasso soglia pro tempore vigente ai sensi
della L. 108/96 per la relativa categoria di operazione a decorrere dal 6.4.2012
e sino al soddisfo;
- Rigettare le impugnazioni proposte dalla
[...]
e dal sig. avverso la medesima PAte_3 PAte_1
Sentenza n. 1124/2023 emessa in data 7.6.2023 dal Tribunale di Verona all'esito
del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 3453/2021 (a cui erano stati
riuniti i giudizi contraddistinti dai numeri di R.G.A.C. 3572/2021 e 3710/2021);
- In ogni caso con vittoria di compensi e spese borsuali e generali oltre CPA e
IVA, anche del giudizio di prime cure.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA : Controparte_2
Previo accertamento della inammissibilità e comunque della infondatezza
dell'impugnazione proposta, rigettare le avverse domande avanzate
dall'appellante e, per l'effetto confermare la sentenza n. 1124/2023 (R.G.
3453/2021) del Tribunale di Verona e mandare assolta la signora CP_2
da ogni avversa pretesa.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di
legge.”
pagina 5 di 35 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
[...]
: PAte_3
Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere il
presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza emessa dal
Tribunale di Verona, Giudice Dott. Fabio D'Amore, sentenza n. 1124/2023,
pubblicata il 7 giugno 2023, R.G. n. 3453/2021 (riunito ai proc. RG nn. 3572 e
3710 del 2021), repert. n. 2235/2023 del giorno 7 giugno 2023, ogni avversa
istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento ai motivi su esposti,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e della
sentenza impugnata:
Ammettere le seguenti istanze e deduzioni istruttorie
IN VIA ISTRUTTORIA insiste affinché l'Ill.ma Corte d'Appello adita: Voglia
disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti:
a) calcolare la durata del rapporto di conto corrente affidato n. 000030090429 e
del rapporto di finanziamento ad esso collegato n. 06829/4057360 (Notaio
di del 20.12.2007, Rep. 208668/41195)tra le parti in Persona_1 Pt_3
causa);
b) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate
comprendenti gli interessi usurari, anatocistici e ultralegali;
c) verificare i tassi di interesse contrattualizzati ed applicati (TAN, TAEG, ISC,
TIR e TASSO DI MORA) ed accertare se questi ultimi superassero o meno il
tasso soglia usura al momento della conclusione del contratto e/o
successivamente;
pagina 6 di 35 d) determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del
ricalcolo con eliminazione dell'anatocismo, dell'usura, del tasso ultralegale,
delle commissioni e spese non validamente pattuite e di quanto illegittimamente
preteso dalla e di tutti gli interessi, commissioni e spese in caso di CP_3
applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c.;
e) determinare tutti gli interessi determinati e corrisposti a favore del convenuto
in opposizione (odierno appellato). Per poi accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare, in virtù delle motivazioni sopra esposte, sospendere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 280/2021, n. R.G. 34/2021; In
via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la carenza di legittimazione attiva,
ad intervenire e a contraddire in capo alla società “ Controparte_1
e che la medesima non è titolare sostanziale delle posizioni dedotte in giudizio;
In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in subordine
decennale ai sensi del'art. 2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o
azione e quindi di qualsiasi relativo pagamento di somma richiesta con riguardo
al conto corrente n. 000030090429 ed al rapporto di finanziamento ad esso
collegato n. 06829/4057360, dedotti nel presente giudizio, nonché relativi a
qualunque altro contratto e di qualsivoglia altro rapporto intercorso tra le
odierne parti;
Nel merito:
- previo accertamento, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo o
comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
opposto n. 280/2021, n. R.G. 34/2021;
pagina 7 di 35 -Accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole di determinazione degli
interessi all'interno del contratto di conto corrente con apertura di credito n.
000030090429 ed al rapporto di finanziamento ad esso collegato n.
06829/4057360, oggetto del ricorso monitorio, particolarmente in relazione alla
mancata applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto
della norma di cui all'art. 117 Testo Unico Bancario a causa della mancata
indicazione nei contratti degli elementi essenziali, tra cui vi è l'omessa e/o
Pa inesatta indicazione dell , nonché per l'applicazione della metodologia
dell'anatocismo ed all'applicazione della c.m.s., c.d.f., c.i.v., nonché per
violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non
meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), oltre alla invalidità e
conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi sono stati
interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi
trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo.
- Accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a
valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, pretese dalla Banca convenuta
relativamente al contratto di conto corrente de quo ed al rapporto di
finanziamento ad esso collegato n. 06829/4057360, tutte prive di valida
pattuizione, e conseguentemente:
- accertare e dichiarare che alla data di emissione del decreto ingiuntivo in
oggetto la società “ ” non era debitrice di alcuna PAte_5
somma nei confronti dell'Istituto “ né della Controparte_4
“ e che nulla oggi deve, o in via subordinata, salvo Controparte_1
gravame, accertare e determinare la minore somma dovuta dall'odierna attrice
pagina 8 di 35 in opposizione e l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo
con eliminazione di tutti gli interessi, spese e commissioni determinati e/o
applicati e/o riscossi illegittimi, ultralegali, anatocistici e/o superiori al tasso
soglia usura con ricalcolo al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e, in caso di
applicazione dell'art. 1815, comma II, codice civile, con eliminazione di tutti gli
interessi, spese e commissioni, escluse imposte e tasse, relativamente al rapporto
di conto corrente con apertura di credito n. 000030090429 ed al rapporto di
finanziamento ad esso collegato n. 06829/4057360, ricalcolo che potrà essere
effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto
corrente con apertura di credito in oggetto (c/c n. 000030090429). Con vittoria
di spese, diritti ed onorari di legge del doppio grado di giudizio, compreso il
15% relativo alle spese forfetarie, con distrazione a favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Verona con decreto n. 280/2021, pronunciato in accoglimento del ricorso di ingiungeva a Controparte_1 [...]
, e il pagamento, in PAte_3 PAte_1 Controparte_2
solido tra loro, di Euro 604.240,10 a titolo di saldo passivo del conto corrente n.
000300090429 assistito da apertura di credito ipotecario, oltre interessi e spese.
1.2 Tutti gli ingiunti proponevano, con distinti atti, opposizione ed i giudizi promossi dalla e da venivano riuniti a CP_5 PAte_3
quello promosso dal . Pt_1
eccepiva: PAte_6
pagina 9 di 35 - il difetto di legittimazione attiva di , che non aveva Controparte_1
prodotto i contratti di cessione del credito asseritamente stipulati con CP_4
contestando che siffatta prova potesse essere rinvenuta nella pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale;
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona;
- la prescrizione quinquennale e comunque decennale del credito della ricorrente,
posto che dopo l'invio in data 17.9.2010 della raccomandata di revoca dell'affidamento (nonché di risoluzione del contratto di finanziamento nonché di tutte le facilitazioni concesse), alcuna iniziativa o richiesta di pagamento era stata rivolta nei suoi confronti;
- l'illegittimità degli interessi anatocistici per mancanza sostanziale della clausola sulla capitalizzazione trimestrale nel rapporto di conto corrente;
(ciò in quanto “gli interessi attivi dovuti dalla banca al cliente sono pressochè
inesistenti e regolati a tassi minimi, mentre quelli pretesi per la determinazione
degli interessi passivi sono regolati a tassi altissimi e sproporzionati rispetto a
quelli attivi”).
- l'usurarietà degli interessi addebitati;
- la nullità per mancanza di valida pattuizione scritta, indeterminatezza ed assenza di causa delle commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce e disponibilità fondi;
- la violazione dell'art. 117, comma IV, TUB per mancata indicazione dei tassi e per la mancanza di sottoscrizione della CP_3
- la nullità del contratto di apertura di credito per mancata indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC);
pagina 10 di 35 La predetta opponente, inoltre, disconosceva la conformità all'originale della documentazione prodotta dalla ricorrente sub docc. 1, 2, 4, 14, 15, 16, e 17 del fascicolo monitorio. In corso di causa eccepiva altresì la violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, TUB.
1.4 eccepiva: PAte_1
- il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto dal lato attivo per ragioni analoghe a quelle esposte dalla debitrice principale;
- la decadenza della convenuta dal diritto di agire nei suoi confronti per decorso del termine di 36 mesi, previsto dall'art. 6 del contratto di fideiussione, posto che la richiesta di adempiere era intervenuta dopo 10 anni e sei mesi dalla chiusura del rapporto;
- il decorso, per ragioni analoghe a quelle testé esposte, del termine decennale di prescrizione, decorrente dal 30.9.2010;
Chiedeva, inoltre, la condanna della società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
1.5 eccepiva: Controparte_2
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona;
- il difetto di legittimazione della ingiungente;
- la decadenza ex art. 1957 c.c. e comunque la prescrizione del diritto di credito della convenuta;
- la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione per violazione della legge n. 287 del 1990 in quanto conforme allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005;
PA
- la nullità del contratto di finanziamento per mancata indicazione dell' ;
pagina 11 di 35 - l'applicazione di tassi usurari;
- la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto ed alle commissioni che l'avevano sostituita per difetto di causa ed indeterminatezza;
- l'applicazione di spese in assenza della relativa pattuizione;
1.6 Riunite le tre opposizioni, la causa, istruita documentalmente, veniva decisa dal Tribunale di Verona con sentenza n. 1124/2023, pronunciata il 6.6.2023, che respingeva l'opposizione proposta da PAte_3
ed accertava, invece, la decadenza di nei
[...] Controparte_1
confronti dei fideiussori per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale condannava alla rifusione delle spese della PAte_3
società di cartolarizzazione (liquidate in Euro 20.000,00 per compenso) e quest'ultima alla rifusione delle spese del e della , Pt_1 CP_2
rispettivamente liquidate in Euro 10.000,00 ed Euro 15.000,00 per compenso,
oltre accessori.
1.7. Il Tribunale motivava la sua decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione di violazione dell'art. 38, comma 2, TUB era stata tardivamente proposta;
- il disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali
PA effettuato da e dalla era superato dalla produzione degli originali CP_2
da parte della convenuta;
pagina 12 di 35 - il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni effettuato dalla era stato rinunciato;
CP_2
- l'eccezione di incompetenza per territorio di SIO e della era CP_2
inammissibile in quanto non faceva riferimento a tutti i criteri previsti dagli artt.
