TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 113 del 5 marzo 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 860 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Gattai;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio degli avv. Gian Luca Pinto, Benedetta Vivarelli e CP_1
Rubina Benozzi;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegrazione (art. 441 bis
c.p.c.).
Conclusioni delle parti (ricorso introduttivo):
Ricorrente: NEL MERITO ED IN TESI:
A) Condannare il Dott. al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
33.188,40 di cui € 12.072,79 per TFR o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali entrambi da decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo, per i titoli dedotti;
B) Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento intimato alla ricorrente in data 12.06.2023 o la sua sussumibilità in una fattispecie punita con una sanzione conservativa, pronunciarne l'annullamento e conseguentemente ordinare al Dott. la reintegrazione immediata del ricorrente CP_1 nel posto di lavoro e condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente, ex art. 18 comma 4
L.300/70, dell'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 2.992,00 al lordo delle ritenute fiscali) dal giorno del licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione, o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ISTAT e interessi nella misura legale da calcolarsi entrambi decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo.
NEL MERITO ED IN IPOTESI:
A) Condannare il Dott. al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
33.188,40 di cui € 12.072,79 per TFR o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali entrambi da decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo, per i titoli dedotti;
B) Accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo a fondamento del licenziamento intimato alla ricorrente in data 12.06.2023 e conseguentemente condannare il
Dott. al pagamento in favore della ricorrente, ex art. 18 comma 5 L.300/70, dell'indennità CP_1 risarcitoria onnicomprensiva corrispondente a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(pari a € 2.992,00 al lordo delle ritenute fiscali), o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ISTAT e interessi legali.
NEL MERITO ED IN IPOTESI SUBORDINATA:
A) Condannare il Dott. al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
33.188,40 di cui € 12.072,79 per TFR o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali entrambi da decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo, per i titoli dedotti;
B) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 12.06.2023 e conseguentemente condannare il Dott. alla riassunzione della lavoratrice ovvero al risarcimento CP_1 del danno ex art.8 L.604/66, nella misura massima ivi prevista di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 2.992,00 lordi), o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condannare in ogni caso il convenuto all'integrale refusione delle spese e competenze professionali del giudizio.
Resistente: in tesi: rigetti tutte le domande formulate dalla ricorrente per infondatezza in fatto ed in diritto;
in ogni caso, in via riconvenzionale: accerti la giusta causa del licenziamento;
Pag. 2 di 15 nella denegata ipotesi in cui ritenga illegittimo il licenziamento:
- dichiari che al convenuto non possa applicarsi la disciplina di cui all'art. 18 L.300/1970 per le ragioni esposte in narrativa e applichi la disciplina di cui all'art. 8 L. 604/2966 nella misura minima di 2,5 mensilità;
- in ogni caso, detragga da quanto per assurdo le risulti dovuto, i proventi derivanti da attività lavorativa retribuita per terzi svolta dopo il licenziamento del 12.06.2023 (c.d. aliunde perceptum), nonché di detrarre quanto la stessa avrebbe potuto percepire dedicandosi con l'ordinaria diligenza alla ricerca di un'altra occupazione (c.d. aliunde percipiendum);
- in ogni caso, in via riconvenzionale, accerti la giusta causa del licenziamento.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premette di aver lavorato alle dipendenze dello studio Parte_1 notarile del dott. dal 2.10.2000 fino al 12.06.2023, con mansioni di impiegata CP_1 di concetto, inquadrata al I livello del CCNL dei dipendenti degli studi professionali.
Impugna in questa sede il licenziamento intimatole in data 12.06.2023, il quale faceva rinvio ad un provvedimento datoriale ricevuto in data 31.05.2023, con cui veniva contestata la mancata registrazione, emersa a seguito di controlli effettuati da parte dell'Agenzia delle Entrate, di contratti preliminari di compravendita stipulati presso lo studio notarile. Detta mansione, secondo quanto emerge dal provvedimento, sarebbe stata di esclusiva competenza della ricorrente.
La sig.ra fornisce una propria ricostruzione dei fatti antecedenti al Parte_1 licenziamento, rappresentando che in data 17.05.2023 l'Agenzia delle Entrate avrebbe chiesto informazioni su un credito d'imposta derivante dalla registrazione di un contratto preliminare di compravendita che non risultava dalle anagrafiche dell'ufficio del registro.
Secondo quanto riportato, sarebbe stato il dott. informato di quanto accaduto, a CP_1 comunicare alla sig.ra di riferire che il contratto di compravendita oggetto di Parte_1 informazione riportava, per errore, i dati di un contratto mai stipulato. Espone quindi che,
a seguito di una seconda interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, veniva comunicato alla ricorrente che risultavano altri contratti definitivi nei quali erano indicati dati di registrazione di contratti preliminari non rintracciati all'Ufficio del Registro. Sostiene, quindi, di aver riferito tale circostanza al datore di lavoro, per poi proseguire nell'ordinaria
Pag. 3 di 15 attività lavorativa. La contestazione disciplinare indirizzata alla ricorrente sarebbe poi arrivata, del tutto inaspettatamente, dodici giorni dopo.
La ricorrente contesta l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge 300 del 1970, sotto il profilo della genericità della contestazione dell'addebito. Per tale ragione, data l'assenza di specificità e vigendo il principio dell'immutabilità della contestazione disciplinare, sostiene che debbano applicarsi le medesime conseguenze dell'ipotesi in cui venga accertata l'insussistenza del fatto contestato. Inoltre, la ricorrente deduce che la condotta contestata non presenti una gravità tale da integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, in quanto la registrazione dei contratti preliminari sottoscritti avveniva solo a seguito di specifica richiesta e, per tale ragione, un'eventuale omissione sarebbe considerabile, al più, una mera negligenza nello svolgimento delle mansioni e, dunque, punibile con una sanzione conservativa.
La lavoratrice lamenta, altresì, la mancata percezione da parte del datore di lavoro della retribuzione relativa al mese di giugno 2023 e le competenze di fine rapporto, comprensive dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.
La signora quindi promuove il presente ricorso evocando, oltre alla Parte_1 condanna del dott. al pagamento delle differenze retributive appena indicate, la tutela CP_1 di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. In tesi, attesa l'insussistenza del fatto contestato, chiede la reintegra nel posto di lavoro, oltre a un'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione. In via subordinata, chiede il pagamento dell'indennità risarcitoria, corrispondente a 24 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 18 comma 5 della legge 300 del 1970, oppure il risarcimento del danno nella misura massima prevista di 14 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 8 della
Legge 604 del 1966.
2. Si è costituito in giudizio il dott. contestando integralmente la CP_1 ricostruzione dei fatti antecedenti alla contestazione disciplinare, così come fornita dalla ricorrente, e fornendo la propria versione di quanto accaduto. Nello specifico, il convenuto riporta che sin dagli albori del rapporto lavorativo con la sig.ra la stessa, data la Parte_1
Pag. 4 di 15 sua competenza nel settore immobiliare, era stata addetta alla gestione dei preliminari di compravendita redatti in forma di scrittura privata per i clienti dello studio. In particolare, la dipendente si sarebbe occupata di “raccogliere i dati da inserire nel preliminare, estrapolare le necessarie visure ipotecarie e catastali ed acquisire, ove richieste, le relazioni tecniche del geometra, predisponendo infine la scrittura privata che, da ultimo, veniva riletta e sottoscritta dalle parti presso lo studio” (v. memoria di costituzione – p. 5), mansioni che col tempo sarebbero state accompagnate da un crescente grado di autonomia, data la fiducia che il notaio riponeva nella dipendente. Le operazioni di registrazione dei compromessi sottoscritti dalle parti sarebbero state, in un primo momento, svolte direttamente dagli interessati e, poi, a partire dal 2014/2015, affidate alla ricorrente, su proposta della stessa, al fine di sollevare i clienti dall'incombenza e fornire un servizio ulteriore senza alcun costo aggiuntivo. Le modalità di tale operazione vengono così descritte: ai clienti veniva richiesto l'importo da corrispondere all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di registro e la somma (quantificabile intorno ad euro 500 per ogni registrazione) veniva direttamente raccolta dalla dipendente, che, circa un giorno alla settimana, si recava presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per svolgere quanto accordato. Solo nei successivi due-tre mesi le parti tornavano per la stipula del definitivo di fronte al notaio, il quale verificava la presenza nel fascicolo della copia del preliminare e della ricevuta di registrazione, documenti che sostiene non esser mai mancati.
Svolta detta premessa, il convenuto afferma che, il giorno 18.05.2023, la dipendente, nel riportare quanto comunicatale dall'Agenzia delle Entrate, avrebbe contestualmente confessato che dal 2019/2020 avrebbe omesso di registrare i preliminari di compravendita sottoscritti dai clienti, trattenendo per sé il denaro allo scopo consegnatole.
A seguito di questi eventi, sono seguite, prima, la contestazione disciplinare del 31.05.2023,
e, in seguito, il licenziamento, in data, 12.06.2023 (che il notaio riferisce di aver comunicato con contestuale consegna della lettera, tuttavia non sottoscritta dalla dipendente).
Parte resistente, dunque, rivendica la legittimità della misura adottata e sostiene la sufficiente specificità della contestazione disciplinare, atteso che la ricorrente ben era a conoscenza dei fatti alla stessa addebitati e che detta conoscenza poteva ritenersi sufficiente per esercitare il diritto di difesa. Deduce, altresì, che nonostante la lettera di recesso indichi formalmente come oggetto il “giustificato motivo soggettivo”, il licenziamento sia sostanzialmente per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., contestando conseguentemente
Pag. 5 di 15 il diritto della dipendente ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso. Contesta, altresì,
l'applicabilità sia della tutela reintegratoria, richiesta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge n. 300 del 1970, sia di quella indennitaria, richiesta ai sensi dell'art 18 comma 5 della Legge n.300 del 1970, stante l'assenza del requisito dimensionale richiesto ex lege. Contesta, altresì, i calcoli effettuati dalla ricorrente circa le differenze retributive e il
TFR.
Il convenuto conclude chiedendo, dunque, in tesi il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente e, in via riconvenzionale, l'accertamento della giusta causa del licenziamento.
3. Con memoria di replica, la sig.ra eccepisce l'inammissibilità (o Parte_1 comunque l'infondatezza) della domanda riconvenzionale, atteso il tenore letterale della lettera.
Deduce l'estraneità (rispetto alla contestazione disciplinare) dei fatti attinenti alla falsificazione dei preliminari e all'appropriazione indebita del denaro mediante un'artificiosa creazione di ricevute dall'Agenzia delle Entrate. Contesta comunque le accuse rivoltele, sostenendo di essersi attenuta alle precise istruzioni del notaio o, comunque, di aver operato non all'insaputa del datore di lavoro. Nega qualsivoglia appropriazione di somme di denaro e contesta la verosimiglianza della versione resa dal datore di lavoro, che non avrebbe, in caso, operato secondo l'ordinaria diligenza appurando di volta in volta il versamento dell'F24. Sostiene, diversamente, che il notaio, confidando nell'infedeltà incondizionata della sig.ra alla luce anche dei rapporti trascendenti la mera Parte_1 relazione professionale (allegando all'uopo stralcio della conversazione whatsapp intervenuta tra i due), l'avrebbe indotta ad assumersi ogni responsabilità con la promessa di un sostegno, anche dal punto di vista legale, salvo poi mutare repentinamente atteggiamento con la lettera di contestazione disciplinare. Sottolinea la rilevanza, a tal fine, della condotta successiva del datore di lavoro, che l'ha comunque invitata per la cena dello studio la stessa sera della telefonata dell'Agenzia delle Entrate e che non ha adottato neppure una sospensione, mantenendo al lavoro la dipendente fino al licenziamento intervenuto.
Prende, infine, posizione in ordine alle ulteriori differenze retributive rivendicate, anche in
Pag. 6 di 15 ragione della produzione della busta paga di giugno 2023, quantificando quindi le pretese in
€. 35.562,64.
3. Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti e con prove orali. All'esito dell'esame delle difese e del materiale probatorio raccolto, è stato pubblicato il dispositivo di sentenza (riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni), con il quale, in parziale accoglimento della domanda, il licenziamento per giusta causa è stato convertito in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con condanna del datore al riconoscimento delle differenze retributive rivendicate e quantificate da ultimo nella memoria di replica rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata dal resistente.
4. Così riassunte le posizioni delle parti e lo svolgimento del giudizio, occorre prendere le mosse, trattandosi di licenziamento per ragioni soggettive (e rivendicato da parte datoriale per giusta causa, come da domanda riconvenzionale proposta), dalla lettera di contestazione disciplinare che, letteralmente, recita: “in data 18.05.2023 ci veniva comunicato dall'agenzia delle entrate che non risultano varie registrazioni dei contratti preliminari effettuati presso il nostro studio, per i quali lei era stata incaricata di effettuare la registrazione presso gli uffici dell'agenzia delle entrate”(all. 1 ricorso).
Seguivano le giustificazioni della lavoratrice, tese a contestare in radice ogni accusa
(all. 2 ricorso: “la mia assistita afferma di essere rimasta estremamente sorpresa dall'oggetto della contestazione in quanto riferisce di avere sempre puntualmente eseguite tutte le registrazioni dei contratti preliminari che è stata incaricata di effettuare di volta in volta”).
Interveniva, quindi, il licenziamento con missiva che riportava quale oggetto
“licenziamento giustificato motivo soggettivo” il quale così recita: “a seguito delle contestazioni disciplinari comunicateLe in data 22/05/2023 e ricevute il 30/05/2023, considerando non sufficienti le giustificazioni da Lei addotte, sono spiacente di comunicarLe che il rapporto di lavoro, instaurato in data
02/10/2000, avrà termine il 12/06/2023 (ultimo giorno di lavoro). Mi riservo sin d'ora di tutelare i miei diritti nelle sedi più opportune” (all. 3 ricorso).
5. Come noto, la contestazione disciplinare deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata, con la
Pag. 7 di 15 precisazione che l'accertamento relativo al requisito della specificità va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. ex multis, Cass., n. 27842 del
2009; Cass., n. 6099 del 2017; Cass., n. 23771 del 2018; da ultimo, Cass., n. 15526 del 2024).
Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa.
Orbene, nel caso che ci occupa è del tutto comprensibile il puntuale riferimento all'omissione contestata, attinente alla mancata registrazione di contratti preliminari quale accadimento storico, mancata registrazione che viene contestualizzata con riferimento all'interlocuzione avuta con l'Agenzia delle entrate il 18 maggio 2023, conversazione che la stessa ricorrente nell'atto introduttivo conferma di aver avuto.
Pertanto, posto che la genericità della contestazione disciplinare rileva unicamente laddove essa si traduca in un vulnus al diritto di difesa dell'incolpato e rilevato che, nel caso che ci occupa, la contestazione in parola ha consentito alla lavoratrice di comprendere appieno l'infrazione contestata, e di esplicare, come peraltro accaduto, un'idonea strategia difensiva, alcun concreto vulnus alla piena esplicazione della propria difesa può ritenersi concretizzato. Oltretutto, come si avrà modo anche di analizzare infra, la ricorrente nell'immediatezza dell'interlocuzione intervenuta con l'Agenzia delle Entrate ha tenuto comportamenti ed effettuato dichiarazioni che rendono del tutto evidente la piena consapevolezza di quanto poi è stato trasfuso nella contestazione disciplinare, mostrando piena conoscenza delle problematiche attinenti alla (mancata) registrazione dei preliminari.