18-20 c.p.c.;
- l'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità attiva di Controparte_1
era infondata in quanto quest'ultima aveva prodotto la dichiarazione della
[...]
cedente, nella persona dell'avv. Angelo Albano, con sottoscrizione autenticata,
unitamente alla procura notarile rilasciata in favore di quest'ultimo, contenente il numero identificativo del rapporto ed il numero di identificazione del debitore,
confermando espressamente la cessione in favore dell'ingiungente, tra gli altri,
dei crediti “vantati nei confronti di PAte_3
derivanti da rapporto numero 30090429 di apertura di credito in conto corrente
ipotecaria di € 600.000,00 di cui all'atto Notaio del 20.12.2007 Rep. Per_1
208668/41195”; inoltre, era stato prodotto l'estratto del contratto di cessione,
sottoscritto digitalmente dal notaio contenente il Persona_2
numero identificativo del rapporto ceduto;
- l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto il termine era stato interrotto per effetto dell'intervento nella causa iscritta al nr. 7895/12 R.G. Tribunale di
Cagliari di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1670/2012 e dall'appello incidentale promosso nei confronti della sentenza che aveva definito quest'ultimo giudizio (R.G. 170/19 Corte d'Appello di Cagliari), irrilevante essendo che l'opposizione di fosse stata accolta per PAte_3
difetto di legittimazione della ricorrente Controparte_6
pagina 13 di 35 con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'intervento e del CP_4
gravame incidentale, sulla base di quanto evidenziato da Cass. n. 21812/2005,
23017/2012 e 1516/2016;
PA
- l' non era una condizione contrattuale, avendo invece funzione meramente informativa, sicché la sua mancanza o erronea indicazione non produceva, fatti salvi i crediti al consumo, conseguenze invalidanti;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi era legittima in quanto il contratto di apertura di conto corrente sul quale era regolata l'apertura di credito prevedeva la clausola di reciprocità nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera CICR 9.2.2000, irrilevante essendo che il tasso debitore fosse maggiore di quello creditore dal momento che la normativa non impone che siano uguali;
- le eccezioni di usurarietà dei tassi erano infondate in quanto per la determinazione del TEG doveva farsi riferimento alle istruzioni della Banca
d'Italia, la era esclusa dal TEG e l'eventuale superamento della soglia Pt_7
nel corso del rapporto non determinava nullità della clausola secondo quanto osservato da Cass. SSUU n. 24675/2017;
- la aveva un suo preciso fondamento casuale come confermato dalla Pt_7
previsione di cui all'art. 2 bis della legge n. 2/2009 ed i rilievi di indeterminatezza di tale onere erano del tutto generici;
- la nullità delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione andava esclusa già per il fatto che le garanzie sottoscritte dalla e dal CP_2 Pt_1
non rientravano nello schema delle fideiussioni omnibus oggetto dei rilievi svolti dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, fermo restando pagina 14 di 35 che la clausola contenuta all'art. 6 della fideiussione sottoscritta dagli opponenti aveva contenuto diverso da quello della clausola inserita nell'art. 6 dello schema
ABI censurato dall'organo di vigilanza;
- le parti, con l'art. 6 della fideiussione, non avevano derogato all'obbligo per la
Banca di agire in via giudiziale nei confronti del debitore principale, limitandosi a stabilire un termine (36 mesi) più lungo di quello semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., non essendovi alcuna incompatibilità tra la clausola a prima richiesta,
oggetto del successivo articolo 7, e l'obbligo di agire in giudizio nei confronti del debitore principale (il contenuto dell'art. 6 comunque escludeva l'esenzione della Banca dall'obbligo di attivarsi giudizialmente);
- dopo la revoca delle linee di credito, comunicata da Controparte_4
PA
, con lettera ricevuta da in data 30.9.2010, la cedente non
[...]
aveva promosso alcun giudizio ed il pagamento nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori era stato chiesto dalla cessionaria solo con il ricorso per ingiunzione depositato il 29.12.2020 che aveva originato le opposizioni oggetto di causa;
- ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 6 del contratto di fideiussione non poteva tenersi conto della richiesta di pagamento formulata con il decreto ingiuntivo revocato dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 7895/2012
(confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari) e dalla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 331/2013 R.G.E. Tribunale di Tempio Pausania in quanto si trattava di procedimenti avviati da parte di un soggetto (
[...]
di cui era stato accertato il difetto di Controparte_7
legittimazione attiva;
pagina 15 di 35 - le iniziative giudiziarie riconducibili da erano Controparte_1
ampiamente successive al termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione;
- la convenuta era, pertanto, decaduta dal diritto di agire nei confronti del Pt_1
e della . CP_2
*****
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Verona hanno proposto distinti appelli
, e PAte_1 Controparte_1 PAte_3
.
[...]
*****
3.1 ha impugnato il capo sulle spese in quanto il Tribunale PAte_1
aveva liquidato per compenso un importo inferiore a quello medio previsto per le cause di valore compreso tra Euro 520.000,01 ed Euro 1.000.000,00 (pari ad
Euro 29.194,00) e comunque al valore minimo dello scaglione (pari ad Euro
14.597,00). Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto incrementare il compenso del
30% ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. n. 55 del 2014 per la evidente fondatezza delle sue difese.
3.2 La causa è stata iscritta al nr. 1464/2023 del ruolo generale.
3.3 Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame e PAte_2
proposto appello incidentale, ritenendo violati gli artt. 1362 e ss. cc. e 1957 c.c.
in quanto il primo giudice aveva erroneamente svalutato gli effetti derivanti dalla clausola c.d. a prima richiesta contenuta nell'art. 7 del negozio fideiussorio. Il
Tribunale avrebbe, invece, dovuto tenere conto di quanto evidenziato da Cass. n.
22346/2017 secondo cui la previsione di una garanzia a prima richiesta aveva l'effetto di esonerare il creditore dall'obbligo di agire in via giudiziale entro il pagina 16 di 35 termine di cui all'art. 1957 c.c.. Una diversa interpretazione della clausola non poteva, infatti, giustificarsi, non potendo considerarsi a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, tanto più che la decadenza dal creditore non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente sia implicitamente. Pertanto, la missiva inviata in data 30.9.2010 sia alla debitrice principale sia ai fideiussori aveva evitato il prodursi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
La società di cartolarizzazione ha altresì riproposto, ex art. 346 c.p.c., le domande di condanna originariamente formulate in via monitoria.
*****
4.1 ha inoltre riproposto appello principale – iscritto al Controparte_1
nr. 1734/2023 R.G. - avverso il capo di sentenza che l'aveva dichiarata decaduta ex art. 1957 c.c. nei confronti di riproponendo le medesime Controparte_2
contestazioni e domande formulate con la comparsa di costituzione del giudizio n. 1464/2023 R.G.
4.2 Si è costituita anche in appello la , chiedendo il rigetto del CP_2
gravame.
*****
5. ha impugnato la sentenza del PAte_3
Tribunale di Verona - R.G. n. 36/2024 - sulla base dei seguenti motivi:
I) Difetto di titolarità attiva della società di cartolarizzazione
5.1.1 Il perfezionamento del contratto di cessione non poteva ritenersi provato con la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, ma avrebbe dovuto essere pagina 17 di 35 prodotto il contratto in forma scritta. Irrilevante era la dichiarazione di CP_4
circa l'avvenuta cessione del credito a , in quanto Controparte_1
dichiarazione proveniente da un terzo, così come l'estratto del contratto di cessione, in quanto inidoneo ad individuare i crediti ceduti alla luce dei molteplici contratti di cessione, dal contenuto identico, stipulati da CP_4
nella causa decisa da Cass n. 20739/2022.
Inoltre, l'appellata non era iscritta nell'elenco delle società veicolo di cui all'art. 106 TUB e, pertanto, la cessione, quand'anche provata, sarebbe stata nulla per violazione di una norma di ordine pubblico.
II) Prescrizione del diritto di credito
5.2.1 L'atto di intervento del 12.9.2018 nella causa iscritta al n. 7895/12 R.G.
Tribunale di Cagliari e l'appello incidentale proposto in data 14.6.2019 nel giudizio iscritto al n. 170/19 R.G. della Corte d'Appello di Cagliari, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non erano idonei ad interrompere la prescrizione in quanto il giudizio avanti il giudice sardo era stato instaurato da per far valere un diritto in nome Controparte_7
proprio e le sentenze di legittimità richiamate dal primo giudice erano inconferenti posto che non si era in presenza di una domanda inammissibile,
come nei precedenti citati, bensì di un intervento inammissibile. Inoltre, come evidenziato da Cass. n. 7076/2016, l'atto di gravame avverso la sentenza di primo grado non ha efficacia interruttiva della prescrizione sia in quanto rivolto al procuratore e non alla parte sia in quanto non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo volto al riesame della sentenza di primo grado nei limiti del devoluto.
pagina 18 di 35 Nessun effetto interruttivo del termine si era prodotto neppure a seguito dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G. ES n. 331/2013 del
Tribunale di Tempio Pausania in quanto “tale intervento era basato su un titolo
revocato ed ora inesistente” e della proposizione del giudizio di revocatoria
R.G. 6630/2018 Tribunale di Cagliari nei confronti dei fideiussori in quanto
“anch'esso basato su un titolo revocato ed ora inesistente”.
III) ILLEGITTIMITA' DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI
5.3.1 Il contratto di apertura di conto corrente prevedeva interessi debitori pari al
14,150% nominale (14.918% effettivo) ed interessi creditori pari allo 0,030%
(effettivo 0,030%). Questi ultimi erano, pertanto, meramente simbolici e determinavano l'assenza di proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi,
proporzionalità che secondo l'appellante costituiva un presupposto legittimante indispensabile per la validità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi. Inoltre, la coincidenza tra TAN e TAE rendeva “priva di senso la
clausola anatocistica riferita agli interessi attivi in quanto di fatto gli interessi
attivi non potranno essere soggetti a capitalizzazione”; la legittimità della capitalizzazione andava, pertanto, esclusa come ritenuto da Cass. n. 4321/22.