6. Ciò posto, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza materiale e alla valenza disciplinare delle omissioni contestate. Il procedimento ha visto contrapposte la tesi della lavoratrice e quella datoriale: la prima volta ad enucleare un contesto di sostanziale
Pag. 8 di 15 concorso o comunque tolleranza /negligenza datoriale, che avrebbero portato, in virtù di un legame sentimentale, la lavoratrice ad assumersi la responsabilità delle incongruenze rilevate da Agenzia delle Entrate con la prospettazione dell'assenza di conseguenze nella propria sfera lavorativa e personale. La tesi datoriale, diversamente, è diretta a sostenere l'estraneità del notaio che, soltanto all'atto dell'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, avrebbe appurato l'assenza di registrazione dei preliminari da parte della dipendente, che, una volta sorpresa, avrebbe confessato l'accaduto, con la promessa di rimediare a quanto commesso.
Trattasi quest'ultima di tesi, in base al canone del più probabile che non, maggiormente credibile alla luce delle risultanze istruttorie.
Al di là delle dichiarazioni svolte dal resistente nel corso dell'interrogatorio formale
(caratterizzate da ovvia parzialità nella ricostruzione), del tutto significativa è la testimonianza, in primo luogo, di funzionario di Agenzia delle Entrate. Testimone_1
Quest'ultimo ha, difatti, dichiarato di aver assistito inizialmente ad una chiamata della collega perché avevano appurato la mancata registrazione di un preliminare Persona_1 citato in un definitivo di compravendita. Durante la chiamata, la sig.ra avrebbe Parte_1 nel corso della chiamata prima indicato la possibilità di un refuso, chiedendo di inviare l'avviso e, dietro insistenza, poi negato l'esistenza di un refuso, sollecitando comunque l'invio dell'avviso (cfr. verbale del 20.12.2024: “C'è stata prima una chiamata della mia collega,
Ero presente anche io perché parlava accanto a me e parlò con la SI.ra Noi Persona_1 Parte_1 chiamammo perché non era registrato un preliminare citato in un definitivo di compravendita. Una volta fatto presente il problema, la SI.ra le rappresentò che era un refuso nell'atto e che gli estremi Parte_1 erano sbagliati, quindi di procedere all'invio dell'avviso. Io però invitai la collega a farsi mandare una copia dell'atto, per verificare se era vero che vi era un refuso. La SI.ra si rifiutò, cambiando la Parte_1 posizione, dicendo che non vi era refuso e di procedere comunque con l'avviso”). Il testimone ha riferito, quindi, di aver direttamente interloquito con la ricorrente alla luce delle successive incongruenze e di aver ricevuto, nell'immediato, risposte non convincenti ed elusive rispetto alla richiesta di un contatto diretto con il notaio, con cui interloquiva successivamente raccogliendo la dichiarazione confessoria della lavoratrice, che avrebbe negato il coinvolgimento di altro personale e, in una seconda chiamata, del notaio (“Quindi
l'ho contattata io personalmente, perché nel mentre avevamo verificato che vi erano altri contratti con la
Pag. 9 di 15 stessa problematica e la risposta della sig.ra non era stata convincente. Contattata, le ho chiesto Parte_1
i preliminari degli altri atti, alché lei rispose che non erano in archivio. Feci presente che non tornavano gli estremi di registrazione e lei disse che non era colpa sua se le parti davano degli estremi di registrazione falsi.
Le ho fatto presente l'assurdità della risposta, alché si chiuse la telefonata. Abbiamo quindi fatto ulteriori verifiche ed abbiamo appurato che gli atti problematici erano diverse decine. Quindi ho ricontattato lo studio, rispose nuovamente la ricorrente, che era quasi in lacrime, ed io dissi che avrei parlato soltanto con il notaio, che in quel momento mi rappresentò che non era in studio. Poi dopo circa un'oretta mi chiamò il notaio e sentii che era presente la sig.ra Il notaio mi disse che la sig.ra l'aveva messo Parte_1 Parte_1 al corrente che non aveva registrato i preliminari e che aveva trattenuto le somme che avrebbe dovuto versare
a titolo di imposta. Poi io feci delle domande al notaio per capire se vi era un coinvolgimento di personale dell'agenzia delle entrate, domanda che il notaio ha girato alla che negò e rispose che queste Parte_1 azioni andavano avanti dal 2019. Poi ho chiuso la chiamata con il notaio e dopo circa un'ora mi chiamò la
dicendomi che la responsabilità era sua e il notaio non c'entrava nulla. Io le dissi di non Parte_1 contattarmi più e di riferire la circostanza a chi avrebbe chiesto conto in futuro”).
La sequenza temporale degli eventi e delle reazioni della sig.ra riportata Parte_1 dal funzionario (da ritenersi del tutto attendibile in quanto terzo rispetto alle parti di causa), collimano con la ricostruzione offerta dalla dipendente dello studio notarile
[...]
che ha reso le sue dichiarazioni nella sede processuale prima Parte_2 dell'audizione del funzionario. La stessa ha riferito di trovarsi insieme alla ricorrente per il caricamento di una visura catastale nel momento in cui arrivò la prima chiamata di una dipendente di Agenzia delle Entrate. La testimone ha rappresentato che la chiamata suscitò una forte reazione emotiva nella lavoratrice la quale, dopo aver chiuso la chiamata, lavorò nel gestionale ad un fascicolo apportando una modifica (si cfr. verbale del 20.12.2024: “Io so che il giorno prima una dipendente dell'Agenzia delle Entrate ha chiamato, ha risposto la mia collega ed ha chiesto di parlare con chi si occupava di preliminari. Io per l'appunto ero con la ricorrente Per_1 perché la stavo aiutando con il caricamento di una visura catastale. La mia collega le passa la Per_1 chiamata ed ho notato che a iniziarono a tremare violentemente le braccia e iniziò a rispondere a Pt_1 monosillabi. Io mi sono un attimo spaventata e mi sono allontanata, andando dalla mia collega e Per_1 rappresentandole che secondo me la ricorrente si sentiva male (come un infarto). Chiusa la chiamata la ricorrente si alza, prende un fascicolo e vedo che ci lavora, per poi riposarlo, quindi ho guardato il fascicolo nel gestionale e esaminando le modifiche nel corso del tempo, ho visto che aveva eliminato un pezzo dell'atto
Pag. 10 di 15 (ovvero tutta la parte del credito del preliminare). Quindi io ho chiamato per avere un confronto ed Per_1 entrambe non sapevamo perché avesse apportato questa modifica. Poi sono uscita dal lavoro alle 17.00”). Il giorno successivo la teste rappresenta l'arrivo di una nuova chiamata dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate che suscita nella ricorrente uno stato di agitazione, nonostante le rassicurazioni delle colleghe circa la possibilità di rimediare alla problematica, da lei rappresentata come il mero smarrimento dei preliminari e, poi, dei pagamenti. Conferma quanto affermato dal funzionario in punto di tentativo di tergiversare il contatto diretto con il notaio e, soprattutto, ha ascoltato la prima conversazione tra i due in merito a quanto accaduto, durante la quale la sig.ra si addossa l'esclusiva responsabilità della Parte_1 mancata registrazione, prospettando di rimediare ai propri errori ed il notaio si mostrava colpito e sorpreso dalla circostanza, rendendo poco credibile che lo stesso ne fosse a conoscenza in un momento precedente (“lei si alza dalla scrivania, convoca tutte noi colleghe
( e oltre a me) e ci rappresenta che c'era un problema gravissimo, in quanto Persona_2 Testimone_2
l'Agenzia delle Entrate voleva i preliminari registrati, che invece erano stati buttati. Le altre mie colleghe la rassicuravano affermando che una copia era sicuramente nelle mani dei clienti e quindi il problema era risolvibile. Dopo di questo, ci disse, sempre molto agitata, che mancavano le ricevute dei pagamenti (non mi occupo della questione, penso siano F23). Le altre colleghe continuarono a rassicurarla proponendosi di contattare i clienti, le banche, al fine di reperire la copia. Alché lei continuava ad agitarsi, mentre l'Agenzia delle Entrate continuava a chiamare per parlare con il notaio, che era in stanza da solo, mentre la SI.ra rappresentava a telefono che lo stesso era impegnato. Vedevamo che con il telefonino andava Parte_1 avanti ed indietro, finché si impose invitandola a far parlare l'interlocutore con il notaio ed a quel Per_1 punto lei è andata dal notaio e si è chiusa dentro la sua stanza. Io sono andata ad origliare (ero soltanto io). Lei gli ha rappresentato che aveva rubato soldi perché era piena di debiti, le banche avevano minacciato che le avrebbero portato via la casa e non sapeva più come fare. Lei si proponeva di rendere i soldi, anche intestando metà della casa. Il notaio diceva soltanto due frasi: “perché l'hai fatto?” - “rischio la sospensione” ed aveva un tono di voce addolorato”).