IV) USURARIETA' DEI TASSI
5.4.1 Il contratto di apertura di credito era affetto da “usura genetica” in quanto il tasso convenuto, pari al 6,70%, sommato al costo di convenzione semestrale e ad altri costi superava il tasso soglia previsto per i mutui a tasso variabile, pari all'8,565%., da prendersi come riferimento in ragione della capiente garanzia ipotecaria concessa dalla e dal graduale impegno al rientro previsto in PAte_5
contratto. Lamentava inoltre, l'usurarietà dei tassi pattuiti anche sotto un pagina 19 di 35 ulteriore profilo sul quale il Tribunale non si era pronunciato: il tasso per utilizzi oltre il limite di fido previsto nel rapporto di apertura di credito, pari al 14,918%,
maggiorato delle C.M.S. applicate in misura pari all'1,05% trimestrale e delle spese collegate all'erogazione del credito, era superiore al tasso soglia previsto nel periodo 01.10.2007- 31.11.2007 per le aperture di credito in conto corrente di importo oltre Euro 5.000,00, pari al 14,925%.
V) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
5.5.1 Le C.M.S. erano nulle in quanto “prive di pattuizione, di valida
giustificazione causale ed in quanto non viene specificata la base di calcolo”.
5.2. ha PAte_3
chiesto, pertanto, il rigetto delle domande proposte e comunque, in ragione della fondatezza degli ultimi tre motivi, la rimessione in istruttoria della causa per il ricalcolo del rapporto di dare/avere.
5.3 Si è costituita anche in tale giudizio , chiedendo la Controparte_1
reiezione del gravame.
*****
6. Con ordinanza del 14.12.2003 il C.I. rinviava la causa all'udienza di rimessione in decisione del 16.1.2025.
Con decreto del 26.1.2024 del Presidente del Collegio e ordinanza collegiale del 12.9.2014 le cause nr. 1734/2023 R.G. e 36/2024 R.G. venivano riunite alla presente causa nr. 1464/2023 R.G. e, quindi, tutte trattenute in decisione nella medesima data della causa portante.
*****
pagina 20 di 35 7. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità attiva di cui i fideiussori si sono PAte_2
associati, che è idonea, se fondata, a definire in via pregiudiziale tutti i gravami.
SIO ritiene che la titolarità attiva della società di cartolarizzazione vada esclusa sulla base di quanto recentemente precisato da Cass. sez. 3, che con ordinanza n.
17944 del 22/06/2023, secondo cui in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,
specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato in detta pronuncia che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova,
anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Più nel dettaglio ha osservato che di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
pagina 21 di 35 Ciò, però, non esclude - secondo il giudice di legittimità - che tale avviso,
unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Risulta, peraltro, più attinente al caso di specie quanto osservato da Cass.
10200/21 secondo cui la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la dichiarazione di conferma dell'avvenuta cessione del credito da parte della Banca cedente costituisca elemento idoneo a provare la titolarità del credito in quanto l'istituto di credito, sebbene estraneo al giudizio, non ha alcun interesse a favorire la società cessionaria, la quale era altresì in possesso degli originali dei contratti e delle fideiussioni oggetto di disconoscimento che sono stati depositati nel giudizio di primo grado (ed il possesso della contrattualistica può giustificarsi solo con l'obbligo, previsto dall'art. 1262 c.c. in capo al cedente, di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito).
D'altro canto la cliente ed i fideiussori, a fronte di siffatta dichiarazione,
potevano chiedere chiarimenti al proprio istituto di credito al fine di verificare la pagina 22 di 35 provenienza e la veridicità delle dichiarazioni ivi rese. L'assenza di rilievi sul punto costituisce ulteriore conferma della titolarità attiva di PAte_2
che, contrariamente agli assunti dei fideiussori, con il doc. 11 del fascicolo della causa monitoria ha dimostrato la propria iscrizione all'albo di cui all'art. 106
TUB. Peraltro, secondo quanto condivisiblmente osservato da Cass. n. 7243/24,
il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6,
della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene,
piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Non vi sono ragioni per discostarsi da quanto evidenziato dal giudice di legittimità con quest'ultima pronuncia posto che la società cessionaria,
quand'anche non iscritta all'elenco delle società veicolo, potrebbe comunque escutere il proprio credito sulla base delle ordinarie regole codicistiche.
*****
8. Vanno innanzitutto esaminati gli appelli proposti da Controparte_1
(rispettivamente in via incidentale e principale) nei confronti di PAte_1
e di . Controparte_2
pagina 23 di 35 8.1 Per la disamina dei gravami risulta innanzitutto opportuno richiamare il contenuto degli artt. 6 e 7 della fideiussione sottoscritta.
L'art. 6, rubricato “Responsabilità del fideiussore” stabilisce che “ I diritti
derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ. , si
stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”
L'art. 7, rubricato “Pagamento del fideiussore” stabilisce al primo capoverso che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta scritta, anche in caso di opposizione da parte del debitore, quanto
dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”
8.2 L'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio fatto proprio da Cass. sez. 3 , con sentenza n. 22346 del 26/09/2017
secondo cui “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a
prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma
dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone
di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con
un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel
senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e
non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale,
secondo la tradizionale esegesi della norma.” Inoltre, “se il rinvio si intendesse
anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima
richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà
contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia
pagina 24 di 35 a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso
che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente
osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del
bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc.
civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto
da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione
dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che
iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.”
8.3 L'interpretazione dell'appellante non può essere condivisa.
8.4 Va innanzitutto osservato che nella motivazione della sentenza citata da
[...]
è altresì precisato che “la presenza nella clausola contrattuale di PAte_2
un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al
termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione,
potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la
conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia,
l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale.”
8.5 Il precedente citato nella comparsa conclusionale del (Cass. ord. n. Pt_1
20648/2024) risulta, invece, non pertinente. La Suprema Corte in tale ordinanza ha, infatti, riconosciuto che “Effettivamente l'articolo 1957 c.c è una norma
protettiva del fideiussore, e la clausola n. 6 del negozio fideiussorio è nulla,
come dichiarato dal ben noto intervento (ben anteriore al contratto di
fideiussione omnibus in esame, stipulato nel 2011) della Banca d'Italia nel 2005.
L'interpretazione del giudice d'appello ictu oculi finisce per neutralizzare
l'articolo 1957 e.e. nel considerare nella specie applicabile una clausola
pagina 25 di 35 riconducibile all'articolo 6 del modulo ABI, ormai da tempo riconosciuta come
illecita.”
In buona sostanza, il giudice di legittimità ha ritenuto che la clausola di pagamento a prima richiesta finisse per riproporre la deroga all'obbligo di agire ex art. 1957 c.c. previsto dall'art. 6 dello schema di fideiussione censurato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005. Il precedente non è riferibile,
pertanto, al caso di specie in quanto nel presente contenzioso non è stata ritenuta sussistente la violazione della legge n. 287 del 1990 da parte di (e la CP_4
statuizione di rigetto dell'eccezione di nullità proposta dalla non è CP_2
stata impugnata).
8.6 Pur con tale precisazione, ritiene il Collegio che l'interpretazione fornita dal
Tribunale sia condivisibile in quanto le citate clausole distinguono effettivamente la posizione del debitore principale, nei cui confronti occorre attivarsi in via giudiziale, e quella del fideiussore, cui può essere chiesto il pagamento, anche in via stragiudiziale, senza che la Banca sia tenuta a provare l'inadempimento del debitore principale (secondo lo schema delle clausole c.d.
“solve et repete”)
La necessità della proposizione di un'azione giudiziaria è confermata dalla diversa rubrica delle due clausole nonché dall'utilizzo, nell'articolo 6, del verbo
“agire” e dall'indicazione che ad intendersi derogato era il termine semestrale
(portato a 36 mesi), con implicita riaffermazione, pertanto, della necessità del rispetto dell'altra condizione prevista dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. (vale a dire, la proposizione di una domanda giudiziale).
pagina 26 di 35 8.7 Nessuna domanda di pagamento è stata proposta da parte di
[...]
prima della richiesta del decreto ingiuntivo revocato. CP_1
8.8 Risulta pacifico il momento in cui il rapporto di apertura di credito in conto corrente è stato risolto (la stessa appellante ha sempre fatto riferimento alla lettera del 28.9.2010) sicché il termine di 36 mesi è ampiamente scaduto (le difese della società di cartolarizzazione vertono, infatti, solo sull'implicita deroga all'obbligo di agire in giudizio che sarebbe stata pattuita con l'art. 7 delle condizioni generali del negozio di garanzia).
8.9 Peraltro, anche qualora dovesse applicarsi il citato art. 7 nell'interpretazione che ne è stata data da , la Banca cedente sarebbe ugualmente PAte_2
decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per violazione dell'obbligo di coltivare diligentemente le sue istanze, pure eccepito dai garanti sia in primo che in secondo grado. Secondo l'interpretazione comunemente accolta, tale disposizione richiede che il creditore si attivi entro un termine ragionevole;
nel caso di specie la norma è stata sicuramente violata in quanto né né le società che sono ad essa succedute in Controparte_8
virtù delle fusioni per incorporazione meglio indicate negli atti di causa (rimaste titolari del credito fino al 14.7.2017) hanno chiesto a PAte_3
il pagamento del debito maturato.
[...]
8.10 L'appello della società di cartolarizzazione è, pertanto, respinto.
*****
9. L'appello di è parzialmente fondato. PAte_1
pagina 27 di 35 9.1 Il Tribunaleha liquidato un importo per compenso inferiore ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da Euro 520.000,01 ad Euro 1.000.000,00), pari ad Euro 14.598,00 (altresì inferiore alle spese della ). CP_2
Ai fini della liquidazione delle spese si deve tener conto da un lato della rilevanza delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, dalle quali è conseguita la liberazione da qualunque obbligazione nei confronti della cessionaria, e dall'altro lato dell'assenza di attività istruttoria e di contestazioni circa la sussistenza del debito in capo a PAte_3 PAte_3
.
[...]
Si reputa, pertanto, congruo liquidare per compenso l'importo, inferiore ai valori medi, di Euro 20.000,00, cui si aggiungono esborsi ed accessori di legge. Spese
da distrarsi in favore del difensore anticipatario9.2 Non va, invece, riconosciuto l'incremento previsto dall'art. 4, comma 8, D.M. n. 55 2014 per il caso di manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa (peraltro, oggetto di valutazione discrezionale dell'organo giudicante) in quanto mancano pronunce di legittimità su clausole analoghe all'art. 6 del negozio di fideiussione e sussistono, invece, alcuni precedenti sia di legittimità che di merito (anche di questa Corte) che hanno fornito un'interpretazione degli effetti della clausola c.d. a prima richiesta contenuta nell'art. 7 analoga a quella fornita dalla società
di cartolarizzazione.
*****
10.1 Il primo motivo dell'appello di PAte_3
è stato precedentemente trattato e respinto.
[...]
pagina 28 di 35 10.2 Il secondo motivo va respinto in quanto, a prescindere dall'esito dei giudizi che si sono svolti avanti al Tribunale di Cagliari ed alla Corte d'Appello di
Cagliari, è intervenuta con atto del 12.11.2018 nella Controparte_1
procedura esecutiva n. RGE 311/2013 avviata da presso il Tribunale di CP_4
Tempio Pausania. Trattasi di circostanza di rilievo in quanto l'atto di intervento con il quale si chiede di partecipare alla distribuzione dell'attivo è equiparabile alla domanda giudiziaria ed esso per il suo contenuto è sicuramente idoneo, a prescindere dalla validità del titolo sulla base del quale è stata avviata la procedura, a costituire in mora il debitore e ad interrompere la prescrizione (cfr.
Cass. sez. 3, sentenza n. 14602 del 09/07/2020).
Va, inoltre, ricordata la domanda, svolta con atto di citazione notificato il
16.7.2018 nei confronti dei fideiussori, di revocatoria ex art. 2901 c.c. sulla cui base è stato iscritto a ruolo il procedimento n. 6620/2018 R.G. Tribunale di
Cagliari. Invero, come evidenziato da Cass. sez. 3, con sentenza n. 16293 del
04/08/2016, la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile, sicché la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio.
Tale principio è stato affermato sulla base del condivisibile assunto che la proposizione dell'azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un pagina 29 di 35 diritto di credito, produce, ai sensi degli art. 2943 e 2945 cod. civ., l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo, benché mediante l'attivazione preventiva di un altro giudizio, peraltro ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva (si veda in senso conforme anche Cass. n. 1084 del 2011).
Va da ultimo ricordato che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti dei garanti ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti della cliente.
10.3 La clausola sulla capitalizzazione degli interessi è perfettamente valida in quanto risulta pattuita la pari periodicità tra interesse debitore ed interesse creditore;
inoltre, per quest'ultimo risulta l'indicazione sia del tasso nominale annuo sia del tasso effettivo annuo (che è quello comprensivo degli effetti della capitalizzazione). La circostanza che nel caso di specie i due tassi coincidano
(sono entrambi pari allo 0,030%) è irrilevante in quanto tale equipollenza deriva dalla circoscritta misura del tasso debitore pattuito che non può generare in concreto interessi anatocistici. I rilievi dell'appellante non possono essere condivisi in quanto finiscono per imporre nei fatti alla di assicurare una CP_3
minima redditività del conto corrente (vale a dire un tasso che consenta la capitalizzazione degli interessi attivi) e, quindi, introducono un controllo contenutistico del giudice sul contratto di credito che è estraneo alle previsioni della delibera CICR del 9.2.2000, piuttosto volte a garantire la trasparenza e la pubblicità della regolamentazione negoziale.
pagina 30 di 35 10.4 Il quarto motivo, riguardante la violazione della legge n. 108 del 1996 è in parte infondato ed in parte inammissibile.
10.4.1 Innanzitutto, va esclusa l'usura genetica con riferimento al tasso di interesse iniziale, pari al 6,70 %, in quanto il tasso soglia non è quello dell'8,565%, previsto per i mutui ipotecari a tasso variabile, bensì quello del
14,925%, previsto per le aperture di credito di importo superiore ad Euro
5.000,00.
Il limite di legge risulta rispettato anche considerando le C.M.S. che, precisa il
Collegio, rilevano per la sola parte superiore alla commissione soglia ricavabile dal decreto ministeriale in vigore all'epoca del contratto e non già per l'intero importo dell'onere, pari nel caso di specie all'1,05% al trimestre (cfr. Cass. sez.
U sentenza n. 16303 del 20/06/2018). Si rimane, infatti, ai di sotto di diversi punti percentuali rispetto al limite di legge.
Va sul punto pure evidenziato che il contratto di cui è causa è denominato apertura di credito e che il Tribunale, con statuizione non impugnata, lo ha così
qualificato. L'appellante si è, infatti, limitata ad un generico e stringato riferimento alla capienza della garanzia ipotecaria da essa concessa ed al graduale impegno al rientro previsto in contratto, che giustificherebbero una diversa qualificazione contrattuale, senza, però, formulare uno specifico motivo di gravame nel rispetto di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. Peraltro, le
PA circostanze evidenziate da non appaiono di per sé indicative della stipula di un contratto di mutuo.
10.4.2 L'ulteriore eccezione di violazione della legge n. 108 del 1996 non merita accoglimento. Invero, anche volendo prescindere dal fatto che l'opponente non pagina 31 di 35 aveva contestato né con l'atto di citazione né con la memoria ex art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c. l'usurarietà della clausola sull'extra fido (che è clausola distinta rispetto a quella che prevede il c.d. tasso base), con conseguente inammissibilità
dei rilievi svolti a partire dalla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., si evidenzia che la cliente non ha nemmeno dedotto l'avvenuto pagamento nel corso del rapporto di siffatta tipologia di interessi, ciò che rende del tutto priva di rilievo la sua contestazione.
Ulteriormente (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 21470 del 15/09/2017), qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido ed interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto. L'appellante non avrebbe, pertanto,
avuto diritto, nemmeno nel caso di fondatezza dell'eccezione, ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola che regolamenta il tasso di interesse iniziale.
10.5 Pure il quinto motivo è infondato in quanto la commissione di massimo scoperto è prevista nel contratto di apertura del conto corrente (doc. 4 fascicolo del primo grado della convenuta) che ne ha indicato la percentuale, ed ha specificato che l'onere dovesse essere calcolato in relazione al massimo scoperto trimestrale per utilizzi oltre il limite di fido.
Come osservato dal Tribunale, la legge n. 2/2009 ha implicitamente riconosciuto la validità sotto il profilo causale di tale onere ed una regolamentazione della
C.M.S. analoga a quella degli interessi (così non è, però, nel caso di specie) non pagina 32 di 35 inciderebbe sulla sua validità (comportando piuttosto la necessità di tenerne conto integralmente nelle verifiche sul rispetto della legge n. 108 del 1996).
11. In conclusione l'appello della società è respinto.
*****
12.1 In ragione dell'esito del giudizio PAte_3
è soccombente nei confronti di e
[...] Controparte_1
quest'ultima è soccombente nei confronti del e della . Pt_1 CP_2
12.2 Le spese del grado d'appello vengono liquidate, esclusa la fase istruttoria,
in favore di ciascuna parte vittoriosa in Euro 12.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Al vanno riconosciuti Pt_1
anche gli esborsi sostenuti con l'iscrizione a ruolo della causa (Euro 382,50).
Spese distratte in favore del difensore antistatario.
12.3 Stante il rigetto degli appelli proposti da
[...]
, va dichiarata la sussistenza dei Controparte_9
presupposti per il versamento da parte di tali appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti da PAte_1
nei confronti di da quest'ultima nei confronti di
[...] Controparte_1
e da nei Controparte_2 PAte_3
confronti di nonché sull'appello incidentale proposto Controparte_1
da quest'ultima nei confronti del avverso la sentenza n.1124/2023 Pt_1
pronunciata il 06.06.2023 dal Tribunale di Verona, accoglie per quanto di pagina 33 di 35 ragione il primo, rigetta gli altri e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
che nel resto conferma:
- condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
primo grado di , che liquida in Euro 20.000,00 per PAte_1
compenso ed Euro per 870, 00 esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Corda,
- liquidate le spese del grado d'appello di in Euro PAte_1
12.000,00 per compenso ed Euro 382,50 in esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, condanna Controparte_1
alla loro rifusione integrale, con distrazione in favore dell'avv. Stefano
Corda;
- liquidate le spese del grado d'appello di e Controparte_2 [...]
in Euro 12.000,00 per compenso, oltre a spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna parte,
condanna rispettivamente e Controparte_1 [...]
alla loro rifusione integrale;
PAte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
Controparte_9
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai
[...]
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 28 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 34 di 35
pagina 35 di 35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 04/08/2023 al n. 1464/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] PAte_1 CodiceFiscale_1
l'11.04.1962, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Stefano Corda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Antonio Scano n. 18,
Cagliari, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 280/2021 R.G. 34/2021 che ha introdotto il giudizio ordinario n.
3710/2021 R.G.
-appellante-
pagina 1 di 35 CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa in causa dall'avv. Michele Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Luigi Lilio n. 95, Roma, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
Causa alla quale è stata riunita quella, iscritta al nr. 1734/2023 R.G.,
promossa
DA
come sopra rappresentata, difesa e PAte_2
domiciliata
- appellante-
CONTRO
, (C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
29.04.1963, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Michele Gaviano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Cagliari, via Giudice Chiano n.
30, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata-
E quella, iscritta al nr. 36/2024 R.G., promossa
DA
, con sede PAte_3
in Quartu Sant'Elena, via Nicolò Paganini n. 43, codice fiscale P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Bellini n. 26, presso lo studio pagina 2 di 35 dell'avv. Marcello Colamatteo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- appellante-
CONTRO
come sopra rappresentata, difesa e PAte_2
domiciliata
- appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.01.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE PAte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via
principale e nel merito,
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1124/2023 emessa dal Tribunale di Verona,
Terza Sezione Civile, Giudice Dott. Fabio D'Amore, nell'ambito del giudizio
iscritto al n. di R.G. 3453/2021 (al quale sono stati riuniti i procedimenti iscritti
al n. 3572/2021 e 3710/2021), depositata in cancelleria in data 07/06/2023, mai
notificata, liquidare le spese processuali del primo grado di giudizio in favore
del sig. in complessivi € 35.032,80 oltre accessori di legge, o PAte_1
nella minore o maggiore somma che il Collegio ritenga applicabile in forza delle
pagina 3 di 35 disposizioni richiamate nell'espositiva, con distrazione in favore dell'Avv.