Non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità della teste e della veridicità del narrato, in quanto, come detto sopra, del tutto collimante, quanto a tempistiche con quanto affermato dal funzionario e considerando, inoltre, il mero legame lavorativo emerso dall'assunzione della testimonianza, che rende inverosimile che la stessa abbia interesse ad affermare circostanze fantasiose e dirette a schermare la posizione del notaio.
Pag. 11 di 15 Depongono per tale ricostruzione anche le reazioni avute dalla dipendente nell'immediato, che difficilmente si conciliano con una posizione datoriale consapevole o comunque concorrente nell'azione (si pensi ai tentativi di eludere il contatto telefonico con il notaio, il visibile stato di agitazione o l'alterazione del gestionale interno il giorno della prima chiamata).
Infine, dalle conversazioni whatsapp allegate dalla stessa ricorrente emerge un contesto assolutamente speculare (e per certi versi, proprio opposto) a quello prospettato dalla lavoratrice, in cui il datore di lavoro si palesa in uno stato emotivo tale da non rendere credibile un ruolo di “succube” della lavoratrice rispetto alla prospettazione di addossarsi un'esclusiva responsabilità per quanto avvenuto.
Conclusivamente, pertanto, deve ritenersi del tutto provato il fatto materiale posto alla base del licenziamento, ovvero la mancata registrazione dei preliminari e la sua riferibilità soggettiva alla ricorrente, unica (per quanto rappresentato anche dalla teste ad occuparsi dei preliminari e che, nell'immediatezza, ha ammesso di aver effettuato Pt_2 la condotta, salvo poi cambiare versione in un momento successivo.
7. Ciò posto, sicuramente il comportamento posto in essere dalla lavoratrice non è idoneo ad essere collocato in una mera negligenza o in una carenza tale da essere giustificare il ricorso a sanzioni diverse da quella espulsiva. È, difatti, di tutta evidenza la gravità intrinseca del comportamento adottato (in quanto è evidente che lo stesso abbia conseguenze sulla regolarità degli atti definitivi redatti dal notaio, pubblico ufficiale, problematiche oggettivamente intuibili per una persona di media avvedutezza), la specifica modalità operativa per come emersa anche dalle stesse dichiarazioni della lavoratrice nell'immediatezza del fatto e l'elemento soggettivo, caratterizzato dalla volontarietà dell'omissione (peraltro, al fine di trarne profitto).
La condotta posta in essere dalla ricorrente (peraltro, lavoratrice con esperienza ventennale e quindi con piena consapevolezza delle conseguenze in caso di mancata registrazione del preliminare sugli atti definitivi) presenta profili di gravità tali (anche se si dovesse parlare in termini di colpa, nonostante sul punto sia del tutto provato un atteggiamento di consapevolezza e volontà delle omissioni contestate), da comportare la risoluzione – ancorché non immediata come si avrà modo di dire – del rapporto di lavoro.
Pag. 12 di 15 Quanto contestato si pone conclusivamente in termini di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali della prestatrice di lavoro e quindi idoneo a determinare una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario sotteso al rapporto lavorativo in esame, dal momento che il ruolo all'interno dello studio e quindi anche il grado di autonomia delle mansioni affidatele – rapportate alla modalità con cui la stessa è venuta meno ai suoi obblighi di correttezza e buona fede – rendono certamente critica la prospettazione datoriale circa la correttezza futura del comportamento.
7.1. A fronte di questo, tuttavia, occorre tener conto della mancata contestazione (e mancata prova nella sua effettiva gravità) di quanti siano sia i preliminari non registrati che le conseguenze economiche - in punto sia di danno che di ingiusto profitto -. Inoltre, è evidente, al di là dell'espressione letterale o dell'interpretazione complessiva del provvedimento di licenziamento, che il datore di lavoro non abbia provveduto nell'immediatezza a sospendere la dipendente o a contestarle il comportamento, contestazione, diversamente, avvenuta dopo dodici giorni a fronte della prosecuzione ordinaria del rapporto. Ne deriva che, da un lato, le carenze in punto di effettiva portata della condotta, dall'altro, la stessa condotta datoriale (non tesa a recidere sin da subito il rapporto o a sospenderlo) rendono le condotte, seppur gravi e inescusabili, sussumibili nell'ipotesi sanzionatoria del licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo.
Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, la domanda riconvenzionale, tesa all'accertamento della giusta causa di licenziamento, non deve essere accolta, con assorbimento di qualsiasi ulteriore rilievo anche in punto di astratta proponibilità.
8. Stante, pertanto, la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo risulta dovuta l'indennità di mancato preavviso la cui quantificazione (pari ad €. 14.923,93) non risulta essere oggetto di specifica contestazione da parte datoriale. Inoltre, sicuramente sussistenti sono le pretese della lavoratrice in ordine alle indennità di fine rapporto quantificate nella busta paga di giugno
(pari €. 19.673,23), nonché alla retribuzione spettantele fino alla data dell'effettivo licenziamento (quantificate, in assenza di contestazione, in €. 965,48). Il tutto, per un totale
Pag. 13 di 15 di €. 35.562,64, somma cui vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Non vi sono ostacoli alla condanna ad una somma maggiore rispetto a quella inizialmente rivendicata nel ricorso (€. 33.188,40), dal momento che il difensore di parte ricorrente ha sin dall'atto introduttivo richiesto la condanna al pagamento della somma con la formula “o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia”, specificando, all'esito della memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, di insistere sulla diversa quantificazione (maggiore) alla luce della produzione della busta paga.
9. Venendo alla regolazione delle spese di giudizio, occorre valorizzare il mancato accoglimento dell'impugnativa di licenziamento (se non sotto il profilo della conversione in giustificato motivo soggettivo), il rigetto della domanda riconvenzionale ed il comportamento della ricorrente in sede conciliativa, a fronte della proposta del giudice di conciliare la controversia mediante il riconoscimento di una somma pari all'indennità di mancato preavviso ed a 2,5 mensilità (quantificazione quindi affine all'esito con la presente condanna). Sussistono quindi giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese del giudizio, con condanna del datore di lavoro resistente al pagamento di due terzi delle spese, che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione della natura indeterminabile della controversia e della non particolare complessità del giudizio e dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) converte il licenziamento per giusta causa adottato nei confronti di Parte_1 in recesso per giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché delle altre competenze di cui alla memoria di costituzione in replica alla domanda riconvenzionale, pari ad €. 35.562,64, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) rigetta, conseguentemente, la domanda riconvenzionale;
Pag. 14 di 15 3) condanna parte convenuta al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida per l'intero in €. 9.257,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (quota parte, pertanto, pari ad €. 6.171,33); compensa l'ulteriore frazione delle spese di lite tra le parti.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 860 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Gattai;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio degli avv. Gian Luca Pinto, Benedetta Vivarelli e CP_1
Rubina Benozzi;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegrazione (art. 441 bis
c.p.c.).