Stefano Corda, già dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Sempre in via principale e nel merito, in conseguenza dell'appello incidentale da
parte di nel giudizio contraddistinto da R.G. n. Controparte_1
1464/2023
- Rigettare l'appello incidentale dispiegato dalla in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in quanto infondato in fatto e in
diritto e, conseguentemente, confermare la statuizione di cui alla sentenza n.
1124/2023, resa dal Tribunale di Verona, Terza Sezione, in persona del Giudice
Dott. D'Amore Fabio in forza del quale “accerta e dichiara la decadenza di
ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal diritto di agire nei Controparte_1
confronti di e per decorrenza del termine di PAte_1 Controparte_2
cui all'art. 6 della fideiussione dagli stessi sottoscritta il 7.1.2009 e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo n. 280/2021, emesso dal Tribunale di Verona il
29.1.2021, nei confronti di e;
- Con vittoria PAte_1 Controparte_2
di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come
per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Stefano Corda e Nicola Del Rio ai
sensi dell'art. 93 c.p.c.”
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE
[...]
Controparte_1
Piaccia alla Corte di appello adita: - In parziale riforma della Sentenza n.
1124/2023 emessa in data 7.6.2023 dal Tribunale di Verona all'esito del
giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 3453/2021 (a cui erano stati
riuniti i giudizi contraddistinti dai numeri di R.G.A.C. 3572/2021 e 3710/2021)
pagina 4 di 35 rigettare le opposizioni proposte dal sig. e dalla sig.ra PAte_1 CP_2
avverso il Decreto ingiuntivo n. 280/2021 (R.G.A.C. 34/2021) del
[...]
Tribunale di Verona e, comunque, condannare i medesimi sigg.ri PAte_1
e al pagamento in favore di
[...] Controparte_2 Controparte_1
della somma di € 604.240,10 oltre interessi nella misura
[...]
convenzionalmente pattuita del 7,04% annuo e, comunque, in misura
complessivamente non superiore a tasso soglia pro tempore vigente ai sensi
della L. 108/96 per la relativa categoria di operazione a decorrere dal 6.4.2012
e sino al soddisfo;
- Rigettare le impugnazioni proposte dalla
[...]
e dal sig. avverso la medesima PAte_3 PAte_1
Sentenza n. 1124/2023 emessa in data 7.6.2023 dal Tribunale di Verona all'esito
del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 3453/2021 (a cui erano stati
riuniti i giudizi contraddistinti dai numeri di R.G.A.C. 3572/2021 e 3710/2021);
- In ogni caso con vittoria di compensi e spese borsuali e generali oltre CPA e
IVA, anche del giudizio di prime cure.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA : Controparte_2
Previo accertamento della inammissibilità e comunque della infondatezza
dell'impugnazione proposta, rigettare le avverse domande avanzate
dall'appellante e, per l'effetto confermare la sentenza n. 1124/2023 (R.G.
3453/2021) del Tribunale di Verona e mandare assolta la signora CP_2
da ogni avversa pretesa.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di
legge.”
pagina 5 di 35 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
[...]
: PAte_3
Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere il
presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza emessa dal
Tribunale di Verona, Giudice Dott. Fabio D'Amore, sentenza n. 1124/2023,
pubblicata il 7 giugno 2023, R.G. n. 3453/2021 (riunito ai proc. RG nn. 3572 e
3710 del 2021), repert. n. 2235/2023 del giorno 7 giugno 2023, ogni avversa
istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento ai motivi su esposti,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e della
sentenza impugnata:
Ammettere le seguenti istanze e deduzioni istruttorie
IN VIA ISTRUTTORIA insiste affinché l'Ill.ma Corte d'Appello adita: Voglia
disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti:
a) calcolare la durata del rapporto di conto corrente affidato n. 000030090429 e
del rapporto di finanziamento ad esso collegato n. 06829/4057360 (Notaio
di del 20.12.2007, Rep. 208668/41195)tra le parti in Persona_1 Pt_3
causa);
b) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate
comprendenti gli interessi usurari, anatocistici e ultralegali;
c) verificare i tassi di interesse contrattualizzati ed applicati (TAN, TAEG, ISC,
TIR e TASSO DI MORA) ed accertare se questi ultimi superassero o meno il
tasso soglia usura al momento della conclusione del contratto e/o
successivamente;
pagina 6 di 35 d) determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del
ricalcolo con eliminazione dell'anatocismo, dell'usura, del tasso ultralegale,
delle commissioni e spese non validamente pattuite e di quanto illegittimamente
preteso dalla e di tutti gli interessi, commissioni e spese in caso di CP_3
applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c.;
e) determinare tutti gli interessi determinati e corrisposti a favore del convenuto
in opposizione (odierno appellato). Per poi accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare, in virtù delle motivazioni sopra esposte, sospendere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 280/2021, n. R.G. 34/2021; In
via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la carenza di legittimazione attiva,
ad intervenire e a contraddire in capo alla società “ Controparte_1
e che la medesima non è titolare sostanziale delle posizioni dedotte in giudizio;
In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in subordine
decennale ai sensi del'art. 2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o
azione e quindi di qualsiasi relativo pagamento di somma richiesta con riguardo
al conto corrente n. 000030090429 ed al rapporto di finanziamento ad esso
collegato n. 06829/4057360, dedotti nel presente giudizio, nonché relativi a
qualunque altro contratto e di qualsivoglia altro rapporto intercorso tra le
odierne parti;
Nel merito:
- previo accertamento, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo o
comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
opposto n. 280/2021, n. R.G. 34/2021;
pagina 7 di 35 -Accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole di determinazione degli
interessi all'interno del contratto di conto corrente con apertura di credito n.
000030090429 ed al rapporto di finanziamento ad esso collegato n.
06829/4057360, oggetto del ricorso monitorio, particolarmente in relazione alla
mancata applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto
della norma di cui all'art. 117 Testo Unico Bancario a causa della mancata
indicazione nei contratti degli elementi essenziali, tra cui vi è l'omessa e/o
Pa inesatta indicazione dell , nonché per l'applicazione della metodologia
dell'anatocismo ed all'applicazione della c.m.s., c.d.f., c.i.v., nonché per
violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non
meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), oltre alla invalidità e
conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi sono stati
interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi
trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo.
- Accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a
valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, pretese dalla Banca convenuta
relativamente al contratto di conto corrente de quo ed al rapporto di
finanziamento ad esso collegato n. 06829/4057360, tutte prive di valida
pattuizione, e conseguentemente:
- accertare e dichiarare che alla data di emissione del decreto ingiuntivo in
oggetto la società “ ” non era debitrice di alcuna PAte_5
somma nei confronti dell'Istituto “ né della Controparte_4
“ e che nulla oggi deve, o in via subordinata, salvo Controparte_1
gravame, accertare e determinare la minore somma dovuta dall'odierna attrice
pagina 8 di 35 in opposizione e l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo
con eliminazione di tutti gli interessi, spese e commissioni determinati e/o
applicati e/o riscossi illegittimi, ultralegali, anatocistici e/o superiori al tasso
soglia usura con ricalcolo al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e, in caso di
applicazione dell'art. 1815, comma II, codice civile, con eliminazione di tutti gli
interessi, spese e commissioni, escluse imposte e tasse, relativamente al rapporto
di conto corrente con apertura di credito n. 000030090429 ed al rapporto di
finanziamento ad esso collegato n. 06829/4057360, ricalcolo che potrà essere
effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto
corrente con apertura di credito in oggetto (c/c n. 000030090429). Con vittoria
di spese, diritti ed onorari di legge del doppio grado di giudizio, compreso il
15% relativo alle spese forfetarie, con distrazione a favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Verona con decreto n. 280/2021, pronunciato in accoglimento del ricorso di ingiungeva a Controparte_1 [...]
, e il pagamento, in PAte_3 PAte_1 Controparte_2
solido tra loro, di Euro 604.240,10 a titolo di saldo passivo del conto corrente n.
000300090429 assistito da apertura di credito ipotecario, oltre interessi e spese.
1.2 Tutti gli ingiunti proponevano, con distinti atti, opposizione ed i giudizi promossi dalla e da venivano riuniti a CP_5 PAte_3
quello promosso dal . Pt_1
eccepiva: PAte_6
pagina 9 di 35 - il difetto di legittimazione attiva di , che non aveva Controparte_1
prodotto i contratti di cessione del credito asseritamente stipulati con CP_4
contestando che siffatta prova potesse essere rinvenuta nella pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale;
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona;
- la prescrizione quinquennale e comunque decennale del credito della ricorrente,
posto che dopo l'invio in data 17.9.2010 della raccomandata di revoca dell'affidamento (nonché di risoluzione del contratto di finanziamento nonché di tutte le facilitazioni concesse), alcuna iniziativa o richiesta di pagamento era stata rivolta nei suoi confronti;
- l'illegittimità degli interessi anatocistici per mancanza sostanziale della clausola sulla capitalizzazione trimestrale nel rapporto di conto corrente;
(ciò in quanto “gli interessi attivi dovuti dalla banca al cliente sono pressochè
inesistenti e regolati a tassi minimi, mentre quelli pretesi per la determinazione
degli interessi passivi sono regolati a tassi altissimi e sproporzionati rispetto a
quelli attivi”).
- l'usurarietà degli interessi addebitati;
- la nullità per mancanza di valida pattuizione scritta, indeterminatezza ed assenza di causa delle commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce e disponibilità fondi;
- la violazione dell'art. 117, comma IV, TUB per mancata indicazione dei tassi e per la mancanza di sottoscrizione della CP_3
- la nullità del contratto di apertura di credito per mancata indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC);
pagina 10 di 35 La predetta opponente, inoltre, disconosceva la conformità all'originale della documentazione prodotta dalla ricorrente sub docc. 1, 2, 4, 14, 15, 16, e 17 del fascicolo monitorio. In corso di causa eccepiva altresì la violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, TUB.