Conclusioni delle parti (ricorso introduttivo):
Ricorrente: NEL MERITO ED IN TESI:
A) Condannare il Dott. al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
33.188,40 di cui € 12.072,79 per TFR o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali entrambi da decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo, per i titoli dedotti;
B) Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento intimato alla ricorrente in data 12.06.2023 o la sua sussumibilità in una fattispecie punita con una sanzione conservativa, pronunciarne l'annullamento e conseguentemente ordinare al Dott. la reintegrazione immediata del ricorrente CP_1 nel posto di lavoro e condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente, ex art. 18 comma 4
L.300/70, dell'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 2.992,00 al lordo delle ritenute fiscali) dal giorno del licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione, o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ISTAT e interessi nella misura legale da calcolarsi entrambi decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo.
NEL MERITO ED IN IPOTESI:
A) Condannare il Dott. al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
33.188,40 di cui € 12.072,79 per TFR o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali entrambi da decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo, per i titoli dedotti;
B) Accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo a fondamento del licenziamento intimato alla ricorrente in data 12.06.2023 e conseguentemente condannare il
Dott. al pagamento in favore della ricorrente, ex art. 18 comma 5 L.300/70, dell'indennità CP_1 risarcitoria onnicomprensiva corrispondente a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(pari a € 2.992,00 al lordo delle ritenute fiscali), o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ISTAT e interessi legali.
NEL MERITO ED IN IPOTESI SUBORDINATA:
A) Condannare il Dott. al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
33.188,40 di cui € 12.072,79 per TFR o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali entrambi da decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo, per i titoli dedotti;
B) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 12.06.2023 e conseguentemente condannare il Dott. alla riassunzione della lavoratrice ovvero al risarcimento CP_1 del danno ex art.8 L.604/66, nella misura massima ivi prevista di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 2.992,00 lordi), o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condannare in ogni caso il convenuto all'integrale refusione delle spese e competenze professionali del giudizio.
Resistente: in tesi: rigetti tutte le domande formulate dalla ricorrente per infondatezza in fatto ed in diritto;
in ogni caso, in via riconvenzionale: accerti la giusta causa del licenziamento;
Pag. 2 di 15 nella denegata ipotesi in cui ritenga illegittimo il licenziamento:
- dichiari che al convenuto non possa applicarsi la disciplina di cui all'art. 18 L.300/1970 per le ragioni esposte in narrativa e applichi la disciplina di cui all'art. 8 L. 604/2966 nella misura minima di 2,5 mensilità;
- in ogni caso, detragga da quanto per assurdo le risulti dovuto, i proventi derivanti da attività lavorativa retribuita per terzi svolta dopo il licenziamento del 12.06.2023 (c.d. aliunde perceptum), nonché di detrarre quanto la stessa avrebbe potuto percepire dedicandosi con l'ordinaria diligenza alla ricerca di un'altra occupazione (c.d. aliunde percipiendum);
- in ogni caso, in via riconvenzionale, accerti la giusta causa del licenziamento.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premette di aver lavorato alle dipendenze dello studio Parte_1 notarile del dott. dal 2.10.2000 fino al 12.06.2023, con mansioni di impiegata CP_1 di concetto, inquadrata al I livello del CCNL dei dipendenti degli studi professionali.
Impugna in questa sede il licenziamento intimatole in data 12.06.2023, il quale faceva rinvio ad un provvedimento datoriale ricevuto in data 31.05.2023, con cui veniva contestata la mancata registrazione, emersa a seguito di controlli effettuati da parte dell'Agenzia delle Entrate, di contratti preliminari di compravendita stipulati presso lo studio notarile. Detta mansione, secondo quanto emerge dal provvedimento, sarebbe stata di esclusiva competenza della ricorrente.
La sig.ra fornisce una propria ricostruzione dei fatti antecedenti al Parte_1 licenziamento, rappresentando che in data 17.05.2023 l'Agenzia delle Entrate avrebbe chiesto informazioni su un credito d'imposta derivante dalla registrazione di un contratto preliminare di compravendita che non risultava dalle anagrafiche dell'ufficio del registro.
Secondo quanto riportato, sarebbe stato il dott. informato di quanto accaduto, a CP_1 comunicare alla sig.ra di riferire che il contratto di compravendita oggetto di Parte_1 informazione riportava, per errore, i dati di un contratto mai stipulato. Espone quindi che,
a seguito di una seconda interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, veniva comunicato alla ricorrente che risultavano altri contratti definitivi nei quali erano indicati dati di registrazione di contratti preliminari non rintracciati all'Ufficio del Registro. Sostiene, quindi, di aver riferito tale circostanza al datore di lavoro, per poi proseguire nell'ordinaria
Pag. 3 di 15 attività lavorativa. La contestazione disciplinare indirizzata alla ricorrente sarebbe poi arrivata, del tutto inaspettatamente, dodici giorni dopo.
La ricorrente contesta l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge 300 del 1970, sotto il profilo della genericità della contestazione dell'addebito. Per tale ragione, data l'assenza di specificità e vigendo il principio dell'immutabilità della contestazione disciplinare, sostiene che debbano applicarsi le medesime conseguenze dell'ipotesi in cui venga accertata l'insussistenza del fatto contestato. Inoltre, la ricorrente deduce che la condotta contestata non presenti una gravità tale da integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, in quanto la registrazione dei contratti preliminari sottoscritti avveniva solo a seguito di specifica richiesta e, per tale ragione, un'eventuale omissione sarebbe considerabile, al più, una mera negligenza nello svolgimento delle mansioni e, dunque, punibile con una sanzione conservativa.
La lavoratrice lamenta, altresì, la mancata percezione da parte del datore di lavoro della retribuzione relativa al mese di giugno 2023 e le competenze di fine rapporto, comprensive dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.
La signora quindi promuove il presente ricorso evocando, oltre alla Parte_1 condanna del dott. al pagamento delle differenze retributive appena indicate, la tutela CP_1 di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. In tesi, attesa l'insussistenza del fatto contestato, chiede la reintegra nel posto di lavoro, oltre a un'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione. In via subordinata, chiede il pagamento dell'indennità risarcitoria, corrispondente a 24 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 18 comma 5 della legge 300 del 1970, oppure il risarcimento del danno nella misura massima prevista di 14 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 8 della
Legge 604 del 1966.
2. Si è costituito in giudizio il dott. contestando integralmente la CP_1 ricostruzione dei fatti antecedenti alla contestazione disciplinare, così come fornita dalla ricorrente, e fornendo la propria versione di quanto accaduto. Nello specifico, il convenuto riporta che sin dagli albori del rapporto lavorativo con la sig.ra la stessa, data la Parte_1
Pag. 4 di 15 sua competenza nel settore immobiliare, era stata addetta alla gestione dei preliminari di compravendita redatti in forma di scrittura privata per i clienti dello studio. In particolare, la dipendente si sarebbe occupata di “raccogliere i dati da inserire nel preliminare, estrapolare le necessarie visure ipotecarie e catastali ed acquisire, ove richieste, le relazioni tecniche del geometra, predisponendo infine la scrittura privata che, da ultimo, veniva riletta e sottoscritta dalle parti presso lo studio” (v. memoria di costituzione – p. 5), mansioni che col tempo sarebbero state accompagnate da un crescente grado di autonomia, data la fiducia che il notaio riponeva nella dipendente. Le operazioni di registrazione dei compromessi sottoscritti dalle parti sarebbero state, in un primo momento, svolte direttamente dagli interessati e, poi, a partire dal 2014/2015, affidate alla ricorrente, su proposta della stessa, al fine di sollevare i clienti dall'incombenza e fornire un servizio ulteriore senza alcun costo aggiuntivo. Le modalità di tale operazione vengono così descritte: ai clienti veniva richiesto l'importo da corrispondere all'Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di registro e la somma (quantificabile intorno ad euro 500 per ogni registrazione) veniva direttamente raccolta dalla dipendente, che, circa un giorno alla settimana, si recava presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per svolgere quanto accordato. Solo nei successivi due-tre mesi le parti tornavano per la stipula del definitivo di fronte al notaio, il quale verificava la presenza nel fascicolo della copia del preliminare e della ricevuta di registrazione, documenti che sostiene non esser mai mancati.