1.4 eccepiva: PAte_1
- il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto dal lato attivo per ragioni analoghe a quelle esposte dalla debitrice principale;
- la decadenza della convenuta dal diritto di agire nei suoi confronti per decorso del termine di 36 mesi, previsto dall'art. 6 del contratto di fideiussione, posto che la richiesta di adempiere era intervenuta dopo 10 anni e sei mesi dalla chiusura del rapporto;
- il decorso, per ragioni analoghe a quelle testé esposte, del termine decennale di prescrizione, decorrente dal 30.9.2010;
Chiedeva, inoltre, la condanna della società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
1.5 eccepiva: Controparte_2
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona;
- il difetto di legittimazione della ingiungente;
- la decadenza ex art. 1957 c.c. e comunque la prescrizione del diritto di credito della convenuta;
- la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione per violazione della legge n. 287 del 1990 in quanto conforme allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005;
PA
- la nullità del contratto di finanziamento per mancata indicazione dell' ;
pagina 11 di 35 - l'applicazione di tassi usurari;
- la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto ed alle commissioni che l'avevano sostituita per difetto di causa ed indeterminatezza;
- l'applicazione di spese in assenza della relativa pattuizione;
1.6 Riunite le tre opposizioni, la causa, istruita documentalmente, veniva decisa dal Tribunale di Verona con sentenza n. 1124/2023, pronunciata il 6.6.2023, che respingeva l'opposizione proposta da PAte_3
ed accertava, invece, la decadenza di nei
[...] Controparte_1
confronti dei fideiussori per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale condannava alla rifusione delle spese della PAte_3
società di cartolarizzazione (liquidate in Euro 20.000,00 per compenso) e quest'ultima alla rifusione delle spese del e della , Pt_1 CP_2
rispettivamente liquidate in Euro 10.000,00 ed Euro 15.000,00 per compenso,
oltre accessori.
1.7. Il Tribunale motivava la sua decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione di violazione dell'art. 38, comma 2, TUB era stata tardivamente proposta;
- il disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali
PA effettuato da e dalla era superato dalla produzione degli originali CP_2
da parte della convenuta;
pagina 12 di 35 - il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni effettuato dalla era stato rinunciato;
CP_2
- l'eccezione di incompetenza per territorio di SIO e della era CP_2
inammissibile in quanto non faceva riferimento a tutti i criteri previsti dagli artt.
18-20 c.p.c.;
- l'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità attiva di Controparte_1
era infondata in quanto quest'ultima aveva prodotto la dichiarazione della
[...]
cedente, nella persona dell'avv. Angelo Albano, con sottoscrizione autenticata,
unitamente alla procura notarile rilasciata in favore di quest'ultimo, contenente il numero identificativo del rapporto ed il numero di identificazione del debitore,
confermando espressamente la cessione in favore dell'ingiungente, tra gli altri,
dei crediti “vantati nei confronti di PAte_3
derivanti da rapporto numero 30090429 di apertura di credito in conto corrente
ipotecaria di € 600.000,00 di cui all'atto Notaio del 20.12.2007 Rep. Per_1
208668/41195”; inoltre, era stato prodotto l'estratto del contratto di cessione,
sottoscritto digitalmente dal notaio contenente il Persona_2
numero identificativo del rapporto ceduto;
- l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto il termine era stato interrotto per effetto dell'intervento nella causa iscritta al nr. 7895/12 R.G. Tribunale di
Cagliari di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1670/2012 e dall'appello incidentale promosso nei confronti della sentenza che aveva definito quest'ultimo giudizio (R.G. 170/19 Corte d'Appello di Cagliari), irrilevante essendo che l'opposizione di fosse stata accolta per PAte_3
difetto di legittimazione della ricorrente Controparte_6
pagina 13 di 35 con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'intervento e del CP_4
gravame incidentale, sulla base di quanto evidenziato da Cass. n. 21812/2005,
23017/2012 e 1516/2016;
PA
- l' non era una condizione contrattuale, avendo invece funzione meramente informativa, sicché la sua mancanza o erronea indicazione non produceva, fatti salvi i crediti al consumo, conseguenze invalidanti;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi era legittima in quanto il contratto di apertura di conto corrente sul quale era regolata l'apertura di credito prevedeva la clausola di reciprocità nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera CICR 9.2.2000, irrilevante essendo che il tasso debitore fosse maggiore di quello creditore dal momento che la normativa non impone che siano uguali;
- le eccezioni di usurarietà dei tassi erano infondate in quanto per la determinazione del TEG doveva farsi riferimento alle istruzioni della Banca
d'Italia, la era esclusa dal TEG e l'eventuale superamento della soglia Pt_7
nel corso del rapporto non determinava nullità della clausola secondo quanto osservato da Cass. SSUU n. 24675/2017;
- la aveva un suo preciso fondamento casuale come confermato dalla Pt_7
previsione di cui all'art. 2 bis della legge n. 2/2009 ed i rilievi di indeterminatezza di tale onere erano del tutto generici;
- la nullità delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione andava esclusa già per il fatto che le garanzie sottoscritte dalla e dal CP_2 Pt_1
non rientravano nello schema delle fideiussioni omnibus oggetto dei rilievi svolti dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, fermo restando pagina 14 di 35 che la clausola contenuta all'art. 6 della fideiussione sottoscritta dagli opponenti aveva contenuto diverso da quello della clausola inserita nell'art. 6 dello schema
ABI censurato dall'organo di vigilanza;
- le parti, con l'art. 6 della fideiussione, non avevano derogato all'obbligo per la
Banca di agire in via giudiziale nei confronti del debitore principale, limitandosi a stabilire un termine (36 mesi) più lungo di quello semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., non essendovi alcuna incompatibilità tra la clausola a prima richiesta,
oggetto del successivo articolo 7, e l'obbligo di agire in giudizio nei confronti del debitore principale (il contenuto dell'art. 6 comunque escludeva l'esenzione della Banca dall'obbligo di attivarsi giudizialmente);
- dopo la revoca delle linee di credito, comunicata da Controparte_4
PA
, con lettera ricevuta da in data 30.9.2010, la cedente non
[...]
aveva promosso alcun giudizio ed il pagamento nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori era stato chiesto dalla cessionaria solo con il ricorso per ingiunzione depositato il 29.12.2020 che aveva originato le opposizioni oggetto di causa;
- ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 6 del contratto di fideiussione non poteva tenersi conto della richiesta di pagamento formulata con il decreto ingiuntivo revocato dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 7895/2012
(confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari) e dalla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 331/2013 R.G.E. Tribunale di Tempio Pausania in quanto si trattava di procedimenti avviati da parte di un soggetto (
[...]
di cui era stato accertato il difetto di Controparte_7
legittimazione attiva;
pagina 15 di 35 - le iniziative giudiziarie riconducibili da erano Controparte_1
ampiamente successive al termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione;
- la convenuta era, pertanto, decaduta dal diritto di agire nei confronti del Pt_1
e della . CP_2
*****
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Verona hanno proposto distinti appelli
, e PAte_1 Controparte_1 PAte_3
.
[...]
*****
3.1 ha impugnato il capo sulle spese in quanto il Tribunale PAte_1
aveva liquidato per compenso un importo inferiore a quello medio previsto per le cause di valore compreso tra Euro 520.000,01 ed Euro 1.000.000,00 (pari ad
Euro 29.194,00) e comunque al valore minimo dello scaglione (pari ad Euro
14.597,00). Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto incrementare il compenso del
30% ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. n. 55 del 2014 per la evidente fondatezza delle sue difese.
3.2 La causa è stata iscritta al nr. 1464/2023 del ruolo generale.
3.3 Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame e PAte_2
proposto appello incidentale, ritenendo violati gli artt. 1362 e ss. cc. e 1957 c.c.
in quanto il primo giudice aveva erroneamente svalutato gli effetti derivanti dalla clausola c.d. a prima richiesta contenuta nell'art. 7 del negozio fideiussorio. Il
Tribunale avrebbe, invece, dovuto tenere conto di quanto evidenziato da Cass. n.
22346/2017 secondo cui la previsione di una garanzia a prima richiesta aveva l'effetto di esonerare il creditore dall'obbligo di agire in via giudiziale entro il pagina 16 di 35 termine di cui all'art. 1957 c.c.. Una diversa interpretazione della clausola non poteva, infatti, giustificarsi, non potendo considerarsi a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, tanto più che la decadenza dal creditore non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente sia implicitamente. Pertanto, la missiva inviata in data 30.9.2010 sia alla debitrice principale sia ai fideiussori aveva evitato il prodursi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
La società di cartolarizzazione ha altresì riproposto, ex art. 346 c.p.c., le domande di condanna originariamente formulate in via monitoria.
*****
4.1 ha inoltre riproposto appello principale – iscritto al Controparte_1
nr. 1734/2023 R.G. - avverso il capo di sentenza che l'aveva dichiarata decaduta ex art. 1957 c.c. nei confronti di riproponendo le medesime Controparte_2
contestazioni e domande formulate con la comparsa di costituzione del giudizio n. 1464/2023 R.G.
4.2 Si è costituita anche in appello la , chiedendo il rigetto del CP_2
gravame.
*****
5. ha impugnato la sentenza del PAte_3
Tribunale di Verona - R.G. n. 36/2024 - sulla base dei seguenti motivi:
I) Difetto di titolarità attiva della società di cartolarizzazione
5.1.1 Il perfezionamento del contratto di cessione non poteva ritenersi provato con la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, ma avrebbe dovuto essere pagina 17 di 35 prodotto il contratto in forma scritta. Irrilevante era la dichiarazione di CP_4
circa l'avvenuta cessione del credito a , in quanto Controparte_1
dichiarazione proveniente da un terzo, così come l'estratto del contratto di cessione, in quanto inidoneo ad individuare i crediti ceduti alla luce dei molteplici contratti di cessione, dal contenuto identico, stipulati da CP_4
nella causa decisa da Cass n. 20739/2022.
Inoltre, l'appellata non era iscritta nell'elenco delle società veicolo di cui all'art. 106 TUB e, pertanto, la cessione, quand'anche provata, sarebbe stata nulla per violazione di una norma di ordine pubblico.