Svolta detta premessa, il convenuto afferma che, il giorno 18.05.2023, la dipendente, nel riportare quanto comunicatale dall'Agenzia delle Entrate, avrebbe contestualmente confessato che dal 2019/2020 avrebbe omesso di registrare i preliminari di compravendita sottoscritti dai clienti, trattenendo per sé il denaro allo scopo consegnatole.
A seguito di questi eventi, sono seguite, prima, la contestazione disciplinare del 31.05.2023,
e, in seguito, il licenziamento, in data, 12.06.2023 (che il notaio riferisce di aver comunicato con contestuale consegna della lettera, tuttavia non sottoscritta dalla dipendente).
Parte resistente, dunque, rivendica la legittimità della misura adottata e sostiene la sufficiente specificità della contestazione disciplinare, atteso che la ricorrente ben era a conoscenza dei fatti alla stessa addebitati e che detta conoscenza poteva ritenersi sufficiente per esercitare il diritto di difesa. Deduce, altresì, che nonostante la lettera di recesso indichi formalmente come oggetto il “giustificato motivo soggettivo”, il licenziamento sia sostanzialmente per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., contestando conseguentemente
Pag. 5 di 15 il diritto della dipendente ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso. Contesta, altresì,
l'applicabilità sia della tutela reintegratoria, richiesta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge n. 300 del 1970, sia di quella indennitaria, richiesta ai sensi dell'art 18 comma 5 della Legge n.300 del 1970, stante l'assenza del requisito dimensionale richiesto ex lege. Contesta, altresì, i calcoli effettuati dalla ricorrente circa le differenze retributive e il
TFR.
Il convenuto conclude chiedendo, dunque, in tesi il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente e, in via riconvenzionale, l'accertamento della giusta causa del licenziamento.
3. Con memoria di replica, la sig.ra eccepisce l'inammissibilità (o Parte_1 comunque l'infondatezza) della domanda riconvenzionale, atteso il tenore letterale della lettera.
Deduce l'estraneità (rispetto alla contestazione disciplinare) dei fatti attinenti alla falsificazione dei preliminari e all'appropriazione indebita del denaro mediante un'artificiosa creazione di ricevute dall'Agenzia delle Entrate. Contesta comunque le accuse rivoltele, sostenendo di essersi attenuta alle precise istruzioni del notaio o, comunque, di aver operato non all'insaputa del datore di lavoro. Nega qualsivoglia appropriazione di somme di denaro e contesta la verosimiglianza della versione resa dal datore di lavoro, che non avrebbe, in caso, operato secondo l'ordinaria diligenza appurando di volta in volta il versamento dell'F24. Sostiene, diversamente, che il notaio, confidando nell'infedeltà incondizionata della sig.ra alla luce anche dei rapporti trascendenti la mera Parte_1 relazione professionale (allegando all'uopo stralcio della conversazione whatsapp intervenuta tra i due), l'avrebbe indotta ad assumersi ogni responsabilità con la promessa di un sostegno, anche dal punto di vista legale, salvo poi mutare repentinamente atteggiamento con la lettera di contestazione disciplinare. Sottolinea la rilevanza, a tal fine, della condotta successiva del datore di lavoro, che l'ha comunque invitata per la cena dello studio la stessa sera della telefonata dell'Agenzia delle Entrate e che non ha adottato neppure una sospensione, mantenendo al lavoro la dipendente fino al licenziamento intervenuto.
Prende, infine, posizione in ordine alle ulteriori differenze retributive rivendicate, anche in
Pag. 6 di 15 ragione della produzione della busta paga di giugno 2023, quantificando quindi le pretese in
€. 35.562,64.
3. Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti e con prove orali. All'esito dell'esame delle difese e del materiale probatorio raccolto, è stato pubblicato il dispositivo di sentenza (riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni), con il quale, in parziale accoglimento della domanda, il licenziamento per giusta causa è stato convertito in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con condanna del datore al riconoscimento delle differenze retributive rivendicate e quantificate da ultimo nella memoria di replica rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata dal resistente.
4. Così riassunte le posizioni delle parti e lo svolgimento del giudizio, occorre prendere le mosse, trattandosi di licenziamento per ragioni soggettive (e rivendicato da parte datoriale per giusta causa, come da domanda riconvenzionale proposta), dalla lettera di contestazione disciplinare che, letteralmente, recita: “in data 18.05.2023 ci veniva comunicato dall'agenzia delle entrate che non risultano varie registrazioni dei contratti preliminari effettuati presso il nostro studio, per i quali lei era stata incaricata di effettuare la registrazione presso gli uffici dell'agenzia delle entrate”(all. 1 ricorso).
Seguivano le giustificazioni della lavoratrice, tese a contestare in radice ogni accusa
(all. 2 ricorso: “la mia assistita afferma di essere rimasta estremamente sorpresa dall'oggetto della contestazione in quanto riferisce di avere sempre puntualmente eseguite tutte le registrazioni dei contratti preliminari che è stata incaricata di effettuare di volta in volta”).
Interveniva, quindi, il licenziamento con missiva che riportava quale oggetto
“licenziamento giustificato motivo soggettivo” il quale così recita: “a seguito delle contestazioni disciplinari comunicateLe in data 22/05/2023 e ricevute il 30/05/2023, considerando non sufficienti le giustificazioni da Lei addotte, sono spiacente di comunicarLe che il rapporto di lavoro, instaurato in data
02/10/2000, avrà termine il 12/06/2023 (ultimo giorno di lavoro). Mi riservo sin d'ora di tutelare i miei diritti nelle sedi più opportune” (all. 3 ricorso).
5. Come noto, la contestazione disciplinare deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata, con la
Pag. 7 di 15 precisazione che l'accertamento relativo al requisito della specificità va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. ex multis, Cass., n. 27842 del
2009; Cass., n. 6099 del 2017; Cass., n. 23771 del 2018; da ultimo, Cass., n. 15526 del 2024).
Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa.
Orbene, nel caso che ci occupa è del tutto comprensibile il puntuale riferimento all'omissione contestata, attinente alla mancata registrazione di contratti preliminari quale accadimento storico, mancata registrazione che viene contestualizzata con riferimento all'interlocuzione avuta con l'Agenzia delle entrate il 18 maggio 2023, conversazione che la stessa ricorrente nell'atto introduttivo conferma di aver avuto.
Pertanto, posto che la genericità della contestazione disciplinare rileva unicamente laddove essa si traduca in un vulnus al diritto di difesa dell'incolpato e rilevato che, nel caso che ci occupa, la contestazione in parola ha consentito alla lavoratrice di comprendere appieno l'infrazione contestata, e di esplicare, come peraltro accaduto, un'idonea strategia difensiva, alcun concreto vulnus alla piena esplicazione della propria difesa può ritenersi concretizzato. Oltretutto, come si avrà modo anche di analizzare infra, la ricorrente nell'immediatezza dell'interlocuzione intervenuta con l'Agenzia delle Entrate ha tenuto comportamenti ed effettuato dichiarazioni che rendono del tutto evidente la piena consapevolezza di quanto poi è stato trasfuso nella contestazione disciplinare, mostrando piena conoscenza delle problematiche attinenti alla (mancata) registrazione dei preliminari.