II) Prescrizione del diritto di credito
5.2.1 L'atto di intervento del 12.9.2018 nella causa iscritta al n. 7895/12 R.G.
Tribunale di Cagliari e l'appello incidentale proposto in data 14.6.2019 nel giudizio iscritto al n. 170/19 R.G. della Corte d'Appello di Cagliari, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non erano idonei ad interrompere la prescrizione in quanto il giudizio avanti il giudice sardo era stato instaurato da per far valere un diritto in nome Controparte_7
proprio e le sentenze di legittimità richiamate dal primo giudice erano inconferenti posto che non si era in presenza di una domanda inammissibile,
come nei precedenti citati, bensì di un intervento inammissibile. Inoltre, come evidenziato da Cass. n. 7076/2016, l'atto di gravame avverso la sentenza di primo grado non ha efficacia interruttiva della prescrizione sia in quanto rivolto al procuratore e non alla parte sia in quanto non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo volto al riesame della sentenza di primo grado nei limiti del devoluto.
pagina 18 di 35 Nessun effetto interruttivo del termine si era prodotto neppure a seguito dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G. ES n. 331/2013 del
Tribunale di Tempio Pausania in quanto “tale intervento era basato su un titolo
revocato ed ora inesistente” e della proposizione del giudizio di revocatoria
R.G. 6630/2018 Tribunale di Cagliari nei confronti dei fideiussori in quanto
“anch'esso basato su un titolo revocato ed ora inesistente”.
III) ILLEGITTIMITA' DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI
5.3.1 Il contratto di apertura di conto corrente prevedeva interessi debitori pari al
14,150% nominale (14.918% effettivo) ed interessi creditori pari allo 0,030%
(effettivo 0,030%). Questi ultimi erano, pertanto, meramente simbolici e determinavano l'assenza di proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi,
proporzionalità che secondo l'appellante costituiva un presupposto legittimante indispensabile per la validità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi. Inoltre, la coincidenza tra TAN e TAE rendeva “priva di senso la
clausola anatocistica riferita agli interessi attivi in quanto di fatto gli interessi
attivi non potranno essere soggetti a capitalizzazione”; la legittimità della capitalizzazione andava, pertanto, esclusa come ritenuto da Cass. n. 4321/22.
IV) USURARIETA' DEI TASSI
5.4.1 Il contratto di apertura di credito era affetto da “usura genetica” in quanto il tasso convenuto, pari al 6,70%, sommato al costo di convenzione semestrale e ad altri costi superava il tasso soglia previsto per i mutui a tasso variabile, pari all'8,565%., da prendersi come riferimento in ragione della capiente garanzia ipotecaria concessa dalla e dal graduale impegno al rientro previsto in PAte_5
contratto. Lamentava inoltre, l'usurarietà dei tassi pattuiti anche sotto un pagina 19 di 35 ulteriore profilo sul quale il Tribunale non si era pronunciato: il tasso per utilizzi oltre il limite di fido previsto nel rapporto di apertura di credito, pari al 14,918%,
maggiorato delle C.M.S. applicate in misura pari all'1,05% trimestrale e delle spese collegate all'erogazione del credito, era superiore al tasso soglia previsto nel periodo 01.10.2007- 31.11.2007 per le aperture di credito in conto corrente di importo oltre Euro 5.000,00, pari al 14,925%.
V) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
5.5.1 Le C.M.S. erano nulle in quanto “prive di pattuizione, di valida
giustificazione causale ed in quanto non viene specificata la base di calcolo”.
5.2. ha PAte_3
chiesto, pertanto, il rigetto delle domande proposte e comunque, in ragione della fondatezza degli ultimi tre motivi, la rimessione in istruttoria della causa per il ricalcolo del rapporto di dare/avere.
5.3 Si è costituita anche in tale giudizio , chiedendo la Controparte_1
reiezione del gravame.
*****
6. Con ordinanza del 14.12.2003 il C.I. rinviava la causa all'udienza di rimessione in decisione del 16.1.2025.
Con decreto del 26.1.2024 del Presidente del Collegio e ordinanza collegiale del 12.9.2014 le cause nr. 1734/2023 R.G. e 36/2024 R.G. venivano riunite alla presente causa nr. 1464/2023 R.G. e, quindi, tutte trattenute in decisione nella medesima data della causa portante.
*****
pagina 20 di 35 7. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità attiva di cui i fideiussori si sono PAte_2
associati, che è idonea, se fondata, a definire in via pregiudiziale tutti i gravami.
SIO ritiene che la titolarità attiva della società di cartolarizzazione vada esclusa sulla base di quanto recentemente precisato da Cass. sez. 3, che con ordinanza n.
17944 del 22/06/2023, secondo cui in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,
specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato in detta pronuncia che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova,
anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Più nel dettaglio ha osservato che di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
pagina 21 di 35 Ciò, però, non esclude - secondo il giudice di legittimità - che tale avviso,
unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Risulta, peraltro, più attinente al caso di specie quanto osservato da Cass.
10200/21 secondo cui la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la dichiarazione di conferma dell'avvenuta cessione del credito da parte della Banca cedente costituisca elemento idoneo a provare la titolarità del credito in quanto l'istituto di credito, sebbene estraneo al giudizio, non ha alcun interesse a favorire la società cessionaria, la quale era altresì in possesso degli originali dei contratti e delle fideiussioni oggetto di disconoscimento che sono stati depositati nel giudizio di primo grado (ed il possesso della contrattualistica può giustificarsi solo con l'obbligo, previsto dall'art. 1262 c.c. in capo al cedente, di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito).
D'altro canto la cliente ed i fideiussori, a fronte di siffatta dichiarazione,
potevano chiedere chiarimenti al proprio istituto di credito al fine di verificare la pagina 22 di 35 provenienza e la veridicità delle dichiarazioni ivi rese. L'assenza di rilievi sul punto costituisce ulteriore conferma della titolarità attiva di PAte_2
che, contrariamente agli assunti dei fideiussori, con il doc. 11 del fascicolo della causa monitoria ha dimostrato la propria iscrizione all'albo di cui all'art. 106
TUB. Peraltro, secondo quanto condivisiblmente osservato da Cass. n. 7243/24,
il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6,
della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene,
piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Non vi sono ragioni per discostarsi da quanto evidenziato dal giudice di legittimità con quest'ultima pronuncia posto che la società cessionaria,
quand'anche non iscritta all'elenco delle società veicolo, potrebbe comunque escutere il proprio credito sulla base delle ordinarie regole codicistiche.
*****
8. Vanno innanzitutto esaminati gli appelli proposti da Controparte_1
(rispettivamente in via incidentale e principale) nei confronti di PAte_1
e di . Controparte_2
pagina 23 di 35 8.1 Per la disamina dei gravami risulta innanzitutto opportuno richiamare il contenuto degli artt. 6 e 7 della fideiussione sottoscritta.
L'art. 6, rubricato “Responsabilità del fideiussore” stabilisce che “ I diritti
derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ. , si
stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”
L'art. 7, rubricato “Pagamento del fideiussore” stabilisce al primo capoverso che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta scritta, anche in caso di opposizione da parte del debitore, quanto
dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”
8.2 L'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio fatto proprio da Cass. sez. 3 , con sentenza n. 22346 del 26/09/2017
secondo cui “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a
prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma
dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone
di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con
un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel
senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e
non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale,
secondo la tradizionale esegesi della norma.” Inoltre, “se il rinvio si intendesse
anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima
richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà
contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia
pagina 24 di 35 a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso
che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente
osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del
bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc.
civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto
da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione
dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che
iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.”
8.3 L'interpretazione dell'appellante non può essere condivisa.
8.4 Va innanzitutto osservato che nella motivazione della sentenza citata da
[...]
è altresì precisato che “la presenza nella clausola contrattuale di PAte_2
un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al
termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione,
potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la
conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia,
l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale.”
8.5 Il precedente citato nella comparsa conclusionale del (Cass. ord. n. Pt_1
20648/2024) risulta, invece, non pertinente. La Suprema Corte in tale ordinanza ha, infatti, riconosciuto che “Effettivamente l'articolo 1957 c.c è una norma
protettiva del fideiussore, e la clausola n. 6 del negozio fideiussorio è nulla,
come dichiarato dal ben noto intervento (ben anteriore al contratto di
fideiussione omnibus in esame, stipulato nel 2011) della Banca d'Italia nel 2005.
L'interpretazione del giudice d'appello ictu oculi finisce per neutralizzare
l'articolo 1957 e.e. nel considerare nella specie applicabile una clausola
pagina 25 di 35 riconducibile all'articolo 6 del modulo ABI, ormai da tempo riconosciuta come
illecita.”
In buona sostanza, il giudice di legittimità ha ritenuto che la clausola di pagamento a prima richiesta finisse per riproporre la deroga all'obbligo di agire ex art. 1957 c.c. previsto dall'art. 6 dello schema di fideiussione censurato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005. Il precedente non è riferibile,
pertanto, al caso di specie in quanto nel presente contenzioso non è stata ritenuta sussistente la violazione della legge n. 287 del 1990 da parte di (e la CP_4
statuizione di rigetto dell'eccezione di nullità proposta dalla non è CP_2
stata impugnata).
8.6 Pur con tale precisazione, ritiene il Collegio che l'interpretazione fornita dal
Tribunale sia condivisibile in quanto le citate clausole distinguono effettivamente la posizione del debitore principale, nei cui confronti occorre attivarsi in via giudiziale, e quella del fideiussore, cui può essere chiesto il pagamento, anche in via stragiudiziale, senza che la Banca sia tenuta a provare l'inadempimento del debitore principale (secondo lo schema delle clausole c.d.
“solve et repete”)
La necessità della proposizione di un'azione giudiziaria è confermata dalla diversa rubrica delle due clausole nonché dall'utilizzo, nell'articolo 6, del verbo
“agire” e dall'indicazione che ad intendersi derogato era il termine semestrale
(portato a 36 mesi), con implicita riaffermazione, pertanto, della necessità del rispetto dell'altra condizione prevista dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. (vale a dire, la proposizione di una domanda giudiziale).
pagina 26 di 35 8.7 Nessuna domanda di pagamento è stata proposta da parte di
[...]
prima della richiesta del decreto ingiuntivo revocato. CP_1
8.8 Risulta pacifico il momento in cui il rapporto di apertura di credito in conto corrente è stato risolto (la stessa appellante ha sempre fatto riferimento alla lettera del 28.9.2010) sicché il termine di 36 mesi è ampiamente scaduto (le difese della società di cartolarizzazione vertono, infatti, solo sull'implicita deroga all'obbligo di agire in giudizio che sarebbe stata pattuita con l'art. 7 delle condizioni generali del negozio di garanzia).
8.9 Peraltro, anche qualora dovesse applicarsi il citato art. 7 nell'interpretazione che ne è stata data da , la Banca cedente sarebbe ugualmente PAte_2
decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per violazione dell'obbligo di coltivare diligentemente le sue istanze, pure eccepito dai garanti sia in primo che in secondo grado. Secondo l'interpretazione comunemente accolta, tale disposizione richiede che il creditore si attivi entro un termine ragionevole;
nel caso di specie la norma è stata sicuramente violata in quanto né né le società che sono ad essa succedute in Controparte_8
virtù delle fusioni per incorporazione meglio indicate negli atti di causa (rimaste titolari del credito fino al 14.7.2017) hanno chiesto a PAte_3
il pagamento del debito maturato.
[...]
8.10 L'appello della società di cartolarizzazione è, pertanto, respinto.
*****
9. L'appello di è parzialmente fondato. PAte_1
pagina 27 di 35 9.1 Il Tribunaleha liquidato un importo per compenso inferiore ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da Euro 520.000,01 ad Euro 1.000.000,00), pari ad Euro 14.598,00 (altresì inferiore alle spese della ). CP_2
Ai fini della liquidazione delle spese si deve tener conto da un lato della rilevanza delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, dalle quali è conseguita la liberazione da qualunque obbligazione nei confronti della cessionaria, e dall'altro lato dell'assenza di attività istruttoria e di contestazioni circa la sussistenza del debito in capo a PAte_3 PAte_3
.
[...]
Si reputa, pertanto, congruo liquidare per compenso l'importo, inferiore ai valori medi, di Euro 20.000,00, cui si aggiungono esborsi ed accessori di legge. Spese
da distrarsi in favore del difensore anticipatario9.2 Non va, invece, riconosciuto l'incremento previsto dall'art. 4, comma 8, D.M. n. 55 2014 per il caso di manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa (peraltro, oggetto di valutazione discrezionale dell'organo giudicante) in quanto mancano pronunce di legittimità su clausole analoghe all'art. 6 del negozio di fideiussione e sussistono, invece, alcuni precedenti sia di legittimità che di merito (anche di questa Corte) che hanno fornito un'interpretazione degli effetti della clausola c.d. a prima richiesta contenuta nell'art. 7 analoga a quella fornita dalla società
di cartolarizzazione.
*****
10.1 Il primo motivo dell'appello di PAte_3
è stato precedentemente trattato e respinto.
[...]
pagina 28 di 35 10.2 Il secondo motivo va respinto in quanto, a prescindere dall'esito dei giudizi che si sono svolti avanti al Tribunale di Cagliari ed alla Corte d'Appello di
Cagliari, è intervenuta con atto del 12.11.2018 nella Controparte_1
procedura esecutiva n. RGE 311/2013 avviata da presso il Tribunale di CP_4
Tempio Pausania. Trattasi di circostanza di rilievo in quanto l'atto di intervento con il quale si chiede di partecipare alla distribuzione dell'attivo è equiparabile alla domanda giudiziaria ed esso per il suo contenuto è sicuramente idoneo, a prescindere dalla validità del titolo sulla base del quale è stata avviata la procedura, a costituire in mora il debitore e ad interrompere la prescrizione (cfr.
Cass. sez. 3, sentenza n. 14602 del 09/07/2020).
Va, inoltre, ricordata la domanda, svolta con atto di citazione notificato il
16.7.2018 nei confronti dei fideiussori, di revocatoria ex art. 2901 c.c. sulla cui base è stato iscritto a ruolo il procedimento n. 6620/2018 R.G. Tribunale di
Cagliari. Invero, come evidenziato da Cass. sez. 3, con sentenza n. 16293 del
04/08/2016, la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile, sicché la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio.
Tale principio è stato affermato sulla base del condivisibile assunto che la proposizione dell'azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un pagina 29 di 35 diritto di credito, produce, ai sensi degli art. 2943 e 2945 cod. civ., l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo, benché mediante l'attivazione preventiva di un altro giudizio, peraltro ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva (si veda in senso conforme anche Cass. n. 1084 del 2011).
Va da ultimo ricordato che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti dei garanti ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti della cliente.
10.3 La clausola sulla capitalizzazione degli interessi è perfettamente valida in quanto risulta pattuita la pari periodicità tra interesse debitore ed interesse creditore;
inoltre, per quest'ultimo risulta l'indicazione sia del tasso nominale annuo sia del tasso effettivo annuo (che è quello comprensivo degli effetti della capitalizzazione). La circostanza che nel caso di specie i due tassi coincidano
(sono entrambi pari allo 0,030%) è irrilevante in quanto tale equipollenza deriva dalla circoscritta misura del tasso debitore pattuito che non può generare in concreto interessi anatocistici. I rilievi dell'appellante non possono essere condivisi in quanto finiscono per imporre nei fatti alla di assicurare una CP_3
minima redditività del conto corrente (vale a dire un tasso che consenta la capitalizzazione degli interessi attivi) e, quindi, introducono un controllo contenutistico del giudice sul contratto di credito che è estraneo alle previsioni della delibera CICR del 9.2.2000, piuttosto volte a garantire la trasparenza e la pubblicità della regolamentazione negoziale.
pagina 30 di 35 10.4 Il quarto motivo, riguardante la violazione della legge n. 108 del 1996 è in parte infondato ed in parte inammissibile.
10.4.1 Innanzitutto, va esclusa l'usura genetica con riferimento al tasso di interesse iniziale, pari al 6,70 %, in quanto il tasso soglia non è quello dell'8,565%, previsto per i mutui ipotecari a tasso variabile, bensì quello del
14,925%, previsto per le aperture di credito di importo superiore ad Euro
5.000,00.
Il limite di legge risulta rispettato anche considerando le C.M.S. che, precisa il
Collegio, rilevano per la sola parte superiore alla commissione soglia ricavabile dal decreto ministeriale in vigore all'epoca del contratto e non già per l'intero importo dell'onere, pari nel caso di specie all'1,05% al trimestre (cfr. Cass. sez.
U sentenza n. 16303 del 20/06/2018). Si rimane, infatti, ai di sotto di diversi punti percentuali rispetto al limite di legge.
Va sul punto pure evidenziato che il contratto di cui è causa è denominato apertura di credito e che il Tribunale, con statuizione non impugnata, lo ha così
qualificato. L'appellante si è, infatti, limitata ad un generico e stringato riferimento alla capienza della garanzia ipotecaria da essa concessa ed al graduale impegno al rientro previsto in contratto, che giustificherebbero una diversa qualificazione contrattuale, senza, però, formulare uno specifico motivo di gravame nel rispetto di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. Peraltro, le
PA circostanze evidenziate da non appaiono di per sé indicative della stipula di un contratto di mutuo.
10.4.2 L'ulteriore eccezione di violazione della legge n. 108 del 1996 non merita accoglimento. Invero, anche volendo prescindere dal fatto che l'opponente non pagina 31 di 35 aveva contestato né con l'atto di citazione né con la memoria ex art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c. l'usurarietà della clausola sull'extra fido (che è clausola distinta rispetto a quella che prevede il c.d. tasso base), con conseguente inammissibilità
dei rilievi svolti a partire dalla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., si evidenzia che la cliente non ha nemmeno dedotto l'avvenuto pagamento nel corso del rapporto di siffatta tipologia di interessi, ciò che rende del tutto priva di rilievo la sua contestazione.
Ulteriormente (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 21470 del 15/09/2017), qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido ed interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto. L'appellante non avrebbe, pertanto,
avuto diritto, nemmeno nel caso di fondatezza dell'eccezione, ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola che regolamenta il tasso di interesse iniziale.
10.5 Pure il quinto motivo è infondato in quanto la commissione di massimo scoperto è prevista nel contratto di apertura del conto corrente (doc. 4 fascicolo del primo grado della convenuta) che ne ha indicato la percentuale, ed ha specificato che l'onere dovesse essere calcolato in relazione al massimo scoperto trimestrale per utilizzi oltre il limite di fido.
Come osservato dal Tribunale, la legge n. 2/2009 ha implicitamente riconosciuto la validità sotto il profilo causale di tale onere ed una regolamentazione della
C.M.S. analoga a quella degli interessi (così non è, però, nel caso di specie) non pagina 32 di 35 inciderebbe sulla sua validità (comportando piuttosto la necessità di tenerne conto integralmente nelle verifiche sul rispetto della legge n. 108 del 1996).
11. In conclusione l'appello della società è respinto.
*****
12.1 In ragione dell'esito del giudizio PAte_3
è soccombente nei confronti di e
[...] Controparte_1
quest'ultima è soccombente nei confronti del e della . Pt_1 CP_2
12.2 Le spese del grado d'appello vengono liquidate, esclusa la fase istruttoria,
in favore di ciascuna parte vittoriosa in Euro 12.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Al vanno riconosciuti Pt_1
anche gli esborsi sostenuti con l'iscrizione a ruolo della causa (Euro 382,50).
Spese distratte in favore del difensore antistatario.
12.3 Stante il rigetto degli appelli proposti da
[...]
, va dichiarata la sussistenza dei Controparte_9
presupposti per il versamento da parte di tali appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti da PAte_1
nei confronti di da quest'ultima nei confronti di
[...] Controparte_1
e da nei Controparte_2 PAte_3
confronti di nonché sull'appello incidentale proposto Controparte_1
da quest'ultima nei confronti del avverso la sentenza n.1124/2023 Pt_1
pronunciata il 06.06.2023 dal Tribunale di Verona, accoglie per quanto di pagina 33 di 35 ragione il primo, rigetta gli altri e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
che nel resto conferma:
- condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
primo grado di , che liquida in Euro 20.000,00 per PAte_1
compenso ed Euro per 870, 00 esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Corda,
- liquidate le spese del grado d'appello di in Euro PAte_1
12.000,00 per compenso ed Euro 382,50 in esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, condanna Controparte_1
alla loro rifusione integrale, con distrazione in favore dell'avv. Stefano
Corda;
- liquidate le spese del grado d'appello di e Controparte_2 [...]
in Euro 12.000,00 per compenso, oltre a spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna parte,
condanna rispettivamente e Controparte_1 [...]
alla loro rifusione integrale;
PAte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
Controparte_9
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai
[...]
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 28 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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