6. Ciò posto, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza materiale e alla valenza disciplinare delle omissioni contestate. Il procedimento ha visto contrapposte la tesi della lavoratrice e quella datoriale: la prima volta ad enucleare un contesto di sostanziale
Pag. 8 di 15 concorso o comunque tolleranza /negligenza datoriale, che avrebbero portato, in virtù di un legame sentimentale, la lavoratrice ad assumersi la responsabilità delle incongruenze rilevate da Agenzia delle Entrate con la prospettazione dell'assenza di conseguenze nella propria sfera lavorativa e personale. La tesi datoriale, diversamente, è diretta a sostenere l'estraneità del notaio che, soltanto all'atto dell'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, avrebbe appurato l'assenza di registrazione dei preliminari da parte della dipendente, che, una volta sorpresa, avrebbe confessato l'accaduto, con la promessa di rimediare a quanto commesso.
Trattasi quest'ultima di tesi, in base al canone del più probabile che non, maggiormente credibile alla luce delle risultanze istruttorie.
Al di là delle dichiarazioni svolte dal resistente nel corso dell'interrogatorio formale
(caratterizzate da ovvia parzialità nella ricostruzione), del tutto significativa è la testimonianza, in primo luogo, di funzionario di Agenzia delle Entrate. Testimone_1
Quest'ultimo ha, difatti, dichiarato di aver assistito inizialmente ad una chiamata della collega perché avevano appurato la mancata registrazione di un preliminare Persona_1 citato in un definitivo di compravendita. Durante la chiamata, la sig.ra avrebbe Parte_1 nel corso della chiamata prima indicato la possibilità di un refuso, chiedendo di inviare l'avviso e, dietro insistenza, poi negato l'esistenza di un refuso, sollecitando comunque l'invio dell'avviso (cfr. verbale del 20.12.2024: “C'è stata prima una chiamata della mia collega,
Ero presente anche io perché parlava accanto a me e parlò con la SI.ra Noi Persona_1 Parte_1 chiamammo perché non era registrato un preliminare citato in un definitivo di compravendita. Una volta fatto presente il problema, la SI.ra le rappresentò che era un refuso nell'atto e che gli estremi Parte_1 erano sbagliati, quindi di procedere all'invio dell'avviso. Io però invitai la collega a farsi mandare una copia dell'atto, per verificare se era vero che vi era un refuso. La SI.ra si rifiutò, cambiando la Parte_1 posizione, dicendo che non vi era refuso e di procedere comunque con l'avviso”). Il testimone ha riferito, quindi, di aver direttamente interloquito con la ricorrente alla luce delle successive incongruenze e di aver ricevuto, nell'immediato, risposte non convincenti ed elusive rispetto alla richiesta di un contatto diretto con il notaio, con cui interloquiva successivamente raccogliendo la dichiarazione confessoria della lavoratrice, che avrebbe negato il coinvolgimento di altro personale e, in una seconda chiamata, del notaio (“Quindi
l'ho contattata io personalmente, perché nel mentre avevamo verificato che vi erano altri contratti con la
Pag. 9 di 15 stessa problematica e la risposta della sig.ra non era stata convincente. Contattata, le ho chiesto Parte_1
i preliminari degli altri atti, alché lei rispose che non erano in archivio. Feci presente che non tornavano gli estremi di registrazione e lei disse che non era colpa sua se le parti davano degli estremi di registrazione falsi.
Le ho fatto presente l'assurdità della risposta, alché si chiuse la telefonata. Abbiamo quindi fatto ulteriori verifiche ed abbiamo appurato che gli atti problematici erano diverse decine. Quindi ho ricontattato lo studio, rispose nuovamente la ricorrente, che era quasi in lacrime, ed io dissi che avrei parlato soltanto con il notaio, che in quel momento mi rappresentò che non era in studio. Poi dopo circa un'oretta mi chiamò il notaio e sentii che era presente la sig.ra Il notaio mi disse che la sig.ra l'aveva messo Parte_1 Parte_1 al corrente che non aveva registrato i preliminari e che aveva trattenuto le somme che avrebbe dovuto versare
a titolo di imposta. Poi io feci delle domande al notaio per capire se vi era un coinvolgimento di personale dell'agenzia delle entrate, domanda che il notaio ha girato alla che negò e rispose che queste Parte_1 azioni andavano avanti dal 2019. Poi ho chiuso la chiamata con il notaio e dopo circa un'ora mi chiamò la
dicendomi che la responsabilità era sua e il notaio non c'entrava nulla. Io le dissi di non Parte_1 contattarmi più e di riferire la circostanza a chi avrebbe chiesto conto in futuro”).
La sequenza temporale degli eventi e delle reazioni della sig.ra riportata Parte_1 dal funzionario (da ritenersi del tutto attendibile in quanto terzo rispetto alle parti di causa), collimano con la ricostruzione offerta dalla dipendente dello studio notarile
[...]
che ha reso le sue dichiarazioni nella sede processuale prima Parte_2 dell'audizione del funzionario. La stessa ha riferito di trovarsi insieme alla ricorrente per il caricamento di una visura catastale nel momento in cui arrivò la prima chiamata di una dipendente di Agenzia delle Entrate. La testimone ha rappresentato che la chiamata suscitò una forte reazione emotiva nella lavoratrice la quale, dopo aver chiuso la chiamata, lavorò nel gestionale ad un fascicolo apportando una modifica (si cfr. verbale del 20.12.2024: “Io so che il giorno prima una dipendente dell'Agenzia delle Entrate ha chiamato, ha risposto la mia collega ed ha chiesto di parlare con chi si occupava di preliminari. Io per l'appunto ero con la ricorrente Per_1 perché la stavo aiutando con il caricamento di una visura catastale. La mia collega le passa la Per_1 chiamata ed ho notato che a iniziarono a tremare violentemente le braccia e iniziò a rispondere a Pt_1 monosillabi. Io mi sono un attimo spaventata e mi sono allontanata, andando dalla mia collega e Per_1 rappresentandole che secondo me la ricorrente si sentiva male (come un infarto). Chiusa la chiamata la ricorrente si alza, prende un fascicolo e vedo che ci lavora, per poi riposarlo, quindi ho guardato il fascicolo nel gestionale e esaminando le modifiche nel corso del tempo, ho visto che aveva eliminato un pezzo dell'atto
Pag. 10 di 15 (ovvero tutta la parte del credito del preliminare). Quindi io ho chiamato per avere un confronto ed Per_1 entrambe non sapevamo perché avesse apportato questa modifica. Poi sono uscita dal lavoro alle 17.00”). Il giorno successivo la teste rappresenta l'arrivo di una nuova chiamata dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate che suscita nella ricorrente uno stato di agitazione, nonostante le rassicurazioni delle colleghe circa la possibilità di rimediare alla problematica, da lei rappresentata come il mero smarrimento dei preliminari e, poi, dei pagamenti. Conferma quanto affermato dal funzionario in punto di tentativo di tergiversare il contatto diretto con il notaio e, soprattutto, ha ascoltato la prima conversazione tra i due in merito a quanto accaduto, durante la quale la sig.ra si addossa l'esclusiva responsabilità della Parte_1 mancata registrazione, prospettando di rimediare ai propri errori ed il notaio si mostrava colpito e sorpreso dalla circostanza, rendendo poco credibile che lo stesso ne fosse a conoscenza in un momento precedente (“lei si alza dalla scrivania, convoca tutte noi colleghe
( e oltre a me) e ci rappresenta che c'era un problema gravissimo, in quanto Persona_2 Testimone_2
l'Agenzia delle Entrate voleva i preliminari registrati, che invece erano stati buttati. Le altre mie colleghe la rassicuravano affermando che una copia era sicuramente nelle mani dei clienti e quindi il problema era risolvibile. Dopo di questo, ci disse, sempre molto agitata, che mancavano le ricevute dei pagamenti (non mi occupo della questione, penso siano F23). Le altre colleghe continuarono a rassicurarla proponendosi di contattare i clienti, le banche, al fine di reperire la copia. Alché lei continuava ad agitarsi, mentre l'Agenzia delle Entrate continuava a chiamare per parlare con il notaio, che era in stanza da solo, mentre la SI.ra rappresentava a telefono che lo stesso era impegnato. Vedevamo che con il telefonino andava Parte_1 avanti ed indietro, finché si impose invitandola a far parlare l'interlocutore con il notaio ed a quel Per_1 punto lei è andata dal notaio e si è chiusa dentro la sua stanza. Io sono andata ad origliare (ero soltanto io). Lei gli ha rappresentato che aveva rubato soldi perché era piena di debiti, le banche avevano minacciato che le avrebbero portato via la casa e non sapeva più come fare. Lei si proponeva di rendere i soldi, anche intestando metà della casa. Il notaio diceva soltanto due frasi: “perché l'hai fatto?” - “rischio la sospensione” ed aveva un tono di voce addolorato”).
Non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità della teste e della veridicità del narrato, in quanto, come detto sopra, del tutto collimante, quanto a tempistiche con quanto affermato dal funzionario e considerando, inoltre, il mero legame lavorativo emerso dall'assunzione della testimonianza, che rende inverosimile che la stessa abbia interesse ad affermare circostanze fantasiose e dirette a schermare la posizione del notaio.
Pag. 11 di 15 Depongono per tale ricostruzione anche le reazioni avute dalla dipendente nell'immediato, che difficilmente si conciliano con una posizione datoriale consapevole o comunque concorrente nell'azione (si pensi ai tentativi di eludere il contatto telefonico con il notaio, il visibile stato di agitazione o l'alterazione del gestionale interno il giorno della prima chiamata).
Infine, dalle conversazioni whatsapp allegate dalla stessa ricorrente emerge un contesto assolutamente speculare (e per certi versi, proprio opposto) a quello prospettato dalla lavoratrice, in cui il datore di lavoro si palesa in uno stato emotivo tale da non rendere credibile un ruolo di “succube” della lavoratrice rispetto alla prospettazione di addossarsi un'esclusiva responsabilità per quanto avvenuto.
Conclusivamente, pertanto, deve ritenersi del tutto provato il fatto materiale posto alla base del licenziamento, ovvero la mancata registrazione dei preliminari e la sua riferibilità soggettiva alla ricorrente, unica (per quanto rappresentato anche dalla teste ad occuparsi dei preliminari e che, nell'immediatezza, ha ammesso di aver effettuato Pt_2 la condotta, salvo poi cambiare versione in un momento successivo.
7. Ciò posto, sicuramente il comportamento posto in essere dalla lavoratrice non è idoneo ad essere collocato in una mera negligenza o in una carenza tale da essere giustificare il ricorso a sanzioni diverse da quella espulsiva. È, difatti, di tutta evidenza la gravità intrinseca del comportamento adottato (in quanto è evidente che lo stesso abbia conseguenze sulla regolarità degli atti definitivi redatti dal notaio, pubblico ufficiale, problematiche oggettivamente intuibili per una persona di media avvedutezza), la specifica modalità operativa per come emersa anche dalle stesse dichiarazioni della lavoratrice nell'immediatezza del fatto e l'elemento soggettivo, caratterizzato dalla volontarietà dell'omissione (peraltro, al fine di trarne profitto).
La condotta posta in essere dalla ricorrente (peraltro, lavoratrice con esperienza ventennale e quindi con piena consapevolezza delle conseguenze in caso di mancata registrazione del preliminare sugli atti definitivi) presenta profili di gravità tali (anche se si dovesse parlare in termini di colpa, nonostante sul punto sia del tutto provato un atteggiamento di consapevolezza e volontà delle omissioni contestate), da comportare la risoluzione – ancorché non immediata come si avrà modo di dire – del rapporto di lavoro.
Pag. 12 di 15 Quanto contestato si pone conclusivamente in termini di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali della prestatrice di lavoro e quindi idoneo a determinare una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario sotteso al rapporto lavorativo in esame, dal momento che il ruolo all'interno dello studio e quindi anche il grado di autonomia delle mansioni affidatele – rapportate alla modalità con cui la stessa è venuta meno ai suoi obblighi di correttezza e buona fede – rendono certamente critica la prospettazione datoriale circa la correttezza futura del comportamento.
7.1. A fronte di questo, tuttavia, occorre tener conto della mancata contestazione (e mancata prova nella sua effettiva gravità) di quanti siano sia i preliminari non registrati che le conseguenze economiche - in punto sia di danno che di ingiusto profitto -. Inoltre, è evidente, al di là dell'espressione letterale o dell'interpretazione complessiva del provvedimento di licenziamento, che il datore di lavoro non abbia provveduto nell'immediatezza a sospendere la dipendente o a contestarle il comportamento, contestazione, diversamente, avvenuta dopo dodici giorni a fronte della prosecuzione ordinaria del rapporto. Ne deriva che, da un lato, le carenze in punto di effettiva portata della condotta, dall'altro, la stessa condotta datoriale (non tesa a recidere sin da subito il rapporto o a sospenderlo) rendono le condotte, seppur gravi e inescusabili, sussumibili nell'ipotesi sanzionatoria del licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo.
Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, la domanda riconvenzionale, tesa all'accertamento della giusta causa di licenziamento, non deve essere accolta, con assorbimento di qualsiasi ulteriore rilievo anche in punto di astratta proponibilità.
8. Stante, pertanto, la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo risulta dovuta l'indennità di mancato preavviso la cui quantificazione (pari ad €. 14.923,93) non risulta essere oggetto di specifica contestazione da parte datoriale. Inoltre, sicuramente sussistenti sono le pretese della lavoratrice in ordine alle indennità di fine rapporto quantificate nella busta paga di giugno
(pari €. 19.673,23), nonché alla retribuzione spettantele fino alla data dell'effettivo licenziamento (quantificate, in assenza di contestazione, in €. 965,48). Il tutto, per un totale
Pag. 13 di 15 di €. 35.562,64, somma cui vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Non vi sono ostacoli alla condanna ad una somma maggiore rispetto a quella inizialmente rivendicata nel ricorso (€. 33.188,40), dal momento che il difensore di parte ricorrente ha sin dall'atto introduttivo richiesto la condanna al pagamento della somma con la formula “o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia”, specificando, all'esito della memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, di insistere sulla diversa quantificazione (maggiore) alla luce della produzione della busta paga.
9. Venendo alla regolazione delle spese di giudizio, occorre valorizzare il mancato accoglimento dell'impugnativa di licenziamento (se non sotto il profilo della conversione in giustificato motivo soggettivo), il rigetto della domanda riconvenzionale ed il comportamento della ricorrente in sede conciliativa, a fronte della proposta del giudice di conciliare la controversia mediante il riconoscimento di una somma pari all'indennità di mancato preavviso ed a 2,5 mensilità (quantificazione quindi affine all'esito con la presente condanna). Sussistono quindi giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese del giudizio, con condanna del datore di lavoro resistente al pagamento di due terzi delle spese, che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione della natura indeterminabile della controversia e della non particolare complessità del giudizio e dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) converte il licenziamento per giusta causa adottato nei confronti di Parte_1 in recesso per giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché delle altre competenze di cui alla memoria di costituzione in replica alla domanda riconvenzionale, pari ad €. 35.562,64, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) rigetta, conseguentemente, la domanda riconvenzionale;
Pag. 14 di 15 3) condanna parte convenuta al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida per l'intero in €. 9.257,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (quota parte, pertanto, pari ad €. 6.171,33); compensa l'ulteriore frazione delle spese di lite tra le parti.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 15 di 15